Concordato preventivo: quando emettere la nota di variazione
Fattispecie
Un’impresa vantava un credito verso una società debitrice soggetta a concordato preventivo omologato nel 2016, che prevedeva un pagamento del 10% del credito stesso. Successivamente, nel 2024, il tribunale:
- senza aver preventivamente dichiarato la risoluzione del precedente concordato (causa intervenuta scadenza del termine annuale),
- dichiarava aperta la liquidazione giudiziale, con conseguente riduzione del credito ammesso al passivo e falcidia del 90%.
Normativa di riferimento
L’art. 26 del Decreto IVA dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25.
Il successivo comma 3-bis prevede che la disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
- a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3-bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
L’Agenzia ricorda che in generale:
- mentre per le procedure concorsuali aperte dopo il 26 maggio 2021 le note di variazione IVA possono essere emesse anche in assenza di esito infruttuoso della procedura,
- per le procedure pendenti precedentemente al 26 maggio 2021, si applicano le regole ante-riforma, che prevedono l’attesa dell’accertamento definitivo dell’infruttuosità, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo;
- si riferisce letteralmente alla “confluenza” di una procedura concorsuale, inizialmente attivata dall’imprenditore, nel successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale),
- prescinde dalla mera successione cronologica tra procedure e richiede che venga riscontrata l’unicità di causa (cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), che va accertata in concreto da parte dell’autorità giudiziaria.
- si applica la disciplina ante 26 maggio 2011,
- la nota può essere emessa solo quando è certa l’infruttuosità della procedura (cfr. circolare n. 77/2000 e n. 8/2017).
(MF/ms)