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Modello Iva TR: ultimo appuntamento nel 2026 per presentazione

Scade lunedì 2 novembre il termine entro il quale è possibile presentare il modello TR per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al terzo trimestre 2026.

Si tratta dell’ultimo invio di tale modello per l’anno in corso, tenuto conto che l’eventuale credito IVA maturato nel quarto trimestre potrà essere recuperato solo in sede di dichiarazione annuale.

A prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, l’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del credito IVA, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:

  • esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10% (art. 3 comma 6 del DL 250/95), inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
  • effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA (in tal caso, il rimborso è limitato alla sola imposta assolta su detti acquisti);
  • svolgimento dell’attività da parte di soggetto non residente che opera in Italia mediante un rappresentante fiscale di cui all’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 o identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72;
  • effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3 lett. a-bis) del DPR 633/72.
In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione nel modello F24 anche con altri tributi, contributi e premi (art. 8 comma 2-3 del DPR 542/99).

A seconda che si intenda chiedere a rimborso il credito ovvero utilizzarlo in compensazione “orizzontale”, sono previste soglie diverse superate le quali occorre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L’istanza per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale si presenta avvalendosi del modello TR approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020 e aggiornato, da ultimo, nel 2025.

La presentazione del modello deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8 commi 2-3 del DPR 542/99); qualora tale termine cada di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011, conv. L. 106/2011). Pertanto, come già anticipato, la prossima scadenza è quella del 2 novembre 2026 (in quanto il 31 ottobre è sabato e il 1° novembre un giorno festivo) per l’eventuale credito maturato nel terzo trimestre di quest’anno.

Si considerano tempestive anche le istanze inviate entro tale termine, ma scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (C.M. n. 195/99).

Il modello TR deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal soggetto passivo;
  • tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti)
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza per via telematica è trasmessa attraverso lo stesso canale all’utente che ha effettuato l’invio.

Si considera solo il credito del terzo trimestre

Il credito esposto nel modello TR è determinato facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza d’imposta detraibile che risulta dalla liquidazione relativa al trimestre di competenza, senza computare l’eventuale credito riportato dal periodo precedente (C.M. n. 92/99, § 2.3).

Di conseguenza, il credito IVA riportato dal secondo trimestre 2026 non può essere recuperato tramite il modello TR per il terzo trimestre. Il predetto credito può essere utilizzato solo per ridurre l’eventuale debito IVA nel quarto trimestre e confluisce, in ultima istanza, nel saldo annuale.
 

(MF/ms)




Al via le comunicazione di completamento per gli iper-ammortamenti

Via libera alla presentazione delle comunicazioni di completamento per gli iper-ammortamenti ex art. 1 comma 427 della L. 199/2025, essendo quindi possibile completare l’iter di accesso all’agevolazione.

Con il decreto direttoriale 14 ottobre 2026, pubblicato il 15 ottobre sul sito del MIMIT, è stato infatti disposto l’avvio, dalle ore 12:00 del 15 ottobre, della presentazione da parte delle imprese delle comunicazioni di completamento dell’investimento per gli iper-ammortamenti (agevolazione denominata anche “Nuovo piano transizione 5.0”), in attuazione del DM 7 maggio 2026.

Le comunicazioni vanno presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it).

Sul sito del GSE è stato inoltre reso disponibile il modello della comunicazione di completamento, nonché le istruzioni operative e la guida alla piattaforma NPTR5 aggiornate.

Dopo la possibilità di presentare la comunicazione preventiva (ex DM 10 giugno 2026) e quella di conferma con acconto minimo del 20% (ex DM 20 luglio 2026), è ora possibile presentare anche le comunicazioni di completamento, vale a dire l’ultima fase della procedura di accesso (ferma restando la necessità di presentare le successive due comunicazioni periodiche di monitoraggio).

Pertanto, le imprese che hanno ricevuto l’esito positivo della comunicazione di conferma e che hanno completato gli investimenti possono accedere al portale del GSE e inviare la comunicazione di completamento dell’investimento, di cui all’art. 3 comma 3 del DM 7 maggio 2026. Sulla base di tale disposizione, al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

La comunicazione di completamento deve quindi essere trasmessa una volta conclusi gli investimenti (completamento degli investimenti che, stando all’attuale versione della norma, deve avvenire entro il termine del 30 settembre 2028, salvo eventuali modifiche che saranno introdotte nella prossima legge di bilancio), e comunque entro il termine finale del 15 novembre 2028. Quanto al contenuto, tale comunicazione deve contenere, tra l’altro:

  • gli estremi delle fatture relative ai costi agevolabili (in particolare, secondo le istruzioni operative, vanno registrati i dati delle fatture e/o dei contratti di leasing a saldo necessari a garantire la copertura di almeno il 100% del costo agevolabile);
  • le attestazioni comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.
La comunicazione di completamento non può comunque avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma e riporta, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento. Il costo di acquisizione finale di ciascun bene può quindi variare rispetto alle fasi precedenti, ma esclusivamente in diminuzione (in tal senso il GSE, nella sezione dedicata al nuovo piano transizione 5.0).

Nella guida GSE viene precisato che “è possibile trasmettere una o più comunicazioni di completamento riferite a singoli beni o gruppi di beni”.

Sulla base delle indicazioni fornite in alcuni webinar da rappresentanti del MIMIT, potrebbero essere trasmesse:

  • più comunicazioni di completamento, in relazione a singoli beni;
  • comunicazioni di completamento anche in anni successivi.
Ad esempio, ipotizzando un investimento costituito da due beni agevolabili con comunicazione preventiva e di conferma presentate nel 2026, è stato affermato che:
  • se un bene viene consegnato e tale investimento è completato nel 2026, è possibile fare la comunicazione di completamento nel 2026 e accedere alla prima parte dell’iper-ammortamento in relazione a questo bene;
  • se l’altro bene viene invece consegnato nel 2027, non occorre rifare la prenotazione, potendo presentare la comunicazione di completamento separata nel 2027 per tale bene.
Si ricorda che, a norma dell’art. 4 del DM 7 maggio 2026 la maggiorazione è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte del GSE. Pertanto, per investimenti 4.0 completati e interconnessi nel 2026, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro fine anno se si intende iniziare a fruire degli iper-ammortamenti già nel modello REDDITI 2027. Per completare il quadro, manca solo l’annunciata circolare operativa.
 

(MF/ms)




Istat: indice settembre 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 4,0 % (variazione annuale) e a + 5,5 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 3,000 % e + 4,125 %.
 
(MS/ms)
 



Valute estere settembre 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di settembre 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di settembre 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 153,6736
Peso Argentino 1742,1872
Dollaro Australiano 1,6166
Real Brasiliano 5,9227
Dollaro Canadese 1,6073
Corona Ceca 24,2965
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7242
Corona Danese 7,4752
Yen Giapponese 180,0441
Rupia Indiana 109,9142
Corona Norvegese 10,8003
Dollaro Neozelandese 1,9961
Zloty Polacco 4,3445
Sterlina Gran Bretagna 0,85813
Nuovo Leu Rumeno 5,2633
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1513
Rand (Sud Africa) 18,664
Corona Svedese 11,2329
Franco Svizzero 0,943
Dinaro Tunisino 3,3735
Hryvnia Ucraina 51,4229
Forint Ungherese 364,9259
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)




Dichiarazione redditi 2024: in arrivo le comunicazioni di anomalia tra e-fatture e ricavi

Con il provvedimento del 5 ottobre 2026, protocollo n. 271072/2026, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di comunicazione delle anomalie riscontrate nei confronti dei contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici senza far concorrere, in tutto o in parte, tali operazioni alla determinazione del reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG o LM del modello Redditi 2024.

L’attività di controllo si basa sul confronto tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente e le informazioni riportate nella dichiarazione dei redditi.

Le comunicazioni saranno inviate dall’Agenzia mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del contribuente. Le stesse informazioni saranno inoltre consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale e del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In particolare, la comunicazione conterrà:

  • gli elementi identificativi del contribuente e della dichiarazione dei redditi interessata;
  • il numero identificativo della comunicazione,
  • la data di emissione,
  • il codice atto
  • il periodo d’imposta di riferimento;
  • le modalità attraverso cui il contribuente potrà chiedere chiarimenti o segnalare all’Amministrazione finanziaria elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco, che possano giustificare l’irregolarità rilevata;
  • le istruzioni operative per correggere eventuali errori o omissioni tramite ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dalla normativa.
In presenza di errori od omissioni, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso.

La regolarizzazione resta possibile salvo la notifica di atti di liquidazione, accertamento, irrogazione delle sanzioni o specifiche comunicazioni di irregolarità. 

(MF/ms)




Agenzia delle Dogane: dal 2027 nuova piattaforma per la trasmissione degli Intrastat

Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nel 2027, la piattaforma telematica diventerà l’unico strumento disponibile per la compilazione e la trasmissione dei dati.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli accelera il percorso di digitalizzazione degli adempimenti Intrastat con il rilascio della nuova evoluzione dell’applicativo Intr@web online.

Con un avviso pubblicato il 22 luglio, l’Amministrazione ha, infatti, comunicato che dal prossimo 14 ottobre sarà disponibile la nuova versione della piattaforma, dotata delle funzionalità User to system (U2S).

La novità riguarda gli operatori che compilano e trasmettono direttamente gli elenchi Intrastat.

Attraverso il nuovo sistema U2S sarà possibile effettuare la compilazione e l’invio manuale degli elenchi, inclusi i file nel formato scambi.cee e i file Csv, direttamente tramite la piattaforma online.

Per gli elenchi relativi a periodi compresi nell’anno 2026, gli utenti potranno utilizzare il nuovo Intr@web, ma resteranno comunque disponibili alcuni strumenti alternativi da utilizzare nel caso in cui la piattaforma online risultasse temporaneamente indisponibile o presenti anomalie.

In particolare, Adm manterrà attivi il pacchetto Intr@web versione 27000 e il servizio Intra online, quest’ultimo destinato soprattutto alla compilazione manuale di elenchi di dimensioni ridotte.

La fase transitoria avrà però una durata limitata.

L’Agenzia ha, infatti, chiarito che per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nel 2027, Intr@web diventerà l’unico strumento disponibile per la compilazione e la trasmissione dei dati. Di conseguenza, il pacchetto Intr@web versione 27000 e il servizio Intra online saranno definitivamente dismessi a partire dall’8 febbraio 2027.

Un altro passaggio rilevante è previsto dal 4 novembre 2026, quando nello stesso ambiente entreranno in funzione anche i nuovi servizi System to system (S2S).

Si tratta di servizi informatici destinati agli operatori che utilizzano propri software gestionali e che consentiranno lo scambio automatizzato delle informazioni tra i sistemi aziendali e quelli dell’Agenzia delle dogane.

In questa fase, particolare attenzione sarà dedicata alla corretta gestione dei flussi di comunicazione tra gli applicativi degli operatori economici e i servizi di Adm per la ricezione degli elenchi Intrastat.

Sui nuovi servizi S2S l’Agenzia richiama un precedente avviso dedicato alla pubblicazione relativi tracciati.

Parallelamente saranno disponibili nel nuovo ambiente anche i servizi oggi erogati tramite il Servizio telematico doganale (Std), anche questi destinati a uscire progressivamente di scena, poiché Adm ne ha annunciato la dismissione nel corso del 2027.

Le Dogane ricordano, infine, che l’accesso ai nuovi servizi U2S e S2S sarà consentito esclusivamente previa autenticazione nell’area riservata del sito istituzionale Adm secondo le modalità indicate nell’apposito allegato all’avviso.
 

(MF/ms)




Controllo incrociato Pos-RT: in arrivo le segnalazioni di anomalia

Stanno arrivando in questi giorni le lettere di compliance a commercianti ed esercenti relative alle possibili anomalie riscontrate dal Fisco tra i dati dei pagamenti elettronici ricevuti tramite POS e gli importi riportati nelle fatture elettroniche e nei corrispettivi comunicati all’Agenzia delle Entrate.

Oggetto del controllo

In via preliminare, è bene ricordare le due variabili che l’Agenzia delle Entrate mette a confronto per rilevare l’infrazione:

  • Dati POS (i flussi trasmessi dagli acquirer): si tratta delle informazioni afferenti all’insieme dei pagamenti elettronici (transazioni tramite carte di credito, di debito, prepagate o altre app di pagamento) effettivamente accettati, autorizzati e registrati. Questi dati vengono trasmessi in via telematica all’Anagrafe tributaria direttamente dagli intermediari gestori dei circuiti di pagamento (gli acquirer bancari).
  • Variabile RT (i corrispettivi telematici): si tratta dell’insieme delle operazioni memorizzate all’atto dell’emissione del documento commerciale e trasmesse in via aggregata (totali giornalieri) dal Registratore Telematico (RT). L’elemento discriminante è la modalità di pagamento indicata sullo scontrino: solo i documenti commerciali nei quali l’operatore ha selezionato come modalità di incasso il “pagamento elettronico” confluiscono nel relativo totale XML giornaliero inviato telematicamente al Fisco.
Secondo la formulazione originaria della norma, in presenza di discrepanza tra queste due fonti di dati, seppure non vi sia evasione di imposta (il documento commerciale è comunque emesso e contabilizzato), il contribuente compie una violazione sanzionabile.

Sanzioni ed evoluzione normativa

La norma prevede una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione errata (leggasi disallineata), con un massimo di 1.000 euro a trimestre, e senza possibilità di ridurre la sanzione avvalendosi delle disposizioni in materia di cumulo giuridico.

Inoltre, il mancato allineamento dei dati telematici POS-RT non si esaurisce nella pur pesante sanzione pecuniaria di 100 euro per singola trasmissione giornaliera.

Occorre infatti ricordare che tale violazione rileva anche sotto il profilo della sanzione accessoria di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da tre giorni a un mese, elevata da un mese a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccedesse i 50.000 euro) in caso di quattro distinte violazioni commesse in giorni diversi nell’arco di un quinquennio.

L’art. 33 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (noto come Decreto correttivo o Decreto “Omnibus”) interviene riformando l’impianto sanzionatorio dei corrispettivi telematici, istituendo una specifica causa di non punibilità sotto forma di franchigia per i disallineamenti tra registrazioni di cassa e flussi finanziari dei pagamenti elettronici.

La disposizione introduce una soglia di tolleranza pari al 5%, inserendo alla lettera a) del comma 1 una modifica diretta all’ultimo periodo dell’art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997.

Segnalazioni di anomalia del Fisco

Come detto, in questi giorni gli esercenti si stanno vedendo recapitare segnalazioni per cui:

  • i pagamenti elettronici ricevuti tramite Pos (con la specificazione dell’esclusione dei pagamenti in contanti o ricevuti in altre modalità)
  • risultano di importo più alto rispetto a quello delle fatture elettroniche e dei corrispettivi inviati all’agenzia delle Entrate nell’ambito dello stesso arco temporale.
Ricevuta la comunicazione il contribuente può:
  1. giustificare l’anomalia: fornendo chiarimenti o segnalando eventuali dati o elementi utili attraverso il canale di assistenza Civis;
  2. adeguarsi alla comunicazione, sanando la propria posizione con il ravvedimento operoso.
 

(MF/ms)




Pubblicato l’elenco degli enti che hanno aderito alla rottamazione-quinquies

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato stampa diffuso il 25 settembre, ha pubblicato l’elenco degli enti che hanno aderito alla rottamazione-quinquies, prevista dall’art. 1 comma 82 della L. 199/2025.

La lista contiene i circa 1.500 fra Regioni ed enti locali che, entro il 31 luglio 2026, hanno approvato una delibera consiliare e comunicato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la propria adesione alla misura agevolativa.

Il termine originario del 30 giugno 2026 è stato posticipato dal DL 63/2026, conv. L. 113/2026.

L’art. 10-quinquies del DL 38/2026 ha esteso agli enti territoriali che riscuotono avvalendosi dell’Agente della riscossione gli effetti della rottamazione-quinquies per i carichi 2000-2023. In particolare, il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva, di ogni tipo di interesse compreso nel carico e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, applicati dall’Agente della riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di avviso di accertamento esecutivo o cartella di pagamento e dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.

Essa, quindi, si riferisce solamente ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati, per i quali la legge di bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma gestita secondo le modalità decise da ciascun ente, disciplinata all’art. 1 commi 102-110 della L. 199/2025.

La misura è ampia, interessando sia i debiti tributari, come IMU, TARI, canone unico patrimoniale, sia i debiti non tributari, quali le sanzioni del Codice della strada, rette scolastiche o altre tariffe. Sono rimaste escluse, invece, le somme derivanti da condanna della Corte dei conti.

L’elenco, consultabile sul sito istituzionale della Riscossione, riporta la denominazione degli enti e l’indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione carichi rientranti nella rottamazione. Nella tabella, infine, è presente anche un campo note per alcune informazioni di dettaglio.

Entro il 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a pubblicare sul proprio sito le modalità telematiche con le quali sarà possibile aderire e, sempre entro la stessa data, saranno disponibili, nell’area riservata del sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Modalità esclusivamente telematiche

La domanda di adesione potrà essere presentata dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026.

Successivamente, entro il 28 febbraio 2027, la comunicazione di liquidazione delle somme dovute è inviata dall’Agente della riscossione.

Il pagamento delle somme deve avvenire entro il 31 marzo 2027 (il termine originario del 31 gennaio 2027 è stato posticipato dal DL 63/2026, conv. L. 113/2026), mediante un unico versamento o tramite la dilazione in un massimo 54 rate bimestrali, con un importo minimo di 100 euro.

Per il 2027, le scadenze delle rate successive alla prima (31 marzo), sono stabilite al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Per gli anni successivi, le rate cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Si ricorda, infine, che la presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso.
 

(MF/ms)




Iperammortamento: la certificazione contabile è sottoposta a regole precise

Per espressa previsione normativa, ai fini della spettanza del c.d. iperammortamento, ex art. 1, commi 427-436, Legge n. 199/2025, oltre alla perizia tecnica asseverata per tutti i beni agevolati, è necessaria la certificazione contabile del revisore.

Si ponga attenzione al fatto che l’obbligo di certificazione opera:

  • indipendentemente dall’importo dell’investimento, ed è finalizzato
  • all’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (art. 7, comma 1, del D.M. MIMIT-MEF 7 maggio 2026).
Quanto all’individuazione del soggetto abilitato al rilascio, l’art. 7, comma 2, del medesimo Decreto distingue due ipotesi.

Per le imprese soggette a revisione legale dei conti la certificazione è rilasciata dai soggetti incaricati della revisione ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; per le imprese non obbligate per Legge alla revisione legale, essa è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del medesimo Decreto legislativo.

In entrambi i casi è richiesto il possesso di idonee coperture assicurative (art. 7, comma 2, primo periodo).

Nell’assunzione dell’incarico, il revisore legale o la società di revisione devono osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 39/2010; il Decreto richiama, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico IFAC.

La disciplina non prevede un beneficio aggiuntivo per il compenso relativo alla certificazione contabile, neppure per le imprese non obbligate alla revisione legale.

Inoltre, trattandosi di un adempimento necessario per ottenere l’incentivo, si ritiene che il relativo costo non incrementi la base sulla quale calcolare la maggiorazione.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 7 maggio 2026, l’impresa deve conservare e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria a verificare la correttezza e la veridicità di quanto dichiarato tramite la piattaforma informatica: perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento relativo all’acquisizione dei beni agevolati.

Il GSE, sulla base della convenzione con il Ministero prevista dall’art. 1, comma 435, Legge n. 199/2025, verifica i requisiti tecnici e i presupposti dell’agevolazione, nonché la conformità degli investimenti ai dati dichiarati, entro i termini dell’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 (vedi termini per l’acc.to).

Il GSE può richiedere ulteriore documentazione alle amministrazioni pubbliche interessate.

Si tenga conto che la certificazione deve essere disponibile al momento della comunicazione di completamento: l’art. 3, comma 3, D.M. 7 maggio 2026 richiede infatti che questa sia corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione tecnica e contabile prevista dagli artt. 6 e 7.

Occorre quindi coordinare l’incarico al revisore con il completamento dell’investimento e, per i beni degli allegati IV e V Legge n. 199/2025, con l’avvenuta interconnessione.

L’art. 4 del Decreto prevede infatti che la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi:

  • a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti,
  • sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.
È dunque necessaria l’avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura posto che la comunicazione di completamento la richiede espressamente.

La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.
 
(MF/ms)




Mancato collegamento tra POS e RT: sanzioni invariate

Dal 1° gennaio 2026, i soggetti che certificano le operazioni mediante documento commerciale sono tenuti a garantire l’integrazione tra il processo di rilevazione dei corrispettivi e quello di rilevazione dei pagamenti elettronici.

L’obbligo è disposto dall’art. 2 comma 3 del DLgs 127/2015 ed è duplice: da un lato richiede agli esercenti di memorizzare e trasmettere, unitamente ai corrispettivi, anche i dati degli incassi elettronici; dall’altro impone di comunicare il collegamento tra i POS e i registratori telematici utilizzati (o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate).

La memorizzazione dei dati di pagamento è effettuata registrando, con i dati della cessione o prestazione, la forma di incasso utilizzata e il relativo ammontare, di modo che questi dati siano riportati sul documento commerciale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai corrispettivi.

Invece, l’obbligo di collegamento consiste in una comunicazione da effettuare mediante apposito servizio sul portale Fatture e Corrispettivi, indicando che un determinato POS (fisico o virtuale) è abbinato a un determinato registratore.

Sotto il profilo sanzionatorio, dunque, occorre tenere distinti i due obblighi. In caso di omessa rilevazione e invio dei pagamenti elettronici, si applica una sanzione pari a 100 euro per ciascuna errata trasmissione, con un massimo di 1.000 euro per trimestre (art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97).

Sono previste, poi, le sanzioni accessorie ex art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97, che consistono nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’attività medesima, per un periodo da tre giorni a un mese, ove nel corso di un quinquennio siano contestate 4 distinte violazioni compiute in giorni diversi.

L’art. 33 del DLgs. 148/2026 ha però introdotto una soglia di tolleranza tale per cui le suddette sanzioni (comprese quelle accessorie) non si applicano se, tra il numero di operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi, e il numero dei pagamenti elettronici accettati, vi è una discrepanza non superiore al 5%. Ad esempio, se gli incassi elettronici rilevati sul registratore sono 190 e i pagamenti elettronici registrati dal POS abbinato sono 200, la sanzione non opera, in quanto lo scarto tra i due numeri (indipendentemente dall’importo delle operazioni) non supera il 5% (10 operazioni).

Peraltro, in ragione dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 472/97, la soglia di tolleranza dovrebbe avere effetto retroattivo (ossia anche per le violazioni antecedenti al 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026).

Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di omesso/tardivo collegamento tra POS e RT, la disciplina sanzionatoria è rimasta invariata. In tal caso, sono previste:

  • la sanzione da 1.000 a 4.000 euro ex art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97;
  • le sanzioni accessorie ex art. 12 comma 3 del DLgs. 471/97 (sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, e da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).
Si ricorda che, per i POS già in uso a gennaio 2026, la comunicazione andava effettuata entro il 20 aprile scorso. Per i POS attivati successivamente, invece, deve provvedersi tra il sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ad esempio, per un POS attivato a settembre, il collegamento va comunicato tra il 6 e il 30 novembre. Le stesse scadenze valgono nelle ipotesi di variazione dei collegamenti già comunicati.

Pur in assenza di indicazioni ufficiali, ove l’esercente si avveda di un errore nei suddetti adempimenti, dovrebbe poter ricorrere al ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione da 1/9 a 1/7 del minimo (ipotizzando l’assenza di controlli fiscali), a seconda di quando avviene il ravvedimento (art. 13 comma 1 lett. da a-bis) a b-bis) del DLgs. 472/97). In caso di PVC, il ravvedimento sarebbe però inibito, limitatamente alla richiamata sanzione dell’art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97 (art. 13 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97).

Supponiamo che un operatore abbia omesso di comunicare entro la scadenza del 20 aprile 2026 il collegamento di un POS attivo da gennaio, avvedendosi della violazione nel mese di settembre. Per ravvedersi, questi dovrebbe:

  • versare la sanzione pari a 125 euro (1/8 di 1.000 euro, in quanto il ravvedimento avviene entro l’anno dalla violazione);
  • comunicare l’abbinamento tra gli strumenti.
Per il versamento della sanzione potrebbe essere utilizzato il codice tributo “8911”.

Sarebbero comunque auspicabili chiarimenti con riguardo alle modalità di rimozione della violazione, posto che, in base alle funzionalità del servizio presente sul portale Fatture e Corrispettivi, non sembra possibile comunicare il collegamento con data antecedente a quella impostata in automatico dal sistema.
 

(MF/ms)