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Le modifiche al regime dei dividendi

Uno degli emendamenti governativi al Ddl. di bilancio 2026, depositato presso la Commissione Bilancio del Senato, dovrebbe delineare l’assetto definitivo delle modifiche al regime dei dividendi, con novità significative rispetto all’articolato del Ddl. originario.

Quest’ultimo, si ricorda, vincolava il mantenimento dell’esclusione del 95% del provento (si fa riferimento, in questa sede, alle società di capitali) al rispetto di un requisito di partecipazione al capitale dell’emittente almeno pari al 10%, mutuato dalla direttiva 2011/96/Ue (“madre-figlia”).

Avevano fatto seguito a questa formulazione originaria una serie di proposte emendative, volte alla riduzione della soglia minima di partecipazione, all’introduzione di un requisito alternativo basato sul periodo di possesso della stessa, sino all’esclusione dei nuovi limiti per le partecipazioni quotate o per taluni settori di attività.

Nella versione emendata dal Governo, la norma di riferimento (l’art. 18 del Ddl. di bilancio 2026) mantiene l’impianto originario, per cui l’esclusione del 95% viene legata all’entità della partecipazione dalla quale promanano i dividendi, ma con quattro significative novità, le quali restringono di molto le situazioni in cui le distribuzioni risulteranno integralmente tassate; rispetto alla disposizione originaria, in relazione alla quale il gettito stimato ammontava a oltre un miliardo di euro all’anno, con le nuove norme questo si riduce a soli 45 milioni, ovvero a meno di un ventesimo.

La prima e più importante di queste novità riguarda la soglia minima, che viene ridotta dal 10% al 5%, relegando conseguentemente i casi di imponibilità integrale alle situazioni delle partecipazioni di minoranza.

La seconda, legata alla prima, si sostanzia nell’introduzione di un requisito minimo di partecipazione non commisurato alla percentuale del capitale dell’emittente detenuta, ma quantificato in termini assoluti; è così previsto che l’esclusione del 95% competa anche ove il valore fiscale della partecipazione detenuta sia almeno pari a 500.000 euro.

I due requisiti (percentuale del 5% o valore fiscale di 500.000 euro) sono alternativi, per cui è sufficiente che risulti verificato uno dei due perché gli utili continuino a essere assoggettati al previgente e più favorevole regime; la soglia in termini assoluti, in particolare, dovrebbe favorire le grandi società anche quotate, per le quali sono frequenti i casi in cui la partecipazione risulta inferiore al 5%.

Pur se la questione non viene esplicitata dalla norma, la quantificazione del valore fiscale dovrebbe avvenire secondo il dettato dell’art. 94 del TUIR, il quale regola la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote anche in relazione a operazioni quali l’aumento gratuito del capitale, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, la rinuncia ai crediti ecc.; vale inoltre in principio consolidato per cui tali criteri di quantificazione valgono anche per le partecipazioni che hanno titolo a beneficiare della participation exemption, ancorché le stesse generino plusvalenze imponibili nel limite del solo 5% del relativo ammontare (il principio è esplicitato, ad esempio, nella circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2004, § 3).

Il requisito della quota minima del 5% non vale per asset che non configurano partecipazione al capitale della controparte quali i contratti di associazione in partecipazione, per i quali andrà però verificata la soglia di valore assoluto di 500.000 euro.

La terza modifica rispetto al Ddl. originario riguarda gli utili di fonte italiana pagati a società Ue/See non titolate ai benefici “madre-figlia”.

Al fine di mantenere l’equivalenza nella misura del prelievo tra soci residenti e non residenti e di non introdurre discriminazioni “alla rovescia” si modifica l’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73, prevedendo che l’aliquota ridotta dell’1,20% venga mantenuta alle medesime condizioni previste per il prelievo commisurato al 5% del provento in capo ai soci italiani: è conseguentemente richiesto che la partecipazione del socio estero nell’emittente italiano sia almeno pari al 5% in termini di capitale, ovvero abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.

Coordinati i regimi di dividendi e plusvalenze

La quarta modifica riguarda la participation exemption: per ragioni di coordinamento con il nuovo regime dei dividendi, infatti, la plusvalenza da cessione potrà beneficiare dell’esenzione del 95% solo se la partecipazione risponde ai medesimi requisiti dei dividendi (5% in termini relativi o 500.000 euro in termini assoluti), fermi restando gli altri vincoli legati a possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni ecc.

In termini di decorrenza delle novità, rimane ferma quella a suo tempo prevista per i dividendi (legata alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026), mentre per le plusvalenze la “stretta” opera per quelle realizzate a decorrere dalla medesima data. Rimane inoltre ferma la necessità di ricalcolare l’imposta 2025 ai sensi delle nuove disposizioni ai soli fini del computo dell’acconto 2026 con il metodo storico.
 

(MF/ms)




Incentivi fiscali 2026: novità adempimenti

Comunicazione preventiva sempre necessaria per gli incentivi fiscali istituiti dal 2026 sotto forma di crediti d’imposta in assenza di un’attività istruttoria.

È una delle previsioni introdotte dal D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre, denominato “Codice degli incentivi”.

Tale Codice, approvato in attuazione dell’art. 3 commi 1 e 2 lett. b) della L. 160/2023, armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese (inclusi i lavoratori autonomi), definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Sono soggette alla disciplina del Codice degli incentivi le agevolazioni riconosciute sotto forma di: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.

Le disposizioni del Codice non si applicano però agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali vige l’applicazione della disciplina di settore, fermo restando però quanto disposto per gli incentivi fiscali sotto forma di crediti d’imposta (art. 2 comma 2 del DLgs. 184/2025).

L’art. 19 del DLgs. 184/2025 prevede, infatti, una disciplina ad hoc per gli incentivi fiscali (e per gli incentivi contributivi), che si applica agli “incentivi (…) istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice” (cfr. art. 25 comma 1 del DLgs. 184/2025), vale a dire dal 1° gennaio 2026.

Con particolare riferimento agli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d’imposta che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria, viene stabilito che la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell’ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.

In altri termini, per tutti i crediti d’imposta istituiti dal 2026 non soggetti ad attività istruttoria è previsto l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva e poi di completamento per l’utilizzo, eliminando, di fatto, l’uso automatico di tale forma agevolativa.

Viene altresì precisato che, nel caso in cui gli incentivi fiscali costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, essi sono attivati solo dopo che l’Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA.

Disciplinata anche la delocalizzazione degli investimenti

Tra gli aspetti definiti dal DLgs. 184/2025, l’art. 16 disciplina i casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l’attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti.

Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni fruite se:

  • gli incentivi erano diretti a una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell’area ammissibile all’incentivo;
  • l’operazione di delocalizzazione avviene prima di 5 anni dalla data di completamento dell’investimento.
Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo See, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti a una specifica zona del territorio nazionale, se l’operazione di delocalizzazione avviene prima dei 5 anni dalla data del completamento dell’investimento agevolato (10 anni per le grandi imprese). In tal caso, le imprese per le quali sia accertata la decadenza non possono accedere ad altri incentivi per i successivi 5 anni dalla data dell’operazione di delocalizzazione (10 anni per le grandi imprese).

Le imprese devono comunque presentare apposita comunicazione al MIMIT e al Ministero del Lavoro almeno 90 giorni prima dell’avvio dell’operazione di delocalizzazione (180 giorni per le grandi imprese); in mancanza, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all’unità produttiva interessata dall’operazione di delocalizzazione.

(MF/ms)




Polizze catastrofali e incentivi fiscali

L’inadempimento da parte delle imprese dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali previsto dall’art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) non impedisce l’accesso delle stesse agli incentivi fiscali “automatizzati” e a quelli contributivi.

Lo ha previsto il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre.

Quello delle sanzioni per le imprese inadempienti è un tema che, fin dall’entrata in vigore della normativa, ha presentato diverse incertezze.

L’art. 1 comma 102 L. 213/2023 stabilisce che dell’inadempimento all’obbligo di polizza catastrofale “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Un primo punto oscuro della disposizione riguarda il fatto che questa non chiarisce se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle misure o la loro fruizione in misura limitata.

Inoltre, non sono individuate puntualmente le agevolazioni interessate e neppure la tipologia.

Il MIMIT ha, poi, precisato che la disciplina delle sanzioni non è “autoapplicativa”, ma sono le singole Amministrazioni titolari di misure di sostegno a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intendono tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure.

Lo stesso Ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato il 25 luglio 2025 sul proprio sito istituzionale il DM 18 giugno 2025, che ha individuato le agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT per l’accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale. Non sono, però, intervenuti successivi provvedimenti delle altre amministrazioni coinvolte.

Con la norma del Codice degli incentivi, viene ulteriormente delimitato il perimetro degli incentivi il cui accesso è precluso alle imprese inadempienti.

Il DLgs. 184/2025, che è finalizzato ad armonizzare la disciplina in materia di agevolazioni alle imprese, specifica che, tra le cause che precludono sempre l’accesso alle agevolazioni, vi è l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ex art. 1 comma 101 L. 213/2023.

L’esclusione, tuttavia, non opera “nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi” (così l’art. 9 comma 1 lett. f)).

Il menzionato art. 1 comma 2 stabilisce che il decreto non si applica “agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative” (definiti “incentivi a erogazione automatica”), ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.

Se ne ricava che, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una causa di esclusione; per gli incentivi contributivi e per quelli fiscali erogati senza istruttoria, invece, la stipula di una polizza catastrofale non costituisce requisito per l’accesso. 

A contrario se ne deduce che, per gli incentivi fiscali che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni in oggetto è necessaria.

La disposizione, che assume valenza di regola generale, deve essere coordinata con le citate disposizioni ministeriali in tema di agevolazioni precluse; la sua applicazione presuppone, inoltre, la corretta identificazione degli incentivi a erogazione automatica.

Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026, data in cui anche la disciplina in tema di polizze raggiungerà la sua completa attuazione, con l’estensione dell’obbligo alle micro e alle piccole imprese.

(MF/ms)




Lettere di intento 2026

In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo status di “esportatore abituale” possono iniziare a trasmettere le dichiarazioni d’intento in vista delle operazioni da effettuare nel 2026.

Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti (art. 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d’affari, determinato a norma dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 (senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. 7-7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali dal 1° gennaio 2013 torna comunque l’obbligo di emissione della fattura), sia superiore al 10%.

Conseguentemente, tali operatori possono acquistare od importare, nell’anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell’IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento. In questo modo possono alleggerire la loro posizione di strutturale credito d’imposta.

Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA devono infatti trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento.

Dal 2020, l’esportatore non ha più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

Il cedente o prestatore dell’esportatore abituale è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta se effettua le operazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell’esportatore abituale, la dichiarazione d’intento, corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda inoltre che:

  • la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni;
  • nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si dovranno indicare:
    • nel blocco “Altri dati gestionali”la dicitura “INTENTO”,
    • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” e la data della ricevuta telematica.
  • la Legge di Bilancio 2021, con effetto 1° gennaio 2021 ha stabilito che è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.
 

(MF/ms)




16 dicembre il termine per il versamento del saldo IMU 2025

Entro il 16 dicembre 2025 va versata la seconda rata dell’IMU per il 2025, tramite modello F24 (inserendo i codici tributo individuati dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 29/2020) o bollettino postale.

Per la generalità dei soggetti passivi, la seconda rata dell’IMU corrisponde al saldo del tributo locale dovuto per il 2025, da calcolare applicando le aliquote in vigore per quest’anno, e al netto di quanto già versato con la prima rata (che andava pagata entro lo scorso 16 giugno).

Regole particolari sono invece previste per gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente (anche parzialmente) ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.

In ogni caso, il singolo Comune può disporre il differimento dei termini di versamento dell’IMU in presenza di “situazioni particolari” ex art. 1 comma 777 lett. b) della L. 160/2019.

È importante richiamare che l’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso del soggetto passivo e ai mesi dell’anno durante i quali detto possesso si è protratto (art. 1 comma 761 della L. 160/2019).

Se il soggetto passivo ha posseduto l’immobile per più della metà dei giorni di cui il mese è composto, l’IMU è dovuta per l’intero mese (si veda anche “Computo del mese in presenza di variazioni per determinare l’IMU” del 27 novembre 2023).

A tale riguardo, va evidenziato che, in caso di trasferimento dell’immobile, il giorno in cui il possesso è stato trasferito va conteggiato in capo all’acquirente.

Inoltre, se per il mese in cui si verifica il trasferimento i giorni di possesso dell’acquirente e del cedente sono uguali, l’IMU è a carico dell’acquirente per l’intero mese.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 novembre (con 15 giorni di possesso dell’acquirente, conteggiando anche il giorno del trasferimento dell’immobile), l’intero mese di novembre (composto da 30 giorni) va computato in capo all’acquirente ai fini dell’IMU (poiché il numero di giorni di possesso dell’acquirente è uguale a quello del cedente).

Per determinare l’IMU dovuta, occorre inoltre individuare le aliquote in vigore per l’anno in corso nel Comune dove sono siti gli immobili. Sono efficaci per il 2025 le aliquote che risultano pubblicate entro il 28 ottobre 2025 sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (con riferimento a ciascun Comune, tale data di pubblicazione può essere verificata sul predetto sito internet).

A partire da quest’anno, i Comuni hanno dovuto adottare l’apposito prospetto delle aliquote, da predisporre utilizzando l’apposita applicazione informatica, e con possibilità di variare le aliquote solo in riferimento alle fattispecie individuate dal DM 6 settembre 2024 (in vigore per l’anno 2025).

In caso di mancata pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro i predetti termini, per l’anno 2025 (primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote) si applicano le aliquote “di base” di cui all’art. 1 commi 748 – 755 della L. 160/2019.

Quale ulteriore novità, si ricorda inoltre, con riferimento all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, l’introduzione dell’art. 6-bis del DL 84/2025, che prevede dei requisiti ad hoc per il riscontro delle modalità non commerciali di svolgimento dell’attività sportiva da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche (si veda “Esenzione IMU con requisiti ad hoc per società e associazioni sportive” del 25 luglio 2025).

Esenzioni per immobili colpiti da calamità naturali

Inoltre, sempre tra le novità di rilievo con riferimento all’anno 2025, vanno richiamate:

  • la proroga dell’esenzione dell’IMU per gli immobili ubicati nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e del 2017ex art. 48 comma 16 del DL 189/2016 (i fabbricati sono esenti fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025);
  • l’esenzione per gli immobili ad uso abitativo ubicati nei territori delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 2023ex art. 1 comma 560-bis della L. 213/2023 (l’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025);
  • l’esenzione per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle Regioni Emilia Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (in quanto parzialmente o totalmente inagibili), che l’art. 4 comma 1-bis del DL 65/2025 riconosce a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 (ossia appunto la seconda rata dell’IMU per il 2025) e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
In ogni caso, il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale (artt. 25 della L. 289/2002 e 1 comma 168 della L. 296/2006).
 

(MF/ms)




In scadenza il 16 dicembre il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Entro il prossimo 16 dicembre 2025 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti al versamento a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR), così come stabilito dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 47/2000.

Successivamente, entro il 16 febbraio 2026, i medesimi datori di lavoro dovranno effettuare il versamento a saldo.

In via preliminare, va subito precisato che l’imposizione fiscale in argomento non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai fondi previdenziali che gestiscono forme pensionistiche complementari. In tal caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR in quanto è interamente destinato al fondo pensione.

Per quanto riguarda i versamenti a titolo di acconto e a saldo, si ricorda che entrambe le operazioni devono essere effettuate tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo 1712 in occasione dell’acconto e 1713 per effettuare il saldo dell’imposta sostitutiva.

Sempre con riferimento alle operazioni di versamento, va ricordato che anche l’imposta sostitutiva sul TFR può essere soggetta a compensazione, effettuabile tramite modello F24 e utilizzando ad esempio eventuali crediti maturati per altre imposte.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, come nel caso del lavoro domestico, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all’intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione, utilizzando il codice tributo 1714.

Per quanto riguarda il metodo di rivalutazione, il riferimento rimane l’art. 2120 c.c., laddove si stabilisce che il fondo del TFR venga accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente, e applicando una rivalutazione pari a un tasso fisso dell’1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi lavorati), nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Sul punto, va ricordato che l’indice ISTAT viene pubblicato mensilmente, quindi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere utilizzato il valore corrispondente al mese in cui si è terminato il rapporto di lavoro medesimo.

Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell’acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.

In particolare, il metodo storico utilizza dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31 dicembre dell’anno precedente (in questo caso il 2024), comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d’anno. Pertanto, l’acconto verrà calcolato applicando l’aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni.

Invece, il metodo previsionale, che può essere utilizzato in alternativa al precedente, richiede la determinazione presuntiva dell’acconto con l’applicazione dell’aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, per determinare l’imponibile, sarà necessario considerare il valore del fondo TFR al 31 dicembre del 2024, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 novembre 2025.

In entrambi i casi, il saldo dell’imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2026, si calcola prendendo come riferimento il 31 dicembre 2025 e applicando la consueta aliquota del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno. L’imposta così determinata dovrà essere versata al netto dell’ammontare dell’acconto già corrisposto.

Infine, si evidenzia che nel caso di operazioni straordinarie, in particolare di fusione o scissione, si prefigurano situazioni diverse determinate dall’estinzione o meno dei soggetti preesistenti.

In caso di estinzione, sono tenuti al versamento dell’acconto gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione e, per il periodo successivo, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dall’operazione straordinaria. Qualora l’operazione non comporti conseguenze estintive per i soggetti preesistenti, i destinatari dell’obbligo di versamento saranno il soggetto originario, per quei dipendenti non soggetti a trasferimento presso altro datore, e il soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo TFR maturato.
 

(MF/ms)




Conservazione digitale documenti fiscali 2024: scadenza entro il 31 gennaio 2026

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2026 per effettuare la Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2024.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 infatti chiarisce che “la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire (…) entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

A tal proposito si ricorda che ex art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissata al 31 ottobre per i soggetti “solari”; per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare invece entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Detto ciò, si sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali: da intendersi come detto con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tale termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, in relazione al periodo d’imposta 2024:

  • posto che il modello REDDITI 2025 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2025;
  • scade il 31 gennaio 2026 il termine per adempiere alla conservazione sostitutiva.
Non effettuare la conservazione comporta una sanzione equiparabile alla mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali.

In base a quanto stabilito dall’ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, è prevista una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Inoltre, non ottemperando alla conservazione, in caso di accertamento, il contribuente non potrà esibire i documenti non conservati a norma.

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione (vedi risoluzione n. 16/E/2022): mediante apposizione della firma digitale e marca temporale sull’indice del pacchetto di archiviazione.
 

(MF/ms)




Saldo IMU 2025: casi di riduzione della base imponibile

Entro il 16 dicembre 2025 va versata la seconda rata dell’IMU per il 2025, a saldo (al netto di quanto già versato con la prima rata di acconto).

Per gli enti non commerciali ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, la seconda rata dell’IMU dovuta per il 2025, da versare entro il 16 dicembre, è invece pari al 50% dell’IMU corrisposta per il 2024 (analogamente alla prima rata già pagata); la terza rata, ad eventuale conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per il 2025, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2026.

In vista di tali scadenze, giova ricordare le ipotesi di riduzione della base imponibile dell’IMU.

Anzitutto, l’art. 1 comma 747 della L. 160/2019 prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50% per:

  • i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 1 comma 747 della L. 160/2019, beneficiano della riduzione della base imponibile IMU del 50% le unità immobiliari (non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che, al contempo:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante possieda in Italia solo l’immobile concesso in comodato nonché, eventualmente, un altro immobile adibito a propria abitazione principale (purché anch’esso non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e sia sito nel medesimo Comune dove si trova l’immobile concesso in comodato).

In aggiunta, sono previste delle ipotesi di riduzione:

  • per le abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98, per cui l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “altri immobili” ex art. 1 comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75% (art. 1 comma 760 della L. 160/2019);
  • per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, nonché residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (la base imponibile dell’IMU è ridotta al 50% ex art. 1 comma 48 della L. 178/2020; per il solo 2022 la base imponibile dell’IMU era ridotta al 37,5%).

Va evidenziato che, in alcuni casi, sussistendo i presupposti, il soggetto passivo può fruire cumulativamente di più fattispecie di riduzione dell’IMU.

Ad esempio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la riduzione per i fabbricati di interesse storico o artistico è cumulabile con la riduzione relativa ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, conseguendo dunque una riduzione complessiva al 25% della base imponibile (cfr. Cass. 2 marzo 2023 n. 6266 e Cass. 8 luglio 2020 n. 14279).

Le pronunce di legittimità evidenziano infatti che le due agevolazioni possono essere cumulate, in quanto perseguono finalità differenti: mentre la riduzione per gli immobili di interesse storico o artistico è prevista per tenere conto degli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono assoggettati i possessori degli immobili vincolati, la riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili risponde alla finalità di agevolare i proprietari che non possono utilizzare i fabbricati per cause a loro non imputabili.

Con tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità accantona pertanto la posizione contraria espressa dal Ministero dell’Economia e delle finanze durante la Videoconferenza del 31 maggio 2012.

Cumulabile anche la riduzione per il fabbricato in comodato al padre/figlio

D’altra parte, il Ministero dell’Economia e delle finanze, nel corso della Videoconferenza del 28 gennaio 2016, ha precisato che la riduzione della base imponibile IMU per l’immobile concesso in comodato al genitore o al figlio, che lo utilizza come abitazione principale:

  • è cumulabile, sussistendone i requisiti, con la riduzione per il fabbricato vincolato di interesse storico o artistico (purché non si tratti di immobile censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);
  • mentre non è cumulabile con la riduzione per l’immobile inagibile o inabitabile, dal momento che il fabbricato concesso in comodato non può essere adibito ad abitazione presentando le predette caratteristiche.

In conclusione, dunque, dalle pronunce e dai chiarimenti ministeriali pare potersi estrapolare il principio per cui, in assenza di un’espressa disposizione contraria, le diverse fattispecie di riduzione della base imponibile IMU possono cumularsi, se presentano requisiti tra loro compatibili e sono correlate a finalità differenti.
 
(MF/ms)




Agenzia Entrate: in arrivo le comunicazioni di anomalie sulla dichiarazione Iva 2023, anno 2022

Le comunicazioni di anomalia IVA che stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti sono “lettere di compliance” con cui l’Agenzia delle Entrate segnala scostamenti tra dati dichiarati (quadro VF) e dati presenti nelle banche dati IVA (fatture elettroniche e bollette doganali).

Non sono veri e propri avvisi di accertamento, ma inviti a verificare e, se necessario, a regolarizzare con ravvedimento operoso.

Cosa contestano le nuove lettere 

L’Agenzia evidenzia che l’IVA ammessa in detrazione indicata nel quadro VF della dichiarazione IVA risulta superiore all’imposta risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali di importazione.

La ricostruzione avviene incrociando i dati delle fatture elettroniche di acquisto e delle importazioni con quanto indicato nei righi del quadro VF relativi all’IVA detraibile.

Dove si trovano i dettagli dell’anomalia – Oltre alla PEC o alla lettera, il dettaglio dell’anomalia è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Cassetto fiscale” > “L’Agenzia scrive”, nonché nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA”. Nel cassetto fiscale è possibile visualizzare i dati utilizzati per il confronto (importi IVA su fatture e bollette) e confrontarli con quanto riportato nella dichiarazione.

Le opzioni per il contribuente – Il contribuente può:

  • ritenere non corretta la ricostruzione dell’Agenzia, contattare i numeri indicati e trasmettere documentazione a supporto tramite il canale telematico CIVIS (accessibile dall’area riservata, sezione “Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”).
  • riconoscere l’errore e regolarizzare presentando dichiarazione IVA integrativa e versando maggiore IVA, interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso, indicando nel modello F24 il codice atto riportato nella comunicazione.
Come funziona il ravvedimento in questo caso 

Trattandosi di violazioni riferite al 2022, il ravvedimento segue la disciplina dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nella versione previgente alle modifiche del D.Lgs. n. 87/2024, come espressamente richiamato in calce alla comunicazione.

Oltre alla maggiore IVA devono essere versate le sanzioni per infedele dichiarazione IVA e i relativi interessi, con riduzione in funzione del tempo trascorso, così da prevenire controlli più invasivi.

Strumenti operativi: deleghe, cassetto e CIVIS – Il contribuente può delegare fino a due intermediari alla consultazione del cassetto fiscale seguendo le procedure descritte (funzionalità Entratel/Fisconline, delega cartacea con codice di attivazione o richiesta presso gli uffici). Tramite CIVIS è possibile inviare in formato PDF/A o TIF/TIFF la documentazione utile a giustificare le incongruenze, ottenendo protocollo di invio e successiva ricevuta con l’esito dell’acquisizione dei file.
Per confermare quanto riportato nel quadro VF e chiudere l’anomalia, è necessario preparare un set di documenti che provi in modo puntuale l’IVA effettivamente detraibile e consenta al funzionario di comprendere la liquidazione.

Documenti di base da allegare

  • Copia della comunicazione ricevuta (con Id comunicazione e codice atto), utile per l’aggancio della pratica in CIVIS e per l’indicazione in F24.
  • Prospetto di riconciliazione quadro VF: tabella che allinei, rigo per rigo, l’IVA detraibile dichiarata con i totali IVA da fatture elettroniche ricevute e da bollette d’importazione, evidenziando le rettifiche proposte.
  • Estratti registro acquisti e schede contabili IVA dell’esercizio interessato, con evidenza dei documenti rilevanti per l’anomalia.
Fatture e importazioni
  • dossier fatture elettroniche di acquisto: elenco completo dei documenti con numero, data, controparte, imponibile e IVA, in coerenza con i dati “Fatture e Corrispettivi” (CSV/PDF di consultazione e, se necessario, copia delle fatture)
  • prospetti doganali: riepilogo ai fini contabili delle dichiarazioni di importazione (prospetto ADM), idoneo alla registrazione e alla prova dell’IVA pagata in dogana
  • eventuali note di credito/debito correlate e prova di registrazione, se hanno inciso sulla detrazione.
(MF/ms)



Gestione deleghe agli intermediari: nuova procedura dal 6 dicembre 2025

Contribuenti e intermediari devono prestare la massima attenzione al blocco totale dei canali telematici dedicati alla gestione delle deleghe, previsto in vista dell’attivazione della Delega Unica.

Chi intende avvalersi delle attuali modalità di conferimento, al fine di sfruttare appieno la normativa transitoria, dovrà necessariamente agire prima della sospensione dei servizi prevista per il 6 e 7 dicembre.

Contribuenti e intermediari devono prestare la massima attenzione al blocco totale dei canali telematici dedicati alla gestione delle deleghe, previsto in vista dell’attivazione della Delega Unica.

Chi intende avvalersi delle attuali modalità di conferimento, al fine di sfruttare appieno la normativa transitoria, dovrà necessariamente agire prima della sospensione dei servizi. Il fermo tecnico rappresenta, di fatto, una linea di demarcazione non oltrepassabile: decorso venerdì 5 dicembre, l’unico canale di conferimento delle deleghe agli intermediari sarà quello nuovo, con regole e procedure profondamente diverse rispetto al passato.

Quadro di riferimento

Il passaggio al nuovo sistema è sancito dall‘art. 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1. Le tempistiche e le modalità tecniche sono state dettagliate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 321918 del 7 agosto 2025, che fissa la data di avvio, unitamente al Provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024 e al Provvedimento n. 225394 del 20 maggio 2025, fondamentali per la disciplina del periodo transitorio e delle proroghe di validità.

Tempistiche ed opportunità

La Delega Unica accentrerà in un solo adempimento il conferimento di delega all’intermediario per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate (Cassetto Fiscale, Fatture e Corrispettivi, nei suoi vari aspetti) e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per le deleghe prossime alla scadenza, può risultare conveniente procedere al rinnovo entro il 5 dicembre 2025 utilizzando le procedure attuali. Questa operazione consente di “blindare” la validità delle deleghe fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 28 febbraio 2027, garantendo così continuità operativa, senza dover necessariamente affrontare nell’immediato le nuove procedure, che risultano essere più complesse rispetto al passato, a seguito della richiesta firma digitale obbligatoria del delegante, in caso di trasmissione della delega da parte dell’intermediario.
 
 
Il calendario dell’adempimento

Alla luce di quanto esposto, è indispensabile tenere in considerazione i termini previsti dai provvedimenti attuativi:

  • venerdì 5 dicembre 2025: termine tassativo per utilizzare le vecchie procedure. Qualsiasi rinnovo o nuovo conferimento effettuato con le modalità attuali dovrà quindi essere concluso entro questa data;
  • sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025sospensione totale dei servizi telematici per la gestione delle deleghe. In questi due giorni sarà tecnicamente impossibile comunicare alcuna delega, in quanto il servizio sarà oggetto di aggiornamento in vista della Delega Unica;
  • da lunedì 8 dicembre 2025: attivazione della Delega Unica. Da questo momento, ogni nuova istanza dovrà seguire esclusivamente le nuove procedure.
Si segnala infine una deroga specifica per non intralciare gli adempimenti dichiarativi: per l’acquisizione dei dati ISA (periodo d’imposta 2024) e per il Concordato Preventivo Biennale (2025-2026), gli intermediari non delegati al cassetto fiscale potranno continuare a trasmettere gli elenchi con le vecchie modalità fino al 30 aprile 2026.

(MF/ms)