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Regolarizzazione Aiuti di Stato 2022

In attuazione dell’art. 1 comma  636 della L. 190/2014, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 14 maggio il provvedimento n. 143075, relativo alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato, nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e dell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, l’Agenzia delle Entrate gestisce i cosiddetti aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione finanziaria in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

L’Agenzia mette quindi a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione dei citati aiuti nei registri per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d’imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. L’Amministrazione finanziaria rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.

Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2022;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2022 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
  • modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.
L’Agenzia trasmette quindi una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, nel “cassetto fiscale”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

Per quanto riguarda le modalità con cui il contribuente può regolarizzare le anomalie, sono previste diverse ipotesi.

Posto che il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile solo nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.
Se il contribuente ha erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, può presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi (e relative sanzioni).

(MF/ms)




Adesione al CPB 2026-2027 fino al 31 ottobre 2026

Il Senato ha rinnovato il 14 maggio la fiducia al Governo con l’approvazione del disegno di legge di conversione del DL 38/2026 (c.d. decreto fiscale), che ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva entro il 26 maggio prossimo.

Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano quelle che interessano la disciplina del concordato preventivo biennale, le quali hanno subito una significativa riduzione rispetto alle proposte emendative discusse in commissione.

Gli interventi confluiti nel testo del Ddl. riguardano:

  • criteri per la stima dei valori, con l’introduzione di nuove limitazioni agli incrementi proposti dal software applicativo che interessano anche i soggetti con punteggio ISA inferiore all’8;
  • le modalità di determinazione del reddito d’impresa concordato;
  • il differimento dei termini per il rilascio del software applicativo e per l’adesione al CPB 2026-2027.
Il vigente art. 9 comma 3-bis del DLgs. 13/2024 prevede alcune limitazioni al calcolo del reddito e del valore della produzione netta proposti a beneficio dei soggetti ISA particolarmente affidabili, ossia che hanno un punteggio ISA elevato con riferimento al periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta. In particolare, la proposta non può eccedere il reddito dichiarato, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, delle seguenti misure:
  • 10% con punteggio ISA pari a 10;
  • 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
  • 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Questa norma viene integrata dal Ddl. di conversione del DL 38/2026 con l’introduzione di ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti meno affidabili in base al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta. In particolare, gli incrementi sono contenuti nella misura:

  • del 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
  • del 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.
Questi meccanismi di stima sono già operativi con riguardo al CPB 2026-2027.

Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, è integrata con la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui all’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 (c.d. “iper-ammortamento”) l’elencazione riportata all’art. 16 commi 1 e 2 del DLgs. 13/2024. La maggiorazione diventa così oggetto di rettifica tanto in fase di compilazione del modello CPB, quanto in fase di determinazione del reddito CPB rettificato durante i periodi in cui il concordato è efficace.

Considerato che l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, le modifiche apportate dal Ddl. di conversione del DL 38/2026 all’art. 16 del DLgs. 13/2024 avranno effetto a partire dal periodo di imposta 2026, con la presentazione del modello REDDITI 2027.

Sono apportati alcuni ritocchi al calendario relativo agli ISA e al CPB.

Viene confermato il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026. Evidentemente già considerando la proroga, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software Il Tuo ISA 2026 CPB, nella sua versione 1.0.0, il 13 maggio; i meccanismi di stima dei valori concordati dovranno tuttavia essere adeguati alle nuove limitazioni sopra indicate per i contribuenti con un punteggio ISA inferiore all’8.

Viene infine prorogato il termine di adesione al CPB 2026-2027 facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ci sarà quindi un mese di tempo in più per valutare la convenienza del concordato con il termine ultimo fissato al 31 ottobre 2026, ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti non solari.

(MF/ms)




Aggiornate le liste degli Stati per lo scambio di dati dei conti esteri

Il provvedimento congiunto del Direttore generale delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2026, pubblicato il 13 maggio, reca il consueto aggiornamento su base annuale delle liste degli Stati e territori contenute negli Allegati C e D del DM 28 dicembre 2015, il quale ha a suo tempo approvato le disposizioni attuative della disciplina dello scambio di informazioni dei conti finanziari su scala mondiale con lo strumento tecnico del Common Reporting Standard.

L’Allegato C, in particolare, contiene la lista delle “giurisdizioni oggetto di comunicazione”, ovvero degli Stati e territori nei confronti dei quali l’Amministrazione italiana si obbliga a fornire, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti; l’Allegato D, per contro, contiene la lista delle “giurisdizioni partecipanti”, ovvero degli Stati e territori dai quali riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani.

La tempistica dell’aggiornamento deriva dalla formulazione dell’art. 3 comma 1 del DM 28 dicembre 2015, secondo il quale, per le comunicazioni outbound, l’Italia provvede a trasmettere i dati agli Stati e territori menzionati nell’Allegato C del decreto così come vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno; analoga tempistica non è prevista per le comunicazioni inbound (essa è, infatti, di competenza della legislazione degli altri Stati), anche se tradizionalmente l’Allegato D viene contestualmente aggiornato per dare conto dell’aggiornamento degli Stati e territori partecipanti alle procedure di scambio su base mondiale anno per anno.

Nel precedente aggiornamento, disposto dal DM 28 aprile 2025 in relazione al 2024, l’Allegato C vedeva 91 Stati o territori destinatari delle informazioni provenienti dall’Italia, mentre l’Allegato D conteneva 117 Stati o territori dai quali l’Italia riceve i dati dei conti dei propri residenti.

Entrambe le liste hanno visto tre nuovi ingressi, i quali rivestono però carattere sostanzialmente marginale. Per l’Allegato C, in particolare, entrano Belize, Ruanda e Senegal, in relazione ai quali il primo scambio avverrà nel 2026, con riferimento ai dati dei conti del 2025; per l’Allegato D, fanno il loro ingresso Ruanda, Senegal e Trinidad e Tobago.

Nessuno degli Stati e territori in precedenza menzionati dalle due liste, per contro, ne è fuoriuscito.

Pur se la questione non è chiaramente affrontata dal nuovo provvedimento, va segnalato che non vi sono modifiche nei rapporti con la Russia: le comunicazioni inbound outbound sui conti con la Federazione Russa continueranno, quindi, con la consueta operatività, e ciò anche a fronte della sospensione della Convenzione contro le doppie imposizioni stabilita dall’Italia con l’art. 10 del DLgs. 192/2025.

Il flusso di dati senza soluzione di continuità con la Russia, in realtà, pare giustificarsi alla luce di considerazioni di duplice ordine.

Sotto un primo profilo, lo scambio automatico dei dati dei conti finanziari ha una base giuridica distinta dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (la Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali elaborata dall’OCSE).

In secondo luogo, la sospensione della Convenzione con la Russia, attuata a titolo di contromisura da parte dell’Italia, coinvolge le stesse disposizioni del Trattato che erano state sospese unilateralmente da parte della Russia nel 2023, tra le quali non figura l’art. 27 sullo scambio di informazioni; ciò è confermato dal comunicato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 24 marzo 2026, dal quale si evince che il suddetto art. 27 è ancora pienamente in vigore anche dal lato italiano.

In definitiva i due Stati, così come continueranno a scambiarsi in modo automatico i dati dei conti finanziari, allo stesso modo dovrebbero mantenere operative le procedure di scambio di informazioni in base alla Convenzione, le quali operano principalmente con la forma dello scambio su richiesta.

Posto questo quadro, le scadenze per gli adempimenti a carico degli intermediari italiani (banche e altri intermediari finanziari) sono quelle consuete stabilite dall’art. 3 commi 6 e 7 del DM 28 dicembre 2015, ai sensi del quale:

  • gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell’anno successivo (quindi, entro il 30 giugno 2026, per i dati dei conti riferiti al 2025);
  • l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette i dati alle Autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Sotto il profilo sanzionatorio, gli inadempimenti di tali intermediari sono disciplinati dall’art. 9 della L. 95/2015, il quale rimanda alle disposizioni dell’art. 10 comma 1-bis del DLgs. 471/97: le violazioni degli obblighi di comunicazione delle informazioni in esame sono, conseguentemente, punite con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
 

(MF/ms)




Istat indice aprile 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di aprile 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 2,6% (variazione annuale) e a + 4,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,95 % e + 3,225 %.
 
(MS/ms)
 
 




Valute estere aprile 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di aprile 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 11 maggio 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 155,0292
Peso Argentino 1616,9408
Dollaro Australiano 1,6489
Real Brasiliano 5,883
Dollaro Canadese 1,6097
Corona Ceca 24,3813
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,0005
Corona Danese 7,4728
Yen Giapponese 186,206
Rupia Indiana 109,4829
Corona Norvegese 11,0332
Dollaro Neozelandese 2
Zloty Polacco 4,2502
Sterlina Gran Bretagna 0,86933
Nuovo Leu Rumeno 5,0991
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1706
Rand (Sud Africa) 19,3554
Corona Svedese 10,8348
Franco Svizzero 0,9213
Dinaro Tunisino 3,3892
Hryvnia Ucraina 51,254
Forint Ungherese 368,9595
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)
 




Fringe benefit per auto aziendale concessa con uso promiscuo

La concessione di un’autovettura aziendale ad uso promiscuo (ossia utilizzabile sia per esigenze lavorative sia per scopi privati) al lavoratore dipendente configura un fringe benefit – una forma di retribuzione in natura. In base all’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), i fringe benefit concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e vanno, quindi, indicati in busta paga, assoggettandoli a tassazione IRPEF e a contribuzione previdenziale​.

L’uso promiscuo dell’auto aziendale attribuita al dipendente comporta dunque l’emersione di un compenso figurativo, calcolato secondo criteri forfettari fissati dalla legge, che va aggiunto alla retribuzione in denaro ai fini fiscali e contributivi.

L’art. 51, comma 4, TUIR stabilisce le modalità con cui quantificare forfettariamente il beneficio derivante dall’uso privato dell’auto aziendale.

Fonti Ufficiali

D.P.R n. 917/1986, art. 51, commi 3 e 4, lett. a), art. 49; Legge n. 207/2024, art. 9; Circolare Agenzia delle Entrate 3 luglio 2025, n. 10/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 14 agosto 2020, n. 46/E; Legge n. 160/2019; legge n. 153/1969, art. 12.

Analisi della normativa di cui all’art. 1, commi 48 e 49, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207

L’art. 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025 ha modificato l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, ridefinendo i criteri di valorizzazione del fringe benefit per le auto aziendali.
La ratio della norma è promuovere la transizione ecologica incoraggiando l’uso di veicoli a basse emissioni, come esplicitato nel testo legislativo.
In concreto, dal 1º gennaio 2025 cambia il metodo di calcolo del valore tassabile per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti: non più basato sulle soglie di CO₂ emessa, ma sul tipo di alimentazione del veicolo.​

La nuova formulazione dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR (sostituita integralmente dalla legge n. 207/2024) così dispone:

«Per gli autoveicoli indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI… al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in»​.

Rispetto alla normativa previgente, la CO₂ emessa non è più rilevante ai fini del calcolo (contava invece nel regime 2020-2024), ma assume importanza la categoria ecologica del mezzo.

Pertanto, tutte le auto non elettriche o plug-in (indipendentemente dalla loro classe ambientale Euro o grammi/km di CO₂) producono ora un fringe benefit pari al 50% del costo forfettario annuo​.

Al contrario, si premiano i mezzi a trazione elettrica, per i quali il benefit imponibile è drasticamente ridotto (10% del costo annuo convenzionale), e in misura minore i veicoli ibridi plug-in (20%). 

Soggetti destinatari

Le regole sopra descritte si applicano sia nei confronti dei lavoratori dipendenti nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 49 TUIR) sia per i soggetti percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente (es. collaboratori, amministratori di società). 

Quando interviene la nuova disciplina: auto concesse e immatricolate dal 2025

La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2025 si applica unicamente in presenza di due condizioni:

  1. il veicolo assegnato al dipendente deve essere di nuova immatricolazione (prima immatricolazione effettuata a partire dal 1° gennaio 2025);
  2. la concessione in uso promiscuo deve avvenire con un contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In altri termini, la nuova disciplina riguarda tipicamente le auto aziendali acquistate (o noleggiate) nuove nel 2025 e assegnate per la prima volta a un dipendente nel 2025.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il fringe benefit dell’auto si calcola con le percentuali 50%/20%/10% sopra descritte. Qualora, invece, non siano soddisfatte entrambe le condizioni di cui sopra, si dovrà individuare il corretto regime da applicare, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E.

Ad esempio:

  • se un dipendente riceve in assegnazione nel 2025 un’autovettura immatricolata nel 2024 (quindi usata o comunque immatricolata prima del 2025), la nuova normativa non si applica. Si utilizzeranno le regole precedenti, cioè la valorizzazione in base alle emissioni di CO₂ (vedi §7);
  • analogamente, se un’azienda nel 2025 continua a lasciare in uso al dipendente un’auto assegnata con contratto stipulato in anni precedenti (ad es. auto concessa nel 2022 e ancora in uso promiscuo nel 2025), non essendovi un “nuovo contratto” nel 2025, non si ricade nella nuova disciplina. 
La coesistenza di regole diverse può porre qualche problema interpretativo. Nel 2025, l’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR è stato riscritto per i nuovi veicoli, senza ripetere all’interno del testo aggiornato le percentuali relative ai veicoli “non nuovi”. In mancanza di un’esplicita clausola di salvaguardia nella legge n. 207/2024, si ritiene comunque applicabile il principio generale secondo cui le assegnazioni non rientranti nella nuova norma continuano ad essere valutate secondo la disciplina previgente (per continuità del regime fiscale).
Questa interpretazione è avvalorata da commenti ufficiali di prassi: ad esempio, a suo tempo l’Agenzia delle entrate, con ris. n. 46/E del 14 agosto 2020, chiarì che per i veicoli immatricolati prima della data di decorrenza della nuova disciplina 2020 ma assegnati successivamente, il valore imponibile andava determinato separando l’uso privato da quello aziendale, in modo coerente col criterio forfettario precedente​. 

Il regime fiscale

Determinazione del valore imponibile – Formula forfettaria
Il valore del fringe benefit auto si calcola, per disposizione normativa, in modo forfettario partendo da un utilizzo annuo convenzionale di 15.000 chilometri. Si utilizza il costo chilometrico medio stabilito per ciascun modello di veicolo dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI (Automobile Club d’Italia) e pubblicate annualmente in Gazzetta Ufficiale (di regola entro il 31 dicembre per l’anno successivo)​. 
Su questo costo teorico annuo di 15.000 km si applica poi una percentuale, definita dalla legge, che rappresenta la quota imputabile all’uso privato del dipendente. Eventuali contributi del dipendente alle spese riducono il benefit tassabile.

In formula: 
 

Fringe benefit annuo auto = (Costo per km da tabelle ACI×15.000) × Percentuale legge
Tale metodo prescinde totalmente dai chilometri percorsi effettivamente dal lavoratore o dai costi reali sostenuti: è irrilevante l’uso effettivo (anche se il veicolo venisse usato meno di 15.000 km) ed è irrilevante chi sostenga i costi variabili (carburante, pedaggi, manutenzioni)​. 
  • Autovettura aziendale (immatricolata e concessa nel 2025) con costo chilometrico ACI pari a € 0,40/km;
  • Costo convenzionale annuo ammonta a 15.000×0,40 = € 6.000.
Se l’auto è alimentata a benzina (non elettrica), il benefit imponibile sarà il 50% di € 6.000, cioè € 3.000 annui (pari a € 250 mensili). Se invece la medesima vettura fosse un modello plug-in hybrid con ricarica elettrica, il benefit scenderebbe al 20%, quindi € 1.200 annui (€ 100 mensili). Nel caso di un’auto elettrica pura, il benefit sarebbe ancora inferiore, pari al 10% di € 6.000 = € 600 annui (€ 50 mensili). 

Eventuale contributo del dipendente – Qualora il datore di lavoro richieda al dipendente un pagamento per l’uso privato dell’auto (es. un addebito mensile in busta paga), tale importo va sottratto dal valore forfettario calcolato come sopra​. 

Se nell’ipotesi precedente (auto con benefit € 3.000 annui) l’azienda stabilisce che il dipendente contribuisca con € 100 mensili (€ 1.200 annui) per l’uso personale dell’auto, il valore imponibile fiscale del fringe benefit si ridurrà a € 1.800 annui (€ 3.000 – € 1.200). Se invece il contributo del dipendente fosse pari o superiore al valore forfettario calcolato, il fringe benefit tassabile si azzera: nessun importo dovrà essere considerato reddito, poiché il lavoratore sta già coprendo interamente (o oltre) il valore normale del beneficio​. 

Tassazione IRPEF e oneri fiscali

Il valore imponibile come determinato sopra concorre al reddito di lavoro dipendente del periodo d’imposta in cui il dipendente ha la disponibilità dell’auto.
In pratica, il datore di lavoro (sostituto d’imposta) aggiungerà ogni mese in busta paga la quota parte del fringe benefit auto, assoggettandola alle ritenute IRPEF secondo gli scaglioni di reddito del dipendente, oltre che alle addizionali regionale e comunale dovute. Fiscalmente, il benefit auto segue le stesse regole della retribuzione ordinaria: è imponibile ai fini dell’imposta sul reddito e non gode di particolari detrazioni (se non quelle generali per lavoro dipendente).

Va ricordato tuttavia che esiste una soglia di esenzione annua per i fringe benefit disposta dall’art. 51, comma 3, TUIR: attualmente (anni 2025-2026-2027) il valore complessivo dei beni e servizi ceduti al dipendente non concorre a formare il reddito se di importo non superiore a € 258,23 annui (limite ordinario), soglia che per il 2025, 2026 e 2027 è stata elevata a € 1.000 annui (o € 2.000 per i dipendenti con figli a carico).

Il regime contributivo

Dal punto di vista previdenziale, il fringe benefit derivante dall’auto ad uso promiscuo costituisce parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi. La normativa di riferimento (es. art. 12, legge n. 153/1969) equipara, salvo eccezioni specifiche, i compensi in natura ai compensi in denaro per il calcolo dei contributi obbligatori. Dunque, il valore determinato ai sensi dell’art. 51 TUIR viene assoggettato a contribuzione INPS con le stesse aliquote previste per la retribuzione cash.
In busta paga, il datore di lavoro dovrà includere la quota mensile di fringe benefit auto anche nella base di calcolo dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro e lavoratore. 

Soglia di esenzione e contribuzione – È importante sottolineare che la soglia di esenzione fiscale di € 258,23 (1.000/2.000 per gli anni 2025-2026-2027) annui (o i limiti maggiorati previsti per alcuni anni) vale anche ai fini contributivi. In altre parole, finché il totale dei fringe benefit concessi
non supera il limite di esenzione, essi non sono soggetti a contributi
. Se invece il valore complessivo dei benefit eccede la soglia in vigore, l’intero importo diventa imponibile anche previdenzialmente (non solo la parte eccedente)​. L’INPS, in proposito, ha chiarito che il superamento dei limiti di esenzione comporta l’assoggettamento a contribuzione dell’intero valore erogato in natura, includendo quindi anche la quota che stava sotto la soglia​. 

Il confronto con la disciplina in vigore sino al 30 giugno 2021 e sino al 31 dicembre 2024

La disciplina del fringe benefit per auto ad uso promiscuo ha conosciuto, negli ultimi anni, tre diversi regimi normativi

  • Regime “storico” (sino al 30 giugno 2020) – Percentuale fissa 30%: prima delle modifiche introdotte nel 2020, il TUIR stabiliva che per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente il valore imponibile fosse pari al 30% dell’importo corrispondente a 15.000 km annui, al netto di eventuali addebiti al dipendente.​
  • Questa regola, rimasta invariata per molti anni, prescindeva completamente dalle caratteristiche ambientali del veicolo: tutti i veicoli (auto, moto, ciclomotori) rientranti nella categoria indicata dall’art. 54 del Codice della Strada erano trattati allo stesso modo, con una quota forfettaria di uso personale fissata al 30%. 
Dunque, un dipendente che avesse ricevuto un’auto aziendale prima di luglio 2020 continua ancora oggi a vedersi imputato un fringe benefit calcolato al 30%, finché non cambia vettura o non interviene un nuovo contratto. 
  • Regime “valore normale” – il fringe benefit è determinato in base al valore normale del bene (art. 9 TUIR) al netto della parte riferibile all’utilizzo aziendale. Tale criterio di determinazione del benefit è utilizzato per i veicoli assegnati dal 1° luglio 2020 ma immatricolati sino al 30 giugno 2020.
Il valore normale dev’essere determinato anche per i veicoli immatricolati sino al 30 giugno 2020 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025.
  • Regime “emissioni CO₂” (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024) – Percentuale variabile 25%-30%-50%-60%: la legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha innovato la lettera a) dell’art. 51, comma 4, TUIR introducendo aliquote differenziate in base al livello di emissioni di anidride carbonica del veicolo. La modifica, originariamente efficace per i contratti di assegnazione stipulati dal 1° luglio 2020 in poi, prevedeva percentuali ridotte per i veicoli “più ecologici” e aumentate per quelli più inquinanti​.
    In dettaglio, la norma (come da ultimo applicabile dal 2021) stabiliva queste fasce: 25% dell’importo 15.000 km per i veicoli con CO₂ fino a 60 g/km30% se oltre 60 g/km e fino a 160 g/km50% se oltre 160 g/km e fino a 190 g/km60% se oltre 190 g/km​.
    Tale metodo di determinazione del fringe benefit auto si utilizza anche nelle seguenti ipotesi:
– veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025;
– veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e assegnati dal 1° gennaio 2025.
  • Regime “ecologico per alimentazione” (dal 2025) – Percentuale variabile 10%-20%-50%: come dettagliato nei paragrafi 2 e 4, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto nuove percentuali legate al tipo di alimentazione del mezzo, applicabili alle auto (e moto) di nuova immatricolazione assegnate dal 1° gennaio 2025​.
  • Tale nuovo criterio di calcolo del valore del fringe benefit si utilizza anche nelle ipotesi di veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024, ma immatricolato nel 2025 e assegnato dal 1° luglio 2025
Sintesi comparativa
Volendo tracciare un rapido confronto numerico, immaginiamo un costo chilometrico ACI pari a € 0,40/km (costo annuo convenzionale € 6.000) e diversi tipi di auto: 
  • Auto benzina Euro6 – 120 g/km CO₂:
    • Fino al 06/2020: benefit € 1.800 (30%).
    • 2020-2024 (nuova immatricolazione): benefit € 1.800 (30% – rientra nella fascia 61-160 g/km).
    • Dal 2025 (nuova immatricolazione): benefit € 3.000 (50% – alimentazione tradizionale).
      (Con la riforma 2025 il dipendente si vede quasi raddoppiare l’importo in busta paga da tassare per la stessa tipologia di auto). 
  • Auto diesel – 180 g/km CO₂:
    • Fino al 06/2020: € 1.800 (30%).
    • 2020-2024 (nuova immatricolazione): € 3.000 (50% – fascia 161-190 g/km).
    • Dal 2025 (nuova immatricolazione): € 3.000 (50% – alimentazione tradizionale).
      (Già dal 2020 tale auto era penalizzata col 50%; dal 2025 la situazione resta analoga per i veicoli di questo tipo). 
  • Auto ibrida plug-in – 50 g/km CO₂:
    • Fino al 06/2020: € 1.800 (30%).
    • 2020-2024 (nuova immatricolazione): € 1.500 (25% – fascia ≤60 g/km).
    • Dal 2025 (nuova immatricolazione): € 1.200 (20% – plug-in).
      (Progressivo miglioramento: col 2025 l’ibrida plug-in paga ancor meno di prima). 
  • Auto elettrica – 0 g/km CO₂:
    • Fino al 06/2020: € 1.800 (30%).
    • 2020-2024 (nuova immatricolazione): € 1.500 (25% – fascia ≤60 g/km).
    • Dal 2025 (nuova immatricolazione): € 600 (10% – elettrica pura).
      (Fortissimo alleggerimento: il benefit tassabile scende a circa un terzo rispetto al regime già agevolato precedente). 
 

(MF/ms)




Regole per la cessione degli stampi all’estero

Con l’ordinanza del 28 aprile 2026 n. 11502, la Cassazione si è espressa sulle condizioni che legittimano il regime di non imponibilità IVA per la cessione di stampi, inviati all’estero, nell’ambito della realizzazione di prodotti per soggetti non residenti.

La vicenda ha ad oggetto una contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate a una società nazionale, per non avere quest’ultima fornito la prova dell’effettivo trasferimento degli stampi nello Stato di destinazione, negando così il beneficio della non imponibilità previsto, rispettivamente, dall’art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93 (per i beni ceduti a soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Ue) e dall’art. 8 del DPR 633/72 (per i beni ceduti a soggetti extra Ue).

Per configurarsi come cessione intracomunitaria (o cessione all’esportazione) la realizzazione di stampi, per conto di un committente estero, da utilizzare in Italia per la produzione di beni che dovranno essere inviati all’estero, richiede che tra il committente e il soggetto passivo nazionale sia stato stipulato un unico contratto di appalto.

Detto contratto deve, pertanto, avere a oggetto sia la realizzazione dello stampo, sia la fornitura dei beni che con esso sono prodotti ed è necessario che lo stampo, al termine del lavoro pattuito, sia inviato nello Stato all’estero, salvo che, per motivi legati alla produzione o per accordi convenuti, esso sia distrutto o sia divenuto inservibile.

Se, terminata la fase di fabbricazione, lo stampo non viene spedito all’estero (nei confronti del committente dei prodotti), decade il regime di non imponibilità.

In termini generali, il regime di non imponibilità per le cessioni intracomunitarie (così come quello per le cessioni all’esportazione) richiede, tra gli altri requisiti, che il bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato di cessione (ex multiscfr. Corte di Giustizia Ue 9 ottobre 2014, causa C-492/13), così che si possa presumere che il consumo avviene nello Stato di destinazione.

Sulla base di questo principio, come già affermato nelle precedenti pronunce nn. 23761/2015 e 9586/2019, la Cassazione rileva che, in presenza di un unico appalto tra operatori stabiliti in diversi Stati, in forza del quale è prevista anche la costruzione di modelli, forme o stampi, necessari a fabbricare i prodotti finali da cedere al committente insieme ai prodotti finiti, il trasporto del “bene strumentale” all’estero deve essere verificato quando cessa il rapporto contrattuale in questione.

Non rilevano, dunque, eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi a oggetto ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l’utilizzo degli stampi, poiché la cessione intracomunitaria (o all’esportazione), in regime di non imponibilità IVA, si ritiene esaurita con l’estinzione del contratto originario che prevedeva la realizzazione dello stampo.

Se, invece, il committente estero affida lo stampo allo stesso produttore in vista di successivi rapporti contrattuali, anche se riferiti alla realizzazione (e fornitura) di beni simili o identici, la cessione dello stampo deve essere assoggettata a IVA in Italia (ossia nel Paese del fornitore).

Tale convincimento si fonda sul principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale impone all’Amministrazione finanziaria di individuare un momento a decorrere dal quale si realizza l’operazione (cessione dello stampo) sul piano fiscale.

Irrilevante il momento di conclusione del rapporto commerciale

Sono, di fatto, confermate a livello giurisprudenziale le istruzioni fornite con la C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, tale per cui gli stampi beneficiano del regime di non imponibilità (in ambito intracomunitario) se essi, a fine produzione, sono inviati nell’altro Stato, con la sola eccezione prevista per gli stampi che siano distrutti o divenuti inservibili.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità cassano la sentenza di secondo grado poiché il giudice di merito aveva trascurato di esaminare, in concreto, quale fosse il termine finale per la realizzazione degli stampi, secondo quanto convenuto originariamente tra la società italiana e il committente estero, considerato che dopo tale termine non potevano più essere considerati gli eventuali ordini successivi.

Non è, quindi, condiviso dai giudici della Suprema Corte il principio per cui la non imponibilità IVA della cessione relativa agli stampi possa perdurare sino al “momento conclusivo del rapporto commerciale col committente”.

In una delle citate pronunce precedenti, tuttavia, la stessa Corte aveva, seppur implicitamente, riconosciuto la possibilità di “differire” il beneficio della non imponibilità anche alla cessione degli stampi nell’ambito di forniture successive alla prima, qualora le parti provino che il rapporto contrattuale si configuri come un rapporto di durata e preveda prestazioni ripetute nel tempo (Cass. n. 23761/2015).
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2026-2027: fissate le regole

Le proposte di reddito concordato vengono predisposte dall’Agenzia delle Entrate sia tenendo conto dei dati comunicati dal contribuente con la presentazione del modello CPB, sia utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, applicando i criteri individuati da una metodologia ad hoc, che viene approvata annualmente.

Per quanto riguarda il CPB 2026-2027, la metodologia è contenuta nell’Allegato 1 al DM 11 maggio 2026, la cui approvazione è stata annunciata dal Dipartimento delle Finanze del MEF con una notizia pubblicata il 12 maggio sul sito istituzionale.

L’approvazione del DM, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe spianare la strada al rilascio del software “Il tuo ISA 2026 CPB”, da utilizzare per calcolare e accettare le proposte di CPB 2026-2027; in merito, si rileva tuttavia che la pubblicazione del software in commento (che di regola dovrebbe avvenire entro il 15 aprile di ciascun anno) dovrebbe essere posticipata in attesa delle novità in tema di CPB attualmente in fase di discussione in sede parlamentare.

Come osservato nella Relazione illustrativa al DM in commento, la metodologia è sostanzialmente la medesima approvata con il DM 28 aprile 2025 relativamente al CPB 2025-2026; di conseguenza, al pari degli scorsi anni, il reddito proposto ai fini del CPB viene costruito partendo dalle risultanze degli ISA e applicando diverse e successive rivalutazioni, che spaziano dall’adeguamento per massimizzare il profilo di affidabilità (punteggio ISA pari a 10) all’utilizzo di ulteriori meccanismi di rivalutazione legati alla storia reddituale del contribuente negli ultimi tre anni e alle proiezioni macro economiche legate alla crescita stimata del PIL per il 2026 (2,7%) e per il 2027 (2,5%).

La metodologia fissa inoltre i livelli di redditività minimi settoriali, sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dai medesimi soggetti ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata; il reddito ai fini del concordato non potrà essere inferiore a tale valore, variabile a seconda dell’ISA applicabile nel caso di specie.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 7 del DM 11 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate, applicando i sopra citati criteri, formula una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei 2 anni oggetto di concordato.

La proposta del CPB per il periodo 2026 terrà conto dei redditi dichiarati per il periodo 2025 e, nella misura del 50%, dei maggiori valori individuati con la metodologia allegata al DM 11 maggio 2026; tali maggiori valori saranno considerati in misura piena per quanto riguarda la proposta di CPB per il 2027.

Il DM in commento individua, inoltre, le circostanze eccezionali che possono portare alla cessazione del CPB, nel caso in cui determinino redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati; per il CPB 2026-2027, tale cessazione potrà verificarsi anche nel caso in cui il calo reddituale sia dovuto a “impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%”.

Gli altri eventi eccezionali rilevanti a tal fine sono i medesimi individuati dai DM di approvazione della metodologia per le precedenti edizioni del CPB (si pensi, ad esempio, agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, alla liquidazione, alla sospensione dell’attività, ecc.).

Alcuni eventi straordinari riducono la proposta CPB

L’art. 5 del DM 11 maggio 2026 prevede, infine, al pari degli scorsi anni, la possibilità di adeguare la proposta relativa al periodo d’imposta 2026 tenendo conto della presenza di eventuali eventi straordinari, da segnalare in fase di presentazione del modello CPB 2026-2027.

In particolare, il reddito e il valore della produzione concordati possono essere ridotti:

  • in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari rilevanti sono quelli di cui all’art. 4 comma 1 lett. a), b), e) ed f) del DM 28 aprile 2025, verificatisi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 in data antecedente all’adesione al concordato.
 

(MF/ms)




Regime forfettario: effetti fiscali del superamento della soglia di 100 mila euro

Il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel regime forfetario determina effetti particolarmente rilevanti, ben più incisivi rispetto allo sforamento del limite di 85.000 euro.

In questo caso, infatti, la fuoriuscita dal regime agevolato è immediata e richiedere l’opportuna gestione degli effetti previsti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

In linea generale, rispetto alle soglie previste nel regime, possono verificarsi due ipotesi “critiche”:

  • se compensi/ricavi restano tra 85.001 e 100.000 euro, il forfetario continua fino a fine anno e si esce dall’anno successivo.
  • se invece i compensi/ricavi superano 100.000 euro, il regime agevolato cessa nel periodo d’imposta in corso.
Concentrandoci su tale seconda, analizziamo l’impatto ai fini delle imposte dirette da quello ai fini IVA.

Imposte dirette

Ai fini tassazione del reddito appare fondamentale chiarire che lo “splafonamento” dei 100.000 euro non divide a metà il periodo d’imposta. Detto in altri termini, nel periodo d’imposta in cui il contribuente supera la soglia critica di 100.000 euro:

  • non si tassa una parte dell’anno in forfetario (quadro LM) e una parte in ordinario (quadro RE o RF o RG);
  • il reddito dell’intero anno va determinato con le regole “ordinarie”.
Pertanto:
  • non si applica, nemmeno parzialmente, l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% (quadro LM);
  • si applicano IRPEF ordinaria e relative addizionali;
  • il reddito va determinato con i criteri ordinari e riportato nei quadri RE – RF – RG secondo la relativa disciplina di riferimento.
IVA

Diverso è il meccanismo IVA. In tale contesto, infatti, l’uscita non opera retroattivamente su tutte le operazioni dell’anno, ma:

  • l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro;
  • da quel momento scattano i normali adempimenti IVA: fatturazione con imposta, registri, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale IVA, ecc.
Si noti che l’IVA si applica sull’intera fattura che fa superare la soglia, senza dividere l’importo sino a concorrenza dei 100.000 euro previsti.

Esempio: Tizio già incassato 90.000 euro e si trova a dover emettere una fattura di 20.000 euro: l’intero importo (20.000 euro) è soggetto ad IVA.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale in restyling

Nell’iter di conversione in legge del DL 38/2026 (decreto fiscale), che deve concludersi entro il 26 maggio, è stato presentato un emendamento di maggioranza, a firma degli Onorevoli Orsomarso, Melchiorre, Maffoni, che impatta sulla disciplina del concordato preventivo biennale. Il testo risulta all’esame della Commissione Finanze del Senato.
Il Ddl. di conversione è atteso in Aula martedì 12 maggio e, stando alle dichiarazioni del Vice Ministro Leo, appare plausibile che le modifiche proposte vengano almeno in parte approvate.

Le modifiche al DLgs. 13/2024 sono particolarmente rilevanti, interessando:

  • le cause di esclusione, di cessazione e di decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • i criteri per la stima dei valori proposti, con l’introduzione di nuove limitazioni agli incrementi proposti dal software che interessano anche i soggetti con punteggio ISA inferiore all’8 e quelli che rinnovano il CPB;
  • le modalità di determinazione del reddito d’impresa;
  • il differimento dei termini per il rilascio del software applicativo entro il 15 maggio e per l’adesione al CPB 2026-2027 al 31 ottobre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti non solari.
In relazione ai presupposti per il CPB, si segnala l’intervento sulle cause di esclusione relative all’esercizio individuale e collettivo delle attività professionali (art. 11 comma 1 lett. b-quinquies e b-sexies), che recepisce a livello normativo il chiarimento fornito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2026.

Nella sostanza, il vincolo dell’adesione al CPB per il professionista individuale e l’associazione professionale o la STP o STA partecipata opera esclusivamente in caso di esercizio, da parte dei medesimi soggetti, di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Una modifica di analogo contenuto è proposta rispetto alle corrispondenti cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Sempre relativamente all’art. 11, si propone l’introduzione di una nuova causa di esclusione che opererebbe in caso di rinnovo del CPB e determinerebbe sostanzialmente una deroga alla vigente causa di esclusione prevista dalla lett. b-quater) per il caso di modifiche in aumento della compagine sociale che interessano società di persone e associazioni professionali. Diventerebbe possibile considerare come non preclusive eventuali modifiche della compagine sociale quando l’ingresso riguarda nuovi soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. Una corrispondente integrazione è proposta alle cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Il rinnovo del CPB viene incentivato agendo, altresì, sui meccanismi di calcolo delle proposte del reddito e del valore della produzione con aumenti calmierati, nonché sul riconoscimento di benefici premiali più favorevoli. In caso di rinnovo dell’accordo, infatti, l’emendamento propone l’estensione dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità fino a 100.000 euro per i crediti IVA e fino a 70.000 euro per quelli relativi a imposte dirette e IRAP; inoltre, la riduzione dei termini di accertamento sarebbe di due, anziché di un solo anno.

Sempre in caso di rinnovo del CPB, viene proposto l’esonero dal calcolo e dal versamento della maggiorazione degli acconti.

Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, si propone l’integrazione dell’elencazione riportata all’art. 16 del DLgs. 13/2024, aggiungendo tra i componenti oggetto di rettifica la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui all’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025. In sostanza, la modifica garantisce l’effettiva fruizione della maggior deduzione relativa all’investimento agevolato nei periodi in cui è efficace il CPB.

L’emendamento interviene anche su quelle situazioni in cui l’adesione al CPB si sia poi rivelata sbagliata per una non corretta valutazione dei presupposti applicativi. In questi casi, ossia se non sussistono i requisiti previsti dall’art. 10 commi 1 e 2, oppure se sussiste una delle cause di esclusione dell’art. 11, l’adesione al CPB “è priva di effetti”; attualmente tali fattispecie comportano la decadenza dal CPB, con conseguente obbligo di considerare ai fini del calcolo delle imposte il reddito concordato, se superiore a quello effettivo.

Inoltre, si introdurrebbe un vincolo di ricalcolo dei valori proposti e accettati in conseguenza di dichiarazioni integrative presentate per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati per la definizione della proposta di concordato.

In pratica, a differenza della situazione attuale, la modifica dei dati dichiarati non determinerebbe più la decadenza dal CPB in presenza di scostamenti rilevanti dei valori a suo tempo accettati (30%), ma vincolerebbe il contribuente a rideterminare il reddito e il valore della produzione considerando i dati corretti. In modo simmetrico, si eliminerebbe la previsione della causa di decadenza legata alla presentazione di dichiarazioni integrative.

(MS/ms)