1

Enti bilaterali: nuovi codici tributo da utilizzare in F24

Con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuove causali contributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento dei contributi INPS destinati a enti bilaterali convenzionati con l’Istituto. 

Le nuove causali sono EBOP, SANL, EBON, EIMP e CARE, e si inseriscono nel solco delle precedenti risoluzioni emanate tra il 2024 e il 2026 per ampliare l’elenco dei codici utilizzabili per questo particolare flusso contributivo. 

Contenuto della risoluzione 
La risoluzione nasce nell’ambito delle convenzioni stipulate tra INPS ed enti bilaterali, fondi e casse aventi i caratteri di bilateralità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni che regolano la riscossione tramite F24 dei contributi dovuti a tali enti. In questo schema, il versamento viene effettuato all’INPS, che successivamente provvede al riconoscimento agli enti bilaterali delle somme di rispettiva competenza. 

Le nuove causali istituite sono le seguenti:

  • EBOP, denominata “ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)”;
  • SANL, denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)”;
  • EBON, denominata “Ente Bilaterale (EBICON)”;
  • EIMP, denominata “Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)”;
  • CARE, denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)”.

Queste causali si aggiungono a quelle già introdotte con precedenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS.

Compilazione del modello F24
La risoluzione conferma che le causali devono essere esposte nella sezione “INPS” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Nella compilazione occorre indicare la causale contributo nel relativo campo, il codice sede INPS presso cui è aperta la posizione contributiva aziendale, la matricola INPS o codice INPS o filiale azienda di 10 caratteri e, nel periodo di riferimento, il mese e l’anno di riscossione nella colonna “da mm/aaaa”, lasciando vuota la colonna “a mm/aaaa”.

Dal punto di vista pratico, la risoluzione interessa soprattutto chi gestisce paghe, consulenza del lavoro integrata e adempimenti F24 per imprese che applicano contratti collettivi con obblighi verso enti bilaterali o fondi sanitari integrativi. L’errore nella causale o nei dati identificativi della posizione INPS può infatti determinare scarti, errata imputazione del versamento o difficoltà di riconciliazione tra quanto versato e quanto dovuto all’ente destinatario. Sul piano organizzativo, conviene aggiornare tempestivamente:

  • le tabelle software di studio e dei gestionali paghe;
  • i controlli interni sui codici causale utilizzati;
  • le anagrafiche clienti per i rapporti con gli enti bilaterali interessati;
  • le istruzioni operative al personale addetto alla predisposizione degli F24.
     

Questa risoluzione conferma inoltre una tendenza ormai stabile: l’ampliamento progressivo dell’elenco delle causali contributo dedicate agli enti bilaterali, con frequenti aggiornamenti richiesti dall’INPS e recepiti dall’Agenzia delle Entrate.

Per questo motivo, il controllo periodico delle nuove risoluzioni e degli aggiornamenti degli archivi telematici resta essenziale per evitare l’uso di codici superati o la mancata adozione di quelli di nuova istituzione.
 

Causale Denominazione Utilizzo operativo
EBOP ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)
 
Versamento in F24 nella sezione INPS, colonna importi a debito versati
 
SANL Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)
 
Da coordinare con posizione contributiva aziendale e periodo di riscossione
EBON Ente Bilaterale (EBICON)
 
Richiede corretta imputazione della causale e della matricola INPS
 
EIMP Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)
 
Da inserire nella sezione INPS con codice sede e matricola azienda
CARE Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)
 
Rilevante per la gestione dei flussi contributivi collegati ai fondi sanitari integrativi

 
(MF/ms)




Dichiarazione redditi 2026: sul sito dell’Agenzia delle Entrate tutte le info nelle nuove linee guida

Anche quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una raccolta di guide dal titolo “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, costituita da un insieme di vademecum contenenti informazioni su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

Tra i principali temi trattati per i quali è riservata una guida ah hoc ci sono le spese sanitarie, gli interessi sui mutui, le spese di istruzione, le erogazioni liberali, i premi di assicurazione e i contributi previdenziali e assistenziali.

Non possono mancare poi le guide che riassumono le principali disposizioni e i chiarimenti ufficiali più rilevanti che sono stati forniti con riguardo ai bonus “edilizi” (recupero edilizio, sismabonus, “bonus barriere architettoniche”, “bonus verde”, “bonus mobili”, ecobonus e superbonus) e la guida sui crediti d’imposta (da quello spettante per il riacquisto della prima casa, a quello per i canoni di locazione non percepiti, ecc.).

La guida denominata “Aspetti generali” riepiloga, inoltre, le novità introdotte dall’art. 16-ter del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 10 della L. 207/2024, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 ha disposto il riordino delle detrazioni per oneri mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

In sostanza, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato importo, fissato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico (chiarimenti in materia sono stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2025 n. 6).

Il “nuovo” sistema di calcolo degli oneri detraibili previsto dall’art. 16-ter del TUIR non riguarda, ai sensi del comma 4, le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR, le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012 e le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 comma 9 seconda parte e comma 9-ter del DL 3/2015.

Inoltre, sono escluse dal riordino previsto dall’art. 16-ter del TUIR le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (è il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria pari a 1.100 euro prevista dall’art. 15 comma 1-quater del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti), gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi “edilizi”, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative.

Spese per interventi edilizi dal 2025 rilevano per la rata annuale di spesa

Per quanto riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, l’art. 16-ter comma 5 del TUIR stabilisce espressamente che “ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno”.

In pratica, a fronte di una spesa di 90.000 euro sostenuta nel 2025 per un intervento di ristrutturazione edilizia che dà diritto alla detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR, soltanto 9.000 euro (che corrispondono al decimo dell’intera spesa sostenuta) sono da considerare nel “nuovo” metodo di calcolo che, lo si ripete, riguarda solo le persone fisiche che possiedono un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
 

(MF/ms)




Fringe benefit per auto aziendale: nuovi termini stabiliti dal decreto attuativo della legge di bilancio

L’art. 2 del c.d. Decreto correttivo Omnibus interviene sulla disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali ex art. 51 TUIR, introducendo criteri di semplificazione e maggiore coerenza sistematica.

La tassazione resta forfetaria su base ACI ed è differenziata in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, come già previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

La novità descritta nella relazione illustrativa al Decreto consiste nel superamento del riferimento alla nuova immatricolazione e nell’ancoraggio del prelievo all’anzianità del veicolo, con aggravio oltre il quinto anno di vetustà; inoltre viene prevista una valorizzazione convenzionale degli optional.

Finalità dell’intervento
La disposizione mira a semplificare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 111/2023, con attenzione anche agli obiettivi di mobilità sostenibile ed efficienza energetica. L’impianto resta fondato sul criterio forfetario delle tabelle ACI, ma la disciplina viene resa più lineare sotto il profilo applicativo.

Nuovo criterio basato sull’anzianità del veicolo

La modifica principale consiste nel fatto che, per la determinazione convenzionale del fringe benefit, non rileva più la nuova immatricolazione al momento dell’assegnazione, mentre assume rilievo la vetustà del mezzo, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e in continuità con i criteri forfetari già applicati nel 2025. Fino al compimento del quinto anno di vetustà continua ad applicarsi il criterio ordinario collegato alle percentuali forfetarie già introdotte per il 2025; dal 1° gennaio dell’anno successivo è previsto un incremento del 50 per cento del valore fiscalmente rilevante.

Veicoli riassegnati

L’eliminazione del requisito della nuova immatricolazione consente l’applicazione della disciplina anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario, come evidenziato nella relazione illustrativa. Si tratta di un passaggio rilevante per le imprese che gestiscono flotte aziendali e rotazioni interne dei mezzi.

Tassazione degli optional

La relazione segnala il superamento della lacuna normativa relativa agli accessori e agli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI; in precedenza, infatti, gli optional pagati dal dipendente non incidevano sul valore imponibile del fringe benefit determinato in via forfetaria. Il nuovo criterio illustrato prevede un incremento del 5 per cento del valore del fringe benefit e, solo dopo tale aumento, la sottrazione delle somme eventualmente addebitate al dipendente per auto e optional, al fine di ottenere l’importo imponibile.

Clausola di salvaguardia e decorrenza

La clausola di salvaguardia viene rimodulata estendendo il regime previgente al 31 dicembre 2024 ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025; il regime transitorio era stato introdotto dal comma 48-bis della Legge n. 207/2024 tramite l’art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025. La relazione precisa inoltre che il vecchio regime si applica anche ai veicoli riassegnati e resta valido fino al quinto anno di vetustà, mentre dal periodo d’imposta 2026 le nuove disposizioni operano anche per i veicoli concessi in uso nel 2025, salvo quelli coperti dalla salvaguardia.

 

Aspetto Nuova disciplina Impatto operativo
Criterio base Tabelle ACI con percentuali differenziate per alimentazione Conferma del metodo forfetario
Parametro principale Anzianità del veicolo, non più nuova immatricolazione Regola più ampia e più semplice da applicare
Veicoli fino a 5 anni Applicazione del criterio ordinario Tassazione invariata nella fase iniziale
Veicoli oltre 5 anni Incremento del 50% del valore fiscalmente rilevante Maggior aggravio per mezzi più datati
Veicoli riassegnati Inclusi nel nuovo regime e nella salvaguardia Maggiore flessibilità nella gestione delle flotte
Optional Incremento convenzionale del 5%; prima gli optional a carico del dipendente non riducevano il benefit Chiusura di una criticità applicativa
Regime transitorio Esteso ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 31 dicembre 2025 Tutela delle posizioni già impostate
Decorrenza Applicazione dal periodo d’imposta 2026, con eccezione dei veicoli coperti dal vecchio regime Necessario adeguamento delle policy aziendali
 

(MF/ms)




Imposte 2026: versamento al 30 luglio 2026

Scaduto il 30 giugno il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2025 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

La proroga al 20 luglio 2026 per i “soggetti ISA”
L’art. 6 del D.L. n. 89/2026 ha stabilito lo spostamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

La data del 30 giugno 2026 viene quindi superata dal differimento al 20 luglio 2026.

Il beneficio si estende senza alcuna maggiorazione ai versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA derivanti dalle dichiarazioni. Questa estensione include anche l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato disciplinata dagli artt. 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024.

Da quest’anno, chi deciderà di rinviare i pagamenti delle imposte dal 20 luglio al 19 agosto, dovrà versare anche un interesse doppio rispetto al canonico 0,40%. In merito alla scadenza del 19 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80% va detto che, cadendo la stessa in un giorno feriale rientrante nella finestra della sospensione dei termini di versamento del mese di agosto (ossia nella finestra dal 1° agosto al 20 agosto), la stessa viene automaticamente posticipata al 20 agosto 2026.

Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Il rinvio si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché i versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2026, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.

Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasioni di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio.

Rientrano quindi nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e quindi i soggetti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfetari” e “minimi”);
  • determinano il reddito con altri criteri forfetari;
  • dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
  • partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.
Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di s.r.l. “trasparenti”). Per i soci/amministratori di s.r.l. “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E), la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto.

Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è rimasta fissa al 30 giugno 2026 con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2026.

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

  • gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
  • gli F24 a debito con compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
 
(MF/ms)



Istat indice maggio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Maggio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 3,0 % (variazione annuale) e a + 4,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente +2,25 % e +3,30%.
 
(MS/ms)



Valute estere maggio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di maggio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 154,8156
Peso Argentino 1629,9207
Dollaro Australiano 1,6258
Real Brasiliano 5,8191
Dollaro Canadese 1,6027
Corona Ceca 24,3129
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9352
Corona Danese 7,4728
Yen Giapponese 184,7095
Rupia Indiana 111,5368
Corona Norvegese 10,7936
Dollaro Neozelandese 1,9786
Zloty Polacco 4,2412
Sterlina Gran Bretagna 0,86565
Nuovo Leu Rumeno 5,2296
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1673
Rand (Sud Africa) 19,2317
Corona Svedese 10,8613
Franco Svizzero 0,9149
Dinaro Tunisino 3,3776
Hryvnia Ucraina 51,4699
Forint Ungherese 358,231
 
 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)




Slitta al 1° ottobre il contributo nazionale sui pacchi in arrivo extra UE

Nell’ambito del DL recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR, approvato il 22 giugno dal Consiglio dei Ministri, come reso noto nel comunicato stampa di Palazzo Chigi al termine della riunione, è stato stabilito lo slittamento al 1° ottobre 2026 dell’applicazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di provenienza extra-Ue di valore non superiore a 150 euro.

Il contributo è stato istituito con la legge di bilancio 2026 (art. 1 commi 126-128 della L. 199/2025), ma non ha ancora trovato efficacia, essendo già stato differito al 1° luglio 2026.

Nell’imminenza dell’applicazione del contributo, dunque, il Governo interviene posticipandola al prossimo 1° ottobre.

In base alle previsioni iniziali, il prelievo avrebbe dovuto riguardare le spedizioni dichiarate per l’immissione in libera pratica registrate dal 1° gennaio 2026, ma il DL 38/2026 ne aveva già fatto slittare l’efficacia al 1° luglio.

Il contributo è destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di valore modesto provenienti da Paesi terzi. Per espressa previsione normativa, il contributo si applica alle spedizioni di beni provenienti da Stati extra Ue, quando il valore dei beni dichiarato in dogana non è superiore a 150 euro.

Come confermato dalla circ. Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 4/2026, il contributo, per la funzione che gli è stata attribuita, non si qualifica come diritto doganale.

Di diversa natura è invece il nuovo dazio forfetario, di importo pari a 3 euro – istituito dal Regolamento Ue n. 382/2026, nell’ambito di una più ampia riforma doganale unionale – il quale si applica dal 1° luglio, anche in questo caso per i soli beni inclusi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Il differimento di tre mesi del contributo nazionale evita, quindi, che i due prelievi possano, quantomeno per il momento, sommarsi.

A riguardo del nuovo dazio forfetario unionale, sono state fornite le prime istruzioni con un apposito documento della Commissione europea.

Inoltre, sul sito della Commissione ulteriori chiarimenti sono stati resi sotto forma di “Questions & Answers”, aggiornate da ultimo il 22 giugno. Tra gli aspetti trattati, la conferma che il nuovo dazio forfetario si applica anche alle spedizioni di beni destinati a clienti situati nel territorio doganale Ue, pure quando questo è estraneo all’ambito dell’IVA unionale (es. Isole Canarie o Campione d’Italia).

Punti di contatto con la “handling fee” da novembre

Se, dunque, l’intervento di rinvio del contributo di 2 euro risultava urgente per evitare la sovrapposizione con il citato dazio forfetario di 3 euro dal 1° luglio, resta ancora da chiarire il rapporto del citato contributo sia con quest’ultimo prelievo, sia con la nuova handling fee prevista a livello europeo, ossia un contributo di gestione sulle spedizioni di modico valore finalizzato a compensare i costi sostenuti dalle autorità doganali per l’immissione in libera pratica di merci oggetto di vendite a distanza conformi alle norme e agli standard Ue.

Si tratta di una misura ancora in fase di definizione, prevista nell’ambito della riforma del Codice doganale dell’Unione, sulla quale, però, è stato raggiunto un accordo lo scorso 26 marzo tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue, prospettandone l’applicazione non oltre il 1° novembre 2026.

Peraltro, alla handling fee dovrebbero potersi affiancare anche commissioni di gestione “nazionali”, istituite dagli Stati membri, purché destinate a coprire servizi differenti.

Il rinvio del contributo nazionale al 1° ottobre, dunque, non risolve le criticità legate all’incerta qualificazione del prelievo e al suo coordinamento con le altre misure previste a livello unionale, ma consente soltanto di prendere tempo in attesa di ulteriori soluzioni.

L’intervento normativo, infatti, risponde solo in parte alle istanze avanzate dalle imprese, e in particolare dal settore della logistica, che auspicavano, piuttosto, l’abrogazione del contributo, evidenziando come esso abbia già prodotto distorsioni sui traffici commerciali e logistici, spostando i flussi verso
Paesi Ue che non applicano contributi nazionali.
 

(MF/ms)




Comunicazioni di compliance Iva 2026: al via i controlli su dichiarazioni omesse, quadro ve e reverse charge

Con il Provvedimento n. 172588 del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di invio delle nuove comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo relative alle dichiarazioni IVA 2026 riferite al periodo d’imposta 2025.

L’attività di controllo si basa sull’incrocio dei dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle operazioni soggette a reverse charge, consentendo all’Amministrazione finanziaria di individuare omissioni dichiarative e possibili incongruenze.

Il Provvedimento si inserisce nel solco delle misure di compliance previste dalla Legge n. 190/2014 e valorizza ulteriormente il patrimonio informativo derivante dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA.

Nuova campagna di compliance IVA per il periodo d’imposta 2025

L’Agenzia delle Entrate prosegue il percorso di rafforzamento degli strumenti di compliance preventiva attraverso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 172588 del 9 giugno 2026, emanato in attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Provvedimento individua le modalità operative con cui saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni relative a possibili anomalie riscontrate nelle dichiarazioni IVA relative all’anno d’imposta 2025.

L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione finanziaria è quello di favorire la regolarizzazione spontanea degli errori e delle omissioni prima dell’avvio di attività accertative vere e proprie, consentendo ai contribuenti di beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.

Le anomalie oggetto di segnalazione

Grazie alle informazioni contenute nelle fatture elettroniche emesse e ricevute e nei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, verranno individuate tre principali tipologie di anomalie.

La prima riguarda la mancata presentazione della dichiarazione IVA 2026 relativa al periodo d’imposta 2025, con la possibilità di presentarla entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2026 utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.

La seconda concerne la presentazione della dichiarazione senza la compilazione del quadro VE, ovvero con un ammontare di operazioni attive dichiarate non superiore a 1.000 euro e comunque inferiore rispetto alle cessioni imponibili risultanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi trasmessi. Ai fini del controllo, l’Agenzia considera il volume d’affari indicato nel rigo VE50 aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni indicati nel rigo VE40.

La terza fattispecie riguarda i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA senza compilare il quadro VJ, pur risultando destinatari di operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) documentate da fatture elettroniche ricevute. In questo caso l’Agenzia verifica il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi all’applicazione del reverse charge.

Tabella riepilogativa delle anomalie individuate
 

Anomalia rilevata Fonte dei dati utilizzati Possibile regolarizzazione
Omessa presentazione della dichiarazione IVA 2026 Fatture elettroniche e corrispettivi telematici Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2026 e ravvedimento
Dichiarazione senza quadro VE o con operazioni attive fino a 1.000 euro non coerenti con i dati disponibili Fatture elettroniche emesse e corrispettivi telematici Dichiarazione integrativa e ravvedimento
Dichiarazione senza quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge Fatture elettroniche ricevute Dichiarazione integrativa e ravvedimento
 
 
Come saranno trasmesse le comunicazioni

Le comunicazioni saranno inviate direttamente al domicilio digitale del contribuente tramite posta elettronica certificata (PEC). Contestualmente, i dettagli delle anomalie riscontrate saranno consultabili all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sia nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale sia nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tra le informazioni contenute nella comunicazione figurano:

  • i dati identificativi del contribuente;
  • il numero e la data della comunicazione;
  • il codice atto e il periodo d’imposta interessato;
  • gli estremi della dichiarazione IVA eventualmente trasmessa;
  • le modalità per fornire chiarimenti o segnalare circostanze non conosciute dall’Amministrazione;
  • le istruzioni per procedere alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate.
Il ruolo del ravvedimento operoso

Particolare rilievo assume il richiamo all’istituto del ravvedimento operoso.

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2025 possono ancora regolarizzare la propria posizione mediante presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile 2026 e versando imposte, interessi e sanzioni ridotte ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.

Coloro che, invece, hanno presentato la dichiarazione ma con errori od omissioni potranno trasmettere una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte eventualmente dovute, gli interessi e le sanzioni ridotte previste dal medesimo art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il Provvedimento precisa, inoltre, che restano autonomamente dovute le sanzioni riferite alle cosiddette violazioni prodromiche.

Un aspetto particolarmente rilevante, evidenziato nelle motivazioni del Provvedimento, riguarda la possibilità di accedere al ravvedimento anche quando il contribuente abbia già avuto formale conoscenza dell’avvio di attività istruttorie o verifiche fiscali, purché non sia stato notificato un atto impositivo, una comunicazione di irregolarità ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 o un controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Controlli sempre più basati sui dati digitali

Il Provvedimento conferma l’evoluzione del sistema dei controlli IVA verso modelli fondati sull’utilizzo massivo dei dati acquisiti attraverso la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’incrocio automatico delle informazioni consente all’Agenzia delle Entrate di individuare tempestivamente anomalie dichiarative, riducendo il ricorso agli accertamenti tradizionali e favorendo forme di collaborazione preventiva con il contribuente.

Per professionisti, imprese e consulenti fiscali diventano, quindi, fondamentale verificare la coerenza tra i dati trasmessi mediante fatture elettroniche, corrispettivi telematici e contenuto della dichiarazione annuale IVA, con particolare attenzione ai quadri VE e VJ, che rappresentano oggi uno dei principali punti di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
 

(MF/ms)




Regione Lombardia: è on line lo sportello antidumping

Si informa che sul portale istituzionale di Regione Lombardia è stata pubblicata una pagina dedicata allo Sportello Antidumping.

L’iniziativa è finalizzata a supportare le imprese lombarde nella tutela contro la concorrenza sleale derivante da pratiche di dumping e a promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti europei di difesa commerciale.

La pagina fornisce informazioni sul funzionamento dello sportello, sugli strumenti disponibili e sulle modalità con cui le imprese possono segnalare situazioni che meritano un approfondimento.

Il contenuto è consultabile al seguente link: https://www.regione.lombardia.it/attivita-produttive-imprese/red-sportello-antidumping

(MS/ms)




Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi: circolare esplicativa e testo dell’ipotesi di accordo

Trasmettiamo in allegato la circolare esplicativa relativa all’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e all’installazione di impianti, sottoscritta il 4 giugno 2026 da Unionmeccanica Confapi e dalle Organizzazioni Sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil.

In allegato è disponibile anche il testo integrale dell’Accordo.

L’Area Relazioni Industriali rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

(FV/fv)