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Diritto camerale 2023, il conteggio

Relativamente al 2023, il diritto camerale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art.28 co.1 del DL 24.6.2014 n.90 (conv. L.11.8.2014 n.114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.

Sezioni speciali del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle se­guenti misure:

·       società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);

·       società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);

·       società tra avvocati ex Dlgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);

·       imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

·       imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);

·       tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per cia­scuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.

Maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio

Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.

Maggiorazione del 20%

L’art. 18 co. 10 della L. 580/93 prevede la possibilità di applicare maggiorazioni, fino al 20%, rispetto al diritto annuale ordinariamente dovuto. Dette maggiorazioni devono essere:

·       dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la pro­mo­­zione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese;

·       autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico, ora denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Maggiorazioni per il triennio 2023, 2024 e 2025

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 23.2.2023, pub­blicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023.

Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.

Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dall’1.1.2023 possono effettuare il con­guaglio rispetto all’importo pagato entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001), cioè entro:

·       il 30.11.2023, per i soggetti “solari”;

·       l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Presupponendo che le maggiorazioni trovino applicazione a seguito della pubblicazione del decreto sul sito ministeriale, avvenuta il 17.4.2023, è possibile distinguere tra:

·       le imprese che, a tale data, hanno già provveduto al versamento del tributo (siano esse nuo­ve imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle imprese nel 2023, oppure imprese già iscritte in anni precedenti), le quali dovranno provvedere al conguaglio entro il prossimo 30.11.2023 (ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”);

·       le imprese che, a tale data, non hanno invece ancora effettuato il pagamento, le quali ver­sa­no il tributo alle scadenze ordinarie (coincidenti, cioè, con quelle per il primo acconto delle imposte sui redditi), applicando automaticamente le maggiorazioni autorizzate.

Maggiorazione del 50%

Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

·       alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA, in grado di provocare il dissesto finanziario;

·       all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’in­cre­mento del diritto camerale;

·       all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma (art. 1 co. 784 della L. 205/2017).

In attuazione della suddetta disposizione sono stati approvati:

·       il DM 14.4.2022, per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024;

·       il DM 28.2.2023 (pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023), per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento alle CCIAA della Regione Sicilia

Il DM 28.2.2023 ha disposto che il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023 entro il termine di cui all’art. 17 co. 3 lett. a) del DPR 435/2001, previsto per la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi e del saldo relativo al periodo d’imposta precedente.

Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del decreto, hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’im­por­to versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro il termine di cui all’art. 17 co. 3 lett. a) del DPR 435/2001. Le imprese che si iscrivono al Registro delle imprese successivamente alla pubblicazione del decreto, invece, corrispondono il tributo ordinario 2023, unitariamente alla maggiorazione.

Il medesimo termine (cioè per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi) è richiamato per il versamento dell’incremento relativo all’anno 2024, corrisposto unitamente al diritto annuale relativo a quell’anno.

(MS/sg)




Diritto camerale 2023

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy i decreti che approvano le maggiorazioni pari al 20% e al 50% del diritto camerale annuale.

Gli importi del tributo dovuti per il 2023 sono stati riepilogati con la nota n. 339674/2022 e non subiscono variazioni rispetto all’anno precedente.

In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, le Camere di Commercio possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.

L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 23 febbraio 2023, pubblicato sul sito ministeriale.

Per tutte le Camere di Commercio è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%, fatta eccezione per le Camere di Commercio della Regione Sicilia individuate nel Dm 28 febbraio 2023.

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dal 1° gennaio 2023 possono effettuare il versamento del conguaglio rispetto all’importo pagato, entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. b) del Dpr n. 435/2001 previsto per la seconda rata degli acconti IRPEF/IRES, ossia entro il 30 novembre, ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

In base all’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

  • alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
  • all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
  • all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma.
In attuazione della disposizione, il Dm 28 febbraio 2023 ha approvato l’incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

Il versamento dell’importo derivante dall’applicazione del decreto è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023 entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. a) del Dpr n. 435/2001, previsto per la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi.

Il medesimo termine è richiamato dal decreto per il versamento dell’incremento relativo all’anno 2024, corrisposto unitamente al diritto annuale relativo a quell’anno.

Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 17 aprile 2023 sul sito ministeriale), hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. a) del Dpr n. 435/2001 previsto per la prima rata degli acconti e del saldo delle imposte sui redditi.

Rispetto a entrambe le maggiorazioni, le singole Camere di Commercio sono tenute a rendicontare l’utilizzo delle somme, da un lato, per verificare i risultati conseguiti rispetto ai singoli progetti e, dall’altro, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento.
 

(MF/ms)




Cessioni comunitarie, le prove di arrivo merce in altro stato membro

Quando si effettuano cessioni comunitarie, spetta al contribuente dimostrare che le merci sono arrivate nel territorio di altro Stato Membro.

Nel 2020 è entrato in vigore l’articolo 45-bis del Regolamento Ue 282/2011, il quale indica degli elementi che, se sono forniti dal contribuente, creano una presunzione a suo favore circa il fatto che la merce è giunta a destino, ma questa prova è nei fatti utilizzabile solo quando il trasporto è effettuato da un trasportatore incaricato dal venditore.

La presunzione prevista dal Regolamento comunitario non è proprio applicabile nel caso in cui il trasporto sia eseguito coi mezzi propri di cedente o cessionario, mentre quando sono eseguiti con trasportatore incaricato dal cessionario, la raccolta dei documenti previsti dal Regolamento è praticamente impossibile, salvo che il cessionario non metta a disposizione del cedente documenti tipici della propria contabilità, come ad esempio le fatture del trasportatore.

Nel caso in cui comunque si riesca a farsi dare questi documenti, bisognerebbe farsi dare anche una dichiarazione di ricezione della merce, sulla quale la norma comunitaria prevede delle regole particolari, e su cui le linee guida della Commissione Europea hanno fornito interessanti chiarimenti; ad esempio, secondo la Commissione Europea, non è necessario avere un documento cartaceo, ma “sarebbe ragionevole aspettarsi che gli Stati membri siano flessibili al riguardo e non impongano limitazioni rigorose, ad esempio accettando solo un documento cartaceo, ma accettino anche una versione elettronica, nella misura in cui contenga tutte le informazioni richieste dall’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i) del Regolamento 282/2011”.

Togliendo i casi di aziende che curano il trasporto della merce incaricando un trasportatore, che possono far valere le prove previste dal Regolamento Ue senza nemmeno chiedere al cliente un documento che certifichi l’arrivo della merce, negli altri casi il contribuente deve seguire le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in alcuni chiarimenti di prassi e recuperare una serie di documenti che certifichino l’arrivo della merce in altro Stato; sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiede che il contribuente abbia – alternativamente – un documento proveniente dal sistema informatico vettore (POD), una copia del documento di trasporto (tipicamente CRM) firmato dal cliente, oppure una dichiarazione di ricezione della merce firmata dal cliente; come chiarito con la risposta ad interpello 100/2019, è sufficiente che tale ultimo documento certifichi il mese ed il Paese di ricezione, e potrebbe elencare le merci ricevute facendo riferimento ai documenti di trasporto o alle fatture.

Il dubbio che potrebbe sorgere è con che modalità recuperare la dichiarazione di ricezione della merce.

Appare evidente che risulta molto attendibile un documento pdf allegato ad una mail proveniente da una casella di posta elettronica che viene utilizzata abitualmente nei contatti con il cliente; ovviamente, considerato che le mail sono quella “corrispondenza” che per il Codice civile deve essere conservata dall’imprenditore, deve essere conservata anche la mail a cui la dichiarazione era allegata.

Si ritiene che una dichiarazione di ricezione della merce, fatta pervenire dal cliente tramite mail, abbia la stessa validità giuridica di quella fatta avere tramite posta; peraltro, ricordiamo che con risoluzione 19/2013 l’Agenzia delle Entrate riconobbe prova valida il “CMR elettronico”, cioè un file (ad esempio pdf) ricevuto dal trasportatore; in tale risoluzione ricordò che se i files non hanno un “riferimento temporale” e la “sottoscrizione elettronica”, sono da considerare documenti analogici, e quindi da stampare e conservare in cartaceo (salva una loro conservazione a norma effettuata secondo altre regole).

Fatto sta che con la risposta ad interpello 272/2023 l’Agenzia delle Entrate ha dato conferma della validità dei documenti di prova ricevuti dal cliente in formato elettronico, e nello specifico via EDI.

In tale documento l’Agenzia ha precisato che – analogamente a quanto aveva chiarito riguardo al CMR – tutti i documenti che consentono di provare l’arrivo della merce a destino possono essere elettronici, e quindi anche la dichiarazione di arrivo della merce.

A tale riguardo è d’obbligo precisare che esiste il concetto di “documento elettronico” e di documento “analogico consegnato per via elettronica”; la differenza, emersa ad esempio nella circolare 45/E/2005 è che per una fattura “analogica” “la posta elettronica è un mezzo di spedizione della fattura, cosicché risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua “materializzazione” su un documento cartaceo, nonché la sua sostanziale corrispondenza di contenuto tra l’esemplare dell’emittente e quello del ricevente e tra le annotazioni nei registri Iva di entrambi gli operatori; non è invece, obbligatorio che la fattura sia resa immodificabile mediante la firma elettronica qualificata il riferimento temporale”.

In sostanza, il documento contenuto in un file senza riferimento temporale e sottoscrizione elettronica è un documento “cartaceo”, che deve essere stampato, e conservato in tale forma (fatta salva una “successiva” smaterializzazione), mentre un documento che ha determinati requisiti (immodificabilità, definitività della data, certezza sulle origini, ecc…) è considerato documento elettronico e può essere conservato nella stessa forma.

Essendo quindi consentito l’invio per posta elettronica del documento di arrivo della merce (così come era consentito l’invio delle fatture analogiche dalla circolare 45/E/2005e dei CMR dalla risoluzione 19/E/2013) l’Agenzia conferma che lo stesso deve fornire “le medesime garanzie di una dichiarazione cartacea”. In questo senso, con gli ordinari mezzi e oneri della prova se ne dimostrerà o disconoscerà la fonte o la veridicità e quindi appare opportuno, nel caso, un sistema di archiviazione efficace della posta elettronica in arrivo.

Qualora invece non si intenda materializzare tale documento, e considerarlo “elettronico”, in un passaggio successivo l’Agenzia delle Entrate richiede dei requisiti che devono avere i files, e conferma che l’utilizzo della trasmissione EDI attribuisce ai files trasmessi con tale sistema determinate garanzie circa l’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto.

(MF/ms)




Credito Iva 1 trimestre 2023, invio del modello TR

Scade martedì 2 maggio 2023 (in quanto 30 aprile e 1° maggio sono giorni festivi), il termine entro il quale è possibile presentare il modello TR per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2023 (art. 8 commi 2-3 del DPR 542/99).

Si considerano tempestive anche le istanze inviate entro tale termine, ma scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (C.M. n. 195/99).

L’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del credito IVA, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:

  • esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10% (art. 3 comma 6 del DL 250/95), inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
  • effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA (in tal caso, il rimborso è limitato alla sola imposta assolta su detti acquisti);
  • svolgimento dell’attività da parte di soggetto non residente che opera in Italia mediante un rappresentante fiscale di cui all’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 o identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72;
  • effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3 lett. a-bis) del DPR 633/72.
In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione nel modello F24 anche con altri tributi, contributi e premi (art. 8 comma 3 del DPR 542/99).

L’istanza per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale deve essere presentata avvalendosi del modello TR approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020. Tale modello e le relative istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati lo scorso 14 marzo al fine di:

  • sostituire l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (Ue) 679/2016;
  • modificare i quadri TA e TB per tenere conto della riduzione delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina, alla luce del mancato rinnovo delle disposizioni di favore previste sino alla fine del 2022;
  • cambiare in “Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale” la descrizione del codice 3 riportata nella “Tabella generale dei codici di carica” presente nelle istruzioni.
Aggiornati i software di compilazione e controllo

La nuova versione del modello è da utilizzare a partire dal 1° aprile 2023; tuttavia, ci si può avvalere della precedente sino al prossimo 2 maggio. Si ricorda che il 31 marzo è stata resa disponibile anche la nuova versione dei software di compilazione e controllo. 

Il modello TR deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal soggetto passivo;
  • tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti).
(MF/ms)



Istat marzo 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 7,4% (variazione annuale) e a + 14,2% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,55% e + 10,65%.
 
(MP/ms)
 



Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulle “persone di fiducia” e accesso ai servizi on line per terzi

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 130859 pubblicato il 17 aprile, è stata semplificata la procedura di abilitazione delle persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, nell’interesse di altre persone fisiche.

Il provvedimento in esame ha modificato il precedente provv. n. 173217 del 19 maggio 2022, relativo all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate da parte non solo delle persone di fiducia, ma anche dei rappresentanti legali.

Le modifiche sono state introdotte al fine di agevolare ulteriormente l’accesso e la fruizione dei servizi dell’Agenzia da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei servizi telematici, particolarmente utile ad esempio per accedere alla propria dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

Si sottolinea che con il termine “persone di fiducia” si intendono le persone fisiche abilitate, su istanza di altre persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, a utilizzare i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, agendo al di fuori dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Rispetto allo scorso anno non è quindi più richiesto il conferimento di una procura ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/73.

Per abilitare o disabilitare le suddette persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, i soggetti interessati, a partire da quest’anno, possono presentare l’istanza anche mediante:

  • una specifica funzionalità web che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 aprile 2023, che sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio “Consegna documenti e istanze”, previsto dal provv. n. 173217/2022;
  • il servizio di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia, secondo le modalità ivi indicate. In questo caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato.
A conclusione dell’appuntamento in videochiamata, l’interessato invia il modulo all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate contattato:
  • sottoscritto con firma digitale in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria;
  • o, in alternativa, la sua copia per immagine, corredata della copia del proprio documento di identità.
Restano ferme le disposizioni previste dal provv. n. 173217/2022, ai sensi del quale l’istanza può essere presentata a una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate via PEC, o direttamente presso un ufficio territoriale dell’Amministrazione finanziaria presentando il modello in originale, unitamente a copia del documento di identità dell’interessato.

Nel caso in cui il soggetto interessato ad abilitare una persona di fiducia sia impossibilitato a presentarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, è presentato dalla persona di fiducia:

  • esclusivamente presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia;
  • corredato dalla copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia dell’interessato o un suo sostituto).
    Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria o residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura in cui si trova.
Si ricorda che ogni persona può designare una sola persona di fiducia, la quale può essere designata quale persona di fiducia al massimo da tre persone.

L’abilitazione della persona di fiducia scade il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza, che non può superare il secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.

Il termine rimane al 31 dicembre dell’anno in cui è attivata l’abilitazione, come previsto per le abilitazioni attivate l’anno scorso, solo nel caso in cui nell’istanza non sia indicato alcun termine.

Posto che la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, viene specificato che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo al soggetto abilitante.

Servizi on line disponibili nell’area riservata

Una volta accolta l’istanza di abilitazione, la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali e utilizza i servizi on line seguendo le indicazioni riportate nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

(MF/ms)




Rottamazione dei ruoli al rush finale

Il prossimo 30 aprile scade il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli, disciplinata dall’art. 1 commi 231 ss. della L. 197/2022.

Tale termine, infatti, non è stato prorogato dal Dl 34/2023, che ha invece posticipato al 30 settembre i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale e per la definizione delle liti pendenti.

La rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 è più favorevole delle precedenti: infatti, oltre alle sanzioni e agli interessi di mora, sono abbattuti tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.

Sono quindi stralciati di diritto gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi per l’intero, a differenza delle versioni precedenti, in cui erano abbattuti i soli interessi di mora e gli aggi corrispondenti alle somme abbattute.

La rottamazione riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito INPS.

Per quanto riguarda le Casse di previdenza private, vi rientrano solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso, come ad esempio la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri (la Cassa dei dottori commercialisti, invece, non si è avvalsa di questa facoltà, quindi i relativi ruoli non sono rottamabili).

Tra le esclusioni degne di nota figurano i carichi riguardanti i dazi doganali e l’IVA all’importazione, mentre dovrebbero rientrare quelli sulle accise (la L. 197/2022 non ha riproposto una rottamazione specifica per questi carichi, come invece fatto dall’art. 5 del Dl 119/2018).

Anche i ruoli inerenti a sanzioni non tributarie/contributive beneficiano della rottamazione, ad esempio quelle irrogate per violazioni del Codice della strada, ma in tal caso il beneficio consiste nello stralcio degli interessi, delle maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L. 689/81 e degli aggi di riscossione.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzionalità che consente di inoltrare richiesta per conoscere quali carichi sono rottamabili e il costo della rottamazione, in via anticipata.

La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale).

Non è possibile presentare domanda via PEC, salvo lo specifico caso dei debitori sottoposti a procedura di sovraindebitamento.

Devono presentare domanda anche coloro i quali hanno optato per una precedente rottamazione e sono decaduti, non essendoci una riliquidazione d’ufficio delle rate.

La domanda va presentata altresì quando la rottamazione non ha costi, il che si verifica per i carichi relativi a sole sanzioni o a soli interessi.

Nella domanda, come di consueto, bisogna impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti e si manifesta la volontà di pagare ratealmente, in massimo 18 rate.

Le somme verranno liquidate d’ufficio entro il 30 giugno 2023.

Fermo il termine del 30 aprile 2023 è possibile presentare distinte domande di rottamazione dei ruoli.

Ogni domanda, è bene precisarlo, dà luogo a un distinto piano di rateazione quindi se si decade da un piano la rottamazione viene meno solo per esso e non anche per gli altri, relativamente ai quali si stanno pagando le rate per intero e nei termini.

La scelta di dividere i piani di dilazione può servire, ad esempio, per “blindare” il DURC.

Se ci sono carichi INPS, il debitore può presentare domanda e pagarli tutti subito, scongiurando così l’evenienza che questo venga meno per effetto di successivi inadempimenti nei pagamenti.

È possibile, sempre entro il 30 aprile, integrare una domanda già presentata cambiando la modalità di pagamento (da in unica soluzione a rateale o viceversa).

La rottamazione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate, sicché l’inadempimento, anche esiguo, in relazione al pagamento di una sola rata causa la decadenza e la riemersione del debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi.

È tuttavia possibile fruire ancora della dilazione delle somme ai sensi dell’art. 19 del Dpr 602/73.

Possibile sapere in anticipo il costo e diversificare le domande

Rammentiamo che la rottamazione riguarda i soli carichi affidati all’Agente della riscossione “nazionale”, non quindi gli accertamenti esecutivi e le ingiunzioni fiscali degli enti che riscuotono in proprio o mediante concessionario locale.

Trattasi di una evidente e ingiustificata disparità di trattamento, che, anni fa, era stata ritenuta costituzionalmente legittima in ragione dell’esigenza di sopprimere la vecchia Equitalia S.p.a. in vista del subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Corte Cost. 14 febbraio 2018 n. 29), esigenza che oggi non esiste più.

Il Dl 193/2016 aveva previsto la possibilità, per gli enti territoriali, di deliberare una loro rottamazione, possibilità che non è stata riproposta né dal Dl 119/2018 né dalla L. 197/2022.

(MF/ms) 




Opzione telematica per ripartire i crediti da superbonus in dieci anni

L’Agenzia delle Entrate ha adottato un provvedimento che, in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (DL Cessione Crediti n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.

Di seguito un recap di quanto disposto dall’Autorità:

  • Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni – La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno. Il provvedimento AdE specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

  • Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga – Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Riportiamo il provvedimento in toto al seguente link: Provvedimento

(MF/ms)




Valute estere marzo 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2023)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 145,7261
Peso Argentino 217,0482
Dollaro Australiano 1,6034
Real Brasiliano 5,5784
Dollaro Canadese 1,4649
Corona Ceca 23,6831
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,3807
Corona Danese 7,4456
Yen Giapponese 143,01
Rupia Indiana 88,1159
Corona Norvegese 11,2858
Dollaro Neozelandese 1,7242
Zloty Polacco 4,6893
Sterlina Gran Bretagna 0,88192
Nuovo Leu Rumeno 4,9263
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0706
Rand (Sud Africa) 19,5602
Corona Svedese 11,2276
Franco Svizzero 0,9908
Dinaro Tunisino 3,3273
Hryvnia Ucraina 39,1468
Forint Ungherese 385,013
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Bilancio 2022: rilevazione dei crediti imposta energia

Nel corso del 2022 sono stati introdotti diversi crediti d’imposta, commisurati ad una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, come di seguito riepilogati:
  • per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è previsto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, spetta un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).
Sotto il profilo fiscale, i crediti richiamati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap, inoltre, gli stessi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Dal punto di vista contabile tali aiuti, diretti ad attenuare i rincari dei costi energetici delle imprese, vanno rilevati tra gli “Altri ricavi e proventi”, come contributi in conto esercizio.

Secondo i principi contabili nazionali (OIC12 – Composizione e schemi di bilancio) i contributi in conto esercizio sono dovuti in base alla legge (oppure in base a disposizioni contrattuali), vanno rilevati per competenza ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5.

Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.

I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti; devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Ai fini contabili, pertanto, occorre rilevare le seguenti scritture in Partita Doppia:

Crediti vs Erario              a             Contributo in conto esercizio (non imponibile fiscalmente)

Il conseguente componente positivo del conto economico, da classificarsi fra i contributi in conto esercizio alla relativa voce A5, sarà oggetto di variazione in diminuzione nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel quadro RF).

Si ricorda che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: così, ad esempio, i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento, mentre i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati (risoluzione 2/E/2010).

In analogia con quanto previsto per i contributi/crediti d’imposta previsti per contrastare il Covid-19, gli “aiuti” in argomento hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici.

Con riferimento all’utilizzo, infine, i crediti d’imposta energetici (energia elettrica e gas naturale) possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24: non trovano applicazione i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale di 2 milioni di euro).

È consentito l’eventuale utilizzo in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenutesecondo i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
 

(MF/ms)