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Concordato preventivo biennale 2025: definiti i termini di utilizzo

Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare.

Il CPB, già operativo dal 2024, ha subito per l’anno 2025 delle modifiche, tra cui la data di adesione, l’esclusione per chi aderisce al regime forfetario e l’introduzione di nuove norme antiabuso.

Ai soggetti che non avessero già aderito, nel 2024, per il biennio 2024-2025, l’Agenzia delle Entrate formulerà nel 2025 una proposta per la definizione biennale (2025-2026) del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con il provvedimento n. 172928 del 9 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ufficiale per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione e all’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

A partire dal biennio 2025-2026, la scadenza per aderire al concordato preventivo biennale è stata spostata dal 31 luglio al 30 settembre di ogni anno.

L’adesione dovrà essere inviata separatamente rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, a differenza di quanto avvenuto nel 2024. Tuttavia, è ancora possibile inviare insieme il modello CPB e il modello ISA, purché la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 30 settembre.
 
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Il primo anno di applicazione del concordato è stato il 2024 e, nel 2025, rispetto all’anno precedente, i contribuenti in regime forfetario non possono utilizzare il CPB per stabilire in anticipo quante tasse pagare nei due anni successivi, perché sono stati esclusi dai soggetti che possono accedere a questo strumento.

Nel 2024 era stata avviata una sperimentazione che consentiva anche ai forfetari di aderire al concordato, insieme ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA. Tuttavia, questa possibilità non è stata rinnovata per il 2025, interrompendo così l’opportunità per chi applica la flat tax di usufruire del concordato preventivo biennale.

 
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
 
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
 
Il concordato cessa di avere efficacia (cessazione) se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.
 
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta (decadenza).

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ecc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
 
Una novità introdotta nel 2025 riguarda l’introduzione di clausole antiabuso, tra cui si segnala quella per cui negli studi associati, nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA), se anche un solo socio non partecipa o esce dal concordato, tutto il gruppo perde il diritto di restare nel regime.
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica europea: novità dal 15 maggio 2025

A partire dal 15 maggio 2025 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole tecniche (versione 2.6) per la fatturazione elettronica europea, aggiornate in seguito al rilascio della Spring Release 2025 della norma europea EN16931 e dell’ultima versione del formato FatturaPA.

Come detto, le nuove regole tecniche recepiscono la Spring Release della norma EN16931, assicurando la piena interoperabilità tra i diversi formati europei (UBL, CII) e il formato nazionale FatturaPA; si aggiorna altresì la mappatura e la traduzione tra i formati europei e quello italiano, per garantire la corretta ricezione, controllo e inoltro delle fatture elettroniche sia dall’estero che all’interno del territorio nazionale.

Con l’entrata in vigore della Direttiva ViDA (VAT in the Digital Age) dal 14 aprile 2025 si ricorda che non è più necessario il consenso esplicito del cliente per ricevere fatture elettroniche: in presenza di un regime nazionale obbligatorio, le imprese dovranno emettere e accettare esclusivamente fatture elettroniche, rendendo la e-fattura la modalità “di default” rispetto a quella cartacea.

L’Italia, che ha già introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica dal 2019, potrà estendere autonomamente il sistema a nuove categorie di soggetti senza dover più chiedere proroghe a Bruxelles, fino al 2027.

Restano ferme alcune esclusioni, come ad esempio il settore sanitario, per motivi di privacy.
 

(MF/ms)




Bonus 4.0: emanato il decreto con le nuove regole per l’accesso al credito per investimenti 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il 15 maggio l’atteso decreto direttoriale 15 maggio 2025, che disciplina le nuove regole per le comunicazioni richieste per l’accesso al credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024.

Il nuovo meccanismo di prenotazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20%, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Il nuovo modello di comunicazione, allegato al decreto, ha un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione, e una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e l’importo del credito d’imposta. Con successivo decreto saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del GSE.

La procedura per la prenotazione del credito 4.0 (che ricalca quella del credito transizione 5.0) prevede la presentazione di una comunicazione preventiva, di una con conferma di acconto e di una comunicazione di completamento.

Il modello di comunicazione va trasmesso dall’impresa in via preventiva, comunque entro il 31 gennaio 2026, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti agevolati che si intendono effettuare e il relativo credito d’imposta prenotato.

Ai fini della prenotazione delle risorse, secondo il DM, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva (quindi della prima comunicazione). Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

Il modello di comunicazione va poi trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti:

  • entro il 31 gennaio 2026, per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025;
  • entro il 31 luglio 2026, per gli investimenti ultimati al 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Il MIMIT invia all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito sarà utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano, per espressa previsione, anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che alla data di pubblicazione del decreto (15 maggio 2025) hanno comunicato con il modello di cui all’allegato 1 al DM 24 aprile 2024, investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileverà l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM, trasmettano il nuovo modello di comunicazione preventiva (ovvero di completamento).

Le imprese dovranno comunque adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il “vecchio” DM.

Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata la “prenotazione”, si applicano invece le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, essendo quindi esclusi dal nuovo meccanismo di prenotazione.

Sul punto, nel sito del MIMIT viene affermato che “per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024” risulta verificata la c.d. “prenotazione”, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, per cui il modello va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
 

(MF/ms)




Bonus 4.0: specifica procedura entro il 14/06 per le imprese che hanno già comunicato investimenti

Il DM 15 maggio 2025, recante le modalità di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, prevede una specifica procedura per le imprese che hanno già comunicato investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024 tramite il “vecchio” modello.

È il caso, ad esempio, delle imprese che hanno già presentato la “vecchia” comunicazione preventiva in relazione a investimenti che saranno ultimati nel 2025 (senza “prenotazione” nel 2024).

In particolare, l’art. 2 comma 6 del DM 15 maggio 2025 prevede che per le imprese che al 15 maggio (data di pubblicazione del decreto) hanno comunicato con il modello di cui all’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, “a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati”.

Al riguardo, nel sito del MIMIT viene precisato che “per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024”, “ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva”.

In altri termini, le imprese che in relazione agli investimenti 2025 hanno già presentato la comunicazione preventiva o di completamento con il “vecchio” modello, al fine di mantenere l’ordine cronologico della comunicazione già trasmessa, dovranno ripresentare la comunicazione con il nuovo modello entro il 14 giugno 2025 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM), indicando il codice identificativo della precedente.

Dopo la ripresentazione della comunicazione preventiva con il nuovo modello, le imprese dovranno adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti dal medesimo DM.

La procedura con ripresentazione della comunicazione preventiva, stando anche alle indicazioni sopra richiamate riportate sul sito del MIMIT, sembrerebbe dover essere seguita, con riferimento alla specifica fattispecie di cui all’art. 2 comma 6 del DM, anche nel caso in cui sia stata già presentata anche la “vecchia” comunicazione di completamento.

Senza il rispetto della procedura, perdita della priorità acquisita

Il decreto disciplina inoltre espressamente le conseguenze nel caso in cui non venga rispettata la procedura descritta.

In particolare, le imprese che non si adeguano entro il suddetto termine del 14 giugno 2025 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM) devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il “vecchio” DM.

Fermo restando quanto esposto, si rileva che al momento non è ancora stato emanato il decreto relativo all’operatività del nuovo modello di comunicazione.

L’art. 1 comma 3 del DM 15 maggio 2025 ha infatti previsto che con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
 

(MF/ms)




Istat: indice aprile 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Aprile   2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 2,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 1,800 %.

(MP/ms)
 
 




Agenzia Entrate: proroga scadenze del 16/5 per irregolare funzionamento uffici

Gli adempimenti fiscali in scadenza lo scorso 16 maggio sono prorogati al 30 maggio prossimo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 20 maggio il provvedimento n. 225451, di irregolare funzionamento degli uffici, certificando che contribuenti e professionisti sono stati impossibilitati ad accedere all’area riservata del sito dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del giorno 16 maggio 2025.

Il provvedimento non parla esplicitamente di proroga dei termini, ma rimanda all’applicazione dell’art. 1 del DL 21 giugno 1961 n. 498, conv. L. 28 luglio 1961 n. 770.

Secondo tale disposizione, “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3”.

Nel documento firmato dal Direttore dell’Agenzia, Vicenzo Carbone, si spiega che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale, quindi per il conteggio dei dieci giorni di proroga va fatto riferimento alla data di diffusione di tale provvedimento, avvenuta il 20 maggio.
Il che sposta automaticamente il termine per gli adempimenti in scadenza lo scorso 16 maggio a venerdì 30 maggio, come confermato da un apposito comunicato stampa diramato dalla stessa Agenzia.

Si chiude così una vicenda che aveva suscitato le proteste di tanti addetti ai lavori, costretti venerdì scorso prima a mettersi in lista d’attesa per poter entrare nell’area riservata del sito, creata ad hoc da Sogei proprio per gestire il prevedibile aumento di accessi nel corso della giornata (era il secondo giorno utile per la modifica e l’invio dei 730 precompilati), salvo poi vedersi completamente impedito l’accesso a causa dei malfunzionamenti tecnici.

Con il portale ancora bloccato, si sono susseguiti i comunicati stampa di rappresentanti dei commercialisti (dal Consiglio nazionale a diversi sindacati) e dei contribuenti (Codacons), tutti concordi sulla necessità di concedere una proroga degli adempimenti in scadenza. Una richiesta accolta dall’Agenzia delle Entrate, dopo che Sogei ammetteva l’effettiva presenza dei problemi tecnici e si diceva già al lavoro per risolverli. Stando al provvedimento diffuso, la funzionalità del sito è stata ripristinata, però, solo nel tardo pomeriggio del 16 maggio, quando la giornata lavorativa, per molti, era già finita.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità: online l’elenco degli ammessi

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con il provvedimento adottato il 5 maggio, ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024.

Il contributo è rivolto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali e consiste in un credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017).

Il provvedimento al suo interno contiene la lista dei beneficiari divisa in tre colonne in ognuna delle quali sono riportati:

  • codice fiscale dell’interessato,
  • denominazione del beneficiario,
  • importo potenzialmente fruibile
La corretta fruizione del credito, infatti, è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi, di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Nel caso in cui in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale aiuti (Rna), l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita.

Il credito di imposta è utilizzabile, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, unicamente in compensazione.

A tal fine, l’F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In fase di compilazione, dovrà essere indicato il codice tributo 6900 appositamente istituito dall’Agenzia con la risoluzione n. 41/2019.
 

(MF/ms)




Affrancamento straordinario per liberare le riserve in sospensione

L’articolo 14, D.Lgs. 192/2024, ha previsto la riapertura straordinaria dei termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, nonché delle riserve e fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024.

Si tratta delle riserve di patrimonio netto originate dalla rivalutazione fiscale di un’attività e non affrancate, ragion per cui la relativa distribuzione ai soci sarebbe destinata a generare materia imponibile.

Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta dei saldi e delle riserve presenti nel bilancio chiuso al 31.12.2023 e, di fatto, nel bilancio al 31.12.2024.

L’affrancamento consente di liberare i fondi e le riserve che così perdono lo status di fondi e riserve in sospensione d’imposta. In caso di distribuzione ai soci, le ricadute fiscali sono diverse a seconda che la società sia una società di capitali oppure una società di persone:

  • nelle società di capitali, le somme affrancate non sono assoggettate a tassazione in capo alla società, ma generano comunque materia imponibile in capo ai soci, secondo le ordinarie regole previste per i dividendi;
  • nelle società di persone, l’affrancamento esaurisce la tassazione anche in capo ai soci, pertanto è particolarmente vantaggioso.
L’affrancamento straordinario può essere effettuato per l’intero ammontare accantonato in ciascun fondo o riserva oppure anche soltanto per una parte dello stesso e comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 10%.
Si tratta della stessa aliquota generalmente prevista per l’affrancamento collegato a leggi di rivalutazione.

L’imposta sostitutiva:

  • è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (modello Redditi 2025);
  • deve essere obbligatoriamente versata in 4 rate annuali di pari importo (senza applicazione di interessi). La prima rata va versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (salvo proroghe, quindi entro il 30.06.2025 oppure il 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (2026, 2027 e 2028).
L’affrancamento, però, si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione dell’imposta sostitutiva (quadro RQ del modello Redditi 2025).

Gli effetti dell’operazione retroagiscono alla data dell’1.01.2025. Via libera quindi all’affrancamento delle riserve distribuite prima del versamento dell’imposta sostitutiva, ma dopo il 31.12.2024. In generale, hanno interesse ad aderire le società che devono procedere nel corso del 2025 o dei prossimi anni a distribuire le riserve ai soci. Di contro, l’affrancamento è meno interessante per le società che prevedono di mantenere le riserve in azienda, anche per utilizzarle per la copertura di perdite.

Va da sé che il nuovo istituto non trova applicazione per le riserve derivanti da una rivalutazione gratuita (come quella del 2020), poiché in tal caso non si tratta di saldi in sospensione d’imposta.

Si ricorda, infine, che le modalità operative dell’affrancamento devono essere definite dal Ministero dell’economie e delle finanze, con apposito decreto che doveva essere emanato entro l’1.03.2025 (60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo 14, D.Lgs. 192/2024). Tuttavia, alla data di oggi il decreto non ha ancora visto la luce.
 

(MF/ms)




Software “Il tuo ISA 2025 CPB”

Con un comunicato stampa pubblicato il 2 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la disponibilità del software “Il tuo ISA 2025 CPB”, da utilizzare sia per determinare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale, sia per calcolare e accettare la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026; rispetto allo scorso anno, il software consente inoltre di creare e inviare la revoca di un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente inviata.

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio ISA, il software tiene conto dei correttivi congiunturali approvati con il DM 24 aprile 2025, anticipato sul sito del MEF e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le modifiche agli ISA applicabili al periodo di imposta 2024, approvati con il DM 18 marzo 2024 e con il DM 31 marzo 2025, si sono rese necessarie per tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

Come di consueto, i correttivi congiunturali influiscono sugli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, sulle misure di ciclo settoriale e sulla territorialità.

Con l’approvazione del DM 24 aprile 2025 e la pubblicazione del software “Il tuo ISA 2025 CPB” si completa il quadro applicativo degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024; si ricorda, in merito, che:

  • gli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024 sono stati approvati con il DM 31 marzo 2025 e con il DM 18 marzo 2024;
  • i modelli di comunicazione dei dati rilevanti per ciascun ISA sono stati approvati con il provvedimento n. 131055 del 17 marzo scorso;
  • il software per la compilazione della richiesta per l’acquisizione massiva delle “precalcolate ISA 2025”, che consente agli intermediari di predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei contribuenti per cui si richiedono le informazioni, è utilizzabile dallo scorso 30 aprile.
A differenza dello scorso anno, il software “Il tuo ISA 2025 CPB” può essere utilizzato fin da subito sia per il calcolo del punteggio ISA, sia per il calcolo del reddito concordato 2025-2026.

Si ricorda, in merito a tale aspetto, che la compilazione e presentazione del modello CPB 2025-2026 non riguarda i contribuenti che hanno accettato la proposta del fisco nel 2024, applicando il CPB per i periodi di imposta 2024 e 2025; tali soggetti dovranno in ogni caso compilare e allegare al modello REDDITI la comunicazione dati ISA, considerato che, per espressa disposizione normativa (art. 13 del DLgs. 13/2024), nei periodi oggetto di concordato i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, e alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA.

Diversamente, i soggetti interessati ad accedere al CPB per il biennio 2025-2026 sono tenuti alla presentazione sia del modello ISA, sia del modello CPB 2025-2026; a tal fine, si ricorda che da quest’anno l’adesione al CPB può essere espressa sia contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sia in forma autonoma, secondo quanto previsto dal provvedimento 24 aprile 2025.

Come ricordato dal comunicato stampa, in caso di invio in forma autonoma il contribuente potrà trasmettere il modello CPB insieme al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, tramite lo stesso canale utilizzato per la dichiarazione annuale; il frontespizio dovrà essere compilato indicando i propri dati anagrafici, la propria firma, i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato e il codice “1” nella nuova casella “Comunicazione CPB”.

La nuova casella dovrà essere compilata, indicando il codice “2”, nel caso in cui il contribuente intenda revocare un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; in tal caso, la trasmissione del modello CPB potrà essere effettuata esclusivamente in forma autonoma.

Adesioni e revoche entro il 30 settembre

Il termine entro cui inviare, con le modalità sopra descritte, le adesioni al CPB (o le relative revoche) è attualmente fissato al prossimo 31 luglio; il DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari
competenti in vista dell’approvazione definitiva, porterà tuttavia il termine in oggetto al 30 settembre 2025, concedendo quindi due mesi in più per effettuare la scelta

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2025-2026: approvato il modello e le modalità di invio

Il modello CPB da utilizzare per aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 può essere presentato sia congiuntamente al modello ISA, in fase di trasmissione del modello REDDITI 2025, sia in modalità autonoma; la revoca entro il 30 settembre di un’adesione al CPB manifestata con una delle citate modalità potrà tuttavia essere effettuata esclusivamente in maniera autonoma.

Sono queste le novità più rilevanti introdotte dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 195422, pubblicato nella giornata del 24 aprile.

Il modello CPB 2025-2026, approvato con il provvedimento 9 aprile 2025, deve essere utilizzato, al pari dello scorso anno, per determinare il reddito concordato e formalizzare la relativa adesione; secondo quanto indicato sia nelle relative istruzioni alla compilazione, sia nel provvedimento 24 aprile 2025, l’invio del modello può essere effettuato con due distinte modalità:

  • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
  • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI (a tal fine, sono stati modificati sia i modelli REDDITI, sia le relative istruzioni).
In caso di trasmissione in via autonoma, sarà necessario indicare il codice “1 – Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB”, inserita nella sezione “Tipo di dichiarazione” all’interno del frontespizio dei modelli REDDITI; in tal caso, nel frontespizio dovranno essere indicati soltanto:
  • i dati anagrafici;
  • la firma del contribuente;
  • i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato.
La compilazione della casella “Comunicazione CPB” inibisce l’inserimento di ulteriori dati nel frontespizio e la compilazione dei quadri di cui si compone il modello REDDITI.

In alternativa, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA, tenendo tuttavia presente che l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata entro il 30 settembre 2025 (secondo quanto previsto dal DLgs. correttivo attualmente all’esame delle commissioni competenti di Camera e Senato).

Si rileva, in merito, che la scelta della modalità di invio del modello CPB (autonoma o congiunta) non dovrebbe influire più di tanto sulle tempistiche della campagna dichiarativa, considerato che per aderire alla proposta di CPB 2025-2026 è necessario disporre dei dati reddituali e ISA riferiti al periodo di imposta 2024, esposti nel modello REDDITI 2025; le dichiarazioni dei contribuenti che intendono aderire al CPB dovranno quindi essere pronte, o quantomeno a buon punto, per rispettare la scadenza del 30 settembre, anticipando quindi di un mese il termine di presentazione ordinario del 31 ottobre.

Il provvedimento 24 aprile 2025 introduce inoltre la possibilità di revocare, entro il 30 settembre, un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate un modello CPB compilando esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”.

L’invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, dovrà essere indicato il codice “2 – Revoca” nella citata casella “Comunicazione CPB”.

In assenza di indicazioni specifiche, questa modalità di revoca dovrebbe poter essere utilizzata sia quando l’adesione è espressa allegando il modello CPB al modello REDDITI, sia nei casi in cui il modello CPB è trasmesso autonomamente.

L’invio del modello CPB 2025-2026 congiuntamente al solo frontespizio non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione o della revoca del CPB per i periodi di imposta 2025-2026.

Il termine del 30 settembre è perentorio

La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del 30 settembre 2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.

In merito alle modalità di invio, il provvedimento 24 aprile 2025 prevede espressamente che la revoca “può essere effettuata esclusivamente con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025”; al momento sembrerebbe quindi esclusa la possibilità di allegare il modello CPB 2025-2026 di revoca congiuntamente all’intero modello REDDITI 2025.

 

(MF/ms)