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Iva: modificati i termini per la detrazione sugli acquisti

L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, correttivo “Omnibus” della riforma fiscale, amplia in misura significativa il periodo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, la disposizione consente di esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e, parallelamente, estende il termine per la registrazione delle fatture di acquisto.

Particolarmente rilevante è inoltre l’eliminazione, dall’art. 25, del riferimento al “medesimo anno”, che modifica la gestione delle fatture ricevute a cavallo d’anno e consente, in presenza delle condizioni richieste, di imputare la detrazione al periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile anche quando la fattura viene ricevuta nell’anno successivo.

La modifica, in vigore dal 12 agosto 2026, restituisce alle imprese un margine temporale più ampio per i controlli sui documenti di acquisto, senza modificare i presupposti sostanziali e formali che governano la nascita e l’esercizio del diritto alla detrazione.

In allegato termini della modifica.

(MF/ms)




Riforma codice doganale: prima scadenza operativa il 1° novembre 2026 per la handling fee

Il Consiglio UE ha dato il via libera alla riforma del Codice doganale, con una prima scadenza operativa al 1° novembre 2026 per l’introduzione della handling fee europea sulle piccole spedizioni e-commerce, destinata a coprire i costi di monitoraggio dei flussi in entrata e a contrastare il fenomeno dell’ultra fast-fashion, che da anni genera gravi danni economici, ambientali e sociali.

Piattaforme extra-UE diventano importatori responsabili

Una delle novità di sistema è la qualificazione delle piattaforme di e-commerce di paesi terzi come “importatori” ai fini doganali: saranno loro a dover:

  • assolvere le formalità previste
  • pagare i dazi per le merci spedite nell’Unione,
  • esonerando il consumatore finale europeo da tali oneri.
Per garantire il rispetto delle regole, il testo prevede un regime sanzionatorio specifico: nei casi più gravi di non conformità sono contemplate multe fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell’anno precedente, la revoca di privilegi doganali e, in ipotesi estreme, limitazioni all’accesso al mercato UE

Handling fee

La handling fee è un contributo di gestione, distinto dai dazi: l’entità dello stesso è ancora da determinare, ma troverà spazio nel testo definitivo che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo entro il mese di settembre.

Sul punto si ricorda che già la tassa di 3 euro, in vigore dall’1.7.2026 ha avuto come effetto un calo delle importazioni di piccoli pacchi provenienti dalla Cina tra il 30% ed il 40% incidendo significativamente alcuni operatori come Temu, Shein e Ali-express.

Nuova agenzia decentrata per le dogane

La riforma istituisce l’Eu customs authority (Euca), con sede a Lille e operatività dal 2027, chiamata a:

  • analizzare i dati costantemente aggiornati sulle importazioni e sulle esportazioni nel nuovo centro doganale digitale europeo;
  • coordinare la governance dell’unione doganale attraverso il nuovo Customs data hub, piattaforma centrale di scambio dati tra operatori e autorità nazionali.
Il data hub sarà obbligatorio per l’e-commerce dal 1° luglio 2028 e progressivamente per tutti gli operatori fino al 2034.
Regole diverse, invece, per gli operatori economici di fiducia e certificati – “Trust and Check” – che al rispetto di rigidi e rigorosi requisiti:
  • beneficeranno di procedure doganali semplificate;
  • potranno mettere in circolazione nei 27 stati le loro merci senza un intervento doganale attivo.
 
(MF/ms)



Imposta di bollo fatture elettroniche secondo trimestre: scadenza il 30 settembre

Entro il prossimo 30 settembre, i soggetti passivi che nel periodo aprile-giugno 2026 hanno emesso fatture elettroniche con l’indicazione sull’assolvimento dell’imposta di bollo, devono provvedere al relativo pagamento.

L’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA che hanno emesso, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026, fatture elettroniche soggette a bollo, ossia fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro.

L’imposta di bollo si applica in misura fissa di 2 euro a fattura in presenza delle condizioni previste dalla normativa.

Il pagamento può avvenire:

  • tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la funzionalità di addebito diretto su conto corrente;
  • in alternativa, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 e indicando l’anno di riferimento 2026;
  • fermo restando la chance di ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Grazie alle previsioni di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 73/2022, è ammesso il versamento cumulativo dell’imposta se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro complessivi.

In questo caso, il pagamento può essere rinviato al 30 novembre 2026 insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

Tuttavia, se la soglia viene superata, resta l’obbligo di versare entro il 30 settembre.

Nel D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti – la regola dei 5.000 euro è stata riprodotta nell’art. 152, comma 2.

I codici tributo da utilizzare per il versamento del quantum dovuto nel termine lungo 30 novembre “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero 2521 per il primo trimestre e/o 2522 per il secondo trimestre. 2523 per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre.

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (B2B e B2C) vengono considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella eventuale “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.
Dunque una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 giugno, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° luglio, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al terzo trimestre.
  Messa a disposizione elenchi A e B Data limite modifiche elenco B Visualizzazione importo dovuto imposta di bollo Scadenza versamento imposta di bollo
1° trim 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (*) (**)
2° trim 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
3° trim 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° trim 15 gennaio
dell’anno successivo
31 gennaio
dell’anno successivo
15 febbraio
dell’anno successivo
28 febbraio
dell’anno successivo (***)
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
(***) Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.
 
(MF/ms)



Auto aziendali: gli optional incidono sul fringe benefit

Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) riscrive le regole di determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo dando rilevanza, non solo alle somme relative alla mera concessione dell’auto ma anche ai c.d. “optional” in precedenza non considerati dal legislatore.

In sostanza, l’intervento recato dall’art. 2 del Decreto di agosto ha:

  • mantenuto il criterio convenzionale basato su 15.000 km per costo chilometrico ACI, confermando le percentuali già previste dalla Legge di Bilancio 2025 (del 50%, 20% e 10% a seconda del tipo di alimentazione del veicolo);
  • rivisto la disciplina transitoria, estendendo la clausola di salvaguardia ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 30 giugno 2025.
  • introdotto due nuove maggiorazioni del fringe benefit: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit è incrementato del 50%. Inoltre, scatterà un aumento del 5% del valore del fringe benefit fin dal primo anno di assegnazione per accessori o allestimenti (optional) non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.
La norma prevede tuttavia che, ai fini della determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo:
  • rileveranno anche le somme eventualmente addebitate al dipendente per accessori e allestimenti del veicolo
  • le quali sono portate in diminuzione del valore convenzionale secondo il nuovo art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.
Viene quindi sconfessato, apertamente, l’orientamento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 233/E del 2025. In quell’occasione, nel contesto normativo previgente, il Fisco aveva negato la possibilità di scomputare la ritenuta effettuata al dipendente per gli optional da questi scelti ai fini della determinazione del fringe benefit. L’impostazione era:
  • penalizzante per il lavoratore: che si trovata una trattenuta applicata sull’importo netto in busta, senza poterla “scomputare” dal fringe benefit;
  • giustificata dal “principio di simmetria” tra non imponibilità del maggior valore dell’auto e correlata irrilevanza dell’importo trattenuto.
Post Decreto correttivo invece, nel caso di optional non direttamente acquistati dal lavoratore:
  • l’importo del fringe benefit viene maggiorato di un importo forfettario pari al 5%;
  • le trattenute vengono invece scomputate in via analitica.
Scenario Impatto sul valore del fringe benefit
Optional aggiunti dall’azienda (non inclusi in tabelle ACI) Aumento 5% del valore calcolata con tabelle ACI
Optional pagati dal dipendente Nessuna variazione (valore ACI e relative %)
 
(MF/ms)



LIPE 2° trimestre 2026 in scadenza il 30 settembre

Il 30 settembre 2026 scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), relativa al secondo trimestre 2026.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Le LIPE – art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 – sono comunicazioni da trasmettersi esclusivamente tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi, nel rispetto del tracciato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Riepilogano i dati salienti delle operazioni IVA compiute nel trimestre di riferimento: totale delle operazioni attive fatturate o soggette a fatturazione e totale delle operazioni passive registrate.

Un maggior grado di dettaglio è richiesto con riferimento all’aspetto specifico della liquidazione dell’imposta. Dovranno pertanto essere indicate l’IVA esigibile di periodo e l’IVA detratta, e tutti quegli elementi che concorrono alla determinazione del saldo finale (a debito o a credito) del periodo:

  • Debito del periodo precedente riportato a nuovo in quanto di valore inferiore ad euro 25,82 – rigo VP7 -;
  • Credito del periodo precedente – rigo VP8 – che deve categoricamente coincidere con il rigo VP14, colonna 2, della LIPE del mese o trimestre precedente;
  • Credito annuale – rigo VP9 – che riepiloga il credito IVA dell’anno precedente.
Inoltre, posto che la principale funzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche è quella di verificare la regolarità dei versamenti, trovano anche accoglimento le somme dovute a titolo di IVA per immatricolazione auto UE (rigo VP10) ed eventuali crediti di imposta utilizzati a scomputo dell’IVA (rigo VP11), nonché, per i trimestrali “normali”, gli interessi di liquidazione, pari all’1%, da esporsi al rigo VP12.

La comunicazione LIPE deve essere presentata trimestralmente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, salvo la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre che è da inviare entro il 30 settembre (art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010).

La comunicazione in scadenza il 30 settembre 2026 dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2026, con distinta compilazione di altrettanti moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del II trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

 

LIQUIDAZIONI IVA MENSILI 2026 LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2026 SCADENZA
Gennaio  
 
I trimestre
 
 
1° giugno (il 31.5 era domenica)
Febbraio
Marzo
Aprile  
 
II trimestre
 
 
30 settembre
Maggio
Giugno
Luglio  
 
III trimestre
 
 
30 novembre
Agosto
Settembre
Ottobre  
 
IV dicembre
 
1° marzo (il 28.2 è domenica)
Novembre
Dicembre



Libro inventari: regole di conservazione e determinazione imposta di bollo

Per determinare il numero di bolli da apporre su un libro inventari non basta solo contare il numero di pagine.

Occorre verificare che cosa rappresenti il documento, come sia tenuto il libro inventari e quale numerazione sia stata adottata.

La natura del PDF – L’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa e in ultimo deve riportare il bilancio e il conto economico. Alcuni documenti possono costituire dei richiami e, pertanto, costituire dei file allegati al libro inventari.

Occorre quindi verificare:

  • se il prospetto costituisce una sezione del libro inventari;
  • se è conservato come allegato richiamato nel libro (es. prospetto analitico delle rimanenze);
  • se presenta una numerazione autonoma;
  • se la numerazione prosegue quella degli esercizi precedenti.
Modalità di conservazione – L’art. 7, comma 4-quater, del D.L. n. 357/1994 afferma che “la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
 
Tenuta cartacea L’art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione.
Il conteggio deve essere effettuato considerando la numerazione complessiva del libro. Il numero di pagine del singolo PDF da stampare, quindi, non è di per sé il dato decisivo per determinare l’imposta di bollo da assolvere.
Tenuta informatica Per il libro inventari informatico, il bollo viene versato telematicamente ogni 2.500 registrazioni o frazione (art. 6 del D.M. 17 giugno 2014).
Il numero di registrazioni deve essere considerato per ogni periodo d’imposta (risposta n. 144/2026).
 Firma del libro inventari- L’art. 2217 del Codice civile stabilisce che l’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per una società, la sottoscrizione compete al legale rappresentante.

La regola pratica – Occorre verificare:

  1. che documento è e quale funzione svolge nell’ambito del libro inventari;
  2. come viene tenuto, se in forma cartacea o informatica;
  3. come è numerato e se la numerazione prosegue quella precedente;
  4. quale soggetto è tenuto all’assolvimento dell’imposta;
  5. se sono stati rispettati gli obblighi relativi alla sottoscrizione.
 
(MF/ms)



La soglia dei fringe benefit a 1.000/2.000 euro entra nel “nuovo” Tuir

Nel c.d. “nuovo” TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) di cui al DLgs. 19 giugno 2026 n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, è stato recepito l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 euro o, in caso di figli a carico, a 2.000 euro, sempre però limitatamente ai periodi 2025, 2026 e 2027 e non a regime.

Le disposizioni relative ai redditi di lavoro dipendente, attualmente contenute negli artt. 49 e 51 del TUIR (DPR 917/86), confluiscono negli artt. 51 e 53 del DLgs. 117/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027.

Fermo restando che la disciplina resta sostanzialmente invariata, nelle nuove norme sono stati riordinati e rinumerati commi e lettere, convertiti in euro importi in precedenza ancora in lire, nonché recepite alcune norme correlate prima contenute in altre disposizioni di legge.

Con particolare riferimento ai fringe benefit, nelle nuove disposizioni confluisce infatti l’incremento temporaneo della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, attualmente disciplinata dall’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024.

In particolare, l’art. 53 comma 4 del DLgs. 117/2026, dispone, analogamente all’attuale art. 51 comma 3 del TUIR, che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tuttavia, a differenza dell’attuale TUIR, nel medesimo comma 4 dell’art. 53 del DLgs. 117/2026, viene altresì disposto che per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dalla prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Viene altresì espressamente previsto che il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR (come modificato dal DLgs. 148/2026, c.d. decreto correttivo “Omnibus”).

I datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale norma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Con particolare riferimento alla determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo, che rilevano ai fini del calcolo del suddetto limite, si rileva che le novità previste dal DLgs. 148/2026 impattano, per espressa previsione, già sul “nuovo” TUIR.

Oltre che sull’art. 51 comma 4 lettera a) dell’attuale TUIR, l’art. 2 del DLgs. 148/2026 è infatti espressamente intervenuto, al comma 2, in maniera analoga, sull’art. 53 comma 4 lettera a) del DLgs. 117/2026, allineando così le due norme.

La nuova disposizione, sia nel “vecchio” che nel “nuovo” TUIR, prevede infatti per gli autoveicoli indicati nell’art. 54 comma 1 lettere a), c) e m), del codice della strada di cui al DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’Economia e delle finanze, il quale provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori così determinati sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Inoltre, in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5%.

Resta invece disciplinato a parte, nell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, il regime “transitorio” che consente di determinare il fringe benefit in base all’emissione di anidride carbonica.
 

(MF/ms)




Imu: la nuova dichiarazione solo in via telematica

Il D.Lgs. 147/2026 (c.d. D.Lgs. su tributi locali e federalismo fiscale) reca alcune rilevanti novità in materia di IMU.

Sul versante degli obblighi dichiarativi, l’art. 26 del D.Lgs. ha introdotto il comma 768-bis dell’art. 1 della L. 160/2019, che prevede l’adozione di un nuovo modello dichiarativo “unitario” ai fini IMU, trasmissibile esclusivamente con modalità telematiche e valido per tutti i soggetti passivi (compresi gli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019).

Il nuovo modello dichiarativo IMU, da adottare con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, esclude dunque la possibilità di inviare la dichiarazione in forma cartacea e costituisce l’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo.

Contestualmente all’introduzione del citato comma 768-bis, l’art. 26 del D.Lgs. 147/2026 dispone l’abrogazione dei commi 769 e 770, recanti la previgente disciplina dichiarativa, che distingueva tra dichiarazione IMU “ordinaria” (modello dichiarativo IMU/IMPi) e dichiarazione IMU per gli enti non commerciali di cui al comma 759 lett. g (dichiarazione IMU ENC).

In attesa che il nuovo modello venga adottato con apposito DM, i contribuenti continuano comunque a utilizzare i modelli dichiarativi attualmente in vigore.

Anche il nuovo modello dichiarativo IMU andrà trasmesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per beneficiare dell’esenzione dall’IMU per gli immobili merce (art. 1 comma 751 della L. 160/2019) e per poter applicare l’assimilazione all’abitazione principale per gli alloggi sociali nonché per gli immobili posseduti da appartenenti a forze armate, a forze di polizia, al corpo dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia (art. 1 comma 741 lett. c) nn. 3 e 5) della L. 160/2019), viene confermata la necessità, in ogni caso, di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti prescritti.

Come nella disciplina previgente, per la generalità dei soggetti passivi IMU (esclusi gli enti non commerciali), una volta presentata, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche delle circostanze dichiarate da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Con riguardo invece agli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione IMU di cui al comma 759 lett. g), è ribadito l’obbligo di presentare la dichiarazione per ciascun anno, pure se non sono sopravvenute variazioni.

Le circostanze in cui va presentata la dichiarazione saranno individuate con il DM di adozione del nuovo modello dichiarativo.

Quale ulteriore novità in materia di IMU, va richiamato l’art. 32 del DLgs. 147/2026, che ha ampliato i termini per l’accertamento dell’IMU nel caso in cui la rendita catastale del fabbricato, proposta con atto di aggiornamento catastale mediante DOCFA, venga rettificata dall’Agenzia delle Entrate-Territorio.

In tale circostanza, in deroga ai termini di accertamento ex art. 1 comma 161 della L. 296/2006, viene riconosciuta al Comune la possibilità di accertare la maggiore IMU (determinata in base alla differenza tra la rendita rettificata e quella proposta), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, qualora il giudizio catastale si concluda con l’accoglimento del ricorso, il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore IMU versata (in base alla rendita rettificata, poi annullata) e non dovuta; il Comune effettua il rimborso entro 180 dalla presentazione dell’istanza.

Ridotte le sanzioni dichiarative dell’IMU

Da segnalare, infine, l’art. 12 del D.Lgs. 147/2026, in materia di sanzioni, che oltre a recare novità valide per la generalità dei tributi locali, con specifico riferimento all’IMU ha disposto la riduzione delle sanzioni dichiarative ex art. 1 comma 775 della L. 160/2019.

In particolare, per le violazioni dichiarative commesse a partire dal 1° gennaio 2027, l’art. 12 comma 5 del D.Lgs. 147/2026 stabilisce che:

  • l’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • l’infedele dichiarazione IMU è punita con una sanzione amministrativa pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Per le violazioni dichiarative commesse entro il 31 dicembre 2026 resta fermo, invece, che l’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione IMU si applica una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

(MF/ms)




Obblighi verso lo SDI per le fatture estere sotto la soglia dei 300 euro

Per le fatture estere di importo inferiore a 300 euro resta utilizzabile il documento riepilogativo previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 695/1996. Le fatture di acquisto relative ai beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, se di importo inferiore a 300 euro:
  • possono essere registrate complessivamente,
  • entro i normali termini previsti,
  • mediante un documento riepilogativo che riporta i numeri attribuiti alle singole fatture da parte dell’acquirente, oltre che l’imponibile e l’imposta complessiva, distinti per aliquota.
A norma del successivo n. 6-bis tale semplificazione opera anche con riferimento alle fatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge).
La semplificazione riguarda però solo la registrazione contabile: il contribuente non viene esonerato anche dall’obbligo di trasmettere allo SdI il documento elettronico per le operazioni in reverse charge.
Con riferimento alle operazioni relative ai seguenti tipo documento:
  • TD17 (servizi dall’estero),
  • TD18 (acquisti intracomunitari di beni)
  • TD19 (altri acquisti da soggetti esteri nei casi previsti)
Il contribuente dovrà quini procedere con al trasmissione elettronica tramite SDI, nei tempi previsti, per ogni singola fattura/operazione eseguita.
È dunque possibile evitare la registrazione analitica di ogni singola fattura mediante il documento riepilogativo (TD12), ma non è corretto rinviare tutte le operazioni a un’unica autofattura cumulativa. Il reverse charge deve essere eseguito puntualmente nel corretto periodo di liquidazione e le singole fatture devono rimanere identificabili.
 
(MF/ms)



Istat indice luglio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di luglio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 2,8% (variazione annuale) e a + 4,3% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,100% e + 3,225%.
 
(MS/ms)