1

Webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco terrà il webinar fiscale “Scadenze e opportunità imminenti” martedì 8 novembre 2022 alle ore 14.30.

Questi i temi trattati:

  • il trattamento fiscale degli omaggi natalizi
  • l’autodichiarazione “Aiuti di Stato”
  • Bonus edilizi alle imprese
     

Per partecipare compilare il form cliccando qui.

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online. 

(MS/am)
 




Versamento acconti di imposta: la scelta del metodo di calcolo

Gli acconti Irpef, Ires e Irap relativi al 2022 continuano ad essere dovuti secondo le consuete modalità.

Innanzitutto, ferma restando la necessità che sussista la qualifica di soggetto passivo d’imposta sia nel 2021, sia nel 2022 (cfr. C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983), la sussistenza dell’obbligo di versamento va vagliata altresì sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione.

Ad esempio, l’acconto Irpef 2022 non va corrisposto se l’importo del rigo “Differenza” (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2022 PF è pari o inferiore a 51 euro, mentre l’acconto IRES non è dovuto se l’ammontare indicato nel rigo RN17 (“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”) del modello REDDITI 2022 SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l’acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP 2022 è pari o inferiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES).

Appurata la sussistenza dell’obbligo di versamento, occorre scegliere il metodo di calcolo tra i due consueti, storico e previsionale.

In base al metodo storico, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite), risultante da specifici righi dei modelli REDDITI e IRAP.

Con il metodo previsionale, invece, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite).

È possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).

Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:

  • in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. “storico”;
  • in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. “previsionale”.
Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.

In linea di principio, il metodo previsionale è conveniente se si prevede una riduzione dell’imposta relativa al 2022 rispetto a quella dovuta per il 2021, anche se espone al rischio dell’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui il versamento si riveli, a posteriori, insufficiente.

Scelto il metodo di calcolo, occorre ricordare che, se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata (30 novembre 2022, per i soggetti “solari”).

Inoltre, dal 2020, l’art. 58 del DL 124/2019, ha fissato, a regime, al 50% la misura della prima e seconda rata dei suddetti acconti, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), come di seguito definiti. Per i contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Ai fini in esame, rientrano tra i soggetti ISA i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019).

In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente (ris. Agenzia delle Entrate nn. 93/2019 e 64/2019):

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
  • partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
(MF/ms)
 



Operazioni estere ottobre: integrazione o autofattura entro il 15 novembre

Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente deve emettere l’integrazione o l’autofattura e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:
  • ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazione INTRA UE),
  • effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni EXTRA UE)
Ai sensi dell’art. 17, comma 2 del Dpr. n. 633/1972 il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge trova applicazione per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito.

Quest’ultimo, in qualità di debitore dell’imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo due modalità differenti a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

  • mediante integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, se questo è un soggetto stabilito in altro Stato UE;
  • mediante emissione di autofattura quando il fornitore è, invece, un soggetto stabilito in uno Stato extra-UE.
In caso di acquisti da soggetti UE, il cedente/prestatore emette una fattura senza indicazione dell’imposta che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integrata con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta.
INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI UE
Codice documento
  • TD17” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;
  • TD18” – “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”.
Termini di emissione e annotazione
  • la fattura ricevuta va integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente;
  • l’annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti consente l’esercizio del diritto alla detrazione secondo le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

In caso di acquisto da soggetto stabilito fuori dal territorio UE, il cessionario/committente dovrà emettere un’autofattura in un unico esemplare nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.
 

INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE
Codice documento
  • TD17” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;
  • TD19” – “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72”.
Termine di emissione
  • entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute.
Termine di annotazione L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata:

  • nel registro delle vendite: entro il 15° giorno del mese successivo al momento di effettuazione;
  • nel registro degli acquisti: anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione.

(MF/ms)
 




Territorialità delle prestazioni di accesso alle manifestazioni

La pandemia ha radicalmente modificato le nostre abitudini, e molte “manifestazioni” (corsi, convegni, ecc…) che precedentemente avvenivano in presenza, sono ora svolti in maniera quasi esclusivamente online.

Questa accelerazione nella digitalizzazione sta creando qualche problema, soprattutto quando diventa necessario capire quale sia la territorialità di queste operazioni.

Nell’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi è quanto mai opportuno analizzare la normativa internazionale, al fine di evitare di guardare la disciplina domestica e scoprire che poi il nostro legislatore ha adottato terminologie non congrue o non ha proprio recepito nuove modifiche normative.

Anche le proposte di modifica della norma internazionale fanno capire meglio come interpretare la norma oggi in vigore.

L’articolo 54 Direttiva 112/2006, al paragrafo primo, stabilisce che le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, rese verso un privato, si considerano tassate nel luogo dove l’attività si svolge effettivamente.
Le stesse operazioni, rese ad un soggetto passivo, invece, ricadono nella regola generale del domicilio del committente (articolo 44).

Il precedente articolo 53, stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.

Viene quindi fatta una distinzione tra servizi per l’accesso a manifestazioni, che sono sempre tassati nel luogo in cui avviene la manifestazione, rispetto ai servizi relativi a manifestazioni diversi dall’accesso, che se effettuati verso soggetti passivi ricadono in regola generale (luogo di stabilimento del committente), mentre se resi verso privati sono tassati dove si svolge la manifestazione.

Che cosa si intenda per diritto di accesso ad una manifestazione è stato addirittura chiarito dagli articoli 32 e 33-bis Regolamento 282/2011: si tratta del pagamento di un corrispettivo, quale tipicamente è un biglietto di accesso, che consente di accedere a manifestazioni, in un preciso luogo fisico.

La Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-647/17 ha statuito che sono servizi per l’accesso anche quelle di formazione in contabilità della durata di cinque giorni, dispensata previa iscrizione e pagamento; si trattava di un corso in presenza, in Paesi mediterranei, organizzati per commercialisti di un Paese nordico, che l’Amministrazione di tale ultimo Paese riteneva di tassare nel proprio territorio.

Il caso è stato pure oggetto di un working paper (il numero 986) del Comitato Iva, nel quale si prende atto che se il corso richiede la presenza fisica dei partecipanti deve considerarsi un servizio per l’accesso ad una manifestazione, e conseguentemente la territorialità dell’operazione coincide con il luogo in cui avviene la prestazione.

La Direttiva 2022/542, nel 2025, aggiungerà all’articolo 51, paragrafo 1 della Direttiva Iva un nuovo periodo che prevede che se i servizi relativi a manifestazioni, diverse dall’accesso, rese a privati si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo della prestazione è quella in cui il “privato” è stabilito, oppure ha l’indirizzo permanente, oppure la residenza abituale.

Dalla modifica che decorrerà dal 2025 si capisce quindi che i servizi per accedere virtualmente o in streaming ad un evento non sono considerati servizi per l’accesso ad una manifestazione, ma servizi relativi ad una manifestazione, con la conseguenza che se resi verso soggetti passivi sono e resteranno servizi generici.

Se invece sono resi verso privati, oggi sono tassati nel luogo in cui si svolge la manifestazione e dal 2025 si tasseranno nel domicilio del cliente.

Fatta tale premessa, chi dovesse cercare indicazioni riguardanti il luogo di tassazione di queste operazioni dai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate, rischia di rimanere abbastanza disorientato: con la risposta ad istanza di interpello n. 62/2020 è stato precisato che il corrispettivo che un artista paga perché la sua opera possa partecipare ad una gara a premi è da considerare un servizio per l’accesso ad una manifestazione.

Nel 2022 la risposta ad istanza di interpello n. 353/2022 ha precisato tra l’altro che la vendita di biglietti che consentono di accedere da remoto ad una manifestazione è un servizio per l’accesso ad una manifestazione, e nella risposta ad istanza di interpello n. 409/2022 è stato precisato che un corso di formazione online reso a privati è tassato dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio: in sostanza, già oggi considera applicabile il criterio che entrerà in vigore nel 2025!

(MF/ms)
 




Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2023

Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà il meccanismo dello split payment per l’anno 2023.

Tale meccanismo prevede che l’Iva  addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Ai sensi dell’art. 17-ter del Dpr  633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del Dpr 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del Dm 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2023 aggiornati al 20 ottobre 2022:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.
Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Errori da segnalare con l’apposito modulo

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.

(MF/ms)




Chiarimenti sull’indennità “una tantum” di 200 euro di luglio 2022

I datori di lavoro che non hanno potuto erogare nella mensilità di luglio l’indennità di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 ai lavoratori che ne avevano diritto, per specifici motivi gestionali (ad esempio, la presentazione tardiva della dichiarazione), potranno provvedervi tramite un flusso regolarizzativo sulla competenza di luglio 2022, da inviare entro il 30 dicembre 2022.

La precisazione arriva dall’Inps con il messaggio n. 3805 pubblicato nella giornata del 20 ottobre, con il quale fornisce nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum di 200 euro di luglio 2022 introdotta dall’art. 31 del Dl 50/2022 (su cui è già intervenuto con la circ. n. 73/2022).

Inoltre l’Istituto di previdenza ha pubblicato anche il messaggio n. 3806, con il quale mette a disposizione un fac simile di dichiarazione per richiedere l’indennità di 150 euro ex art. 18 del Dl 144/2022.

Con riferimento al messaggio n. 3805, l’Inps ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.

Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:

  • l’aspettativa sindacale ex L. 300/70;
  • la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale (prevista dall’art. 4 comma 4 del Dl 44/2021);
  • le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’Inps specifica inoltre che l’indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Sul punto, l’Istituto richiama l’art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l’art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l’Inps afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l’abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

Invece, i datori di lavoro agricoli, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022.

In merito all’indennità di 150 euro di novembre 2022 di cui all’art. 18 del Dl 144/2022 – come accaduto già in relazione all’indennità di 200 euro – come anticipato l’Inps mette a disposizione, con il messaggio n. 3806/2022, un fac simile di dichiarazione che il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro (o al datore di lavoro a cui compete l’erogazione dell’indennità in presenza di più rapporti di lavoro). Tale fac simile – precisa l’Istituto di previdenza – costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Si ricorda, infatti, che il datore di lavoro può erogare l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di competenza novembre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 del Dl 144/2022. Nel dettaglio, il lavoratore deve dichiarare di:

  • non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1);
  • non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza (comma 16).
Resta fermo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla circ. Inps n. 116/2022, tra cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel mese di competenza novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, non titolarità dei trattamenti di cui all’art. 19 e sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di competenza novembre 2022.

(MF/ms)




ll nuovo modello di autodichiarazione “Aiuti di Stato”

Il nuovo modello di autodichiarazione aiuti di Stato consente di non indicare l’elenco degli aiuti fruiti nel quadro A ai soggetti che non superano i massimali della Sezione 3.1 e non intendono utilizzare i maggiori limiti della Sezione 3.12.

Questa la semplificazione introdotta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022, che va a modificare il modello originario (provv. n. 143438/2022), le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello”.

Nel frontespizio del modello, nell’ambito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, è stata inserita la nuova casella “ES”, con la quale si dichiara “di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l’ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti)”.

Il punto 1.2 del provvedimento afferma che barrare tale casella consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate);
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), del medesimo Quadro temporaneo.
Sono tuttavia esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce il precedente dal 27 ottobre 2022, ferma restando la scadenza del 30 novembre 2022.

Il provvedimento (punto 1.3) precisa altresì che la suddetta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo quindi gli aiuti nel quadro A).

Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.

Indicazioni anche sui rapporti con REDDITI 2022

Le istruzioni aggiornate per la compilazione dell’autodichiarazione forniscono indicazioni anche in relazione ai rapporti tra la nuova modalità di compilazione “semplificata” e il modello REDDITI 2022.

Viene precisato che in caso di compilazione della casella “ES” resta l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli REDDITI 2022.

In tal caso, infatti, non dovendo essere compilato il quadro A (salvo i righi relativi all’IMU), non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6) necessarie per non compilare il quadro RS.

Viene altresì affermato che qualora sia già stato inviato il modello REDDITI 2022 senza l’indicazione degli aiuti in questione nel prospetto “aiuti di Stato”, occorre compilare il quadro A con le informazioni relative a settore e codice attività. Ove si intenda comunque avvalersi della modalità di compilazione “semplificata”, barrando la suddetta casella “ES”, è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto “aiuti di Stato” i predetti aiuti non indicati nel modello originario.

Inoltre, le istruzioni precisano che se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla e deve attenersi alle istruzioni per la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” nel modello REDDITI.

(MF/ms)




Webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco terrà il webinar fiscale "Scadenze e opportunità imminenti" martedì 8 novembre 2022 alle ore 14.30.

Questi i temi trattati:

  • il trattamento fiscale degli omaggi natalizi
  • l'autodichiarazione "Aiuti di Stato"
  • Bonus edilizi alle imprese
     

Per partecipare compilare il form cliccando qui.

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online. 




Modello 770/2022: presentazione entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre 2022 scade il termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2022, relativo al periodo d’imposta 2021, approvato con il provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11224, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 15 aprile 2022).

Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 4 del Dpr 322/98, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

I dati possono essere trasmessi in un unico flusso ovvero in più flussi.

In quest’ultimo caso è necessario inserire il valore “2” nel campo “Tipologia invio”, presente all’interno del frontespizio (riquadro “Redazione della dichiarazione”).

Il caso più frequente è quello rappresentato dal sostituto d’imposta che si avvale di un consulente del lavoro per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate per i redditi di lavoro dipendente e del commercialista per quelli di lavoro autonomo.

Il numero massimo dei flussi che possono essere trasmessi è pari a 3, i quali devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”; “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”), nel rispetto di precise indicazioni. In particolare, il flusso “Locazioni brevi” deve essere trasmesso insieme a quello “Autonomo”; se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”). Invece, il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).

Le novità di maggior rilievo relative del modello 770/2022 riguardano:
– la sospensione dei versamenti per effetto dei provvedimenti normativi emanati per l’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per l’emergenza sanitaria derivante dalla peste suina africana e dall’influenza aviaria;
– il recupero del trattamento integrativo.

Con riferimento al primo punto, nei quadri ST (sezioni I e II) ed SV si confermano – rispetto al modello 770/2021 – i campi nn. 15 (“Nota”) e 16 (“Importo sospeso”) ma vengono introdotti nuovi codici per il campo n. 15.

Nel dettaglio, all’interno dei campi in esame il sostituto d’imposta dovrà indicare:
– il codice (da 1 a 15) corrispondente alla disposizione normativa che ha previsto la sospensione dei versamenti (campo n. 15);
– il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel campo 15 (campo n. 16).

Con riguardo al quadro SV i codici che possono essere inseriti all’interno del campo 15 “Nota” sono i seguenti: 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 15.

Per il quadro ST, le istruzioni specificano inoltre che in presenza dei codici Covid-19 da 1 a 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11, 13 e 16.

Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dai codici 13, 14 e 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11, 13 e 16.

Mentre, per il quadro SV, in presenza dei codici Covid-19 5, 6, 7, 8, 11 e 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11 e 16. Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11 e 16.

Con riferimento al trattamento integrativo ex art. 1 del Dl 3/2020, la novità di maggior rilievo riguarda l’introduzione del codice “P” da inserire nel punto 10 “Note” del quadro ST al fine di indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo recuperato a rate nell’anno 2021, ma pertinente l’anno precedente (2020).

Nuovi campi per il recupero del trattamento integrativo

Inoltre, sempre con riferimento al trattamento integrativo, è stato implementato – rispetto al modello 770/2021 – il rigo SX49 (riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2021 l’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Dl 3/2020) con l’inserimento delle colonne 1 (da valorizzare con il credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 del modello 770/2021) e 5 (dove indicare l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno 2020 e recuperato ratealmente nell’anno 2021 dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10), e la modifica della colonna 3.

(MF/ms)
 




Istat settembre 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 8,6% (variazione annuale) e a + 11,4% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 6,45% e + 8,55%.
 
(MP/ms)