1

Valute estere agosto 2026

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di agosto 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 154,1016
Peso Argentino 1737,289
Dollaro Australiano 1,6325
Real Brasiliano 5,9684
Dollaro Canadese 1,6123
Corona Ceca 24,1788
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8092
Corona Danese 7,4755
Yen Giapponese 184,1019
Rupia Indiana 110,6529
Corona Norvegese 10,9274
Dollaro Neozelandese 1,9623
Zloty Polacco 4,3096
Sterlina Gran Bretagna 0,85606
Nuovo Leu Rumeno 5,2493
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1593
Rand (Sud Africa) 18,7357
Corona Svedese 11,0232
Franco Svizzero 0,9362
Dinaro Tunisino 3,3814
Hryvnia Ucraina 51,811
Forint Ungherese 363,3824
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di agosto, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Spedizioni extra Ue: nuova proroga per il contributo nazionale di due euro

Slitta ancora l’applicazione del contributo nazionale di due euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra UE.

L’art. 4 del D.L. 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre e in vigore dal 18 settembre, infatti sostituisce nell’art. 5, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, la data del 1° ottobre 2026 con quella del 1° dicembre 2026.

Si tratta del terzo rinvio della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Il contributo:

  • avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2026;
  • l’art. 5 del D.L. n. 38/2026 ne aveva escluso l’applicazione per le spedizioni importate anteriormente al 1° luglio 2026;
  • successivamente, l’art. 15 del D.L. 26 giugno 2026, n. 107 aveva spostato il termine al 1° ottobre.
Con il nuovo intervento, dunque, la riscossione del contributo viene differita di ulteriori due mesi.

La disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 126-128, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il comma 126 ha istituito, nel rispetto della normativa unionale in materia doganale e fiscale, un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.

L’ambito applicativo è definito dalla stessa norma.

Infatti, il contributo riguarda:

  • le spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e
  • aventi un valore dichiarato non superiore a 150 euro.
In base al comma 127, l’importo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci.

Il successivo comma 128 precisa che l’applicazione deve avvenire in coerenza con il Regolamento UE n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione.

Sul piano operativo, le prime istruzioni applicative sono state fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025, successivamente modificata dalla circolare n. 1/2026.

Dopo i precedenti interventi di proroga, l’Amministrazione doganale aveva indicato nel 1° ottobre 2026 la data di avvio della contabilizzazione e della riscossione del contributo, facendo comunque rinvio alle istruzioni operative già impartite.

La nuova modifica legislativa sposta ora la decorrenza al 1° dicembre 2026.

Resta distinta dalla misura nazionale la disciplina unionale introdotta dal Regolamento UE 2026/382 del Consiglio, che dal 1° luglio 2026 ha soppresso la franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di modico valore e previsto, in via transitoria, un dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Le relative modalità applicative sono state definite dal Regolamento di esecuzione UE 2026/1200 della Commissione del 5 giugno 2026.

(MF/ms)
 




Esenzione pagamento bollo auto

Nella riunione del 16 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL recante “Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale”.

Tra le misure di maggior rilievo, viene introdotta l’esenzione dalla tassa automobilistica (c.d. bollo auto) dovuta nel 2027 per le vetture di piccola e media potenza.

L’agevolazione è prevista a favore delle persone fisiche (a prescindere da requisiti di reddito o ISEE) e riguarda i versamenti della tassa automobilistica dovuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

In particolare, l’esenzione si riferisce:

  • agli autoveicoli con alimentazione a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione, come ad esempio quelli ad alimentazione ibrida) e potenza fino a 80 kW;
  • ai motocicli e ai ciclomotori con alimentazione a benzina o gasolio, senza limiti di potenza (purché il contribuente non possieda autoveicoli agevolabili).
Ogni soggetto passivo potrà tuttavia beneficiare dell’agevolazione soltanto per un veicolo posseduto.

A tale riguardo, giova richiamare che, in base all’art. 5 comma 32 del DL 953/82 (recentemente modificato dall’art. 16 del DLgs. 147/2026), al pagamento del bollo auto (o tassa automobilistica) sono tenuti coloro che risultano essere dal Pubblico registro automobilistico (PRA):

  • proprietari;
  • usufruttuari;
  • acquirenti con patto di riservato dominio;
  • utilizzatori a titolo di locazione finanziaria;
  • utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.
Alla luce dell’agevolazione in commento, per i possessori di più autoveicoli che astrattamente rientrano nella misura agevolativa, l’esenzione dal bollo auto spetta solo con riferimento all’autovettura dotata di minore potenza (espressa in kW).

Se gli autoveicoli posseduti dal contribuente sono dotati di pari potenza, allora l’esenzione va applicata all’autovettura per la quale sarebbe dovuta la tassa automobilistica di importo minore.

Come precisato, l’esenzione dal bollo auto riguarda anche motocicli e ciclomotori, ma soltanto se il contribuente non possiede alcun autoveicolo agevolabile (ossia di potenza fino a 80 kW). In caso contrario, l’esenzione dalla tassa automobilistica va riconosciuta solo all’autoveicolo di potenza fino a 80 kW, mentre resta dovuto il bollo auto per il motociclo o il ciclomotore.

Dunque, se il soggetto passivo possiede un’auto con potenza di oltre 80 kW (non agevolabile) e una moto, l’esenzione dal bollo auto si applica alla moto (unico veicolo che rientra nell’ambito applicativo dell’esenzione).

Al contrario, se il contribuente possiede un’auto di potenza fino a 80 kW (rientrante nell’ambito applicativo dell’esenzione) e una moto, l’esenzione si applica soltanto all’auto, mentre resta dovuta la tassa automobilistica per la moto.

Se l’auto è agevolabile, resta dovuto il bollo sulla moto

Se il soggetto passivo possiede più motocicli, l’esenzione si applica a uno solo di questi, individuato con un meccanismo analogo a quello sopra illustrato per gli autoveicoli.

In particolare, in caso di più motocicli posseduti dal medesimo contribuente, l’esenzione andrà applicata solo a quello di minore potenza (espressa in kW).

Se i motocicli posseduti dal medesimo contribuente hanno pari potenza, l’esenzione compete solo per quello per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di minore importo.

Qualora, invece, il soggetto passivo possieda più ciclomotori agevolabili, l’esenzione spetterà solo per quello che presenta data di prima immatricolazione più remota.

Quanto all’ambito territoriale, l’agevolazione si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo.

Va segnalato, infine, che, per compensare le minori entrate derivanti dall’esenzione dal bollo auto, viene previsto un trasferimento di risorse a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (enti a cui compete il gettito della tassa automobilistica).
 

(MF/ms)




Disciplina delle perdite su crediti aggiornata al codice della crisi

Nel nuovo TUIR i riferimenti alla legge fallimentare sono stati sostituiti con le disposizioni vigenti.

L’art. 110 comma 9 del DLgs. 117/2026, che dal 2027 sostituirà l’attuale TUIR (vale a dire, il DPR 917/86, applicabile fino al 31 dicembre 2026), amplia agli istituti regolati dal DLgs. 14/2019 la disciplina delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali.

Viene così “indirettamente” attuato quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), ai sensi del quale i relativi DLgs. attuativi dovevano estendere a tutti gli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019 le disposizioni previste dagli artt. 88 comma 4-ter e 101 comma 5 dell’attuale TUIR.

Come già osservato nel DPR da ultimo citato la delega fiscale è stata attuata soltanto dal lato del debitore.

Riguardo alle perdite su crediti, invece, l’applicazione delle regole di deducibilità previste dall’art. 101 comma 5 del TUIR appare certa soltanto con riferimento alla liquidazione giudiziale e alla composizione negoziata della crisi.

Riguardo al primo istituto, infatti, l’art. 349 comma 1 del DLgs. 14/2019 dispone che, nelle disposizioni normative vigenti, i termini “fallimento”, “procedura fallimentare”, “fallito”, nonché le espressioni dagli stessi termini derivate, devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Per quanto sopra, la liquidazione giudiziale può già ritenersi compresa tra le procedure concorsuali che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita su eventuali crediti vantati verso i debitori ad esso sottoposti dalla data della relativa sentenza dichiarativa. Pertanto, a partire da tale momento, la perdita è comunque deducibile senza la necessità di fornire la dimostrazione degli elementi certi e precisi.

La perdita è, inoltre, deducibile “in ogni caso” se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti alla stessa liquidazione giudiziale, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Per quanto riguarda la composizione negoziata, se essa è conclusa tramite contratto o accordo di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) del DLgs. 14/2019 o accordo di ristrutturazione di cui all’art. 23 comma 2 lett. b) dello stesso DLgs. 14/2019, si applicano le misure di favore previste in materia di perdite su crediti e sopravvenienze attive da esdebitamento (art. 25-bis comma 5 del DLgs. 14/2019).

Pertanto, le perdite derivanti dal mancato incasso di un credito nell’ambito della composizione negoziata sono deducibili in ogni caso (ex art. 101 comma 5 del TUIR), senza la necessità di fornire la prova degli elementi certi e precisi (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2026, § 3.8), dalla pubblicazione nel Registro delle imprese:

  • del contratto o dell’accordo di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) del DLgs. 14/2019;
  • oppure dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 23 comma 2 lett. b) dello stesso DLgs. 14/2019.
Il “nuovo” TUIR (come detto, DLgs. 117/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027) supera la questione, dal momento che, in base al citato art. 110 comma 9, le perdite su crediti sono deducibili “in ogni caso” se il debitore, in alternativa:
  • è assoggettato a procedure concorsuali;
  • ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 57 del DLgs. 14/2019;
  • ha concluso accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell’art. 56 del citato DLgs. 14/2019;
  • è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Viene poi confermato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.
 

(MF/ms)




Non previsto il meccanismo del “Recapture” per il nuovo iperammortamento

L’Iperammortamento 2026-2028  risulta caratterizzato da elementi distintivi rispetto ai suoi “antenati”: l’Iper 2017-2019 e i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

Fra queste particolarità spicca l’assenza di un meccanismo di recapture, in caso di cessione a titolo oneroso o trasferimento del bene fuori dal territorio dello Stato durante il periodo di fruizione.

La c.d. recapture affonda le sue radici nella prima edizione dell’Iperammortamento, introdotta dall’art. 7, D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 1 4 luglio 2018.

Col passaggio al credito d’imposta la recapture è stata estesa a ogni tipologia di bene agevolabile ed è stato circoscritto temporalmente il periodo di sorveglianza.

La ratio legis è evidente: vincolare l’incentivo a investimenti durevoli e territoriali, escludendo quelli a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire dell’incentivo, e quelli solo originariamente nazionali, successivamente destinati a essere utilizzati all’estero.

La norma istitutiva dell’attuale incentivo (art. 1 , commi 427–436, Legge n. 199/2025, c.d. Legge di Bilancio 2026) non prevede, al contrario del passato, alcun obbligo di restituzione delle quote di Iperammortamento già fruite.

Il Comma 432 recita: «Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento».
Ciò significa che, in caso di alienazione o delocalizzazione del bene ad ammortamento in corso, l’impresa incorre esclusivamente nella perdita del diritto alla maggiorazione delle quote residue, salvo applicazione della clausola di salvaguardia del bene sostitutivo.

La deroga per investimenti sostitutivi, eredità del passato, è stata introdotta affinché una norma fiscale non influenzi l’upgrade tecnologico delle imprese, consentendo la fruizione dell’agevolazione nel caso di sostituzione con un bene nuovo, dotato di caratteristiche analoghe o più performanti.

Quindi, la sostituzione di un bene materiale 4.0 (incluso nell’Allegato IV annesso alla Legge n. 1 99/2025) non determina il venir meno delle quote di beneficio residue al soddisfacimento congiunto delle seguenti condizioni:

effettuazione dell’investimento sostitutivo nello stesso periodo d’imposta di realizzo del bene sostituito;
investimento in un bene materiale nuovo dotato di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito;
attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostituivo, delle caratteristiche tecnologiche e dell’interconnessione del nuovo bene.

Qualora l’investimento sostitutivo risulti di costo inferiore rispetto a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, la fruizione dell’iperammortamento proseguirà fino a concorrenza del minore importo.

Riassumendo, ecco le principali casistiche che si possono verificare:
 

  • cessione onerosa o trasferimento del bene all’estero, avvenuti nel periodo di fruizione senza “contestuale” sostituzione del bene: viene meno l’iperammortamento sulle quote residue senza obbligo di restituzione del beneficio goduto;
  • cessione onerosa o trasferimento del bene all’estero, avvenuti nel periodo di fruizione con “contestuale” sostituzione del bene con uno tecnologicamente analogo o superiore:
  • continua l’iperammortamento fino a concorrenza del costo del bene nuovo, se inferiore a quello originario;
cessione onerosa o trasferimento del bene all’estero, avvenuti oltre il periodo di fruizione: l’intero beneficio è salvo;
  • cessione a titolo gratuito del bene in Italia o trasferimento del bene nel territorio dello Stato, l’intero beneficio è salvo.
(MF/ms)



Rimborso IVA estera: istanze da presentare entro il 30 settembre

Nei casi in cui un soggetto passivo “stabilito” in Italia abbia assolto l’imposta in un altro Stato membro della UE relativamente a beni e servizi ivi acquistati o dallo stesso importati, può richiedere, a determinate condizioni, il rimborso dell’IVA a tale Stato membro (ai sensi dell’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972).

Il rimborso allo Stato membro della UE avviene mediante la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico.

L’istanza telematica va presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre (termine non prorogabile al successivo giorno lavorativo) dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Va da sé che per l’anno 2025 il termine ultimo dell’istanza è fissato al 30 settembre 2026.

Presupposti per il rimborso

In linea generale possono richiedere il rimborso IVA UE:

  • i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano,
  • che hanno assolto l’IVA in un altro Stato membro della UE,
  • in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati
  • sempre che inerenti alla propria attività e sempre che sussistano le condizioni di detrazione dell’IVA.
Rimangono esclusi dalla possibilità di richiedere il rimborso IVA i soggetti passivi IVA che durante il periodo di riferimento del rimborso:
  • non abbiano svolto alcuna attività d’impresa, arte o professione;
  • abbiano effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972;
  • si siano avvalsi del regime dei c.d. contribuenti minimi ovvero del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 (ciò in considerazione del fatto che per tali soggetti l’IVA risulta indetraibile in Italia);
  • si siano avvalsi del regime speciale previsto per i produttori agricoli.
Al fine di ottenere il rimborso dell’IVA assolta in altro Paese della UE:
  • il soggetto passivo IVA stabilito in Italia non deve avere una stabile organizzazione nello Stato dell’UE che deve eseguire il rimborso. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21731 del 25 giugno 2026, ha chiarito che il soggetto non residente, identificato direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, mantiene il diritto di accedere alla procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis2 del medesimo Decreto anche quando le fatture relative agli acquisti siano intestate alla partita IVA italiana;
  • l’acquisto deve riferirsi a beni/servizi inerenti la propria attività (principio di inerenza ai fini della detraibilità IVA);
  • il soggetto non deve aver effettuato nel periodo interessato operazioni attive in tale Paese (infatti, in tale ipotesi l’IVA estera verrebbe recuperata attraverso l’ordinario meccanismo della liquidazione previsto nel Paese estero in quanto il soggetto è tenuto ad identificarsi e a presentare la dichiarazione) ad eccezione di prestazioni di trasporto e di servizi accessori “non imponibili” ovvero “esenti” da IVA e prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali l’IVA è assolta dal committente o dal cessionario stabilito nel Paese che deve erogare il rimborso mediante il meccanismo del reverse charge. Con risposta n. 319/E del 24 dicembre 2025 l’Agenzia ha chiarito che l’IVA relativa all’immobile strumentale può essere chiesta a rimborso tramite la procedura del portale elettronico prevista dall’art. 38-bis2, purché siano rispettati i relativi requisiti;
Ricordando, infine, che:
  • il rimborso dell’IVA da parte dello Stato membro della UE avviene in base all’oggettiva rimborsabilità del bene o del servizio e nei limiti di detraibilità IVA previsti dalla normativa estera. Inoltre, la rimborsabilità avviene nel limite del pro-rata di detraibilità IVA;
  • l’istanza va presentata in via telematica alle Entrate entro il 30 settembre;
  • per il rimborso dell’IVA estera l’importo minimo della richiesta è pari a 50 euro per quella annuale e 400 euro per quella trimestrale.
  • Per la Svizzera la presentazione della domanda è solo annuale ed il credito minimo IVA ammonta a 500 Chf;
  • il rimborso IVA è limitato unicamente all’imposta dovuta per legge e non anche a quella addebitata per errore (si pensi a quella indebitamente fatturata).
Con la recente sentenza C-527/24 (Harry et Associes) del 12 marzo 2026 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che un malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di trasmissione della domanda di rimborso IVA non può far perdere al contribuente il diritto al rimborso né l’accesso al giudice, quando la domanda sia stata correttamente presentata tramite il portale dello Stato di stabilimento e “debitamente ricevuta” dallo Stato del rimborso.

(MF/ms)




Tax credit carburante autotrasporto: proroga presentazione istanze al 20 settembre

Più tempo per le imprese del settore autotrasporto per presentare le domande per il tax credit sul carburante ex art. 3 del DL 33/2026.

Le istanze, relative al periodo di riferimento 1° marzo-31 agosto 2026, possono essere infatti presentate fino alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026. La proroga del termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 15 settembre, è stata annunciata dal Ministero dei Trasporti con un apposito comunicato.

In tale comunicato viene precisato che è stato ritenuto utile prorogare il termine di chiusura della piattaforma predisposta per la presentazione delle istanze, per il maggior tempo tecnicamente ammissibile, considerando che le numerose richieste pervenute di autorizzazione all’accesso da parte delle imprese attraverso l’assistenza ha comportato per esse l’impossibilità di presentare l’istanza.

Inoltre, è stato rilevato che molte domande contengono errori nel file_fatture e dunque non vengono accettate dalla piattaforma, ricordando che per regolarizzare l’istanza è necessario procedere ad annullarla e riproporla in maniera corretta.

Il comunicato rileva altresì che l’assistenza offerta per la presentazione delle istanze, contattabile alla mail assistenza-creditogasolio@sogei.it, sarà attiva fino alle ore 18:00 del giorno venerdì 18 settembre 2026. Dopo tale termine non sarà più possibile inviare alcuna richiesta, ma solo accedere alla piattaforma.

L’istanza, si ricorda, va presentata attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’indirizzo http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it .

Si ricorda che, a norma dell’art. 2 del DM 28 agosto 2026, il credito d’imposta in commento è riconosciuto alle:

  • imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;
  • imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che operano nel settore dell’autotrasporto di persone indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. b) del DLgs. 504/95;
  • imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente.
  • Tali attività devono essere esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.
La lett. a) dell’art. 24-ter comma 2 del DLgs. 504/95 richiamato riguarda le attività di trasporto di merci, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (punto 1);
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (punto 3).
Sono quindi ammesse esclusivamente le imprese iscritte al REN o le imprese straniere esercenti la professione di trasportatore su strada aventi stabile organizzazione in Italia, mentre sono escluse le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio (cfr. FAQ 4 settembre 2026).

La citata lett. b) dell’art. 24-ter comma 2 del DLgs. 504/95 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre 97 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21 novembre 2005 n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19 novembre 97 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento n. 1073/2009.
Il credito d’imposta in commento copre fino al 70% della maggior spesa sostenuta per il carburante nei mesi oggetto dell’agevolazione, da marzo ad agosto 2026, nei limiti delle risorse stanziate.

Nel caso in cui le richieste totali superino lo stanziamento previsto, l’importo del beneficio effettivo per singola impresa sarà comunque riparametrato.

Estensione dell’agevolazione anche al mese di settembre 2026

Si rileva che l’art. 1 comma 4 del DL 157/2026 ha esteso il credito d’imposta in esame anche al mese di settembre 2026, con un incremento di risorse pari a 16 milioni di euro.

In relazione a tale modifica dovrebbero essere rilasciate specifiche modalità attuative.
 

(MF/ms)




Istat indice agosto 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Agosto 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 3,4 % (variazione annuale) e a + 4,8 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,550 % e + 3,60 %.
 
(MS/ms)
 
 



Cerved: nuovi strumenti per la consultazione dei report esteri e analisi avanzata dei bilanci

Desideriamo fornirvi una guida aggiornata sui nuovi strumenti di consultazione e analisi disponibili sulla piattaforma Cerved, pensati per supportare le decisioni aziendali sia nelle operazioni internazionali che nella valutazione del merito creditizio e della solidità finanziaria dei partner commerciali.

1. Consultazione e Richiesta Report Esteri
Per le aziende con operatività internazionale, la piattaforma offre tre tipologie di report dettagliati sulle imprese estere, ciascuna pensata per specifiche esigenze di approfondimento:

  • Report Slim:
    • Evasione: Tempo reale.
    • Utilizzo: Verifiche anagrafiche e controlli preliminari rapidi.
  • Report Credit:
    • Evasione: In tempo reale (se presente nel database) oppure entro un massimo di 5 giorni lavorativi.
    • Utilizzo: Valutazione tempestiva del rischio creditizio e di affidabilità commerciale.
  • Report Business:
    • Evasione: In differita.
    • Utilizzo: Indagini economico-finanziarie approfondite per operazioni di maggiore rilevanza.
Alleghiamo una sintesi dei contenuti dei report e tabella dei Paesi coperti dai report per aree geografiche.

2. Analisi Bilanci: Differenze tra Telemaco e Cerved

Riteniamo utile chiarire la differenza operativa nell’acquisto dei bilanci aziendali tramite canale Telemaco (Registro Imprese) rispetto alla piattaforma Cerved, affinché possiate scegliere lo strumento più idoneo alla vostra esigenza:

Caratteristica Telemaco (Registro Imprese) Cerved (Decision Support)
Tipologia di dato
 
Documentale grezzo (PDF ufficiale depositato) Fonte ufficiale rielaborata e interpretata
Funzione principale
 
Semplice scarico formale del documento Valutazione strategica e decisionale
Formati ed elaborazioni
 
Solo PDF originale Bilancio sintetico o integrale rielaborato
Analisi storico/comparativa
 
Solo anno di deposito Trend pluriennale (fino a 5 annualità)
Metriche aggiuntive
 
Nessuna Grafici, indicatori di bilancio e dati medi di settore
Esportabilità
 
PDF PDF e File Excel (versione Plus)
Quando scegliere l’uno o l’altro?
  • Telemaco è indicato se la vostra esigenza è esclusivamente il recupero del documento formale per archivio o conformità legale.
  • Cerved è indispensabile quando si desidera comprendere il reale stato di salute dell’azienda, confrontare le performance con il mercato di riferimento e disporre di indicatori di rischio immediati

 
3. Analisi competitor
Prodotto per confrontare la propria azienda con 5/6 competitor a scelta e per settore facendo riferimento a dati economici/patrimoniali e indicatore economici-finanziari
(vedi brochure allegata)

(MS/ms)




Webinar tecnico: “Iper-Ammortamento 2026: le misure attuative”

Informiamo che martedì 15 settembre 2026, alle ore 14.30, si terrà il webinar tecnico focalizzato sui nuovi provvedimenti attuativi dell’Iper-Ammortamento 2026.

Questo seminario online è la replica, per chi non ha potuto partecipare, dell’incontro tenutosi in presenza nella nostra sede il luglio scorso.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per orientarsi tra le novità normative e cogliere tempestivamente le opportunità di investimento per le imprese.

Insieme ai nostri esperti, il Dott. Massimo Fumagalli (Commercialista) e l’Ing. Guido Sala, approfondiremo:

  • le opportunità disponibili: i vantaggi fiscali previsti per il nuovo anno.
  • le modalità di accesso: la roadmap e i requisiti per richiedere gli incentivi.
  • i limiti normativi: le criticità e gli aspetti tecnici a cui prestare la massima attenzione per evitare sanzioni.
     

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

La mattina del webinar verrà inviato agli iscritti il link per partecipare.

(MS/am)