Istat indice ottobre 2025
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,35%.
(MP/ms)
1
(MP/ms)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre2025 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 151,0818 |
| Peso Argentino | 1664,9908 |
| Dollaro Australiano | 1,7781 |
| Real Brasiliano | 6,2614 |
| Dollaro Canadese | 1,628 |
| Corona Ceca | 24,3154 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 8,281 |
| Corona Danese | 7,468 |
| Yen Giapponese | 176,1526 |
| Rupia Indiana | 102,8353 |
| Corona Norvegese | 11,6633 |
| Dollaro Neozelandese | 2,0198 |
| Zloty Polacco | 4,2488 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,87155 |
| Nuovo Leu Rumeno | 5,0872 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,163 |
| Rand (Sud Africa) | 20,0976 |
| Corona Svedese | 10,9699 |
| Franco Svizzero | 0,9289 |
| Dinaro Tunisino | 3,4056 |
| Hryvnia Ucraina | 48,4752 |
| Forint Ungherese | 389,9117 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
Nello specifico, il decreto stabilisce che alle imprese che, a partire dal 7 novembre 2025 (data di pubblicazione del suddetto decreto), presentano comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, è inviata una ricevuta di indisponibilità delle risorse ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del DM 24 luglio 2024.
Nel relativo comunicato del MIMIT del 6 novembre si legge infatti che le risorse REPowerEU destinate alla misura (dagli iniziali 6,3 miliardi a 2,5 miliardi), anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.
Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre 2025: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.
Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.
In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il GSE informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.
Sul sito del GSE, nella pagina dedicata a transizione 5.0, viene infatti affermato che è stato raggiunto il limite previsto a seguito della rimodulazione delle risorse PNRR destinate alla misura. In attesa dell’implementazione delle novità introdotte dal decreto direttoriale 6 novembre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il GSE ha previsto la temporanea chiusura del portale e del contatore. In caso di nuova disponibilità, le risorse saranno assegnate secondo l’ordine di prenotazione.
Si ricorda che il credito d’imposta transizione 5.0 riguarda gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 nell’ambito di progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare (art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024):
Si evidenzia che, qualora venga confermato l’attuale testo del Ddl. di bilancio 2026, il credito d’imposta transizione 5.0 non sarebbe prorogato e gli investimenti effettuati dal 2026 potranno essere oggetto, alle specifiche condizioni previste, del nuovo iper-ammortamento.
Forte accelerazione delle prenotazioni per il 4.0
Con un ulteriore comunicato, il MIMIT ha inoltre informato che, a seguito dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse di transizione 5.0, con prenotazioni che hanno raggiunto l’obiettivo dei 3 miliardi, si è registrata una forte accelerazione delle prenotazioni anche sul piano 4.0.
Al 6 novembre risultavano ancora disponibili 200 milioni di euro.
Viene precisato che il GSE al raggiungimento della soglia dei 2,2 miliardi di euro trasmetterà una comunicazione di esaurimento risorse.
Il MIMIT, alla luce dell’elevato gradimento dimostrato dalle imprese per il piano 5.0, è al lavoro per reperire nuove risorse e per garantire il sostegno agli investimenti programmati, anche attraverso soluzioni di continuità con la nuova misura che sarà varata in legge di bilancio.
Si ricorda che le comunicazioni trasmesse entro il 31 dicembre rimarranno comunque efficaci e saranno gestite in base all’ordine cronologico di invio in caso di reperimento delle risorse.
(MF/ms)
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet l’11 novembre, ha informato che, “in data odierna, risultano esaurite le risorse disponibili per la misura Transizione 4.0”.
Negli ultimi giorni si era infatti registrata una forte accelerazione nelle prenotazioni alla misura, conseguente all’annuncio dell’esaurimento dei fondi destinati a transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione da parte delle imprese.
Nel comunicato viene comunque precisato che le imprese possono continuare a inviare comunicazioni di prenotazione. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa ne darà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.
Con un diverso comunicato, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha reso noto che prosegue la presentazione dei progetti relativi al credito d’imposta transizione 5.0.
Nello specifico, è stato comunicato che, nel fine settimana e nella giornata del 10 novembre, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro. Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.
Per questi nuovi progetti, come già precisato dal MIMIT nel comunicato dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.
Dal 1° gennaio 2026 sarà operativo il nuovo Piano transizione 5.0
La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Dal 1° gennaio 2026 sarà invece operativo il nuovo Piano transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.
Dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.
Il Ministro Urso ha inoltre convocato per martedì 18 novembre un incontro con le principali associazioni nazionali d’impresa per un confronto su transizione 5.0 alla luce dell’esaurimento delle risorse disponibili.
(MF/ms)
L’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti all’atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, salve le eccezioni previste nell’articolo medesimo.
“I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (…)”La ritenuta in parola così come la chance di applicazione della trattenuta ridotta a breve analizzata, ex comma 89 della Legge n. 213/2023, riguarda altresì: gli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e i mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Detto ciò, come da circolare MEF n. 24/1983:
“La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni.”.
Di conseguenza, gli intermediari del commercio, agenti e rappresentanti, procacciatori di affari ecc., che si avvalgono nello svolgimento della propria attività, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, possono presentare apposita dichiarazione alla ditta mandante per l’applicazione della c.d. ritenuta ridotta che sarà dunque applicata al 23% ma solo sul 20% dell’ammontare delle provvigioni anziché sul 50%.
La base imponibile per il calcolo della ritenuta varia dunque a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:
Quindi è costituita da:
Conclusione ribadita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E/2024.
La richiesta per la ritenuta ridotta entro il 31 dicembre
L’art. 2 del Decreto del Ministro delle Finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che l’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura indicata nel comma 2 del predetto art. 25-bis è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente:
| Individuazione dipendenti | Individuazione soggetti terzi |
|---|---|
| Si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro. | Si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d’affari, i produttori e figure similari. Si considerano altresì terzi i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito di detta impresa nonché gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. |
Dunque, anche in ipotesi di un ricambio della “forza lavoro”, il requisito deve ritenersi soddisfatto.
Se il percipiente le provvigioni si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d’imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.
La richiesta per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta deve essere presentata entro precise tempistiche di seguito analizzate.
| Ipotesi | Termine presentazione richiesta |
|---|---|
| Richiesta a regime | Per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. |
| Verifica requisiti in corso d’anno | Non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni. |
| Presunzione possesso requisiti | Non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla eseguita mediazione. |
Cosicché, ad esempio, ipotizzando l’invio della prima richiesta di applicazione della ritenuta ridotta entro il 31 dicembre 2025, questa conserva validità anche per gli anni successivi, senza che sia necessaria la sua ripetizione, fatto salva la necessità di comunicare le variazioni che fanno perdere il diritto all’agevolazione.
L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
La medesima sanzione è applicabile in caso di dichiarazione incompleta o non veritiera (circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E).
Le eventuali ritenute ordinarie effettuate prima che il committente sia venuto in possesso della dichiarazione del percipiente si considerano oramai acquisite ai fini del loro versamento.
A ogni modo, le ritenute ordinarie o ridotte che siano, effettuate dal committente saranno poi “travasate” nella Certificazione Unica e nel 770 (riepilogo versamenti effettuati e compensazioni operate nei quadri ST e SX nel modello 770).
Sulla C.U., si ricorda che l’art. 4 del D.L. n. 81/2025 è intervenuto sul termine di trasmissione della Certificazione Unica completando ovvero aggiustando il precedente intervento di cui al D.L. n. 108/2024.
Come da Relazione illustrativa del Decreto, la norma dispone che a decorrere dal 2026, le Certificazioni Uniche, di cui all’art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, anziché entro il termine previsto dall’art. 4, comma 6-quinquies, terzo periodo, del richiamato Decreto (ossia entro il 31 marzo).
Il differimento, finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, riguarda anche le Certificazioni Uniche contenenti redditi d’impresa ossia provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
(MF/ms)
In esito a tale intervento normativo, l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 stabilisce che l’obbligo di comunicare una PEC al Registro delle imprese è esteso anche “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, inoltre, si applica l’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008 (così dispone l’art. 13 comma 4 del DL 159/2025).
Dal riferimento normativo all’amministratore unico, all’amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest’ultimo, al Presidente del Consiglio di amministrazione si desume l’applicazione a tutti coloro che assumono tali cariche nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri privi di deleghe di CdA).
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo gli amministratori di srl nel caso in cui la società abbia affidato la gestione a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente ex art. 2475 comma 3 c.c. (cfr. la Camera di Commercio di Arezzo-Siena), nonché – secondo quanto precisato dalle Camere di Commercio della Romagna e di Pistoia e Prato – i liquidatori di qualsiasi soggetto giuridico.
Rispetto a richieste “non” obbligatorie, inoltre, è possibile ricevere un messaggio del seguente tenore: “La comunicazione del domicilio digitale non è più obbligatoria … Si chiede pertanto conferma della volontà di iscrivere il domicilio digitale. In caso di conferma della variazione di domicilio o di mancata risposta alla presente comunicazione entro il termine di cinque giorni, l’ufficio procederà ad iscrivere la domanda per come compilata e a prelevare il previsto diritto di segreteria di € 30,00 e il bollo, trattandosi di variazione dei dati anagrafici e aziendali” (così, in particolare, risponde il Registro delle imprese di Milano).
L’obbligo – sottolinea ancora Unioncamere – si applica a coloro che, dal 31 ottobre 2025 (data di entrata in vigore del DL 159/2025), vengono nominati o confermati alle suddette cariche (al momento della costituzione della società o successivamente) e a coloro che, alla suddetta data, già ricoprono tali cariche.
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa.
Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche in questione la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. A fronte di ciò si avverte che, ove pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di questo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione (ciò, per inciso, deriva dalla applicazione espressa dell’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008).
Coloro che, invece, al 31 ottobre 2025, già ricoprono le suddette cariche, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
In tal caso, dal rinvio all’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008 deriva che il mancato adempimento determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630 c.c. raddoppiata (ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.064 euro).
Si ricorda, inoltre, che il domicilio digitale deve essere univoco e, pertanto, non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.
L’esenzione dal pagamento del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo si applica solo per la mera comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori, senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza.
Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, invece, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione.
Resta assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo anche la comunicazione del domicilio digitale – in via facoltativa – di ulteriori soggetti con cariche societarie.
(MF/ms)
Entro il prossimo 1° dicembre dovrà essere versato il 2° acconto delle imposte 2025. Al 16 dicembre invece scadrà la 6ª rata del primo acconto 2025 per chi ha rateizzato, ex art. 8 D.Lgs. n. 1/2024.
Si riportano le principali indicazioni operativi ai fini del pagamento.
| Scadenza 2° acconto imposte | |
|---|---|
| Cosa | Versamento 2ª o unica rata di acconto delle imposte 2025 in scadenza ordinaria al 30 novembre (1° dicembre per il 2025). |
| Imposte interessate |
|
| Rate | Non ammesse |
| Ravvedimento | Si |
| Obbligo versamento acconto |
|
| Rate acconto (regole ordinarie) |
|
| Metodo storico | Versamento del 100% dell’importo indicato ai suddetti righi del modello Redditi 2025 |
| Metodo previsionale | Sulla base della minore imposta ipotizzata per l’anno in corso; tale metodo può essere utilizzato anche in ipotesi di imposta attesa superiore a quella dovuta sulla base dello “storico”. |
| Convivenza tra i due metodi | Il metodo può cambiare da tributo a tributo. |
Coloro i quali hanno aderito al CPB 2025-2026, se ricorrono al metodo storico devono versare unitamente alla 2ª rata anche la maggiorazione del 10% sulla differenza (se positiva) tra il reddito concordato e il reddito 2024 normalizzato.
(MF/ms)
L’art. 69, TUR, prevede una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, in caso di omessa registrazione, ridotta al 45%, con un minimo di 150 euro, se la registrazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni.
Per i contratti pluriennali, l’art. 17, TUR, consente 2 modalità alternative di versamento dell’imposta di registro:
A partire dal 2022, numerose pronunce della Corte di cassazione hanno affrontato la questione, fino a consolidare, nel 2024, un orientamento univoco. Le sentenze n. 1981, n. 2357, n. 2585, n. 2606, n. 10504 e n. 17657 del 2024 hanno stabilito che la sanzione per tardiva registrazione deve essere commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità, quando il contribuente abbia optato per il pagamento rateizzato anno per anno.
La Suprema Corte ha evidenziato che l’imposta di registro sui contratti di locazione conserva natura annuale, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 461/2006.
Il pagamento in unica soluzione, introdotto dalla Legge n. 449/1997, costituisce solo una facoltà concessa al contribuente e non incide sulla struttura del tributo.
Pertanto, la sanzione deve mantenere proporzionalità rispetto all’illecito commesso: se la violazione riguarda la mancata o tardiva registrazione riferita alla prima annualità, non può essere commisurata a importi che comprendono canoni futuri non ancora esigibili.
La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che un’interpretazione diversa, che penalizzerebbe chi sceglie il pagamento annuale rispetto a chi versa in un’unica soluzione, sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione. Nella risoluzione n. 56/E/2025, l’Agenzia fa proprie le conclusioni dei giudici di legittimità, superando parzialmente quanto affermato nella circolare n. 26/E/2011.
Quest’ultima, infatti, riteneva che la sanzione dovesse essere sempre calcolata sull’imposta dovuta per l’intera durata del contratto, indipendentemente dalla modalità di versamento scelta.
Ora, invece, l’Amministrazione riconosce che:
– se il contribuente ha scelto il pagamento annuale, la sanzione ex art. 69, TUR, deve essere commisurata all’imposta calcolata sul canone della prima annualità;
– per le annualità successive, in caso di ritardato versamento, si applica la sanzione per tardivo pagamento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997;
resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Gli uffici territoriali sono, quindi, invitati a riesaminare i procedimenti pendenti, anche in sede
contenziosa, adeguandosi ai nuovi criteri.
La risoluzione precisa, inoltre, che, nei casi in cui il contratto sia soggetto a cedolare secca, la tardiva registrazione comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa prevista dall’art. 69 pari a 150 euro, per tardiva registrazione, o 250 euro, per omessa registrazione, anche se non è dovuta l’imposta di registro.
(MF/ms)
Pubblicate le regole tecniche, in attesa della piattaforma web.
Con provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione della “piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico”, obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026.
Il citato provvedimento stabilisce le procedure tecniche di collegamento tra i dispositivi ed i termini effettivi da rispettare, che risultano essere più ampi di quelli previsti dalla normativa.
Premessa
L’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015) ha rappresentato una profonda trasformazione nelle modalità di certificazione fiscale delle operazioni effettuate da commercianti al minuto e assimilati.
Si è trattato di un primo passo compiuto nella direzione della tracciabilità delle operazioni, volto a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.
Parallelamente a questo processo, il legislatore ha progressivamente incentivato l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, implementando anche specifici meccanismi di controllo.
Già da tempo, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha avviato controlli basati sull’incrocio dei dati tra i flussi dei pagamenti elettronici (comunicati dai gestori dei circuiti POS) e i dati di tutte le operazioni attive effettuate e trasmesse dai contribuenti allo SDI. Tuttavia, i due flussi (certificazione dell’operazione e accettazione del pagamento) sono rimasti, fino ad oggi, tecnicamente separati.
L’anello mancante è stato introdotto dall’articolo 1, commi 74-77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Tale norma ha modificato l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2026, gli strumenti tecnologici impiegati per la certificazione dei corrispettivi debbano garantire la “piena integrazione e interazione” con i sistemi di pagamento. La norma stabilisce, quindi, che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici debba essere collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.
Il comma 4 dello stesso articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 aveva affidato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole tecniche, le informazioni da trasmettere e le caratteristiche degli strumenti. È in questo contesto che si inserisce il Provvedimento n. 424470/2025 qui in esame, che non solo stabilisce la tempistica, ma contribuisce anche a fugare molti dubbi sulle modalità di “integrazione” previste dalla norma, che assumono caratteristiche ben diverse da quelle immaginate in prima battuta.
Come avviene l’integrazione tra POS e strumento di certificazione dei corrispettivi
Il provvedimento stabilisce che il collegamento tra gli “strumenti di pagamento elettronico” (hardware o software, come POS fisici o virtuali) e gli “strumenti di certificazione dei corrispettivi” (RT e soluzioni software approvate) deve essere effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web che saranno rese disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Non si tratta, quindi, di un collegamento “fisico”, bensì di una sorta di “comunicazione di abbinamento” tra strumento di certificazione (Registratore Telematico o software autorizzato, ivi incluso “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate) e lo strumento di incasso di moneta elettronica.
L’obbligo di effettuare la procedura è posta in capo ai “soggetti obbligati”, ovverosia ai soggetti che certificano corrispettivi, i quali potranno operare in proprio o per il tramite di un diverso soggetto, in possesso di specifica delega, come nel seguito meglio approfondito.
I passaggi operativi saranno i seguenti:
La delega specifica per la comunicazione RT/POS
Come già evidenziato, la comunicazione di collegamento potrà essere effettuata direttamente dai soggetti obbligati (contribuenti che certificano corrispettivi, in possesso delle credenziali di accesso alla loro area riservata di Fatture e Corrispettivi), oppure delegata ad un soggetto terzo.
Il soggetto delegato dovrà essere autorizzato dal contribuente all’accesso alla piattaforma Fatture e Corrispettivi, e più precisamente alle funzioni di “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. punto 2.3 del Provvedimento).
Si tratta della medesima delega già utilizzata per la gestione delle operazioni relative ai Registratori Telematici, come l’accreditamento, il censimento e la variazione dello stato dei dispositivi (es. “attivato”, “in servizio”, “fuori servizio”), delega che può essere conferita anche ad un soggetto diverso da un intermediario autorizzato alla trasmissione dei dichiarativi. Ad esempio, la delega per l’accreditamento ed il censimento dei dispositivi può essere conferita al tecnico che si occupa della manutenzione tecnica del Registratore Telematico.
Non si tratta, dunque, della delega che ordinariamente viene conferita al consulente fiscale per l’accesso alle fatture elettroniche, la trasmissione delle LIPE ecc. (ovvero la delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche”), bensì della specifica e diversa delega di accreditamento e censimento dispositivi. Ne deriva che, laddove il consulente fiscale intenda adoperarsi nel supporto diretto dei propri assistiti per la registrazione dell’abbinamento POS/RT, il primo passaggio da effettuare è quello di accertarsi di disporre della citata delega, in corso di validità.
Il “collegamento” del POS con l’applicazione Documento Commerciale On Line dell’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento dedica una disciplina apposita (punto 2.4) ai soggetti che non utilizzano un RT fisico o un software certificato, ma adempiono all’obbligo tramite la procedura web messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: “Documento commerciale on line”.
Come noto, questa applicazione consente di generare il documento commerciale direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi”, assolvendo contestualmente sia alla memorizzazione che alla trasmissione dei, dati.
Per questi contribuenti, il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e la procedura web – in merito al quale, in prima istanza, erano sorti dubbi – sarà possibile e dovrà essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della medesima procedura web “Documento Commerciale On Line”. L’applicazione dell’Agenzia resterà quindi pienamente funzionante e il contribuente utilizzatore potrà agevolmente mettersi in regola anche con i nuovi obblighi.
I termini dell’adempimento per i dispositivi già in uso nel mese di gennaio 2026
La Legge di Bilancio 2025 aveva previsto quale termine di avvio dei nuovi obblighi di integrazione ed interazione il 1° gennaio 2026. Posto che si è dovuto attendere l’ultimo giorno di ottobre 2025 per ottenere le prime informazioni di carattere tecnico operativo, da più parti era stata ventilata l’ipotesi di un rinvio; tuttavia, allo stato attuale non è prevista alcuna proroga.
Il provvedimento qui in esame (articolo 3) definisce una doppia finestra temporale per l’adeguamento, prevedendo tempistiche diverse per gli strumenti già in uso e le nuove attivazioni e, in ogni caso, consentendo tempistiche effettive che sono più ampie del termine del 1° gennaio 2026.
È infatti prevista una sorta di fase transitoria, che riguarda gli strumenti già in uso, ovverosia gli strumenti di pagamento elettronico per i quali è in vigore un “Contratto di convenzionamento” (contratto POS) nel mese di gennaio 2026. Per questi, il collegamento dovrà essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di effettiva messa a disposizione del servizio web nell’area riservata.
La data di avvio del servizio web, a partire dalla quale calcolare i 45 giorni, non è ancora nota e sarà resa pubblica tramite un apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I termini dell’adempimento per i dispositivi attivati o modificati a partire da febbraio 2026
Riguardo agli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento sarà stipulato dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato in una finestra temporale che inizia il sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Gli stessi termini “a regime” si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.
| Esempio | |
|---|---|
| Data attivazione POS | 1° febbraio 2026 |
| Secondo mese successivo | aprile 2026 |
| Inizio finestra temporale | 6 aprile 2026 (sesto giorno di aprile) |
| Scadenza finestra temporale | 30 aprile 2026 (ultimo giorno lavorativo di aprile) |
| Sintesi dei termini | ||
|---|---|---|
| Tipologia soggetto | Decorrenza | Termine |
| Fase transitoria | Contratti POS in vigore a gennaio 2026 | Entro 45 giorni dalla data di attivazione del servizio web (data da comunicare) |
| A regime | Contratti POS stipulati dopo il 31/01/2026 o variazioni intervenute dopo tale data | Finestra mobile: dal 6° giorno del 2° mese successivo alla disponibilità, fino all’ultimo giorno dello stesso mese |
Memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata
L’articolo 4 del provvedimento disciplina, infine, le modalità di gestione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, tracciando i contorni operativi del nuovo meccanismo, quando sarà pienamente operativo.
Riferimenti normativi:
Fattispecie
Un’impresa vantava un credito verso una società debitrice soggetta a concordato preventivo omologato nel 2016, che prevedeva un pagamento del 10% del credito stesso. Successivamente, nel 2024, il tribunale:
Normativa di riferimento
L’art. 26 del Decreto IVA dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25.
Il successivo comma 3-bis prevede che la disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
L’Agenzia ricorda che in generale:
(MF/ms)