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Nuovo credito d’imposta investimenti per la transizione 5.0

Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese (cfr. comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 febbraio 2024).

Stando alla bozza del DL circolata, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 

Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Disposizioni attuative in un successivo DM

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabile con apposito DM.

Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.

L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Si evidenzia che, stando alla bozza del DL, la nuova agevolazione non sarebbe cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.

 

Misura del credito d’imposta transizione 5.0
 
Riduzione consumi energetici struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
 
Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa)
 
– 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non inferiore al 3% Non inferiore al 5%
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non superiore al 6% Non superiore al 10%
– 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Superiore al 10% Superiore al 15%

 
(MF/ms)




Istat gennaio 2024

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

L’indice Istat di gennaio 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 10,8 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 8,100 %.

(MP/ms)
 




Rivalutazione beni di impresa: fine del periodo di sorveglianza

I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare fiscalmente i propri beni secondo la disciplina dell’art. 110 del DL 104/2020 possono, a partire dal 2024, vendere tali beni mantenendo gli effetti della rivalutazione ai fini del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze.

Il c.d. periodo di sorveglianza, di cui all’art. 110 comma 5 del DL 104/2020, infatti, è già cessato per la maggior parte dei soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione, e terminerà anche per gli altri nel corso del 2024.

Per ricostruire esattamente i termini della questione è necessario richiamare brevemente la normativa di riferimento.

Il DL 104/2020 ha riaperto la possibilità di accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, per le società di capitali e per gli enti commerciali (art. 73 comma 1 lett. a) e b) del TUIR), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio,  nonché per le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti (limitatamente agli immobili dell’attività commerciale) ed i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Si tratta di una opzione ripetutamente concessa negli anni, sulla base della disciplina originaria, in parte anche direttamente richiamata, della L. 342/2000.

La rivalutazione prevista dall’art. 110 del DL 104/2020 si è caratterizzata per essere particolarmente favorevole rispetto alle precedenti, indubbiamente a causa delle caratteristiche del periodo in cui è stata introdotta.

Molto vantaggiose, infatti, erano l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, fissata al 3%, e l’immediata rilevanza fiscale, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della deduzione dell’ammortamento dei beni.

La decadenza dagli effetti della rivalutazione in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei beni rivalutati era prevista quando uno di questi eventi si fosse verificato in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Si tratta delle cessioni e operazioni assimilate effettuate fino all’esercizio 2023, per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare. La norma, infatti, richiedeva che i beni da rivalutare fossero presenti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e che la rivalutazione dovesse essere effettuata nell’esercizio successivo, e quindi nel bilancio 2020.

Perciò, dal 1° gennaio 2024, la rivalutazione ha piena rilevanza fiscale ai fini del calcolo delle plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla cessione dei beni rivalutati.

Per i soggetti con esercizio non solare, invece, il periodo di sorveglianza potrebbe non essere ancora terminato. Questi soggetti hanno effettuato la rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, oppure in quello in corso al 31 dicembre 2019, qualora si siano avvalsi della facoltà, concessa dall’art. 110 comma 2, di anticipare l’operazione.

Così, ad esempio, un soggetto con esercizio dal 1° luglio al 30 giugno poteva effettuare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 oppure in quello del periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, a seconda che avesse approvato o meno il bilancio al momento dell’entrata in vigore (14 ottobre 2020) della legge di conversione del DL 104/2020 (L. 126/2020).

Nel secondo caso, il periodo di sorveglianza terminerà a partire dall’esercizio che inizia il 1° luglio 2024, e quindi questi soggetti dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter cedere i beni con piena rilevanza fiscale della rivalutazione.

Le medesime regole, ad eccezione di quella che consente di effettuare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sono applicabili alle imprese operanti nei settori alberghiero e termale che hanno seguito la disciplina dell’art. 6-bis del DL 23/2020. Questi soggetti, inoltre, potevano effettuare la rivalutazione, gratuita ma riconosciuta fiscalmente, anche nell’esercizio successivo al 2020, con la conseguenza che per alcuni di loro il periodo di sorveglianza potrebbe terminare nel 2025.

Infine, è importante ricordare che il saldo attivo di rivalutazione, se non affrancato mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10% (art. 110 comma 3), costituisce una riserva in sospensione d’imposta e, una volta terminato il periodo di sorveglianza, indipendentemente dalla cessione del bene, resta tale fino alla sua distribuzione.
 

(MF/ms)




Certificazione Unica 2024: chiarimenti sull’indicazione dei fringe benefit

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato) i sostituti d’imposta sono tenuti a effettuare l’invio telematico della Certificazione Unica 2024 all’Agenzia delle Entrate, oltre a consegnare il modello al percipiente.

Più tempo invece per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il cui termine di trasmissione è previsto per il 31 ottobre 2024.

Si ricorda che il modello della Certificazione Unica 2024, relativo al periodo d’imposta 2023, è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 8253 del 15 gennaio 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 7 febbraio 2024).

Diverse sono le novità che interessano il modello; tra queste, rientrano sicuramente i fringe benefit e il bonus carburante.

In particolare, rispetto allo scorso anno viene sdoppiata la sezione “Erogazioni in natura” (campi nn. 474 e 475) e confermata la casella relativa al bonus carburante, che assume però una nuova numerazione (n. 476).

Lo sdoppiamento in due caselle delle erogazioni in natura è il risultato delle differenti discipline sui fringe benefit previste per il periodo d’imposta 2023.

Si ricorda, infatti, che l’art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera 258,23 euro.

In deroga all’art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, l’art. 40 del DL 48/2023 ha poi previsto, limitatamente al solo periodo d’imposta 2023:

  • l’innalzamento a 3.000 euro del limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit;
  • l’inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione e l’inclusione tra i fringe benefit dei rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas previsti dall’art. 40 del DL 48/2023 trovano però applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 23/2023, § 2), l’art. 12 comma 2 del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili), mentre per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

Sul punto, giova ricordare come la misura sia riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

In caso di superamento dei limiti di 258,23 euro o di 3.000 euro, l’intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Ciò premesso, il sostituto d’imposta dovrà indicare nel punto:

  • 474, i compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 51 comma 3 del TUIR ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 258,23 euro;
  • 475, i compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali il citato DL 48/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 3.000 euro.
Per quanto concerne il bonus carburante, l’art. 1 del DL 5/2023 prevede la non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai dipendenti nel 2023 fino a 200 euro (tale esclusione non rileva ai fini contributivi). Tali somme vanno indicate nel punto 476 della CU 2024.

Nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione in natura o di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo del fringe benefit o del buono carburante deve essere riportato – oltre che nei punti sopra indicati – anche nella sezione denominata “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali”. In particolare, nei punti 573 593 occorre riportare l’ammontare del premio di risultato corrisposto sotto forma di benefit e inoltre occorre riportare nei punti:

  • 580 e 600, l’importo dei benefit costituiti da erogazioni in natura di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR;
  • 581 e 601, l’importo dei benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l’art. 40 del DL 48/2023 ha previsto l’innalzamento della soglia a 3.000 euro e l’estensione della non imponibilità anche ai rimborsi delle bollette;
  • 583 e 603, l’importo del benefit costituito da buoni carburante di cui al DL 5/2023.
 

(MF/ms)




Bilanci 2023: proroga dell’approvazione a distanza

Approssimandosi la necessità di convocare le assemblee per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, assume particolare rilevanza l’intenzione del legislatore, manifestata su più fronti, di estendere (ancora una volta) l’applicabilità della disciplina speciale riferita alle assemblee di società ed enti, dettata nel periodo di emergenza da COVID-19, che ha esaurito i suoi effetti a partire dallo scorso 31 luglio.

Si tratta, nello specifico, della disciplina prevista dall’art. 106 del DL 18/2020 con riguardo alle modalità di svolgimento delle assemblee di società di capitali e cooperative (estesa anche ad associazioni e fondazioni ai sensi del comma 8-bis).

Essa consente, in estrema sintesi, a spa, sapa, srl, cooperative e mutue assicuratrici di prevedere, per le assemblee ordinarie e straordinarie e anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, consentendo altresì che il presidente, il segretario o il notaio si trovino in luoghi diversi (comma 2).
Per le srl, inoltre, è possibile consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie (comma 3).

Ai sensi dell’art. 106 commi 4, 5 e 6, infine, alcune tipologie di società, tra le quali, per esempio, quelle quotate, possono designare il rappresentante di cui all’art. 135-undecies del DLgs. 58/98 anche in presenza di diverse disposizioni statutarie, e finanche prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente per suo tramite.

L’intento del legislatore di consentire l’applicazione della disciplina in questione ancora per qualche mese emerge con chiarezza da ben due disposizioni, contenute in due diversi provvedimenti attualmente in fase di approvazione: il Ddl. di conversione del DL 215/2023 (c.d. DL Milleproroghe), su cui il Governo ha posto la fiducia, e il Ddl. recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al DLgs. 58/98 (c.d. Ddl. Capitali).

Nell’ambito del procedimento di conversione in legge del DL 215/2023, infatti, in sede di discussione nelle Commissioni, è stato approvato un emendamento finalizzato a differire il termine di cui all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 al 30 aprile 2024.

È stata, invece, ritirata la proposta di sub emendamento finalizzata a estendere il suddetto differimento al 31 dicembre 2024.

Il Ddl. Capitali, che al momento è al vaglio del Senato, in terza lettura, dopo essere stato approvato il 6 febbraio scorso in seconda lettura dalla Camera, con una minima modifica relativa a una copertura finanziaria, all’art. 11 comma 2 prevede che il termine di cui all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 sia differito al 31 dicembre 2024.

Con riguardo a tale provvedimento, l’esame del Senato sarà limitato alla modifica introdotta in seconda lettura, mentre, per il resto, il testo della legge dovrebbe essere quello già approvato dalla Camera.

È ben vero che l’art. 11 del Ddl. in questione è rubricato “svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate”, ma la misura di cui al secondo comma appare destinata ad applicarsi a tutte le società e gli enti contemplati dall’art. 106 del DL 18/2020, come precisato anche nella Scheda di lettura del provvedimento e come sembra emergere dal fatto che il differimento è riferito al comma 7 della disposizione da ultimo citata, relativo alla disciplina emergenziale delle assemblee nel suo complesso (e non solo ai commi specificamente riguardanti le società quotate).

Se i testi legislativi non dovessero cambiare si assisterà, quindi, a un duplice “differimento” dei termini di applicazione della disciplina in considerazione alle assemblee “tenute” – si badi, non “convocate” – in momenti diversi, ossia, rispettivamente, sino al 30 aprile 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

A ogni modo e stando alle informazioni a oggi disponibili, sembra più vicina la possibilità che le delibere di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2023, che, in caso di applicazione dell’ordinario termine di 120 giorni, dovranno essere fissate entro il 29 aprile 2024, possano ancora svolgersi con le “modalità emergenziali” sopra richiamate.

Si osserva, infine, che la possibilità, per le società quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, di prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies del DLgs. 58/98, dovrebbe essere introdotta “a regime” dall’art. 11 comma 1 del Ddl. Capitali, seppure subordinatamente a una specifica modifica statutaria in questo senso.
 

(MF/ms)




Webinar fiscale 20 febbraio 2024: slide

Trasmettiamo in allegato le slide utilizzate dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco durante il webinar del 20 febbraio 2024 dal titolo “Novità nel sistema tributario con l’entrata in vigore del decreto Adempimenti“.

Per chi avesse domande sull’argomento può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it.

(MF/am)




Webinar fiscale martedì 20 febbraio 2024, ore 14.30

Informiamo che martedì 20 febbraio 2024, alle ore 14.30, si terrà il webinar fiscale tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.

Il tema trattato questo mese sarà: Novità nel sistema tributario con l’entrata in vigore del decreto “Adempimenti”
 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

(MS/ms)




“Lipe infedele” come ravvedersi

Entro il 30 aprile 2024 deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA 2024, anno 2023.

Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, vi è quello della necessaria verifica della corretta e tempestiva trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).

Con riferimento alla Lipe del IV trimestre 2023, in particolare, la stessa può essere:

  • trasmessa separatamente con le regole ordinarie previste per i primi tre trimestri dell’anno;
  • inclusa nel modello IVA 2024, con la compilazione:
    • del quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro il 29 febbraio 2024 (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
    • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione LIPE, la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997), ovvero un minimo di 500 euro, ed un massimo di 2.000 euro.

Tale sanzione, tuttavia, può essere fortemente compressa poiché la norma stabilisce che se i dati corretti vengono trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza le sanzioni si riducono alla metà (sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro).

I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di regolarizzare la sanzione per omessa, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017.

In particolare, nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata:

  • prima della presentazione della dichiarazione IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata;
  • direttamente con la dichiarazione IVA o successivamente alla sua presentazione, non è necessario procedere all’invio della comunicazione omessa/incompleta o errata.
Come detto, l’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (62,50 euro), entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.

Va sottolineato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. n. 104/E/2017 ).

(MF/ms)



Con il bilancio 2023 ritorna l’obbligo di copertura delle perdite

A seguito del COVID-19, era stata introdotta una norma, l’art. 6 del DL 23/2020 convertito, successivamente modificata, grazie alla quale è stata sospesa una parte della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

La norma in deroga prevedeva, con riferimento alle perdite d’esercizio tali da far ricadere la società nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c., la sospensione dei successivi commi che stabiliscono, secondo la disciplina ordinaria, l’obbligo di intervento da parte dell’assemblea qualora nell’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

In base a tale norma, “il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo”.

Soltanto in tale esercizio (cioè l’esercizio 2025 con riferimento alle perdite 2020), qualora la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Con riferimento alla fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., la deroga consentiva all’assemblea “convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale”, di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (l’esercizio 2025 per le perdite 2020).

Soltanto in tale esercizio l’assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.

Era inoltre previsto che fino a tale esercizio non operasse la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Successivamente, tale deroga è stata riproposta sia per i bilanci 2021, sia per quelli del 2022.

Pertanto, le perdite 2021 dovranno essere coperte entro il 2026, così come quelle dell’esercizio 2022 entro il 2027.

Con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

Ci si chiede quali sono le conseguenze della piena applicazione di tale disciplina.

È opportuno distinguere tra imprese che in passato non hanno beneficiato di tali norme in deroga e, invece, imprese che hanno rinviato la copertura delle perdite grazie a tale deroga.

Nel primo caso, qualora il bilancio 2023 dovesse presentare una perdita d’esercizio, bisognerà verificare se tale perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, come sempre avvenuto in passato.

Nel secondo caso, ovvero società che negli esercizi 2020 o 2021 o 2022 hanno beneficiato di tali norme, ricadendo, in ipotesi, nella fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il ritorno all’applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite comporta una maggiore complessità.

Proposte due differenti interpretazioni della norma

Sul piano interpretativo, infatti, sono state proposte due differenti interpretazioni della norma. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l’art. 6 prevede la sterilizzazione delle perdite d’esercizio di Conto economico, cioè la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.

A questa tesi interpretativa si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I, § 8, del Consiglio nazionale del Notariato, in base alla quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché in caso di perdite d’esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita “rilevante”.

Si pensi, ad esempio, a una spa che nel 2022 ha applicato la deroga e che presenta la seguente situazione al 31 dicembre 2022 relativamente al patrimonio netto: capitale sociale 50.000, riserve di utili 20.000, perdita d’esercizio 40.000. Il risultato d’esercizio 2023 è una perdita di 16.000. La società, dunque, al 31 dicembre 2022 è ricaduta nella fattispecie di cui all’art. 2447 c.c., ovvero perdite d’esercizio che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale. Secondo la tesi sostenuta nello Studio n. 88-2021, la perdita 2023 dovrebbe essere interamente coperta (salvo trasformazione o scioglimento della società).

Secondo i notai del Triveneto, invece, poiché a essere sterilizzata non è la perdita del capitale, ma l’intera perdita d’esercizio 2022, nel 2023 non si viene a determinare alcun obbligo di intervento da parte dell’assemblea dei soci, in quanto il capitale sociale per effetto della perdita di 16.000 non è intaccato dalla perdita, grazie alla presenza della riserva di 20.000.

(MF/ms)




Fissato il calendario definitivo per il concordato preventivo biennale

Il debutto del concordato preventivo biennale “individuale” arriva a valle di un intenso dibattito parlamentare, che ha portato a diversi ritocchi alla disciplina originariamente prevista dall’Esecutivo, ancora prima della sua entrata in vigore, che dovrebbe avvenire a breve; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. che disciplina il nuovo istituto, firmato il 12 febbraio scorso dal Presidente della Repubblica, è infatti imminente.

Il concordato preventivo biennale ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati (in linea generale, soggetti ISA e contribuenti in regime forfetario) e che, salvo circostanze eccezionali, fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025 (per i contribuenti in regime forfetario la proposta avrà ad oggetto il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale).

All’entrata in vigore definitiva del DLgs. non corrisponde tuttavia la piena applicabilità del nuovo istituto; a tal fine, dovranno infatti essere emanati:

  • un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà individuare i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, ai fini della formulazione della proposta di concordato;
  • un decreto del MEF, con cui verrà approvata la metodologia alla base del calcolo dei redditi concordati;
  • un decreto del MEF, che dovrà individuare le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale (a fronte di redditi effettivi minori eccedenti la misura del 50% rispetto al reddito concordato).
I dati richiesti al contribuente (che costituiscono solo una parte di quelli già in possesso dell’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta di concordato) dovranno essere comunicati all’Agenzia attraverso una piattaforma informatica ad hoc, che per il primo anno di applicazione verrà messa a disposizione entro il 15 giugno 2024 (entro il 15 aprile per il 2025, ed entro il 1° aprile a regime); la procedura che porterà alla formulazione (e all’eventuale accettazione) della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate avrà quindi inizio dal momento in cui i citati programmi informatici saranno disponibili.

A tal fine, vi sono due termini rilevanti; si tratta, in particolare:

  • del 15 giugno 2024, giorno entro cui verrà messa a disposizione la sopra citata piattaforma informatica;
  • del 15 ottobre 2024, termine ultimo entro cui il contribuente potrà accettare la proposta formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate; per il 2024 tale termine coincide con quello relativo alla presentazione dei modelli REDDITI 2024 (periodo d’imposta 2023).
A differenza di quanto previsto dalla versione originaria, non sono attualmente previsti termini intermedi, né per quanto riguarda l’invio dei dati da parte del contribuente, né relativamente al momento in cui l’Agenzia delle Entrate formulerà la proposta, una volta ricevuti i dati inviati dal contribuente (nella versione del DLgs. presentata alle Commissioni parlamentari l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto elaborare e comunicare la proposta di concordato entro cinque giorni dall’invio dei dati da parte del contribuente).

Una delle maggiori perplessità riguardo al nuovo concordato preventivo biennale era costituita dalla serrata calendarizzazione della procedura che avrebbe portato alla definizione del reddito concordato; i termini previsti, ritenuti eccessivamente stringenti, mal si conciliavano con la necessità di valutare attentamente la proposta dell’Agenzia delle Entrate, considerato che l’eventuale accettazione ha effetto per un biennio, senza possibilità di ripensamenti (salvo limitate eccezioni).

Il legislatore delegato sembra aver tentato di risolvere la problematica, da un lato, concedendo più tempo ai fini dell’accettazione definitiva (il termine passa dal 31 luglio al 15 ottobre) e, dall’altro, richiedendo una maggiore responsabilità da parte del contribuente che, comunicando tempestivamente i dati all’Agenzia delle Entrate, potrebbe massimizzare il tempo a disposizione per analizzare la relativa proposta di concordato preventivo.

Non si esclude l’introduzione di ulteriori termini

Si rileva, infatti, che, sebbene allo stato attuale non vi siano termini espliciti entro cui il contribuente dovrà comunicare i dati all’Agenzia mediante il software che sarà messo a disposizione entro il 15 giugno 2024, né termini entro cui l’Agenzia dovrà formulare la proposta di concordato, è lecito ritenere che le disposizioni attuative individueranno termini specifici relativi alle fasi intermedie del procedimento.

Altrimenti, in base all’attuale disciplina potrebbe verificarsi la situazione paradossale in cui il contribuente invia i dati anche il 15 ottobre 2024 e la formulazione della relativa proposta di concordato dovrebbe avvenire lo stesso giorno, in modo da mettere tale soggetto nelle condizioni di accettarla.
 

(MF/ms)