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Conservazione digitale documenti fiscali 2024: scadenza entro il 31 gennaio 2026

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2026 per effettuare la Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2024.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 infatti chiarisce che “la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire (…) entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

A tal proposito si ricorda che ex art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissata al 31 ottobre per i soggetti “solari”; per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare invece entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Detto ciò, si sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali: da intendersi come detto con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tale termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, in relazione al periodo d’imposta 2024:

  • posto che il modello REDDITI 2025 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2025;
  • scade il 31 gennaio 2026 il termine per adempiere alla conservazione sostitutiva.
Non effettuare la conservazione comporta una sanzione equiparabile alla mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali.

In base a quanto stabilito dall’ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, è prevista una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Inoltre, non ottemperando alla conservazione, in caso di accertamento, il contribuente non potrà esibire i documenti non conservati a norma.

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione (vedi risoluzione n. 16/E/2022): mediante apposizione della firma digitale e marca temporale sull’indice del pacchetto di archiviazione.
 

(MF/ms)




Saldo IMU 2025: casi di riduzione della base imponibile

Entro il 16 dicembre 2025 va versata la seconda rata dell’IMU per il 2025, a saldo (al netto di quanto già versato con la prima rata di acconto).

Per gli enti non commerciali ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, la seconda rata dell’IMU dovuta per il 2025, da versare entro il 16 dicembre, è invece pari al 50% dell’IMU corrisposta per il 2024 (analogamente alla prima rata già pagata); la terza rata, ad eventuale conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per il 2025, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2026.

In vista di tali scadenze, giova ricordare le ipotesi di riduzione della base imponibile dell’IMU.

Anzitutto, l’art. 1 comma 747 della L. 160/2019 prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50% per:

  • i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 1 comma 747 della L. 160/2019, beneficiano della riduzione della base imponibile IMU del 50% le unità immobiliari (non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che, al contempo:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante possieda in Italia solo l’immobile concesso in comodato nonché, eventualmente, un altro immobile adibito a propria abitazione principale (purché anch’esso non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e sia sito nel medesimo Comune dove si trova l’immobile concesso in comodato).

In aggiunta, sono previste delle ipotesi di riduzione:

  • per le abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98, per cui l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “altri immobili” ex art. 1 comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75% (art. 1 comma 760 della L. 160/2019);
  • per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, nonché residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (la base imponibile dell’IMU è ridotta al 50% ex art. 1 comma 48 della L. 178/2020; per il solo 2022 la base imponibile dell’IMU era ridotta al 37,5%).

Va evidenziato che, in alcuni casi, sussistendo i presupposti, il soggetto passivo può fruire cumulativamente di più fattispecie di riduzione dell’IMU.

Ad esempio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la riduzione per i fabbricati di interesse storico o artistico è cumulabile con la riduzione relativa ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, conseguendo dunque una riduzione complessiva al 25% della base imponibile (cfr. Cass. 2 marzo 2023 n. 6266 e Cass. 8 luglio 2020 n. 14279).

Le pronunce di legittimità evidenziano infatti che le due agevolazioni possono essere cumulate, in quanto perseguono finalità differenti: mentre la riduzione per gli immobili di interesse storico o artistico è prevista per tenere conto degli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono assoggettati i possessori degli immobili vincolati, la riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili risponde alla finalità di agevolare i proprietari che non possono utilizzare i fabbricati per cause a loro non imputabili.

Con tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità accantona pertanto la posizione contraria espressa dal Ministero dell’Economia e delle finanze durante la Videoconferenza del 31 maggio 2012.

Cumulabile anche la riduzione per il fabbricato in comodato al padre/figlio

D’altra parte, il Ministero dell’Economia e delle finanze, nel corso della Videoconferenza del 28 gennaio 2016, ha precisato che la riduzione della base imponibile IMU per l’immobile concesso in comodato al genitore o al figlio, che lo utilizza come abitazione principale:

  • è cumulabile, sussistendone i requisiti, con la riduzione per il fabbricato vincolato di interesse storico o artistico (purché non si tratti di immobile censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);
  • mentre non è cumulabile con la riduzione per l’immobile inagibile o inabitabile, dal momento che il fabbricato concesso in comodato non può essere adibito ad abitazione presentando le predette caratteristiche.

In conclusione, dunque, dalle pronunce e dai chiarimenti ministeriali pare potersi estrapolare il principio per cui, in assenza di un’espressa disposizione contraria, le diverse fattispecie di riduzione della base imponibile IMU possono cumularsi, se presentano requisiti tra loro compatibili e sono correlate a finalità differenti.
 
(MF/ms)




Agenzia Entrate: in arrivo le comunicazioni di anomalie sulla dichiarazione Iva 2023, anno 2022

Le comunicazioni di anomalia IVA che stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti sono “lettere di compliance” con cui l’Agenzia delle Entrate segnala scostamenti tra dati dichiarati (quadro VF) e dati presenti nelle banche dati IVA (fatture elettroniche e bollette doganali).

Non sono veri e propri avvisi di accertamento, ma inviti a verificare e, se necessario, a regolarizzare con ravvedimento operoso.

Cosa contestano le nuove lettere 

L’Agenzia evidenzia che l’IVA ammessa in detrazione indicata nel quadro VF della dichiarazione IVA risulta superiore all’imposta risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali di importazione.

La ricostruzione avviene incrociando i dati delle fatture elettroniche di acquisto e delle importazioni con quanto indicato nei righi del quadro VF relativi all’IVA detraibile.

Dove si trovano i dettagli dell’anomalia – Oltre alla PEC o alla lettera, il dettaglio dell’anomalia è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Cassetto fiscale” > “L’Agenzia scrive”, nonché nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA”. Nel cassetto fiscale è possibile visualizzare i dati utilizzati per il confronto (importi IVA su fatture e bollette) e confrontarli con quanto riportato nella dichiarazione.

Le opzioni per il contribuente – Il contribuente può:

  • ritenere non corretta la ricostruzione dell’Agenzia, contattare i numeri indicati e trasmettere documentazione a supporto tramite il canale telematico CIVIS (accessibile dall’area riservata, sezione “Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”).
  • riconoscere l’errore e regolarizzare presentando dichiarazione IVA integrativa e versando maggiore IVA, interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso, indicando nel modello F24 il codice atto riportato nella comunicazione.
Come funziona il ravvedimento in questo caso 

Trattandosi di violazioni riferite al 2022, il ravvedimento segue la disciplina dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nella versione previgente alle modifiche del D.Lgs. n. 87/2024, come espressamente richiamato in calce alla comunicazione.

Oltre alla maggiore IVA devono essere versate le sanzioni per infedele dichiarazione IVA e i relativi interessi, con riduzione in funzione del tempo trascorso, così da prevenire controlli più invasivi.

Strumenti operativi: deleghe, cassetto e CIVIS – Il contribuente può delegare fino a due intermediari alla consultazione del cassetto fiscale seguendo le procedure descritte (funzionalità Entratel/Fisconline, delega cartacea con codice di attivazione o richiesta presso gli uffici). Tramite CIVIS è possibile inviare in formato PDF/A o TIF/TIFF la documentazione utile a giustificare le incongruenze, ottenendo protocollo di invio e successiva ricevuta con l’esito dell’acquisizione dei file.
Per confermare quanto riportato nel quadro VF e chiudere l’anomalia, è necessario preparare un set di documenti che provi in modo puntuale l’IVA effettivamente detraibile e consenta al funzionario di comprendere la liquidazione.

Documenti di base da allegare

  • Copia della comunicazione ricevuta (con Id comunicazione e codice atto), utile per l’aggancio della pratica in CIVIS e per l’indicazione in F24.
  • Prospetto di riconciliazione quadro VF: tabella che allinei, rigo per rigo, l’IVA detraibile dichiarata con i totali IVA da fatture elettroniche ricevute e da bollette d’importazione, evidenziando le rettifiche proposte.
  • Estratti registro acquisti e schede contabili IVA dell’esercizio interessato, con evidenza dei documenti rilevanti per l’anomalia.
Fatture e importazioni
  • dossier fatture elettroniche di acquisto: elenco completo dei documenti con numero, data, controparte, imponibile e IVA, in coerenza con i dati “Fatture e Corrispettivi” (CSV/PDF di consultazione e, se necessario, copia delle fatture)
  • prospetti doganali: riepilogo ai fini contabili delle dichiarazioni di importazione (prospetto ADM), idoneo alla registrazione e alla prova dell’IVA pagata in dogana
  • eventuali note di credito/debito correlate e prova di registrazione, se hanno inciso sulla detrazione.
(MF/ms)



Gestione deleghe agli intermediari: nuova procedura dal 6 dicembre 2025

Contribuenti e intermediari devono prestare la massima attenzione al blocco totale dei canali telematici dedicati alla gestione delle deleghe, previsto in vista dell’attivazione della Delega Unica.

Chi intende avvalersi delle attuali modalità di conferimento, al fine di sfruttare appieno la normativa transitoria, dovrà necessariamente agire prima della sospensione dei servizi prevista per il 6 e 7 dicembre.

Contribuenti e intermediari devono prestare la massima attenzione al blocco totale dei canali telematici dedicati alla gestione delle deleghe, previsto in vista dell’attivazione della Delega Unica.

Chi intende avvalersi delle attuali modalità di conferimento, al fine di sfruttare appieno la normativa transitoria, dovrà necessariamente agire prima della sospensione dei servizi. Il fermo tecnico rappresenta, di fatto, una linea di demarcazione non oltrepassabile: decorso venerdì 5 dicembre, l’unico canale di conferimento delle deleghe agli intermediari sarà quello nuovo, con regole e procedure profondamente diverse rispetto al passato.

Quadro di riferimento

Il passaggio al nuovo sistema è sancito dall‘art. 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1. Le tempistiche e le modalità tecniche sono state dettagliate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 321918 del 7 agosto 2025, che fissa la data di avvio, unitamente al Provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024 e al Provvedimento n. 225394 del 20 maggio 2025, fondamentali per la disciplina del periodo transitorio e delle proroghe di validità.

Tempistiche ed opportunità

La Delega Unica accentrerà in un solo adempimento il conferimento di delega all’intermediario per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate (Cassetto Fiscale, Fatture e Corrispettivi, nei suoi vari aspetti) e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per le deleghe prossime alla scadenza, può risultare conveniente procedere al rinnovo entro il 5 dicembre 2025 utilizzando le procedure attuali. Questa operazione consente di “blindare” la validità delle deleghe fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 28 febbraio 2027, garantendo così continuità operativa, senza dover necessariamente affrontare nell’immediato le nuove procedure, che risultano essere più complesse rispetto al passato, a seguito della richiesta firma digitale obbligatoria del delegante, in caso di trasmissione della delega da parte dell’intermediario.
 
 
Il calendario dell’adempimento

Alla luce di quanto esposto, è indispensabile tenere in considerazione i termini previsti dai provvedimenti attuativi:

  • venerdì 5 dicembre 2025: termine tassativo per utilizzare le vecchie procedure. Qualsiasi rinnovo o nuovo conferimento effettuato con le modalità attuali dovrà quindi essere concluso entro questa data;
  • sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025sospensione totale dei servizi telematici per la gestione delle deleghe. In questi due giorni sarà tecnicamente impossibile comunicare alcuna delega, in quanto il servizio sarà oggetto di aggiornamento in vista della Delega Unica;
  • da lunedì 8 dicembre 2025: attivazione della Delega Unica. Da questo momento, ogni nuova istanza dovrà seguire esclusivamente le nuove procedure.
Si segnala infine una deroga specifica per non intralciare gli adempimenti dichiarativi: per l’acquisizione dei dati ISA (periodo d’imposta 2024) e per il Concordato Preventivo Biennale (2025-2026), gli intermediari non delegati al cassetto fiscale potranno continuare a trasmettere gli elenchi con le vecchie modalità fino al 30 aprile 2026.

(MF/ms)




Conai: le novità per il 2026

Il Conai ha pubblicato sul proprio sito ufficiale (www.conai.org), nella sezione “Download documenti / Circolari applicative”, quattro importanti circolari che introducono rilevanti novità per il 2026 riguardanti il contributo ambientale sugli imballaggi.

Il Contributo Ambientale CONAI (CAC) è uno strumento fondamentale per garantire la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio in Italia e coinvolge tutte le imprese che producono, importano o utilizzano imballaggi nel sistema produttivo nazionale.

Attraverso una serie di regole stringenti, il sistema CONAI prevede obblighi dichiarativi e contributivi precisi, nonché procedure e sanzioni in caso di inadempimenti.

Nel dettaglio:

  • la prima circolare riguarda la procedura semplificata per la dichiarazione del contributo ambientale CONAI sulle etichette (modulo 6.14), con l’aggiornamento dei valori forfettari per l’anno 2026, facilitando il calcolo e la dichiarazione per i soggetti obbligati.
  • la seconda circolare aggiorna la soglia di accesso alla procedura di rimborso ex post tramite dichiarazione semplificata (mod. 6.6 Bis – mod. 6.2 import.), aumentando la soglia che consente alle aziende di ottenere il rimborso, rendendo così più accessibile questa opportunità per un maggior numero di consorziati.
  • per i pallet in legno usati, riparati o selezionati, la terza circolare fornisce un aggiornamento della procedura di determinazione del peso assoggettato al Contributo Ambientale CONAI (CAC), introducendo una precisazione operativa con efficacia dal 1° gennaio 2026, utile per chiarire la corretta modalità di valutazione e rendicontazione del contributo per questa tipologia specifica di imballaggi.
  • infine, la quarta circolare presenta una nuova procedura semplificata dedicata al rimborso o all’esenzione del contributo ambientale per le aziende esportatrici appartenenti allo stesso gruppo aziendale, agevolando la gestione contabile e fiscale del contributo nel contesto delle esportazioni intra-gruppo.

Queste novità saranno comunicate ai soggetti interessati e inserite nell’edizione 2026 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale Conai”, la quale sarà pubblicata a breve, offrendo così un quadro aggiornato e completo per l’adeguamento alle nuove disposizioni operative e fiscali del Consorzio Nazionale Imballaggi.
 
(MF/ms)




Acconto IVA 2025

Il versamento dell’acconto IVA rappresenta un adempimento di fine anno particolarmente rilevante per tutti i soggetti passivi IVA, chiamati – entro il 29 dicembre 2025 (poiché il 27 cade di sabato) – a determinare e, se dovuto, versare l’importo dell’acconto.
Si tratta di un passaggio decisivo sia per la corretta gestione della posizione IVA, sia per una pianificazione efficiente della liquidità aziendale. Il legislatore, al fine di agevolare i contribuenti, consente di scegliere tra diverse modalità di calcolo dell’acconto, così da poter adottare quella più idonea alla propria situazione.

In particolare, è possibile utilizzare il metodo storico, il metodo previsionale oppure il metodo analitico. Ognuna di queste opzioni presenta caratteristiche proprie e può risultare più o meno vantaggiosa in base all’andamento dell’attività e alle esigenze finanziarie del contribuente.

  • Ambito soggettivo per il versamento dell’acconto IVA 2025
  • Le diverse metodologie di calcolo dell’acconto IVA 2025
  • Analisi del metodo storico
  • Variazioni dei regimi di liquidazione e di versamento dell’imposta
  • Esercizio di più attività (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972)
  • Fusioni, incorporazioni e scissioni
  • Modalità di versamento dell’acconto
  • Sanzioni

 
In allegato schema delle varie opzioni.

(MF/ms)




Tax credit innovazione e design: termini in scadenza al 31 dicembre 2025

A fine anno scadono i termini per effettuare gli investimenti al fine di accedere ai crediti d’imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica e design, disciplinati dall’art. 1 commi 201 e 202 della L. 160/2019 e dal DM 26 maggio 2020.

Secondo la disciplina in vigore, se per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2031, per le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica il termine è invece fissato al 31 dicembre 2025 (previsto dall’art. 1 commi 203-ter, 203-quater e 203-sexies della L. 160/2019).

A tal fine, rilevano i costi sostenuti in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR (art. 6 comma 1 del DM 26 maggio 2020).

L’attuale testo del Ddl. di bilancio 2026 non prevede nulla riguardo a tali agevolazioni, ma alcuni emendamenti presentati hanno proposto la proroga del credito d’imposta sul design e sull’innovazione (fino al 2028 o 2030), con un potenziamento della misura, dal 5% al 10% (in tal senso, si vedano gli emendamenti dal n. 94.0.17 al n. 94.0.23, presenti sul sito del Senato).

Il credito d’imposta per innovazione tecnologica di cui all’art. 1 comma 201 della L. 160/2019 è pari al 5% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, elevato a 4 milioni di euro per l’innovazione 4.0 e green.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (cfr. artt. 3 e 5 del DM 26 maggio 2020).

Il credito d’imposta per il design e l’ideazione estetica di cui all’art. 1 comma 202 della L. 160/2019 è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (cfr. art. 4 del DM 26 maggio 2020).

In linea di massima, sono agevolabili:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività;
  • quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività;
  • spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività.
Il credito d’imposta spettante (che non concorre a formare il reddito) è utilizzabile, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dal DM 24 aprile 2024, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Utilizzo subordinato agli obblighi di certificazione

Nello specifico, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d’imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
 

(MF/ms)




Omaggi natalizi e fringe benefit

Durante le festività natalizie, molte aziende omaggiano non solo i clienti, ma anche i propri dipendenti. Si tratta solitamente di beni di modico valore, quali panettone, bottiglia o cesto, che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente, concorrono alla formazione del reddito del lavoratore.

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR, rientrano infatti nel reddito di lavoro dipendente tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione, a meno che non rientrino nella soglia di non imponibilità dei fringe benefit.

L’art. 51 comma 3 del TUIR stabilisce infatti che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro. Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, “tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del TUIR” (circ. n. 59/2008, § 16).

Come lo scorso anno, anche per il 2025 la citata soglia di 258,23 euro è stata incrementata a 1.000 euro e, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite (art. 1 commi 390-391 della L. 207/2024). Pertanto, se il limite (1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli) viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta 2025 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 1.000 euro o i 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2025 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l’auto in uso promiscuo) o, per effetto della deroga prevista dalla L. 207/2024, per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale.

A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l’agevolazione.

Costi deducibili dal reddito d’impresa

Dal lato dell’impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.

Tale disposizione considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, non trattandosi di spese di rappresentanza (quindi non soggette ai nuovi obblighi di pagamenti tracciabili), sarebbero deducibili nel suddetto limite del 5 per mille ai sensi dell’art. 100 comma 1 del TUIR, che riguarda anche le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto.

Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

(MF/ms)




Il versamento dell’acconto delle imposte con l’adesione al concordato preventivo biennale

Entro il 1° dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre è domenica) i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare saranno chiamati alla cassa per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP (e delle relative imposte sostitutive e addizionali) relativi al 2025.

In proposito, occorre tenere presente che, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), operano regole particolari. Infatti, l’art. 20 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Relativamente al periodo d’imposta 2025, occorre quindi distinguere tra:

  • contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, per i quali il 2025 è il primo periodo della relativa applicazione;
  • contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, per i quali il 2025 è il secondo periodo della relativa applicazione.
Nell’ipotesi di cui al primo punto, se è utilizzato il metodo storico, con riferimento alle imposte dirette, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello REDDITI 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:
  • il reddito concordato (per il 2025, si tratta dell’importo indicato nel rigo P06 del modello CPB);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, si tratta dell’importo indicato nel rigo P04 del modello CPB).
In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati.

Nell’ipotesi del consolidato fiscale, dal momento che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante, per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della suddetta maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico” (FAQ Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4).

Sempre riguardo ai contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, anche con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

  • il valore della produzione netta concordato (per il 2025, indicato nel rigo P08 del modello CPB);
  • il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, indicato nel rigo P05 del modello CPB).
Se l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra (art. 20 comma 2 lett. c) del DLgs. 13/2024):
  • l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
  • quanto versato con la prima rata.
Venendo ora all’ipotesi in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB in conseguenza dell’adesione effettuata per il biennio 2024-2025, se si utilizza il metodo storico, l’acconto relativo al 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.

In pratica, l’acconto è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Infatti, il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB (FAQ Agenzia delle Entrate 28 maggio 2025).

Invece, sempre nel caso in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025 (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024); tuttavia, tale scelta potrebbe rendere più gravoso l’acconto, tenuto conto del tendenziale aumento del reddito concordato 2025 rispetto a quello accettato per il periodo precedente e dell’incidenza dell’imposta sostitutiva che si potrebbe decidere di liquidare nel modello REDDITI 2026.
 

(MF/ms)




Omaggi natalizi: deducibili solo se sostenuti con pagamenti tracciabili

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese.

Rispetto allo scorso anno, la disciplina è stata oggetto di modifiche.

Da inizio 2025 (per i soggetti “solari”) è infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 108 comma 2 ultimo periodo del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 81 lett. d) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Si tratta dei pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.

L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, posto che l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come invece per le spese di trasferte.

Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.

Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.

Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014).

Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo). Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Pertanto, le prestazioni gratuite di servizi sono quindi deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l’impresa i relativi costi sono deducibili ai sensi dell’art. 95 comma 1 del TUIR come prestazioni di lavoro (fuori dai suddetti obblighi di tracciabilità).

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale principio opera anche ove tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
 

(MF/ms)