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Concordato preventivo biennale

La versione definitiva del D.Lgs. “Accertamento” approvato dal Consiglio dei Ministri introduce, tra l’altro, il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni.

La disciplina dell’istituto presenta diverse novità rispetto al testo del decreto approvato in via preliminare il 3 novembre 2023; come sottolineato anche dal CNDCEC in un comunicato stampa, le modifiche più rilevanti incidono sia sui requisiti di accesso che sulla relativa procedura; il nuovo istituto, inoltre, nel 2024 sarà applicabile ai contribuenti forfetari in via sperimentale.

Con lo stesso decreto sono rivisti anche i termini di presentazione per le dichiarazioni dei redditi, intervenendo ulteriormente rispetto a quanto già disposto dal DLgs. 1/2024.

In primo luogo, su impulso delle Commissioni parlamentari e delle associazioni di categoria, scompare dai requisiti di accesso quello più controverso, che richiedeva, per i soggetti ISA, un’affidabilità fiscale alta (punteggio ISA pari almeno a 8); l’art. 10 del decreto non fissa nessun punteggio minimo ai fini dell’ingresso, limitandosi a richiedere come requisito di accesso l’assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato.

L’allargamento della platea dei potenziali beneficiari del concordato preventivo biennale a tutti i soggetti ai quali si rendono applicabili gli ISA porta con sé diverse conseguenze; in particolare, i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale, a prescindere dalla loro affidabilità fiscale:

  • avranno accesso al regime premiale ISA di cui all’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017;
  • non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza).
Le citate disposizioni si applicano infatti a tutti i soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale, senza ulteriori condizioni; di conseguenza, è verosimile ipotizzare che il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che presentano una bassa affidabilità fiscale sarà sensibilmente più alto di quanto dichiarato in passato da tali soggetti, in modo da giustificare l’applicazione delle misure premiali.

Si noti, inoltre, che un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia delle Entrate collocherebbe il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34 comma 2 del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

In altre parole, i soggetti ISA a bassa affidabilità fiscale, in origine esclusi dalla disciplina del concordato (salvo onerosi adeguamenti per raggiungere il punteggio minimo richiesto), sono ora considerati a pieno titolo tra i contribuenti coinvolti nel nuovo istituto, con relativa applicazione sia degli aspetti premiali (in caso di adesione), sia degli aspetti legati all’intensificazione dei controlli (con rifiuto della proposta o decadenza).

La versione definitiva del DLgs. “Accertamento” presenta novità anche in merito alla procedura di accesso al concordato relativamente al 2024 (primo anno di applicazione); in particolare:

  • i programmi informatici con cui i contribuenti dovranno comunicare i dati richiesti saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024;
  • il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A quest’ultimo riguardo, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2024, la presentazione della dichiarazione viene differita al 15 ottobre 2024 (per i soggetti IRES, il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).

Il differimento dovrebbe avere valenza generale, ossia interessare anche i soggetti che non sono coinvolti dal concordato preventivo perché non possiedono un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, oppure che, pur possedendo tali redditi, non sono assoggettati agli ISA. Il nuovo art. 38 del decreto infatti fa riferimento, in via generalizzata, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del DPR 322/98.

In relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2025, invece, i termini di presentazione della dichiarazione vengono nuovamente allineati a quelli ordinari, come modificati dal DLgs. 1/2024 che scadono, per i soggetti IRPEF, il 30 giugno (per chi presenta la dichiarazione cartacea) o il 30 settembre (per chi presenta la dichiarazione in via telematica) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e, per i soggetti IRES, l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Per tutti i soggetti sopra indicati viene posticipato solo il termine iniziale di presentazione della dichiarazione, dal 1° aprile (art. 2 del DPR 322/98, come modificato dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 1/2024) al 15 aprile.
 

(MF/ms)




Le nuove direttive del Fondo Centrale

È in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi in applicazione del cosiddetto DL Anticipi.

Le nuove disposizioni, che avranno validità per dodici mesi, confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, la gratuità per le microimprese.

Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come:

  • la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo
  • la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
 
Infatti, mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, in riduzione rispetto alla normativa precedente al Covid.
 
In generale, è l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura che risulta modificata rispetto alla normativa pre-pandemica:
 
 
 
GARANZIA MCC
 
Per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
 
80%
Operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
 
60%
Operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)
 
55%
Operazioni di capitale di rischio
 
50%
Mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative
 
40%
Mid-cap a fronte di operazioni di liquidità
 
30%
 
 
Viene inoltre introdotta un’importante novità per le operazioni di importo ridotto con il significativo ampliamento del loro raggio di azione: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi “autorizzati” (senza l’applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità, come già previsto dalla normativa pre-pandemica).
 
Si apre quindi uno scenario di interessanti opportunità per le imprese che intendono procedere con il rinnovo degli affidamenti con il sistema bancario o per richieste di nuova finanza.

È importante che le imprese verifichino subito la propria fascia di ammissibilità al Fondo Centrale per poter essere preparate nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari.
 
Ricordiamo, che le nostre aziende potranno essere assistite presso le banche dalla garanzia di Confirete fino all’80%, Confidi accreditato presso il Fondo Centrale, facente parte del Sistema Confapi.
 

(MF/ms)
 

 
 
 



Importo minimo per il versamento di Iva e ritenute

Tutti i soggetti passivi IVA, salvo eccezioni, sono tenuti ad adempiere l’obbligo di liquidazione periodica dell’imposta previsto dall’art. 1 del Dpr. n. 100/1998.

Questo significa che devono procedere a rilevare la propria posizione IVA nei confronti dell’Erario (a debito, a credito o in pareggio), mediante un’operazione che consiste nel determinare la differenza fra:

  • l’ammontare dell’imposta esigibile nel periodo, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
  • e l’ammontare dell’imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi agli acquisti, sulla base dei documenti di cui il soggetto passivo IVA è in possesso, e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso periodo.
Se, dalla somma algebrica dei due importi, emerge una posizione a debito, il soggetto è tenuto a effettuare il versamento dell’imposta alle scadenze prescritte dalla legge.

Se l’importo a debito determinato con la liquidazione (mensile o trimestrale) non supera il limite minimo di 100,00 euro, il versamento deve essere rinviato ed eseguito unitamente a quello relativo al mese o trimestre successivo, o comunque al primo mese o trimestre (anche non immediatamente successivo) nel quale la suddetta soglia venga superata per effetto della somma dei diversi periodi.

La soglia di 100 euro è stata fissata dall’art. 9 del recente D.Lgs. n. 1/2024 ed è andata a sostituire la precedente soglia di 25,82 euro.

Il medesimo articolo ha riproposto la stessa soglia di 100 euro anche per il cumulo e rinvio dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi.

Anche in questo caso il versamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo, se superiore alla soglia, o al più tardi entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
 

(MF/ms)




Svizzera fuori dall’elenco dei paesi in black list

Il decreto MEF del 20 luglio 2023 ha aggiornato la lista degli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Il riferimento è alla c.d. black list (decreto 4 maggio 1999 del MEF).

Il provvedimento è composto da un solo articolo che elimina la Svizzera dalla lista nera, con efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto.

L’eliminazione della Svizzera dall’elenco è stretta conseguenza dell’approvazione della Legge n. 83/2023, di ratifica dell’Accordo tra Italia e Confederazione elvetica sui lavoratori transfrontalieri. 

È proprio questa recente norma, infatti, che al comma 3 dell’art. 12 dispone che con un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze si provvede all’operazione di aggiornamento della lista riportata nel decreto del 1999.

L’eliminazione ha effetti dal 1° gennaio 2024, posto che l’art.12 della citata legge di ratifica prevede che: 

«L’efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.» 

Con l’uscita della Svizzera dalla Black list, viene meno la presunzione legale relativa di cui all’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/86, TUIR.

Nello specifico, in applicazione dell’articolo citato con il D.M. 4 maggio del 1999, sono stati individuati gli Stati o territori    aventi    un    regime   fiscale privilegiato con riferimento all’imposizione delle persone fisiche.

Essendo la Svizzera inclusa in tale elenco, il contribuente trasferitosi in Svizzera, per superare la presunzione di residenza in Italia (fissata ai fini antielusivi), avrebbe dovuto provare l’effettivo spostamento nel paese elvetico. 

In caso contrario, ai fini reddituali era considerato quale soggetto residente. 

Ora, con l’eliminazione delle Svizzera dalla black list, tale presunzione viene meno. Decade anche la previsione del raddoppio delle sanzioni previste in materia di violazione degli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale. 
 
 

(MF/ms)




Trasmissione corrispettivi anche tramite soluzioni software

Il decreto “Adempimenti” (DLgs. 1/2024), in vigore dal 13 gennaio 2024, prevede una misura di semplificazione per l’invio dei corrispettivi telematici.

In breve, l’art. 24 del decreto stabilisce che la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi potrà avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, in quanto in futuro sarà possibile utilizzare anche soluzioni software, purché idonee a garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. In questo modo, l’adempimento dovrebbe risultare meno oneroso per gli esercenti.

Se infatti è vero che la procedura web messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi costituisce uno strumento gratuito e “semplificato”, rispetto ai registratori, per adempiere gli obblighi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, per altro verso essa presenta alcuni limiti operativi e, in particolare, non si presta a essere utilizzata in attività che prevedono un elevato numero di operazioni giornaliere.

Le nuove soluzioni software costituiranno, quindi, in molti casi, una valida alternativa.

Si noti che la norma fa riferimento alla memorizzazione e trasmissione “dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” e non ai “dati dei corrispettivi giornalieri”, una formulazione il cui significato probabilmente si comprenderà appieno solo a seguito dell’approvazione delle relative disposizioni attuative.

In ogni caso, infatti, l’impiego dei nuovi strumenti tecnologici per l’invio dei corrispettivi non sarà immediato, posto che la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, dovrà essere consultato anche il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 36 comma 1 del Reg. Ue 679/2016 nei casi in cui l’adozione di nuove tecnologie presenti un “rischio elevato” per il trattamento dei dati. 

Sempre in un’ottica di semplificazione, è stabilito che i software dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nei casi in cui le operazioni commerciali vengono regolate mediante tali modalità di pagamento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, i suddetti software potranno essere installati su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. “SmartPOS”), così che l’esercente potrà utilizzare un unico strumento per i processi commerciali, amministrativi, fiscali e di pagamento.

La norma contenuta nel DLgs. 1/2024 dà attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega di riforma fiscale per la revisione generale degli adempimenti tributari (art. 16 della L. 111/2023), la quale prevede, fra l’altro, che il legislatore introduca misure volte a “incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese”.

In tale contesto, peraltro, va rilevato che l’art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015 già consente l’integrazione tra registratori telematici e sistemi evoluti di incasso per l’invio dei corrispettivi.

Nessun obbligo di invio dei dati al Sistema TS

Sempre in tema di corrispettivi telematici si ricorda, poi, la novità del c.d. DL “Anticipi” per il settore sanitario. Infatti, l’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 ha eliminato (ancor prima della sua entrata in vigore) l’obbligo previsto a carico degli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di assolvere la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi mediante la trasmissione dei dati al Sistema TS.

L’obbligo in parola, oggetto peraltro di molteplici rinvii, era previsto dall’art. 2 comma 6-quater, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, ora abrogato.

In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2024, soggetti quali farmacie, parafarmacie e ottici possono continuare ad assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi secondo le modalità ordinariamente previste (rilevazione giornaliera e trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni da quello di effettuazione).

La possibilità di adempiere gli obblighi mediante invio dei dati al Sistema TS rimane, quindi, una facoltà (art. 2 comma 6-quater, primo periodo, del DLgs. 127/2015), esercitabile dandone comunicazione mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it (art. 6 del DM 19 ottobre 2020).
 

(MF/ms)




Istat dicembre 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,6 % (variazione annuale) e a + 12,0 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,450 % e + 9,000 %.



Cambia valute dicembre 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2024)

                                                                                                                                                                                                         Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,5372
Peso Argentino 653,0796
Dollaro Australiano 1,6321
Real Brasiliano 5,3428
Dollaro Canadese 1,4653
Corona Ceca 24,4776
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,787
Corona Danese 7,4556
Yen Giapponese 157,2126
Rupia Indiana 90,8009
Corona Norvegese 11,5333
Dollaro Neozelandese 1,7556
Zloty Polacco 4,3335
Sterlina Gran Bretagna 0,86168
Nuovo Leu Rumeno 4,9707
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0903
Rand (Sud Africa) 20,3373
Corona Svedese 11,2028
Franco Svizzero 0,9441
Dinaro Tunisino 3,3824
Hryvnia Ucraina 40,4835
Forint Ungherese 381,8032
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Webinar fiscale “Legge di bilancio 2024”

Informiamo le aziende associate che martedì 23 gennaio 2024, alle ore 14.30, si terrà il webinar fiscale tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.

 

Il tema trattato sarà la Legge di Bilancio 2024.
 
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

(MF/ms)




Operazioni triangolari intra Ue con codice N3.2

Secondo uno schema tipico delle cosiddette “triangolari comunitarie”, un operatore italiano può acquistare beni da un fornitore Ue, conferendo a quest’ultimo l’incarico di trasportare le merci al proprio cliente in un altro Stato membro.

In assenza delle semplificazioni previste dalla normativa unionale e interna, di cui si dirà fra poco, le due operazioni dovrebbero qualificarsi, alternativamente:

  • come cessione domestica effettuata nello Stato del primo cedente (nel quale l’operatore italiano è tenuto ad identificarsi), seguita da una cessione intracomunitaria da parte del primo cessionario nei confronti del proprio cliente, o
  • come cessione intra Ue effettuata dal primo cedente nei confronti del soggetto passivo nazionale, cui fa seguito una cessione domestica nello Stato membro del secondo cessionario, con obbligo per l’operatore economico italiano di identificarsi in tale Stato.
Al fine di ottenere una riduzione degli adempimenti amministrativi, è stato previsto che laddove il trasporto avvenga a cura o a nome del primo cedente, il promotore dell’operazione non sia tenuto ad identificarsi né nello Stato membro di partenza, né in quello di arrivo, nel caso in cui proceda alla designazione del secondo cessionario quale debitore d’imposta (artt. 38 comma 7, 40 comma 2 e 44 comma 2 lett. a) del DL 331/93).

Sotto il profilo operativo, come illustrato dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, nel caso di specie, il soggetto passivo stabilito in Italia:
– riceve una fattura senza imposta, “integrandola” indicando, in luogo dell’imposta, il titolo di non imponibilità ex art. 46 comma 1 del DL 331/93 e annotandola a norma del successivo art. 47;
– emette una fattura senza IVA, ex art. 41 del DL 331/93, che “deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore d’imposta” (art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93), annotandola distintamente nel registro delle fatture di cui all’art. 23 del DPR 633/72, e presenta il modello INTRASTAT relativamente alla cessione effettuata (in relazione alla quale matura il c.d. “plafond vincolato”; cfr. risposta a interpello n. 540/2022).

L’obbligo di indicazione del debitore d’imposta in fattura, al fine dell’assoggettamento dell’operazione a IVA nello Stato del destinatario, è previsto dall’art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93.

La condizione è solo apparentemente formale, posto che la Corte Ue ha affermato il principio secondo cui la designazione del debitore non è considerata valida, laddove il documento emesso dall’acquirente intermedio non riporti tale dicitura (Corte di Giustizia Ue 8 dicembre 2022 causa C-247/21).

Ne spiega i motivi l’Avvocato generale, il quale afferma che detta indicazione “mira ad assicurare che il destinatario sia consapevole del proprio debito d’imposta e assoggetti correttamente a imposizione la cessione nel paese di destinazione in luogo del prestatore” (Conclusioni avvocato generale causa C-247/21, punto 45).

Se nell’ambito della fatturazione analogica (tuttora ammissibile nei rapporti con soggetti non residenti), l’apposizione dei dati richiesti dall’art. 46 del DL 331/93 non pone particolari problemi, qualche questione sorge nel caso in cui il promotore della triangolazione, soggetto nazionale, decida di avvalersi del formato elettronico via SdI.

Innanzitutto nel file va inserito il codice natura “N3.2”, con il quale si segnala la non imponibilità dell’operazione consistente nella “cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore Ue al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione” (si veda la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, versione 1.8).

Il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni, nonché la designazione dello stesso quale debitore d’imposta dovrebbero ragionevolmente essere inseriti nel campo 2.2.1.16 “Altri dati gestionali” o, alternativamente, nel campo facoltativo 2.1.1.11 “Causale” (soluzioni suggerite dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento a un diverso caso, nella FAQ del 27 novembre 2018 n. 14). Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile un’istruzione specifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerata la rilevanza, non solo formale, dell’indicazione.

Quanto, infine, all’integrazione della fattura di acquisto dal primo cedente (o alla compilazione del file XML ai fini dell’esterometro), il promotore dovrà scegliere il codice Tipo Documento “TD18”, e indicare, in luogo dell’imposta, il codice rappresentativo del titolo di non imponibilità, che dovrebbe ragionevolmente essere “N3.2”, posto che non pare sussistere una diversa specifica codifica per gli acquisti di cui all’art. 40 comma 2 del DL 331/93.

(MF/ms)




Per gli utili deliberati fino al 2022 il regime transitorio rimane in vita

Con l’ingresso nel nuovo anno è opportuno richiamare l’attenzione su due norme suscettibili di orientare l’azione del professionista sulla deliberazione di dividendi straordinari o sull’esecuzione di delibere di distribuzione già assunte in passato.
Per iniziare, con l’entrata dal 1° gennaio nel terzo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non sarà più necessario trattenere nel patrimonio le somme sulle quali è stata calcolata la deduzione di cui all’art. 19 comma 2 ss. del DL 73/2021 (c.d. “super ACE”), computata con il coefficiente agevolato del 15%; il beneficio, infatti, si doveva restituire (mediante proporzionale variazione in aumento del reddito, o riversamento del credito d’imposta) se l’incremento non si fosse mantenuto nel patrimonio della società per i due esercizi successivi a quello in cui ne è avvenuta la fruizione.
Perciò, i soggetti “solari” già dal 1° gennaio 2024 sono fuori dal biennio di osservazione e le distribuzioni di dividendi (nonché le ripartizioni di altre poste del patrimonio netto) che essi dovessero effettuare non sono più penalizzate ai sensi dell’art. 19 comma 5 del DL 73/2021 (peraltro, si ricorda che l’ACE è stata abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ad opera dell’art. 5 comma 1 DLgs. 216/2023).
La seconda disciplina che si richiama è quella che nasce dalla norma transitoria di cui all’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017, che ha regolato le distribuzioni di utili effettuate dopo l’entrata in vigore della riforma di cui all’art. 1, commi 999-1005, della stessa L. 205/2017.
Questa, si ricorda, ha disposto l’estensione a tutte le distribuzioni di dividendi in favore di soci persone fisiche (che non detengono la partecipazione in regime di impresa) dell’obbligo di applicare la ritenuta a titolo di imposta del 26%, fatta salva la possibilità, in base al menzionato comma 1006, di applicare il regime previgente (che prevedeva la parziale imponibilità di quanto percepito, in misura variabile tra il 40% e il 58,14% a seconda dell’anno di produzione dell’utile) alle distribuzioni deliberate entro la data del 31 dicembre 2022, se aventi a oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Oggi non saranno frequentissimi i casi in cui la disciplina transitoria può trovare ancora applicazione, poiché ciò presuppone che vi sia stata una delibera nel termine sopra individuato e che ad essa non sia ancora seguita la materiale corresponsione del dividendo.
Sul tema occorre fare alcune considerazioni. In primo luogo, non è formalmente richiesto che la delibera abbia data certa, ma si ritiene che eventuali dubbi in merito possano essere in qualche modo superati dalla constatazione che la delibera stessa, se effettuata nel termine richiesto, sarà stata recepita nel bilancio depositato nel 2023, il che verrebbe a costituire una sorta di certificazione che garantirebbe contro eventuali contestazioni.
Per le delibere assunte tempestivamente che non abbiano ancora trovato completa esecuzione, dal tenore letterale della norma di riferimento si rileva che non è apposta alcuna scadenza per il pagamento materiale dei dividendi; secondo l’AIDC di Milano (norma di comportamento n. 218), l’unico termine rilevante sarebbe quello di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.
Posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate
Vi è però da segnalare, sul punto, la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022.
In particolare, in un passaggio che non ha avuto seguito né troppo risalto, si assume una posizione restrittiva circa le distribuzioni di dividendi “le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali” (ovvero, in altre parole, che dovessero trovare attuazione oltre un anno dalla scadenza del termine), assumendo che esse darebbero luogo ad “un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017”.
Tale visione non appare fondata su di una precisa disposizione normativa e porterebbe avere conseguenze paradossali sulle società che erogano dividendi, in relazione alla loro responsabilità in qualità di sostituti d’imposta per le distribuzioni eseguite nel 2024.
Appare perciò preferibile un’impostazione per cui i poteri dell’Amministrazione finanziaria possono essere esercitati solo se, come pure espresso dal principio di diritto, la distribuzione deliberata al termine del 2022 ha natura simulata o può essere riqualificata sulla base degli scopi concretamente perseguiti; ciò, però, indipendentemente dal termine annuale che non sembra in sé idoneo a tracciare una linea di confine certa e inequivocabile a tali fini.

(MF/ms)