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Unioncamere: niente obbligo di invio della pec degli amministratori entro il 30 giugno

A pochi giorni dalla scadenza per la comunicazione delle PEC di tutti gli amministratori delle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 – fissata dal MIMIT per il 30 giugno – arriva la notizia, mai diffusa ufficialmente, di un contrordine da parte di Unioncamere.

Tutto, si ricorda, parte dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi e di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Rispetto a tale disposizione, il MIMIT, con la nota 12 marzo 2025 n. 43836, ha stabilito, tra l’altro, che:

  • la PEC deve essere esclusiva di ciascun amministratore (a prescindere dalla carica ricoperta);
  • per le società già costituite al 1° gennaio 2025, gli amministratori devono procedere alla comunicazione della propria PEC entro il prossimo 30 giugno, pena la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.
Ora, invece, dai siti internet di alcune Camere di Commercio (si vedano, tra le altre, quelle dell’Umbria, di Milano, di Bolzano, di Ferrara/Ravenna e di Asti/Alessandria) si rende noto che, in base ad una Nota Unioncamere del 2 aprile scorso – non resa pubblica e di cui non si ha disponibilità – l’obbligo in questione è da intendersi rispettato anche comunicando la PEC della società, e non una PEC esclusiva del singolo amministratore.

Gli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025, inoltre, non devono affatto procedere alla comunicazione nel termine indicato, ma solo in occasione di nuove nomine o conferme.

Non sono, in ogni caso, applicabili le sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c. paventate dal MIMIT, potendo procedersi solo alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendo di regolarizzare la pratica.

In particolare, dalla lettura delle dettagliate indicazioni presenti sul sito della Camera di Commercio dell’Umbria emerge come la nota Unioncamere evidenzierebbe, innanzitutto, che la nuova disciplina si applica sia agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 che agli amministratori delle società già iscritte al 1° gennaio 2025, ma, per questi, solo in caso di nuova nomina o conferma. Non è, quindi, richiesto l’adempimento ove non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme).

In ogni caso, non si applica la sanzione amministrativa con riferimento al termine del 30 giugno 2025 sulla base dell’orientamento espresso nella citata circolare MIMIT.

Si precisa, peraltro, che si accetta la comunicazione (volontaria) della PEC degli amministratori delle società che risultino già iscritte al 1° gennaio 2025, su istanza degli stessi, potendosi comunque comunicare il medesimo indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro delle imprese.

Non è, cioè, necessario che l’amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità o presso il quale elegge domicilio (così come avviene per il domicilio nel mondo “fisico”).

Ad ogni modo, si ribadisce come, non essendo previsto un termine per la comunicazione della PEC dell’amministratore, neppure è possibile applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.

Necessario un intervento chiarificatore

Al di là della condivisibilità o meno di tali conclusioni, la sensazione è che sul tema continui a regnare una gran confusione.

Prova ne sia non tanto il fatto che talune Camere di Commercio accennano ad una interlocuzione in corso tra Unioncamere e MIMIT ma lasciano in visione le indicazioni del Ministero (cfr. la Camera di Commercio delle Marche), quanto il fatto che altre Camere di Commercio sembrerebbero del tutto all’oscuro di questi chiarimenti.

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ad esempio ancora recava esclusivo riferimento alla nota MIMIT, evidenziando, tra l’altro, che per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del 30 giugno 2025 per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori con il rischio della sanzione di cui all’art. 2630 c.c., e che la PEC da comunicare deve essere nella titolarità esclusiva dell’amministratore, non essendo possibile indicare l’indirizzo di PEC della società (entro fine mese, quindi, dovrebbero anche essere regolarizzati gli indirizzi PEC già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società).

Resta, in conclusione, la necessità di un nuovo intervento del MIMIT, in esito alla interlocuzione in corso con Unioncamere, o, quanto meno, della diffusione generalizzata dei chiarimenti di Unioncamere. Sempreché non si decida di optare per un più opportuno intervento normativo.

E’ attesa altresì una circolare che ,oltre a fare chiarezza sui soggetti destinatari della prescrizione normativa di cui al comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), dovrebbe spostare  al 31 dicembre la scadenza dell’adempimento.

(MF/ms)




Spese di rappresentanza: chiarimenti sulla loro deducibilità

In aggiunta ai limiti già esistenti, con la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di rappresentanza e per omaggi è stata subordinata all’ulteriore condizione di eseguire il relativo pagamento con strumenti tracciabili.

È stato, infatti, previsto che tali oneri sono deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (quali, ad esempio, bancomat, carte di credito, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN).

Ai sensi dell’art. 1 comma 83 della L. 207/2024, la novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”).

Considerata la decorrenza, quindi, l’obbligo di eseguire il pagamento con i citati mezzi tracciabili non interessa ancora il periodo d’imposta “solare” 2024, riguardo al quale le spese di rappresentanza e per omaggi rimangono deducibili anche se sostenute con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante e/o i circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi).

In pratica, nella campagna dichiarativa in corso, è ancora applicabile la “vecchia” disciplina, fatta eccezione per i soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2025 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2025 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2025 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione stessa).

Pertanto, le spese di rappresentanza sostenute nel 2024 (esercizi “solari”) sono deducibili se rispondenti ai requisiti di congruità e inerenza definiti dall’art. 108 comma 2 del TUIR e dal DM 19 novembre 2008, a prescindere dalle modalità in cui è avvenuto il pagamento (strumento tracciabile o meno).

In proposito, si ricorda che tali costi sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa (risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento) fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
L’art. 1 comma 1 del DM 19 novembre 2008, poi, definisce spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:
  • a titolo gratuito;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Restano comunque deducibili per il loro intero ammontare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (c.d. omaggi) di valore unitario non superiore a 50 euro.

Infine, le spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.2):

  • in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75% (art. 109 comma 5 del TUIR);
  • in secondo luogo, sommate alle altre spese di rappresentanza;
  • infine, sottoposte ai limiti di deducibilità di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR.
Ciò premesso, ipotizzando che, nel 2024, i ricavi e gli altri proventi conseguiti da Alfa srl siano pari a 1 milione di euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 17.000 euro (delle quali 5.000 relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), si deve operare come segue:
  • il limite del 75% viene applicato alle spese di vitto e alloggio (5.000 × 75% = 3.750);
  • l’ammontare così ottenuto (3.750 euro) si somma all’importo delle altre spese di rappresentanza (12.000 euro), per un totale di 15.750 euro;
  • si applica il limite dell’1,5% sui ricavi e altri proventi della gestione caratteristica (1.000.000 × 1,5% = 15.000).
L’importo deducibile è pertanto pari a 15.000 euro. L’importo di 2.000 euro è quindi definitivamente indeducibile.

Il modello REDDITI SC 2025 è compilato indicando:

  • all’interno del rigo RF23, nella colonna 1, l’importo delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (5.000 euro) e, nella colonna 2, le altre spese di rappresentanza (12.000 euro); il totale è poi esposto nella colonna 3 (17.000 euro);
  • all’interno del rigo RF43, nella colonna 1, il 75% delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (3.750 euro) e, nella colonna 2, l’ammontare deducibile delle spese di rappresentanza (15.000 euro), comprensivo dell’importo riportato nella colonna 1; tale ultimo importo è poi indicato nella colonna 3.
(MF/ms) 



Spese trasferta dipendenti: escluso l’obbligo di tracciabilità per le spese all’estero

L’art. 1 del DL 84/2025 delimita l’ambito applicativo al territorio dello Stato.

Per effetto delle modifiche del DL 84/2025, sono soggette all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le spese di trasferta sostenute in Italia.

L’ambito applicativo dei nuovi obblighi viene infatti limitato alle sole spese sostenute “nel territorio dello Stato”, confermando quanto previsto nelle bozze circolate ed escludendo così dai nuovi obblighi le spese per trasferte all’estero.

Con l’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 84/2025 si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, previsto dal quinto periodo dell’art. 51 comma 5 del TUIR (introdotto dalla legge di bilancio 2025), alle spese sostenute nel territorio dello Stato.

Pertanto, ad esempio, le spese per il taxi sostenute nell’ambito di una trasferta all’estero potranno essere pagate anche in contanti.

Il comma 3 del citato art. 1 prevede che la disposizione trovi applicazione per le spese “sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire dal 2025 per i soggetti “solari”.

In relazione al comma 3-bis dell’art. 95 del TUIR, che prevede quale condizione per la deducibilità la tracciabilità dei pagamenti delle spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, un primo intervento è stato effettuato dall’art. 1 comma 1 lettera g) n. 1) del DL 84/2025, che riformula il testo, restringendo l’ambito di applicazione della disposizione alle spese sostenute nel territorio delle Stato.

La Relazione illustrativa al DL ha precisato che, al fine di garantire un trattamento coerente, nell’art. 109 del TUIR è stato introdotto un nuovo comma 5-bis per chiarire che la condizione di tracciabilità delle spese sopra descritte rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultano sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando il rispetto del principio di inerenza).

La relazione precisa che va da sé che i limiti appena descritti trovano applicazione anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché per i relativi rimborsi analitici.

Inoltre, con finalità di coordinamento, considerato che l’art. 95 del TUIR reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, è stato eliminato dal comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi (art. 1 comma 1 lett. g) n. 2) del DL 84/2025).

La medesima disciplina della tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi è stata trasferita nell’art. 109 del TUIR, al nuovo comma 5-ter, in quanto disposizione ritenuta, a livello sistematico, maggiormente idonea ad accogliere la relativa disciplina (art. 1 comma 1) lett. h) del DL 84/2025; cfr. Relazione illustrativa al DL).

In merito alla decorrenza, le disposizioni concernenti la disattivazione del regime sopra descritto per le spese sostenute all’estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”), mentre le nuove regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL), per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.

Sembra quindi di capire che, come già originariamente previsto, nel caso di un periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità si applicheranno in ogni caso solo dal 1° luglio 2025, con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026.

Infatti, le spese sostenute dal 18 al 30 giugno 2025 ricadono ancora nel periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, non soggetto alle nuove disposizioni.

Ai fini della deducibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, resterebbero validi gli ordinari oneri documentali.

I giustificativi di spesa (parte integrante delle note cui si riferiscono) sono, infatti, indispensabili non solo al controllo della certezza della spesa, ma anche dei requisiti di inerenza, competenza e congruità (cfr. ris. n. Agenzia delle Entrate n. 96/2017 e risposta a interpello n. 403/2019).

Con particolare riferimento alle spese di taxi, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 142/2024, ha affermato che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, ma è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore, dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).
 

(MF/ms)




In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 Giugno, il DL 17 giugno 2025 n. 84 recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Nel decreto, entrato in vigore il 18 Giugno, viene certificato lo slittamento del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Ora, in base all’art. 13 del DL 84/2025, i versamenti dovranno quindi essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 (invece che entro il 30 giugno), senza nessuna maggiorazione;
  • oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga si applica ai soggetti che, al contempo:
  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Lo slittamento si estende ai soggetti che:
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Quanto all’ambito applicativo dei nuovi obblighi di pagamento delle spese di trasferta con mezzi tracciabili, operativi dal 2025, il DL 84/2025 conferma le anticipazioni diffuse nei giorni scorsi.

Tali obblighi operano, quindi, per le sole spese sostenute nel territorio dello Stato.

Ugualmente confermate le novità in materia di reddito di lavoro autonomo, riguardo al quale viene tra l’altro stabilito che i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente, sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, che, dal 2025, risultano non più imponibili in capo all’artista o al professionista, in deroga a tale regola generale concorrono invece alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ove i pagamenti (se la spesa è stata sostenuta nel territorio dello Stato) non sono eseguiti con strumenti tracciabili.

Allo stesso modo, tali spese, che diventano deducibili per il professionista nell’ipotesi di inadempimento del committente (alle condizioni e nei limiti definiti dall’art. 54-ter commi 2 – 5 del TUIR), resterebbero comunque indeducibili ove l’onere, sostenuto nel territorio dello Stato, non sia stato all’origine pagato dal professionista stesso con strumenti tracciabili.

Confermata, infine, l’estensione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti anche alle spese di rappresentanza e a quelle per omaggi sostenute dagli esercenti arti e professioni.

Diverse modifiche interessano la disciplina relativa al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie, in particolare agli artt. 84 comma 3-ter, 172 comma 7, 176 e 177-ter del TUIR.

Confermate le modifiche sulla tracciabilità delle spese per i professionisti

Anche le novità in tema di tassazione della cessione delle quote in studi associati, le cui plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di associazioni professionali, società semplici tra professionisti, STP e altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ora rientrano nel novero dei redditi diversi, trovano una definitiva conferma.

Il DL fiscale concede poi più tempo ai contribuenti che, nell’ambito della disciplina in materia di disallineamenti da ibridi ex art. 61 del DLgs. 209/2023, devono predisporre della documentazione avente data certa.

In ambito IVA, si segnala l’esclusione delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, dall’ambito applicativo dello split payment a decorrere dal prossimo 1° luglio.

Infine, il DL interviene sulla disciplina CFC ex art. 167 del TUIR, in primo luogo modificando il calcolo dell’ETR (effective tax rate) della controllata estera, prevedendo la rilevanza dell’imposta minima nazionale equivalente (QDMTT – imposta minima nazionale – estera) dovuta. Viene anche rinnovato il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva delle controllate estere ex comma 4-ter dell’art. 167 del TUIR attraverso il pagamento del 15% sull’utile della controllata.

Non ha trovato conferma, invece, la previsione in materia di rottamazione dei ruoli che era comparsa nella prima bozza in circolazione, ove si sanciva l’estinzione “anticipata” dei processi pendenti per effetto del pagamento della sola prima rata, e non di tutte le rate ex art. 1 comma 236 della L. 197/2022.
 

(MF/ms)




Slittano al 21 luglio 2025 i versamenti per contribuenti Isa e forfetari

Il decreto legge fiscale, approvato il 12 giugno dal Consiglio dei Ministri, contiene anche la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

La proroga si estende ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF e dell’IRES;
  • il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società “di comodo”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.
La proroga si applica anche al versamento:
  • del saldo 2024 e dell’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
  • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo era domenica), potrà essere effettuato entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30 giugno 2025.

Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (cfr. messaggio INPS 27 luglio 2021 n. 2731 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025 per effetto della data di:

  • approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31 maggio 2025);
  • chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025).
 
(MF/ms)



Polizze catastrofali: aggiornamenti dai tavoli istituzionali

Si è svolta il 10 giugno la riunione al MIMIT del Tavolo Permanente di confronto per un esame congiunto delle tematiche connesse alla prima fase di operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali introdotte dall’ultimo decreto legge in materia.

Premessa e stato dell’arte
Il decreto- legge di proroga è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 maggio (L. n 78 del 2025 di conversione del DL 39 del 2025) e, in estrema sintesi, prevede:

➢una gradualità nell’ entrata in vigore dell’obbligo differenziando tra:

• grandi imprese (quelle che superano almeno due dei seguenti criteri quali totale dello stato patrimoniale superiore ai 25 mln. di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre i 50 mln. di euro e numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore ai 250) – l’obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025 ma vengono sospese per 90 giorni le conseguenze sanzionatorie dell’inadempimento dell’obbligo;

• medie imprese (da 50 a 249 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 50 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 43 milioni di euro): obbligo di stipula della polizza entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025 ed è coevo all’entrata in vigore delle sanzioni per le imprese che non adempiono all’obbligo di stipula;

• micro e piccole imprese (quelle che rispondono ad almeno due dei tre criteri: microimprese (meno di 10 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 2 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 2 milioni di euro); piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 10 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 10 milioni di euro): obbligo entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed anche in questo caso le sanzioni si applicano a partire da tale data.

➢Abuso edilizio: l’assicurazione obbligatoria si applicherà solo agli immobili costruiti con regolare titolo edilizio o risalenti a periodi in cui il titolo non era richiesto. Rientrano nella copertura anche gli immobili oggetto di sanatoria o per cui sia in corso un procedimento di regolarizzazione. Sono esclusi da indennizzi, contributi o agevolazioni pubbliche gli immobili “non assicurabili” per irregolarità edilizie non sanate.

➢Beni di proprietà di terzi: in caso di assicurazione su beni di terzi impiegati nell’attività d’impresa, l’indennizzo sarà riconosciuto al proprietario, vincolato al ripristino del bene. In caso di inadempimento, l’imprenditore potrà comunque ottenere un indennizzo pari al 40% per il lucro cessante. È inoltre riconosciuto un privilegio per il rimborso dei premi assicurativi versati.

➢Valore dei beni da assicurare: sarà calcolato in base al costo di ricostruzione a nuovo, al rimpiazzo dei beni mobili o al ripristino delle condizioni del terreno.

➢Controlli sui premi: viene attribuita al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, la funzione di verifica per prevenire fenomeni speculativi sui premi assicurativi, anche su segnalazione delle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia.

➢Grandi imprese e franchigia: Il tetto massimo del 15% di franchigia non si applicherà ai gruppi di grandi imprese (e società collegate o controllate) che stipulano programmi assicurativi di gruppo purché rispettino i criteri definiti dal Mef e MIMIT nel DM 18 del 2025: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

              •Fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
              •Numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Sull’applicazione della normativa sono state pubblicate alcune FAQ su sito del MIMIT (https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq) in cui viene chiarito:

  • Ambito di Applicazione e Soggetti Obbligati:

L’obbligo di assicurazione riguarda tutti i beni utilizzati per l’attività d’impresa (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali), anche se non di proprietà (es. in affitto o leasing), a meno che non siano già coperti da un’altra polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Sono tenute all’obbligo tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla sezione di iscrizione.

  • Beni Esclusi dall’Obbligo:

Gli immobili con abusi edilizi o costruiti senza le autorizzazioni necessarie sono esclusi dalla copertura assicurativa.
I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo.
I veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sono esclusi dalla copertura obbligatoria.

  • Modalità di Adempimento:

È possibile adempiere all’obbligo anche tramite l’adesione a polizze collettive.
Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate alla nuova normativa a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

Conseguenze su Incentivi Pubblici:
La norma che lega l’accesso a contributi pubblici all’adempimento dell’obbligo assicurativo non è auto-applicativa. Ciascuna Amministrazione dovrà definire le modalità con cui tenerne conto. Il MIMIT intende precludere l’accesso ai propri incentivi alle imprese inadempienti, ma tale regola dovrà essere recepita nella normativa di ciascun incentivo. La valutazione sul mancato adempimento non è retroattiva: si applicherà solo dopo l’adeguamento della normativa del singolo contributo o agevolazione pubblica.

Per quello che riguarda la liquidazione in caso di sinistro, la Legge Quadro 40/2025 (Legge ricostruzione post-calamità), introduce, all’art. 23 una procedura di liquidazione anticipata parziale del danno in base alla quale la liquidazione può essere anticipata fino al 30% dei danni in caso di eventi calamitosi, per le imprese assicurate:
– richiesta da inviare entro 90 giorni dall’evento;
– sopralluogo entro 15 giorni;
– liquidazione entro 5 giorni (o 20 giorni se il sopralluogo è in ritardo), salvo contestazioni.
– Il rimborso anticipato non esclude ulteriori verifiche previste dalla polizza.

All’incontro è intervenuto il SOTTOSEGRETARIO On.le BITONCI che ha ricordato come il decreto di proroga sia stato adottato per dare seguito alle richieste pressanti delle Confederazioni delle Imprese.
Durante i lavori parlamentari sono emersi alcuni suggerimenti di modifica che, laddove possibile, sono state accolti. Si è scelto di non escludere dall’obbligo le imprese più piccole in ottemperanza al principio di mutualità. Il criterio base del Governo è la condivisione della mutualità. Il Tavolo costituito presso il MIMIT – che continuerà a riunirsi periodicamente – rappresenta un momento fondamentale di confronto anche per valutare l’impatto dell’obbligo in termini di costi delle polizze. L’obiettivo del Governo è quello di avere contezza dell’impatto al fine di proporre nella prossima legge di bilancio misure a favore delle imprese (da valutare se deduzione, riduzione dell’imposizione fiscale, oggi al 22,5%, o bonus).

GARANTE DEI PREZZI – il ruolo che il Garante è chiamato a svolgere con le ultime modifiche del decreto è un ruolo fondamentale di controllo e monitoraggio dei prezzi e, insieme ad IVASS, stanno già ragionando sui prossimi passi. Sin dal mese di luglio verrà avviata la raccolta delle condizioni contrattuali in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo per le medie imprese ad ottobre. La rilevazione sarà di carattere trimestrale per avere un’idea costante dei prezzi.

IVASS – la rilevazione dei prezzi sarà avviata ad inizio luglio in modo da avere i dati per fine luglio. Le info che acquisiranno sono:
-Dove si colloca il rischio (da valutare se su livello regionale o provinciale);
-Inizio di validità del contratto;
-Info su somma assicurata;
-Franchigia;
-Scoperto;
-Canale distributivo
-Variabilità dei prezzi
Per quello che riguarda il portale che dovrà essere attivato da IVASS per dare informazioni sulle offerte di mercato, l’idea è di raccogliere tutti i DIP (documenti informativi precontrattuali) per avere un elemento comune e confrontabile con tutte le offerte delle imprese sul mercato. Non è un vero e proprio preventivatore come nel caso del RCAuto ma è qualcosa che comunque può rispondere alle esigenze di comparazione.

Le rappresentanze del mondo assicurativo hanno evidenziato che la proroga dell’ultimo decreto ha bloccato la sottoscrizione di nuove polizze, in alcuni casi causando anche richieste di storno. Le sottoscrizioni di polizze sono crollate di oltre il 90%, e ancor più preoccupante è il calo analogo dei preventivi, in controtendenza rispetto alle attese. Il mercato soffre per la scarsa diffusione delle coperture, che ostacola la mutualità, e per l’assenza di un efficace sistema sanzionatorio verso le imprese inadempienti, con il rischio che solo i soggetti più esposti restino assicurati. È stata rilevata inoltre un’ampia variabilità nei prezzi delle polizze e sottolineata la necessità di rivedere la tassazione, attualmente differenziata:
-le polizze per abitazioni civili sono deducibili al 19% e non soggette a imposta sul premio;
-quelle per le imprese sono interamente deducibili da IRES e IRAP, ma gravate da un’imposta sul premio del 22,5%.

Dal confronto è emersa una forte variabilità nelle quotazioni delle polizze catastrofali, con differenze da 1 a 5, sollevando la richiesta – considerata auspicabile – di un testo base di polizza uniforme per tutte le compagnie.

Un punto critico riguarda la previsione, contenuta in una FAQ del MIMIT e ripresa nello schema di decreto legislativo di riordino degli incentivi (approvato dal Consiglio dei Ministri ma non ancora trasmesso in Parlamento per il relativo parere), secondo cui la mancata sottoscrizione della polizza esclude le imprese dagli incentivi pubblici, inclusi quelli del Fondo Centrale di Garanzia. Sul tema il Ministero dovrebbe emanare una circolar interpretativa. Sugli altri temi che ancora non hanno trovato risposta nelle FAQ e nell’emananda circolare (Confapi ha rappresentato le criticità pervenute dai territori), è stato chiesto di inviare una nota di approfondimento al fine di valutare se e come integrare le FAQ già pubblicate,
Il Governo ha comunque manifestato l’intenzione di introdurre nella prossima legge di bilancio nuovi sgravi fiscali o incentivi per le imprese che si assicurano, e si sta valutando anche una premialità sotto forma di riduzione del premio per chi adotta misure di prevenzione e mitigazione del rischio.

(MS/ms)
 




“Credito imposta 4.0 investimenti 2025”: è attivo il portale GSE

Dal 17 giugno 2025, le imprese possono accedere alla nuova piattaforma informatica per prenotare le risorse destinate al credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali materiali 4.0. 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il Decreto direttoriale del 16 giugno 2025   (DecretoTesto consolidato decreto contenuto e modello) , che sancisce l’apertura ufficiale del sistema telematico, con un plafond complessivo di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Come funziona la misura 
Le imprese interessate possono presentare la propria comunicazione di accesso al credito d’imposta esclusivamente tramite la sezione “Transizione 4.0” del sito ufficiale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), accessibile mediante SPID.
Il modello di comunicazione, editabile e disponibile direttamente sulla piattaforma, dovrà essere compilato secondo le nuove disposizioni introdotte dal Decreto direttoriale 15 maggio 2025, che ha subito alcune modifiche proprio con il provvedimento del 17 giugno.

Aggiornamenti e adeguamenti 
Il nuovo Decreto chiarisce le modalità di compilazione dei modelli per le imprese che acquistano beni strumentali tramite leasing finanziario e definisce i termini procedurali per adeguarsi alle ultime novità normative.
In particolare, le imprese che hanno già presentato comunicazioni utilizzando il modello previsto dal Decreto 24 aprile 2024 avranno a disposizione 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma per adeguarsi alle nuove disposizioni, senza perdere la priorità acquisita nell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse.

Obiettivi della misura 
L’iniziativa rientra nel più ampio quadro di sostegno alla digitalizzazione e alla transizione industriale delle imprese italiane, incentivando l’acquisto di beni strumentali materiali 4.0.
Il credito d’imposta rappresenta uno strumento strategico per sostenere la competitività delle imprese, favorendo investimenti in tecnologie avanzate e processi produttivi innovativi.

Come accedere – Per accedere alla piattaforma e presentare la propria comunicazione, le imprese dovranno:

  • collegarsi alla sezione “Transizione 4.0” del sito GSE,
  • accedere tramite SPID,
  • compilare il modello editabile disponibile online,
  • inviare la comunicazione entro i termini previsti.
 

(MF/ms)




Istat: indice maggio 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,650 %.

(MP/ms)
 




Concordato preventivo biennale e punteggio ISA

Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno ha approvato in via definitiva il D.Lgs. correttivo dei decreti della riforma fiscale che introduce, tra l’altro, diverse modifiche in materia di concordato preventivo biennale. 

Secondo la bozza circolata, sono confermate le misure anticipate nello schema di decreto e sono state accolte alcune proposte contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

I contribuenti che aderiscono al CPB possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito rilevante ai fini del CPB relativo al periodo d’imposta precedente (art. 20-bis del DLgs. 13/2024).

Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. correttivo, le aliquote agevolate (10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, e del 24%, per i soggetti IRES.

La disposizione si applica a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, nel caso di contribuenti in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000 euro è verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

Diventano operative dal CPB 2025-2026 le nuove cause di esclusione e di cessazione che puntano a legare i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR e le associazioni professionali, le società tra professionisti o le società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo; in particolare, diventa possibile aderire al concordato preventivo biennale solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

Specularmente, eventuali cause di cessazione che riguardano il professionista porteranno alla cessazione del CPB anche per l’associazione o la società in cui tale soggetto partecipa, e viceversa.

Il DLgs. correttivo interviene anche sulla causa di cessazione individuata dall’art. 21 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, secondo cui il concordato preventivo biennale cessa di produrre i suoi effetti nel caso in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di […] conferimento”; attraverso una norma di interpretazione autentica viene precisato che le operazioni rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, non rilevando, quindi, il conferimento in denaro da parte dei soci.

Rispetto all’originario schema di decreto sono anche confermati:

  • l’abrogazione del concordato preventivo biennale per i contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la cui applicabilità è stata limitata al solo 2024;
  • il differimento del termine entro cui è possibile aderire al concordato, che viene portato dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).
Di seguito si riepilogano le disposizioni introdotte a seguito dei rilievi delle Commissioni parlamentari.

Un intervento è volto a limitare l’entità delle proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA, le quali possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024. In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

  • 10% con punteggio ISA pari a 10;
  • 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
  • 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

In relazione alla determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo rilevante ai fini del CPB, vengono modificati gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024 per introdurre, tra le voci reddituali oggetto di rettifica, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023. La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.

Infine, viene integrata la causa di decadenza prevista dall’art. 22 comma 1 lett. e) del DLgs. 13/2024 che prevede la cessazione del concordato per entrambi i suoi periodi d’imposta se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

In particolare, viene specificato che la decadenza si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, tale intervento risolve possibili complessità operative che possono ricorrere, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui a fronte di una proposta di concordato accettata da una società di persone, un singolo socio ometta il versamento delle imposte dovute.
 

(MF/ms)




Comunicazione PEC amministratori di società

Entro il prossimo 30 giugno gli amministratori di società di persone o di capitali devono comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al competente Registro delle imprese, ciò in linea con le previsioni introdotte al comma 860 dell’art. 1, Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.

La comunicazione dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, con una specifica nota risalente a marzo.
https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf

In tale nota è stato specificato che l’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, che con la novella all’esame viene esteso agli “amministratori di imprese costituite in forma societaria”, in forza del secondo periodo della disposizione richiamata si applica comunque a “tutte le imprese, già costituite in forma societaria”, per le quali nella disposizione originaria era previsto uno specifico termine di adempimento.

Ciò determina l’applicazione dell’estensione dell’obbligo disposta dalla Legge di Bilancio 2025 anche alle imprese che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1° gennaio 2025.

Per le imprese già costituite antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo in parola l’adempimento scade al 30 giugno 2025.

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.

Eventuali inadempimenti potrebbero essere puniti con la sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro “chiunque, essendovi tenuto per Legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese”, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano “nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”.
 

(MF/ms)