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Valute estere gennaio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di gennaio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,1892
Peso Argentino 1701,2152
Dollaro Australiano 1,7304
Real Brasiliano 6,2674
Dollaro Canadese 1,6173
Corona Ceca 24,2781
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,1806
Corona Danese 7,4703
Yen Giapponese 183,9386
Rupia Indiana 106,6826
Corona Norvegese 11,667
Dollaro Neozelandese 2,009
Zloty Polacco 4,2127
Sterlina Gran Bretagna 0,86828
Nuovo Leu Rumeno 5,0919
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1738
Rand (Sud Africa) 19,1152
Corona Svedese 10,6815
Franco Svizzero 0,9272
Dinaro Tunisino 3,3761
Hryvnia Ucraina 50,4655
Forint Ungherese 384,1776
 
 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 

(MP/ms)




Locazioni brevi: le incertezze di inizio anno

Un emendamento al Ddl. di conversione del Milleproroghe propone di posticipare la nuova soglia di imprenditorialità di 6 mesi

Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4 comma 1 e ss. del DL 24 aprile 2017 n. 50 era nato anche con lo scopo di ricondurre nell’ambito dei redditi fondiari le locazioni, di breve durata, ove fossero prestati solamente i servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Il comma 3-bis della citata norma prevedeva, in origine, l’emanazione di un regolamento per stabilire i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve “si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l’articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa (….), avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”.

Tale disposizione è stata però abrogata ad opera della L. 178/2020, senza che il regolamento fosse emanato, e sostituita, con l’art. 1 comma 595 della medesima legge, dalla previsione, a partire dall’anno 2021, della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale nel caso di destinazione alla locazione breve di oltre 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Tale limite, a partire dal 2026, è stato ridotto a due appartamenti ad opera dell’art. 1 comma 17 della L. 30 dicembre 2025 n. 199.

In assenza di interventi di prassi i locatori e i loro professionisti si sono, da sempre, trovati in difficoltà a interpretare e applicare tale disposizione, a maggior ragione con la riduzione del limite per l’anno in corso senza alcuna norma transitoria.

Si consideri il caso del locatore che, in vigenza nel 2025 del più ampio limite, abbia locato, a cavallo di Capodanno, tre o quattro appartamenti, oppure li abbia anche solo “destinati” alla locazione breve nel 2025 inserendoli in tale anno sui portali, oppure ricevendo anticipatamente il pagamento del prezzo per locazioni che hanno avuto decorrenza nel 2026.

La AIDC Lab, con il focus n. 1/2026 ha dato la sua chiave di lettura identificando il momento in cui scatta la presunzione di imprenditorialità con quello in cui si supera la soglia dei due appartamenti, a prescindere dal fatto che la locazione prosegua, anche se per pochi giorni, nell’anno successivo.

Pertanto, se nell’anno 2026 proseguono tre locazioni brevi iniziate nel 2025, queste non farebbero scattare la presunzione di imprenditorialità in quanto iniziate in un esercizio ove il limite numerico era più alto. Secondo il citato documento, tuttavia, se nel successivo corso del 2026 il contribuente continuasse a stipulare (nuovi) contratti di locazione breve per tutti e tre gli appartamenti, ricadrebbe nell’attività imprenditoriale.

Tale ragionamento, in assenza di una norma transitoria che indichi una diversa decorrenza, deve però essere esaminato alla luce delle regole proprie della imputazione dei redditi fondiari per competenza nei singoli periodi di imposta.

Poiché il citato comma 595 fa riferimento alla “destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo di imposta” senza precisare se la stessa sia iniziata o meno nell’esercizio antecedente, si ritiene che un comportamento più prudente sarebbe quello di far rientrare fin da subito tali locazioni nel reddito d’impresa.

Potrebbe invece accadere che gli appartamenti siano prenotati, anche magari con il pagamento integrale dell’affitto, nell’anno 2025 ma la decorrenza dei contratti sia nel 2026.

Anche se la norma fa riferimento alla “destinazione alla locazione”, evento che si esplica con la firma del contratto, in questa ipotesi risulterebbe ancora più difficile sostenere che gli effetti fiscali “retroagiscono”, anche solo ai fini della verifica del superamento del limite numerico, all’anno antecedente, proprio perché i redditi fondiari sono tassati per competenza e non per cassa.

Nel caso però in cui il contribuente decida, in sede di apertura della partita IVA, per l’opzione per il regime forfetario, si aprirebbe un ulteriore problema di coordinamento in quanto, se è pacifico che i redditi non vanno tassati nel 2025 in quanto la competenza delle locazioni è il 2026, tali redditi non dovrebbero essere tassati neppure nell’anno in corso in quanto, nel regime forfetario, il computo dei ricavi e dei compensi avviene secondo il principio di cassa e, in questo caso, l’incasso è avvenuto nell’esercizi antecedente.

A questo punto, in assenza dei necessari chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti non potranno che fare affidamento sull’art. 10 comma 3 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) nella parte in cui stabilisce che non possono essere applicate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma.

Nel frattempo, per cercare di ovviare alle tante questioni emerse con la nuova soglia, è stato depositato un emendamento al Ddl. di conversione del DL 200/2025 (c.d. Milleproroghe), all’esame delle Commissioni alla Camera, che prevede il differimento di sei mesi (quindi al 1° luglio 2026), dell’applicabilità del nuovo limite di due unità, nonché una moratoria semestrale per chi superi per la prima volta la presunzione.
 
(MF/ms)




LIPE quarto trimestre 2024: comunicazione entro il 2 marzo 2026

Entro il prossimo 2 marzo 2026 dovrà essere trasmessa la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) relative al 4° trimestre 2025.

Tale obbligo, previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, richiede l’invio in via telematica tramite la piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, nel formato XML conforme alle specifiche tecniche.

La comunicazione dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, con distinta compilazione di più moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del IV trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

La comunicazione deve sintetizzare le operazioni IVA del periodo di riferimento, distinguendo tra operazioni attive: il totale delle operazioni fatturate o soggette a fatturazione; operazioni passive: il totale delle operazioni registrate.

Eventuali inadempimenti sconteranno le sanzioni previste in materia di violazioni circa l’obbligo di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA. C.d. Li.Pe. ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di 27,78 euro (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare 31,25 euro (riduzione a 1/8).

Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 euro e 62,50 euro.
 

Correzione Li.Pe.
Correzioni entro 15 gg (sanzione base 250 euro) Correzioni post 15 gg (sanzione base 500 euro)
Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento
1/9 € 27,78 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe. 1/9 € 55,56 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe.
1/8 € 31,25 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026 1/8 € 62,50 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026
1/7 € 35,71 Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026 1/7 € 71,43 Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026
Per le ulteriori riduzioni si veda l’art. 13, comma 1, lettera b-ter, b-quater e b-quinques del D.Lgs. n. 472/1997 con riduzioni applicabili post attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
 
 
Se la violazione non viene sistemata neanche con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472/1997, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Si veda la risoluzione n. 104/E 2017.

Si ricorda infine che i soggetti passivi possono avvalersi della facoltà ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di comunicare con la dichiarazione IVA annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. La trasmissione del dichiarativo in questo caso dovrà essere effettuato entro il prossimo 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato): termine che coincide con la scadenza della Li.Pe. del 4° trimestre 2025. A tal fine sarà necessario compilare il quadro VP.
 
(MF/ms)




Dichiarazione Intra-2bis: elevata la soglia per la presentazione mensile

Con la determinazione n. 84415, pubblicata il 4 febbraio dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica, è stata elevata la soglia per la presentazione dei modelli “INTRA-2 bis” con periodicità mensile.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.

Considerato che la soglia precedente era fissata a 350.000 euro e che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata abolita la possibilità di presentare con periodicità trimestrale gli elenchi INTRA-2 bis (cfr. determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021), si può affermare che dal 2026 si riduce notevolmente il numero dei soggetti interessati.

Le motivazioni di questa semplificazione si possono evincere dalla lettura della determinazione pubblicata. Nel documento si rende noto che:

  • l’Istat, in forza del Regolamento (Ue) 2019/2152, “dispone, dal 2022, della nuova fonte di dati MDE (Micro-Data Exchange, micro-dati di cessioni verso l’Italia ricevuti dagli altri Istituti nazionali di statistica dei Paesi Ue)”;
  • finalità del sistema di scambio dei micro-dati è quella “di ridurre l’onere statistico, fornendo agli Stati membri una fonte aggiuntiva e dettagliata per la compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari”;
  • l’Istituto nazionale di statistica riceve dall’Agenzia delle Entrate, mensilmente, i “dati fattura” nell’ambito della convenzione stipulata “per la fruizione dei servizi di cooperazione informatica (prot. n. 0269042 del 18 giugno 2024)”; tale fornitura permette, assieme alla fonte di dati MDE, la parziale sostituzione di quelli raccolti con il modello INTRA-2 bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari, così da consentire l’innalzamento della soglia di obbligatorietà di compilazione del suddetto modello.
Come sottolineato, la modifica è immediatamente operativa, posto che interessa già la vicina scadenza di presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio (25 febbraio 2026).

Si tratta, in ogni caso, dell’unica – pur rilevante – novità contenuta nella determinazione.

L’Agenzia delle Dogane precisa, infatti, che per la comunicazione dei dati di natura fiscale e statistica restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore (approvati con determinazione n. 493869/2021). Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con un preventivo avviso.

Posto che restano ferme le altre disposizioni contenute nella determinazione n. 493869/2021, può essere utile ricordare che i modelli INTRA-2 quater continuano a dover essere presentati, con periodicità mensile, da parte dei soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Non mutano neppure le soglie riferite alle operazioni attive. I modelli INTRA-1 bis e INTRA-1 quater vanno presentati, ai fini fiscali, con periodicità:

  • trimestrale, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000 euro;
  • mensile, in tutti gli altri casi (per importi uguali o superiori a 100.000 euro è richiesta anche la compilazione dei dati statistici).
Verifica della soglia distinta per categoria

Può essere utile rammentare che le suddette soglie “operano in ogni caso in maniera indipendente”. In altre parole, “il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni” (provv. Agenzia delle Entrate n. 194409/2017).

Ciò premesso, a titolo meramente esemplificativo, un soggetto passivo che abbia realizzato in un trimestre dell’anno acquisti intracomunitari di beni per 500.000 euro, ricevendo, nel medesimo periodo, servizi intracomunitari per 400.000 euro, non sarà tenuto alla presentazione del modello INTRA-2 bis (alla luce dell’incremento della soglia a 2.000.000 di euro), ma dovrà presentare, con periodicità mensile, il modello INTRA-2 quater.
 

(MF/ms)




Certificazione unica 2026

Con il Provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo della Certificazione Unica 2026 (CU 2026), relativa ai redditi corrisposti nel 2025. Il modello di quest’anno non è un semplice adeguamento formale, ma recepisce la profonda riforma del “cuneo fiscale” e le nuove soglie per i fringe benefit.
 
Il calendario delle scadenze 2026

Per il periodo d’imposta 2025, il cronoprogramma è il seguente:

  • 16 marzo 2026: termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e per la consegna della CU “sintetica” al percipiente (dipendenti, parasubordinati e gran parte degli autonomi);
  • 30 aprile 2026: termine per l’invio delle CU contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo professionale (arte o professione abituale) e provvigioni;
  • 31 ottobre 2026: scadenza per i redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
 
Le sanzioni
Resta confermata la sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In caso di errore, la sanzione non si applica se la trasmissione corretta avviene entro 5 giorni dalla scadenza.
 
Le principali novità del Modello 2026
  1. La novità più rilevante riguarda la trasformazione dell’esonero contributivo in benefici fiscali.
Il sistema è ora diviso in due fasce:
  • redditi fino a 20.000 euro: spetta una “somma aggiuntiva” esente (fino a 960 euro annui), indicata nei nuovi punti da 718 a 741 della CU;
  • redditi tra 20.000 e 40.000 euro: viene riconosciuta un’ulteriore detrazione d’imposta, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi a 40.000 euro (punto 368).
 
  1. Dal 2025 cambiano le regole per il carico fiscale:
  • figli: la detrazione spetta solo per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni. Oltre i 30 anni, la detrazione decade, salvo il caso di figli con disabilità accertata (per i quali non ci sono limiti di età);
  • altri familiari: solo gli ascendenti possono ora essere considerati a carico; sono escluse le altre categorie di familiari precedentemente ammesse.
 
  1. Per i fringe benefit, sono confermate le soglie di esenzione generalizzate: 1.000 euro per i dipendenti senza figli e 2.000 euro per chi ha figli a carico.
 
  1. Per chi è stato assunto a tempo indeterminato nel 2025 e ha trasferito la residenza oltre 100 km, l’esenzione sale fino a 5.000 euro per coprire rimborsi spese di affitto e trasloco (da indicare al punto 476).
 
  1. Il regime delle mance è stato potenziato: la quota agevolabile (imposta sostitutiva 5%) sale dal 25% al 30% del reddito, e il limite di reddito del lavoratore per accedere al beneficio passa da 50.000 a 75.000 euro.
 
  1. La CU 2026 richiede dettagli capillari per i lavoratori sportivi (dilettanti e professionisti under 23), con l’obbligo di indicare i compensi al lordo della franchigia di 15.000 euro e i dati sulla durata del rapporto.
 
  1. Si conferma che, per effetto dell’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti, i sostituti d’imposta non devono più trasmettere la CU per i compensi erogati a soggetti in regime forfetario o dei minimi.

(MF/ms)




Iper-ammortamenti: proposta revoca vincolo produzione dei beni nei Paesi UE

Gli iper-ammortamenti ex L. 199/2025 saranno riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, considerato che sarà eliminato il requisito della produzione in Ue o See.

Lo ha annunciato il Vice Ministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, nel corso della Videoconferenza svoltasi il 5 febbraio.

Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
L’art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabilisce che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, devono essere:
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Il luogo di produzione del bene, secondo l’attuale disposizione normativa, è quindi un requisito fondamentale per l’accesso all’agevolazione.

La bozza del DM attuativo degli iper-ammortamenti, che è stata già inviata dal MIMIT al MEF, aveva meglio disciplinato il requisito del vincolo territoriale legato alla produzione dei beni.

In tale bozza, era previsto che per i beni materiali (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese avrebbero dovuto dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Per i beni immateriali 4.0, la bozza del DM prevedeva una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante ex DPR 445/2000 contenente:

  • l’indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
  • l’attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Ue o See;
  • l’indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
Viste le numerose problematiche emerse in relazione a tale requisito, sono state messe sul tavolo diverse ipotesi per modificare il vincolo territoriale legato alla produzione dei beni.

Secondo quanto affermato dal Vice Ministro Leo, la prima ipotesi era quella di applicare la disciplina dell’iper-ammortamento per gli investimenti fatti nell’ambito dei Paesi del G7. Anche in tal caso erano tuttavia presenti alcune controindicazioni, per cui era stato ipotizzato di estendere anche ai Paesi dell’unione doganale. Alcuni Paesi sarebbero comunque stati esclusi, come ad esempio Corea, Taiwan etc.

Il Viceministro ha quindi annunciato che si sta lavorando con l’obiettivo di eliminare questa limitazione territoriale, facendo in modo che indipendentemente da dove viene effettuato l’investimento, quindi se avviene anche al di fuori di quello che è il perimetro dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, l’investimento potrà fruire dell’iper-ammortamento. Secondo quanto affermato da Leo, tale misura dovrebbe essere inserita “nel prossimo provvedimento legislativo”.

Va da sé che il DM attuativo, che, stando all’art. 1 comma 433 della L. 199/2025, avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, quindi già entro fine gennaio, non sarà ragionevolmente emanato fintanto che non sarà effettivamente approvata tale modifica normativa, con relativo recepimento e adattamento delle disposizioni attuative dell’agevolazione.

Secondo il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Elbano de Nuccio, è positivo l’annuncio del Viceministro Maurizio Leo sull’eliminazione del requisito correlato alla provenienza geografica dei beni strumentali agevolabili, ma sarebbe necessario anche semplificare le procedure, magari riducendo da tre a due le comunicazioni previste, e rendere strutturale l’incentivo, anche oltre il 30 settembre 2028.
 
(MF/ms)




Transizione 4.0: tre nuove faq chiariscono la compilazione dell’ F24

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ il 29 gennaio 2026 nella sezione dedicata al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati, previsto dall’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 (Transizione 4.0).

Le risposte affrontano alcuni dei dubbi ricorrenti segnalati dalle imprese, soprattutto riguardo all’indicazione dell’anno di riferimento e alla scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il tax credit beni strumentali “Transizione 4.0”.

 

FAQ A.d.E. 29.1.2026
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento dell’investimento in beni strumentali Transizione 4.0,
  • indicando la data di completamento 2024 e la fruizione del credito d’imposta 6936 in tre quote nel 2024, 2025 e 2026,
  • aver fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2024 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2024,
  • per fruire della seconda quota ha indicato nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato.

Quale codice tributo e quale anno vanno indicati nel modello F24 per fruire della seconda quota?

R: La risoluzione 15 maggio 2024, n. 25 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
D: un’impresa:

  • ha effettuato un investimento in beni strumentali Transizione 4.0, prenotati entro i 31.12.2024 (acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e ordine accettato dal venditore)
  • ha completato l’investimento nel 2025
  • ha presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento indicando: l’anno di completamento 2025 e la fruizione del credito 6936 in tre quote nel 2025, 2026 e 2027,
  • ha fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2025 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2025.

Si chiede quale anno indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota nel 2026 e della terza quota nel 2027?

R: In generale, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
Diverso è il caso in cui, invece, siano effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 (e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore). In tale ipotesi, disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, e il codice tributo 7077.
Le stesse modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025. Di seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie di crediti d’imposta Transizione 4.0 con anno di completamento degli investimenti nel 2025.
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver effettuato nel 2025 un investimento in beni strumentali Transizione 4.0
  • completato l’investimento nel 2026,
  • effettuato la prenotazione (acconti >20% e ordine accettato) entro il 31.12.2025.

Si chiede se è possibile fruire della prima quota nel 2026 e come compilarlo?

R: Questa ipotesi è disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. Il codice tributo è 7077.
Nella diversa ipotesi in cui prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

 
(MF/ms)




In Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico IVA

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio n. 24, Supplemento Ordinario n. 4/L, il DLgs. 19 gennaio 2026 n. 10, recante il Testo unico in materia di IVA.

Come espressamente previsto dall’art. 171 del decreto, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (invece che dal 1° gennaio 2026, come era stato originariamente previsto dallo schema di decreto).

L’efficacia del Testo unico IVA è, quindi, allineata a quella stabilita per altri Testi unici, il cui differimento al 2027 è stato previsto dal DL “Milleproproghe” (art. 1 comma 9 del DL 100/2025).

Il Testo unico di cui al nuovo DLgs. 10/2026 si compone di 171 articoli e include, al suo interno, le disposizioni che sono attualmente contenute nel DPR 633/72, nel DL 331/93, nel DLgs. 127/2015, nonché le numerose altre norme IVA presenti in ulteriori leggi e decreti. A far data dal 1° gennaio 2027, i citati decreti saranno di conseguenza abrogati.

La revisione delle disposizioni in materia di IVA ha carattere “compilativo” e traspone in un unico corpus normativo la vigente disciplina relativa all’imposta, senza modificarne la formulazione, abrogando contestualmente quelle ad oggi vigenti.

Gli argomenti inseriti nel Testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/Ce. In questo modo, le disposizioni nazionali risultano sistematizzate, per buona parte, in modo coerente con la disciplina unionale.

Il nuovo ordine di collocamento delle disposizioni, nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:

  • l’esame dei soggetti passivi (Titolo III);
  • le norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
  • il luogo delle operazioni (Titolo V);
  • il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
  • la base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
  • le esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
  • la rivalsa e la detrazione (Titolo X);
  • il volume d’affari (Titolo XI);
  • gli obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
  • la riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).
     
A seguire, si rinvengono: rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia.

Sul piano del contenuto, vi sono comunque alcuni sviluppi rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.

Ad esempio, l’attuale art. 8 del DPR 633/72 (art. 45 del DLgs. 10/2026 secondo la nuova numerazione), in tema di esportazioni, è riformulato con la condizione che, ai fini del regime di non imponibilità IVA, “l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale”, eliminando il riferimento alla bolla di accompagnamento, non più utilizzata in Dogana quale prova di uscita dei beni.

Tra le altre modifiche, si evidenzia l’aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.

L’attuale rimando normativo presente nella Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (nn. 127-terdecies, 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies) alla L. 457/78 (sebbene abrogata) è sostituita, nel DLgs. 10/2026 (Tabella, parte IV), con il rinvio al vigente Testo unico dell’edilizia (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001).

Sono state implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico.

Tra queste, si evidenzia il DLgs. 186/2025 (c.d. decreto “Terzo settore e IVA”), il quale ha:

  • revisionato la materia dei servizi internazionali (art. 9 del DPR 633/72), della rettifica della detrazione (art. 19-bis2 del DPR 633/72), della detrazione per gli enti non commerciali (art. 19-ter del DPR 633/72) e quella dei prestatori dei servizi di pagamento (art. 40-bis del DPR 633/72);
  • adeguato le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis), con il conseguente rinvio al 2036 delle modifiche che avrebbero dovuto riguardare gli enti non commerciali (artt. 4 e 10 del DPR 633/72).
Nel Testo unico le disposizioni più recenti

Inoltre, rispetto alla versione approvata in via preliminare, il Testo unico tiene conto di ulteriori disposizioni introdotte recentemente, ossia:

  • la nuova aliquota del 5% per le cessioni di beni d’arte, di antiquariato o da collezione (art. 9 del DL 95/2025);
  • la riformulazione dell’art. 70-ter comma 5 del DPR 633/72, in tema di interpello probatorio per la costituzione del Gruppo IVA (art. 12 del DLgs. 192/2015);
  • le novità della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), quali la revisione della disciplina della base imponibile della permuta (art. 13 comma 5 del DPR 633/72) e le modifiche in tema di rimborsi IVA per operazioni di “tax free shopping” (art. 38-quater del DPR 633/72).
In ultimo, il Testo unico contiene una disposizione (l’art. 169 del D.Lgs. 10/2026) riepilogativa di numerose norme di interpretazione autentica e di coordinamento.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamenti esclusi per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale

La possibilità di usufruire della disciplina agevolativa relativa agli iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati a partire dal 2026 deve essere attentamente valutata da parte dei soggetti che hanno aderito, oppure intendono aderire, al concordato preventivo biennale (CPB).

Oltre a dover soddisfare i vari requisiti di accesso, infatti, durante il biennio concordato il reddito d’impresa è soggetto alle particolari regole di determinazione definite dall’art. 16 del DLgs. 13/2024 che, partendo dal reddito concordato proposto dall’Agenzia delle Entrate, prescrivono di aggiungere o di togliere le diverse voci reddituali (es. plus/minusvalenze, sopravvenienze) che si realizzano durante i periodi di efficacia del CPB.

Al riguardo, è stato precisato in diverse occasioni che le voci oggetto di questa “rettifica” sono quelle individuate dalla norma citata, per cui l’importo di altre componenti non espressamente contemplate non deve essere ulteriormente scomputato in sede di calcolo del reddito (FAQ 8 ottobre 2024 n. 12 e 25 ottobre 2024 n. 10).

In sede di dichiarazione dei redditi, il reddito effettivamente conseguito non rileva ai fini impositivi in quanto il risultato ottenuto nei quadri reddituali (RF e RG) secondo i criteri ordinari è sostituito dal reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP.

Atteso che, allo stato attuale, l’iper-ammortamento non è espressamente contemplato tra le voci da rettificare dall’art. 16 del DLgs. 13/2024, nei periodi in cui è efficace il concordato preventivo biennale, la maggior deduzione relativa all’investimento agevolato non sarebbe effettivamente fruibile, anche se esposta nel quadro reddituale della dichiarazione dei redditi (RF o RG).

La situazione descritta è quella in cui si trovano tutti i soggetti che, avendo aderito al CPB 2025-2026, effettuano un investimento agevolato nel 2026, i quali, almeno per la quota di iper-ammortamento relativa al primo anno, non potrebbero beneficiare concretamente della deduzione.

Si consideri, ad esempio, il caso di acquisto di un bene 4.0 nel 2026 da parte di un soggetto che ha aderito al CPB per il 2025-2026. Ipotizzando la decorrenza dell’iper-ammortamento dallo stesso 2026 (quindi REDDITI 2027), in presenza di tutti i requisiti richiesti, posto che nel 2026 non è di fatto utilizzata la prima quota dell’agevolazione per effetto dell’adesione al CPB, ci si chiede come gestire l’agevolazione negli anni successivi qualora il soggetto non aderisca più al concordato.

Sulla base di quanto affermato in passato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017 (§§ 5.4 e 6.4) in relazione ai vecchi super e iper-ammortamenti, qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, se non con gli ordinari strumenti che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di competenza (es. dichiarazione integrativa).

Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che la variazione in diminuzione da iper-ammortamenti relativa al 2026, che sarà comunque indicata nel modello REDDITI 2027, ma non sarebbe considerata ai fini del reddito concordato in assenza di specifica disposizione, non possa essere in alcun modo utilizzata negli anni successivi.

Una volta esaurita l’efficacia del concordato, le quote successive di iper-ammortamento dovrebbero però tornare a essere rilevanti secondo i criteri ordinari, posto che il reddito da considerare ai fini impositivi risulterebbe quello dei quadri reddituali nei quali l’agevolazione è esposta.

Diversa la situazione per coloro che dovranno valutare l’adesione al CPB 2026-2027; per essi si tratterà di verificare il maggior beneficio tra la fruizione dell’iper-ammortamento oppure la definizione del reddito concordato, con tutti i vantaggi che questo istituto comporta.

Proprio a fronte di tale situazione, non è escluso (anzi è auspicabile) un prossimo intervento del legislatore volto a integrare l’art. 16 del DLgs. 13/2024.

Si ricorda, infatti, che l’elenco delle voci da rettificare ai fini del CPB è stato già integrato dall’art. 13 del DLgs. 81/2025 con l’inserimento della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 (c.d. “super deduzione per nuove assunzioni”).

Questa integrazione è diventata efficace a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026, con esclusione del CPB 2024-2025.

Se la medesima impostazione dovesse essere replicata con riguardo all’iper-ammortamento, un’eventuale modifica dell’art. 16 avrebbe effetto a partire dal CPB 2026-2027.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: dal 30 gennaio le comunicazioni di completamento investimento

Con riferimento al credito d’imposta transizione 5.0, il GSE, con un comunicato del 28 gennaio, ha annunciato che dal 30 gennaio sono abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili.

Nello specifico, viene previsto che, a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0”, di cui all’art. 38 del DL 2 marzo 2024 n. 19 convertito, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

Si tratta delle imprese che hanno presentato le istanze in data successiva al 6 novembre 2025, quindi dopo il DM 6 novembre 2025 che ha annunciato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità però di presentare comunque le domande.

Tali imprese potranno quindi ora procedere con l’iter, presentando le ulteriori comunicazioni richieste.

Il comunicato ha però precisato che “l’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione”.

Il comunicato del GSE ricorda infine che, secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 6 del DM 24 luglio 2024, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026.

Occorre quindi comunque rispettare il suddetto termine del 28 febbraio 2026.

Ai fini del completamento dell’investimento, che doveva avvenire entro il 31 dicembre 2025, a norma dell’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
Con particolare riferimento al credito transizione 5.0, le FAQ hanno affermato che l’interconnessione dei beni 4.0, fermo restando che non incide sul completamento del progetto, deve avvenire entro il 28 febbraio 2026, termine entro cui deve essere comprovata con la perizia asseverata da presentare unitamente alla comunicazione di completamento (cfr. FAQ GSE-MIMIT 10 aprile 2025, § 2.12).

(MF/ms)