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Iper-ammortamenti: chiarimenti operativi

È stata pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2025 n. 199, cioè la legge di bilancio 2026. Il testo aveva ricevuto l’approvazione definitiva solo poche ore prima alla Camera, con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti.

Il nuovo iper-ammortamento, disciplinato dall’art. 1 commi 427-436 della legge di bilancio 2026, la cui versione originaria era stata modificata dal Senato sarà applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.

Ai fini della piena operatività occorre tuttavia l’emanazione del decreto recante le disposizioni attuative, che dovrebbe essere emanato entro il 31 gennaio, nell’ambito delle quali dovrà essere definita la procedura di accesso al beneficio tramite comunicazioni.

Alcune indicazioni sarebbero necessarie anche ai fini del coordinamento con il precedente credito d’imposta 4.0.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 431 della legge di bilancio 2026, il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Si tratta, in sostanza, degli investimenti in beni materiali 4.0 che beneficiano del credito d’imposta previsto per investimenti effettuati nel 2025 o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro il 31 dicembre 2025.

Fermo restando che la disposizione sull’iper-ammortamento fa riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, a tal fine dovrebbero trovare applicazione le regole della competenza fiscale ex art. 109 del TUIR. Per i beni mobili rileva quindi, in linea di massima, la data della consegna o della spedizione, o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà; in caso di leasing, rileva la data di consegna al locatario.

Stando ai chiarimenti forniti in passato secondo cui la prenotazione “incardina” gli investimenti nell’agevolazione precedente, gli investimenti con ordine e versamento dell’acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2025 non potrebbero accedere agli iper-ammortamenti ove beneficino del precedente credito d’imposta 4.0.

Il tenore letterale della norma sulla cumulabilità della nuova misura prevede infatti l’impossibilità di fruire degli iper-ammortamenti in riferimento “agli investimenti che beneficiano” delle disposizioni sul credito d’imposta 4.0.

In altri termini, a differenza delle precedenti agevolazioni, ai fini in esame non sarebbe sufficiente la semplice prenotazione, ma sarebbe necessaria l’effettiva possibilità di beneficiare dell’incentivo precedente.

Non assumerebbe quindi rilevanza l’ordine effettuato prima del 2026, se non per i beni che hanno effettivamente beneficiato del credito 4.0.

Pertanto, in caso di assenza della prenotazione entro il 31 dicembre 2025 gli investimenti effettuati nel 2026 potranno indubbiamente accedere ai nuovi iper-ammortamenti.

Qualora invece la prenotazione avvenuta nel 2025, con presentazione di relativa comunicazione e conferma dell’agevolazione (visto l’esaurimento delle risorse disponibili), abbia incardinato l’investimento nella precedente disciplina, i beni che beneficiano del credito d’imposta 4.0 non potrebbero beneficiare anche degli iper-ammortamenti.

Parrebbe quindi che anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0 ma di annullamento della stessa per esaurimento delle risorse i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.

In tale contesto, occorre inoltre considerare che l’art. 1 comma 770 della legge di bilancio 2026 ha previsto la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), pari a 1.300 milioni di euro, finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta per gli investimenti 4.0, che erano esaurite.

Nello specifico, come rilevato nel dossier del Servizio studi del Senato e della Camera 24 dicembre 2025 n. 580/3 Volume III, è stato istituito, per l’anno 2026, un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Il rifinanziamento dovrebbe quindi riguardare i soli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e non anche quelli per i quali è stata effettuata soltanto la prenotazione nel 2025.

Si attendono quindi le opportune indicazioni in merito alla procedura relativa a tale rifinanziamento.
 

(MF/ms)




Buoni pasto elettronici 2026: non imponibili fino ad euro 10

L’art. 1 comma 14 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), modificando l’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, ha previsto l’incremento da 8 a 10 euro del limite di non imponibilità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, dei buoni pasto elettronici.

Nessuna modifica è invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro, confermando la disposizione prevista nella prima versione del Ddl.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilati le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Pertanto:

  • per i buoni pasto cartacei il limite di esenzione giornaliero continua a essere pari all’importo di 4 euro;
  • per i buoni pasto elettronici il limite di esenzione giornaliero passa all’importo di 10 euro, in luogo del precedente limite di 8 euro.
In assenza di una specifica decorrenza, le nuove soglie di esenzione si ritiene trovino applicazione dal 1° gennaio 2026.

Le precedenti soglie di esenzione giornaliera resterebbero, quindi, in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto, fermo restando che sul punto si auspicano indicazioni ufficiali, al fine dell’individuazione del limite di esenzione applicabile (“vecchio” o “nuovo”) dovrebbe rilevare la data di assegnazione del buono, sulla base del principio per cui “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” (C.M. 23 dicembre 1997 n. 326/E, § 2.1).

Resterebbe tuttavia fermo il principio di cassa allargato previsto dall’art. 51 comma 1 del TUIR, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Tale disposizione sancisce un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati a inizio anno.

Pertanto, nel caso in cui il dipendente riceva i buoni pasto maturati nel 2025 entro il 12 gennaio 2026, questi si considerano percepiti nel 2025, dovendo fare riferimento quindi al “vecchio” limite di esenzione per i buoni pasto elettronici, pari a 8 euro.

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, i suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall’allora art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017, ora art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.

Eccedenza rispetto ai limiti tassata

Resta fermo che l’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Ne consegue che i buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione dei fringe benefit “ordinaria”, elevata anche per il 2026 a 1.000/2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

L’art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025, ha infatti previsto l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 16 maggio 2025 n. 4, § 2.7).
 

(MF/ms)




Trasferte dipendenti: il caso dei rimborsi chilometrici nel comune

Con la circolare n. 15 del 22 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità sulla disciplina delle trasferte dei dipendenti, sia con riferimento alle modifiche introdotte dal DLgs. IRPEF-IRES, sia in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa.

Con particolare riferimento alla disciplina delle trasferte di cui all’art. 51 comma 5 del TUIR, l’Agenzia ha precisato che per trasferte (o missioni, per i dipendenti del settore pubblico) si intende lo spostamento solo temporaneo del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, in quanto un trasferimento permanente comporterebbe la dislocazione definitiva del lavoratore presso un’altra sede operativa.

Nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta in trasferta all’interno del Comune in cui si trova la sede di lavoro, la disciplina è recata nello specifico dall’art. 51 comma 5 quarto periodo del TUIR, in base al quale, a seguito della modifica apportata dall’art. 3 del DLgs. 192/2024 di riforma IRPEF e IRES, le “indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito”.

Prima delle modifiche, le indennità e i rimborsi di spese percepiti dal dipendente per le trasferte nel comune in cui si trova la sede di lavoro concorrevano integralmente a formare il reddito del dipendente stesso, a esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da “documenti provenienti dal vettore”.

Ciò implicava che, in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, gli eventuali rimborsi per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al lavoratore.

La modifica apportata, dunque, eliminando il vecchio riferimento ai “documenti provenienti dal vettore”, comporta che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte all’interno del territorio comunale “comprovate e documentate” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ne consegue che, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.

Sul punto, l’Agenzia richiama quanto precisato con la risoluzione n. 92/2015, secondo cui i rimborsi chilometrici (in quel caso erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro) sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Tali elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Viene inoltre precisato che con riferimento al car sharing restano ferme le indicazioni rese con la risoluzione n. 83/2016.

La circolare n. 15 evidenzia inoltre che non concorrono a formare il reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all’interno sia al di fuori del territorio comunale.

Analogamente, non concorrono alla determinazione del reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta. Vengono quindi espressamente considerati superati i chiarimenti resi sul punto con i precedenti documenti di prassi.

Quanto alla decorrenza, secondo l’Agenzia la nuova disposizione si applica a tutti i rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025. Fermo restando il rispetto del principio di cassa allargato, la nuova disciplina si applica, quindi, anche ai rimborsi relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente per trasferte effettuate all’interno del territorio comunale. Tali rimborsi, pertanto, non concorrono al reddito di lavoro dipendente laddove le spese siano comprovate e documentate.

L’Agenzia precisa inoltre che la condizione di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante taxi e NCC, richiesta ai fini della non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi erogati al dipendente, deve sussistere anche con riferimento alle trasferte nel Comune.

Fermo restando che le indennità o i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente concorrono a formare il reddito, escluse quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate, per quanto concerne le sole spese di viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito, le stesse devono essere anche sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
 

(MF/ms)




Polizze catastrofali: rinvio al 31 marzo 2026 solo per alcuni settori

Slitta al 31 marzo 2026 il termine entro cui dotarsi di polizze contro i rischi catastrofali per micro e piccole imprese:
  • che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ex art. 5 della L. 287/91;
  • turistico ricettive.
È prorogato anche il termine per la stipula dei contratti assicurativi in questione da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, che sono tenute ad adempiere sempre entro il 31 marzo 2026.

Questa è la portata dei rinvii dell’obbligo di cui all’art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), risultante dal testo del DL 31 dicembre 2025 n. 200 (c.d. “Milleproroghe”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre.

Alla luce delle novità, il quadro è il seguente.

Per le piccole e micro imprese non appartenenti ai settori suddetti, il termine per dotarsi delle assicurazioni a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è rimasto quello del 31 dicembre 2025.

Sono interessate, in particolare le imprese:

  • che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (piccole imprese);
  • che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (micro imprese).
secondo le definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce.

Le micro e piccole imprese della ristorazione e del turismo hanno tempo, invece, fino al 31 marzo 2026.

Sono coinvolti dal rinvio, pertanto, ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, ma anche sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, se vi avviene la somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 comma 1 lett. c) L. 287/91).

Quanto alle imprese turistico ricettive, queste comprendono alberghi, ostelli, bed and breakfast organizzati in forma d’impresa, affittacamere, case vacanze.

Sempre entro il 31 marzo 2026, dovranno adeguarsi le imprese della pesca e dell’acquacoltura. In questo caso, il rinvio riguarda le imprese di qualsiasi dimensione che esercitino tali attività.

I termini per grandi e medie imprese, invece, sono già scaduti: per le prime, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31 marzo 2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025). Il termine per le medie imprese, invece, era il 1° ottobre 2025.

A giustificare le proroghe, probabilmente, i numerosi punti non ancora del tutto definiti: la disciplina delle sanzioni ha trovato compimento solo di recente con il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), in vigore dal 1° gennaio 2026, mentre non è ancora disponibile la piattaforma informatica gestita dall’IVASS per il confronto delle offerte, prevista al comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023, che dovrebbe consentire di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi.
 

(MF/ms)




Auto aziendali: tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale

L’Agenzia delle entrate ha reso noto, con apposito comunicato stampa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 297 del 23 dicembre 2025, l’adozione delle tabelle ACI valide per l’anno 2026.

Le tabelle:

  • sono elaborate dall’Automobile club d’Italia entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al Mef e 
  • riportano i costi chilometrici di automobili, ciclomotori e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dai datori di lavoro.

Si parla di uso promiscuo quanto l’auto, oltre ad essere utilizzata per esigenze aziendali, è impiegata anche per esigenze personali o familiari.

L’utilizzo promiscuo si considera ai fini fiscali quale fringe benefit da tassare in busta paga sulle base delle regole ex art. 51, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986. Il fringe benefit concorre anche all’imponibile previdenziale.

Le tabelle ACI 2026 si riferiscono alle seguenti categorie di autoveicoli e motocicli:

  • autoveicoli a benzina in produzione;
  • autoveicoli a gasolio in produzione;
  • autoveicoli a benzina-Gpl e ibrido benzina-Gpl in produzione;
  • autoveicoli ibrido-benzina in produzione;
  • autoveicoli ibrido-gasolio in produzione;
  • autoveicoli elettrici in produzione;
  • autoveicoli a benzina fuori produzione;
  • autoveicoli a gasolio fuori produzione;
  • autoveicoli elettrici e ibridi plug-in in produzione;
  • autoveicoli a benzina-Gpl, benzina-metano, metano esclusivo fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-plug-in fuori produzione;
  • autoveicoli elettrici fuori produzione;
  • motoveicoli;
  • autocaravan.

Le nuove tabelle sono utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto del datore di lavoro/committente.

Per l’individuazione del fringe benefit da tassare si assume una percentuale forfettaria dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali.

La percentuale varia in base alla tipologia di veicolo assegnato.
 

Determinazione fringe benefit auto-contratti stipulati dal 1° gennaio 2025
Benzina, Diesel, GPL, metano
 
50%
Veicoli ibridi plug-in
 
20%
Veicoli a batteria (a trazione esclusivamente elettrica) 10%

 
A ogni modo nelle tabelle sono riportati gli importi da assumere ai fini della tassazione anche per i contratti stipulati negli anni precedenti per i quali è prevista una percentuale di tassazione differente. 

Per ciascun mezzo di trasporto, è possibile rintracciare nelle ultime colonne delle tabelle, il valore dei fringe benefit annuali. 

In caso di riaddebito in capo al dipendente, l’impresa emetterà regolare fattura con addebito dell’IVA.

Il fringe benefit tassabile si assumerà al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo.

Ribadiamo che il fringe benefit va comunque ragguagliato al periodo di assegnazione del bene indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Nella determinazione del fringe benefit si dovrà anche tenere conto delle indicazioni di cui alla risposta n. 233/2025, documento di prassi con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile in busta ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986.

Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle ACI, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene a suo carico.
 
(MF/ms)




Collegamento corrispettivi e pos: si attende il servizio web

A partire dal 2026, i soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi devono abbinare i propri registratori telematici ai mezzi di pagamento elettronico utilizzati (es. POS, app di pagamento).

Tuttavia, sebbene l’obbligo sia in vigore dal 1° gennaio, per la relativa attuazione è prevista una fase transitoria, non essendo ancora disponibile il servizio web che consente il collegamento tra gli strumenti.

Si ricorda che l’obbligo in parola è disposto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, il quale stabilisce “che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici”.

Con riguardo all’ambito applicativo, è stato chiarito che restano escluse dall’obbligo di collegamento attività come quelle di cui alla Tabella C, allegata al DPR 633/72, che sono esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (cfr. risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025).

Nel caso specifico, l’obbligo è stato escluso per un’associazione che organizzava fiere ed esposizioni e i cui corrispettivi erano documentabili mediante titoli di accesso o in alternativa mediante scontrini manuali.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 ha stabilito che il collegamento tra gli strumenti di pagamento e quelli di certificazione non è di natura fisica, ma consiste nell’associare, tramite apposite funzionalità web, i dati identificativi dei dispositivi utilizzati.

Tuttavia, il servizio web che consentirà tale abbinamento sarà reso disponibile soltanto in un momento successivo, indicativamente all’inizio del mese di marzo 2026 (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025).

Sono quindi previsti termini differenziati per l’adempimento nella fase iniziale:

  • per gli strumenti di pagamento per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, l’obbligo va adempiuto entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del citato servizio web;
  • per gli strumenti in rapporto ai quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese (es. per uno strumento disponibile dal 2 febbraio 2026, il collegamento potrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile 2026, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97).
    Come si è visto, dunque, sebbene l’obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento elettronico e registratori decorra dal 1° gennaio 2026, l’adempimento è rinviato secondo i termini appena ricordati.
Occorre però considerare che, dal 1° gennaio 2026, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015 prevede anche che i dati dei pagamenti elettronici siano memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi. A tale riguardo, il citato provvedimento n. 424470/2025 ha stabilito che:
  • la memorizzazione dei dati di pagamento elettronico è eseguita in modo puntuale al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, mediante lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;
  • la trasmissione è effettuata giornalmente in forma aggregata, in conformità alle specifiche tecniche già valide ai fini dell’invio dei corrispettivi.
A partire dal 1° gennaio 2026 dunque, la rilevazione e l’invio dei dati di pagamento elettronico appaiono obbligatori, essendo peraltro efficaci, dalla medesima data, le relative disposizioni sanzionatorie. Infatti, l’art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97 (come modificato dall’art. 1 comma 75 della L. 207/2024) stabilisce che la sanzione pari a 100 euro, prevista per ciascuna omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA (entro un massimo di 1.000 euro mensili), si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione e invio dei dati di pagamento elettronico.

È stato evidenziato come, nel nuovo contesto, la non corretta indicazione del mezzo di pagamento (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS), anche se dovuto ad errore incolpevole dell’esercente o a una diversa volontà del cliente, configuri una violazione sanzionabile (cfr. interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). L’Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che in tali ipotesi, ove l’errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste.
 

(MF/ms)




Contributo di 2 euro sulle importazioni di modico valore

Con la circolare n. 37 del 30 dicembre, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha fornito prime indicazioni operative sull’applicazione, dall’ 1 gennaio 2026, del contributo previsto dalla legge di bilancio 2026 consistente in un prelievo pari a 2 euro sulle importazioni di modico valore.

È stata prevista l’istituzione di un contributo per le spedizioni di beni provenienti da Paesi extra Ue di valore dichiarato non superiore a 150 euro, destinato alla “copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi”.

Tale prelievo dovrebbe avere natura analoga al dazio doganale definito a livello politico dal Consiglio Ue nella riunione Ecofin del 12 dicembre scorso, la cui applicazione è prevista dal 1° luglio 2026.

Nella circolare del 30 dicembre l’Agenzia delle Dogane definisce in primo luogo l’ambito applicativo: il contributo è dovuto per le dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dal 1° gennaio 2026, è esigibile all’atto dell’importazione definitiva ed è riscosso dagli Uffici delle dogane.

Viene inoltre chiarito che, ai fini dell’applicazione del contributo, non rileva la tipologia di transazione commerciale (che può essere eseguita in ambito B2C, B2B o C2C ed essere riferita ad acquisti effettuati su piattaforme di e-commerce o direttamente presso i fornitori esteri).

Il prelievo, peraltro, si applica all’atto dello sdoganamento, sia che venga utilizzata la dichiarazione ordinaria (H1), sia che si faccia ricorso alla dichiarazione semplificata (H7), seppure da ciò derivino alcune differenze in termini di liquidazione e contabilizzazione del contributo stesso.

Posto quanto sopra, risulta centrale comprendere la portata del termine “spedizione” impiegato dal legislatore. In assenza di indicazioni nel Codice doganale dell’Unione, è possibile fare utile riferimento alle Note esplicative in tema di IVA nel commercio elettronico (pubblicate nel settembre 2020), secondo cui per “spedizione” devono intendersi le “merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto” (si veda anche il documento TAXUD “Customs Guidance doc on LVC” del 16 settembre 2022).

Sulla base di tale definizione sembrerebbe, quindi, che debbano considerarsi:

  • un’unica spedizione l’invio di beni, in esecuzione di ordini multipli tra le stesse parti, oggetto di un unico contratto di trasporto;
  • spedizioni multiple i separati invii di beni, in esecuzione di un unico ordine, oggetto di distinti contratti di trasporto.
La circolare chiarisce, poi, che debitore del contributo, ai sensi dell’art. 77 par. 3 del Reg. 952/2013, è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, si considera debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Nel caso in cui si presenti il modello H1, è possibile liquidare in dichiarazione i tributi inerenti alle merci da importare (compreso il contributo in esame, con codice “159”) e per valutare il superamento della soglia di 150 euro si fa riferimento al valore in dogana imponibile ai fini del dazio, come determinato ai sensi degli artt. 69-76 del CDU.

Nel caso in cui si presenti il modello H7, invece, non essendo possibile liquidare contributi o tributi (salvo che per l’IVA), di fatto non sarà possibile contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione doganale. In tale ipotesi, l’importo da prendere in considerazione per verificare il rispetto della soglia è il valore intrinseco definito, anche in questo caso, dalle Note esplicative sull’IVA nel commercio elettronico.

Nelle more dell’adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell’Agenzia, in caso di dichiarazioni con tracciato H7, il contributo andrà contabilizzato e pagato periodicamente, ai sensi dell’art. 105 par. 1 secondo capoverso del CDU, su base quindicinale.

In fase di prima applicazione, la contabilizzazione e il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del debitore, avvalendosi del modello allegato alla circolare in commento, e seguendo le ulteriori indicazioni di dettaglio fornite in tale sede interpretativa.

Inoltre, è precisato che, ai fini della contabilizzazione periodica, entro il mese di febbraio 2026, “i dichiaranti che utilizzano la dichiarazione semplificata (H7) dovranno adeguare le garanzie sui propri conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7) presentate nel 2025”.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: il nodo dei pagamenti

L’architettura del credito d’imposta Transizione 5.0 è ormai delineata quanto a tempi di effettuazione degli investimenti e iter di certificazione, ma resta irrisolto un punto cruciale per la pianificazione finanziaria delle imprese: se il saldo delle fatture debba necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2025 o se possa legittimamente slittare al 2026 senza compromettere il diritto al beneficio.

In assenza di una regola espressa, il quadro normativo e di prassi lascia spazio a margini interpretativi significativi, con il risultato che la gestione dei pagamenti diventa terreno di scelte strategiche, dove la logica della certezza del costo e la struttura dei controlli GSE-Agenzia Entrate spingono verso un approccio prudenziale: saldare, ove possibile, tutte le fatture entro il 2025, qualificando tale opzione come scelta di tutela e non come obbligo testuale.

L’assenza di un obbligo esplicito di saldo entro il 2025 né di una chiara apertura ai pagamenti nel 2026 rende, ad oggi, la gestione dei flussi finanziari sul credito d’imposta Transizione 5.0 uno dei passaggi più delicati per imprese e consulenti. In questo quadro di incertezza, l’opzione di chiudere – quando possibile – tutti i pagamenti entro il 31 dicembre 2025 si configura come scelta prudenziale coerente con la logica del beneficio e con il contenimento del rischio di future contestazioni.

Il perimetro temporale certo – Il dato normativo oggi univoco riguarda il periodo di effettuazione degli investimenti: il Piano Transizione 5.0 circoscrive il perimetro agevolabile agli investimenti “effettuati” tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, come indicato nelle schede ufficiali del MIMIT e nelle principali ricostruzioni di prassi.

Le comunicazioni ex post al GSE – quelle di completamento progetto, che attestano l’intervento realizzato e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi – possono essere trasmesse entro il 28 febbraio 2026, cioè in una logica di rendicontazione a consuntivo che fisiologicamente va oltre il termine del biennio di investimento.

Il “vuoto” sui termini di pagamento – Le disposizioni attuative e le FAQ si concentrano su requisiti energetici, iter di comunicazione con il GSE, modalità di calcolo del credito e relative tempistiche di utilizzo, ma non sciolgono il nodo della data di saldo delle fatture.

In particolare, manca una presa di posizione espressa sulla possibilità di pagamenti parziali o dilazionati oltre il 31 dicembre 2025 per investimenti che risultino comunque conclusi, ordinati e fatturati entro tale data, e non esistono precedenti consolidati pienamente sovrapponibili, trattandosi di misura di nuova introduzione.

La logica sostanziale del credito – La struttura del Piano 5.0 è imperniata su un credito che matura solo dopo il completamento del progetto e la certificazione ex post degli investimenti e della riduzione dei consumi, con successiva interlocuzione GSE-Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, FAQ e modulistica insistono sugli “estremi delle fatture” e sul “sostenimento delle spese”, senza chiarire se tale sostenimento possa ritenersi perfezionato in presenza di un saldo solo parziale al 31 dicembre 2025, con residuo nel 2026, né se esista una connessione rigida tra data di pagamento e finestra 2024-2025.

Il principio della certezza del costo – Se si guarda alla sistematica dei crediti d’imposta per investimenti, emerge un filo conduttore: lo Stato tende a richiedere la piena certezza del costo effettivamente sostenuto prima di consolidare il diritto al beneficio.

Ne discende che, pur in assenza di un obbligo testuale, è perfettamente coerente ritenere che il saldo integrale dell’investimento costituisca un requisito sostanziale almeno ai fini della fruizione “a regime” del credito, sia per la corretta determinazione della base agevolabile sia in previsione di futuri controlli documentali.

La scelta prudenziale per imprese e professionisti – In questo scenario, l’indicazione operativa di saldare, se la liquidità lo consente, tutte le fatture entro il 31 dicembre 2025 si allinea a tre elementi chiave: la cornice temporale della misura, l’assenza di prassi consolidata e la struttura delle verifiche GSE centrate su investimenti completati e spese chiaramente sostenute.

Proprio l’incertezza sulla sorte dei pagamenti effettuati nel 2026 suggerisce, dal punto di vista della tutela sia dell’impresa sia del professionista, di qualificare il saldo entro il 2025 come opzione prudenziale, esplicitando però al cliente che non si tratta di un vincolo normativo espresso ma di una scelta di gestione del rischio, destinata a ridurre la possibilità che future interpretazioni restrittive mettano in discussione la quota di credito riferita a importi pagati oltre il biennio agevolato.
 

(MF/ms)




Assemblee a distanza: proroga fino al 30 settembre 2026

Il DL Milleproroghe 2025 approvato l’11 dicembre dal Governo, all’art. 3 comma 11 della bozza circolata differisce, per l’ennesima volta, fino al 30 settembre 2026, la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità consentite durante l’epidemia da COVID-19 (ex art. 106 del DL 18/2020 convertito).

Tale disciplina, infatti, in forza di quanto stabilito in sede di conversione in legge del DL 202/2024 (Milleproroghe 2024), troverebbe applicazione solo fino alle assemblee tenute entro il prossimo 31 dicembre (cfr. l’art. 3 comma 14-sexies del DL 202/2024 convertito).

Di conseguenza, fino al 30 settembre 2026 vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo del citato art. 106);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo). Questa previsione è stata letta come il riconoscimento della possibilità di tenere assemblee “virtuali”, ossia prive di un luogo fisico di convocazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni (comma 8-bis).

Si tenga presente, inoltre, che, al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere “tenuta” entro la suddetta data del 30 settembre 2026 e non semplicemente “convocata”.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali (cfr. il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020).

Si ricorda, peraltro, che, secondo la massima n. 200/2021 del Consiglio notarile di Milano, a prescindere dalla fase emergenziale e dalla relativa disciplina, sarebbe ragionevole ritenere che – in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – l’organo amministrativo (o il soggetto che effettua la convocazione) possa comunque indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà in modo “virtuale”, ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e precisando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

La possibilità di convocare riunioni “solo” mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche per CdA e Collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che ciò preveda espressamente, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi.

Così ragionando, quindi, la proroga in questione presenterebbe maggiore importanza per altre facilitazioni, come quelle correlate alla figura del Rappresentante designato (ex art. 135-undecies del DLgs. 58/98).

In forza dell’art. 106 comma 4 del DL 18/2020 convertito, infatti, le spa quotate possono designarlo per le assemblee ordinarie o straordinarie anche ove lo statuto disponga diversamente.

Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante designato.

Analoghe indicazioni valgono per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, nonché per banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (cfr. i commi 5 e 6 dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito).

Al riguardo, peraltro, l’art. 11 comma 1 della L. 21/2024 (c.d. “Legge Capitali”), inserendo il nuovo art. 135-undecies.1 nel DLgs. 58/98, ha stabilizzato il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite Rappresentante designato dalla società.

Ne deriva che, in tali realtà societarie, la norma transitoria si rende applicabile solo nel caso in cui il relativo statuto non abbia già recepito tale opzione.

(MF/ms)




Slitta all’1 gennaio 2027 l’efficacia dei testi unici della riforma fiscale

Tra le disposizioni contenute dal decreto Milleproroghe, approvato l’11 dicembre dal Consiglio dei Ministri, trova spazio, stando alla bozza circolata, il rinvio dell’entrata in vigore dei Testi unici della riforma fiscale.

L’art. 21 comma 1 della legge delega (L. 111/2023) ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici.

L’intento dichiarato era quello, da un lato, di individuare e coordinare le norme vigenti, dall’altro, di abrogare le disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Accanto ai Testi unici, la riforma prevede l’emanazione di decreti legislativi di revisione del sistema (art. 1 comma 1 della L. 111/2023), dei decreti legislativi correttivi ed integrativi (art. 1 comma 6 della L. 111/2023) e del codice tributario (non ancora approvato).

Nella primavera del 2024 erano state messe in consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei Testi unici, organizzati per settori di competenza: giustizia tributaria, imposta di registro e altri tributi indiretti, sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, versamenti e riscossione, imposte sui redditi, IVA, adempimenti e accertamento, agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori. A questi se ne era aggiunto un decimo, quello relativo alle dogane.

La prima scadenza per la loro adozione era fissata per il 29 agosto 2024, ma prima la legge 8 agosto 2024 n. 122 poi la successiva legge 8 agosto 2025 n. 120 hanno posticipato il termine rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.

Sino ad oggi sono stati approvati, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i seguenti Testi unici:

  • il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (DLgs. 5 novembre 2024 n. 173);
  • il Testo unico dei tributi erariali minori (DLgs. 5 novembre 2024 n. 174);
  • il Testo unico della giustizia tributaria (DLgs. 14 novembre 2024 n. 175);
  • il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (DLgs. 24 marzo 2025 n. 33);
  • il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (DLgs. 1° agosto 2025 n. 123).
 
Più tempo per coordinare le norme

Il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo, nel corso del webinar tenutosi l’11 dicembre 2025, e organizzato da CNCDEC e Agenzia delle Entrate “L’assistenza dell’Agenzia delle Entrate dedicata agli intermediari”, ha reso nota l’intenzione di portare entro fine 2025 in Consiglio dei Ministri anche il Testo unico in materia di IVA.

Il decreto Milleproroghe, stando alla bozza circolata, prevede il differimento di un anno, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, della decorrenza degli effetti dei testi unici prima elencati, in sostanza i testi che hanno già completato il loro iter di approvazione.

Il rinvio consentirebbe un maggior coordinamento fra le varie disposizioni presenti nell’ordinamento, ora al centro di una delicata stratificazione normativa.
 

(MF/ms)