1

Pagamento 2° acconto imposte: chi può rateizzare

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, utilizzando i seguenti codici tributo ed indicando la rateazione necessaria:
 

IMPORTO DA VERSARE Cod. trib. IMPORTO DA VERSARE Cod. trib.
Acconto IRPEF (2° o unica rata) 4034 Acconto cedolare secca (2° o unica rata) 1841
Acconto IRES (2° o unica rata) 2002 IVIE (2° o unica rata) 4045
Acconto IRAP (2° o unica rata) 3813 IVAFE (2° o unica rata) 4048
Acconto imposta sostitutiva regime dei minimi (2° o unica rata) 1794 Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata) 2019
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata) 1791 Maggiorazione IRAP per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4070
Maggiorazione IRPEF per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4068 Maggiorazione imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB  
4072
Maggiorazione IRES per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4069

In sede di versamento, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.

L’eventuale omesso/insufficiente versamento degli importi è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso con le nuove sanzioni:
 

SANZIONE RIDUZIONE CON RAVV. SANZ. RIDOTTA GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO
0,83% a giorno 1/10 da 0,083% a 1,167% entro il 14° giorno dalla scadenza
12,5% 1,250% dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
12,5% 1/9 1,389 dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
25% 1/8 3,125
  • entro 1 anno dalla violazione
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
25% 1/7 3,571% Oltre il termine del punto precedente (ed entro il termine “di prescrizione”)

 
 
 
I forfettari – Per i contribuenti in forfettario, è necessario valutare:

  • l’eventuale permanenza nel regime agevolato sul 2024, l’eventuale ingresso nel regime agevolato pervenendo dal regime dei minimi, l’eventuale ingresso nel regime agevolato dal 2024 o, infine, l’eventuale fuoriuscita dal regime agevolato dal 2024
  • e l’eventuale accesso al CPB 2024.

In sintesi:
 

REGIME  IMPOSTA PER L’ANNO 2024 ACCONTO
ANNO 2023 ANNO 2024 METODO  Cod. trib.
Minimi Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) Storico o previsionale 1794 (minimi)
Minimi Ordinario Irpef 1794 (minimi)
Forfetario Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) 1791 (forfettari)
Forfetario Ordinario Irpef 1791 (forfettari)
Ordinario Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) No acconto

Per i contribuenti in regime forfettario, si precisa che:

  • è dovuto il 100% del rigo differenza, che nel caso di specie è il rigo LM42;
  • applicano gli scaglioni d’imposta (€ 51,65 e € 257,52) visti per l’Irpef per valutare se il versamento non è dovuto, è dovuto in soluzione unica o è dovuto in 2 rate,
  • suddividendo le eventuali 2 rate per il 40% (1° rata) e 60% (2° rata), dato che non sono soggetti ISA.

 
(MF/ms)




Dal 2 dicembre addio alla bolletta doganale cartacea

Da due anni oramai le bollette doganali di importazione hanno un formato anche elettronico. 

A partire dal 2 dicembre 2024 scompariranno le bollette doganali su carta.

Da tale data, tutti i documenti doganali saranno esclusivamente in formato digitale e potrà essere effettuato il download esclusivamente dal portale dell’Agenzia delle Dogane, attraverso una procedura articolata.

La bolletta doganale cartacea è stata, infatti, sostituita da un sistema digitale a partire dal 9 giugno 2022, in conformità con le nuove normative europee. Questa transizione è parte di un processo di digitalizzazione volto a semplificare le procedure doganali e migliorare la trasparenza nelle operazioni di importazione.

Dal 2 dicembre 2024 tutti gli operatori saranno obbligati a presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso le nuove modalità elettroniche, conformi alle direttive dell’Unione Europea.

  • 2 dicembre 2024 – Inizio obbligo di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello UE.
  • 21 gennaio 2025 – Termine nazionale per l’adeguamento alla dichiarazione di transito, in linea con i termini stabiliti dall’UE.
  • 11 febbraio 2025 – Termine finale per l’implementazione della componente transnazionale della dichiarazione di esportazione.
Il rischio del disallineamento dei termini, tra il 2 dicembre 2024 (obbligo nazionale) e le scadenze fissate a livello unionale (21 gennaio 2025 per il transito e 11 febbraio 2025 per l’esportazione transnazionale), è concreto.

L’impossibilità per alcuni Paesi, che non avranno ancora implementato la nuova componente transnazionale, di acquisire automaticamente l’Ivisto (visto elettronico necessario per la non imponibilità IVA) è probabile. 

Questo potrebbe comportare la necessità di utilizzare modalità manuali per chiudere le operazioni doganali, con conseguenti ritardi e potenziali problematiche amministrative per le operazioni di esportazione, specialmente se il bene lascia il territorio doganale da un Paese non ancora adeguatosi al nuovo sistema.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 8 ottobre 2024 (informativa n. 622909) ha ribadito che le nuove modalità dichiarative, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 e NCTS – P5, diventeranno le uniche ammissibili.

Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall’Eudcm e il precedente tracciato, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, sono stati individuati due codici documento nazionale in TARIC.

Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e sono state estese in ambiente reale dal 23 ottobre 2024.

Gli obblighi di registrazione –

L’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che, “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. 

Le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione – diritto che – ai sensi dell’art. 19 del Decreto IVA, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo; pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione.

Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione è necessario dunque che sia verificata:

  • oltre all’esigibilità dell’imposta,
  • la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti.
Al riguardo con la circolare n. 22/2022 del 6 giugno 2022 la stessa Agenzia ha chiarito, che “l’art. 6 par. 1 del CDU, stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni”, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.
 

(MF/ms)




Acconto Iva 2024 pagamento entro il 27 dicembre 2024

Il tema del versamento dell’acconto IVA rappresenta un appuntamento cruciale per i soggetti passivi IVA, chiamati, entro il prossimo 27 dicembre 2024, a calcolare e, se necessario, versare quanto dovuto.

Questo adempimento, che chiude l’anno fiscale sotto il profilo della liquidazione periodica dell’imposta, assume particolare rilevanza sia per la corretta gestione della posizione IVA, sia per l’ottimizzazione della liquidità aziendale. 

È importante sottolineare che, per il calcolo e il versamento dell’acconto IVA, il legislatore offre diverse opzioni operative, lasciando al contribuente la possibilità di scegliere il metodo più conveniente. In particolare, i soggetti interessati potranno optare tra il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo analitico.

Ciascuna modalità presenta specifiche peculiarità che permettono di adattare il calcolo dell’acconto alle esigenze finanziarie e operative dell’impresa o del professionista.

  • Ambito soggettivo per il versamento dell’acconto IVA 2024
  • Le diverse metodologie di calcolo dell’acconto IVA 2024
  • Analisi del metodo storico
  • Variazioni dei regimi di liquidazione e di versamento dell’imposta
  • Esercizio di più attività (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972)
  • Fusioni, incorporazioni e scissioni
  • Modalità di versamento dell’acconto
  • Sanzioni
In allegato le specifiche per ogni caso.

(MF/ms)




Imu: versamento seconda rata 2024 entro il 16 dicembre

Il 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2024.
 
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata (*) non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2024.

Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 17 giugno 2024 e del 16 dicembre 2024, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2025.

I comuni, per situazioni particolari e con proprio regolamento, possono stabilire differimenti di termini per i versamenti.
 
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
 
La dichiarazione IMU

Entro il 30 giugno 2025, dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2024, la dichiarazione IMU 2025.

La dichiarazione:

  • va presentata solo con riferimento all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
  • ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Non occorre trasmettere la dichiarazione quando è relativa a eventi rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale; generalmente quindi, non deve essere presentata alcuna dichiarazione in caso di acquisto o vendita di bene immobile effettuata tramite rogito notarile o per successione regolarmente dichiarata.
 
Alcune novità ed esenzioni 2024
 
Riduzione IMU per i pensionati esteri:
l’IMU è stabilita al 50% se vi è una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
 
Esenzione IMU per i beni merce:
dal 1° gennaio 2020 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice sono esenti dall’IMU fino a che permane tale destinazione.
 
Esenzione abitazione principale:
era previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicavano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta doveva essere comunicata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU al comune in cui era ubicato l’immobile da considerare come abitazione principale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione IMU per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
 
Esenzione IMU:
per gli immobili colpiti da sisma del 2012 nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.
 
Ogni anno vanno comunque verificate condizioni specifiche e/o territoriali.
 
Il ravvedimento operoso

Chi non riuscisse a versare l’IMU entro le scadenze previste, potrà effettuarlo in ritardo, avvalendosi del ravvedimento operoso, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori.

In sintesi, per violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

a) regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,083% (pari ad 1/15 del 12,5%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
b) regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,25% (pari ad 1/10 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
c) regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,39% (pari ad 1/9 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
d) regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,13% (pari ad 1/8 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
e) regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,57% (pari ad 1/7 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
f) regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 4,17% (pari ad 1/6 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
 

*Dal 2016 il Comune può assimilare ad abitazione principale solo “l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.

(MF/ms)




Imu 2025: comunicazione aliquote dai Comuni tramite applicazione telematica

Con effetti dal 2025 in avanti, per i Comuni scatterà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto digitale, utilizzando l’applicazione informatica “Gestione IMU” messa a disposizione sul portale del Federalismo Fiscale.

Tale decorrenza è confermata anche post Decreto MEF 6 settembre 2024.

Si veda l’art. 2 del Decreto: “ai sensi dell’art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2025”.

Per ripercorrere gli step che si sono susseguiti negli ultimi mesi, è necessario partire dalle previsioni di cui al comma 756  Legge n. 160/2019): “a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”.

In considerazione di tali previsioni sono stati pubblicati i decreti MEF 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024. Con tale ultimo Decreto sono state integrate le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni delle aliquote impositive all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal Decreto 7 luglio 2023.

Al successivo comma 757, viene disposto che anche laddove il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle stesse aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale (applicazione informatica “Gestione IMU”) che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.

La decorrenza dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto “digitale” è stata prorogata al 2025 dall’art. 6-ter del D.L. n. 132/2023.

Da qui, in vista della scadenza del 16 dicembre per il pagamento del saldo 2024, per i Comuni non vigeva l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel Decreto del 7 luglio 2023 e ss.mm.ii e in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di Legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote in essere nell’anno di imposta 2023.

Dal prossimo anno invece ossia per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto “digitale”, in mancanza di una delibera approvata secondo le nuove modalità e pubblicata nel termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote IMU base. Ciò vale fin quando il Comune inadempiente non approvi le aliquote secondo le modalità fissate dal Decreto 7 luglio e dal comma 757 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. (vedi anche comma 837 Legge n. 197/2022).

 

Utilizzo applicazione “Gestione IMU”
Cosa Applicazione fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e obbligo di utilizzo della nuova applicazione.
Obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l’applicazione del Portale del Federalismo fiscale (Gestione IMU) Anche se il Comune non intenda diversificare le aliquote IMU. L’app consente di individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto.
Discordanza tra prospetto e regolamento comunale In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
Entrata in vigore dell’obbligo 2025
Anno di sperimentazione 2023/2024
 
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale: modalità di versamento dell’acconto delle imposte

Durante il concordato preventivo biennale, gli acconti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP/imposta sostitutiva del regime forfetario) sono determinati secondo le disposizioni ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Regole particolari sono dettate per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato per il quale è possibile procedere alla determinazione degli acconti con metodo storico (artt. 20 e 31 del DLgs. 13/2024).

Poiché il 2024 è il primo anno di applicazione dell’istituto, la previsione assume carattere generale.

Se l’acconto è determinato con metodo storico (sulla base dell’imposta relativa al 2023), va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

  • il reddito concordato (indicato nel rigo P06 del modello CPB);
  • il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P04 del modello CPB).
La maggiorazione è pari:
  • al 3% per l’IRAP, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (indicato nel rigo P08 del modello CPB) e il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dall’art. 17 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P05 del modello CPB);
  • al 10% oppure al 3% (per i primi cinque anni di attività) per il regime forfetario, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato (indicato nel rigo LM63 del modello REDDITI PF 2024) e il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (indicato nel rigo LM34 del modello REDDITI PF 2024),
Le maggiorazioni sopra citate devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto, fissato per i soggetti “solari” al 2 dicembre 2024 (il 30 novembre 2024 cade di sabato), utilizzando i seguenti codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate n. 48/2024):
  • 4068 CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Dirette;
  • 4069 CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Dirette;
  • 4070 CPB – Soggetti ISA – IRAP;
  • 4072 CPB – Soggetti forfetari.
In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati (circ. n. 18/2024, § 6.13).

Il medesimo criterio va adottato anche per le imprese familiari (FAQ 8 ottobre 2024 n. 3).

Nel caso in cui non risultino dovute imposte per il periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria, la maggiorazione deve essere in ogni caso versata (FAQ 8 ottobre 2024 n. 1).

Se il reddito rilevante ai fini del calcolo della proposta di concordato, indicato nel rigo P04, è negativo, la maggiorazione deve essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero (FAQ 8 ottobre 2024 n. 4).

In assenza di specifiche disposizioni, la FAQ dell’Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4, nell’ipotesi del consolidato fiscale, ha chiarito che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante. Per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB, la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico”.

La maggiorazione di acconto potrà essere:

  • scomputata dal tributo principale cui si riferisce in occasione del calcolo del saldo dell’imposta dovuta (per il periodo d’imposta 2024);
  • compensata per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 20-bis e 31-bis del DLgs. 13/2024 sull’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente (circ. n. 18/2024, § 3.6, e FAQ 17 ottobre 2024 n. 1).
In caso di calcolo degli acconti in base all’imposta relativa al periodo in corso (c.d. “metodo previsionale”), se l’acconto è versato in due rate:
  • la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
  • la seconda rata è determinata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.
Queste disposizioni vanno considerate anche da coloro che decideranno di aderire al concordato entro il prossimo 12 dicembre usufruendo della proroga disposta con il DL 167/2024.

Nel caso in cui l’adesione e il versamento intervengano dopo il 2 dicembre, salvo nuove disposizioni, dovrebbe essere versata anche la sanzione per il ritardo.

Da ultimo si evidenzia che, in tema di acconti, gli artt. 20 e 31 del DLgs 13/2024 fanno riferimento esclusivamente alle imposte dirette, all’IRAP e all’imposta sostitutiva del regime forfetario, senza menzionare i contributi previdenziali INPS.

In assenza di diverse indicazioni ufficiali, ciò porta a ritenere che, almeno in sede di prima applicazione del CPB, la determinazione ed il versamento degli acconti dei contributi previdenziali segua le regole ordinarie, ferma la rilevanza in sede di saldo del reddito “concordato” (al netto delle voci ex artt. 15 e 16), oppure di quello “ordinario” effettivo, se superiore del precedente, in applicazione dell’art. 19 del DLgs. 13/2024.
 

(MF/ms)




La riapertura dei termini del Concordato preventivo biennale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 167/2024 diventa effettiva la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.

L’art. 1 comma 1 del DL fa espresso riferimento ai contribuenti “di cui agli articoli da 10 a 22” del DLgs. 13/2024; si tratta, in altre parole, dei soggetti che applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (per i quali il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31 ottobre 2024).

Tra essi, l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 resta comunque sbarrata se la dichiarazione:

  • non è stata ancora presentata;
  • oppure è già stata presentata, ma tardivamente rispetto al 31 ottobre.
L’adesione tardiva alla proposta del Fisco può essere espressa entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale non devono essere “indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.

In altre parole, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, non dovrebbe essere versata alcuna sanzione (anche ridotta in base al ravvedimento operoso), trattandosi di una riapertura dei termini di adesione.

L’adesione tardiva al CPB dovrebbe comunque essere ammessa nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore in cui, oltre all’accettazione della proposta, vengano indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria, oppure in caso di vizi formali che attengono al contenuto della dichiarazione, ma non incidono sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione della base imponibile o del tributo. A differenza della casistica precedente, in tali ipotesi sarebbe dovuta la sanzione per inesatta dichiarazione (circ. n. 42/2016); il minimo su cui computare la riduzione al nono da ravvedimento operoso è 250 euro.

Quanto sopra rilevato è limitato alla presentazione entro il 12 dicembre 2024 della dichiarazione integrativa con cui si accede al CPB; una volta formulata l’adesione al regime, infatti, torna ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza dal concordato, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, la circ. n. 18/2024, § 2.6)

Resta in ogni caso fermo che, mediante una dichiarazione integrativa, sia essa presentata entro il 12 dicembre prossimo oppure dopo, non potrà essere revocata l’adesione al CPB già espressa. Questa infatti potrà venire meno solo se saranno integrate le fattispecie di cessazione o di decadenza previste dal DLgs. 13/2024, o nel caso in cui si verifichino circostanze eccezionali (individuate dal DM 14 giugno 2024) che provochino diminuzioni del reddito effettivo rispetto a quello concordato superiori al 30%.

Nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, al momento rimane confermata al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte.

Considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono verificarsi due situazioni:

  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) possono essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini ordinari;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo dal 3 dicembre al 12 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) dovrebbero comunque essere versati entro il 2 dicembre secondo i criteri ordinari, ma, a seguito dell’adesione al CPB, potrebbe rendersi necessario un successivo versamento, da sanare mediante il versamento in misura ridotta della sanzione per il ritardo ex art. 13 del DLgs. 471/97, ove quanto versato nei termini sia inferiore a quanto dovuto in applicazione della disciplina speciale (ad esempio potrebbe essere dovuta la maggiorazione in adozione del metodo storico).
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 167/2024 diventa effettiva la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.

L’art. 1 comma 1 del DL fa espresso riferimento ai contribuenti “di cui agli articoli da 10 a 22” del DLgs. 13/2024; si tratta, in altre parole, dei soggetti che applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (per i quali il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31 ottobre 2024).

Tra essi, l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 resta comunque sbarrata se la dichiarazione:

  • non è stata ancora presentata;
  • oppure è già stata presentata, ma tardivamente rispetto al 31 ottobre.
L’adesione tardiva alla proposta del Fisco può essere espressa entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale non devono essere “indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.

In altre parole, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, non dovrebbe essere versata alcuna sanzione (anche ridotta in base al ravvedimento operoso), trattandosi di una riapertura dei termini di adesione.

L’adesione tardiva al CPB dovrebbe comunque essere ammessa nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore in cui, oltre all’accettazione della proposta, vengano indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria, oppure in caso di vizi formali che attengono al contenuto della dichiarazione, ma non incidono sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione della base imponibile o del tributo. A differenza della casistica precedente, in tali ipotesi sarebbe dovuta la sanzione per inesatta dichiarazione (circ. n. 42/2016); il minimo su cui computare la riduzione al nono da ravvedimento operoso è 250 euro.

Quanto sopra rilevato è limitato alla presentazione entro il 12 dicembre 2024 della dichiarazione integrativa con cui si accede al CPB; una volta formulata l’adesione al regime, infatti, torna ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza dal concordato, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, la circ. n. 18/2024, § 2.6)

Resta in ogni caso fermo che, mediante una dichiarazione integrativa, sia essa presentata entro il 12 dicembre prossimo oppure dopo, non potrà essere revocata l’adesione al CPB già espressa. Questa infatti potrà venire meno solo se saranno integrate le fattispecie di cessazione o di decadenza previste dal DLgs. 13/2024, o nel caso in cui si verifichino circostanze eccezionali (individuate dal DM 14 giugno 2024) che provochino diminuzioni del reddito effettivo rispetto a quello concordato superiori al 30%.

Nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, al momento rimane confermata al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte.

Considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono verificarsi due situazioni:

  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) possono essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini ordinari;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo dal 3 dicembre al 12 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) dovrebbero comunque essere versati entro il 2 dicembre secondo i criteri ordinari, ma, a seguito dell’adesione al CPB, potrebbe rendersi necessario un successivo versamento, da sanare mediante il versamento in misura ridotta della sanzione per il ritardo ex art. 13 del DLgs. 471/97, ove quanto versato nei termini sia inferiore a quanto dovuto in applicazione della disciplina speciale (ad esempio potrebbe essere dovuta la maggiorazione in adozione del metodo storico).
 

(MF/ms)




Omaggi natalizi ai dipendenti

Le festività natalizie sono l’occasione per moltissime aziende per fare un regalo non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti.

Si tratta solitamente di beni di modico valore, quali panettone, bottiglia o cesto, che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente, devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.

Il disposto prevede infatti l’attrazione nell’alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione.

L’art. 51 comma 3 del TUIR stabilisce tuttavia che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro. Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 59/2008 (§ 16), “tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del TUIR”.

Per il 2024, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a 1.000 euro e, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite (art. 1 commi 16-17 della L. n. 213/2023 e circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024). Pertanto, se il limite (1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli) viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta 2024 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 1.000 euro o i 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2024 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l’auto in uso promiscuo) o, per effetto della deroga prevista dalla L. 213/2023, per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo prima casa.

A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l’agevolazione.

Si rileva altresì che rientrano nel calcolo della soglia dei fringe benefit di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR anche i sacchetti di caffè e eventuali prodotti di merchandising (quali tazze con logo aziendale e spille) omaggiati ai dipendenti dalla società che produce e commercializza caffè ai fini promozionali (risposta a interpello n. 89/2024.

Costi deducibili dal reddito d’impresa

Dal lato dell’impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.

Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

(MF/ms) 




Valute estere ottobre 2024

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 145,1846
Peso Argentino 1067,3259
Dollaro Australiano 1,625
Real Brasiliano 6,1195
Dollaro Canadese 1,4993
Corona Ceca 25,298
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7276
Corona Danese 7,4593
Yen Giapponese 163,197
Rupia Indiana 91,6266
Corona Norvegese 11,7907
Dollaro Neozelandese 1,7917
Zloty Polacco 4,317
Sterlina Gran Bretagna 0,83496
Nuovo Leu Rumeno 4,975
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0904
Rand (Sud Africa) 19,1609
Corona Svedese 11,4048
Franco Svizzero 0,9386
Dinaro Tunisino 3,3589
Hryvnia Ucraina 44,9721
Forint Ungherese 401,9013
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat ottobre 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di ottobre 2024 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 2,5 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 1,875 %.

(MP/ms)