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Codici Ateco 2025: altri chiarimenti

Con la risoluzione n. 24, pubblicata l’8 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sulla nuova classificazione ATECO 2025, che è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, in sostituzione della precedente ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile, sia per i contribuenti, sia per le pubbliche amministrazioni che la utilizzano. Ai fini amministrativi, non è necessario effettuare alcuna comunicazione in quanto il processo di riclassificazione è eseguito d’ufficio dalle Camere di commercio.

I codici ATECO, relativi alle attività prevalenti e secondarie, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe tributaria sono consultabili accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Ad esempio, per le dichiarazioni IVA 2025 è possibile indicare i codici ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 oppure i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (FAQ 5 marzo 2025).

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 comma 8 del DPR 605/73.

Codici comunicati nella prima dichiarazione di variazione dati effettuata

Tuttavia, viene precisato che il contribuente comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; diversamente, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (AA5/6 e AA7/10 per soggetti diversi dalle persone fisiche; AA9/12 per imprese individuali e lavoratori autonomi; ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).

(MF/ms)




ISA 2025: approvati modelli e istruzioni

Sono stati approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024; è previsto che, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle società tra professionisti, ovvero alle società tra avvocati, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di determinate attività economiche, devono compilare il modello afferente quella specifica attività.

Premessa
Con Provvedimento del 17 marzo 2025, n. 131055, l’Agenzia delle Entrate ha approvato 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo. Con Provvedimento siglato nella stessa data (Provv. n. 131056/2025) è stato definito anche il percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici; poiché i modelli ISA costituiscono parte integrante di Redditi, con lo stesso Provvedimento sono approvati i controlli di coerenza tra i modelli in argomento.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitatoin via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1, allegata alle Istruzioni Parte Generale dei modelli ISA e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In allegato sintesi.

(MF/ms)




La preoccupazione di Confapi: “Arma commerciale pericolosa”

Il presidente Enrico Vavassori commenta l’introduzione dei dazi da parte degli Usa verso l’Europa. 

La Provincia (in allegato): La preoccupazione di Confapi: “Arma commerciale pericolosa”


Lecconotizie: PRESIDENTE ENRICO VAVASSORI: Dazi, Confapi e Confartigianato: “Dobbiamo tutelare le imprese”
 
LeccoToday: PRESIDENTE ENRICO VAVASSORI: Lanciato l’allarme sui dazi di Trump: “Colpito il cuore del nostro sistema produttivo”

 




Agenzia Entrate: pubblicata la nuova guida alla fatturazione elettronica

Nella giornata del 1° aprile, la prima di applicazione delle specifiche tecniche aggiornate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

La novità principale è certamente quella relativa alle istruzioni per la predisposizione del file XML per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file con codice TD29.

Detta norma prevede che il soggetto passivo comunichi le suddette violazioni “all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.

Altra novità risiede nel fatto che, rispetto alla sua previgente versione, l’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 non richiede più il previo versamento dell’imposta.

Il cessionario o committente che non provvede alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Un aspetto interessante sottolineato nella Guida pubblicata riguarda proprio il fatto che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione”. Esso non costituisce più, quindi, un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87).

Ne emerge una conseguenza decisamente significativa. Come precisato nella stessa Guida, il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l’ammontare del corrispettivo.

Quanto alla compilazione, nelle istruzioni fornite dall’Agenzia viene chiarito che:

  • nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
  • nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;
  • nel blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
  • nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;
  • il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
  • nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione ad hoc.
È, inoltre, necessario riportare nel file l’imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”.

L’Amministrazione finanziaria precisa infine nella Guida che il tipo documento TD29 può essere rettificato mediante trasmissione al SdI di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.

TD20 ancora utilizzabile in alcuni casi

Rappresenta ancora una “vera” autofattura, invece, il file contraddistinto dal codice TD20, utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.

Data la peculiarità del regime, il cessionario o committente, laddove l’omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a reverse charge “interno”, potrà regolarizzare la violazione mediante la trasmissione al SdI di un file TD20, che riporti l’imponibile e un codice Natura della “famiglia” N6 (relativo all’operazione cui l’autofattura si riferisce), e l’invio, a seguire, di un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

Analogamente, per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e assimilate, oltre al file TD20 potranno essere trasmessi documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”).

(MF/ms)




La comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia Iva

Con il provv. n. 155649, pubblicato il 28 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione trimestrale che dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea.

Insieme al provv. 30 dicembre 2024 n. 460166, che definiva le modalità e i termini per la c.d. “comunicazione preventiva”, il provvedimento dà attuazione a detto regime, secondo quanto disposto dall’art. 70-terdecies comma 5 del DPR 633/72.

Va ricordato che gli operatori ammessi, contraddistinti dal “numero di identificazione EX”, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile (art. 70-unvicies del DPR 633/72):

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre nel territorio dello Stato oppure l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale, espresso in euro, delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre in ciascuno degli altri Stati membri (ivi compresi quelli diversi dai Paesi Ue in cui è stata riconosciuta l’esenzione) o l’eventuale assenza di operazioni.
La comunicazione va presentata anche nell’eventualità in cui venga superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Ue. In questo caso, come specificato nel provvedimento, il soggetto passivo ha 15 giorni di tempo per la trasmissione del modello, che decorrono dal superamento, ed è tenuto a “comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data” (provv. n. 155649/2025, § 3.3).

Qualora, infatti, sia superata tale soglia in corso d’anno, “il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione” a partire dal momento in cui avviene il superamento (art. 70-duovicies del DPR 633/72).

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica e può essere effettuata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta con un ritardo superiore a trenta giorni o qualora siano state inviate tardivamente due comunicazioni consecutive, l’Agenzia ne dà tempestiva informazione agli Stati membri in cui l’operatore è stato ammesso ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia, “i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).

Peculiare è poi la presentazione dei modelli “correttivi”. È possibile porre rimedio a errori o a omissioni trasmettendo nuovamente la comunicazione entro tre anni dal termine ordinario. Tale facoltà è concessa anche nell’ipotesi in cui “vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).

Non è, invece, consentito apporre modifiche alla “Comunicazione finale” che sia stata presentata in conseguenza del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Ue.

Con riguardo alla compilazione del modello, composto dal frontespizio e dal quadro A, nel quale vanno riportate le informazioni richieste dall’art. 70-unvicies del DPR 633/72, le istruzioni allegate al provvedimento contengono alcuni elementi interessanti.

Nel suddetto quadro A sono presenti, tra l’altro, nella sezione relativa alle operazioni effettuate in altri Stati Ue:

  • la colonna 2, che va compilata per ciascuno degli Stati membri (ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione) e che riporta il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (al netto dell’IVA), effettuate nel corso del trimestre in detto Stato;
  • la colonna 5, che va compilata solo nei righi relativi agli Stati Ue in cui l’operatore applica il regime di franchigia, e che riporta il codice ATECO dell’attività esercitata o di quella prevalente per il trimestre (se lo Stato membro ha fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, occorre compilare “più righi per il medesimo Stato membro utilizzando moduli successivi al primo”).
Nella colonna 3 vanno invece indicate le operazioni effettuate nel trimestre precedente l’ammissione. A tal proposito, può essere utile richiamare uno degli esempi riportati nelle istruzioni. Si pensi a un soggetto passivo che presenta la suddetta comunicazione preventiva il 4 marzo, indicando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei due anni precedenti e quelle relative al periodo tra il 1° gennaio e il 3 marzo. Ipotizzando che venga ammesso al regime dal 7 aprile, tale operatore sarà tenuto a presentare:
  • il modello relativo al secondo trimestre;
  • una comunicazione relativa al primo trimestre “indicando nella colonna 3 del quadro A solo le operazioni effettuate tra il 4 marzo e il 31 marzo”.
(MF/ms)



Ateco 2025: i condizionamenti sull’attività verso l’Inps

Con la circolare n. 71 pubblicata il 31 marzo, l’INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto sulla classificazione delle attività economiche a seguito dell’adozione dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT.

 

Con l’occasione è reso noto anche l’aggiornamento del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, che verrà reso disponibile dopo la pubblicazione della circolare in commento.

L’Istituto ricorda innanzitutto che l’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per finalità statistiche e rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), che consiste in un sistema di classificazione delle attività economiche nella Comunità europea.

Dopo il processo di aggiornamento da parte dell’ISTAT, la circolare in commento evidenzia che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal  1° aprile 2025, e che costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev 2.1, adottata con regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione.

Ciò premesso, l’INPS rende noto sia l’aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda”, sia la possibilità dal 1° aprile di assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti, con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell’art. 49 della L. 88/1989.

Possono quindi distinguersi diverse situazioni. In particolare, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

Invece, se al momento dell’iscrizione il datore di lavoro dispone soltanto del codice ATECO 2007 la procedura – per perfezionare l’iscrizione e permettere l’adempimento degli obblighi contributivi – consente di inserire il codice ATECO 2007 proponendo il corrispondente codice ATECO 2025.

È il caso, ad esempio, delle imprese costituite prima del 1° aprile 2025 e che assumono dipendenti successivamente a tale data e alle quali non sia ancora stato riattribuito da parte della CCIAA il codice ATECO 2025.

Se si tratta di matricole attive iscritte in data antecedente al 1° aprile 2025, nella circolare in commento si sottolinea che l’Istituto provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

Per quanto concerne le variazioni, l’INPS precisa che al momento la richiesta di variazione contributiva comporterà l’attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007, presente nell’archivio anagrafico. Tale attribuzione sarà suscettibile di consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.

Sempre con riferimento alla classificazione ATECO 2025 e data la crescente rilevanza delle attività di consulenza di vario tipo, l’INPS ha provveduto a istituire il nuovo CSC 70713 (avente le stesse caratteristiche del CSC 70708). Il nuovo codice ha il seguente significato:

  • 7 Terziario (commercio, servizi, professioni, arti);
  •  07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.);
  • 13 Attività di consulenza.
Di conseguenza, dal 1° aprile 2025 le matricole aziendali che hanno i codici ATECO riferiti a tale attività sono classificati con il CSC 70713.

 

L’INPS si sofferma poi sui soggetti iscritti alla Gestione separata. In particolare, i committenti dovranno inserire nei flussi UniEmens trasmessi dal 1° aprile 2025 (anche se riferiti a periodi antecedenti) il codice ATECO 2025 nel campo “codice Istat”.

La procedura di iscrizione è inoltre aggiornata con i codici ATECO 2025 per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile. Invece, per i soggetti già presenti negli archivi gestionali al 31 marzo 2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

Per quanto concerne, infine, gli artigiani e i commercianti, l’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche (che permette l’acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025) verrà comunicato con successivo messaggio.

Sul sito istituzionale Istat sono state pubblicate la struttura (codici e titoli) di ATECO 2025, le note esplicative e la tavola di raccordo tra ATECO 2025 e Ateco 2022.

Potete trovare queste informazioni al seguente link: Documentazione tecnica e classificazioni – Istat
 

(MF/ms)




Pronti i coefficienti per l’Imu 2025 dei fabbricati “D” delle imprese

Con il decreto ministeriale 14 marzo 2025, pubblicato sulla G.U. n. 69 del 24 marzo 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all’anno 2025, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultano al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 1 comma 746 della L. 160/2019).

Giova ricordare che, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU di tali fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili.

Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Ministero dell’Economia e delle finanze 28 marzo 2013 n. 6/DF).

Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è peraltro necessario “attualizzare” detti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (al fine di tenere conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone).

In particolare, occorre fare riferimento all’anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare ai predetti costi.

Ad esempio, i costi di acquisto o costruzione sostenuti nel 2025 vanno moltiplicati per il coefficiente stabilito con riguardo al 2025 dal DM in commento.

Per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rileveranno nell’esercizio successivo (e proprio con riferimento all’esercizio successivo andrà individuato il coefficiente ministeriale da applicare).

I coefficienti fissati con il decreto ministeriale in esame, per l’anno 2025, sono i seguenti:
anno 2025 = 1,00; anno 2024 = 1,00; anno 2023 = 1,02; anno 2022 = 1,14; anno 2021 = 1,19; anno 2020 = 1,19; anno 2019 = 1,20; anno 2018 = 1,22; anno 2017 = 1,22; anno 2016 = 1,23; anno 2015 = 1,23; anno 2014 = 1,23; anno 2013 = 1,24; anno 2012 = 1,27; anno 2011 = 1,30; anno 2010 = 1,32; anno 2009 = 1,34; anno 2008 = 1,39; anno 2007 = 1,44; anno 2006 = 1,48; anno 2005 = 1,52; anno 2004 = 1,61; anno 2003 = 1,66; anno 2002 = 1,72; anno 2001 = 1,76; anno 2000 = 1,82; anno 1999 = 1,85; anno 1998 = 1,87; anno 1997 = 1,92; anno 1996 = 1,98; anno 1995 = 2,04; anno 1994 = 2,11; anno 1993 = 2,15; anno 1992= 2,17; anno 1991 = 2,21; anno 1990 = 2,32; anno 1989 = 2,42; anno 1988 = 2,53; anno 1987 = 2,74; anno 1986 = 2,95; anno 1985 = 3,16; anno 1984 = 3,37; anno 1983 = 3,58 e anno 1982 = 3,79.

Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche per gli immobili concessi in leasing.

In questa ipotesi, il comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.

In ogni caso, a seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati i moltiplicatori stabiliti dall’art. 1 comma 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

I coefficienti si applicano anche per l’IMPi

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’IMPi, ossia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ex art. 38 comma 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 sopra illustrate).
 




Servizio CAF 730/2025

Si rinnova anche per quest’anno il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Confapi Lecco e Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.

Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.

Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2025.

 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.

Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2025 consente di:

  • assolvere    all’adempimento    evitando    di    doversi    abilitare    e    trasmettere     la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.

Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.



Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU pagata nel 2024
In base a quanto sopra esposto, i costi 2025 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
  • 730 singolo precompilato con delega                                  €. 25,00     (20,49 + IVA)
  • 730 congiunto precompilato con delega                              €. 35,00     (28,69 + IVA)
  • 730 singolo (semplice)                                                         €. 58,00     (47,54 + IVA)
  • 730 singolo                                                                           €. 75,00    (61,48 + IVA)
  • 730 congiunto (semplice)                                                     €. 80,00    (65,57 + IVA)
  • 730 congiunto                                                                       €.105,00   (86,07 + IVA)
  
IMU: € 10,00 (8,20 + IVA)
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.

Per    info    e    appuntamenti    dalle    9.00    alle    12.30:   Doretta    Riva    (0341.282822) 730@confapi.lecco.it       doretta.riva@confapi.lecco.it

 
(MS/ms)



PEC amministratori: chiarimenti dal MIMIT

L’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. n. 207/2024), riguarda tutti gli amministratori e va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.

Sono queste le principali indicazioni che il MIMIT ha fornito il 12 marzo con la nota n. 43836, sull’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dall’art. 1 comma 860 della L. n. 207/2024.

Tale disposizione, infatti, modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese oltre all’indirizzo PEC della società anche quello degli amministratori.

Come detto, l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025.

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

L’obbligo, inoltre, attiene anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

Una eventuale comunicazione, per conto dell’amministratore, dell’indirizzo PEC della società sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la ratio della norma, tesa a garantire la conoscibilità di un recapito PEC proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.

A fronte di ciò, quindi, le imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.

In ogni caso, ove un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

Dall’ampia formulazione della disposizione normativa consegue che l’obbligo attiene a tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale, con esclusione della società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.

Per le stesse ragioni, alla luce dell’attività sociale, si esclude che l’obbligo trovi applicazione ai consorzi, anche con attività esterna, e alle società consortili.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica.

Sebbene la disposizione che esenta dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese della PEC dell’impresa, si ritiene che essa operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

L’omissione dell’indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.

Pertanto, a fronte di una domanda di iscrizione – ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore – da parte di un’impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante; procedendo poi, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

La nuova disciplina – conclude il MIMIT – non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria e, in forza del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 689/81, non possono trovare applicazione, in via d’estensione o analogica, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 16 del DL 185/2008 convertito; residua, peraltro, l’applicabilità dell’art. 2630 c.c., che contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
 

(MF/ms)




Invio dei corrispettivi: stabile le regole per adempimento tramite software

Gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici.

Con il provvedimento n. 111204/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la realizzazione di tali soluzioni, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 24 del DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”).

Questa disposizione, infatti, ha aperto la strada all’utilizzo di strumenti alternativi ai registratori telematici e alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la memorizzazione e l’invio dei “corrispettivi giornalieri anonimi” può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, il processo di rilevazione dei corrispettivi si fonderà sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti: il modulo fiscale 1 (MF1), ossia un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware (es. PC, tablet, smartPOS), e il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Il dispositivo con la componente MF1 è definito, complessivamente, punto di emissione (PEM), mentre il sistema hardware comprensivo del modulo fiscale 2 è definito punto di elaborazione (PEL).

Il processo di rilevazione dei dati si realizza mediante l’interazione tra questi due strumenti.

In particolare, il PEM (che può essere collegato a uno o più punti cassa) registra in modalità sicura i dati fiscali delle operazioni e rilascia il documento commerciale. In condizioni ordinarie, poi, trasmette automaticamente i dati al PEL. Quest’ultimo invece memorizza fiscalmente i dati di dettaglio delle singole operazioni, conservandoli digitalmente nel tempo, e trasmette il file XML di riepilogo dei corrispettivi giornalieri. È solo il punto di elaborazione, infatti, che dialoga con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza di queste operazioni è garantita fra l’altro dal sigillo elettronico apposto sul file e dalla connessione protetta.

Ogni soluzione software è soggetta ad approvazione dell’Agenzia delle Entrate, previo parere della Commissione sui misuratori fiscali.

Nello specifico, il produttore (ossia il soggetto qualificato che realizza la soluzione software) dovrà presentare istanza di approvazione all’Agenzia, unitamente alla certificazione che attesta la conformità alle specifiche tecniche e alle norme fiscali vigenti. Nel provvedimento si precisa, peraltro, che le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia medesima.

La soluzione software approvata sarà poi resa disponibile agli esercenti dal soggetto erogatore, il quale gestisce il punto di elaborazione. Anche in questo caso si tratta di un soggetto opportunamente qualificato (che può anche coincidere con il produttore).

In termini generali, l’esercente che intenda utilizzare una soluzione software approvata dovrà rivolgersi a un soggetto erogatore (salvo che non assuma egli stesso tale ruolo) e accreditarsi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, al fine di registrarsi al sistema e comunicare all’Agenzia delle Entrate il software utilizzato.

Dopodiché dovrà censire i punti di emissione tramite il soggetto erogatore e solo al termine del processo, quando il PEM sarà attivato e messo in servizio, potrà registrare le operazioni effettuate e trasmettere in tempo reale al PEL i relativi dati di dettaglio.

Si precisa che l’accreditamento può avvenire anche tramite un intermediario con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018). Inoltre, gli esercenti che sono già accreditati e che vogliono utilizzare la soluzione software in sostituzione o in abbinamento ai registratori telematici dovranno aggiornare la propria registrazione.

Richiesto l’accreditamento su Fatture e Corrispettivi

Le nuove soluzioni software consentiranno anche di gestire i flussi di dati per la lotteria degli scontrini.

Per quanto riguarda i dati di pagamento, l’art. 24 del DLgs. 1/2024 ha specificamente stabilito che le nuove soluzioni devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, laddove l’operazione sia regolata con tali mezzi.

Sotto tale aspetto, dunque, la norma si pone in linea con la novità prevista dalla L. 207/2024. Nelle specifiche approvate dall’Agenzia è però precisato che le modalità tecniche relative alla memorizzazione e trasmissione delle informazioni dei pagamenti elettronici saranno definite con successive disposizioni regolamentari.
 

(MF/ms)