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Credito imposta “Ricerca e sviluppo”: dal 2023 aliquote ridotte

Dallo scorso 1° gennaio sono operative le nuove aliquote del credito d’imposta per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1 commi 198-209 della L. 160/2019, come modificato, da ultimo, dall’art. 1 comma 45 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

La legge di bilancio 2023 non è intervenuta su tale agevolazione, se non con riferimento alla proroga di quella specifica prevista in relazione agli investimenti nel Mezzogiorno.

Fino al 2022, si ricorda, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo era pari al 20%, nel limite di 4 milioni di euro.

A norma del comma 203-bis dell’art. 1 della L. 160/2019, il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 comma 200 della L. 160/2019 è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il summenzionato credito d’imposta è però riconosciuto in misura “maggiorata” al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Nello specifico, tale credito d’imposta è riconosciuto, anche per il 2023, in misura pari al (art. 244 del DL 34/2020 e art. 1 comma 185 della L. 178/2020):

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall’art. 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.

La proroga al 2023 per tale credito d’imposta “potenziato” è stata disposta dall’art. 1 comma 268 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica è poi riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-ter della L. 160/2019).

Il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-quater della L. 160/2019).

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto:

  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (art. 1 comma 203-quinquies della L. 160/2019);
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (art. 1 comma 203-sexies della L. 160/2019).

La tabella di seguito riepiloga la misura dell’agevolazione:
 

Credito d’imposta 2023 2024 2025 dal 2026 al 2031
R&S 10%,
max 5 milioni
(salvo credito “potenziato”
per il Mezzogiorno)
10%,
max 5 milioni
10%,
max 5 milioni
10%,
max 5 milioni
Innovazione tecnologica 10%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
Design e ideazione estetica 10%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
Innovazione 4.0 e green 10%,
max 4 milioni
5%,
max 4 milioni
5%,
max 4 milioni
 

 
(MF/ms)




Istat dicembre 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 11,3% (variazione annuale) e a + 15,5% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 8,475% e + 11,625%.
 
(MP/ms)

 
 




Valute estere novembre 2022

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2022 (Provv. Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2022)

Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 142,1365
Peso Argentino 165,0948
Dollaro Australiano 1,5455
Real Brasiliano 5,3846
Dollaro Canadese 1,3708
Corona Ceca 24,3689
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,3171
Corona Danese 7,4387
Yen Giapponese 145,1241
Rupia Indiana 83,3384
Corona Norvegese 10,3357
Dollaro Neozelandese 1,6828
Zloty Polacco 4,6964
Sterlina Gran Bretagna 0,86892
Nuovo Leu Rumeno 4,9142
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0201
Rand (Sud Africa) 17,8328
Corona Svedese 10,8798
Franco Svizzero 0,9842
Dinaro Tunisino 3,2913
Hryvnia Ucraina 37,2985
Forint Ungherese 406,6827
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Nuova Sabatini: la proroga nella Legge di Bilancio 2023

La Nuova Sabatini avrà ancora lunga vita.

La manovra di Bilancio 2023 ha trovato nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro da destinare a questa misura di favore per le imprese.
Ricordiamo che il beneficio si concretizza nella possibilità per le micro, piccole e medie imprese di ottenere la concessione di finanziamenti agevolati da destinare ad investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali.
Possibilità anche di avere un contributo ministeriale a copertura parziale degli interessi sul finanziamento ottenuto. Oltre a nuovi fondi, la Manovra allunga anche i tempi entro cui concludere l’investimento.
 

Premessa
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, Supplemento. Ordinario n. 43, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
Dunque, le misure in essa contenute sono ufficiali.
Un bel pacchetto è dedicato anche alle imprese.

Queste quelle più importanti per loro:

  • sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate;
  • per il rilancio degli investimenti privati viene rifinanziata la misura agevolativa Nuova Sabatini;
  • rifinanziamento per il 2023 del Fondo di garanzia PMI. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro);
  • prorogato bonus Ipo, ossia il credito d’imposta per favorire la quotazione delle PMI in Borsa;
  • è rivista la disciplina per l’accesso al regime di contabilità semplificata con l’innalzamento
    • da 400.000 a 500.000 euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
    • da 700.000 euro a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
  • innalzamento dal 3% al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori.
Tra le misure, dunque, trova spazio il rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini”, ossia il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Allo scopo si stanziano nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro.
Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese occorre riferirsi all’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, secondo cui:
  • la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Cos’è la “Nuova Sabatini” (schema di riepilogo)
La c.d. Nuova Sabatini, come detto, si concretizza nella possibilità di accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in
  • macchinari,
  • impianti,
  • beni strumentali di impresa,
  • attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
  • hardware,
  • software,
  • tecnologie digitali.
prevederla per la prima volta è stato l’art. 2, comma 1, del Dl. n. 69/2013. Poi negli anni è stata rifinanziata di volta in volta.

Ecco una sintesi dei suoi aspetti principali.
 

Nuova Sabatini
Cosa Descrizione
Chi può accedere Micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dall’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.
Requisiti in capo all’impresa
Alla data di presentazione della domanda, l’impresa deve:
  • essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
  • avere sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Settori ammessi Tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca.
Settori esclusi Attività finanziarie e assicurative.
Cosa si può finanziare
Investimenti in immobilizzazioni materiali per:
  • “impianti e macchinari”
  • “attrezzature industriali e commerciali”
  • “altri beni”, ossia spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del Codice civile, come declamati nel Principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità).
Ammessi al finanziamento anche:
  • software,
  • tecnologie digitali.
In ogni caso deve trattarsi di beni “nuovi”.
Requisiti degli investimenti
Per essere ammessi alla Nuova Sabatini, gli investimenti devono soddisfare questi requisiti:
  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Investimenti esclusi
  • Terreni e fabbricati.
  • Beni usati o rigenerati.
  • Investimenti riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.
A chi fare domanda Alla banca.
Ente competente Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nell’apposita sezione dedicata del sito internet è disponibile tutta la procedura da seguire per la richiesta).
Finalità Accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

Le agevolazioni e le novità della Legge di Bilancio 2023
 

Le agevolazioni, che si possono ottenere con la Nuova Sabatini, consistono nella concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

I finanziamenti sono concessi da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Si tenga presente che:

  • l’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
  • il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a, della Legge n. 662/1996) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni;
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;
  • il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari;
    • 3,575% per gli investimenti 4.0;
    • 3,575% per gli investimenti green, ossia quelli a basso impatto ambientale (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).
Dopo la doverosa ricostruzione della Nuova Sabatini, queste le novità inserite nella  manovra di Bilancio 2023:

• rifinanziamento della misura con lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
• per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato di 6 mesi.

 

(MF/ms)




Operazioni in contanti: nuova soglia a 5 mila euro

Con l’art. 1, comma 384, della Legge di Bilancio 2023, il legislatore interviene in modifica all’art. 49 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostituendo al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: “1.000 euro” con le parole: “5.000 euro”.

Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, viene elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.

Tale limite trova applicazione a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma anche, ad esempio, per le donazioni.

Il tetto di 5.000 euro opera dunque per i trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi”, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Come precisato dal MEF nelle apposite FAQ, per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti intercorsi tra:

  • due società,
  • il socio e la società di cui questi fa parte,
  • la società controllata e la società controllante,
  • il legale rappresentante della società e il socio,
  • due società aventi lo stesso amministratore,
  • la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Per contro, la limitazione all’utilizzo del denaro contante non si applica nel caso di:
  • prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente,
  • prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica,
  • conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,
poiché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.

Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”.

È però perfettamente lecito pagare parte in contanti e parte in assegno, purché il contante sia inferiore al tetto di 5.000 euro.

L’art. 1, comma 2, lett. v) del Dlgs. n. 231/2007 precisa che per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

Si noti che la finestra temporale di una settimana è puramente indicativa, posto che, anche oltre tale termine, la norma fa comunque salva la possibilità di qualificare l’operazione come artificiosamente frazionata quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.

Non è invece ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione), ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
 

(MF/ms)




Sospensione degli ammortamenti anche nei bilanci 2023

Il Dl 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”) interviene nuovamente nell’ambito della sospensione degli ammortamenti, prevedendone l’applicazione anche con riferimento ai bilanci 2023.

In particolare, per effetto dell’art. 3 comma 8 del Dl 198/2022, viene esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del Dl 104/2020 convertito, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2) c.c., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Continua a essere previsto l’obbligo di destinazione a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi (art. 60 comma 7-ter del Dl 104/2020).

Rimangono fermi, peraltro, anche gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 comma 7-quater del Dl 104/2020).

Il regime derogatorio è stato originariamente introdotto dal Dl 104/2020, nell’ambito delle misure per il sostegno e il rilancio dell’economia, in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020, quindi, per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2020.

Esso è stato prorogato all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021), dall’art. 1 comma 711 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, pur limitatamente ai soli soggetti che, nell’esercizio 2020, “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, sollevando rilevanti dubbi interpretativi.

La norma è stata, poi, estesa, senza alcuna limitazione, all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021) per effetto del Dl 228/2021 convertito.

Essa è stata, infine, estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021 e 2022) dal Dl 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”) conv. L. 25/2022.

Guardando alla misura dell’ammortamento, con riferimento ai bilanci 2023 (così come per i bilanci precedenti) la formulazione della norma sembra consentire alla società di scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, con possibilità di effettuare la c.d. “sospensione parziale”, ossia a un livello anche inferiore al 100%.

Relativamente alle modalità applicative, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

Dal punto di vista fiscale, infine, si ricorda che la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico (art. 60 comma 7-quinquies del Dl 104/2020).

La disposizione deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà (e non l’obbligo) di dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell’imputazione a Conto economico (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021 n. 607 e 3 febbraio 2022 n. 66).

Occorrerà, a tal fine, effettuare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica verso esportatori abituali: nuove indicazioni dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le indicazioni operative comunicate in precedenza con la FAQ sulla fatturazione elettronica n. 49 e relativa alla compilazione delle fatture emesse dai fornitori di esportatori abituali.

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del Dl. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 è stato modificato dall’art. 12-septies del Dl. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019).

Come disposto dal Provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021, l’informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16, a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
(MF/ms)



Legge di bilancio 2023: le principali novità fiscali

Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre è stata pubblicata la L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), dopo aver ottenuto il via libera definitivo del Senato con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione.

Il via libera è arrivato non senza discussioni e rallentamenti: dopo i problemi alla Camera, visti i tempi, anche nell’altro ramo del Parlamento non è stato possibile concludere l’esame in Commissione Bilancio col mandato al relatore, ma i gruppi parlamentari hanno convenuto sulla necessità di approvare rapidamente la manovra per evitare l’esercizio provvisorio.

Rispetto alla formulazione iniziale del testo, la manovra è stata modificata in più parti, anche a seguito dei rilievi della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio, come nel caso del pagamento con POS.

Al riguardo, dal testo approvato in via definitiva è stata eliminata la misura in virtù della quale commercianti e professionisti avrebbero potuto rifiutare i pagamenti tramite carte per importi pari o inferiori a 60 euro, mentre è confermato l’innalzamento a 5.000 euro della soglia al trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi.

Rimandando alla tabella in allegato all’articolo per un’elencazione delle principali novità introdotte nell’iter parlamentare, tra le misure di carattere fiscale si segnalano l’incremento dell’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del Dpr 600/73, e la “flat tax incrementale” o “tassa piatta incrementale”, con cui viene tassata con un’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, pari al 15%, la quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturata nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato dei redditi del triennio precedente.

Per quanto riguarda le agevolazioni, la legge di bilancio dispone la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo così anche per tali beni di fruire del più favorevole credito d’imposta per investimenti in beni materiali “4.0” di cui all’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020. 

Slitta poi al 2023 il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Sono riproposte le agevolazioni per l’assegnazione ai soci e vengono riaperte le disposizioni per l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale, posseduti al 31 ottobre 2022, fissando quale finestra temporale per l’estromissione il periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Oltre alle disposizioni relative a definizione agevolata delle liti e rottamazione dei ruoli, la legge di bilancio contiene misure relative alle detrazioni edilizie, che riguardano il superbonus, il bonus barriere 75% e il bonus mobili. Viene anche reintrodotta la detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica.

Lato IVA, accanto alla riduzione dell’aliquota al 10% sulle cessioni di pellet, viene estesa alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 la riduzione dell’aliquota IVA al 5%. Inoltre, viene ridotta al 5% l’aliquota IVA per assorbenti e tamponi, eliminando anche la condizione che siano prodotti compostabili o lavabili, nonché quella per latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto.

Sul fronte lavoro, la legge di bilancio stabilisce che fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori pubblici e privati “fragili”.

Vengono estese anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del 2023 le agevolazioni contributive previste dalla L. 178/2020 per under 36 donne svantaggiate e introdotto un nuovo esonero del 100% dei contributi INPS in caso di assunzione di percettori di reddito di cittadinanza, alternativo a quello previsto dall’art. 8 del Dl 4/2019.

(MF/ms)




Tabelle Aci 2023 per i rimborsi chilometrici

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre le tabelle nazionali 2023 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.

Tale percentuale è:

  • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km;
  • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre, vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate, devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l’anno successivo.

Le tabelle pubblicate quindi, sono valide per il 2023 e sono suddivise in:

  • autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
  • autovetture fuori produzione, anch’esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);
  • motoveicoli;
  • autocaravan.
 

(MF/ms)




Sterilizzate anche le perdite 2022

In forza dell’art. 3 comma 9 del Dl 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”) alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

La disposizione citata non ha fatto altro che sostituire, nel primo comma dell’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”.

In precedenza, invece, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall’art. 3 comma 1-ter del Dl 228/2021 convertito.

Trova conferma, quindi, la contrarietà del legislatore rispetto alla posizione assunta dalla circ. Assonime n. 3/2021, § 4, secondo la quale, a prescindere dalla lettera della norma, sarebbe stata preferibile una interpretazione che ritenesse qualsiasi eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 – fosse esso autonomamente rilevante o meno – assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall’art. 6, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.

A favore di tale soluzione avrebbe dovuto deporre, a giudizio dell’Associazione, il fatto che la previsione avrebbe inteso attribuire alle società un idoneo percorso temporale per uscire dallo stato di difficoltà, non affidando la tutela del ceto creditorio e il potenziale recupero di redditività della gestione a una meccanica applicazione della disciplina del codice, ma a una attività gestionale sì ordinaria, ovvero non meramente conservativa, ma responsabilizzata anche alla luce dei nuovi obblighi sanciti dal riformato art. 2086 c.c.

Come segnalato dalla dottrina in modo quasi unanime, invece, la disciplina di cui all’art. 6 del Dl 23/2020 convertito non avrebbe potuto trovare applicazione alle perdite maturate nel 2021 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che le perdite maturate nel 2021, e che “autonomamente” avessero portato il capitale sotto il minimo, avrebbero dovuto essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non avessero intaccato il capitale sociale avrebbero avuto il 2022 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.

Si veda, ad esempio, la massima T.A.7 del Comitato Triveneto dei Notai, che ha affermato: “verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all’esercizio 2020 (dovendosi sempre escludere dal calcolo il risultato negativo dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 se il loro ripianamento è stato rinviato), eccedono di oltre un terzo il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 2447, 2482-ter e 2484, comma 1, n. 4, c.c”.

Tutto ciò, si sottolineava, in assenza di interventi normativi.

Interventi che, come evidenziato, si sono concretizzati con le previsioni contenute negli ultimi due Dl “Milleproroghe”.

Quindi, con particolare riguardo alla più recente novità, il termine entro il quale la perdita 2022 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2027); l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (art. 6 comma 2 del Dl 23/2020 convertito).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare queste decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio 2027). L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data dell’assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (art. 6 comma 3 del Dl 23/2020 convertito).

Le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 comma 4 del Dl 23/2020 convertito).

Si tenga presente, infine, che le perdite da considerare sono quelle emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022”.

L’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio (cfr. la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).

La novità, di conseguenza, riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2022, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (in primis 1° luglio 2022-30 giugno 2023).

(MF/ms)