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Iper-ammortamento: software agevolabili se iscritti tra le immobilizzazioni

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) in luogo dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, ha riproposto il c.d. “iperammortamento”.

 

L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing per gli investimenti effettuati dall’1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).
Come detto tra i beni agevolabili rientrano anche quelli immateriali individuati dall’Allegato V della Legge n. 199/2025, tra cui software, sistemi e piattaforme digitali destinati all’integrazione dei processi aziendali, ecc.

 

Il D.M. Mimit-Mef 7 maggio 2026 ha disciplinato gli aspetti applicativi della misura, senza tuttavia fornire chiarimenti sul trattamento dei software acquisiti mediante contratti di licenza d’uso, fattispecie particolarmente diffusa nella prassi aziendale.

In assenza di indicazioni specifiche, appare ancora attuale l’orientamento espresso dalla circolare Mise-Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, che aveva ammesso l’agevolazione nella precedente versione dell’iperammortamento anche per i software acquisiti a titolo di licenza d’uso, purché il relativo diritto fosse iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali alla voce BI3. dello stato patrimoniale, secondo i corretti principi contabili.

La circolare aveva infatti precisato che i software potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili “ancorché acquisiti a titolo di licenza d’uso sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali”, richiamando i criteri dell’OIC 24.

Occorre quindi verificare la natura del diritto acquisito.

Secondo l’OIC 24, la voce BI3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” può comprendere:

  • i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
  • i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
  • i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
  • i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della Legge sui diritti d’autore;
  • i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.
Per i beni immateriali 4.0 ammessi al beneficio, la deduzione della maggiorazione segue l’art. 103, comma 1, del TUIR: le quote annuali non possono eccedere il 50% del costo, con conseguente fruizione dell’extradeduzione concentrata in due esercizi.

 

Resta pertanto necessario attendere eventuali ulteriori chiarimenti ufficiali, ma, allo stato attuale, appare prudenziale ritenere agevolabili esclusivamente le licenze software che, in applicazione dei principi contabili, assumono la natura di immobilizzazioni immateriali.
 

(MF/ms)




Proroga autorizzazione per lo split payment fino al 30 giugno 2029

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1728 dello scorso 10 luglio, che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) sino al 30 giugno 2029.

La decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2026, dunque, è stata garantita la continuità giuridica della misura.

Si è finalmente concluso l’iter per la proroga dell’autorizzazione concessa all’Italia con la decisione Ue n. 784/2017, il cui termine finale di applicazione era ormai scaduto il 30 giugno scorso.

Con il comunicato stampa n. 77, pubblicato il 30 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze aveva reso noto che la procedura unionale per il rinnovo dell’autorizzazione si stava concludendo e che la scissione dei pagamenti avrebbe continuato ad applicarsi senza soluzione di continuità.

Come esposto nel “Considerando” n. 6 della decisione, l’Italia ha chiesto la proroga della misura, in quanto sostiene che, in assenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

In altri termini, lo split payment rappresenta una misura preventiva complementare rispetto alla fatturazione elettronica che costituisce una misura ex post.

Si ricorda che, sulla base del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’IVA gravante sull’operazione è indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

A fronte della decisione ora approvata, l’Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2027, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

Come riportato sempre nei “Considerando” della decisione n. 1728/2026, si è ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione con effetto dal 1° luglio 2026, in modo da assicurare l’applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta.

L’applicazione retroattiva di una misura di deroga è considerata ammissibile dalla Corte di Giustizia dell’Ue (causa C-434/17), quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione.

Sulla base della decisione in esame, l’ambito applicativo dell’autorizzazione rimane invariato. Dunque, la scissione dei pagamenti continua a riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei cessionari o committenti previsti, qualora gli stessi non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

L’ambito applicativo non è stato modificato

Pertanto, il meccanismo dello split payment si applica alle suddette operazioni effettuate nei confronti:

  • della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1 comma 2 della L. 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17-ter comma 1 del DPR 633/72);
  • degli enti, delle fondazioni e delle società di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72.
In questa seconda categoria di soggetti rientrano, in base al dettato normativo:
  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate dalle predette amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • le società controllate, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., dalle predette amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti e a quello successivo;
  • le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del meccanismo in esame, invece, gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (art. 17-ter comma 1-quinquies del DPR 633/72).
 

(MF/ms)




Regime forfettario: chiarimenti sul superamento della soglia dei 100 mila euro

Il regime forfetario continua a sollevare dubbi applicativi tra operatori e contribuenti, in particolare con riferimento alle soglie di accesso, permanenza e fuoriuscita.

Uno dei punti più discussi riguarda la corretta interpretazione e applicazione dei limiti di 85.000 euro e di 100.000 euro di ricavi o compensi, che rispondono a logiche differenti e producono effetti molto diversi sotto il profilo fiscale.

Come noto, la soglia di 85.000 euro rappresenta il limite ordinario per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato.

Tale limite, in linea con i principi generali, deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio attività in corso d’esercizio. Di conseguenza, per i contribuenti che avviano una nuova attività, il plafond va proporzionato ai giorni effettivi di esercizio, riducendo così la soglia massima di ricavi o compensi conseguibili nel primo anno.

Di contro, il limite di 100.000 euro, introdotto come soglia di fuoriuscita immediata dal regime, segue una logica completamente diversa.

Esso costituisce un tetto assoluto annuale di ricavi o compensi percepiti e, a differenza del limite degli 85.000 euro, non è soggetto ad alcun ragguaglio temporale. Questo significa che il limite deve essere considerato nella sua interezza, indipendentemente dalla durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno.

Questo meccanismo può generare criticità soprattutto nei casi di incassi concentrati nella parte finale dell’anno o in presenza di operazioni straordinarie che determinano un rapido incremento dei compensi percepiti. È quindi fondamentale monitorare costantemente l’andamento dei ricavi per evitare effetti fiscali inattesi.

Concludendo, è necessario ribadire una distinzione netta tra le due soglie: da un lato, quella degli 85.000 euro, proporzionale e legata alla durata dell’attività; dall’altro, quella dei 100.000 euro, assoluta, non frazionabile e con effetti immediati al momento del superamento. Una differenza che richiede particolare attenzione nella pianificazione e nella gestione operativa del contribuente forfetario.
 

(MF/ms)




Il documento di trasporto nelle cessioni intracomunitarie e nelle cessioni all’esportazione

Con l’abrogazione delle disposizioni relative all’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, contenute nel D.P.R. n. 627/1978, non è più necessario, in via generale, che i beni oggetto di trasporto siano scortati da un documento di accompagnamento.

Dal 27 settembre 1996, in luogo della bolla di accompagnamento, è stato introdotto il documento di trasporto, disciplinato dal D.P.R. n. 472/1996, la cui emissione è obbligatoria esclusivamente nei casi di fatturazione differitaex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, e di movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà, al fine di superare le presunzioni di cessione e acquisto di cui al D.P.R. n. 441/1997.

Ai sensi dell’art. 46, comma 2, D.L. n. 331/1993, per le cessioni intracomunitarie di beni, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e, secondo l’art. 47, comma 4, D.L. n. 331/1993, la stessa deve essere registrata entro lo stesso termine di emissione, con riferimento al mese precedente.

Il momento di effettuazione della cessione intracomunitaria coincide con il momento di inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia (art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993).

Il documento di trasporto, ove firmato per avvenuta ricezione dei beni da parte del cessionario comunitario, consente di provare l’avvenuta cessione intracomunitaria, unitamente alla restante documentazione relativa all’operazione.

Per ciò che riguarda, invece, i movimenti intracomunitari di beni a titolo non traslativo della proprietà, l’art. 50, comma 5, D.L. n. 331/1993, prevede, ai fini del superamento della presunzione di cessione, l’obbligo di annotazione in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39, D.P.R. n. 633/1972.

Allo stesso modo, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

Tuttavia, come previsto dall’art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993, il differimento del momento di effettuazione dell’operazione opera a condizione che la movimentazione sia annotata nel predetto registro.

In proposito, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, la finalità sottesa all’istituzione del registro di magazzino non è, in via principale, quella di individuare uno strumento idoneo a vincere le presunzioni di cessione e di acquisto, quanto, piuttosto, quella di fornire un valido supporto per controllare i movimenti di beni nell’ambito del territorio dell’Unione, soprattutto a seguito della caduta delle barriere doganali (C.T. Prov. di Cuneo, 8 novembre 2012, n. 145/2/12).

Di conseguenza, il regime sospensivo connesso alla movimentazione intracomunitaria non viene meno, se il contribuente è in grado di dimostrare il titolo non traslativo della proprietà con il documento di trasporto, recante la causa non traslativa della proprietà, oppure esibendo, ad esempio, l’ordine di lavorazione e la fattura emessa nei confronti del committente comunitario recante lo stesso numero d’ordine.

Secondo questa impostazione, la violazione dell’obbligo di tenuta del registro comporta la sola irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 9, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 471/1997ma non anche la riqualificazione dell’operazione come trasferimento a “sé stessi”.

Nelle cessioni all’esportazione, il cedente può avvalersi della fatturazione differita, con emissione del documento successivamente alla consegna o spedizione dei beni al di fuori dell’UE, nelle sole ipotesi in cui non risulti obbligatoria l’esibizione della fattura in dogana (risoluzione n. 108/1998 e circolare n. 35/1997).

Pertanto, è possibile utilizzare il documento di trasporto allo scopo di acquisire la prova dell’avvenuta esportazione solo qualora non si renda necessario presentare all’ufficio doganale la fattura all’atto del compimento delle formalità doganali.

Di conseguenza, può avvalersi del documento di trasporto appositamente vistato dalla dogana il committente, in caso di esportazione diretta tramite commissionario e il primo cedente, in caso di esportazione in triangolazione.

A tal fine, è necessario riportare nel documento di trasporto anche la destinazione estera dei beni e l’indicazione del tipo di operazione (esportazione tramite commissionario, ovvero esportazione triangolare).

Il documento così redatto deve essere esibito all’atto del compimento delle formalità doganali di esportazione, affinché l’ufficio doganale, effettuati i necessari riscontri con il documento doganale e la fattura emessa dall’effettivo esportatore (commissionario, ovvero promotore della triangolazione) nei confronti del cliente estero, lo integri con gli estremi del documento doganale di esportazione.

Detto documento, per poter costituire prova idonea ai fini dell’avvenuta esportazione, deve essere integrato con l’indicazione dell’uscita dei beni dall’UE, apposta dall’ufficio doganale presso il quale sono state espletate le formalità doganali, su presentazione dell’esemplare del documento di esportazione munito del visto della dogana di uscita.

In alternativa, la prova dell’avvenuta esportazione può essere fornita mediante conservazione, in allegato al documento di trasporto, di copia o fotocopia del documento di esportazione munito del visto apposto dalla dogana di uscita.
 

(MF/ms)




Imposta di bollo sui libri contabili

Il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo d’imposta.

Con la risposta a interpello n. 144, pubblicata il 13 luglio, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulle modalità di determinazione dell’imposta di bollo nell’ipotesi in cui i registri contabili siano tenuti in modalità informatica, con precisazione dei criteri per il computo della soglia delle 2.500 registrazioni.

Rispetto ai registri contabili, l’imposta di bollo è dovuta sul libro giornale e sul libro degli inventari, con esclusione degli altri libri e registri prescritti dalle norme tributarie. Le modalità di determinazione dell’imposta sono differenti in base alla modalità con cui sono tenuti i registri.

Per i registri su supporto cartaceo o tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta, in base all’art. 16 lett. a) della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72, ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti.

Se la contabilità è tenuta su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è assolta (artt. 3 del DPR 642/72 e 16 Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/72):

  • prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina, o su un nuovo blocco di pagine (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17 maggio 2021 n. 346);
  • mediante apposito contrassegno, oppure mediante modello F23 utilizzando il codice tributo 458T.
Per i registri tenuti in modalità informatica, in base all’art. 6 comma 3 del DM 17 giugno 2014, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nelle misure precedentemente indicate (16 o 32 euro).

Secondo l’indicazione che era stata fornita dalla ris. Agenzia delle Entrate 9 luglio 2007 n. 161 con riferimento all’abrogato DM 23 gennaio 2004, la cui attualità è stata confermata con riguardo alla disciplina vigente anche dalla risposta a interpello 20 febbraio 2025 n. 42, per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Dunque, se si guarda al libro degli inventari, per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.

Se la contabilità è tenuta in modalità informatica, l’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno è versata (art. 6 commi 1 e 2 del DM 17 giugno 2014):

  • con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “2501”;
  • in unica soluzione;
  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Delineato il quadro normativo di riferimento, il quesito oggetto dell’istanza di interpello riguarda le modalità di computo delle 2.500 registrazioni con riguardo al libro giornale, ossia se il conteggio delle stesse debba considerarsi unitario e progressivo, cumulando le registrazioni tra anni diversi fino al raggiungimento della suddetta soglia, oppure se il calcolo debba considerarsi autonomo per ogni singolo periodo d’imposta, con conseguente azzeramento del conteggio e versamento almeno dell’imposta minima per ogni anno solare, a prescindere dalle righe residue dell’anno precedente.

L’istante riteneva applicabile il primo criterio, ossia calcolando le 2.500 registrazioni su diversi esercizi, analogamente a quando avviene per i registri tenuti su supporto cartaceo.

Con questa impostazione, se nell’anno N+1 venissero effettuate sul libro giornale 1.500 registrazioni, occorrerebbe versare 16 euro di imposta; se nell’anno N+2 venissero effettuate ulteriori 800 registrazioni (totale progressivo 2.300), non si dovrebbero effettuare ulteriori versamenti in quanto le registrazioni dell’anno N+2 risulterebbero già coperte con il versamento dell’anno precedente.

Il computo si interrompe alla chiusura del singolo esercizio

Di diverso avviso l’Agenzia, secondo la quale l’espressione dell’art. 6 comma 3 del DM 17 giugno 2014 “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse” attribuirebbe autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500.

Conseguentemente, se nel corso dell’esercizio il libro giornale è utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, il presupposto impositivo sarebbe comunque soddisfatto e il relativo importo sarebbe dovuto per l’esercizio di riferimento, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In sostanza, ai fini dell’imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio.

A giudizio dell’Agenzia, la diversa impostazione rispetto alla tenuta cartacea dei registri trova giustificazione nel testo stesso della disposizione che fa dipendere il presupposto impositivo dall’uso del registro durante l’anno mediante le relative operazioni di registrazione.
 

(MF/ms)




Tax credit 4.0 anno 2025: entro il 31 luglio le comunicazioni di completamento

Non rispettare il termine comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione.

Scade il 31 luglio 2026 il termine previsto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025 per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del credito d’imposta 4.0 relativo agli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.

L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, si ricorda, ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – vale a dire quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta 4.0 in esame era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne avrebbe dato comunicazione alle
imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Tanto premesso, ove siano state presentate la comunicazione preventiva e di acconto nei suddetti termini e sia stato comunicato il via libera da parte del GSE, per poter beneficiare del credito d’imposta per beni materiali 4.0 con ordine e acconto minimo del 20% avvenuti entro il 31 dicembre 2025, gli investimenti avrebbero dovuto essere effettuati, a norma dell’art. 109 del TUIR, entro lo scorso 30 giugno; diversamente il credito d’imposta 4.0 non spetta.

Per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026), occorrerà presentare anche la comunicazione di completamento, a norma dell’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, entro il termine del 31 luglio 2026 (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025).

Per gli investimenti completati nel 2025 la comunicazione doveva essere invece presentata entro lo scorso 31 marzo 2026. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Per quanto esposto, qualora gli investimenti prenotati nel 2025 non siano stati effettuati entro il termine del 30 giugno 2026, o nel diverso caso in cui gli investimenti siano stati effettuati entro tale termine ma non venga presentata la comunicazione di completamento entro il 31 luglio, non si potrà fruire del credito d’imposta 4.0. Per tali beni, per i quali non si può quindi beneficiare del credito 4.0, si potrebbe valutare l’ammissione al nuovo iper-ammortamento ex L. 199/2025, fermo restando che sul punto si attendono indicazioni nell’annunciata circolare.

Il credito d’imposta 4.0 sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia (cfr. art. 2 comma 8 del DM 15 maggio 2025), in tre quote annuali di pari importo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026 si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente dal 2027 e dal 2028 (fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata). In tal caso nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi (cfr. FAQ 29 gennaio 2026).

Altro aspetto da considerare è l’indicazione nel modello REDDITI 2026. Le istruzioni per la compilazione del quadro RU con riferimento al codice credito “2L” richiedono infatti l’indicazione degli investimenti anche solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (entro il 31 dicembre 2025) ma effettuati successivamente, nel termine “lungo” del 30 giugno 2026. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140 nel modello REDDITI 2026, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.
 

(MF/ms)




Dal 1° luglio viene applicato un dazio forfettario di 3 euro sulle piccole spedizioni extra ue

E’ entrato in vigore dal 1° luglio il dazio forfetario di 3 euro per le spedizioni e-commerce e, dunque, è formalmente al via la nuova stagione regolatoria e doganale inaugurata dall’Unione europea per arginare fenomeni massivi di introduzione di merce di ridotto valore, fino a oggi in esenzione da dazi e sottoposte a oneri dichiarativi semplificati e controlli ridotti.

Con il Regolamento (Ue) 2026/382 il Consiglio Ue ha infatti riformato il trattamento doganale delle piccole spedizioni da Paesi terzi e ha introdotto, in via temporanea dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio fisso di 3 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco della spedizione fino a 150 euro.

In sostanza, beni che, per franchigia generale e in applicazione di una clausola c.d. de minimis, non scontavano imposta in dogana, ora iniziano a pagare il dazio per tutte le operazioni effettuate secondo lo schema IOSS o per quelle postali, con un criterio applicativo fisso del tutto innovativo, qualunque sia il valore della merce importata, da 1 a 150 euro; sopra questa soglia, la dichiarazione assume le vesti di dichiarazione ordinaria, applicandosi invece il dazio di tariffa, variabile – se presente – in ragione della tipologia di merce in importazione.

Sulla novità, già oggetto di Guidelines Ue e, in Italia, di illustrazione con la circ. delle Dogane n. 17/2026, si deve anzitutto osservare che essa si pone, per gli importatori (in genere, le piattaforme web o i loro rappresentanti), come ulteriore tassello di un nuovo framework regolatorio rivolto al rafforzamento dei controlli e alla progressiva digitalizzazione delle informazioni di prodotto mediante i nuovi product identifiers (PID), fino al ripensamento della definizione di importatore (con introduzione in dogana del concetto di deemed importer), alla responsabilizzazione piena delle citate piattaforme e all’introduzione di una handling fee che si aggiunge al dazio in commento, quale pacchetto che vedrà luce tra la fine del 2026 e il 2027.

Un quadro, insomma, estremamente complesso, che vede rinviata la handling fee italiana ma che pone il commercio elettronico al centro delle riforme di settore, fiscali in generale e doganali in particolare.

Dal punto di vista tecnico, dal 1° luglio l’esenzione abrogata è quella che era prevista per i beni di valore trascurabile dagli artt. 23 e 24 del Reg. n. 1186/2009, una ipotesi di esenzione per i beni di valore inferiore a 150 euro, nata inizialmente per piccole spedizioni occasionali e che, nel tempo, è stata il varco a mezzo del quale l’e-commerce ha fino a oggi beneficiato di un regime di tassazione di confine di estremo favore.

Per queste operazioni, dunque, ove eseguite in ambito IOSS o postali, si applica ora un dazio uniforme di 3 euro per articolo in luogo dei precedenti benefici, dazio che è intrinsecamente collegato al concetto di distance sale delineato dall’art. 14 par. 4 punto 2 della Direttiva 2006/112/CE, come cessioni di beni spedite o trasportate dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o da un terzo Paese, a un cliente in uno Stato membro, in cui la fornitura dei beni è effettuata per una persona non soggetta ad imposta.

Il nuovo dazio costituisce un diritto doganale ed è pertanto soggetto a IVA (a eccezione delle ipotesi IOSS), ai sensi dell’art. 69 del DPR 633/72, mentre la Commissione Ue, nelle linee guida rilasciate in materia lo scorso 2 giugno, osserva che la novità normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e dal fatto che le merci sono dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

Per maggiore precisione, si rileva che l’art. 2 del Reg. 2026/382 stabilisce chiaramente che, per spedizione di beni di valore inferiore a 150 euro, il nuovo dazio si applica se: l’importazione dei beni è esente dall’IVA a norma dell’art. 143 paragrafo 1 lett. c bis) della direttiva 2006/112/Ce; oppure le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’art. 1 punto 24 del Reg. 2015/2446.

Sul lato applicativo, posto che, per i beni commerciali, si deve sottolineare che il valore intrinseco corrisponde al prezzo dei beni, escludendo i costi di trasporto e assicurazione, per la dichiarazione l’unità di riferimento è l’item, cioè uno o più beni in una spedizione che condividono classificazione tariffaria, descrizione e, quando richiesto, origine.

Perciò, il dazio si applica ora per riga di dichiarazione, indipendentemente dalla quantità (numero degli articoli), a condizione che il valore intrinseco di tutte le merci incluse nella dichiarazione non superi 150 euro.

La nuova politica fiscale, regolatoria e doganale introdotta dall’Ue con, tra l’altro, la misura in commento, rappresenta la nuova sfida per piattaforme e provider di servizi logistici e di sdoganamento, impegnati nell’analisi di nuovi modelli di compliance e ristrutturazione dei flussi, con utilizzo di schemi dichiarativi nuovi o tradizionali, l’uso di regimi sospensivi di prossimità o, ancora, la modifica dei soggetti coinvolti nelle dichiarazioni, in un’ottica di bilanciamento tra imposizione diretta e indiretta a gestione estremamente complessa.
 
(MF/ms)




Credito imposta autotrasportatori esteso anche al trasporto di passeggeri con autobus

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno è stata pubblicata la L. 25 giugno 2026 n. 113, di conversione del del DL 63/2026 (c.d. DL “Carburanti-ter”).

Gli articoli 1-ter comma 1 e 1-novies del DL, introdotti nella conversione in legge, hanno apportato alcune modifiche al credito d’imposta per il carburante delle imprese del settore autotrasporto disciplinato dall’art. 3 del DL 33/2026.

L’art. 3 del DL 33/2026 convertito ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a) del DLgs. 504/95, le cui modalità attuative dovranno essere definito con un decreto di prossima emanazione.

Con l’intervento dell’art. 1-novies del DL 63/2026, introdotto in sede di conversione in legge, è stato esteso l’ambito soggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ex art. 3 del DL 33/2026. Nello specifico, la disposizione si applica ora anche alle:

  • imprese indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. b) (non più quindi solo lett. a) del DLgs. 26 ottobre 1995 n. 504, vale a dire le imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone;
  • imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.
Sul punto, si rileva che la citata lettera b) dell’art. 24-ter comma 2 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21 novembre 2005 n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (Ce) n. 1073/2009.
L’art. 2 della L. 218/2003 definisce poi le imprese di noleggio di autobus con conducente come le imprese in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori che effettuano servizi di trasporto a favore di terzi committenti o offerti direttamente da gruppi precostituiti, mediante autobus di cui hanno disponibilità, dietro corrispettivo determinato preventivamente in forma globale per l’intera prestazione.

Recepimento della proroga inizialmente prevista dal DL 89/2026

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, nel quale è confluito l’art. 2 comma 1 del DL 89/2026 (ora abrogato), è stata tra l’altro confermata, all’art. 1-ter comma 1 del DL 63/2026, la proroga anche per il mese di giugno 2026 del suddetto credito d’imposta per il gasolio utilizzato come carburante dall’art. 3 del DL 33/2026.

Pertanto il credito d’imposta per l’autotrasporto:

  • è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
  • è concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2026.
La conversione in legge del DL 63/2026 ha recepito anche le modifiche che erano state inizialmente definite dall’art. 2 comma 2 del DL 89/2026 in relazione al credito d’imposta carburante per le imprese agricole.

È stata infatti confermata l’estensione ai mesi di aprile e maggio 2026 del credito d’imposta ex art. 8-ter del DL 38/2026 convertito, riconosciuto alle imprese agricole a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole).

Pertanto il credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole è riconosciuto:

  • fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026 (quindi marzo, aprile e maggio 2026), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA;
  • nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2026.
 

(MF/ms)




Aiuti UE e registro RNA: indicazioni per la consultazione del plafond

La verifica preventiva e sistematica sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) degli aiuti fruiti dai clienti è oggi un presidio essenziale di compliance, senza il quale il consulente rischia errori in tema di de minimis, cumulo, obblighi di trasparenza e, in ultima analisi, contenzioso e responsabilità professionale.

Tuttavia ai fini della verifica bisogna attenersi a specifiche indicazioni operative.

Si parte dall’assunto in base al quale l’accesso all’area riservata del Registro nazionale degli aiuti di Stato è consentito alle sole “Autorità Responsabili” ed ai “Soggetti concedenti” (v. FAQ 1.1.).

Tuttavia, come da FAQ presenti sul portale RNA, nella sezione “Trasparenza” del Registro, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché:

  • concessi e registrati,
  • rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.

Sempre sul portale RNA viene precisato che: tenuto conto della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di “impresa unica” (come definita, tra gli altri, dall’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1407/2013), il dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta qualificazione di “impresa unica”.

Resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nel periodo di monitoraggio: limite di 300.000 euro in tre anni solari (Regolamento UE 2023/2831 che ha sostituito il Regolamento de minimis generale UE n. 1407/2013).

Detto ciò, si deve tenere conto di alcune considerazioni imprescindibili.

Circa la registrazione degli aiuti di Stato/de minimis, a oggi, per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione di cui all’art. 10 del regolamento adottato con D.M. n. 115/2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” è prevista una speciale procedura di registrazione successiva all’avvenuta fruizione dell’aiuto.

Il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) garantisce comunque il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato

Si ricorda che, a partire dalla fine del 2023, il Registro è interconnesso con la piattaforma incentivi.gov.it, istituita presso la DGIAI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Gli aiuti fiscali (si pensi ad esempio al bonus ZES Unica) automatici ossia non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

In pratica, a oggi la suddetta registrazione:

  • è anticipata dall’indicazione dell’aiuto da parte del soggetto passivo beneficiario,
  • nell’apposito prospetto del quadro RS del modello Redditi.
Alla registrazione provvedono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti.

La stessa cosa dicasi per quegli aiuti di Stato ovvero aiuti de minimis subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sono riportati.

Per gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto (vedi istruzioni modello Redditi, quadro RS).

Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” determina l’illegittimità della fruizione (vedi Regolamenti UE 2023/2831 e UE 2023/2832).

Nei fatti nella consultazione delle informazioni presenti in RNA si deve tenere conto delle indicazioni sulle tempistiche di registrazione dell’aiuto fin qui analizzate.
 

(MF/ms)




Split payment: termini di utilizzo

L’Italia sarà autorizzata ad applicare tale meccanismo sino al 30 giugno 2029, senza alcuna modifica all’ambito soggettivo di riferimento

Con un comunicato stampa pubblicato nella serata del 30 giugno 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) è attualmente all’esame del Consiglio dell’Ue, con conclusione prevista il prossimo 10 luglio.

L’Italia sarà autorizzata ad applicare tale meccanismo sino al 30 giugno 2029, senza alcuna modifica all’ambito soggettivo di riferimento.

Il Ministero precisa che l’autorizzazione produrrà effetti dal 1° luglio 2026; pertanto, la scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il 30 giugno 2026 (termine previsto, attualmente, dall’art. 5 della decisione Ue n. 784/2017).

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, inizialmente, con la decisione Ue n. 1401/2015 e, in seguito, con la decisione Ue n. 784/2017 che ha permesso di estendere l’ambito applicativo della citata misura antievasione.

Ai sensi dell’art. 5 della decisione Ue n. 784/2017, il termine finale di applicazione della stessa scadrebbe il prossimo 30 giugno. Tuttavia, secondo la proposta di decisione presentata dalla Commissione europea al Consiglio dell’Ue, ripresa dal comunicato stampa del MEF, è prevista la proroga sino al 30 giugno 2029.

Senza split payment difficile recuperare le somme da frodi o evasione

Le ragioni della proroga si possono evincere dai “Considerando” del documento della Commissione, nel quale il Governo italiano sostiene che, in assenza del meccanismo dello split payment, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

Nessuna modifica è prevista nell’art. 17-ter del DPR 633/72, il quale, al comma 1-ter, definisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce”.

(MF/ms)