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Fringe benefit dipendenti: necessaria autodichiarazione per accedere alla soglia dei 2000 euro

Per fruire della soglia di non imponibilità incrementata a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, riconosciuta ai sensi dell’art. 1 commi 390 – 391 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026 e 2027, occorre un’apposita dichiarazione del lavoratore dipendente.

Il comma 391 del citato art. 1 subordina, infatti, l’applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico (o dell’unico figlio).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 23/2023 (§ 3) con riferimento alla precedente disciplina, nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l’agevolazione in commento non è applicabile.

In assenza di tale autodichiarazione, quindi, sarà applicabile il limite “ordinario” di 1.000 euro anche in presenza di figli a carico.

L’Agenzia ha inoltre precisato che, non essendo prevista per norma una forma specifica, si ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.

In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Si evidenzia che la condizione di figlio fiscalmente a carico ex art. 12 comma 2 del TUIR (figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro in caso di età non superiore a 24 anni) deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta specifico, ad esempio 2025, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2025.

La circolare n. 23/2023 ha inoltre affermato che, fermo restando che i sostituti d’imposta riconoscono l’agevolazione in base alle informazioni acquisite con la predetta dichiarazione del dipendente, i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2025) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta.

Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2025.

In generale, al venir meno di una (o più) delle condizioni stabilite per l’agevolazione in esame il sostituto d’imposta ha tempo fino al termine stabilito dall’art. 23 comma 3 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 per operare i conguagli relativi al periodo d’imposta 2025.

Informativa alle RSU per tutti

L’ultimo periodo del comma 390 dell’art. 1 della L. 207/2024, analogamente alle precedenti disposizioni, stabilisce altresì che i datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Tale condizione è richiesta sia per l’incremento “base” a 1.000 euro, sia per quello a 2.000 euro previsto per i soli dipendenti con figli a carico.

In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può, pertanto, essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa.

Si rileva inoltre che in ordine agli oneri documentali per il datore di lavoro e/o per il dipendente in relazione all’estensione alle somme erogate o rimborsate relative alle utenze domestiche di acqua, luce e gas, sono applicabili, per quanto compatibili, le specifiche indicazioni fornite in precedenza dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/2022, § 2.1 (così circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024, § 1.1).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 17/2025, ha precisato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante le utenze domestiche può essere acquisita dalla società con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione.
 

(MF/ms)




Comunicazione dati sostituto imposta: possibile con F24 per aziende con massimo 5 dipendenti

Attuando le disposizioni contenute nell’art. 16 del DLgs. 1/2024, con il provv. n. 25978/2025 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di comunicazione dei dati aggiuntivi che i sostituti d’imposta possono trasmettere unitamente al modello F24, a partire dal 6 febbraio 2025, in alternativa alla presentazione del modello 770.

Si ricorda che la norma in esame ha introdotto, dal periodo d’imposta 2025, una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, utilizzabile dai datori di lavoro (sostituti d’imposta) con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque. In particolare, in alternativa alla presentazione del modello 770, il sostituto d’imposta può comunicare specifici dati individuati con il provvedimento in commento in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite il modello F24.

Per quanto concerne l’ambito applicativo, la nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
  • sono obbligati a operare ritenute/trattenute alla fonte;
  • effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
Nello specifico, la nuova procedura si applica alle ritenute trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite il modello F24, identificati dai relativi codici tributo elencati nell’allegato 1 al provvedimento (ad esempio, il codice tributo 1001, relativo alle ritenute sulle retribuzioni, o 1040 per le ritenute sui compensi professionali).

I suddetti soggetti possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (nonché la Regione o il Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF) e la presenza delle fattispecie elencate nell’allegato 2 al provvedimento nel campo “Note” (come, ad esempio, se il versamento si riferisce al conguaglio fiscale o alla “cassa allargata”).

Inoltre, ai fini del versamento con F24, i suddetti soggetti indicano anche:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
I dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 – attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite intermediario – dovranno essere esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”.

Come accennato, le comunicazioni dei suddetti dati ai sensi del provvedimento in commento sono equiparate, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/73 (restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d’imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti).

In caso di omesso versamento delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno di riferimento.

Invece, i sostituti d’imposta che non si avvalgono della nuova modalità di comunicazione dei dati dovranno presentare il modello 770, per l’intero anno di riferimento. La presentazione del modello 770 equivale alla scelta di non avvalersi della nuova modalità.

Relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze, ma trasmettere i dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025

(MF/ms)




Valute estere dicembre 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Dicembre 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2024 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,4777
Peso Argentino 1067,6655
Dollaro Australiano 1,6529
Real Brasiliano 6,3843
Dollaro Canadese 1,4915
Corona Ceca 25,1361
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,6298
Corona Danese 7,4589
Yen Giapponese 161,0835
Rupia Indiana 89,0453
Corona Norvegese 11,7447
Dollaro Neozelandese 1,8217
Zloty Polacco 4,2704
Sterlina Gran Bretagna 0,82804
Nuovo Leu Rumeno 4,9749
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0479
Rand (Sud Africa) 19,0606
Corona Svedese 11,504
Franco Svizzero 0,9339
Dinaro Tunisino 3,3196
Hryvnia Ucraina 43,7588
Forint Ungherese 411,986
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Fatturazione elettronica: creato il nuovo codice TD29

Nella giornata del 31 gennaio è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9) con modifiche rilevanti che discendono dalle recenti novità legislative.

Volendo sintetizzare, i principali aggiornamenti – che saranno applicabili dal 1° aprile 2025 – riguardano:

  • l’introduzione del codice “Tipo Documento” “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione, con conseguente modifica della descrizione (e del relativo utilizzo) del codice “TD20”;
  • l’introduzione del codice “Regime Fiscale” “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
  • l’eliminazione della soglia massima di 400 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019), nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al testé menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Con riguardo al primo punto trova così soluzione – almeno dal 1° aprile 2025 – la questione relativa alle modalità con le quali va presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di “denuncia” prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (non è più richiesto il versamento dell’imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Lo stesso art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.

Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice “TD29”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato).

Codice “TD20” ancora utilizzabile

Il codice “TD20”, per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia” non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:

  • in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);
  • nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo me
  • se successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024).
Non sono state modificate, infatti, le modalità di regolarizzazione delle violazioni testé descritte.

In assenza di indicazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che le nuove specifiche tecniche entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025, lascia qualche dubbio in ordine al corretto comportamento da utilizzare fino a quella data.

Potrebbe dedursi, infatti, che l’Amministrazione finanziaria abbia implicitamente inteso suggerire di continuare a utilizzare il codice “TD20”, che, fino al 31 marzo 2025, potrebbe ancora riferirsi alle ipotesi di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Tale soluzione, tuttavia, parrebbe ammissibile solo laddove la trasmissione del file avesse la mera finalità di comunicazione dell’omissione o irregolarità e non comportasse, invece, l’attribuzione al cessionario o committente dell’onere del versamento dell’imposta, come veniva richiesto dalla norma previgente.

(MF/ms)




Inps calcolo delle contribuzioni: i valori dall’1 gennaio 2025

Con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2025.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2025.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per l’anno 2024, è risultata pari al + 0,8%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 603,40, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 57,32.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2025:
 
  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 158,55 € 57,32 € 57,32
Artigianato ——- € 57,32 € 57,32
Commercio € 158,55 € 57,32 € 57,32
 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 57,32 x 6gg / 40h = € 8,60
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 57,32.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2025 a € 120.607,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2025, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.621,00 (pari a € 55.448,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2025 è pari a € 2.508.04
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2025, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 57.038,00.
 
Regolarizzazione relative al mese di gennaio 2025
Le aziende potranno regolarizzare le eventuali differenze relative al mese di gennaio 2025 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 aprile 2024): la regolazizzazione non comporta oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello UniEmens le aziende utilizzeranno la sezione PosContributiva dello stesso flusso con le seguenti modalità:
  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.
 
(FP/am)

 




Gestione separata Inps: aggiornamenti per i calcolo contributivo 2025

È stata pubblicata il 30 gennaio la circolare n. 27, con cui l’INPS ha reso note le aliquote e il valore del minimale e del massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

Nel dettaglio, per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, le aliquote contributive applicate per il 2025 sono confermate nelle seguenti misure:

  • 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., amministratori e sindaci di società);
  • 33,72% per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio i venditori porta a porta);
  • per i soggetti già pensionati, o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota per il 2025 è confermata al 24%.
La circolare si sofferma poi sui magistrati onorari del contingente a esaurimento e sui lavoratori sportivi nel dilettantismo.

Per questi ultimi e, in particolare, per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali dell’area del dilettantismo sportivo iscritti alla Gestione separata (non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria), l’aliquota contributiva IVS è pari al 25% e si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui (fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo).

Sono inoltre dovute le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale di 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

Anche per i suddetti soggetti, già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è del 24% (si applica la riduzione del 50% dell’imponibile fino al 2027).

Si ricorda che l’onere contributivo è ripartito tra committente, 2/3, e collaboratore 1/3, mentre il pagamento deve essere effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite F24.

Per i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata l’aliquota è del:
– 26,07%, se non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 24%, se pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l’aliquota IVS (25%) si applica sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro, mentre la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali dell’1,07% è calcolata sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000 euro annui.

Se il professionista è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, o titolare di pensione diretta, l’aliquota è del 24% ai soli fini IVS, calcolata sul 50% dei compensi percepiti fino al 2027.

Per i professionisti l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025).

Infine, l’INPS rende noti sia il massimale di reddito ex art. 2 comma 18 della L. 335/95 che, per il 2025, viene fissato a 120.607 euro, sia il minimale di reddito, il quale risulta pari a 18.555 euro.

Nel dettaglio, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.453,2 euro.

Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.837,29 euro per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
  • 4.837,29 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito ex art. 53 del TUIR del settore dilettantistico che applicano l’aliquota del 25% e 198,54 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
  • 6.256,75 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
  • 6.499,82 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
  • 5.015,42 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 376,67 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (2,03%).
Vengono anche dettagliati gli importi degli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti, dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva (sia in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria sia in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria).
 

(MF/ms)




Sviluppi sull’obbligo comunicativo della pec degli amministratori di società

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 1 comma 860 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012, ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare la PEC (ossia il proprio domicilio digitale, di cui all’art. 1 comma 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005) al Registro delle imprese.

In attesa di indicazioni da parte del MIMIT che possano dissipare i numerosi dubbi interpretativi che la nuova disposizione solleva, in linea con l’orientamento fornito da Unioncamere nazionale (in una nota del 10 gennaio 2025, di cui, al momento, non si ha disponibilità), molti uffici del Registro delle imprese stanno precisando che, a fronte della richiesta comunicazione della PEC degli amministratori alle società di nuova costituzione (società di capitali e di persone costituite dal 1° gennaio 2025), in sede di domanda di iscrizione (MODELLO S1), la PEC degli amministratori potrà anche coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento e dovrà essere indicata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore, nel riquadro recapiti dei DATI DOMICILIO.

In assenza di tale indicazione, gli uffici sospenderanno la pratica in attesa di regolarizzazione; diversamente, interverrà un provvedimento di rifiuto (si vedano le Camere di Commercio di Alessandria-Asti e Monte Rosa-Laghi-Alto Piemonte).

Indicazioni maggiormente dettagliate sono, invece, fornite dalla Camera di Commercio di Vicenza.
Si ribadisce, innanzitutto, che, a seguito della ricordata nota Unioncamere del 10 gennaio 2025 e del confronto intercorso tra i Conservatori del Registro delle imprese del Triveneto, l’obbligo di comunicazione della PEC da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma di società:

  • è applicabile (fin da subito, sebbene in attesa dei chiarimenti richiesti da Unioncamere al MIMIT) alle nuove società costituite dal 1° gennaio 2025 (avendo come riferimento la data dell’atto);
  • riguarda gli amministratori delle società di capitali e delle società di persone (in queste ultime, in particolare, è rivolto ai soci cui è affidata l’amministrazione in base all’atto costitutivo).
È stabilito, altresì, che: gli amministratori possano eleggere il proprio domicilio digitale presso il domicilio digitale comunicato dalla società; la comunicazione del domicilio digitale avviene valorizzando il campo “email certificata PEC” all’interno dell’Intercalare P dell’amministratore; in ogni caso (domicilio digitale proprio dell’amministratore o domicilio digitale della società presso cui è eletto il domicilio da parte dell’amministratore), l’ufficio verifica la validità del domicilio comunicato; l’ufficio sospende la domanda che presenti irregolarità rispetto a quanto sopra indicato.

Relativamente agli amministratori di società costituite in data anteriore al 1° gennaio 2025, invece, la Camera di Commercio di Vicenza dichiara di restare in attesa dei chiarimenti richiesti al MIMIT tramite Unioncamere.

Allo stato attuale, peraltro, l’Ufficio previsa che, comunque, riceve le comunicazioni dei domicili digitali (verificando la validità degli stessi) ove sia presente detta informazione nella compilazione di domande relative al rinnovo/modifica delle cariche amministrative sociali o del domicilio degli amministratori, ma non sospende questo tipo di domande ove non sia presente l’informazione.

A fronte di ciò, anche il Registro delle imprese di Pordenone e Udine ha rivisto il proprio orientamento, avendo inizialmente sostenuto che la PEC in questione non avrebbe potuto coincidere con quella della società.

Tale precisazione, per quanto di dubbia corrispondenza rispetto alla ratio della disposizione, semplifica notevolmente il nuovo obbligo.

Gli amministratori che non hanno già una propria PEC, infatti, potranno utilizzare quella della società. Nel caso di un unico soggetto con più incarichi di amministratore in diverse società, inoltre, sarà possibile indicare, per ciascun incarico, quello della corrispondente società.

Nulla, comunque, sembra precludere all’amministratore che sia già titolare di una PEC (in quanto, ad esempio, a ciò obbligato quale libero professionista) di comunicarla al Registro delle imprese in adempimento del nuovo obbligo.

Quanto alle società costituite in data anteriore al 1° gennaio 2025, infine, si ricorda che, in occasione dell’estensione dell’obbligo di PEC a società e imprenditori individuali, nel caso di soggetti già iscritti, era stata fissata una data entro la quale si sarebbe dovuto provvedere, precisandosi che la sanzione (quella prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, o quella di cui all’art. 2194 c.c., in misura triplicata) sarebbe stata applicata previa diffida a regolarizzare il tutto entro 30 giorni, mentre, nel caso di nuove iscrizioni, si è stabilito che l’ufficio del Registro delle imprese che riceva una domanda priva di indicazione del domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
 

(MF/ms)




Rimborso spese dipendenti: chiarimenti sulla tracciabilità delle spese di parcheggio

I nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta, ai fini della non imponibilità in capo al dipendente/deducibilità per la società, sono tra le novità più discusse di questo inizio anno e per le quali sarebbe utile un intervento di fonte ufficiale.

L’art. 51 comma 5, ultimo periodo del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2025, dispone che, dal 1° gennaio 2025 (soggetti “solari”), i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92 (taxi o noleggio con conducente), per le trasferte o le missioni di cui al medesimo comma 5, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, quali carte di credito, debito e prepagate. Tale obbligo, visto il generico riferimento al comma 5, riguarderebbe le trasferte sia all’interno che fuori dal Comune.

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95 comma 3-bis del TUIR, introdotto dall’art. 1 commi 81-83 della L. 207/2024).

Una questione particolare riguarda le spese di parcheggio, per le quali l’Agenzia delle Entrate (consulenza giuridica 31 gennaio 2019 n. 5) ha affermato, in merito all’art. 51 comma 5 del TUIR, che, in caso di trasferte fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro, il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio:

  • è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfetario e misto;
  • rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.
Con C.M. n. 326/97 (§ 2.4.1) sono state infatti ricomprese tra le “altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (…)” riconducibili alle franchigie suddette [15,49 euro al giorno, elevato a euro 25,82 per le trasferte all’estero], a titolo di esempio, quelle riguardanti la “lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc. (…) anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000. L’eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall’importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente”.

Si tratterebbe quindi di spese diverse da quelle per cui opera il nuovo obbligo di pagamenti tracciabili, riguardante soltanto i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.

Di conseguenza, il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per il parcheggio in caso di trasferta fuori dal territorio Comunale sembra non imponibile nei suddetti limiti di 15,49 euro/25,82 euro (e deducibile in capo alla società) anche se tali spese sono state sostenute in contanti.

In caso di trasferte all’interno del Comune, i rimborsi delle spese (tranne quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate) concorrono in ogni caso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ad analoghe conclusioni si ritiene di poter pervenire con riferimento ai rimborsi corrisposti ai lavoratori autonomi.

Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, come già ribadito in più occasioni, dal 2025 non concorrono più alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter comma 1 del TUIR).

Pertanto, ai fini della deducibilità del costo, la tracciabilità, o meno, del pagamento rileverebbe, in linea di principio, soltanto in capo al committente che rimborsa il posteggio all’esercente arte o professione.

Tuttavia, dal momento che, come sopra riportato, sotto il profilo oggettivo le spese relative al parcheggio non rientrano tra quelle per le quali il pagamento deve essere tracciato ai sensi dell’art. 1 commi 81 lett. b) e 82 della L. 207/2024, pare ragionevole ritenere che il committente, fermi restando i consueti requisiti di inerenza e documentazione dell’onere, possa dedurre il rimborso delle spese di parcheggio anche qualora queste siano state pagate dal lavoratore autonomo (prestatore del servizio) in contanti.
 

(MF/ms)




Dichiarazione IVA 2025 e adempimenti LIPE

La dichiarazione IVA del 2025, riferita all’anno d’imposta 2024, presenta il quadro VP, che non ha subito modifiche rispetto a quello dell’anno scorso.

Questo quadro consente ai contribuenti di inserire i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre del 2024 direttamente nella dichiarazione annuale IVA, senza dover presentare separatamente la LIPE telematica.

Se si sceglie questa opzione, la dichiarazione annuale IVA deve essere inviata entro il mese di febbraio, e più precisamente entro il 28 febbraio 2025.

  • Quadro VP
  • Ambito soggettivo
  • LIPE
Quadro VP

Il quadro VP svolge lo stesso ruolo del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, noto come LIPE.

Le istruzioni per compilare il quadro VP indicano che, per compilare correttamente il quadro e individuare i dati da inserire nei suoi campi, si devono seguire le istruzioni fornite per compilare il modello LIPE.

La compilazione del quadro VP è opzionale.

È possibile presentare la LIPE utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2018 come alternativa.

Se si sceglie di compilare il quadro VP, la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il mese di febbraio, quindi entro il 28 febbraio 2025 per l’anno corrente, come specificato nelle istruzioni per la dichiarazione IVA 2025.

Tuttavia, il quadro non può essere compilato se la dichiarazione viene presentata dopo questa data. In tal caso, il contribuente deve presentare autonomamente la comunicazione dei dati del quarto trimestre entro lo stesso termine del 28 febbraio 2025 per evitare sanzioni.

Compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2025 In tal caso la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) va presentata entro il 28 febbraio 2025.
Non compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2025
In tal caso i contribuenti devono:
  • inviare la LIPE del quarto trimestre 2024 entro il 28 febbraio 2025;
  • presentare la dichiarazione IVA 2025 secondo i termini ordinari, e per meglio dire entro il 30 aprile 2025
 
Domanda: Qual è il rapporto tra quadro VP e quadri VH e VV della dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)?
Risposta: Risulta opportuno ricordare che il quadro VH della dichiarazione IVA 2025 (in cui vanno indicate le eventuali variazioni delle liquidazioni periodiche avvenute nel 2024) deve essere compilato esclusivamente nei casi in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (sul punto si veda la Ris. n. 104/E del 28 luglio 2017). Nel caso di presentazione del quadro VH, vanno indicati all’interno dello stesso tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.
Tenendo presente che nei casi in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati dovrà procedere alla compilazione:
  • del quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio 2025: in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV (variazione delle comunicazioni periodiche di gruppo) in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto;
  • del quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio 2025.
 
Esempio di compilazione del quadro VP della dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)
Dati Soggetto passivo IVA con liquidazione IVA trimestrale per opzione (art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542)
Quarto trimestre 2024
Operazioni attive Importo VP2 (in euro) IVA esigibile VP4 (in euro)
Vendita beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%) 60.000 13.200
Vendita beni e servizi soggetti a reverse charge 40.000 0
Vendita beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) 15.000 0
Vendita autovettura (con detrazione parziale IVA originaria del 40%) 5.000 440
Totali 120.000 13.640
Tale importo va, poi, aumentato dell’IVA sugli acquisti soggetti a reverse charge/autofattura pari nell’esempio a 2.200 euro arrivando ad un importo pari a 15.840 euro.
Operazioni attive Importo VP2 (in euro) IVA esigibile VP4 (in euro)
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%) 30.000 6.600
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota agevolata del 10% 5.000 500
Acquisto beni e servizi soggetti a reverse charge/autofattura con aliquota IVA del 22% 10.000 2.200
Tale importo va indicato sia nel quadro VP4 che nel quadro VP5.
Acquisto beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) 7.000 0
Totali 52.000 9.300

Ambito soggettivo

Sono interessati alla compilazione del quadro VP i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero tenuti alla presentazione della LIPE. Tenendo presente che la compilazione di tale quadro è facoltativa, ma qualora compilato (senza presentazione della LIPE) la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) andrà presentata entro il 28 febbraio 2025.

In base a quanto appena scritto ne discende che rimangono esonerati dalla compilazione del quadro VP i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Nel dettaglio si tratta:

  • dei contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • dei produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;
  • degli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • delle imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • dei soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • dei soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
LIPE
Si ricorda che la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate.

Per tutto il 2017 andava utilizzato il modello approvato il 27 marzo 2017, invece, dal 2018 va utilizzato il modello approvato il 21 marzo 2018.

In linea generale, sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero che effettuano le liquidazioni IVA.

Sono esonerati, invece, dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (ad es. minimi e forfetari) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le citate condizioni di esonero.

I soggetti passivi IVA tenuti all’adempimento devono trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l’apposito modello da ultimo approvato, con effetto 2018, dal Provvedimento direttoriale n. 62214 del 21 marzo 2018. Tutto ciò, indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, mensile o trimestrale.

La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito.

Invece, la comunicazione non va effettuata qualora il contribuente non debba indicare alcun dato per il trimestre di riferimento, ad esempio per totale assenza di operazioni attive e passive; l’obbligo sussiste, però, qualora si debba riportare il credito proveniente dal trimestre precedente.

Il modello di comunicazione, che va trasmesso telematicamente, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998, è suddiviso in due parti.

  • Frontespizio – all’interno del frontespizio vanno riportati:
    • l’anno d’imposta cui la comunicazione si riferisce;
    • la partita IVA del contribuente;
    • il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica.
Sono, inoltre, presenti alcune sezioni per coloro che applicano il regime dell’IVA di gruppo.

Al riguardo le istruzioni al modello precisano come compilare in tal caso il modello.

  • Quadro VP – il quadro VP (che va compilato per ogni liquidazione IVA periodica) contiene, invece, i dati relativi alla liquidazione IVA e più nel dettaglio:
    • ammontare operazioni attive e passive;
    • IVA esigibile;
    • IVA detratta;
    • IVA dovuta o a credito;
    • debiti o crediti del periodo precedente;
    • versamenti auto UE;
    • crediti di imposta;
    • interessi trimestrali;
    • acconto IVA dovuto;
    • IVA da versare.
Da ultimo, si ricorda che per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso (sul punto si veda Ris. n. 104/E del 28 luglio 2017).

Tabella: profili sanzionatori per la comunicazione delle liquidazioni IVA

Casistica Sanzione (di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione In tal caso la sanzione amministrativa va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro.
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari a 250 euro che corrisponde alla metà di 500 euro).
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale IVA (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) Torna applicabile la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 500 euro a 2.000 euro) e non anche quella di errata dichiarazione IVA.
Omessa sanatoria in dichiarazione IVA delle irregolarità della comunicazione (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) In tal caso occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa, applicando oltre la sanzione la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 500 euro a 2.000 euro) nonché quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997.
 
(MF/ms)



Conservazione dei documenti contabili

Entro il prossimo 31 gennaio deve concludersi la procedura di conservazione di registri contabili relativi al 2023.

Secondo la regola generale dell’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94, infatti, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (coincidente con il 30 ottobre, per i soggetti solari).

Ove non sia ancora decorso il termine prescritto, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, se risultano aggiornati sul supporto magnetico e stampati contestualmente alla richiesta agli organi di controllo e in loro presenza.

Il medesimo termine (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) è richiamato dall’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 per la conservazione elettronica dei documenti informatici.

Quanto sopra indicato è derogato dal comma 4-quater del citato art. 7 del DL 357/94 che, nella versione anteriore al DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), disponeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto fosse, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultavano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

L’Agenzia delle Entrate aveva espresso un’interpretazione estremamente restrittiva della norma.
Con la risposta a interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la ris. 28 marzo 2022 n. 16, era stato chiarito che la stessa non aveva modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restavano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Pertanto, per i registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non v’era l’obbligo di stampa sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), però, andavano posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, se il contribuente intendeva mantenerli in formato elettronico, oppure stamparli su carta, in caso contrario.
Le modifiche apportate dal DL 73/2022 al comma 4-quater del citato art. 7 del DL 357/94 hanno esteso la disposizione agevolativa anche alla conservazione dei registri.

La norma attualmente in vigore stabilisce infatti che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Sebbene tale versione della disposizione non sia stata ancora oggetto di chiarimenti ufficiali, l’attuale testo della norma supera la posizione restrittiva della prassi, atteso che – come espressamente indica la norma – la regolarità dei registri contabili elettronici interessa non più solo la tenuta, ma anche la conservazione dei medesimi.

A seguito dell’intervento, quindi, sarebbe sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico (ad esempio in formato pdf) e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Sotto il profilo dell’assolvimento dell’imposta di bollo per il libro giornale e degli inventari conservati in pdf, si ritiene possibile procedere con il versamento mediante F24 (codice tributo “2501”) ogni 2.500 registrazioni ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 primo periodo del DM 17 giugno 2014, anziché con F23; ciò si evince dalla risposta a interpello n. 346/2021 nella quale l’Agenzia aveva indicato l’applicabilità del citato decreto nell’ipotesi in cui una società, avvalendosi della “deroga dell’obbligo di stampa” per i registri contabili, intendeva effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf»)” senza poi conservarli in digitale. In questa ipotesi, il versamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno deve avvenire in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L’omesso assolvimento dell’imposta di bollo costituisce una violazione di per sé sanzionabile (art. 25 del DPR 642/72), ma – si ritiene – non tale da sottrarre validità alle scritture contabili nel loro complesso; per considerare la contabilità inesistente o complessivamente inattendibile, infatti, sono richieste dagli artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72 irregolarità gravi, numerose e ripetute tali da “rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica”.
 

(MF/ms)