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Bonus pubblicità 2023: entro il 31 marzo l’invio della comunicazione per l’accesso

Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023.

Lo ha ricordato il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, con una notizia pubblicata sul proprio sito.

In linea generale il bonus pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Dal 2023, tuttavia, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del Dl 17/2022.

Rispetto all’anno 2022, quindi:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Restano comunque fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Sul punto, la notizia ricorda che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del Dm 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che, come rilevato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità).

Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Stando alle istruzioni per la compilazione del modello, salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.
 
(MF/ms) 




Pronti i modelli Redditi, Cnm e Irap 2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 28 febbraio sul proprio sito le versioni definitive dei modelli REDDITI, CNM e IRAP, con le relative istruzioni.

Numerose le novità da segnalare: per quanto riguarda i modelli REDDITI, il quadro RF recepisce, tra le altre, le seguenti modifiche in materia di reddito d’impresa, applicabili dal periodo d’imposta 2022 “solare”:

  • la deducibilità integrale dell’IMU relativa agli immobili strumentali;
  • la deduzione “extra-contabile” delle quote di ammortamento oggetto di sospensione ex art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020;
  • l’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
  • la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale.
Con specifico riferimento all’IMU, sebbene, come accennato, l’imposta sia divenuta integralmente deducibile, le istruzioni continuano a recare l’indicazione dell’IMU sia tra le variazioni in aumento che tra quelle in diminuzione.

In particolare:

  • nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento; nel rigo, proseguono le istruzioni, occorre anche indicare l’intero ammontare dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante dal Conto economico;
  • nel rigo RF55 va indicata, con il codice 38, l’imposta municipale propria, l’IMI e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel 2022.
L’impostazione adottata trova fondamento nel particolare criterio di deducibilità di competenza “corretta” richiesto dall’Amministrazione finanziaria.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014 n. 10 (risposta 8.2), infatti, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.

Proseguendo con le novità, il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell’abrogazione della disciplina delle “società in perdita sistematica”.

In materia di agevolazioni, nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022; tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica.

Sono state inoltre aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti d’imposta formazione 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e agli investimenti in beni strumentali.

Si segnala altresì che nelle istruzioni al quadro RU è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

Il modello relativo alle persone fisiche recepisce la riforma dell’IRPEF con:

  • i nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote;
  • la rimodulazione delle detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le pensioni e altri redditi;
  • le modifiche al “trattamento integrativo alla retribuzione”;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2023, a seguito dell’applicazione dell’assegno unico e universale.
Fa il suo debutto anche il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (introdotto dall’art. 1 comma 42 della L. 234/2021 e da ultimo prorogato dall’art. 1 comma 365 della L. 197/2022). L’agevolazione riguarda gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, compete la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Tra i nuovi crediti d’imposta si segnalano quelli per:

  • le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore;
  • l’attività fisica adattata;
  • l’installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;
  • le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy.
Quanto al modello IRAP, da un lato, è stato eliminato il quadro IQ, come conseguenza dell’esclusione da IRAP, dal 2022, dei professionisti e degli imprenditori individuali e, dall’altro, è stata semplificata la struttura della sezione I del quadro IS, per effetto della “razionalizzazione” delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato.
 

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2023

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,9502
Peso Argentino 195,885
Dollaro Australiano 1,5523
Real Brasiliano 5,6047
Dollaro Canadese 1,4474
Corona Ceca 23,9582
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,3173
Corona Danese 7,4383
Yen Giapponese 140,5441
Rupia Indiana 88,1441
Corona Norvegese 10,7149
Dollaro Neozelandese 1,6851
Zloty Polacco 4,6974
Sterlina Gran Bretagna 0,88212
Nuovo Leu Rumeno 4,9242
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0769
Rand (Sud Africa) 18,432
Corona Svedese 11,2051
Franco Svizzero 0,9961
Dinaro Tunisino 3,3288
Hryvnia Ucraina 39,3884
Forint Ungherese 396,0323
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat gennaio 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 9,8% (variazione annuale) e a + 15% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 7,35% e + 11,25%.
 
(MP/ms)
 



Certificazione Unica 2023: chiarimenti sull’indicazione dei fringe benefit

Tra i temi di maggior interesse su cui i sostituti d’imposta, o i professionisti che li assistono, devono porre particolare attenzione nella compilazione della Certificazione Unica 2023 spicca quello relativo ai fringe benefit.

Si ricorda che il modello della Certificazione Unica 2023 – riguardante il periodo d’imposta 2022 – è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 14392 del 17 gennaio 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

Il termine ultimo per poter effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, nonché per consegnare il modello al percipiente, è fissato al 16 marzo 2023.

Invece, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine di trasmissione è previsto per il 31 ottobre 2023.

Con riferimento ai compensi in natura, viene confermato il punto 474 “Erogazioni in natura” e introdotta una nuova casella, la numero 475, riguardante il c.d. “bonus carburante”.

Sulla questione, giova ricordare come l’art. 12 del Dl 115/2022 (così come modificato dal Dl 176/2022) abbia previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef nel limite complessivo di 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir, prima parte del terzo periodo.

In sostanza, oltre all’aumento del limite di esenzione a 3.000 euro, la norma ha disposto – limitatamente al 2022 – anche un’estensione delle tipologie dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/2022 (ancor prima della modifica normativa ad opera del Dl 176/2022), nell’ipotesi in cui il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati superi il valore di 3.000 euro, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Sotto il profilo operativo, nel punto 474 della Certificazione Unica deve essere indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore alla soglia prevista di 3.000 euro.

L’intero importo dell’erogazione in natura deve essere riportato nel punto 474 anche se in sostituzione del premio di risultato (in tali casi l’importo va indicato anche nella sezione della Certificazione Unica relativa ai premi di risultato).

Invece, in merito al bonus carburante, l’art. 2 del Dl 21/2022 ha previsto, sempre limitatamente all’anno 2022, che l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir nel limite di 200 euro per lavoratore.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 35/2022, § 3), il regime ex art. 51 comma 3 del Tuir, applicabile per l’anno 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriorediversa autonoma, rispetto al bonus carburante e pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di:

  • 200 euro per uno o più buoni benzina;
  • 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.
Operativamente, le somme erogate a titolo di buoni carburante vanno indicate nel nuovo punto 475 della CU.
L’intero importo del buono deve essere riportato nel punto 475 anche nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato (anche in questo caso, l’importo va indicato nella sezione della Certificazione Unica relativa ai premi di risultato).

In ultimo, con le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2023 viene precisato che il sostituto d’imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, deve verificare l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma tenendo conto dell’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.

(MF/ms)




Conservazione dei registri contabili: scadenza imminente

Scade il prossimo 28 febbraio il termine entro cui deve concludersi la procedura di conservazione di registri contabili relativi al 2021.

Secondo la regola generale dell’art. 7 comma 4-ter del Dl 357/94, infatti, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (coincidente con il 30 novembre, per i soggetti solari).

Ove non sia ancora decorso il termine prescritto, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, se risultano aggiornati sul supporto magnetico e stampati contestualmente alla richiesta agli organi di controllo e in loro presenza.

Il medesimo termine (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) è richiamato dall’art. 3 comma 3 del Dm 17 giugno 2014 per la conservazione elettronica dei documenti informatici.

Quanto sopra indicato è derogato dal comma 4-quater del citato art. 7 del Dl 357/94 che, nella versione anteriore al Dl 73/2022 (conv. L. 122/2022), disponeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto fosse, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultavano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Le modifiche apportate dal Dl 73/2022 hanno esteso la disposizione agevolativa anche alla conservazione dei registri.

La norma attualmente in vigore stabilisce infatti che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Prima delle citate modifiche, l’Agenzia delle Entrate aveva espresso un’interpretazione estremamente restrittiva della norma. Con la risposta a interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la ris. 28 marzo 2022 n. 16, era stato chiarito che la stessa non aveva modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restavano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, per i registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non v’era l’obbligo di stampa sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), però, andavano posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intendeva mantenerli in formato elettronico, oppure stamparli su carta, in caso contrario.
Le modifiche apportate dal Dl 73/2022 paiono superare la posizione restrittiva sopra esposta, atteso che – come espressamente indica la norma – la regolarità dei registri contabili elettronici interessa non più solo la tenuta, ma anche la conservazione dei medesimi. 

Come indicato nel comunicato stampa CNDCEC 27 luglio 2022, a seguito dell’intervento, sarebbe “sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo”. Dovrebbe quindi risultare valido il registro contabile tenuto aggiornato in formato pdf e stampato all’occorrenza.

Va peraltro rimarcato che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni ufficiali con riferimento alla nuova formulazione della norma. Un suo intervento sarebbe quanto mai opportuno anche per far definitivamente chiarezza su alcune criticità espresse da una parte della dottrina con riguardo al coordinamento, sotto il profilo della conservazione, della riformulata disposizione con le altre disposizioni tributarie (art. 22 del Dpr 600/73) e la disciplina civilistica (artt. 2200 e 2215-bis c.c.).
 

(MF/ms)




Credito imposta per beni strumentali: ulteriore proroga

Ancora modifiche ai termini previsti per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. Nel testo del Ddl. di conversione del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) già approvato dal Senato, sul quale il Governo dovrebbe porre lunedì la questione di fiducia alla Camera, è stato ulteriormente prorogato, dal 30 settembre al 30 novembre 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, è stata disposta la proroga, sempre al 30 novembre 2023, anche del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” prenotati nel 2022, in precedenza fissato al 30 giugno 2023.

In merito al bonus investimenti “4.0”, con l’art. 1 comma 423 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), intervenendo sull’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” era stato già prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Ora, il nuovo comma 1-ter dell’art. 12 del DL 198/2022 interverrà nuovamente sul citato comma 1057, disponendo che “All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023»”.

Pertanto, ai sensi del nuovo art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi “4.0” (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 settembre 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
In altri termini, per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).

Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020.

Nessun intervento è stato invece previsto con riguardo al credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0, per cui resta fermo al 30 giugno 2023 il termine “lungo” previsto dall’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.

Nella conversione in legge del Milleproroghe è stata inoltre disposta la proroga al 30 novembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, termine che era fissato al 30 giugno 2023 e che non è stato oggetto di alcuna modifica ad opera della legge di bilancio 2023.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 12 del DL 198/2022 prevede infatti che “All’articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 giugno 2023” siano sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023””.

L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo”, che sarebbe ora prorogato al 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 giugno 2023), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

La proroga del termine lungo dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 appare particolarmente significativa per i beni “ordinari”, considerato che per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta.

(MF/ms) 




Assemblee societarie: svolgimento a distanza fino al 31 luglio 2023

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee delle società potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 luglio 2023.

È questo l’effetto della riapertura dei termini di utilizzo della disciplina emergenziale (scaduti lo scorso 31 luglio) contenuta nell’art. 3 comma 10-undecies del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe” 2023), come inserito dalla legge di conversione approvata dal Senato e il cui definitivo voto di fiducia dovrebbe avvenire questa settimana alla Camera.

Tale riapertura, peraltro, non appare impattare sui termini di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2022, che, quindi, dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo che ricorrano le condizioni normative che consentono il rinvio a 180 giorni.

Si ricorda che l’art. 106 comma 7 del Dl 18/2020 convertito, nel contesto delle disposizioni emergenziali in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, al momento, ancora riferisce l’applicabilità delle relative previsioni alle sole assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.

Termine al quale si è pervenuti, da ultimo, sulla base dell’art. 3 comma 1 del Dl 228/2021 convertito (c.d. decreto “Milleproroghe” 2022).

Ora, in base al suddetto art. 3 comma 10-undecies del Dl 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe” 2023), tali disposizioni emergenziali potranno applicarsi fino al 31 luglio 2023.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
In forza del comma 8-bis del medesimo articolo, inoltre, tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

La riapertura dei termini in questione non appare impattare sul primo comma dell’art. 106, che continua a disporre che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” (cfr. in relazione alla precedente proroga al 31 luglio 2022 sia l’Intervento Assonime n. 4/2022 che la lettera del CNDCEC del 9 marzo 2022, con cui si richiedeva all’allora Ministro dell’Economia di prorogare a 180 giorni il termine finale di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2021).

Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c.

Si tenga presente, inoltre, che, al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea deve essere “tenuta” entro la suddetta data del 31 luglio 2023 e non semplicemente “convocata”.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali (cfr. il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020).

Da ultimo appare opportuno evidenziare come, secondo la massima n. 200/2021 del Consiglio notarile di Milano, a prescindere dalla fase emergenziale e dalla relativa disciplina, sia ragionevole ritenere che – in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – l’organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa comunque indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà in modo “virtuale”, ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e precisando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

La possibilità di convocare riunioni “solo” mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche per CdA e collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che ciò preveda espressamente, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi.
 

(MF/ms)




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Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo per i ravvedimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6 pubblicata il 14 febbraio sul proprio sito, ha istituito i codici tributo relativi alle seguenti definizioni:
  • ravvedimento operoso speciale (art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022);
  • definizione delle violazioni formali (art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022);
  • definizione delle liti pendenti (art. 1 commi 186 ss. della L. 197/2022);
  • regolarizzazione rate da istituti deflativi del contenzioso (art. 1 commi 219 ss. della L. 197/2022).
Particolarmente attesi erano i codici tributo per il ravvedimento operoso speciale, che a dire il vero sono stati approvati un po’ in ritardo, considerato che l’istituto, dal punto di vista normativo, è fruibile in sostanza dal 1° gennaio 2023.

A tal proposito, si ricorda che nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.

Sono escluse le omesse dichiarazioni e le violazioni in tema di quadro RW.

Gli importi vanno pagati entro il 31 marzo 2023 ed entro tale data deve anche essere rimossa la violazione (ad esempio, va trasmessa la dichiarazione integrativa). È possibile il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al 2%.

Il ravvedimento si esegue pagando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Criticità emergono per le violazioni suscettibili di emergere dalla liquidazione automatica della dichiarazione, che possono sovrapporsi a quelle che possono essere definite ai sensi dell’art. 1 commi 153 ss. della L. 197/2022.

La circolare 27 febbraio 2023 n. 2 specifica che tali violazioni, in sostanza anche se non rientrano nella definizione degli avvisi bonari, non possono essere sanate mediante ravvedimento speciale.

Si tratta di una tesi che non va condivisa per cui sarebbe opportuno un ripensamento degli uffici (il comma 174 esclude solo le violazioni che possono essere definite con il comma 153, ad esempio quelle sui periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e non tutte le violazioni rilevabili a seguito di liquidazione automatica).

Nella risoluzione si conferma che è ammesso il pagamento tramite compensazione nel modello F24.

I codici tributo di nuova istituzione riguardano le sanzioni (distinte per tipologia di imposta), che, per effetto del ravvedimento operoso speciale, sono come detto ridotte a 1/18 del minimo.

Fermo restando quanto esposto:

  • per i tributi e gli interessi legali vanno indicati i consueti codici tributo da autoliquidazione (per le ritenute gli interessi si cumulano all’imposta);
  • per gli interessi da dilazione (quelli al 2%) si indicano i codici tributo, già esistenti, “1668”, “3805” e “3857”.
Se si paga a rate, nel modello F24 si indica anche il numero di rata che si sta pagando (ad esempio, “0108” se si sta pagando la prima delle otto rate).

Codici anche per la regolarizzazione delle rate

È anche stato approvato il codice tributo per la definizione delle violazioni formali (“TF44”), che si perfeziona pagando 200 euro per periodo di imposta e rimuovendo la violazione.

Gli importi vanno in questo caso pagati entro il 31 marzo 2023 (o in due rate, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024).

Sono stati istituiti, infine, i codici per la regolarizzazione delle rate da adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale.

(MF/ms)