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La mappa delle agevolazioni per i bonus edilizi

Se la strada del Superbonus si fa sempre più in salita per i contribuenti, resta particolarmente ampio e variegato il quadro delle detrazioni edilizie “tradizionali”: dal bonus barriere architettoniche fino all’Ecobonus.

Ecco la fotografia aggiornata dei bonus edilizi disponibili nel 2023-2024 per chi voglia ristrutturare casa.

 

Bonus Detrazione, durata e limite di spesa Beneficiari A cosa si applica e descrizione Cessione credito / sconto in fattura Scadenza
Bonus verde 36% Soggetti IRPEF privati Sistemazione di verde e giardini:

  • Sistemazione a verde di aree scoperte private di
    • edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
    • recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
NO 31.12.2024
10 anni
€ 5.000 spesa massima UI
Bonus mobili 50% Soggetti IRPEF Spese per i mobili e i grandi elettrodomestici in unità oggetto di ristrutturazione, es.:

  • mobili
  • elettrodomestici nuovi
  • forni di classe non inferiore alla classe A
  • lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di
  • classe non inferiore alla classe E
  • frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla classe F
NO 31.12.2024
10 anni
€ 8.000 per il 2023
€ 5.000 per il 2024
Bonus casa 50% Soggetti IRPEF Interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per le parti comuni, es.:

  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro e risanamento conservativo
  • Ristrutturazione edilizia
  • Manutenzione ordinaria su parti comuni
  • Gli interventi sulle parti private e sulle parti comuni accedono ad autonome previsioni agevolative (risoluzione AdE n. 206/2007)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Sismabonus 50% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione
  • Interventi sugli elementi strutturali che portano ad un miglioramento della vulnerabilità sismica dell’edificio
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Ecobonus 50% Soggetti IRPEF e IRES Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:

  • Serramenti e infissi
  • Schermature solari
  • Caldaie a biomassa
  • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
Variabile
€ 30.000 – € 60.000
Ecobonus 65% Soggetti IRPEF e IRES
  • Interventi di isolamento termico dell’involucro
  • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto
  • Riqualificazione globale dell’edificio
  • Generatori di aria calda a condensazione
  • Pompe di calore
  • Scaldacqua a PDC
  • Collettori solari
  • Generatori ibridi
  • Sistemi di building automation
  • Microgeneratori
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
Variabile
€ 30.000 – € 60.000 – 100.000
Sismabonus 70% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe RISCHIO SISMICO
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)

Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa

SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Ecobonus condomini 70%  
  • Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 40.000
Spesa max per UI
Barriere architettoniche 75% Soggetti IRPEF e IRES
Edifici privati, edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata
  • Interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che rispettino i requisiti del D.M. n. 236/1989. Sono agevolabili anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e le spese correlate.
  • La spesa massima è di:
    • € 50.000 per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti,
    • € 40.000 per unità negli edifici da 2 a 8 UI,
    • € 30.000 per unità negli edifici da più di 8 UI
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2025
5 anni
Variabile
€ 50.000 – € 40.000 x UI
€ 30.000 x UI
Sismabonus condomini 75% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
Interventi su parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3 SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Ecobonus condomini 75% Soggetti IRPEF e IRES
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro
  • Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 40.000
Spesa max x UI
Sismabonus 80% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Eco-Sismabonus condomini 80% Soggetti IRPEF e
IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente
  • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico
  • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera
SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.24
10 anni
€ 136.000
Spesa max x UI
Sismabonus condimini 85% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 febbraio 2017)

Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa

SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Eso-Sismabonus condomini 85% Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:

  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente
  • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.2024
10 anni
€ 136.000
Spesa max x UI
15 anni
€ 96.000
Spesa max x UI

 

 




Registratori telematici da aggiornare entro il 2 ottobre 2023

Entro il prossimo 2 ottobre, fatte salve eventuali proroghe, i registratori telematici e i Server RT dovranno essere aggiornati per consentire l’attuazione della c.d. “lotteria degli scontrini istantanea”, il nuovo concorso collegato agli acquisti al dettaglio che si affiancherà all’attuale lotteria a estrazioni differite.
Allo stato attuale, la data di avvio della lotteria istantanea, introdotta dall’art. 18 comma 4-bis del DL 36/2022, non è ancora nota. Si attende infatti il provvedimento interdirettoriale (Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate) che dovrebbe definirne sia la decorrenza, sia le regole di attuazione (cfr. news del Garante privacy 4 agosto 2023). L’Agenzia delle Entrate, però, ha fissato al 2 ottobre 2023 il termine entro il quale gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi – compresa la procedura web Documento commerciale on line – dovranno essere adeguati (provv. n. 15943/2023).
Per partecipare alla lotteria, infatti, dal punto di vista operativo, sarà sufficiente che gli acquirenti scarichino un’applicazione denominata “Gioco legale” e scansionino mediante il proprio smartphone un codice bidimensionale riportato sui documenti commerciali. Tale codice “conterrà” tutti i dati della transazione necessari a partecipare al concorso (es. data e ora dello scontrino, ammontare della spesa, partita IVA dell’esercente). In caso di vincita, l’app avviserà il cliente e questi potrà riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati entro 30 giorni.
registratori telematici, dunque, dovranno essere aggiornati in modo da poter generare e stampare il suddetto codice bidimensionale su tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore a un euro pagati interamente in modalità elettronica. La app assocerà il codice lotteria del cliente all’acquisto effettuato e, in mancanza di tale codice, ne creerà uno nuovo che abbinerà all’acquisto.
Invece, nel caso in cui l’acquirente decida di partecipare anche al concorso già in essere, comunicando il proprio codice lotteria, quest’ultimo dovrà essere indicato sul documento. A tal proposito, è bene sottolineare che qualora l’esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, il cliente (“persona fisica”) potrà segnalare tale circostanza in un’apposita sezione del portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane. Tali segnalazioni verranno usate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza “nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione” (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).
Si ricorda che possono partecipare le sole persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che usano metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari; è ammessa, tuttavia la partecipazione anche nell’ipotesi in cui, ad esempio, i fondi provengano da un conto corrente intestato a un componente del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).
Va poi segnalato che, al fine di agevolare gli operatori nel processo di aggiornamento degli strumenti, è stato previsto, a favore dei soggetti passivi IVA tenuti alla rilevazione dei corrispettivi ex art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, uno specifico contributo, fruibile sotto forma di credito d’imposta (art. 8 del DL 176/2022). Esso è riconosciuto per gli adeguamenti effettuati nel 2023 ed è erogato in misura pari al 100% della spesa sostenuta, purché entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, entro il limite complessivo di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2023.
Il credito può essere usato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, indicando sul modello F24 il codice “7032” (ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2023), e non è soggetto né alle limitazioni di carattere generale (limite di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU), né a quelle di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (limite per le compensazioni “orizzontali”).
Occorre però prestare attenzione al fatto che, se all’atto del conferimento della delega F24, e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento sopra richiamato risulta incapiente rispetto all’importo del credito stesso, il suddetto credito non è fruibile e il modello F24 è scartato.
Ai fini del beneficio, occorre inoltre che il pagamento del corrispettivo relativo alla fattura d’acquisto sia eseguito “con modalità tracciabile”, ossia tramite uno degli strumenti individuati con provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018: assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l’addebito in conto corrente (cfr. provv. n. 231943/2023).
Per quanto concerne la tempistica, il credito è utilizzabile a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa alla spesa sostenuta per l’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti.
Il credito va poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’uso.

(MF/am)




Applicazione Reverse Charge: chiarimenti

In deroga all’ordinario meccanismo IVA in base al quale debitore d’imposta nei confronti dell’Erario è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni previste dall’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese.

Pertanto, in applicazione del reverse charge il prestatore di servizi emette fattura senza addebito d’imposta, mentre il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta.

Dunque, in alcuni casi specifici il meccanismo in parola si applica anche negli scambi che avvengono tra operatori nazionali. Ciò ad esempio avviene nel settore dell’edilizia.

In particolare, nel settore edile, la corretta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo delle due disposizioni che regolano la materia, vale a dire:

  • la lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi (…), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”;
  • la lett. a-ter) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
In tali ultime ipotesi, lett. a-ter), comma 6, dell’art. 17, del D.P.R. n. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile si applica rispetto a qualsiasi forma contrattuale avente ad oggetto le prestazioni citate B2B e, dunque, non necessariamente nell’ambito di un contratto di subappalto (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015).

Detto ciò rispetto ad alcune operazioni potrebbero esserci dei dubbi circa l’applicabilità del reverse charge. Si pensi ad esempio alle prestazioni di rifacimento del tetto con rimozione dell’amianto.

Per la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E, per circoscrivere le prestazioni rientranti tra i “servizi di demolizione relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nel codice 43.11.00 (“demolizione“) della Tabella ATECO 2007. Non dovrebbe rientrare nella nozione di “demolizione” di cui al codice ATECO l’attività di rimozione di parti dell’edificio, tipica delle fasi iniziali di ristrutturazione edilizia.

Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di completamento relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007:

  • intonacatura e stuccatura – codice 43.31.00;
  • posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate – codice 43.32.01;
  • posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del “reverse charge”, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici) – codice 43.32.02;
  • rivestimento di pavimenti e di muri – codice 43.33.00;
  • tinteggiatura e posa in opera di vetri – codice 43.34.00;
  • attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) – codice 43.39.01;
  • altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n. c.a. – codice 43.39.09.
Secondo la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E  devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere (codice ATECO 43.12), in quanto non riferibili alla fase del completamento dell’edificio, bensì a quella propedeutica della costruzione.

Le prestazioni qualificate dai codici ATECO come “completamento di edifici” rientrano nell’ambito di applicazione del “reverse charge” di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla natura di intervento edilizio realizzato

Quindi, sono ricompresi nella disciplina dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter). Per cui, ad esempio, si applica il “reverse charge” alla posa in opera di piastrelle, anche se la prestazione non è posta in essere nella fase di completamento dell’edificio, bensì su un fabbricato già esistente. La circolare n. 14/E/2015 ha specificato che sono ricomprese tra i servizi di completamento relativi ad edifici le “prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio”.

In tali casi si applica il reverse charge.

Riepiloghiamo di seguito le prestazioni soggette alla disciplina in esame, sulla base della descrizione fornita dalla Tabella ATECO 2007 e dalle relative note esplicative.
 

Servizi di pulizia relativi ad edifici
 
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici)
Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali
Pulizia generale (non specializzata) di condomìni
81.22.02 Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni)
Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi)
Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici
Servizi di demolizione relativi ad edifici
 
43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture
Servizi di installazione di impianti relativi ad edifici
 
43.21.01 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile
Cablaggio e connessioni elettriche
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici
43.21.02 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici
Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche
Installazione, manutenzione e riparazione di parabole satellitari
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di segnalazione d’incendio
Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di allarme antifurto
Sono esclusi il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme, antifurto e antincendio
43.22.01 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio) in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di caldaie in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di torri di raffreddamento in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di collettori di energia solare non elettrici in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulico-sanitari in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di condotte di ventilazione e condizionamento dell’aria in edifici
43.22.02 Installazione, manutenzione e riparazione di raccordi per il gas e distributori di vapore
43.22.03 Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati)
43.29.01 Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di scale mobili in edifici
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Installazione di materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni in edifici
43.29.09 Installazione di porte automatiche e girevoli in edifici
Installazione di parafulmini in edifici
Installazione di sistemi di aspirazione in edifici
Installazione di impianti pubblicitari in edifici
Installazione di cancelli automatici in edifici
Installazione di insegne elettriche e non elettriche in edifici
Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni, in edifici
Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni, in edifici
Altri lavori di costruzione e installazione, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici
No l’installazione di macchine apparecchiature industriali
No i lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione
No l’installazione con operatore di impianti, luci, audio e di amplificazione per manifestazioni, concerti ecc.
Servizi di completamento relativi ad edifici
 
43.31.00 Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura
43.32.01 Installazione di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali21
Installazione di cucine su misura, scale
Completamento di interni (controsoffitti, pareti mobili)
43.33.00 Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di accessori per stufe in ceramica
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di rivestimenti alla veneziana in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di carta da parati
Applicazione di stucchi ornamentali
Trattamento di pavimenti (levigatura, rasatura, lucidatura)
Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento, ecc.
43.34.00 Tinteggiatura interna ed esterna di edifici
Verniciatura di strutture di genio civile
Verniciatura di infissi già installati
Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri, ecc.
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
Installazione di caminetti
Costruzione di sottofondi per pavimenti
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
No la pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
No la consulenza e design per decorazione di interni
La realizzazione di coperture non rientra nell’applicazione del reverse charge in quanto ascrivibile alla categoria “Altri lavori specializzati di costruzione”, e non nelle attività di “completamento edifici”. 

Va, tuttavia, applicata la lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Quindi il meccanismo del reverse charge potrebbe trovare applicazione qualora le prestazioni siano eseguite nell’ambito di un contratto di subappalto. Stessa cosa dicasi per la rimozione dell’amianto.

Dunque, per la rimozione, con contratto di subappalto, la ditta che segue la prestazione emette fattura in reverse charge ex art 17, comma 6, lett. a.

Tuttavia, mancano chiarimenti ufficiali in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
 
(MF/ms)




La regolarizzazione delle cripto-attività

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.
 
Definizione di cripto-attività

Una cripto-attività, nota anche come cripto-valuta o cripto-moneta, è un tipo di attività digitale basata su tecnologie crittografiche e blockchain.

Si tratta di asset digitali progettati per fungere da mezzi di scambio, simili alle valute tradizionali, ma con alcune caratteristiche distintive.

Attualmente ci sono più di 1600 cripto-valute quotate nei mercati specializzati maggiori, di medie dimensioni e specializzati; tra le più diffuse vi sono, per esempio, Bitcoin, Ethereum (Ether), Cardano (ADA) e Solana (SOL), Axie Infinity (AXS), Filecoin (FIL) e Uniswap (UNIUSD).

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce la cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
 
Disciplina fiscale

Il possesso di cripto-attività comporta obblighi fiscali.

In primo luogo, nel caso in cui queste siano detenute all’estero, è necessario dichiararne il valore all’inizio e alla fine di ciascun anno, inserendo tali informazioni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

In secondo luogo, a meno che non siano gestite da un intermediario finanziario italiano nel contesto del risparmio gestito o amministrato, è obbligatorio dichiarare in dichiarazione dei redditi le plusvalenze conseguite dalla vendita delle cripto-attività, definite come la differenza positiva tra il valore di vendita e quello di acquisto. Questi profitti sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.

Nel caso di inadempienza a tali obblighi, le sanzioni previste sono considerevoli.

Se si omette di dichiarare il possesso delle cripto-attività nel quadro RW, la sanzione può variare dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (dal 6% al 30% in caso di detenzione in “paradisi fiscali”), per ciascun anno di detenzione.

Per quanto concerne la mancata dichiarazione dei redditi, le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, e tale percentuale aumenta ulteriormente, oscillando dal 120% al 240%, qualora le cripto-attività in questione siano detenute all’estero.
 
Regolarizzazione delle cripto-attività

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all’art. 1, commi da 138 a 142, ha introdotto delle disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati mediante un’istanza da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

La regolarizzazione riguarda i periodi d’imposta fino al 2021, per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione, comprese le imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

L’istanza, il cui modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 290480/2023 del 7 agosto 2023, richiede la dichiarazione delle cripto-attività detenute al termine di ogni periodo d’imposta e l’effettuazione del pagamento delle sanzioni per l’omessa indicazione nel quadro RW.

La sanzione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno.

Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.
 
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
 
L’istanza deve essere inviata tramite PEC, entro il 30 novembre 2023, dai contribuenti o professionisti delegati, alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale. L’istanza deve essere firmata digitalmente o, in mancanza di firma digitale, è necessario allegare le copie dei documenti di identità dei firmatari. Inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento effettuato tramite il modello F24, in un’unica soluzione. È altresì richiesta una relazione di accompagnamento, insieme alla documentazione probatoria.
 
Si segnala infine che la regolarizzazione risulta sicuramente vantaggiosa per quanto riguarda l’omessa indicazione nel quadro RW. Per quanto concerne invece la tassazione delle plusvalenze, va considerato che l’utilizzo del valore complessivo delle attività come base imponibile richiede una valutazione più complessa.
 
(MF/ms) 




Superbonus al 110% ultima possibilità di usufruirne

Per la quasi totalità dei contribuenti mancano poco più di tre mesi allo spirare del Superbonus con aliquota del 110%.

Più precisamente, salvo future proroghe che potrebbero rientrare nella prossima legge di bilancio per il 2024 e che potrebbero riguardare i condomìni che devono ancora ultimare i lavori (il governo sta valutando al riguardo l’impatto di una eventuale proroga sul bilancio dello Stato e sul deficit 2024), mancano soltanto 111 giorni per sostenere le spese relative agli interventi agevolati.

Rimangono invece ferme sino alla fine del 2024 la quasi totalità delle altre detrazioni edilizie: la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio con aliquota del 50% entro l’importo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare (c.d. “bonus casa”), la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici (c.d. “ecobonus”) dal 50% al 75%, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “sismabonus” dal 50% sino all’85%, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013.

Rimarrà fino alla fine del 2025, inoltre, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

Tornando al superbonus, che dal 2024 nella stragrande maggioranza dei casi non sarà più super (in quanto nel 2024 e nel 2025 scenderà rispettivamente al 70% e al 65%) e che potrà essere meno conveniente rispetto alle altre agevolazioni fiscali che potrebbero spettare per l’esecuzione di determinati interventi edilizi, per quanto concerne le spese sostenute nel 2023, seppur l’aliquota della detrazione sia stata ridotta dal 110% al 90%, permangono ancora numerosi casi per i quali sino al 31 dicembre 2023 la detrazione rimane al 110% ove siano rispettate le condizioni stabilite dalla norma inerenti la data delle delibere condominiali e del deposito della CILAS (art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020, art. 1 comma 894 della L. 197/2022 e art. 9 del DL 176/2022).

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) all’art. 119 del DL 34/2020, e delle disposizioni previste dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, infatti, l’aliquota al 110% si può continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:

– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, oltre che dalle ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri;
– per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”) o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

I sopraelencati soggetti, quindi, per poter fruire dell’aliquota del 110% dovranno sostenere le spese entro il 31 dicembre 2023. Nei casi in cui si intenda beneficiare della detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi, infatti, non è obbligatorio realizzare i lavori corrispondenti a dette spese entro la medesima data, rimando fermo che affinché l’agevolazione competa è necessario che i lavori vengano (anche in un successivo momento) realizzati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022 n. 56).

Limitatamente al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’esercizio delle opzioni di cessione/sconto di cui all’art. 121 del DL 34/2020 è subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell’avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020). In questi casi, quindi, entro il 31 dicembre 2023 non soltanto devono essere sostenute le spese, ma gli interventi corrispondenti devono anche essere realizzati.

Per un esiguo numero di soggetti, l’aliquota al 110% spetterà poi fino al 31 dicembre 2025:

  • per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d’uso gratuito (comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020);
  • per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020).
 

(MF/ms)




Istat luglio 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di luglio 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 5,7% (variazione annuale) e a + 13,9% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,275% e + 10,425%.
 
(MP/ms)
 



Valute estere luglio 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di luglio 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 14 agosto 2023)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2023 come segue:
  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 149,2931
Peso Argentino 293,78
Dollaro Australiano 1,6423
Real Brasiliano 5,3099
Dollaro Canadese 1,4618
Corona Ceca 23,8924
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9482
Corona Danese 7,4508
Yen Giapponese 155,9371
Rupia Indiana 90,8395
Corona Norvegese 11,3474
Dollaro Neozelandese 1,7758
Zloty Polacco 4,4431
Sterlina Gran Bretagna 0,85856
Nuovo Leu Rumeno 4,9411
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1058
Rand (Sud Africa) 20,1074
Corona Svedese 11,6343
Franco Svizzero 0,9663
Dinaro Tunisino 3,3875
Hryvnia Ucraina 40,4391
Forint Ungherese 379,0352
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Lipe secondo trimestre 2023: trasmissione entro il 2 ottobre

I dati delle liquidazioni periodiche riferite al secondo trimestre 2023 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con l’apposito modello, entro il prossimo 2 ottobre.

 

Per il secondo trimestre, l’art. 21-bis del Dl 78/2010 fissa il termine del 30 settembre, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del Dl 73/2022 (in precedenza, infatti, la scadenza era quella del 16 settembre).

Essendo il 30 settembre 2023 un sabato, l’adempimento è differito al 2 ottobre 2023, ossia al primo giorno feriale successivo, come prevede l’art. 7 comma 2 lett. l) del Dl 70/2011.

Sono chiamati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, con la sola esclusione di coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche.

Nel caso in cui i dati siano stati omessi ovvero siano incompleti o inesatti, la sanzione è compresa tra 500 e 2.000 euro, dimezzabile purché i dati siano trasmessi regolarmente entro 15 giorni dalla scadenza (17 ottobre 2023).

La sanzione può essere ridotta beneficiando del ravvedimento operoso se, oltre al pagamento della sanzione, è presentata una comunicazione sostitutiva (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

È bene sottolineare che, ad alcuni soggetti passivi, è data la possibilità di effettuare la comunicazione avvalendosi del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate, mediante il quale sono messe a disposizione la bozza di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e il servizio di pagamento delle somme eventualmente dovute.

La bozza precompilata e il modello F24 per l’eventuale pagamento sono resi disponibili anche ai soggetti che non hanno convalidato o integrato i registri Iva precompilati (provv. Agenzia delle Entrate n. 9652/2023, punto 4).

La facoltà di fruire del programma di assistenza dell’Agenzia riguarda i soggetti passivi che adottano la liquidazione trimestrale per opzione o per natura (questi ultimi solo a partire dalle LIPE dell’ultimo trimestre 2022). 

Sono, inoltre, stati ammessi ad avvalersi del programma anche gli operatori per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, nonché coloro che si avvalgono di specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, quali i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo, le aziende enoturistiche od oleoturistiche (provv. n. 9652/2023, punto 2).

Oltre ai soggetti passivi che adottano la liquidazione periodica mensile, non possono, invece, avvalersi dei documenti Iva precompilati gli altri operatori già esclusi dal provv. n. 183994/2021, cioè a dire: i soggetti che esercitano attività per cui sono previsti regimi speciali, i soggetti che applicano l’Iva separatamente, coloro che aderiscono all’Iva di gruppo o che partecipano a Gruppi Iva, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti soggetti alla disciplina dello split payment, i commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione dei corrispettivi, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio da utilizzare come carburanti per motori, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle operazioni tramite distributori automatici e coloro che erogano prestazioni sanitarie.

Qualora ci si accorga, dopo l’invio della comunicazione convalidata o integrata, che i dati in essa contenuti sono incompleti o inesatti, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 aprile 2024 per l’anno 2023), ferme restando le sanzioni applicabili.

Acquisti in reverse charge nel campo VP3

In merito alla compilazione del modello delle liquidazioni periodiche, un aspetto degno di interesse concerne gli acquisti relativi a operazioni con il meccanismo del reverse charge.

Nel caso di reverse charge “interno” (ad es., servizi nel settore edile), l’imponibile è riportato nel rigo VP3 (operazioni passive), mentre la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo solo se detraibile).

Se l’inversione contabile avviene in via elettronica (trasmettendo i dati al SdI), nel rigo VP3 sarà indicato l’imponibile contenuto nella fattura e non l’ammontare del documento integrato con codice “TD16” (si vedano le FAQ nel portale “Fatture e Corrispettivi”).

Tanto vale anche per il reverse charge “esterno” (ad es. prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia), per il quale è necessario indicare l’imponibile nel rigo VP3 del modello e la relativa imposta nei campi VP4 e VP5, a prescindere dall’integrazione elettronica via SdI.

In tema di reverse charge, è da rammentare che un singolo acquisto con lo speciale meccanismo comporta l’obbligo di presentare la comunicazione con i dati del periodo, anche per coloro che altrimenti ne sarebbero esonerati, come i soggetti passivi che effettuano solo operazioni esenti, mentre qualche dubbio vi è per i forfetari.

(MF/ms)




L’adozione dell’E-fattura nei paesi Ue

Una raffica di proroghe sull’adozione dell’e-fattura nei paesi Ue, mentre aumenta il pericolo di sistemi di rendicontazione digitale che non comunicano.

La fretta di adottare sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva aiuterà le amministrazioni fiscali nella lotta contro l’evasione dell’imposta, ma esiste il rischio di una proliferazione di soluzioni nazionali sviluppate in modo indipendente senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue.

Ciò, a sua volta, potrebbe non solo incidere negativamente sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali nella lotta alle frodi transfrontaliere e all’evasione fiscale, minando potenzialmente i futuri progressi nella lotta alle frodi carosello, ma anche creare costi aggiuntivi per le imprese che operano in diversi stati membri e andare contro la obiettivo del mercato interno.

Lo riporta la Commissione europea nella Relazione annuale in materia di fiscalità del 2023, in cui vengono analizzati i dati più recenti dei sistemi fiscali dell’Ue e vengono individuate le modalità di miglioramento della politica fiscale.

In questo contesto, paesi come la Francia, la Germania, la Spagna e il Belgio hanno preso la decisione di posticipare l’introduzione dello strumento (perlopiù al 2026 rispetto al 2024), con lo scopo di superare le difficoltà tecniche ma anche di aspettare la delineazione della fatturazione elettronica intracomunitaria che sarà implementata a livello Ue.

Per affrontare questi rischi e sfruttare al meglio i vantaggi della digitalizzazione per l’Iva, l’8 dicembre 2022 la Commissione europea aveva presentato l’iniziativa sull’Iva nell’era digitale che cambierà il modo in cui le transazioni intracomunitarie vengono segnalate dal 2028, allo stesso tempo armonizzando le principali caratteristiche della segnalazione per le operazioni domestiche.

Le fatture tra stati membri saranno comunicate su un portale centrale (Vies) ma gli stati membri dovranno attenersi agli standard minimi Ue se desiderano implementare la fatturazione elettronica nazionale, un punto che rappresenta una sfida per l’Italia.

La nascita dei sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva.

La riforma della direttiva Iva del 2006, che ha introdotto nuove norme comuni per la fatturazione elettronica, è stato uno dei fattori che ha sostenuto la crescita della fatturazione elettronica tra le imprese dell’Ue a partire dal 2014.

Secondo uno studio segnalato dalla commissione europea, ciò ha portato a una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese di circa 920 milioni di euro nel periodo 2015-2017, di cui circa 540 milioni di euro nel 2017

L’Italia è stata il primo paese dell’Ue ad aver reso obbligatoria la fatturazione elettronica per le transazioni business-to-business nel 2019 e attualmente 12 stati membri impongono obblighi di rendicontazione digitale.

La maggior parte di questi sta procedendo con l’implementazione della fatturazione elettronica obbligatoria, sia per business-to-government (B2G) che per business-to-business (B2B), con alcune che lanciano programmi pilota e altre che mirano a una nuova legislazione sulla fatturazione elettronica entro il 2024.

 

Esiste il rischio di una moltiplicazione di soluzioni nazionali indipendenti senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue
I diversi sistemi.
Dato che gli stati membri hanno un ampio margine di manovra nella progettazione del controllo e dell’applicazione dell’Iva, i requisiti di rendicontazione digitale non sono stati finora soggetti ad alcuna armonizzazione o ad alcun coordinamento significativo a livello di Ue.

Ciò si traduce nella scelta di un’ampia varietà di soluzioni.

Si possono distinguere due tipi di obblighi di rendicontazione digitale in base al momento in cui le informazioni devono essere presentate.

Il primo richiede un controllo periodico delle transizioni (Periodic transaction controls – Ptc), in cui i dati sulle transazioni vengono segnalati alle autorità fiscali a intervalli regolari.

Tra questo, i modelli più comuni sono il registro Iva – richiede la trasmissione periodica di dati da compilare e trasmettere secondo un formato definito a livello nazionale – e i requisiti Saf-T (Standard Audit File for Tax) che si basano sulla definizione nazionale di uno standard Ocse, il Saf-T.

Il secondo richiede un controllo continuo delle transazioni (Continuous transaction controls – Ctc), in cui i dati sulle transazioni vengono presentati elettronicamente alle autorità fiscali subito prima, durante o subito dopo l’effettivo scambio di tali dati tra le parti.

Tra questo esistono in alternativa i sistemi in tempo reale e di fatturazione elettronica. In un sistema in tempo reale, il contribuente deve presentare determinati dati subito dopo aver effettuato una transazione, ma non è obbligato a utilizzare e condividere obbligatoriamente l’intera fattura elettronica con l’amministrazione fiscale.

Nell’ambito di un sistema di fatturazione elettronica, invece, i soggetti passivi sono tenuti a utilizzare per le loro transazioni una fattura strutturata preparata in un formato predeterminato e leggibile da una macchina, condividendo automaticamente l’intera fattura (o un sottoinsieme di dati) con l’amministrazione fiscale.

Al momento sei stati membri dell’Ue prevedono il sistema del registro Iva, mentre il Saf-T è stato adottato da Lituania, Polonia, Portogallo e Romania. Il Saf-T va anche oltre il campo dell’Iva, in quanto viene utilizzato per riportare tutte le informazioni fiscali.

Per quanto riguarda il Ctc, tre stati membri hanno introdotto la rendicontazione continua delle transazioni: l’Italia è l’unico ad utilizzare il sistema di liquidazione della fatturazione elettronica, che richiede l’autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione fiscale per l’emissione della fattura al cliente, mentre Spagna e Ungheria utilizzano la rendicontazione in tempo reale.
 

(MF/ms)




Regime forfettario: l’addebito del bollo rientra nella base imponibile

Con la risposta a interpello n. 428/2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo cui l’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente che si avvale del regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 costituisce parte integrante del suo compenso; non rileva, a tal fine, il fatto che l’art. 22 del Dpr 642/72 disponga che le parti siano tenute in solido al versamento del tributo.

A norma dell’art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72 sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo le fatture che riguardano operazioni soggette a Iva, a condizione che sia presente “l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (cfr. art. 6 della Tabella B del Dpr 642/72). 

In caso contrario, il tributo si applica in misura pari a 2 euro, qualora il documento superi la somma di 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/72), fatte salve specifiche esenzioni.

I soggetti aderenti al regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa e non esercitano il “diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti” ex art. 19 e seguenti del Dpr 633/72, pertanto le fatture da loro emesse dovranno essere assoggettate a imposta di bollo sin dal momento della formazione.

Nell’ipotesi in cui il documento sia emesso in formato elettronico, il soggetto forfetario dovrà valorizzare il campo “Bollo Virtuale”, indipendentemente dalla decisione di richiederne il rimborso al cessionario/committente.

Qualora, invece, ciò avvenisse, tale riaddebito costituirebbe, come detto, ricavo o compenso per il cedente o prestatore. L’Amministrazione finanziaria sottolinea, infatti, come l’obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture o sulle ricevute sia a “carico del soggetto che consegna o spedisce il documento”, dal momento che su tale tipologia di atti “l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione” (risposta a interpello 20 febbraio 2020 n. 67).

Considerato, quindi, che l’obbligo di corrispondere l’imposta grava, “in via principale”, in capo al prestatore d’opera, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo “fa parte integrante del suo compenso”, concorrendo, conseguentemente, “al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito” (risposta a interpello n. 428/2022).

L’Agenzia delle Entrate aveva già assunto tale posizione in passato, benché con riferimento alla fruizione dei contributi a fondo perduto erogati nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Nella circolare n. 5/2021 si affermava, infatti, che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non dovessero essere computate nel reddito; all’opposto, sarebbero state “considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (…), i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente”; a tali ipotesi risultavano assimilate “anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo” (circ. n. 5/2021, § 3.3).

L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria trova peraltro riscontro anche nella citata procedura utilizzata per il versamento tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Spetta, infatti, al soggetto che forma il documento (cedente o prestatore) l’onere di valorizzare nel file XML il campo “Bollo virtuale” e di procedere, poi, al pagamento entro le scadenze prestabilite.

Posto che, come sottolineato, l’imposta di bollo sulle fatture è dovuta “fin dall’origine”, il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 428/2022, riferito ai contribuenti in regime forfetario, potrebbe trovare applicazione anche con riguardo ad altri soggetti. Il regime di franchigia comporta, infatti, esclusivamente un particolare metodo di calcolo del reddito, assoggettato a imposta sostitutiva, ma non contiene alcuna specifica deroga alle ordinarie disposizioni in tema di determinazione della base imponibile di cui all’art. 13 del Dpr 633/72, limitandosi a disporre che non venga esercitata la rivalsa ex art. 18 del Dpr 633/72 (art. 1 comma 58 della L. 190/2014).

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai professionisti del settore sanitario, i quali emettono fatture esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del Dpr  633/72.

Posto che il documento riguarda corrispettivi non assoggettati a Iva, qualora il compenso superi l’ammontare di 77,47 euro, l’imposta di bollo si applicherà in misura pari a 2 euro.

Obbligato in via principale al pagamento del tributo è il prestatore; pertanto, l’eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento (cartaceo, se emesso nei confronti di persona fisica, in considerazione del divieto di emissione di e-fattura), costituirebbe parte integrante dei corrispettivi dovuti, così incrementando la base imponibile.

A ben vedere, non potrebbe operare, nel caso di specie, l’esclusione da Iva applicabile al rimborso di spese anticipate in nome e per conto (art. 15 del Dpr 633/72); proprio in ragione del principio di solidarietà, non sarebbe, infatti, sostenibile la tesi secondo cui l’imposta di bollo pagata dal cedente/prestatore sia a esclusivo carico del cessionario/committente.

(MF/ms)