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Valute estere luglio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di luglio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 10 agosto  2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2026 come segue:
 

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,0441
Peso Argentino 1696,9502
Dollaro Australiano 1,6396
Real Brasiliano 5,8449
Dollaro Canadese 1,6119
Corona Ceca 24,2073
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7371
Corona Danese 7,4752
Yen Giapponese 185,5391
Rupia Indiana 109,4158
Corona Norvegese 11,0822
Dollaro Neozelandese 1,9768
Zloty Polacco 4,3179
Sterlina Gran Bretagna 0,85392
Nuovo Leu Rumeno 5,2372
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1417
Rand (Sud Africa) 18,8035
Corona Svedese 11,0458
Franco Svizzero 0,9256
Dinaro Tunisino 3,3693
Hryvnia Ucraina 51,0377
Forint Ungherese 359,4683
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/am)
 




Trattamento IVA nelle triangolazioni “estero su estero” senza transito in Italia

Si consideri un’impresa italiana (IT) che acquista beni da un’impresa di un paese terzo fuori dell’Unione Europea, per esempio la Cina (CN), importa la merce in Italia e poi la rivende con consegna diretta ad un’impresa di un Paese dell’Unione Europea (FR) a cui gli stessi beni vengono ceduti.

Come gestire l’operazione ai fini IVA?

Schema dell’operazione
L’operazione in argomento è articolata come di seguito:

  • CN vende i beni a IT;
  • IT rivende gli stessi beni a FR;
  • i beni vengono spediti direttamente dalla Cina alla Francia;
  • i beni non transitano fisicamente in Italia.
Acquisto dell’impresa italiana da quella cinese
L’acquisto effettuato da IT nei confronti di CN rappresenta, ai fini italiani, un’operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (art. 7-bis D.P.R. n. 633/1972), poiché i beni si trovano in Cina e vengono spediti direttamente in Francia.
Non si tratta, quindi, di un’importazione effettuata in Italia. L’importazione si verifica nello Stato membro in cui i beni vengono introdotti nel territorio doganale dell’Unione e immessi in libera pratica, vale a dire, nel caso prospettato, normalmente in Francia.
La documentazione doganale e l’eventuale IVA all’importazione saranno pertanto collegate all’ingresso dei beni in Francia e non dovranno essere registrate come bolletta doganale italiana.
Il principio generale è che la territorialità delle cessioni di beni mobili è determinata dal luogo in cui i beni si trovano all’inizio del trasporto. Se i beni non si trovano in Italia e non vengono introdotti nel territorio italiano, l’operazione non rileva ai fini dell’IVA italiana.

Rivendita dell’impresa italiana al cliente francese
Anche la cessione effettuata da IT a FR è, in linea generale, non rilevante ai fini IVA ex art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972, perché i beni si trovano in Cina all’inizio del trasporto e sono consegnati direttamente in Francia.
La fattura emessa da IT nei confronti di FR non dovrà quindi recare IVA italiana e non dovrà essere qualificata come:

  • cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  • esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972;
  • triangolazione comunitaria.
IT emette fattura a FR non soggetta IVA ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Tale fattura deve essere assoggettata a imposta di bollo di 2 euro (se l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro).

(MF/ms)
 




Danni ai veicoli aziendali: conseguenze sul piano fiscale e contabile

Il cambiamento climatico determina, con frequenza crescente, eventi atmosferici avversi, capaci di arrecare danni anche ingenti ai beni aziendali.

Il problema più ricorrente è quello della grandine, che spesso danneggia i veicoli aziendali, con conseguenze sul piano contabile e fiscale.

Ove il danneggiamento sia rilevante, rendendo necessaria la sostituzione di parti della carrozzeria, del parabrezza o di altri cristalli, il “deterioramento fisico” subito dal veicolo sembrerebbe costituire un’indicatore di perdita di valore (documento OIC 9, § 17) e il bene dovrebbe conseguentemente essere svalutato in applicazione del documento OIC 9, con imputazione della differenza tra valore recuperabile (ovvero, il maggiore tra il valore d’uso e il fair value) e valore netto contabile a Conto economico nella voce “B.10.c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni” (§ 11).

In tale ipotesi, sembrerebbe corretto capitalizzare le spese di riparazione fino a concorrenza del valore recuperabile, imputando la parte restante al Conto economico.

La capitalizzazione si giustificherebbe (nonostante evidentemente, nella specie, le riparazioni e le sostituzioni non possano produrre un aumento di capacità, produttività o sicurezza del cespite oppure un prolungamento della sua vita utile; documento OIC 16, § 16) in considerazione del ripristino, in conseguenza della riparazione oppure della sostituzione delle parti danneggiate, della funzionalità del veicolo precedente alla svalutazione.

Secondo una diversa soluzione proposta in dottrina, il danneggiamento e la riparazione dovrebbero essere considerati unitamente, con la conseguenza che il bene non dovrebbe essere svalutato e le spese di riparazione dovrebbero essere interamente imputate a Conto economico nell’esercizio di sostenimento.

Tale soluzione, che ha il pregio di una evidente semplificazione, trae fondamento dal documento OIC 16 (§ 51), ove stabilisce che, se la sostituzione riguarda soltanto una parte di un’immobilizzazione materiale e sia finalizzato a “mantenerne l’integrità originaria”, i costi sostenuti a tale scopo rientrano tra i costi di manutenzione ordinaria.

Peraltro, la rilevazione unitaria del danneggiamento e della riparazione non determina criticità ove i due eventi si verifichino nello stesso esercizio, ipotesi plausibile nel caso oggetto di esame, in specie per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Va da sé che le diverse soluzioni prospettate producono differenti effetti fiscali.

La perdita durevole di valore eventualmente rilevata in bilancio, in applicazione del documento OIC 9, a fronte del danneggiamento del bene non è fiscalmente deducibile, in linea con il principio generale in base al quale il TUIR disconosce la rilevanza delle componenti valutative.

Le spese di riparazione che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, cioè non capitalizzate (manutenzione ordinaria), sono deducibili ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR, mentre le spese capitalizzate (manutenzione straordinaria) concorrono a formare il reddito d’impresa come maggior costo dei relativi beni ammortizzabili.

Laddove, poi, sia stata attivata una copertura assicurativa per gli eventi atmosferici, la liquidazione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa determina la rilevazione di una sopravvenienza attiva, da classificare nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” (documento OIC 12, § 56; documento OIC 16, § 85).

Nel caso di specie, tale componente di reddito dovrà essere contabilizzato al netto dell’eventuale franchigia a carico dell’impresa.

Sotto il profilo fiscale, l’ipotesi del danneggiamento rilevante di un bene strumentale a fronte del quale è conseguito un indennizzo nello stesso periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento dannoso è disciplinata (unitamente all’ipotesi della perdita) dagli artt. 86 comma 1 lett. b) e 101 comma 1 del TUIR, ai sensi dei quali il risarcimento, anche in forma assicurativa, costituisce fattispecie idonea a generare plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili.

Sotto il profilo quantitativo, la plusvalenza è costituita, nel caso in esame, dalla differenza fra l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene (art. 86 comma 2 del TUIR).

Secondo la dottrina prevalente (che cita, al riguardo, la riunione degli Ispettori Titolari di Compartimento del 28-29 giugno 1989) e la giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Palermo n. 224/7/05), in presenza di danneggiamento, l’indennizzo non deve essere confrontato con l’intero costo non ammortizzato (come avviene in caso di perdita di beni), ma occorre considerare il costo non ammortizzato per la sola quota proporzionalmente riferibile alla parte del bene danneggiato.

Nel caso di veicoli a deducibilità limitata, occorre, poi, rapportare l’importo così ottenuto all’ammortamento fiscalmente dedotto rispetto a quello complessivamente effettuato (art. 164 comma 2 del TUIR).

La divergenza fra i componenti di reddito rilevati in bilancio e quelli fiscalmente rilevanti (determinati “a valori differenziali”) è riconciliata tramite variazioni in aumento/diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
 

(MF/ms)




Decreto Omnibus approvato: novità su concordato, accertamenti e fringe benefit

Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della delega fiscale (Decreto Omnibus).

Il provvedimento interviene su numerosi ambiti, dalle imposte sui redditi all’Iva, dalle accise ai controlli, fino all’adempimento collaborativo.
Una parte significativa delle modifiche riguarda il Concordato preventivo biennale, che viene rivisto con l’obiettivo di rendere più conveniente l’adesione per il periodo 2026-2027, soprattutto per i contribuenti che avevano già accettato la proposta relativa al primo biennio.

Tra le misure principali figurano il ravvedimento speciale per il quadriennio 2020-2023, la rateizzazione senza interessi delle somme dovute, la riduzione dei termini di accertamento e l’innalzamento delle soglie per l’esonero dal visto di conformità.

Nel Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, fitto di provvedimenti, è stato anche approvato un decreto-legge con misure urgenti su prezzi petroliferi, pubblica amministrazione, enti territoriali, protezione civile e politiche del mare.
Particolare attenzione è riservata all’area dei Campi Flegrei, colpita dagli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: VANTAGGI PER CHI RINNOVA
Le agevolazioni più rilevanti sono riservate ai soggetti che decidono di rinnovare il Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2026.
Per questi contribuenti viene prevista la possibilità di versare a rate le somme dovute a titolo di saldo e acconto, senza applicazione di interessi.
A tale beneficio si aggiungono:

  • la riduzione di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento;
  • nuove semplificazioni in materia di rimborsi e compensazioni;
  • l’accesso al ravvedimento speciale per gli anni precedenti;
  • l’aumento delle soglie entro le quali è possibile utilizzare in compensazione i crediti fiscali senza visto di conformità.
L’intervento mira, quindi, a rafforzare i vantaggi premiali collegati al concordato e a incentivare il rinnovo da parte dei contribuenti che avevano già aderito per il periodo 2024-2025.

RAVVEDIMENTO SPECIALE ESTESO AL PERIODO D’IMPOSTA 2023
Una delle novità centrali del decreto è l’estensione del ravvedimento speciale al periodo d’imposta 2023. La sanatoria riguarda il quadriennio 2020-2023 ed è destinata ai soggetti ISA che rinnovano il Concordato preventivo biennale dopo aver aderito al primo ciclo.
Attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva, i contribuenti potranno regolarizzare le annualità precedenti e limitare il rischio di accertamenti.
Il meccanismo resta collegato al livello di affidabilità fiscale: maggiore è il punteggio ISA, più contenuto sarà l’importo richiesto per la regolarizzazione.
In particolare, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi viene applicata nelle seguenti misure:

  • 10%, per i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 8;
  • 12%, per i contribuenti con punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
  • 15%, per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6.
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, caratterizzati dagli effetti dell’emergenza epidemiologica, l’importo dovuto beneficia di una riduzione del 30%.
Resta comunque previsto un versamento minimo di 1.000 euro per le imposte sui redditi e le relative addizionali.

SANATORIA LEGATA ALL’AFFIDABILITÀ FISCALE
Anche la determinazione della base imponibile oggetto di regolarizzazione varia in funzione del punteggio ISA.
La maggiorazione applicata al reddito dichiarato sarà infatti:

  • più contenuta per i contribuenti con un’elevata affidabilità fiscale;
  • progressivamente più alta al diminuire del punteggio ISA.
Il sistema conferma, quindi, un’impostazione premiale: chi presenta indicatori fiscali migliori può accedere alla sanatoria sostenendo un costo inferiore.
 
VISTO DI CONFORMITÀ: AUMENTANO LE SOGLIE DI ESONERO
Il decreto correttivo amplia anche i benefici collegati all’utilizzo dei crediti fiscali.
Per i contribuenti che rinnovano il concordato, le soglie entro le quali è possibile prescindere dal visto di conformità vengono innalzate:
  • da 70.000 a 100.000 euro per i crediti Iva;
  • da 50.000 a 70.000 euro per i crediti relativi a Irpef, Ires e Irap.
La misura consente di ridurre gli adempimenti connessi alla compensazione dei crediti e di semplificare l’accesso ai rimborsi.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE ERRORI E OMISSIONI
Il Concordato preventivo biennale diventa più flessibile anche per i soggetti che aderiscono per la prima volta.
Il correttivo permette di utilizzare la dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso per correggere errori od omissioni che abbiano inciso sui dati utilizzati per formulare la proposta di concordato.
La modifica dei dati dichiarati comporterà la conseguente rideterminazione:

  • del reddito concordato;
  • del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap.
La possibilità di intervenire successivamente riduce il rischio che inesattezze formali o dati incompleti compromettano l’adesione all’istituto.

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI: REQUISITO ELIMINATO
Il decreto interviene anche sulle cause di esclusione e decadenza.
Viene eliminato il requisito dell’assenza di debiti tributari e previdenziali scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione.
La modifica dovrebbe agevolare la permanenza nel concordato dei contribuenti interessati da decadenze da precedenti rottamazioni o da piani di rateazione relativi a debiti già esistenti prima dell’adesione.
 
NUOVI SOCI SENZA CESSAZIONE DAL CONCORDATO
Il correttivo disciplina inoltre le variazioni della compagine sociale:

  • l’ingresso di nuovi soci o associati non costituirà causa di esclusione o di cessazione dal Concordato preventivo biennale quando i soggetti entranti abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito non superiore a 35.000 euro.
La disposizione consente alle società e alle associazioni professionali di modificare la propria struttura senza perdere automaticamente l’accesso al regime concordatario.

DECRETO OMNIBUS: POS E SCONTRINI, TOLLERANZA DEL 5%
Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto Omnibus, composto da 37 articoli. Il provvedimento interviene, tra l’altro, sulle sanzioni per Pos e scontrini, sull’attività di accertamento e sulla tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.
Il decreto introduce una soglia di tolleranza del 5% nell’applicazione delle sanzioni relative ai pagamenti elettronici e alla certificazione dei corrispettivi.
L’obiettivo è evitare penalità sproporzionate in presenza di irregolarità di lieve entità.

ACCERTAMENTI: PIÙ GARANZIE PER I CONTRIBUENTI
Per le società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili potrà operare solo in presenza di elementi certi e precisi che dimostrino:

  • ricavi non contabilizzati e non dichiarati;
  • costi inesistenti e, quindi, indeducibili.
Novità anche per gli accertamenti fondati sull’antieconomicità. Lo scostamento tra il prezzo pattuito e il valore di mercato non sarà sufficiente, da solo, a giustificare la rettifica del reddito. Serviranno ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

AUTO AZIENDALI: CONFERMATI I COEFFICIENTI
Per le auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo restano confermati i coefficienti collegati all’alimentazione:

  • 10% per i veicoli elettrici;
  • 20% per gli ibridi plug-in;
  • 50% per le altre alimentazioni.
Dal 1° gennaio 2026, per individuare il regime applicabile conterà solo la data di concessione del veicolo al lavoratore, mentre non rileveranno più la data di immatricolazione e quella del contratto.
Maggiorazioni per optional e veicoli datati
Il valore del fringe benefit sarà aumentato:
  • del 5%, se il veicolo presenta optional o allestimenti non inclusi nelle tabelle Aci e non acquistati dal dipendente;
  • del 50%, dopo il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
Le maggiorazioni si applicano anche ai veicoli ancora soggetti alla precedente disciplina basata sulle emissioni di CO2.

REGIME TRANSITORIO ESTESO A TUTTO IL 2025
Il decreto estende all’intero 2025 il regime transitorio per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024.
Viene inoltre confermata l’applicazione della vecchia disciplina anche in caso di riassegnazione dell’auto a un altro dipendente, evitando il ricorso al più complesso criterio del valore normale.
Per i veicoli assegnati nel 2025 ma esclusi dal regime transitorio si applicheranno le regole previste dal 2026.

DECRETO OMNIBUS, NOVITÀ SU REDDITO D’IMPRESA E ACCERTAMENTI
Il decreto legislativo Omnibus approvato il 4 agosto 2026 interviene su diversi profili del reddito d’impresa e recepisce le indicazioni formulate in sede parlamentare.
Tra le principali novità rientrano il coordinamento con il nuovo Tuir, applicabile dal 1° gennaio 2027, e la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la certificazione del Tax Control Framework per i soggetti che hanno presentato domanda di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025.
Il provvedimento amplia inoltre la disciplina delle perdite estere definitive, innalza al 36% l’aliquota per l’affrancamento delle partecipazioni black list e introduce chiarimenti sulla deducibilità di stock option, attività immateriali e svalutazioni di titoli.
Particolare rilievo assume la modifica dei termini di accertamento per ammortamenti e costi pluriennali:

  • per i beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta 2027, la decadenza decorrerà dalla dichiarazione in cui viene dedotta la prima quota, limitando il rischio di contestazioni a distanza di molti anni;
  • restano invece autonomi i termini per gli errori commessi nel calcolo delle singole quote annuali.
 
(MF/ms)



Tax Credit 4.0: comunicazione di completamento prorogata al 15 settembre

Con il decreto direttoriale del 31 luglio 2026, pubblicato nello stesso giorno, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha prorogato al 15 settembre i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

Originariamente, in base a quanto disposto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025, il termine per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del credito d’imposta 4.0 relativo agli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.

Si ricorda che l’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – cioè quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.
Intervenendo sul citato art. 2 del DM 15 maggio 2025, l’art. 1 del DM 31 luglio 2026 stabilisce ora che:

  • l’art. 2 comma 4 è sostituito dal seguente: “Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026”;
  • all’art. 2 comma 9 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Ai fini del perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta, l’impresa invia i modelli di comunicazione di cui ai commi 3 e 4 entro il 15 settembre 2026, anche per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 in deroga ai termini di cui al comma 4”.
Come spiegato dal MIMIT anche a mezzo comunicato stampa, quindi, la proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

In base a quanto ancora riportato dal Ministero nel comunicato, una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.
 

(MF/ms)




Istat indice giugno 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 2,9 % (variazione annuale) e a + 4,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,175 % e + 3,300 %.
 
(MS/ms)
 



Valute estere giugno 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di giugno 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di giugno 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 153,5593
Peso Argentino 1666,4259
Dollaro Australiano 1,6391
Real Brasiliano 5,8989
Dollaro Canadese 1,6165
Corona Ceca 24,2082
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8045
Corona Danese 7,4744
Yen Giapponese 185,1141
Rupia Indiana 109,3451
Corona Norvegese 11,0338
Dollaro Neozelandese 1,9914
Zloty Polacco 4,2568
Sterlina Gran Bretagna 0,86372
Nuovo Leu Rumeno 5,2421
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1518
Rand (Sud Africa) 18,8681
Corona Svedese 10,9548
Franco Svizzero 0,9205
Dinaro Tunisino 3,3753
Hryvnia Ucraina 51,5193
Forint Ungherese 353,9386
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
(MS/ms)




Spese di pubblicità, di rappresentanza e di sponsorizzazione: distinzione e aspetti fiscali

La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità immediata dell’esborso: promozione diretta di prodotti e servizi nel primo caso, accrescimento dell’immagine e del prestigio dell’impresa nel secondo.

La mera sproporzione del costo o l’assenza di un ritorno economico certo non consente di riqualificare automaticamente la spesa pubblicitaria, poiché la valutazione del rapporto tra costi certi e benefici futuri attesi rientra nelle scelte imprenditoriali.

Per l’Agenzie delle Entrate, la visione distintiva tra le spese di rappresentanza e di pubblicità si fonda sull’indagine dello scopo dell’evento, nel senso che, se l’obiettivo perseguito è quello di accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa con l’aumento della sua notorietà, la spesa va catalogata come spesa di rappresentanza, mentre, se l’obiettivo principale ha una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi commercializzati, essa si connota come spesa di pubblicità.

Tale spartiacque di qualificazione della spesa risulta ormai rispondente anche a una visione distintiva classica della Cassazione.  

Il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato, nella sostanza, dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere a una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita. 

Tra le seconde rientrano, invece, i costi di iniziative imperniate sull’ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l’immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti.

Tuttavia, nonostante la riportata visione distintiva classica, nella prassi accertativa, in molte occasioni, si assiste, da parte dei verificatori, a una sorta di compromesso, che determina la derubricazione delle spese di pubblicità in spese di rappresentanza, non sulla base dello spartiacque sopra tracciato, ma sulla base di un unilaterale giudizio di sproporzione tra l’ammontare della spesa sostenuta e un presunto effetto utilitaristico ritraibile dall’esborso, che evoca una confusa combinazione concettuale di antieconomicità/inerenza. 

Tale cambio di considerazione fiscale della spesa non prospetta alcuna rispondenza con il diritto e appare, come detto, una sorta di compromesso conciliativo con l’impresa accertata. 

Sulla questione si deve invece ritenere ancora attuale lo scrutinio di diritto espresso dalla CTP di Lucca, con la sentenza n. 487/2014, che registrò la compatta condivisione della dottrina per la sua chiara logicità giuridica 

La fattispecie trattata dal giudice di Lucca aveva riguardato una società, operante nel campo dell’installazione di impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali, e di protezione antincendio, la quale aveva sponsorizzato una società ciclistica dilettantistica.

A fronte dell’indeducibilità sostenuta dall’Agenzia, che adduceva la mancata inerenza rispetto all’attività d’impresa e l’antieconomicità della spesa, non solo inidonea a incidere in modo apprezzabile sulle vendite dei prodotti/servizi della società, ma anche sproporzionata ed eccedente il c.d. valore normale di mercato, la CTP di Lucca ribadì, nella citata sentenza, come non fosse dato comprendere perché la pubblicità effettuata in ambito sportivo amatoriale, per un’azienda che aveva come attività l’installazione di impianti idraulici e termici, non fosse per definizione inerente all’attività esercitata. In altri termini, non era dato comprendere, per il giudice di Lucca, perché l’ufficio affermasse la totale ininfluenza sul pubblico della scritta e logo “A. Impianti termoidraulici civili ed industriali” e perché i destinatari della pubblicità avrebbero dovuto essere limitati al solo pubblico della gara e non a tutti i soggetti gravanti nell’ambiente, quindi anche agli operatori del settore e a tutto l’indotto, da concepire quale potenziale mercato e ambito di ampliamento di acquirenti e quindi fonte di potenziale incremento del reddito.

Per il giudice di Lucca la scelta del mondo sportivo è una scelta imprenditoriale che si accompagna a una particolare inclinazione del titolare, ma ciò non significa che di pubblicità non si tratti. 

Di particolare rilevanza sono anche le considerazioni del giudice di Lucca in ordine alla non economicità ed eccessività dei costi pubblicitari rispetto al volume d’affari. Si ritiene utile riportare testualmente il passo della CTP di Lucca: «l’Ufficio, pare ritenere antieconomico tutto quello che, a priori, non sia valutabile come economicamente vantaggioso, ma vantaggioso a priori, in tema di pubblicità, può essere solo il minor costo, ma il risultato vantaggioso cui mira l’imprenditore con la pubblicità non è il minor costo, ma la maggiore conoscenza sul mercato. La ponderazione costi (certi) – benefici (futuri attesi) è una scelta esclusiva dell’imprenditore. Così come è irrilevante affermare che spendere troppo senza un ritorno certo è diseconomico». 

È elementare che, in periodi di crisi e di mercato stanco, l’offerta dev’essere potenziata in tutte le varie maniere, e anche la pubblicità può diventare un costo rilevante rispetto al risultato concreto, ma necessario per un potenziale ritorno economico futuro. È ovvio che la pubblicità mira a soddisfare delle aspettative di tipo economico/aziendale, ma non vi è certezza che ci riesca. È proprio in tale modo che l’antieconomicità raccordata alle spese di pubblicità dovrebbe venire esaminata e non certo secondo i canoni di crescita della redditività e del numero dei clienti valutati a posteriori.
 

(MF/ms)




Registro dei titolari effettivi: in vigore dal 23/7 ma non ancora operativo

E’ entrato in vigore il 23 luglio 2026, il nuovo Registro dei titolari effettivi, come ridisegnato dal DLgs. 10 giugno 2026 n. 122.

Per la sua operatività, tuttavia, occorre ancora attendere alcuni provvedimenti attuativi.

Si ricorda che il DLgs. 122/2026 interviene sul DLgs. 231/2007 e sul DM 55/2022 al fine di assicurare il puntuale recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva 2024/1640/Ue, garantendo la piena coerenza dell’ordinamento nazionale con i nuovi livelli di trasparenza richiesti dal diritto unionale.

Si ridefinisce in modo più equilibrato e strutturato il regime di accesso al Registro dei titolari effettivi delineando un sistema graduato e proporzionato e, soprattutto, introducendo il concetto di legittimo interesse qualificato, nonché procedure di verifica e specifiche ipotesi di esclusione.

L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e a quelli aventi un legittimo interesse.

Il legittimo interesse si presume in capo a taluni soggetti.

Si pensi, ad esempio, ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti iscritti all’Albo di cui alla L. 69/63, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo.

In aggiunta a tali legittimati, peraltro, possono avere accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all’accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.

La richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, deve attestare l’appartenenza a una delle categorie in capo alle quali l’interesse legittimo si presume ovvero la professione svolta o la funzione esercitata da altro richiedente, connessa con le predette finalità, nonché, salve alcune eccezioni, il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell’istanza di accesso.

La richiesta è valutata dalla Camera di Commercio e contro l’eventuale diniego è possibile avvalersi dei mezzi di tutela riconosciuti dall’art. 25 della L. 241/90 (in materia di accesso agli atti).

Il diniego all’accesso potrebbe anche essere correlato a circostanze eccezionali, comunicate contestualmente alle informazioni relative al titolare effettivo, che espongano quest’ultimo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché correlate al fatto che esso sia una persona incapace o minore d’età.

Avverso le determinazioni della Camera di Commercio sull’istanza di accesso ai dati dei titolari effettivi che abbiano comunicato tali circostanze eccezionali possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all’art. 25 della L. 241/90 sia il richiedente l’accesso che il controinteressato.

Ai fini della concreta operatività del Registro secondo le nuove regole, occorre attendere, come si diceva, alcuni provvedimenti attuativi. In particolare:

  • un decreto del MIMIT – da adottare entro 60 giorni dal 23 Luglio – dovrà aggiornare le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per adeguarle a quanto previsto in ordine alla comunicazione delle circostanze eccezionali che potrebbero precludere l’accesso;
  • entro la medesima data, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dovrà essere aggiornato il disciplinare tecnico previsto dall’art. 11 comma 3 del DM 55/2022;
  • successivamente all’adozione dei suddetti provvedimenti, infine, il MIMIT dovrà ulteriormente intervenire a sancire l’operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del DLgs. 122/2026.
Pur non trattandosi di termini perentori, appare ipotizzabile che l’operatività del Registro dei titolari effettivi sulla base delle nuove indicazioni normative diventi effettiva prima che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente sulla controversia che ha comportato la sospensione della previgente disciplina e la rimessione di alcune questioni alla Corte di Giustizia Ue.

Dopo la sentenza 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24, dei giudici europei, infatti, il Consiglio di Stato sembrerebbe avere fissato la prima udienza al 20 maggio 2027.

Peraltro, non pare comunque possibile ipotizzare una riattivazione del Registro dei titolari effettivi in esito a una preventiva decisione del Consiglio di Stato; ciò in quanto la nuova disciplina degli accessi da parte dei vari soggetti legittimati, della verifica e del riconoscimento dell’interesse legittimo e dei casi di esclusione dell’accesso risulterebbe comunque priva delle necessarie condizioni di operatività.
 

(MF/ms)




Splafonamento esportatore abituale: le varie tipologie di ravvedimento

Il ravvedimento dello splafonamento dell’esportatore abituale, anche se non semplicissimo da gestire, è accompagnato da chiarimenti consolidati, se gestito entro i termini della dichiarazione IVA di riferimento. 
Meno esplorato è il rimedio oltre la presentazione di detta dichiarazione, ma non v’è dubbio che, da una decina d’anni (post Legge n. 190/2014 e D.L. n. 193/2016), con l’istituto del ravvedimento e della dichiarazione integrativa sia possibile porre rimedio, alla violazione in questione, anche oltre la scadenza della suddetta dichiarazione e fino ai termini di prescrizione per l’accertamento. L’ipotesi non è così rara. Dello splafonamento, in linea di massima, ci si dovrebbe accorgere al più tardi in fase di compilazione del quadro VC, ma gli errori e le sviste, si sa, non sono mai così improbabili. In alcuni casi, peraltro, lo splafonamento potrebbe anche essere frutto di fatti sopraggiunti, ma con effetti che, a questi fini, valgono ex tunc. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad acconti fatturati per ordini relativi a esportazioni a cui, però, non fa seguito un’effettiva destinazione all’estero oppure al caso, non rarissimo, che potrebbe conseguire da esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente (art. 8/b) di cui non si riesce a provare l’avvenuta uscita oppure anche ad un reso su cessioni che avevano regolarmente formato plafond. Giacché, secondo il pensiero dell’Amministrazione finanziaria (circolare n. 8/D/2003) le variazioni, a prescindere che siano gestite con rilevanza IVA (stesso trattamento dell’operazione originaria) oppure senza rilevanza (FCI, art. 26) vanno a rettificare l’ammontare dell’operazione originaria, non è improbabile, quindi, che si possa generare, per l’appunto, anche uno splafonamento postumo rispetto alla dichiarazione IVA (apparentemente regolare) dell’anno già chiuso laddove, al netto della variazione, non residui un plafond comunque sufficiente a coprire gli acquisti effettuati in sospensione d’imposta.  
A prescindere dal motivo e dalla buona fede, è fuori dubbio che in tutti i casi in cui acquisti (o importazioni) con dichiarazione d’intento risultano effettuati oltre il plafond effettivamente spettante (al netto, quindi, anche delle citate eventuali variazioni postume) si configura una violazione sanzionabile, com’è noto, a mente dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997, ovvero, per le violazioni commesse dal 01/09/2024, nella misura del 70% dell’IVA (dal 100 al 200% per violazioni precedenti, ndA). Con l’istituto del ravvedimento è possibile, ovviamente, ridurre l’impatto della citata sanzione. 
La soluzione procedurale, come vedremo, varia a seconda che per il ravvedimento venga o meno coinvolto anche il fornitore e nel caso non si proceda con sufficiente celerità (cioè prima della presentazione della dichiarazione IVA) il rimedio (lungo o ultra lungo) non potrà prescindere dalla presentazione anche di una dichiarazione integrativa riferita all’anno dello splafonamento la cui gestione sarà più o meno complessa a seconda del caso.  
I 3 metodi per il ravvedimento dello splafonamento 
Partiamo con il ricordare che le procedure per porre rimedio allo splafonamento dell’esportatore abituale (da non confondere con lo “sforamento” del fornitore che emette fattura oltre l’importo assegnato con la dichiarazione d’intento) sono state tratteggiate dalla risoluzione n. 16/E/2017 da contestualizzare con le, più recenti, evoluzioni della fatturazione elettronica. Possiamo riassumere le 3 (alternative) procedure come segue: 
  • (procedura A): coinvolgimento del fornitore (ALFA) a cui il cessionario/committente (BETA) chiede emissione di nota di variazione (di sola) IVA ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, richiamando, ovviamente, i riferimenti dell’operazione originaria a cui risale lo splafonamento del cessionario/committente; il fornitore procede al liquidare e versare l’IVA per il mese in cui viene effettuata detta variazione (senza retro imputazioni, quindi, ma con l’unica avvertenza che, per evitare duplicazioni di volume d’affari, nel caso di nota emessa in anni successivi, la sola IVA va indicata nel rigo VE25 variazioni/arrotondamenti della DAI), mentre al cliente esportatore abituale (autore della violazione) versa la sanzione (codice 8904) ridotta in base al tempo trascorso dalla violazione nonché gli interessi di mora per il ritardato versamento dell’IVA effettuato dall’incolpevole fornitore; come confermato in vari interpelli il cessionario/committente può portare in detrazione l’IVA a partire dal periodo (dies a quo) in cui riceve la suddetta nota di variazione e al più tardi con la dichiarazione dell’anno di ricezione (ex plurimis risposte n. 531/2020 e n. 267/2020); 
  • (procedura B): emissione di autofattura TD21 (con F24), senza coinvolgimento del fornitore, con versamento tramite F24 della sanzione (8904), dell’IVA (codice tributo che individua il periodo in cui l’esportatore abituale ha splafonato) nonché degli interessi legali (si ritiene con codice 1991) dallo splafonamento al giorno del versamento; l’autofattura dovrà essere compilata indicando (campo <data> 2.1.1.3) «la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione che deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento»; inoltre, in tale ipotesi (ma non anche in quella che segue), viene chiesto di indicare “F24” nel campo il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco «AltriDatiGestionali» (istruzioni compilazione del TD21);  
  • (procedura C): emissione di autofattura TD21 (con autoliquidazione), sempre senza coinvolgimento del fornitore come nel caso B, ma con inserimento (e assolvimento) dell’IVA da splafonamento e dei relativi interessi legali nella liquidazione IVA periodica IVA e versamento, tramite F24, solo della sanzione (8904); questa procedura (a differenza di quelle sopra) è però possibile (risoluzione n. 16/E/2017 e istruzioni FE/esterometro) solo se l’autofattura viene messa entro il 31 dicembre (campo data 2.1.1.3) dell’anno di splafonamento (ovvero, a stretto rigore, se il TD21, nel caso riporti data 31/12, venga trasmesso entro il 12 gennaio dell’anno successivo, nda). 
Proviamo a formulare alcuni esempi tratteggiando anche i diversi impatti dichiarativi. 
Esempio 1 – rimedio entro lo stesso anno dello splafonamento 
Ipotizziamo che l’esportatore abituale BETA si accorga, prima di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno X0, di avere effettuato acquisti per € 110.000 rispetto al plafond complessivamente disponibile per l’anno suddetto di € 100.000. Ipotizziamo che lo splafonamento di € 10.000 (IVA corrispondente ad € 2.200) risalga ad acquisti effettuate ad ottobre e che BETA proceda con ravvedimento nel mese di dicembre dell’anno X0 ovvero entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha commesso la violazione.  
BETA potrà quindi rimediare anche adottando la retro descritta procedura C inserendo l’IVA dello splafonamento (€ 2.200) e gli interessi del tardivo versamento/assolvimento (versamento per dicembre invece che per ottobre come sarebbe avvenuto senza splafonamento) nella liquidazione IVA di dicembre (versamento con 6012 del risultato della liquidazione, se a debito). Con questa procedura l’IVA da splafonamento potrà risultare quindi compensata (in tutto o in parte) con l’eventuale credito della liquidazione di dicembre. BETA dovrà quindi versare con F24 la sanzione che, nell’esempio, potrà fruire della riduzione di 1/9 (comma 1/a-bis dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) se il ravvedimento viene perfezionato entro 90 giorni dalla violazione e che ammonterà quindi (per violazioni post Riforma, D.Lgs. n. 87/2024) a € 171,11 (2.200 x 70% x 1/9); la riduzione sarà ovviamente meno favorevole (1/8, 1/7, ecc.) se il ravvedimento non viene invece perfezionato entro i citati 90 giorni.  
Stessa sanzione se si agisce, nei termini medesimi, con la procedura B salvo aggiungere nel modello F24 il versamento dell’IVA (nel caso in analisi codice tributo 6010) e gli interessi legali (codice 1991).  
Adottando la procedura C o B l’IVA autonomamente regolarizzata da BETA (il fornitore ALFA mantiene immutata l’originaria fattura in art. 8/c) andrà indicata, per quadratura, del rigo VE25 (variazione e arrotondamenti d’imposta) della dichiarazione di BETA giacché i versamenti – sanzione esclusa che non andrà riportata in dichiarazione – concorreranno alla compilazione del rigo VL30 (rigo dei versamenti periodici della dichiarazione). Come confermano le istruzioni dichiarative l’operazione così regolarizzata andrà pertanto collocata nel rigo degli acquisti imponibili IVA (VF1-VF13 se detraibile) e non, quindi, nel VF17; l’acquisto regolarizzato andrà inoltre espunto dalla compilazione degli acquisti/importazioni del quadro VC. Va da sé, ovviamente, che (ferme restando tutte le altre operazioni) dalla dichiarazione IVA di BETA emergerà un maggior credito (o minor debito) corrispondente all’IVA regolarizzata ossia a quella stessa IVA che sarebbe emersa dalla fattura del fornitore ALFA se, avvisato per tempo, avesse bloccato l’utilizzo della dichiarazione d’intento.  
Nel caso venga eventualmente adottata la procedura A, analoga collocazione (solo) in VF (e niente VC) dovrà riguardare l’acquisto, nella dichiarazione di BETA, se il fornitore ALFA ha emesso la nota di addebito IVA e la stessa è stata ricevuta ed annotata da BETA entro il 31 dicembre. Anche in tal caso la sanzione versata da BETA non dovrà comparire in dichiarazione IVA (idem per gli interessi). 
Esempio 2 – rimedio oltre il 31 dicembre dell’anno di splafonamento ma entro la DAI 
Teniamo gli stessi dati dell’esempio 1 e ipotizziamo ora che il ravvedimento avvenga oltre il 31 dicembre dell’anno di splafonamento (X0) ma comunque prima del 30 aprile X1.  
La sanzione che, come abbiamo già osservato, è sempre dovuta dal cessionario/committente che ha splafonato, potrà godere della riduzione di 1/8 (comma 1/b dell’art. 13) per ravvedimento (oltre i 90 giorni ma) entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ed ammonterà, quindi, ad € 192,50 (2.200 x 70% x 1/8).  
Nell’adozione della procedura B, per il calcolo degli interessi, si dovrà ovviamente tener conto dei maggiori giorni di ritardo trascorsi, fermo restando quanto retro già evidenziato (compresa la modalità espositiva nella dichiarazione IVA relativa all’anno X0). La procedura C non potrà essere, invece, adottata.  
Nel caso di eventuale adozione della procedura A si crea uno “scollamento” (fisiologico) fra gli importi degli acquisti con plafond indicati nel quadro VC (che non dovrà tenere conto dell’acquisto, de quo, giacché regolarizzato) e il quadro VF giacché la nota di debito ricevuta nell’anna X1 non potrà essere retro imputata nell’anno X0 dove l’acquisto rimane, pertanto, indicato nel rigo VF17. 
Esempio 3/a – rimedio oltre la scadenza della dichiarazione annuale, con coinvolgimento del fornitore 
Fermo restando il solito esempio dello splafonamento di € 10.000 (IVA 2.200) ipotizziamo ora che BETA ponga rimedio alla violazione oltre il 30 aprile dell’anno X1 ovvero oltre la scadenza della dichiarazione riferita all’anno X0. In tal caso, la riduzione da ravvedimento della sanzione è, ovviamente, un po’ meno favorevole: scende, infatti, a 1/7 (comma 1/b-bis); a 1/6, se dopo l’eventuale schema d’atto (comma 1/b-ter), ecc.. Ipotizzando, quindi, un ravvedimento prima della comunicazione di uno schema d’atto la sanzione da ravvedimento ammonta, nel nostro caso, a € 220 (2.200 x 70% x 1/7).  
Fermi restando versamento di sanzioni e interessi da parte di BETA, oltre la scadenza della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stato commesso lo splafonamento, la procedura A (con coinvolgimento del fornitore), anche se ormai desueta, potrebbe risultare un po’ meno complessa. Come abbiamo già osservato, a prassi vigente, BETA non potrà infatti retro imputare all’anno dello splafonamento (X0) l’IVA risultate dalla nota di addebito chiesta da ALFA (anno X1, X2 …); detta imposta, ferma restando l’applicazione delle condizioni esistenti (ad esempio pro-rata) al momento di effettuazione dell’originaria fornitura (anno X0), andrà quindi ordinariamente annotata e detratta nell’anno di arrivo della suddetta nota (requisito del possesso); per evitare la duplicazione dell’importo dell’acquisto  (già indicato in VF17 dell’anno X0) BETA potrebbe collocare la sola IVA nel rigo VF26 delle variazioni e arrotondamenti della dichiarazione annuale (e solo VP5 in Li.Pe). A meno che non si tratti di uno splafonamento sopravvenuto l’esportatore abituale dovrà, pur tuttavia, presentare una dichiarazione integrativa per l’anno X0 al fine di sistemare (fermo restando tutto il resto, anche il rigo VF17) il solo quadro VC per rimuovere l’indicazione dell’importo, relativo all’acquisto regolarizzato, e quindi lo splafonamento anche da detto quadro. Il tal caso la presentazione andrà accompagnata, si ritiene, dal versamento della sanzione prevista per la dichiarazione irregolare (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) con versamento di sanzione da ravvedimento pari a € 35,71 (250 x 1/7). Si ricorda che le dichiarazioni integrative vanno presentate (salva barratura dell’apposita casella) con la stessa modulistica prevista per la dichiarazione ordinaria. 
Esempio 3/b – rimedio oltre la scadenza della dichiarazione annuale, con autofattura 
Ferma restando l’impraticabilità della procedura C, il cessionario può alternativamente procedere in piena autonomia, seguendo la procedura B, versando IVA, interessi e sanzioni con F24. In tal caso, dovrà essere posta, però, maggiore attenzione alla gestione della dichiarazione integrativa e, in particolare, alle regole dell’art. 8, commi 6-ter e 6-quater D.P.R. n. 322/1998.  
L’autofattura TD21 (come retro evidenziato) dovrà essere compilata riportando (campo 2.1.1.3) «la data … che deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento». Ancorché annotata in anno successivo a quello di riferimento dello splafonamento gli importi regolarizzati andranno comunque imputati all’anno dello splafonamento e quindi la dichiarazione integrativa dell’anno X0 andrà compilata come retro evidenziato e da detta dichiarazione, come abbiamo già osservato, emergerà verosimilmente (salvo limitazioni alla detrazione) un credito IVA (o un minore debito). Si tratterà di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente in sé non sanzionabile, quindi, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 471/1997 (dichiarazioni omesse o infedeli), ma (si ritiene) ex art. 8 (errori nel contenuto e documentazione delle dichiarazioni) giacché con la suddetta non vengono rimossi errori interamente (esclusivamente) a favore del contribuente bensì, per l’appunto, anche altre violazioni non meramente formali (si pensi, ad esempio, alle correzioni da apportare nel quadro VC); in tal senso depone la risoluzione n. 82/E/2020 per il caso in cui la dichiarazione, pur con saldo a favore del contribuente, sia frutto di correzioni sia a favore che a sfavore.  
A parere di chi scrive, è, pertanto, opportuno accompagnare la suddetta dichiarazione integrativa con un ravvedimento su sanzione a base € 250. Nel caso di integrativa entro la scadenza della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno X0 (quindi entro il 30 aprile dell’anno X2) la sanzione ridotta ammonterà, pertanto, a € 31,25 (250 x 1/8); oltre tale termine ad € 35, 71 (250 x 1/7), ecc. 
Ciò premesso, per la gestione del credito emergente da detta dichiarazione integrativa (nell’esempio € 2.200), se non chiesto a rimborso, occorre considerare le regole del citato D.P.R. n. 322/1998 e delle istruzioni della dichiarazione annuale e quindi detto credito (credito da VX5 dell’integrativa) relativo all’anno X0: 
  • va gestito secondo le regole ordinarie dei crediti emergenti dalla dichiarazione IVA se l’integrativa viene presentata prima della scadenza della dichiarazione successiva (quindi prima del 30 aprile X2) con riporto del credito nel rigo VL8 (come se emergesse dalla dichiarazione originaria relativa all’anno X0) nella dichiarazione relativa all’anno X1 (in scadenza il 30 aprile X2); 
  • va invece gestito attraverso riporto nell’apposito quadro VN – e rigo VL11 –  della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene presentata l’integrativa se presentata oltre i termini di cui sopra (quindi dopo il 30 aprile X2) con possibilità di fruire del credito solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa, secondo le regole applicabili al credito della nuova dichiarazione (nel caso di integrativa presentata, ad esempio, ad ottobre X2, il credito dell’integrativa X0 confluirà nel risultato della dichiarazione relativa all’anno X2 il cui saldo, se chiuderà a credito, potrà essere gestito secondo le regole ordinarie non prima del 1/1/X3).
 

(MF/ms)