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Gestione separata Inps: massimale in crescita

Con la circ. n. 8, pubblicata il 3 febbraio, l’INPS ha indicato il valore delle aliquote nonché gli importi del minimale e del massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

Nello specifico, l’Istituto previdenziale comunica che per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione in parola, le aliquote contributive applicate per quest’anno sono confermate nella misura del 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (come ad esempio le co.co.co., gli amministratori e i sindaci di società), ovvero del 33,72% per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio i venditori porta a porta).

Invece, per coloro che sono già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota per il 2026 è confermata al 24%.

Successivamente, l’INPS si sofferma sui magistrati onorari del contingente a esaurimento e sui lavoratori sportivi nel dilettantismo. Per questi ultimi e, in particolare, per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali dell’area del dilettantismo sportivo iscritti alla Gestione separata (non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria), l’aliquota contributiva IVS è pari al 25% e trova applicazione al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui. Nel merito, si ricorda che fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.

Sono inoltre dovute le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale di 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

Anche per i suddetti soggetti, già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è del 24% (si applica la riduzione del 50% dell’imponibile fino al 2027).

In generale, si ricorda che l’onere contributivo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore, mentre il pagamento deve essere effettuato dal committente tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Per quanto riguarda i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata, l’aliquota è del 26,07% se tali soggetti non sono pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, ovvero del 24% se trattasi di pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Invece, nel caso specifico dei liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l’aliquota complessiva del 26,07% trova applicazione sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro. Qualora il professionista sia coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, o titolare di pensione diretta, l’aliquota è del 24% ai soli fini IVS, calcolata sul 50% dei compensi percepiti fino a tutto il 2027.

Per i professionisti l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026).

Altre informazioni fondamentali fornite dall’INPS riguardano sia il massimale di reddito ex art. 2 comma 18 della L. 335/95 che, per il 2026, viene fissato a 122.295 euro, sia il minimale di reddito, il quale risulta pari a 18.808 euro.

Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.513,92 euro.

Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.903,25 euro per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
  • 4.702,00 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito ex art. 53 del TUIR del settore dilettantistico che applicano l’aliquota del 25% e 201,25 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
  • 6.342,06 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
  • 6.588,44 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
  • 4.702 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 381,80 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (2,03%).
A completamento, l’INPS indica infine anche gli importi degli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti, dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, sia in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria sia in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria.
 

(MF/ms)




Gestione perdite sterilizzate al 31 dicembre 2020

L’art. 6 del DL 23/2020 convertito aveva, originariamente, stabilito che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 potevano non applicarsi gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e che non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 1).

Inoltre, il termine entro il quale la perdita avrebbe dovuto risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è stato posticipato al quinto esercizio successivo; ed è l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., invece, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori poteva, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadiva che, fino alla data di tale assemblea, non avrebbe operato la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3).

Le perdite in questione avrebbero dovuto comunque essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (comma 4).

In sede di conversione in legge del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) il riferimento al 31 dicembre 2020 è stato sostituito con quello al 31 dicembre 2021, per il tramite del comma 1-ter dell’art. 3.

L’art. 3 comma 9 del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) convertito, infine, ha sostituito, nel comma 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”.

La singola deroga rileva nella misura in cui si riverbera sull’esercizio che dovrebbe poi determinare l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., per cui il termine di riferimento è l’anno di esercizio e non quando si è verificato il fatto costitutivo della perdita (così Trib. Napoli 2 aprile 2022).

Le decisioni assunte in ordine alle perdite emerse nei ricordati esercizi avrebbero dovuto comunque essere supportate da previsioni di continuità e di capacità di riassorbimento nell’arco temporale concesso, ferma restando la distinta indicazione in Nota integrativa.

A ogni modo, chi ha sterilizzato le perdite al 31 dicembre 2020 deve ora valutare attentamente le misure da adottare. In dottrina, infatti, è stato sottolineato che, al termine del periodo di sterilizzazione delle perdite, vale a dire in questi giorni, si deve procedere secondo le seguenti modalità:

  • se la perdita residua (al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) continua a eccedere un terzo del capitale sociale ma non intacca il minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), deve disporsi la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite in occasione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025;
  • se la perdita residua (sempre al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), gli amministratori devono “senza indugio” (nei primi 30 giorni del sesto esercizio e, in particolare, entro 30 giorni da quando si ha effettivamente conto del permanere delle perdite, ex art. 2631 c.c.) convocare l’assemblea per deliberare l’immediata riduzione e ricostituzione del capitale sociale minimo (o la trasformazione, ove questa permetta di evitare lo scioglimento) o per deliberare di avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 6 comma 3 del DL 23/2020 convertito, di un (ulteriore) breve rinvio di tali provvedimenti sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025, nella quale la ricapitalizzazione (o, se del caso, la trasformazione) è condizione necessaria per impedire lo scioglimento della società.
Peraltro, osserva la circolare Assonime n. 3/2021 (§ 5), essendo stato attribuito ai soci un periodo di moratoria di cinque esercizi, è da ritenere necessario che i soci realizzino in modo immediato ed effettivo il rafforzamento patrimoniale idoneo a ripristinare il capitale sociale. Vale a dire che, seppure non si volesse ritenere che la sottoscrizione dell’aumento, almeno fino al minimo legale, debba essere contestuale all’assunzione della delibera, è comunque impossibile concedere ai soci un termine per l’esercizio del diritto di opzione superiore a quello minimo di legge.

Appare tuttavia, possibile, in alternativa, che la società valuti di accedere alla composizione negoziata della crisi o a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, ex DLgs. 14/2019, per beneficiare, ulteriormente, della sospensione degli obblighi ricordati e della causa di scioglimento anzidetta.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0-2025: entro il 31 gennaio 2026 comunicazione di completamento

Scade il 31 gennaio 2026 il termine previsto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025 per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del bonus investimenti 4.0 relativo al 2025 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Ai sensi dell’art. 2 del DM 15 maggio 2025, per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 (senza prenotazione 2024), deve essere trasmessa comunicazione (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025):

  • in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato; ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva;
  • in via preventiva con acconto, entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva ai sensi del DM 16 giugno 2025;
  • di completamento, a seguito della conclusione degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ed entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.
Pertanto:
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e ultimati entro il 31 dicembre 2025, la comunicazione di completamento deve essere inviata entro il prossimo 31 gennaio 2026;
  • per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel 2026, entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento potrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta (art. 2 comma 5 del DM 15 maggio 2025).

Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per determinare quale termine rispettare (31 gennaio o 31 luglio), ferma restando l’assenza di indicazioni specifiche con riferimento al credito 4.0, per il completamento degli investimenti dovrebbe rilevare (analogamente a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024 relativo al credito d’imposta 5.0) la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, e non l’interconnessione.

A ben vedere, il termine del 31 gennaio 2026 rileva anche in relazione alla presentazione della comunicazione preventiva secondo quanto previsto dal citato DM 15 maggio 2025.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta in esame, era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne darà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande (così il comunicato MIMIT 11 novembre 2025.

L’art. 1 comma 770 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto la creazione di un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, inizialmente fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Al riguardo non sono state tuttavia ancora fornite indicazioni operative ufficiali.

Da ultimo, si rileva che il termine del 31 gennaio 2026 (o il termine “lungo” del 31 luglio) per la presentazione della comunicazione di completamento riguarda il credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, ma non anche il credito d’imposta relativo al 2024, per il quale si continua ad applicare l’art. 6 del DL 39/2024 e il “vecchio” DM 24 aprile 2024, che non prevedono particolari termini di presentazione delle comunicazioni (in tal senso, sembra anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 260/2024).
 

(MF/ms)




Iper-ammortamento beni immateriali 4.0: criticità

L’iper-ammortamento riguarda anche i beni immateriali 4.0, quali software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali, funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, elencati nel nuovo Allegato V alla L. 199/2025 (che, in sostanza, va a sostituire, aggiornandolo, il vecchio Allegato B alla L. 232/2016). Tornano quindi agevolabili i beni immateriali 4.0, che erano stati esclusi per il 2025 dal precedente credito d’imposta per investimenti 4.0 anche se rilevanti ai fini dell’IRES premiale.

Il beneficio fiscale si traduce, anche in tal caso, in un incremento del costo di acquisizione del bene immateriale, che determina un aumento della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile.

Pertanto, stando ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e va fruita in misura non superiore al 50% del costo, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30 marzo 2017 n. 4, § 6.4).

Con riferimento agli iper-ammortamenti per i beni immateriali 4.0, oltre alle problematiche relative al requisito territoriale, che sembrerebbero essere oggetto del decreto attuativo in corso di definizione, emergono ulteriori profili critici non espressamente considerati.

Anzitutto, la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Altra questione riguarda il fatto che la norma agevolativa fa riferimento, in linea generale, alla maggiorazione relativamente al “costo di acquisizione” dei beni, per cui dovrebbe essere chiarito se rientrano nell’ambito applicativo anche i software acquistati a titolo di licenza d’uso.

In merito ai vecchi iper-ammortamenti, la circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017 (§ 6.2.2) aveva affermato che i software elencati nell’Allegato B potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili ancorché acquistati a titolo di licenza d’uso, sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce B.I.3 dello Stato patrimoniale) in applicazione di corretti principi contabili (documento OIC 24).

Precedenti interventi di prassi, ancorché riferiti ad agevolazioni differenti, affermavano che non era agevolato il software utilizzato a fronte di canoni periodici, in quanto i costi esauriscono la loro utilità in un solo esercizio (cfr. C.M. n. 51/2000, § 5.1).

Un’altra casistica è quella del c.d. “software integrato” (embedded).

L’Agenzia delle Entrate ha in passato affermato che se un bene 4.0 viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile unitariamente al bene principale con l’iper-ammortamento (circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017, § 6.2).

Stando anche ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia, dovrebbero comunque essere esclusi dall’agevolazione i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (es. amministrazione, contabilità, ecc.).
 

(MF/ms)




Fringe benefit: confermata la soglia a 1.000/2.000 euro anche per il 2026

Anche per il 2026 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i dipendenti resta a 1.000 euro o a 2.000 con figli a carico.

L’art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ha infatti previsto l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L’art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 ha tuttavia disposto che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, “non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia “elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2” del TUIR.

Pertanto per ciascun periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 4/2025 (§ 2.7), ha chiarito che l’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto.

La L. 207/2024 ha inoltre ampliato, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l’ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit.

Non concorrono infatti a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche “le somme erogate o rimborsate” dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

  • “delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”;
  • “delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l’incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, operi “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,” del TUIR.

In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale.

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d’imposta 2026 sia pari a 1.300 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l’eccedenza di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro).

Sotto il profilo della documentazione, per l’attuazione dell’incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
 
(MF/ms)




Istat: indice dicembre 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione.

Comunichiamo che l’indice Istat di Dicembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,65 %.

(MP/ms)




Valute estere: dicembre 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 151,9146
Peso Argentino 1694,0248
Dollaro Australiano 1,7634
Real Brasiliano 6,3806
Dollaro Canadese 1,6168
Corona Ceca 24,2593
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,2491
Corona Danese 7,4696
Yen Giapponese 182,4971
Rupia Indiana 105,4131
Corona Norvegese 11,8428
Dollaro Neozelandese 2,0249
Zloty Polacco 4,2239
Sterlina Gran Bretagna 0,875
Nuovo Leu Rumeno 5,0913
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1709
Rand (Sud Africa) 19,718
Corona Svedese 10,8956
Franco Svizzero 0,9332
Dinaro Tunisino 3,4146
Hryvnia Ucraina 49,4474
Forint Ungherese 384,97
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 
 




Approvato il modello di Certificazione Unica 2026

Con il provv. n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

In generale, la CU 2026 dovrà essere trasmessa dai sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026; entro lo stesso termine la CU deve essere consegnata al contribuente.

Cambia invece il termine per le CU relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni. L’art. 4 comma 1 del DLgs. 81/2025 ha fissato infatti al 30 aprile 2026 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente:
– redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
– ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Rimane invece al 31 ottobre 2026 (che cadendo di sabato slitta però al 2 novembre) il termine per l’invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La principale novità è quella derivante dall’introduzione delle misure per la riduzione del cuneo fiscale a decorrere dal 2025. Si ricorda che l’art. 1 commi 4 – 9 della L. 207/2024 riconosce ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni) un bonus in caso di reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (non imponibile e non soggetto a contribuzione INPS) o un’ulteriore detrazione d’imposta in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro, 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro, ovvero del 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e fino a 20.000 euro.

L’ulteriore detrazione (da rapportare al periodo di lavoro) spetta per un importo pari a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, o al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Nel caso di spettanza del bonus o dell’ulteriore detrazione deve essere compilata la nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”. In tale sezione vanno indicati:

– la tipologia di reddito nel punto 718, l’importo del reddito di lavoro dipendente nel punto 719 e l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico (al lordo della franchigia) nel punto 720;

  • giorni di lavoro dipendente nel punto 721;
  • data di inizio e di fine del rapporto di lavoro nei punti 722 e 723;
  • nel punto 724, il codice 1 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto ed erogato (in tutto o in parte) il bonus ovvero il codice 2 se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto il bonus al dipendente o l’ha riconosciuto ma non l’ha erogato neanche in parte;
  • l’importo del bonus erogato, nel punto 725;
  • l’importo del bonus che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente, nel punto 726;
  • il bonus eventualmente recuperato entro le operazioni di conguaglio, nel punto 727, ovvero se il recupero avviene a rate occorre riportare nel punto 728 l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.
L’importo dell’ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti dovrà invece essere indicato nella sezione “Detrazioni e crediti”, nel punto 368.

Lato fringe benefit, vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di non imponibilità prevista per il triennio 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024, vale a dire 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.

Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per la locazione o gli interessi sul mutuo relativamente all’abitazione principale.

Viene invece introdotto il nuovo punto 476, dove va indicato l’importo del rimborso riconosciuto dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti a tempo indeterminato nel 2025, per il quale l’art. 1 commi 386-389 della L. 207/2024 ha previsto la non concorrenza al reddito di tali rimborsi per i primi due anni dalla data di assunzione ed entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro (distante più di 100 chilometri dal Comune di residenza precedente) e avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione.

(MF/ms)




Domanda rottamazione ruoli: pronto l’applicativo telematico per la trasmissione della richiesta

Il 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo telematico utile per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli il cui termine scade il 30 aprile.

La c.d. rottamazione-quinquies è stata introdotta dall’art. 1 commi 82 e ss. della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, dovendosi quindi fare riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.
A differenza delle rottamazioni precedenti, la rottamazione-quinquies è circoscritta ai carichi derivanti:

  • da liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
  • da contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
  • da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge; come indicato nelle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale).
Possono beneficiare della rottamazione anche i debitori decaduti dalle rottamazioni precedenti e dal c.d. saldo e stralcio, purché si tratti di carichi rientranti nella rottamazione-quinquies. Si deve però trattare di debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; diversamente, bisogna continuare a pagare le rate del piano secondo le scadenze originarie.
L’Agente della riscossione fornisce informazioni preventive sui carichi definibili, in modo che i debitori sappiano quali carichi possono rottamare prima di trasmettere la domanda. Nello specifico:
  • se si accede all’area riservata (ad esempio con SPID) cliccando sulla funzione dedicata alla definizione, “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi «rottamabili», con possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;
  • in ogni caso, quindi anche attraverso l’area pubblica del sito, è possibile chiedere il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute, prospetto che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore (si veda il comunicato stampa del 20 gennaio nonché le relative FAQ).
La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Premesso ciò:
  • se si presenta domanda nell’area privata, il sistema evidenzia i carichi rientranti nella rottamazione;
  • invece, se viene utilizzata l’area pubblica del sito, è possibile inserire nel form “i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi «definibile»” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Sono previsti campi per la domiciliazione, all’interno dei quali sembra possibile indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).
Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.
Nelle istruzioni presenti sul sito si precisa come il debitore possa rottamare solo alcuni carichi compresi nella medesima cartella di pagamento.
Nelle FAQ si specifica che se si rottamano solo alcuni carichi oggetto di una dilazione dei ruoli, dopo la domanda sarà possibile prendere contatto con gli uffici onde ottenere la rimodulazione del piano e poter continuare la dilazione per i debiti non rottamati, per scelta o per esclusione.
Se si accede all’area riservata compaiono subito i carichi rottamabili
Presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso, quindi:
  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
  • pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;
  • il DURC può essere rilasciato;
  • viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54).
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
 

(MF/ms)




Diritto camerale 2026

Le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’anno 2026 restano invariate rispetto a quelle degli ultimi anni. Lo conferma il Ministero delle Imprese e del made in Italy con la nota n. 9347.

Per effetto della progressiva riduzione disposta dall’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
  • società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
  • società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le CCIAA possono essere autorizzate a una maggiorazione fino al 20%

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. Relativamente al triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni erano state approvate con il DM 23 febbraio 2023. Il decreto ha quindi esaurito la sua efficacia; pertanto, per il triennio successivo (2026, 2027 e 2028), si attende la pubblicazione di un nuovo decreto.

Inoltre, in attuazione dell’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, è operativo l’incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2025, 2026 e 2027, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani (DM 2 maggio 2025).
 

(MF/ms)