Istat giugno 2024
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 5,1 %.
(MP/ms)
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Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di giugno 2024 come segue:
Per 1 Euro | |
Dinaro Algerino | 144,7763 |
Peso Argentino | 971,6491 |
Dollaro Australiano | 1,6206 |
Real Brasiliano | 5,7884 |
Dollaro Canadese | 1,475 |
Corona Ceca | 24,7788 |
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,8051 |
Corona Danese | 7,4592 |
Yen Giapponese | 169,813 |
Rupia Indiana | 89,8106 |
Corona Norvegese | 11,4178 |
Dollaro Neozelandese | 1,7539 |
Zloty Polacco | 4,3209 |
Sterlina Gran Bretagna | 0,84643 |
Nuovo Leu Rumeno | 4,9767 |
Rublo Russo | 0 |
Dollaro USA | 1,0759 |
Rand (Sud Africa) | 19,8144 |
Corona Svedese | 11,2851 |
Franco Svizzero | 0,9616 |
Dinaro Tunisino | 3,3672 |
Hryvnia Ucraina | 43,5407 |
Forint Ungherese | 394,763 |
(MP/ms)
L’Amministrazione finanziaria fa sapere che le lettere saranno recapitate al domicilio digitale del contribuente e verranno rese disponibili anche nel suo “Cassetto fiscale” o nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Tra le informazioni messe a disposizione del soggetto passivo e della Guardia di Finanza, si segnalano, in particolare:
È altresì possibile la regolarizzazione degli errori o delle omissioni mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
(MF/ms)
In estrema sintesi, l’agevolazione in argomento compete secondo le percentuali riportate di seguito:
Investimenti |
Credito d’imposta Legge n. 178/2020 |
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Beni materiali “4.0” – Allegato A alla L. n. 232/2016 |
Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o 31 dicembre 2022), credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), credito d’imposta nella misura del:
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Beni immateriali “4.0” – Allegato B alla L. n. 232/2016 |
Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024), il credito d’imposta è riconosciuto:
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Investimenti dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (o 30 giugno 2025), il credito d’imposta è riconosciuto:
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Investimenti dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), il credito d’imposta è riconosciuto:
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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 25/E/2024 ha specificato che “le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta …, indicando i codici tributo menzionati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.
Effettuazione investimento |
Compensazione |
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Entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) con prenotazione entro il 31 dicembre 2022 |
Esclusi nuovi obblighi comunicazione |
1 gennaio 2023 – 29 marzo 2024 |
Compensazione con cod. trib. R.M. 19/E/2024 e anno di riferimento 2023-2024, previo invio della comunicazione consuntiva |
(MF/ms)
L’incontro è previsto per il giorno martedì 23 luglio 2024 h. 10:00-11:00.
Riportiamo link per info ed iscrizione: cliccare qui
(MP/ms)
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Agenzia Coface Erba: Stefano Motta stefano.motta@coface.it, Mirna Mauri mirna.mauri@coface.it
In allegato schema del funzionamento assicurazione credito Coface per le aziende.
(MS/am)
È quanto viene sostanzialmente chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 146 del 9 luglio 2024.
Il caso esaminato dalla risposta riguarda una fattura emessa il 29 dicembre 2023 con sconto “integrale” (in quanto spettava il superbonus nella misura del 110%) che era stato ridotto dall’imponibile, anziché, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, § 3.1, dall’importo totale della fattura. L’Agenzia ricorda infatti che “nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti»”.
Ad esempio, per lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire del superbonus nella misura del 110% (che poteva competere in taluni casi in relazione alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023), la fattura deve indicare:
A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto sicché le prime non sembrano essere state «stornate» con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme”.
Nel caso considerato, quindi, secondo la risposta a interpello n. 146/2024, per la fattura di dicembre 2023 con errori nell’importo dell’IVA (in quanto lo sconto sul corrispettivo è stato erroneamente sottratto all’imponibile) ritrasmessa oltre i termini (oltre quindi 12 giorni) con analoghe fatture, “sebbene con l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%”.
Alle fatture corrette e ritrasmesse allo SdI nel corso del 2024, quindi, sarà applicabile il superbonus nella misura prevista per il 2024 (70%).
(MF/ms)
Due le formule proposte dalla nuova convenzione, in allegato i documenti con tutte le informazioni dettagliate che riguardano la medicina generale e quella del lavoro e il documento da presentare al CAB per certificare di essere associati a Confapi Lecco Sondrio (dipendenti).
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(MP/ms)
L’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto i nuovi obblighi di comunicazione ai fini della fruizione del bonus investimenti 4.0, in merito all’ambito applicativo delle nuove disposizioni fa espresso riferimento ai “crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter” della L. 178/2020.
Il medesimo riferimento è previsto al comma 3, il quale stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.
Stando al tenore letterale della norma, si ritiene siano esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione gli investimenti effettuati nella fattispecie in esame (prenotazione nel 2022 ed effettuazione con interconnessione nel 2023), rientrando nell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020.
Tale orientamento risulta avvalorato anche dalla FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2024, la quale ha fornito specifiche indicazioni per la compilazione del modello F24 a seguito della sospensione temporanea delle compensazioni previste con la ris. 12 aprile 2024 n. 19.
In particolare, con riguardo all’art. 1 commi 1056 e 1057 della L. 178/2020, è stato affermato che, “se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale” (a differenza di quanto era stato indicato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 3/2021 istitutiva dei codici tributo, secondo la quale doveva essere valorizzato l’anno di interconnessione).
La citata FAQ riporta quindi il seguente esempio: “per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento 2022”.
Tale indicazione non sembra superata dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 15 maggio 2024 n. 25, la quale, consentendo la ripresa delle compensazioni per i codici tributo sospesi, ha affermato che, “fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come «anno di riferimento» – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.
In altri termini, per le imprese che hanno inviato la comunicazione, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di completamento dell’investimento come riportato nella comunicazione stessa.
Nessuna indicazione specifica viene invece fornita per i crediti esclusi dalla comunicazione, per i quali dovrebbero continuare a trovare applicazione le indicazioni fornite nella FAQ del 16 aprile 2024.
Pertanto, considerando che, come sopra esposto, i crediti relativi a beni prenotati nel 2022 effettuati e interconnessi nel 2023 non sarebbero oggetto degli obblighi di comunicazione, si ritiene che in tal caso nel modello F24 possa essere indicato, sulla scorta di quanto affermato dalla citata FAQ, l’anno di inizio dell’investimento.
Quanto all’individuazione dell’inizio dell’investimento, il GSE, con comunicato del 14 maggio, ha tra l’altro chiarito che, con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti”, la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili.
Di conseguenza, nel caso di specie, dovrebbe essere possibile utilizzare direttamente in compensazione il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, senza necessità di presentare alcuna comunicazione ex art. 6 del DL 39/2024, utilizzando nel modello F24 il codice tributo “6936” e indicando quale anno di riferimento il 2022 (anno in cui è avvenuto l’ordine ai fini della prenotazione).
Tale indicazione si ritiene applicabile anche nel caso di utilizzo di quote residue di tale credito d’imposta.
(MF/ms)
La selezione è effettuata sui soggetti che hanno svolto un’attività soggetta agli ISA per tutte le annualità interessate dal criterio.
Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano, tra l’altro:
Se sono rilevate più anomalie per contribuente, la comunicazione segnala le tre anomalie più a rischio riscontrate.
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail o PEC ai recapiti disponibili.
A fronte della comunicazione, possono essere forniti chiarimenti e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia e, se l’anomalia è fondata, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento per la riduzione delle sanzioni.
(MF/ms)