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Valute estere: marzo 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Marzo 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,475
Peso Argentino 1153,1804
Dollaro Australiano 1,7158
Real Brasiliano 6,2368
Dollaro Canadese 1,5518
Corona Ceca 25,0012
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8353
Corona Danese 7,4597
Yen Giapponese 161,1667
Rupia Indiana 93,4985
Corona Norvegese 11,5472
Dollaro Neozelandese 1,8879
Zloty Polacco 4,182
Sterlina Gran Bretagna 0,83703
Nuovo Leu Rumeno 4,9768
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0807
Rand (Sud Africa) 19,7403
Corona Svedese 10,9675
Franco Svizzero 0,9548
Dinaro Tunisino 3,3517
Hryvnia Ucraina 44,8346
Forint Ungherese 399,8052
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Le sanzioni per inadempimenti: errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica

I sostituti d’imposta che non hanno adempiuto agli obblighi di trasmissione delle certificazioni uniche 2025 o lo hanno fatto commettendo errori od omissioni posso sfruttare la sanzione alleggerita laddove dovessero ravvedersi nei 60 giorni.

Per il periodo d’imposta 2024, certificazione unica 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 17 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
  • entro il 31 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni dovevano essere consegnate al percipiente comunque entro il 17 marzo, utilizzando non il modello ordinario ma il modello “sintetico”.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998).

Le sanzioni per inadempimenti, errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate sono fissate all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998.
 

SANZIONI OMESSA/TARDIVA CU
Omessa, tardiva, errata CU 100 € per ogni certificazione con un max di 50.000 € per sostituto.
Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria Nessuna sanzione.
Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 €, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a € 20.000.
Disapplicazione sanzioni La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (circolare MEF n. 195/1999).
La sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; Dunque, la trasmissione delle certificazioni corrette la cui scadenza era fissata al 17 marzo deve avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16.3.2024 – scadenza ordinaria, anche se la scadenza è slittata al 17.3.2025 – vedi circolare AdE 6/2015).
Ravvedimento Ammesso
Cumulo giuridico Non ammesso
Così ad esempio, ipotizzando che il sostituto d’imposta ha omesso di inviare tre CU da “precompilata” entro il 17 marzo e che provveda successivamente alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza (15 maggio): la sanzione sarà pari a 3,70 euro (33,33 euro/9 riduzione lettera a-bis, art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base ridotta a 33,33 euro perché siamo nei 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

Dopo i 60 gg ma entro i 90 gg si passerebbe alla sanzione di 11,11 € per CU errata/omessa (1/9 di 100 euro).
 
(MF/ms)




Nuove regole operative per i rappresentanti fiscali

Il 17 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che definisce le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e dal D.M. 9 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Chi sono i soggetti interessati – Il provvedimento si rivolge a chi intende assumere o già svolge il ruolo di rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Tali soggetti sono obbligati a presentare una dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti di onorabilità e regolarità fiscale, oltre a prestare una garanzia proporzionata al numero di soggetti rappresentati.

Requisiti soggettivi richiesti – Per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, è necessario dichiarare:

  • assenza di condanne (anche non definitive) o sentenze per reati finanziari
  • assenza di procedimenti penali pendenti per reati finanziari
  • nessuna violazione grave e ripetuta delle norme tributarie e contributive
  • non trovarsi in condizioni di interdizione previste dalla Legge.
La dichiarazione va presentata contestualmente al modello di inizio attività o variazione dati ai fini IVA presso la Direzione Provinciale competente. Se il rappresentante fiscale è una società, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti.

Modalità e importi della garanzia – La garanzia, da prestare a favore del Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, può essere costituita tramite:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
  • polizza fideiussoria
  • fideiussione bancaria.
Gli importi minimi variano in base al numero di soggetti rappresentati:
 
Soggetti rappresentati Importo minimo garanzia
2-9 30.000 euro
10-50 100.000 euro
51-100 300.000 euro
101-1.000 1.000.000 euro
Oltre 1.000 2.000.000 euro
Chi rappresenta un solo soggetto non è tenuto a prestare garanzia, ma deve comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. La garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi e, in caso di aumento dei soggetti rappresentati, va adeguata con una nuova prestazione.

Disposizioni per i rappresentanti già operativi – I soggetti che già operano come rappresentanti fiscali devono, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, presentare la dichiarazione e la garanzia, se dovuta. In caso di inadempienza, l’Agenzia delle Entrate avvia la procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati, concedendo un ulteriore termine di 60 giorni per regolarizzare la posizione.
 
(MF/ms)




Rottamazione ruoli: entro il 30 aprile la domanda di riammissione

L’art. 3-bis del DL 202/2024, conv. L. 15/2025, ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022, riservata ai soggetti che avevano presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Non sono pertanto riammessi i debitori che hanno pagato puntualmente le rate, per i quali rimane l’obbligo di pagare le rate stesse come da piano originario.

Tale rottamazione riguardava i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e comportava lo stralcio di interessi (sia quelli compresi nei carichi sia quelli di mora), aggi e sanzioni.

Per quanto riguarda la procedura, bisogna tenere a mente i seguenti termini:

  • entro il 30 aprile occorre trasmettere la domanda;
  • entro il 30 giugno ci sarà la liquidazione d’ufficio degli importi da pagare;
  • il 31 luglio scade il termine di pagamento della prima rata o della totalità delle somme.
Le successive rate scadono il 30 novembre 2025, poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 (art. 3-bis comma 2 del DL 202/2024).

Onde mantenere i benefici della rottamazione occorre il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Il debitore, accedendo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può verificare quali sono i carichi che possono beneficiare della riammissione. Il servizio propone in automatico solo le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto dell’originaria domanda di rottamazione, per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione (non trattandosi di una nuova rottamazione, non è possibile aggiungere carichi non compresi nelle originarie domande).

La trasmissione può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della c.d. “identità digitale” attraverso l’area pubblica.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

È possibile specificare se si trasmette la domanda in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede, nonché in qualità di obbligato solidale o comunque di soggetto tenuto a trasmettere la domanda in virtù di una riorganizzazione aziendale.

Se si vuole inserire nella richiesta di riammissione tutti i documenti inclusi nelle precedenti domande di rottamazione basta cliccare sulla voce “Seleziona tutti”.

In alternativa, è possibile selezionare il numero di documento e scegliere nella “maschera” proposta di includerlo interamente o per singolo carico.

Opportuno lo spacchettamento delle domande

Sembra possibile non solo la scelta di quali cartelle di pagamento/avvisi di accertamento/avvisi di addebito contenuti nella singola domanda di rottamazione includere nella riammissione, ma anche la scelta di quali debiti, contenuti nel singolo carico, riammettere.

Si pensi alla cartella di pagamento che portava a riscossione diversi ruoli, ad esempio su due annualità IVA.

Così facendo, il debitore può, ad esempio, rottamare un carico e continuare o iniziare il contenzioso con riferimento a un altro. Si pensi alla situazione in cui, per alcuni carichi, si ritenga maturata la prescrizione e per questa ragione sia opportuno il ricorso contro l’intimazione ad adempiere nel frattempo notificata.

Il debitore può anche avere interesse a presentare diverse domande: per ciascuna verrà notificata una distinta liquidazione con annesso piano di dilazione (pare che il sistema di trasmissione consenta questa possibilità).

Ove il debitore non avesse i fondi per onorare tutte le rate, l’inadempienza non comprometterebbe gli interi carichi oggetto di riammissione, ma solo i carichi inerenti alla domanda la cui rata non è stata pagata.
 

(MF/ms)




Credito IVA primo trimestre: entro il 30 aprile il modello TR

Entro il prossimo 30 aprile, sono chiamati a presentare il modello TR i soggetti passivi IVA che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione “orizzontale” in F24 l’eccedenza detraibile maturata nel primo trimestre 2025.

A livello generale, a seconda dell’importo del credito IVA che è esposto nel modello, può essere necessaria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo deputato alla revisione legale oppure, per i soli rimborsi, la prestazione di una garanzia patrimoniale.

Quest’ultima può essere prestata in forma di cauzione in titoli di Stato oppure di fideiussione da parte di banche o imprese di adeguata solvibilità o di polizza fideiussoria assicurativa.

L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA emergente dal modello (art. 17 del DLgs. 241/97), per il primo trimestre 2025, è possibile:

  • senza obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di revisione), se l’importo del credito è pari o inferiore a 5.000 euro annui;
  • con l’obbligo del visto (o della sottoscrizione), se l’importo è superiore a 5.000 euro annui.
Il predetto limite, fissato dall’art. 10 del DL 78/2009, tiene conto di tutti i crediti che saranno utilizzati in compensazione nel corso del 2025 (inclusi, dunque, quelli emergenti dai modelli TR per i trimestri successivi).

Sono differenti le soglie per l’apposizione del visto di conformità con riferimento all’istanza di rimborso.

È, infatti, possibile chiedere a rimborso il credito IVA trimestrale, per un ammontare pari o inferiore a 30.000 euro, mediante la semplice presentazione del modello TR.

Al di sopra della menzionata soglia, invece, è necessario:

  • il rilascio del visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di revisione), unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per attestare il possesso di alcuni requisiti soggettivi ex art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72;
  • la prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale, al ricorrere di specifiche condizioni ritenute di “rischio fiscale” da parte del legislatore (es. esercizio dell’attività da meno di due anni, escluse le start up innovative, oppure la presenza di avvisi di accertamento per valori superiori a una determinata percentuale degli importi dichiarati).
Sono esonerati dal prestare la garanzia i curatori fallimentari (o della liquidazione giudiziale) e i commissari liquidatori, le società di gestione del risparmio e i soggetti in regime di adempimento collaborativo.

Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell’utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2025, è riconosciuto ai soggetti che:

  • abbiano raggiunto specifici punteggi ISA negli ultimi anni, entro il limite di 50.000 o 70.000 euro, a seconda del livello di affidabilità conseguito (cfr. il provv. n. 205127/2024);
  • abbiano aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 (art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024), entro il limite di 70.000 euro indipendentemente dal punteggio ISA ottenuto (FAQ Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2024 e del 24 febbraio 2025).
Proprio con riferimento ai rimborsi chiesti da soggetti passivi che hanno aderito al CPB, il modello TR e le relative istruzioni sono stati di recente aggiornati da parte dell’Agenzia delle Entrate (in data 21 marzo 2025).

Sono stati introdotti due nuovi codici riservati ai soggetti passivi che hanno aderito al CPB prima dell’inizio dell’anno solare che è riportato nell’apposito campo del frontespizio, nella misura in cui tali soggetti non sono tenuti alla presentazione della garanzia patrimoniale (per i rimborsi) al di sopra della soglia di 30.000 euro. Si tratta del codice “6”, da indicare nel campo 3 del rigo TD8, per la generalità dei soggetti passivi, e del codice “4”, da indicare nella colonna 4 del quadro TE, per gli enti o società partecipanti all’IVA di gruppo.

Si rammenta che è possibile variare alcuni aspetti relativi all’istanza presentata (se non ancora compensato o rimborsato), presentando un nuovo modello TR, ad esempio al fine di modificare:

– la destinazione del credito IVA (da compensazione a rimborso o viceversa), purché entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2025 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015);
– le condizioni per l’apposizione del visto di conformità o per l’esonero dalla prestazione della garanzia (cfr. ris. n. 82/2018).

Modifica delle percentuali del settore agricolo

Tra gli altri aggiornamenti che hanno coinvolto il modello TR, con effetti dal primo trimestre 2025, vi sono le modalità di esposizione – nei quadri TA e TB – delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione del settore agricolo. Nella nuova versione del modello, difatti, rimangono indicate soltanto quelle relative al 4%, 5%, 10% e 22%, mentre le altre dovranno essere inserite dal dichiarante, in via autonoma, nell’apposita colonna 2 del modello.

(MF/ms)




Approvati gli ISA per il 2024: cosa cambia per imprese e professionisti

Il 31 marzo 2025 il MEF ha emanato il decreto che approva i nuovi ISA per il periodo d’imposta 2024, coinvolgendo una vasta platea di contribuenti nei settori dell’agricoltura, manifatture, servizi, commercio e attività professionali. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2025.

Le principali novità del DM 2025 

Aspetto Descrizione
Aggiornamento delle attività coinvolte
  • Il decreto elenca dettagliatamente le attività economiche per cui vengono approvati i nuovi ISA, suddivise in comparti (agricoltura, manifatture, servizi, commercio, professioni) e identificate da codici ATECO aggiornati.
Nuove territorialità
  • Oltre agli indici generali, vengono approvate anche le territorialità generali, del commercio e tre territorialità specifiche, per tenere conto delle differenze economiche e strutturali tra aree geografiche.
Metodologia e variabili
  • Gli ISA sono costruiti sulla base di una nota tecnica e metodologica, tabelle di coefficienti e liste di variabili, che analizzano dati economici, contabili e strutturali comunicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi.
Esclusioni
  • Restano esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti con ricavi superiori a 5.164.569 euro, chi adotta regimi forfetari o di vantaggio, chi esercita più attività non rientranti nello stesso indice oltre una certa soglia, alcune cooperative e i membri di gruppi IVA.
Premialità
  • Il punteggio ISA consente l’accesso a regimi premiali, come l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e controlli, la riduzione dei termini di accertamento e altre agevolazioni, per chi raggiunge i livelli di affidabilità richiesti.

Le attività interessate nel dettaglio – Il decreto riporta un elenco di oltre 100 indici ISA, ognuno dei quali si applica a specifiche attività economiche: dalla coltivazione di cereali all’allevamento, dalla fabbricazione di prodotti industriali al commercio all’ingrosso e al dettaglio, dai servizi di trasporto alla consulenza, dalle attività sanitarie a quelle artistiche, culturali, sportive e di formazione.
 




Istat indice marzo 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Marzo  2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 2,9 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 2,175 %.

(MP/ms)




I nuovi codici Ateco 2025 nel proprio cassetto fiscale

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, a seguito della pubblicazione del comunicato Istat nella Gazzetta ufficiale n. 302/2024.

La classificazione Ateco 2025, come indicato nel comunicato, è il “risultato di un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720 nella sua versione in lingua italiana), che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano ai fini istituzionali.

L’Agenzia delle entrate, come indicato nella risoluzione n. 24/E/2025, pubblicata lo scorso 8 aprile 2025, al fine del recepimento della nuova classificazione Ateco 2025, che sostituisce l’aggiornamento precedente (“Ateco 2007 – Aggiornamento 2022”), ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

L’Agenzia delle entrate ha, innanzitutto, evidenziato che i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale, sia il codice prevalente sia i codici secondari, registrati in Anagrafe tributaria.

Tale verifica risulta possibile accedendo alla propria area riservata, mediante le credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta di identità elettronica (Cie), ovvero mediante le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Una volta effettuato l’accesso occorre consultare la propria anagrafica all’interno del cassetto fiscale.

Come indicato all’interno della risoluzione n. 24/E/2025, a decorrere dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Ne deriva che, per i contribuenti che devono ancora presentare la dichiarazione annuale Iva 2025, risulta possibile alternativamente:

  • Indicare i codici Ateco 2007, aggiornati nel 2022;
  • Indicare i codici Ateco 2025, avendo cura di riportare il codice n. “1” all’interno della casella denominata “Situazioni particolari” all’interno del frontespizio del modello dichiarativo, come previsto dalla faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate il 5 marzo 2025.

L’adozione, però, della nuova classificazione Ateco 2025 non comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati.

Ne consegue che il contribuente può attendere la prima occasione di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, effettuata ai sensi degli articoli 35 e 35-ter, D.P.R. 633/1972, e dell’articolo 7, comma 8, D.P.R. 605/1973.

Fanno eccezione le ipotesi in cui specifiche disposizioni normative o regolamentari richiedono l’aggiornamento dei codici Ateco.

Infine si evidenzia che i modelli di dichiarazione di variazione dei dati sono i seguenti:

  • AA5/6 e AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • AA9/12, per i soggetti persone fisiche;
  • ANR/3, per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti.

Per i soggetti iscritti al Registro delle imprese, l’Agenzia delle entrate ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione unica d’impresa (ComUnica).
 
(MF/ms)




Online il nuovo servizio di rettifica dei codici Ateco

Il processo di adattamento alla nuova classificazione ATECO 2025, operativa dallo scorso 1° aprile, comincia a entrare nel vivo; gli operatori economici alle prese con gli adempimenti fiscali di periodo devono infatti tenere conto sia delle precisazioni in merito diffuse dall’Agenzia delle Entrate, sia della riclassificazione dei codici attività, eseguita d’ufficio dalle Camere di commercio.

In linea generale, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate; per quanto riguarda, ad esempio, le dichiarazioni annuali IVA 2025, da presentare entro il prossimo 30 aprile, è possibile indicare i codici ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 oppure i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello, secondo quanto chiarito da una FAQ del 5 marzo 2025.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente precisato, con la risoluzione n. 24/2025, che l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 comma 8 del DPR 605/73; tuttavia, il contribuente comunicherà i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

Dal punto di vista amministrativo, le imprese interessate dall’aggiornamento dei propri codici attività vengono informate dell’avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA.

I nuovi codici ATECO 2025 assegnati d’ufficio dalla Camera di Commercio potrebbero tuttavia non rispecchiare correttamente l’attività svolta dal singolo contribuente, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.

In tal caso, i singoli contribuenti possono comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta, attraverso la comunicazione unica (ComUnica).

Nel diverso caso in cui il codice ATECO 2025 assegnato non sia pertinente e presenti una “corrispondenza multipla” è possibile utilizzare il nuovo servizio di Rettifica ATECO 2025, collegandosi al sito web https://rettificaateco.registroimprese.it/.

Come si legge sul sito, il servizio aggiorna i dati sulla Visura Registro Imprese, ma per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria occorre in ogni caso inviare l’apposito modello attraverso una pratica di Comunicazione Unica.

La possibilità di rettifica mediante la particolare procedura è collegata al fatto che vi sono diversi casi in cui il codice ATECO 2007, preso a base per la riclassificazione, presenta corrispondenze con due o più codici ATECO 2025; si pensi, ad esempio, al codice ATECO 55.20.51, che nella versione 2007 è relativo all’attività di affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.

Tali attività, nella versione ATECO 2025, sono state suddivise in quattro singoli codici ATECO (55.20.31, per le case religiose di ospitalità, 55.20.32, per le altre case sociali di ospitalità, 55.20.41, per i bed and breakfast, 55.20.42, per i servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze).
Nel caso in cui la Camera di Commercio avesse assegnato, ad esempio, il codice ATECO 55.20.32 a un soggetto che in realtà svolge attività di bed and breakfast, sarà possibile utilizzare il servizio di rettifica, in modo da comunicare il codice ATECO 2025 corretto (nel caso di specie, il 55.20.41 in luogo del 55.20.32).

I casi di rettifica potrebbero essere frequenti, considerato che vi sono diverse fattispecie in cui a un codice ATECO 2007 corrispondono numerosi codici ATECO 2025 (il caso limite è rappresentato dal codice 47.99.10, utilizzato nella precedente versione dai venditori porta a porta, che nella versione 2025 presenta corrispondenze con 118 codici ATECO).

La rettifica può essere richiesta fino al 30 novembre 2025, da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa, che dovrà autenticarsi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS); la domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo per conto dell’impresa, a condizione che il file xml della richiesta sia firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante.

Una volta effettuata l’autenticazione, il servizio mostra tutte le localizzazioni dell’impresa che hanno un codice ATECO 2025 modificabile (si tratta, come sopra illustrato, dei codici con corrispondenza multipla); come chiarito in risposta a una FAQ sul sito web della piattaforma, il servizio permette di rettificare il codice ATECO 2025 quando la tabella di corrispondenza di Istat prevede più valori di conversione.

In altre parole, è possibile scegliere un codice ATECO diverso ma solo nell’ambito delle corrispondenze stabilite dall’ISTAT.
 
(MF/ms)




Polizze catastrofali: chiarimenti dal Mimit sulle sanzioni

Aggiornando le FAQ rese disponibili nei giorni scorsi, in data 14 aprile il MIMIT ha fornito nuovi chiarimenti in tema di polizze catastrofali e, in particolare, sulle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti, una delle questioni su cui si è generato maggiore dibattito.

Il comma 102 dell’art. 1 della L. 213/2023, infatti, stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. La disposizione, nella sua genericità, non esplicita quali siano le agevolazioni il cui accesso è inibito alle imprese inadempienti, né se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o, piuttosto, la loro fruizione in misura limitata.

I nuovi chiarimenti muovono dall’osservazione del fatto che la disciplina delle sanzioni, così come formulata, non ha carattere autoapplicativo, posto che il comma 102 citato, nello statuire che dell’inadempimento “si deve tener conto”, non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.

Pertanto, il MIMIT precisa che è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Sembra di capire, quindi, che ciascun Ministero (e più in generale ciascuna amministrazione) sia chiamato a emanare un “provvedimento attuativo” che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare, il tutto entro i nuovi termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

Quest’ultima disposizione, peraltro, stabilisce scadenze differenziate per adempiere l’obbligo assicurativo in relazione alle dimensioni dell’impresa (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno). Quale sia, tra i tre, il termine rilevante per le Amministrazioni non è precisato; ragionevolmente, dovrebbe trattarsi di quello più vicino.

Nella stessa FAQ, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che, per quanto attiene alle misure di propria competenza, il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”. Viene dato conto anche del fatto che tale anticipazione dovrà essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo e che l’esclusione dalle agevolazioni riguarderà le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, sempre “tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo”

In un’altra FAQ, si ribadisce che la disposizione di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 non è retroattiva e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL 39/2025.

La valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa, pertanto, opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione contenuta della legge di bilancio 2024 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Le nuove risposte del Ministero non dipanano tutti i dubbi sollevati dalla formulazione della norma, uno tra tutti quello relativo a quali siano le agevolazioni il cui accesso è limitato/precluso alle imprese prive di polizza (e, conseguentemente, quali siano le Amministrazioni che devono attivarsi).

L’interpretazione del MIMIT, inoltre, è destinata a generare una certa eterogeneità di soluzioni e di conseguenze per il mancato adempimento all’obbligo di stipula, una per ciascuna Amministrazione coinvolta.

(MF/ms)