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Distacchi di personale: dall’ 1 gennaio 2025 i nuovi criteri di assoggettamento all’Iva

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. 14 novembre 2024 n. 166, sono entrate in vigore le disposizioni relative all’assoggettamento a IVA dei prestiti e dei distacchi del personale previste dall’art. 16-ter del DL 131/2024 (c.d. “DL salva infrazioni Ue”).

Il nuovo regime, introdotto per sanare l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, stabilisce in sintesi che:

  • i prestiti e i distacchi di personale non beneficiano più dell’esclusione da IVA (l’art. 8 comma 35 della L. 67/88 è abrogato) e rientrano, dunque, in via ordinaria tra le operazioni che, se effettuate verso un corrispettivo, sono soggette a imposta;
  • le nuove disposizioni si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Considerata l’incertezza creatasi a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Ue dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, rispetto alla quale la norma nazionale (il richiamato art. 8 comma 35 della L. 67/88) risultava in contrasto, il DL 131/2024 dispone la salvaguardia dei comportamenti adottati dai contribuenti “anteriormente a tale data” (il 1° gennaio 2025), se non sono intervenuti accertamenti definivi.

Sino a tale momento, pertanto, sono considerate valide sia le operazioni per le quali non è stata applicata l’IVA, coerentemente con il tenore della norma interna, sia quelle per le quali è stata applicata l’imposta, in conformità con i principi della Corte di Giustizia Ue nella causa C-94/19.

Il regime di salvaguardia, peraltro, dovrebbe ritenersi esteso anche ai soggetti distaccatari che, nel primo caso, abbiano omesso di regolarizzare le operazioni senza addebito dell’IVA e che, nel secondo caso, abbiano esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta addebitata in rivalsa.

Per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, appare pacifico che la prestazione di distacco risulterà soggetta a IVA indipendentemente dall’entità del corrispettivo pattuito.

In questo modo è rispettato il principio della Corte di Giustizia Ue, secondo cui si applica l’imposta se tra il distaccante e il distaccatario intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale si verifica uno scambio di reciproche prestazioni. Detto principio è stato, tra l’altro, accolto dalla giurisprudenza nazionale (es. Cass. nn. 5601/2021, 5609/2021, 5615/2021 e 22700/2024).

Qualche ulteriore riflessione è necessaria per i contratti che sono stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2024.

Stando al tenore letterale dell’art. 16-ter comma 2 del DL 131/2024, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi “anteriormente a tale data”, da intendersi come data in cui il contratto è stato stipulato o rinnovato.

Oltre che aderente alla formulazione letterale della norma, ciò appare coerente con la natura temporanea dei contratti di prestito e distacco del personale (art. 30 del DLgs. 276/2003.

Pertanto, resterebbe ferma la possibilità di escludere da IVA il corrispettivo, ove esso rappresenti il mero ribaltamento del costo del personale distaccato (Cass. n. 16234/2024), senza che il comportamento del soggetto passivo possa essere sindacato.

Soltanto per questi contratti, sarebbe quindi ancora possibile allinearsi all’interpretazione della Cassazione, secondo cui, se il corrispettivo eccede il costo del personale, l’IVA dovrebbe essere applicata sul solo margine di cui beneficia il distaccante (Cass. n. 19129/2010).

L’esclusione da IVA non può, però, concernere il caso in cui il distacco del personale rientri nell’ambito di un contratto più ampio, per cui la prestazione di servizi, nella sua unitarietà, rientra nell’ambito di applicazione del tributo (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 224/2019).

Possibili effetti sulle somministrazioni di manodopera

È da valutare se i principi formulati dalla Corte di Giustizia Ue, recepiti a livello normativo per i contratti di distacco e prestito di personale dal DL 131/2024, possano estendersi a ulteriori istituti.

È il caso, ad esempio, delle somministrazioni di manodopera, per le quali, ai sensi dell’art. 26-bis della L. 196/97, è assoggettato a IVA il solo margine del somministratore, mentre non rientrano nella base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali eventualmente sostenuti che il somministratore è tenuto a corrispondere al lavoratore.

Potrebbe essere considerato soggetto a imposta l’intero corrispettivo pattuito, se tra le parti sussiste un rapporto giuridico con uno scambio di reciproche prestazioni.

L’assoggettamento a IVA dell’intera prestazione può, nondimeno, essere contestata dall’Amministrazione finanziaria in merito all’esercizio del diritto alla detrazione da parte del soggetto beneficiario, laddove il contratto di somministrazione di manodopera risulti illecito e non genuino (da ultimo, Cass. nn. 20591/2024, 25606/2024 e 25427/2024).
 

(MF/ms)




Riduzione al 2% del tasso di interesse legale per il 2025

Cala ancora il tasso sugli interessi legali. Il decreto 10 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha fissato al 2% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato è stata infatti ravvisata l’esigenza di modificare l’attuale saggio degli interessi legali che è al 2,5%.

Già la misura precedentemente dettata dal DM 29 novembre 2023 aveva di molto ridotto la percentuale, che in precedenza era del 5%.

(MF/ms)




Istat novembre 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,2 % (variazione annuale) e a + 1,9 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,900 % e + 1,425 %.

(MP/ms)

 
 




Rinviato al 31 marzo 2025 l’obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali

È stato approvato il 9 dicembre dal Consiglio dei Ministri il decreto legge c.d. “Milleproroghe”, che contiene, tra l’altro, l’oramai inevitabile (perché manca il decreto attuativo) slittamento del termine per adempiere l’obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi “catastrofali” da parte delle imprese individuate dalla norma, che viene ora rinviato al 31 marzo 2025.

L’obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023), che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024 e demandava a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro delle Imprese e del made in Italy la definizione delle modalità attuative e di altri aspetti rilevanti per l’operatività della disposizione.

La bozza del decreto è stata sottoposta al Consiglio di Stato, che ha evidenziato l’esigenza di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica (tra gli altri, i giudici amministrativi hanno suggerito di precisare su chi gravi l’obbligo assicurativo in caso di affitto e usufrutto di azienda); lo slittamento del termine si rende, quindi, necessario per recepire le osservazioni contenute nel parere.

La disposizione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato (che comunque assume il ruolo di coassicuratore), ma anche di soggetti privati.

Attualmente (dunque senza considerare le eventuali indicazioni che saranno contenute nel decreto attuativo), l’obbligo di stipula:

  • riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., ma sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021;
  • riguarda i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Occorre meglio definire i destinatari dell’obbligo in casi dubbi

Da ultimo, si osserva che lo schema di decreto, nella sua versione sottoposta al Consiglio di Stato, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione; questo significa che, per coerenza tra le tempistiche, il regolamento dovrebbe essere emanato almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo per l’adeguamento.

Se fosse mantenuta questa indicazione anche nella nuova versione del testo, il decreto dovrebbe essere emanato entro fine anno.
 

(MF/ms)




I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle recenti lettere di compliance inviate

In una FAQ si chiarisce che, a fronte della comunicazione di anomalia, se non si sono riscontrate inesattezze non occorre fare nulla.

Sulla questione delle lettere di compliance recapitate negli ultimi giorni, l’Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza con una FAQ pubblicata sul proprio sito.
Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria precisa che, per chi ha ricevuto la comunicazione riguardante una possibile anomalia relativa al reddito dichiarato, se dall’esame della dichiarazione non si sono riscontrate inesattezze, non occorre fare nulla.

La comunicazione ricevuta – si legge nella FAQ – ha un valore puramente informativo, non anticipa un’attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro all’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, si ricorda che, da più parti, nei giorni scorsi è stato segnalato il contenuto, apparentemente sempre uguale, di queste lettere, con cui il Fisco segnala la presenza di anomalie nella dichiarazione dei redditi presentata lo scorso 31 ottobre (relative all’anno d’imposta 2023) e “invita” nuovamente a valutare l’ipotesi di aderire al concordato preventivo biennale, i cui termini intanto sono stati riaperti fino al 12 dicembre.

Nelle lettere si legge che “Ogni anno l’Agenzia, sulla base dei continui aggiornamenti delle informazioni che confluiscono nelle banche dati che costituiscono il proprio patrimonio informativo, individua casi anomali che, dopo ulteriori approfondimenti, sono selezionati per l’attività di controllo. In tale contesto, è stato rilevato che la sua dichiarazione per l’anno 2023 indica un reddito derivante da attività d’impresa inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico. Questo aspetto, in assenza di giustificazioni oggettive, può essere considerato anomalo”.

Ciò ha portato a commenti negativi sui social e alla reazione dei sindacati dei commercialisti ADC, AIDC e UNGDCEC, per i quali in questo modo si creano “a tappeto paure infondate nei nostri clienti che inevitabilmente si rivolgono a noi per ricevere assistenza, che si traduce in consulenza a basso valore aggiunto che richiede ore ed ore del nostro tempo, che difficilmente riusciremo a farci retribuire”. Secondo i sindacati, “Le lettere di compliance, introdotte con l’intento di favorire il corretto adempimento degli obblighi fiscali e la trasparenza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sembrano diventate uno strumento intimidatorio, volto a indurre il contribuente a prendere determinate decisioni”.

Sulla questione è intervenuto anche il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, chiarendo che “le lettere di recente inviate dall’Agenzia delle Entrate rientrano nell’ordinaria attività di comunicazione per segnalare eventuali anomalie riscontrate”.

Leo ha sottolineato che “la corretta informazione è alla base del «Fisco amico». Noi abbiamo cambiato la logica dell’accertamento, agendo ex ante anziché ex post. E queste lettere ne sono un esempio lampante. Si informa semplicemente il contribuente – ha proseguito – di una situazione che lo riguarda, ma deve essere assolutamente chiaro che chi ha adempiuto correttamente agli obblighi tributari non ha nulla da temere e potrà non tenere conto delle comunicazioni ricevute”.

La comunicazione non anticipa un’attività di controllo

Tornando alla FAQ, l’Agenzia ha poi chiarito che, in un’ottica di trasparenza e per far conoscere gli strumenti introdotti dal legislatore, condivide preventivamente i dati di cui dispone.

L’intento dell’informativa è di richiamare l’attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori.

Per chi invece ha riscontrato un’inesattezza nel reddito dichiarato, la FAQ precisa che il sistema tributario dell’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti “diverse possibilità, a cominciare dal ravvedimento operoso che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato”.

 

(MF/ms)




Le lettere di intento per il 2025

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono già compiere le prime verifiche in merito all’acquisizione della qualifica di “esportatore abituale”.

Chi conseguirà tale qualifica potrà utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, nonché di effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).

Lo status di “esportatore abituale” si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83).

Il volume d’affari del soggetto passivo, determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72 (computando le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti, incluse le variazioni in aumento o in diminuzione), deve infatti essere “rettificato”, escludendo:

  • le cessioni di beni in transito o nei depositi soggetti a vigilanza doganale;
  • le operazioni di cui all’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72, vale a dire le cessioni e prestazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia per le quali occorre comunque l’emissione della fattura.
I soggetti passivi che maturano la qualifica di “esportatori abituali” possono acquistare beni e servizi (e importare beni), in regime di non imponibilità IVA, nei limiti del plafond maturato, il quale è pari all’ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione dello stesso (cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc.) registrate:
  • nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso);
  • nei 12 mesi precedenti (c.d. plafond mobile).
La scelta tra i due metodi di determinazione del plafond è rimessa alla discrezionalità del soggetto passivo e può essere modificata all’inizio di ciascun anno (ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2002), mediante comportamento concludente (Cass. 13 aprile 2021 n. 9615).

Per potersi avvalere del c.d. plafond mobile, però, l’attività deve essere stata avviata da almeno 12 mesi (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83; cfr. circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003, § 4, e Cass. 15 febbraio 2013 n. 3788).

Il metodo del plafond fisso è, invece, spendibile dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio dell’attività. Per cui, adottando tale metodo, una società costituita a settembre 2024 potrebbe avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA già dal 1° gennaio 2025.

Per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, gli esportatori abituali sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento è, quindi, trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

Per questa ragione, approssimandosi la fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di “esportatore abituale” devono predisporre le lettere d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni “senza IVA” dal 1° gennaio 2025.

La vigente disciplina consente, infatti, di presentare la dichiarazione d’intento:

  • per una singola operazione;
  • oppure per una o più operazioni, sino a concorrenza di uno specifico ammontare del plafond disponibile.
La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente di esporre un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso uno specifico fornitore (si veda la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

Peraltro, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione d’intento anche per più operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzare nell’anno di riferimento (cfr. nota Agenzia delle Dogane n. 69283/2019).

La preparazione della lettera d’intento, relativa a più forniture effettuate dallo stesso soggetto o a più operazioni in Dogana, richiede dunque, evidentemente, un attento monitoraggio del plafond maturato da parte dell’esportatore abituale.

Si segnala che l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile (cfr. risposta Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Se agisce così, però, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione – nel corso dell’anno – alle forniture ricevute in regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, al fine di non incorrere nel c.d. “splafonamento”.

(MF/ms)




Copertura assicurativa contro le calamità naturali: obbligo dall’1 gennaio 2025

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della L. 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, rilevati a bilancio.

Manca però ancora la definizione degli aspetti attuativi, che deve avvenire attraverso la pubblicazione del decreto interministeriale presentato dal Mimit il 23 settembre 2024 e al vaglio del Consiglio di Stato dal 14 novembre, secondo la stampa specializzata: esso definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese. SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

I soggetti obbligati 
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo, in quanto non iscritti nel registro delle imprese i piccoli imprenditori o i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

I beni da assicurare
La stipula delle polizze assicurative si applica specificamente ai beni patrimoniali classificati come immobiliimpianti e macchinari, come indicato nell’articolo 2424 del c.c. (voce B-II, numeri 1), 2) e 3)).
Le aziende dovranno stipulare polizze per i beni immobili quali: terreni,  fabbricati,  macchinari,  le attrezzature industriali e commerciali. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Le calamità
La normativa specifica che l’assicurazione deve coprire i danni  cagionati da calamità naturali e eventi catastrofali quali:

  • terremoti
  • alluvioni
  • frane
  • inondazioni
  • esondazioni.
Le imprese che non avranno stipulato un’assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali. 
 
(MF/ms)



Aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo

La Guida dell’Agenzia Entrate sull’imposta di bollo è stata recentemente aggiornata, nella sezione dedicata alla consultazione dell’elenco delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo, a seguito di accoglimento della richiesta di riesame.

Si ricorda che nel portale “Fatture e corrispettivi” il soggetto IVA o un suo intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” può consultare l’elenco delle fatture elettroniche per le quali, in virtù dell’accoglimento della richiesta di riesame, l’ufficio ha riconosciuto il non assoggettamento all’imposta di bollo.

In tal caso, anche la precedente indicazione dell’assoggettamento all’imposta di bollo della fattura elettronica, rappresentata con la dicitura “BOLLO SI” nell’ultima colonna dell’elenco B, viene aggiornata in “BOLLO NO”; per tale fattura elettronica l’attestazione di assoggettamento all’imposta di bollo, prodotta in formato pdf/a, non sarà più disponibile.

Di seguito, un esempio dell’elenco messo a disposizione:

Già nella schermata iniziale della funzionalità per il “Pagamento dell’imposta di bollo” viene data evidenza al contribuente della presenza di una richiesta di riesame accolta per il trimestre selezionato, mediante una “i” informativa posta accanto al numero di fatture dell’elenco B.

La figura che segue ne riporta un esempio:

Sempre in tema di imposta di bollo l’Agenzia ha pubblicato l’Interpello n. 230 del 27 novembre 2024, con il quale ha chiarito che nel caso dell’affidamento “in house”, di servizi di interesse economico generale di livello locale, previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all’art. 1 dispone che sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa. Si applica l’imposta di bollo fin dall’origine, in particolare:

  • alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie; in generale, i contratti rientrano nel novero delle scritture della Tariffa richiamata e sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Ne deriva che tali affidamenti ‘diretti’ sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’art. 18, comma 10, del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446/2023. L’imposta di bollo è dovuta al momento della stipula del contratto e non sugli atti successivi.
 
(MF/ms)




Pagamento 2° acconto imposte: chi può rateizzare

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, utilizzando i seguenti codici tributo ed indicando la rateazione necessaria:
 

IMPORTO DA VERSARE Cod. trib. IMPORTO DA VERSARE Cod. trib.
Acconto IRPEF (2° o unica rata) 4034 Acconto cedolare secca (2° o unica rata) 1841
Acconto IRES (2° o unica rata) 2002 IVIE (2° o unica rata) 4045
Acconto IRAP (2° o unica rata) 3813 IVAFE (2° o unica rata) 4048
Acconto imposta sostitutiva regime dei minimi (2° o unica rata) 1794 Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata) 2019
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata) 1791 Maggiorazione IRAP per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4070
Maggiorazione IRPEF per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4068 Maggiorazione imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB  
4072
Maggiorazione IRES per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4069

In sede di versamento, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.

L’eventuale omesso/insufficiente versamento degli importi è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso con le nuove sanzioni:
 

SANZIONE RIDUZIONE CON RAVV. SANZ. RIDOTTA GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO
0,83% a giorno 1/10 da 0,083% a 1,167% entro il 14° giorno dalla scadenza
12,5% 1,250% dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
12,5% 1/9 1,389 dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
25% 1/8 3,125
  • entro 1 anno dalla violazione
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
25% 1/7 3,571% Oltre il termine del punto precedente (ed entro il termine “di prescrizione”)

 
 
 
I forfettari – Per i contribuenti in forfettario, è necessario valutare:

  • l’eventuale permanenza nel regime agevolato sul 2024, l’eventuale ingresso nel regime agevolato pervenendo dal regime dei minimi, l’eventuale ingresso nel regime agevolato dal 2024 o, infine, l’eventuale fuoriuscita dal regime agevolato dal 2024
  • e l’eventuale accesso al CPB 2024.

In sintesi:
 

REGIME  IMPOSTA PER L’ANNO 2024 ACCONTO
ANNO 2023 ANNO 2024 METODO  Cod. trib.
Minimi Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) Storico o previsionale 1794 (minimi)
Minimi Ordinario Irpef 1794 (minimi)
Forfetario Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) 1791 (forfettari)
Forfetario Ordinario Irpef 1791 (forfettari)
Ordinario Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) No acconto

Per i contribuenti in regime forfettario, si precisa che:

  • è dovuto il 100% del rigo differenza, che nel caso di specie è il rigo LM42;
  • applicano gli scaglioni d’imposta (€ 51,65 e € 257,52) visti per l’Irpef per valutare se il versamento non è dovuto, è dovuto in soluzione unica o è dovuto in 2 rate,
  • suddividendo le eventuali 2 rate per il 40% (1° rata) e 60% (2° rata), dato che non sono soggetti ISA.

 
(MF/ms)




Dal 2 dicembre addio alla bolletta doganale cartacea

Da due anni oramai le bollette doganali di importazione hanno un formato anche elettronico. 

A partire dal 2 dicembre 2024 scompariranno le bollette doganali su carta.

Da tale data, tutti i documenti doganali saranno esclusivamente in formato digitale e potrà essere effettuato il download esclusivamente dal portale dell’Agenzia delle Dogane, attraverso una procedura articolata.

La bolletta doganale cartacea è stata, infatti, sostituita da un sistema digitale a partire dal 9 giugno 2022, in conformità con le nuove normative europee. Questa transizione è parte di un processo di digitalizzazione volto a semplificare le procedure doganali e migliorare la trasparenza nelle operazioni di importazione.

Dal 2 dicembre 2024 tutti gli operatori saranno obbligati a presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso le nuove modalità elettroniche, conformi alle direttive dell’Unione Europea.

  • 2 dicembre 2024 – Inizio obbligo di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello UE.
  • 21 gennaio 2025 – Termine nazionale per l’adeguamento alla dichiarazione di transito, in linea con i termini stabiliti dall’UE.
  • 11 febbraio 2025 – Termine finale per l’implementazione della componente transnazionale della dichiarazione di esportazione.
Il rischio del disallineamento dei termini, tra il 2 dicembre 2024 (obbligo nazionale) e le scadenze fissate a livello unionale (21 gennaio 2025 per il transito e 11 febbraio 2025 per l’esportazione transnazionale), è concreto.

L’impossibilità per alcuni Paesi, che non avranno ancora implementato la nuova componente transnazionale, di acquisire automaticamente l’Ivisto (visto elettronico necessario per la non imponibilità IVA) è probabile. 

Questo potrebbe comportare la necessità di utilizzare modalità manuali per chiudere le operazioni doganali, con conseguenti ritardi e potenziali problematiche amministrative per le operazioni di esportazione, specialmente se il bene lascia il territorio doganale da un Paese non ancora adeguatosi al nuovo sistema.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 8 ottobre 2024 (informativa n. 622909) ha ribadito che le nuove modalità dichiarative, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 e NCTS – P5, diventeranno le uniche ammissibili.

Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall’Eudcm e il precedente tracciato, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, sono stati individuati due codici documento nazionale in TARIC.

Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e sono state estese in ambiente reale dal 23 ottobre 2024.

Gli obblighi di registrazione –

L’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che, “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. 

Le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione – diritto che – ai sensi dell’art. 19 del Decreto IVA, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo; pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione.

Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione è necessario dunque che sia verificata:

  • oltre all’esigibilità dell’imposta,
  • la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti.
Al riguardo con la circolare n. 22/2022 del 6 giugno 2022 la stessa Agenzia ha chiarito, che “l’art. 6 par. 1 del CDU, stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni”, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.
 

(MF/ms)