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Avvisi bonari: l’impatto dei relativi versamenti ai fini dell’emissione del DURC per le imprese appaltatrici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 63 del 3 marzo 2026, ha fornito indicazioni ai fini del rilascio del DURF, affermando che rientrano nel calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi anche i versamenti effettuati a seguito di avviso bonario, seppur a determinate condizioni.

La questione riguarda il DURF, il documento che attesta il possesso dei requisiti per la disapplicazione degli obblighi posti a carico delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, la cui disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 17-bis del DLgs. 241/97.

In base a quanto previsto al comma 5 lett. a), le imprese comunicano al committente, allegando il relativo certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (DURF), la sussistenza cumulativa, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza di versamento, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • avere eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione; a tali fini non rilevano i piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza.

È importante, al riguardo, chiarire quali elementi possono essere ricompresi nella soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi.

In passato l’Agenzia, mediante la ris. 22 settembre 2020 n. 53, aveva chiarito che, a tali fini, vanno computati fra i versamenti anche l’IVA relativa alle operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72) o dell’inversione contabile (art. 17 del DPR 633/72), l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73 comma 3 del DPR 633/72) e l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR).

Al contrario, le operazioni oggettivamente non imponibili IVA, come i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex art. 9 del DPR 633/72, non rilevano ai fini del calcolo della soglia (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29 aprile 2025 n. 123).

Il quesito posto alla base dell’interpello n. 63/2026 prende le mosse da una richiesta effettuata da una società che, dovendo ottenere il DURF per lavorare con committenti pubblici e privati, chiedeva se potesse ricomprendere nel calcolo dei “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale” anche i pagamenti effettuati tramite modello F24 a seguito di avvisi bonari per controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Secondo l’istante, i versamenti derivanti da avvisi bonari devono essere inclusi nel conteggio, quantomeno per la parte riferibile all’imposta, quindi al netto di sanzioni e interessi. Si tratterebbe, infatti, di somme che estinguono un debito di imposta che, anche se emerse a seguito di controlli, si riferiscono a tributi dovuti in sede di dichiarazione.

Rileva la data di effettuazione del pagamento

L’Agenzia, nel richiamare il quadro normativo e i chiarimenti già forniti con la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020, conferma una lettura favorevole.

Nel documento viene messo in evidenza che i versamenti effettuati tramite F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 attestano la volontà del contribuente di adempiere ai propri obblighi tributari.

Di conseguenza, essi possono legittimamente concorrere nel calcolo della soglia del 10%, a condizione però che siano stati eseguiti nel triennio rilevante, ossia nel periodo compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui si riferiscono gli ultimi tre modelli dichiarativi presentati.
 
(MF/ms)




Convenzione UNI – CONFAPI

Si comunica che anche per l’anno 2026 è stata rinnovata la  tra UNI e CONFAPI per rendere più accessibili e diffuse le norme tecniche per le PMI.

La convenzione prevede le seguenti agevolazioni:

  • Lo sconto del 15% sull’acquisto delle singole norme UNI – formato cartaceo o elettronico – i corsi e i servizi info-formativi UNITRAIN.
  • L’abbonamento annuale per la consultazione on line:
           € 200,00 + Iva Raccolta Completa norme UNI per aziende con meno di 50 dipendenti.

          € 300,00 + Iva Raccolta Completa norme UNI per aziende con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni di Euro

          € 140 € + Iva 22% per la consultazione delle norme UNI citate nelle Norme Tecniche delle Costruzioni, con la possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario di Euro 15,00, più iva come di legge, per singola norma. L’elenco delle norme comprese è disponibile nella pagina di acquisto.

Le imprese che intendono usufruire delle condizioni agevolate devono inviare all’Associazione Territoriale di appartenenza il presente modulo compilato in ogni sua parte.

L’Associazione Territoriale, previa verifica della sussistenza delle condizioni vincolanti (iscrizione all’associazione e regolarità dei versamenti contributivi) , inoltrerà la richiesta validata a UNI.

UNI fornirà direttamente all’impresa interessata tutte le informazioni necessarie per registrarsi e completare l’adesione per acquistare on-line le norme o il servizio di abbonamento direttamente nello store UNI a mezzo carta di credito accettando il documento “Licenza d’uso dei Prodotti Digitali” e le “Condizioni Generali di Contratto per il Servizio di Vendita e fornitura dei Prodotti.”
 

L’accesso – riservato al cliente e inteso solo per uso interno – avviene tramite specifiche login e password personali non cedibili. Ogni combinazione di login e password dà diritto a un solo accesso contemporaneo alla banca dati delle norme.
Sono consultabili tutte le norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite). L’aggiornamento delle norme avviene in continuo.
La consultazione può avvenire 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tramite collegamento ad internet.
L’abbonamento dà diritto alla consultazione dei testi integrali delle norme, non al download dei file né alla stampa.
Il servizio di consultazione decorre dalla data di attivazione e resta attivo per 12 mesi.

(MS/ms)




Le criticità che rallentano l’accesso all’iperammortamento

Ormai sono passati quasi 2 mesi dalla entrata in vigore dell’art. 1, commi 427 ss., Legge n. 199/2025, dedicato alla agevolazione fiscale dell’iperammortamento e ancora diverse criticità frenano l’accesso a questa misura di favore, complice anche un certo ritardo nella emanazione dei decreti attuativi che avrebbero dovuto regolamentare gli acquisti di beni strumentali attinti dagli elenchi IV e V allegati alla citata Legge di bilancio 2026.

Gli investimenti dei primi mesi 2026

Un primo aspetto da chiarire attiene ai beni strumentali, che presentano le caratteristiche oggettive richieste dal Legislatore, consegnati già nei primi giorni del 2026.
Infatti, sul punto è chiara la previsione di cui al comma 430, del succitato art. 1, Legge n. 199/2025, che prevede l’obbligo, per accedere al beneficio dell’iperammortamento, di trasmettere al GSE apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Il successivo comma 433 statuisce che, con decreto da emanarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore delle Legge di bilancio (quindi termine oggi ampiamente scaduto), sono stabilite le modalità attuative con particolare riguardo alle modalità di accesso al beneficio, quindi il contenuto delle comunicazioni e della eventuale ulteriore documentazione da produrre al fine di fruire legittimamente del bonus dell’iperammortamento. Ebbene, di tale decreto, per ciò che è trapelato in via ufficiosa, si sa solo che sarebbero previste 3 comunicazioni, necessarie per attivare l’agevolazione:

  1. comunicazione preventiva;
  2. comunicazione di aver provveduto al versamento dell’acconto entro 60 gg dalla prima comunicazione;
  3. Comunicazione di conclusione dell’investimento.
Ma come comportarsi oggi, avendo già eseguito l’investimento, che legittimamente poteva realizzarsi già dal 1° gennaio 2026, e non avendo potuto inviare alcuna comunicazione preventiva?

A parere di chi scrive, dovrebbe essere chiaro che il Decreto prevederà una sorta di procedura di sanatoria ex post rispetto agli investimenti già eseguiti, poiché diversamente si violerebbe il chiaro contenuto temporale del comma 427, che individua nel periodo 1 gennaio 2026/30 settembre 2028 il lasso di tempo nel quale eseguire l’investimento. Ora, siccome il concetto di effettuazione dell’investimento è mutuato dall’art. 109, TUIR, in materia di competenza, ne risulta che l’investimento è correttamente effettuato al momento della consegna del bene; momento che, appunto, potrebbe già essersi realizzato prima dell’emanazione del decreto attuativo. Nell’ipotesi che nulla sia prevista al riguardo nel emanando decreto attuativo, non resterebbe che “ritardare” il momento di effettuazione dell’investimento tramite clausole contrattuale che rimandino l’efficacia traslativa della vendita del bene a un momento successivo alla consegna (ad esempio, clausole di periodo di prova, collaudi posti come conditio sine qua non per l’efficacia della cessione, ecc. ecc.).

Gli investimenti prenotati nel 2025

Altro tema da chiarire, è il rapporto tra investimenti “prenotati” entro il 2025 con il versamento dell’acconto al fornitore, accettazione dell’ordine da parte di quest’ultimo, e consegna del bene che avvenga entro il 30 giugno 2026. Per tali beni, il comma 431 della più volte citata Legge di bilancio 2026, nega l’accesso all’iperammortamento, poiché tale beneficio si sommerebbe al credito d’imposta spettante ex art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024; norma che ha posticipato l’effetto del credito d’imposta che in origine doveva cessare al 31 dicembre 2025rectius, essere assegnato per l’ultima volta agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025. Sul punto, si registra una convergenza interpretativa di tutti i commentatori, nel senso che l’alternativa tra le 2 norme non deve essere letta in senso formale, bensì sostanziale. Pertanto, preso atto che già da primi giorni di novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento dei fondi disponibilI per assegnare il credito d’imposta, l’impresa che pure ha avviato la procedura di prenotazione, non riceverà alcun beneficio, il che porta a dire che la stessa impresa non fruirà della agevolazione prevista dalla succitata Legge n. 207/2024. Ma se non fruirà sostanzialmente del beneficio fiscale, perché dovrebbe essere esclusa dall’iperammortamento solo per il fatto che ha avviato la procedura di prenotazione? Da qui la risposta unanime che va nella direzione di accordare il beneficio dell’iperammortamento a chi ha pagato l’acconto del 20% e ha visto consegnato il bene entro il 30 giugno 2026. È evidente, data la delicatezza del tema, che una conferma in questa direzione è fortemente attesa dagli operatori del settore.
Iperammortamento e riflessi sul bilancio di esercizio

Un terzo tema che interessa le imprese, forse con meno urgenza rispetto ai primi 2 aspetti prima esaminati, ma ugualmente rilevante, è quella della corretta contabilizzazione bilancistica dell’iperammortamento. In modo particolare, visto che non siamo di fronte a una specifica posta dell’attivo (come si aveva con la procedura del credito d’imposta) si pone il quesito di quale sia l’impatto della variazione diminutiva che potrebbe azzerare del tutto l’imposta dovuta, o generare addirittura una perdita fiscale da riportare a nuovo.

Una prima questione attiene al dubbio in merito alla necessità o meno di stanziare le imposte differite. Ricordiamo che, a mente del principio contabile OIC 25, le imposte differite vanno iscritte quando si genera una differenza temporanea (deducibile o imponibile) tra la rappresentazione civilistica di una certa operazione e quella fiscale. Per quanto attiene agli ammortamenti dei cespiti oggetto di agevolazione, la deduzione della quota annua che transita a Conto economico non subisce variazioni nel tempo, mentre l’ulteriore quota deducibile in via extracontabile (iperammortamento) rappresenta una variazione diminutiva perenne non temporanea. Anche nell’ipotesi in cui il bene fosse ceduto durante il periodo di ammortamentonon avremmo un recupero della deduzione fruita (il che, se fosse prevedibile con forte probabilità, porrebbe il tema delle imposte differite,) bensì il blocco della fruizione da quel momento in poi. L’assenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale rende non dovuta l’iscrizione di imposte differite. Semmai bisognerebbe valutare il caso della perdita fiscale provocata (anche, o addirittura in caso estremo, solo) dalle variazioni diminutive da iperammortamento. Ebbene, in tal caso, vi sarà la possibilità di stanziare le imposte anticipate, laddove sia rispettato il presupposto di cui al par. 49 del citato OIC 25, cioè sussista la ragionevole certezza di recuperare le perdite con imponibili da realizzarsi in un lasso temporale non indefinito.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2026

A partire dal 2 marzo, e fino al 1° aprile 2026, è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2026.

Con un avviso del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria del 24 febbraio, è stato infatti annunciato che, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2026 coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.

Inoltre, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata comunicazione per l’accesso.

In linea generale, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022.

Per accedere al bonus pubblicità 2026, come per gli anni precedenti, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, in alcune FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità). Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027

Salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Posto che l’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Istat indice gennaio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8% (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 1,65 %.

(MP/am)
 
 




LIPE 4 trimestre 2025: le opzioni per assolvere il relativo adempimento

I soggetti passivi tenuti a comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2025 possono adempiere a questo obbligo con due modalità alternative (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010):
  • presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni (LIPE), riferita a tale trimestre, entro il prossimo 2 marzo, considerato che il termine di trasmissione ordinario (28 febbraio) è sabato e il giorno successivo (1° marzo) una domenica;
  • inviare, entro la stessa data (2 marzo 2026), la dichiarazione IVA per il 2025 comprensiva del quadro VP.
Il contenuto del quadro VP del modello IVA è sostanzialmente uguale all’omonimo quadro della comunicazione LIPE, salvo:
  • alcune differenze nel rigo VP1 in relazione ai campi “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)“, “Eventi eccezionali” (non presente) e “Operazioni straordinarie”;
  • la mancanza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”) riservato ai soggetti passivi che liquidano l’IVA trimestralmente “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99), in quanto il rigo non deve essere compilato per le operazioni del quarto trimestre.
Le istruzioni della dichiarazione IVA precisano, in particolare, che:
  • la casella “Subforniture” deve essere barrata solo se il soggetto passivo si è avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74 comma 5 del DPR 633/72, che permettono di effettuare il versamento dell’imposta imputabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale e senza l’applicazione di interessi;
  • nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno, il campo “Operazioni straordinarie” deve essere compilato indicando la partita IVA del soggetto dante causa (es. società incorporata) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività svolta da tale soggetto.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro VP e l’individuazione dei dati da indicare nei righi occorre fare riferimento alle istruzioni fornite per il modello di comunicazione LIPE approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793/2017 (come modificato, da ultimo, dal successivo provv. n. 125654/2024).

Laddove il quadro VP sia presentato in sede di dichiarazione annuale IVA rimane, comunque, possibile correggere o integrare i dati errati o incompleti riferiti alle liquidazioni del quarto trimestre, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.

La correzione o integrazione sembra poter avvenire, alternativamente:

  • rettificando i dati nel quadro VP, se il nuovo invio della dichiarazione IVA avviene entro il prossimo 2 marzo;
  • compilando il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se l’invio della dichiarazione IVA “Correttiva nei termini” avviene tra il 3 marzo e il 30 aprile.
In questo secondo caso, stando alle istruzioni per la compilazione del modello IVA, è necessario riportare nuovamente tutti i dati richiesti nel quadro VH, inclusi quelli non oggetto di integrazione o correzione.

Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.

La sola eccezione è rappresentata da coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione o a effettuare le liquidazioni periodiche, come nel caso dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o di coloro che registrano soltanto operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72.

È necessario, tuttavia, che, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Si pensi a un soggetto passivo che effettua solo operazioni esenti IVA di cui all’art. 10 del DPR 633/72, qualora venisse meno la condizione dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, a fronte di un acquisto in reverse charge.

Sono, altresì, esclusi dall’obbligo comunicativo coloro che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva. L’obbligo resta, però, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).

Sanzione ridotta se si regolarizza entro 15 giorni

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la correzione dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (da 1/9 a 1/4 del minimo, in base a quando viene operata la regolarizzazione).

(MF/ms)




Errata compensazione del credito imposta 4.0

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 40 del 16 febbraio, ha fornito indicazioni in merito alle modalità per sanare l’avvenuto utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in caso di comunicazioni non corrette.

Nel caso di specie, l’impresa ha effettuato tra maggio e agosto 2024 investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che sono stati ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi entro il 31 dicembre 2024.

La società afferma di aver compensato le prime due quote annuali dei crediti d’imposta a dicembre 2024 e a gennaio 2025, senza però aver presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 6 del DL 39/2024 e avendo presentato comunicazioni di completamento non correttamente compilate, avendo selezionato l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.

Si chiedono quindi chiarimenti in merito alle modalità attraverso cui porre rimedio nella fattispecie.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020 e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 (vale a dire dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024), il contribuente è invece tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito, compilando e inviando l’apposito modulo disponibile sul sito del GSE;
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato le risposte a interpello nn. 260/2024 e 69/2025, affermando che la presentazione, nell’ordine, della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.

Nel caso di specie, dunque, l’impresa che non ha trasmesso la comunicazione preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa, non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.

Quanto alle modalità per sanare le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate distingue tra quota compensata nel 2025 e quota compensata nel 2024.

La violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 comma 4-ter del DLgs. 471/97 “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione”, presentando, nell’ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro.

Diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. In verità, come previsto dall’art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97, “quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4ter” si applica la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

Posto che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ex art. 38-bis del DPR 600/73, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame il contribuente dovrà procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione “Erario”, con il codice tributo “6936” in corrispondenza della somma da indicare nella colonna “importi a debito versati” (cfr. ris. nn. 3/2021, 45/2023 e 41/2025).

Inoltre, ove provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento).
 

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di gennaio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,1892
Peso Argentino 1701,2152
Dollaro Australiano 1,7304
Real Brasiliano 6,2674
Dollaro Canadese 1,6173
Corona Ceca 24,2781
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,1806
Corona Danese 7,4703
Yen Giapponese 183,9386
Rupia Indiana 106,6826
Corona Norvegese 11,667
Dollaro Neozelandese 2,009
Zloty Polacco 4,2127
Sterlina Gran Bretagna 0,86828
Nuovo Leu Rumeno 5,0919
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1738
Rand (Sud Africa) 19,1152
Corona Svedese 10,6815
Franco Svizzero 0,9272
Dinaro Tunisino 3,3761
Hryvnia Ucraina 50,4655
Forint Ungherese 384,1776
 
 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 

(MP/ms)




Locazioni brevi: le incertezze di inizio anno

Un emendamento al Ddl. di conversione del Milleproroghe propone di posticipare la nuova soglia di imprenditorialità di 6 mesi

Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4 comma 1 e ss. del DL 24 aprile 2017 n. 50 era nato anche con lo scopo di ricondurre nell’ambito dei redditi fondiari le locazioni, di breve durata, ove fossero prestati solamente i servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Il comma 3-bis della citata norma prevedeva, in origine, l’emanazione di un regolamento per stabilire i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve “si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l’articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa (….), avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”.

Tale disposizione è stata però abrogata ad opera della L. 178/2020, senza che il regolamento fosse emanato, e sostituita, con l’art. 1 comma 595 della medesima legge, dalla previsione, a partire dall’anno 2021, della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale nel caso di destinazione alla locazione breve di oltre 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Tale limite, a partire dal 2026, è stato ridotto a due appartamenti ad opera dell’art. 1 comma 17 della L. 30 dicembre 2025 n. 199.

In assenza di interventi di prassi i locatori e i loro professionisti si sono, da sempre, trovati in difficoltà a interpretare e applicare tale disposizione, a maggior ragione con la riduzione del limite per l’anno in corso senza alcuna norma transitoria.

Si consideri il caso del locatore che, in vigenza nel 2025 del più ampio limite, abbia locato, a cavallo di Capodanno, tre o quattro appartamenti, oppure li abbia anche solo “destinati” alla locazione breve nel 2025 inserendoli in tale anno sui portali, oppure ricevendo anticipatamente il pagamento del prezzo per locazioni che hanno avuto decorrenza nel 2026.

La AIDC Lab, con il focus n. 1/2026 ha dato la sua chiave di lettura identificando il momento in cui scatta la presunzione di imprenditorialità con quello in cui si supera la soglia dei due appartamenti, a prescindere dal fatto che la locazione prosegua, anche se per pochi giorni, nell’anno successivo.

Pertanto, se nell’anno 2026 proseguono tre locazioni brevi iniziate nel 2025, queste non farebbero scattare la presunzione di imprenditorialità in quanto iniziate in un esercizio ove il limite numerico era più alto. Secondo il citato documento, tuttavia, se nel successivo corso del 2026 il contribuente continuasse a stipulare (nuovi) contratti di locazione breve per tutti e tre gli appartamenti, ricadrebbe nell’attività imprenditoriale.

Tale ragionamento, in assenza di una norma transitoria che indichi una diversa decorrenza, deve però essere esaminato alla luce delle regole proprie della imputazione dei redditi fondiari per competenza nei singoli periodi di imposta.

Poiché il citato comma 595 fa riferimento alla “destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo di imposta” senza precisare se la stessa sia iniziata o meno nell’esercizio antecedente, si ritiene che un comportamento più prudente sarebbe quello di far rientrare fin da subito tali locazioni nel reddito d’impresa.

Potrebbe invece accadere che gli appartamenti siano prenotati, anche magari con il pagamento integrale dell’affitto, nell’anno 2025 ma la decorrenza dei contratti sia nel 2026.

Anche se la norma fa riferimento alla “destinazione alla locazione”, evento che si esplica con la firma del contratto, in questa ipotesi risulterebbe ancora più difficile sostenere che gli effetti fiscali “retroagiscono”, anche solo ai fini della verifica del superamento del limite numerico, all’anno antecedente, proprio perché i redditi fondiari sono tassati per competenza e non per cassa.

Nel caso però in cui il contribuente decida, in sede di apertura della partita IVA, per l’opzione per il regime forfetario, si aprirebbe un ulteriore problema di coordinamento in quanto, se è pacifico che i redditi non vanno tassati nel 2025 in quanto la competenza delle locazioni è il 2026, tali redditi non dovrebbero essere tassati neppure nell’anno in corso in quanto, nel regime forfetario, il computo dei ricavi e dei compensi avviene secondo il principio di cassa e, in questo caso, l’incasso è avvenuto nell’esercizi antecedente.

A questo punto, in assenza dei necessari chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti non potranno che fare affidamento sull’art. 10 comma 3 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) nella parte in cui stabilisce che non possono essere applicate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma.

Nel frattempo, per cercare di ovviare alle tante questioni emerse con la nuova soglia, è stato depositato un emendamento al Ddl. di conversione del DL 200/2025 (c.d. Milleproroghe), all’esame delle Commissioni alla Camera, che prevede il differimento di sei mesi (quindi al 1° luglio 2026), dell’applicabilità del nuovo limite di due unità, nonché una moratoria semestrale per chi superi per la prima volta la presunzione.
 
(MF/ms)




LIPE quarto trimestre 2024: comunicazione entro il 2 marzo 2026

Entro il prossimo 2 marzo 2026 dovrà essere trasmessa la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) relative al 4° trimestre 2025.

Tale obbligo, previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, richiede l’invio in via telematica tramite la piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, nel formato XML conforme alle specifiche tecniche.

La comunicazione dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, con distinta compilazione di più moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del IV trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

La comunicazione deve sintetizzare le operazioni IVA del periodo di riferimento, distinguendo tra operazioni attive: il totale delle operazioni fatturate o soggette a fatturazione; operazioni passive: il totale delle operazioni registrate.

Eventuali inadempimenti sconteranno le sanzioni previste in materia di violazioni circa l’obbligo di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA. C.d. Li.Pe. ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di 27,78 euro (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare 31,25 euro (riduzione a 1/8).

Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 euro e 62,50 euro.
 

Correzione Li.Pe.
Correzioni entro 15 gg (sanzione base 250 euro) Correzioni post 15 gg (sanzione base 500 euro)
Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento
1/9 € 27,78 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe. 1/9 € 55,56 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe.
1/8 € 31,25 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026 1/8 € 62,50 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026
1/7 € 35,71 Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026 1/7 € 71,43 Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026
Per le ulteriori riduzioni si veda l’art. 13, comma 1, lettera b-ter, b-quater e b-quinques del D.Lgs. n. 472/1997 con riduzioni applicabili post attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
 
 
Se la violazione non viene sistemata neanche con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472/1997, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Si veda la risoluzione n. 104/E 2017.

Si ricorda infine che i soggetti passivi possono avvalersi della facoltà ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di comunicare con la dichiarazione IVA annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. La trasmissione del dichiarativo in questo caso dovrà essere effettuato entro il prossimo 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato): termine che coincide con la scadenza della Li.Pe. del 4° trimestre 2025. A tal fine sarà necessario compilare il quadro VP.
 
(MF/ms)