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Imposte 2026: versamento al 30 luglio 2026

Scaduto il 30 giugno il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2025 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

La proroga al 20 luglio 2026 per i “soggetti ISA”
L’art. 6 del D.L. n. 89/2026 ha stabilito lo spostamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

La data del 30 giugno 2026 viene quindi superata dal differimento al 20 luglio 2026.

Il beneficio si estende senza alcuna maggiorazione ai versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA derivanti dalle dichiarazioni. Questa estensione include anche l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato disciplinata dagli artt. 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024.

Da quest’anno, chi deciderà di rinviare i pagamenti delle imposte dal 20 luglio al 19 agosto, dovrà versare anche un interesse doppio rispetto al canonico 0,40%. In merito alla scadenza del 19 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80% va detto che, cadendo la stessa in un giorno feriale rientrante nella finestra della sospensione dei termini di versamento del mese di agosto (ossia nella finestra dal 1° agosto al 20 agosto), la stessa viene automaticamente posticipata al 20 agosto 2026.

Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Il rinvio si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché i versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2026, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.

Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasioni di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio.

Rientrano quindi nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e quindi i soggetti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfetari” e “minimi”);
  • determinano il reddito con altri criteri forfetari;
  • dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
  • partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.
Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di s.r.l. “trasparenti”). Per i soci/amministratori di s.r.l. “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E), la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto.

Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è rimasta fissa al 30 giugno 2026 con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2026.

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

  • gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
  • gli F24 a debito con compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
 
(MF/ms)



Istat indice maggio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Maggio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 3,0 % (variazione annuale) e a + 4,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente +2,25 % e +3,30%.
 
(MS/ms)



Valute estere maggio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di maggio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 154,8156
Peso Argentino 1629,9207
Dollaro Australiano 1,6258
Real Brasiliano 5,8191
Dollaro Canadese 1,6027
Corona Ceca 24,3129
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9352
Corona Danese 7,4728
Yen Giapponese 184,7095
Rupia Indiana 111,5368
Corona Norvegese 10,7936
Dollaro Neozelandese 1,9786
Zloty Polacco 4,2412
Sterlina Gran Bretagna 0,86565
Nuovo Leu Rumeno 5,2296
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1673
Rand (Sud Africa) 19,2317
Corona Svedese 10,8613
Franco Svizzero 0,9149
Dinaro Tunisino 3,3776
Hryvnia Ucraina 51,4699
Forint Ungherese 358,231
 
 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)




Slitta al 1° ottobre il contributo nazionale sui pacchi in arrivo extra UE

Nell’ambito del DL recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR, approvato il 22 giugno dal Consiglio dei Ministri, come reso noto nel comunicato stampa di Palazzo Chigi al termine della riunione, è stato stabilito lo slittamento al 1° ottobre 2026 dell’applicazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di provenienza extra-Ue di valore non superiore a 150 euro.

Il contributo è stato istituito con la legge di bilancio 2026 (art. 1 commi 126-128 della L. 199/2025), ma non ha ancora trovato efficacia, essendo già stato differito al 1° luglio 2026.

Nell’imminenza dell’applicazione del contributo, dunque, il Governo interviene posticipandola al prossimo 1° ottobre.

In base alle previsioni iniziali, il prelievo avrebbe dovuto riguardare le spedizioni dichiarate per l’immissione in libera pratica registrate dal 1° gennaio 2026, ma il DL 38/2026 ne aveva già fatto slittare l’efficacia al 1° luglio.

Il contributo è destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di valore modesto provenienti da Paesi terzi. Per espressa previsione normativa, il contributo si applica alle spedizioni di beni provenienti da Stati extra Ue, quando il valore dei beni dichiarato in dogana non è superiore a 150 euro.

Come confermato dalla circ. Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 4/2026, il contributo, per la funzione che gli è stata attribuita, non si qualifica come diritto doganale.

Di diversa natura è invece il nuovo dazio forfetario, di importo pari a 3 euro – istituito dal Regolamento Ue n. 382/2026, nell’ambito di una più ampia riforma doganale unionale – il quale si applica dal 1° luglio, anche in questo caso per i soli beni inclusi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Il differimento di tre mesi del contributo nazionale evita, quindi, che i due prelievi possano, quantomeno per il momento, sommarsi.

A riguardo del nuovo dazio forfetario unionale, sono state fornite le prime istruzioni con un apposito documento della Commissione europea.

Inoltre, sul sito della Commissione ulteriori chiarimenti sono stati resi sotto forma di “Questions & Answers”, aggiornate da ultimo il 22 giugno. Tra gli aspetti trattati, la conferma che il nuovo dazio forfetario si applica anche alle spedizioni di beni destinati a clienti situati nel territorio doganale Ue, pure quando questo è estraneo all’ambito dell’IVA unionale (es. Isole Canarie o Campione d’Italia).

Punti di contatto con la “handling fee” da novembre

Se, dunque, l’intervento di rinvio del contributo di 2 euro risultava urgente per evitare la sovrapposizione con il citato dazio forfetario di 3 euro dal 1° luglio, resta ancora da chiarire il rapporto del citato contributo sia con quest’ultimo prelievo, sia con la nuova handling fee prevista a livello europeo, ossia un contributo di gestione sulle spedizioni di modico valore finalizzato a compensare i costi sostenuti dalle autorità doganali per l’immissione in libera pratica di merci oggetto di vendite a distanza conformi alle norme e agli standard Ue.

Si tratta di una misura ancora in fase di definizione, prevista nell’ambito della riforma del Codice doganale dell’Unione, sulla quale, però, è stato raggiunto un accordo lo scorso 26 marzo tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue, prospettandone l’applicazione non oltre il 1° novembre 2026.

Peraltro, alla handling fee dovrebbero potersi affiancare anche commissioni di gestione “nazionali”, istituite dagli Stati membri, purché destinate a coprire servizi differenti.

Il rinvio del contributo nazionale al 1° ottobre, dunque, non risolve le criticità legate all’incerta qualificazione del prelievo e al suo coordinamento con le altre misure previste a livello unionale, ma consente soltanto di prendere tempo in attesa di ulteriori soluzioni.

L’intervento normativo, infatti, risponde solo in parte alle istanze avanzate dalle imprese, e in particolare dal settore della logistica, che auspicavano, piuttosto, l’abrogazione del contributo, evidenziando come esso abbia già prodotto distorsioni sui traffici commerciali e logistici, spostando i flussi verso
Paesi Ue che non applicano contributi nazionali.
 

(MF/ms)




Comunicazioni di compliance Iva 2026: al via i controlli su dichiarazioni omesse, quadro ve e reverse charge

Con il Provvedimento n. 172588 del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di invio delle nuove comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo relative alle dichiarazioni IVA 2026 riferite al periodo d’imposta 2025.

L’attività di controllo si basa sull’incrocio dei dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle operazioni soggette a reverse charge, consentendo all’Amministrazione finanziaria di individuare omissioni dichiarative e possibili incongruenze.

Il Provvedimento si inserisce nel solco delle misure di compliance previste dalla Legge n. 190/2014 e valorizza ulteriormente il patrimonio informativo derivante dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA.

Nuova campagna di compliance IVA per il periodo d’imposta 2025

L’Agenzia delle Entrate prosegue il percorso di rafforzamento degli strumenti di compliance preventiva attraverso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 172588 del 9 giugno 2026, emanato in attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Provvedimento individua le modalità operative con cui saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni relative a possibili anomalie riscontrate nelle dichiarazioni IVA relative all’anno d’imposta 2025.

L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione finanziaria è quello di favorire la regolarizzazione spontanea degli errori e delle omissioni prima dell’avvio di attività accertative vere e proprie, consentendo ai contribuenti di beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.

Le anomalie oggetto di segnalazione

Grazie alle informazioni contenute nelle fatture elettroniche emesse e ricevute e nei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, verranno individuate tre principali tipologie di anomalie.

La prima riguarda la mancata presentazione della dichiarazione IVA 2026 relativa al periodo d’imposta 2025, con la possibilità di presentarla entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2026 utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.

La seconda concerne la presentazione della dichiarazione senza la compilazione del quadro VE, ovvero con un ammontare di operazioni attive dichiarate non superiore a 1.000 euro e comunque inferiore rispetto alle cessioni imponibili risultanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi trasmessi. Ai fini del controllo, l’Agenzia considera il volume d’affari indicato nel rigo VE50 aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni indicati nel rigo VE40.

La terza fattispecie riguarda i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA senza compilare il quadro VJ, pur risultando destinatari di operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) documentate da fatture elettroniche ricevute. In questo caso l’Agenzia verifica il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi all’applicazione del reverse charge.

Tabella riepilogativa delle anomalie individuate
 

Anomalia rilevata Fonte dei dati utilizzati Possibile regolarizzazione
Omessa presentazione della dichiarazione IVA 2026 Fatture elettroniche e corrispettivi telematici Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2026 e ravvedimento
Dichiarazione senza quadro VE o con operazioni attive fino a 1.000 euro non coerenti con i dati disponibili Fatture elettroniche emesse e corrispettivi telematici Dichiarazione integrativa e ravvedimento
Dichiarazione senza quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge Fatture elettroniche ricevute Dichiarazione integrativa e ravvedimento
 
 
Come saranno trasmesse le comunicazioni

Le comunicazioni saranno inviate direttamente al domicilio digitale del contribuente tramite posta elettronica certificata (PEC). Contestualmente, i dettagli delle anomalie riscontrate saranno consultabili all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sia nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale sia nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tra le informazioni contenute nella comunicazione figurano:

  • i dati identificativi del contribuente;
  • il numero e la data della comunicazione;
  • il codice atto e il periodo d’imposta interessato;
  • gli estremi della dichiarazione IVA eventualmente trasmessa;
  • le modalità per fornire chiarimenti o segnalare circostanze non conosciute dall’Amministrazione;
  • le istruzioni per procedere alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate.
Il ruolo del ravvedimento operoso

Particolare rilievo assume il richiamo all’istituto del ravvedimento operoso.

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2025 possono ancora regolarizzare la propria posizione mediante presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile 2026 e versando imposte, interessi e sanzioni ridotte ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.

Coloro che, invece, hanno presentato la dichiarazione ma con errori od omissioni potranno trasmettere una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte eventualmente dovute, gli interessi e le sanzioni ridotte previste dal medesimo art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il Provvedimento precisa, inoltre, che restano autonomamente dovute le sanzioni riferite alle cosiddette violazioni prodromiche.

Un aspetto particolarmente rilevante, evidenziato nelle motivazioni del Provvedimento, riguarda la possibilità di accedere al ravvedimento anche quando il contribuente abbia già avuto formale conoscenza dell’avvio di attività istruttorie o verifiche fiscali, purché non sia stato notificato un atto impositivo, una comunicazione di irregolarità ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 o un controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Controlli sempre più basati sui dati digitali

Il Provvedimento conferma l’evoluzione del sistema dei controlli IVA verso modelli fondati sull’utilizzo massivo dei dati acquisiti attraverso la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’incrocio automatico delle informazioni consente all’Agenzia delle Entrate di individuare tempestivamente anomalie dichiarative, riducendo il ricorso agli accertamenti tradizionali e favorendo forme di collaborazione preventiva con il contribuente.

Per professionisti, imprese e consulenti fiscali diventano, quindi, fondamentale verificare la coerenza tra i dati trasmessi mediante fatture elettroniche, corrispettivi telematici e contenuto della dichiarazione annuale IVA, con particolare attenzione ai quadri VE e VJ, che rappresentano oggi uno dei principali punti di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
 

(MF/ms)




Regione Lombardia: è on line lo sportello antidumping

Si informa che sul portale istituzionale di Regione Lombardia è stata pubblicata una pagina dedicata allo Sportello Antidumping.

L’iniziativa è finalizzata a supportare le imprese lombarde nella tutela contro la concorrenza sleale derivante da pratiche di dumping e a promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti europei di difesa commerciale.

La pagina fornisce informazioni sul funzionamento dello sportello, sugli strumenti disponibili e sulle modalità con cui le imprese possono segnalare situazioni che meritano un approfondimento.

Il contenuto è consultabile al seguente link: https://www.regione.lombardia.it/attivita-produttive-imprese/red-sportello-antidumping

(MS/ms)




Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi: circolare esplicativa e testo dell’ipotesi di accordo

Trasmettiamo in allegato la circolare esplicativa relativa all’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e all’installazione di impianti, sottoscritta il 4 giugno 2026 da Unionmeccanica Confapi e dalle Organizzazioni Sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil.

In allegato è disponibile anche il testo integrale dell’Accordo.

L’Area Relazioni Industriali rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

(FV/fv)




Riforma fiscale: proposto un automatismo per l’addebito diretto delle imposte sul conto corrente

La riforma fiscale in corso di attuazione introduce un’evoluzione significativa nelle modalità di versamento delle imposte, orientata verso sistemi sempre più automatizzati.

Tra le novità più rilevanti emerge la possibilità di adempiere all’obbligazione tributaria mediante addebito diretto su conto corrente, attivabile in via preventiva dal contribuente o dall’intermediario.

Si tratta di un cambiamento che, pur inserendosi nel solco dell’attuale utilizzo del modello F24 telematico, ne modifica profondamente la logica operativa, spostando il baricentro da un sistema “a impulso” a uno basato su autorizzazioni continuative.

Quadro normativo di riferimento – La novità trova fondamento nella Legge delega n. 111/2023 e, in particolare, nell’art. 7 del D.Lgs. n. 1/2024, che prevede la possibilità di disporre preventivamente l’addebito di somme dovute per scadenze future, con riferimento a:

  • versamenti ricorrenti;
  • pagamenti rateizzati;
  • importi predeterminati derivanti da obblighi fiscali.
Le modalità attuative saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della convenzione con il Ministero dell’Economia per il triennio 2026-2028.

Dal modello F24 al mandato di addebito – Attualmente, il pagamento delle imposte dirette avviene tramite presentazione del modello F24, con addebito puntuale sul conto corrente indicato. Il nuovo sistema prospettato introduce invece una logica diversa:

  • il contribuente comunica il proprio IBAN;
  • autorizza l’addebito per obbligazioni future;
  • il sistema procede automaticamente al prelievo alle scadenze previste.
L’evoluzione è analoga, sotto il profilo funzionale, ai meccanismi di addebito diretto SEPA, ma integrata nell’infrastruttura fiscale. Un esempio applicativo già esistente è rappresentato dall’imposta di successione, in cui l’importo autoliquidato viene prelevato direttamente dal conto indicato.

Estensione ai controlli e alla compliance – Uno degli sviluppi più rilevanti riguarda l’estensione del meccanismo anche agli esiti dei controlli fiscali. In prospettiva, l’addebito diretto potrà essere utilizzato per:

  • somme dovute a seguito di lettere di compliance;
  • esiti di controlli automatizzati o formali;
  • altri importi determinati dall’Amministrazione finanziaria.
In tali ipotesi, una volta autorizzato l’addebito, il pagamento potrebbe avvenire automaticamente alla scadenza, riducendo l’intervento attivo del contribuente.

Impatti operativi per contribuenti e intermediari – L’introduzione dell’addebito diretto comporta effetti rilevanti sul piano operativo:

  • semplificazione degli adempimenti ripetitivi;
  • riduzione del rischio di errori materiali nella compilazione dei modelli;
  • maggiore integrazione con i sistemi informativi dell’Agenzia.
Per gli intermediari, tuttavia, cambia la natura dell’attività:
  • minore operatività nella trasmissione degli F24;
  • maggiore responsabilità nella gestione delle autorizzazioni e dei flussi;
  • necessità di monitoraggio continuo delle posizioni dei clienti.
Il presidio si sposta quindi dalla fase esecutiva alla fase di controllo e supervisione.

Digitalizzazione e intelligenza artificiale – La misura si inserisce in un più ampio processo di digitalizzazione del sistema fiscale. La convenzione MEF-Agenzia evidenzia, infatti:

  • il potenziamento della dichiarazione precompilata, con ampliamento dei dati disponibili;
  • l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per l’assistenza ai contribuenti;
  • l’impiego di tecniche avanzate (machine learning, network analysis, text mining) per i controlli e l’analisi del rischio.
L’obiettivo è quello di costruire un sistema fiscale sempre più automatizzato, in cui l’intervento umano sia limitato alle situazioni di eccezione.

Profili critici – Non mancano, tuttavia, elementi di attenzione:

  • rischio di addebiti in presenza di contestazioni non ancora definite;
  • necessità di garantire adeguati strumenti di revoca o sospensione;
  • gestione delle situazioni di incapienza del conto corrente;
  • ridefinizione dei profili di responsabilità tra contribuente e intermediario.
In particolare, l’automatismo del pagamento potrebbe comprimere i tempi di reazione del contribuente, rendendo essenziale un monitoraggio tempestivo delle comunicazioni dell’Agenzia.
 

(MF/ms)




Scade il 30 giugno il termine “lungo” per gli investimenti ai fini del tax credit 4.0

Ultima chance per fruire del credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0.

Scade infatti il 30 giugno 2026 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” con ordine e acconto minimo del 20% nel 2025, fermo restando il rispetto delle comunicazioni richieste.

L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – vale a dire quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta 4.0 in esame era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne avrebbe dato comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Si rileva altresì che il credito d’imposta 4.0 è stato “sostituito” per gli investimenti effettuati dal 2026 dall’iper-ammortamento, che, a norma dell’art. 1 comma 431 della L. 199/2025, non si applica comunque agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui al citato art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Tanto premesso, ove siano state presentate la comunicazione preventiva e di acconto nei suddetti termini e sia stato comunicato il via libera da parte del GSE, per poter beneficiare del credito d’imposta per beni materiali 4.0 con ordine e acconto minimo del 20% avvenuti entro il 31 dicembre 2025, gli investimenti devono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno; diversamente non si potrà fruire di tale agevolazione.

Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rileverebbero le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR.

In relazione agli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026), occorrerà presentare anche la comunicazione di completamento, a norma dell’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, entro il termine del 31 luglio 2026.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Quanto all’utilizzo del credito d’imposta 4.0, secondo l’Agenzia delle Entrate se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026 si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028 (fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata). In tal caso nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi (cfr. FAQ 29 gennaio 2026).

Altro aspetto da considerare in relazione a tali beni è l’indicazione nel modello REDDITI 2026.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU con riferimento al codice credito “2L” richiedono infatti l’indicazione degli investimenti anche solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (entro il 31 dicembre 2025) ma effettuati successivamente, nel termine “lungo” del 30 giugno 2026. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140 nel modello REDDITI 2026, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

(MF/ms)




Possibile estensione degli iper-ammortamenti ai software in cloud

Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, resa in Commissione Attività produttive alla Camera, sono state fornite alcune indicazioni in relazione ai nuovi iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, ancora in attesa, allo stato attuale, dell’emanazione delle relative disposizioni attuative.

Nella domanda è stato infatti rilevato che, secondo quanto appreso da fonti di stampa, sarebbe stato firmato il decreto attuativo relativo al piano “Transizione 5.0”, destinato a sostenere gli investimenti in innovazione digitale e transizione energetica delle imprese. Ciononostante, prima che la misura diventi pienamente operativa sarebbero necessarie ancora diverse settimane, a causa di continue modifiche e rallentamenti procedurali.

Nello specifico, è stato rilevato che l’operatività del provvedimento potrebbe slittare alla prima metà di giugno 2026, nonostante le imprese attendano da mesi chiarimenti definitivi, nonché l’apertura della piattaforma telematica del GSE.

Vi sarebbe, da quanto emerso, un aggravio burocratico significativo, con l’introduzione di cinque comunicazioni obbligatorie lungo il ciclo dell’investimento, maggiori controlli ex ante ed ex post e un ampliamento del ruolo dei certificatori.

Il decreto escluderebbe, inoltre, dagli incentivi i software in cloud e i modelli “as-a-service”, oggi largamente utilizzati dalle imprese nei processi di digitalizzazione industriale.

Sul tale punto, è stato quindi osservato, nell’ambito più generale di garantire necessariamente una semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, nonché una piena operatività della piattaforma GSE in tempi certi e rapidi, se non si ritenga necessario rivedere l’esclusione dei software in cloud e dei modelli “as-a-service” dagli investimenti agevolabili prevedendo – quantomeno – una fase transitoria o correttivi applicativi per evitare che i continui cambiamenti normativi penalizzino gli investimenti già programmati.

A fronte di tali osservazioni, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che il decreto attuativo relativo ai nuovi iper-ammortamenti è stato sottoscritto dal MIMIT il 4 maggio 2026 e dal MEF il 7 maggio 2026 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2026.

Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, nella risposta è stato affermato che il GSE sta provvedendo all’adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l’accesso al beneficio nel più breve tempo possibile.

Per quanta riguarda l’articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, viene evidenziato che l’impianto procedurale risponde all’esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull’effettiva spettanza del beneficio.

Il MIMIT predisporrà FAQ e circolari operative

Viene altresì affermato che il MIMIT è impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un’applicazione chiara e agevole della disciplina.

Infine, in merito all’esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei software in cloud, si è già avuto modo di evidenziare che la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, in merito ai software fruiti in cloud e secondo modelli “as-aservice”, è stato affermato che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell’Economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria.
 

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