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LIPE 2° trimestre 2026 in scadenza il 30 settembre

Il 30 settembre 2026 scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), relativa al secondo trimestre 2026.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Le LIPE – art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 – sono comunicazioni da trasmettersi esclusivamente tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi, nel rispetto del tracciato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Riepilogano i dati salienti delle operazioni IVA compiute nel trimestre di riferimento: totale delle operazioni attive fatturate o soggette a fatturazione e totale delle operazioni passive registrate.

Un maggior grado di dettaglio è richiesto con riferimento all’aspetto specifico della liquidazione dell’imposta. Dovranno pertanto essere indicate l’IVA esigibile di periodo e l’IVA detratta, e tutti quegli elementi che concorrono alla determinazione del saldo finale (a debito o a credito) del periodo:

  • Debito del periodo precedente riportato a nuovo in quanto di valore inferiore ad euro 25,82 – rigo VP7 -;
  • Credito del periodo precedente – rigo VP8 – che deve categoricamente coincidere con il rigo VP14, colonna 2, della LIPE del mese o trimestre precedente;
  • Credito annuale – rigo VP9 – che riepiloga il credito IVA dell’anno precedente.
Inoltre, posto che la principale funzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche è quella di verificare la regolarità dei versamenti, trovano anche accoglimento le somme dovute a titolo di IVA per immatricolazione auto UE (rigo VP10) ed eventuali crediti di imposta utilizzati a scomputo dell’IVA (rigo VP11), nonché, per i trimestrali “normali”, gli interessi di liquidazione, pari all’1%, da esporsi al rigo VP12.

La comunicazione LIPE deve essere presentata trimestralmente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, salvo la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre che è da inviare entro il 30 settembre (art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010).

La comunicazione in scadenza il 30 settembre 2026 dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2026, con distinta compilazione di altrettanti moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del II trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

 

LIQUIDAZIONI IVA MENSILI 2026 LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2026 SCADENZA
Gennaio  
 
I trimestre
 
 
1° giugno (il 31.5 era domenica)
Febbraio
Marzo
Aprile  
 
II trimestre
 
 
30 settembre
Maggio
Giugno
Luglio  
 
III trimestre
 
 
30 novembre
Agosto
Settembre
Ottobre  
 
IV dicembre
 
1° marzo (il 28.2 è domenica)
Novembre
Dicembre



Libro inventari: regole di conservazione e determinazione imposta di bollo

Per determinare il numero di bolli da apporre su un libro inventari non basta solo contare il numero di pagine.

Occorre verificare che cosa rappresenti il documento, come sia tenuto il libro inventari e quale numerazione sia stata adottata.

La natura del PDF – L’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa e in ultimo deve riportare il bilancio e il conto economico. Alcuni documenti possono costituire dei richiami e, pertanto, costituire dei file allegati al libro inventari.

Occorre quindi verificare:

  • se il prospetto costituisce una sezione del libro inventari;
  • se è conservato come allegato richiamato nel libro (es. prospetto analitico delle rimanenze);
  • se presenta una numerazione autonoma;
  • se la numerazione prosegue quella degli esercizi precedenti.
Modalità di conservazione – L’art. 7, comma 4-quater, del D.L. n. 357/1994 afferma che “la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
 
Tenuta cartacea L’art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione.
Il conteggio deve essere effettuato considerando la numerazione complessiva del libro. Il numero di pagine del singolo PDF da stampare, quindi, non è di per sé il dato decisivo per determinare l’imposta di bollo da assolvere.
Tenuta informatica Per il libro inventari informatico, il bollo viene versato telematicamente ogni 2.500 registrazioni o frazione (art. 6 del D.M. 17 giugno 2014).
Il numero di registrazioni deve essere considerato per ogni periodo d’imposta (risposta n. 144/2026).
 Firma del libro inventari- L’art. 2217 del Codice civile stabilisce che l’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per una società, la sottoscrizione compete al legale rappresentante.

La regola pratica – Occorre verificare:

  1. che documento è e quale funzione svolge nell’ambito del libro inventari;
  2. come viene tenuto, se in forma cartacea o informatica;
  3. come è numerato e se la numerazione prosegue quella precedente;
  4. quale soggetto è tenuto all’assolvimento dell’imposta;
  5. se sono stati rispettati gli obblighi relativi alla sottoscrizione.
 
(MF/ms)



La soglia dei fringe benefit a 1.000/2.000 euro entra nel “nuovo” Tuir

Nel c.d. “nuovo” TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) di cui al DLgs. 19 giugno 2026 n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, è stato recepito l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 euro o, in caso di figli a carico, a 2.000 euro, sempre però limitatamente ai periodi 2025, 2026 e 2027 e non a regime.

Le disposizioni relative ai redditi di lavoro dipendente, attualmente contenute negli artt. 49 e 51 del TUIR (DPR 917/86), confluiscono negli artt. 51 e 53 del DLgs. 117/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027.

Fermo restando che la disciplina resta sostanzialmente invariata, nelle nuove norme sono stati riordinati e rinumerati commi e lettere, convertiti in euro importi in precedenza ancora in lire, nonché recepite alcune norme correlate prima contenute in altre disposizioni di legge.

Con particolare riferimento ai fringe benefit, nelle nuove disposizioni confluisce infatti l’incremento temporaneo della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, attualmente disciplinata dall’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024.

In particolare, l’art. 53 comma 4 del DLgs. 117/2026, dispone, analogamente all’attuale art. 51 comma 3 del TUIR, che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tuttavia, a differenza dell’attuale TUIR, nel medesimo comma 4 dell’art. 53 del DLgs. 117/2026, viene altresì disposto che per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dalla prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Viene altresì espressamente previsto che il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR (come modificato dal DLgs. 148/2026, c.d. decreto correttivo “Omnibus”).

I datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale norma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Con particolare riferimento alla determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo, che rilevano ai fini del calcolo del suddetto limite, si rileva che le novità previste dal DLgs. 148/2026 impattano, per espressa previsione, già sul “nuovo” TUIR.

Oltre che sull’art. 51 comma 4 lettera a) dell’attuale TUIR, l’art. 2 del DLgs. 148/2026 è infatti espressamente intervenuto, al comma 2, in maniera analoga, sull’art. 53 comma 4 lettera a) del DLgs. 117/2026, allineando così le due norme.

La nuova disposizione, sia nel “vecchio” che nel “nuovo” TUIR, prevede infatti per gli autoveicoli indicati nell’art. 54 comma 1 lettere a), c) e m), del codice della strada di cui al DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’Economia e delle finanze, il quale provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori così determinati sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Inoltre, in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5%.

Resta invece disciplinato a parte, nell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, il regime “transitorio” che consente di determinare il fringe benefit in base all’emissione di anidride carbonica.
 

(MF/ms)




Webinar tecnico: “Iper-Ammortamento 2026: le misure attuative”

Informiamo che martedì 15 settembre 2026, alle ore 14.30, si terrà il webinar tecnico focalizzato sui nuovi provvedimenti attuativi dell’Iper-Ammortamento 2026.

Questo seminario online è la replica, per chi non ha potuto partecipare, dell’incontro tenutosi in presenza nella nostra sede il luglio scorso.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per orientarsi tra le novità normative e cogliere tempestivamente le opportunità di investimento per le imprese.

Insieme ai nostri esperti, il Dott. Massimo Fumagalli (Commercialista) e l’Ing. Guido Sala, approfondiremo:

  • le opportunità disponibili: i vantaggi fiscali previsti per il nuovo anno.
  • le modalità di accesso: la roadmap e i requisiti per richiedere gli incentivi.
  • i limiti normativi: le criticità e gli aspetti tecnici a cui prestare la massima attenzione per evitare sanzioni.
     

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

La mattina del webinar verrà inviato agli iscritti il link per partecipare.

(MS/am)




Imu: la nuova dichiarazione solo in via telematica

Il D.Lgs. 147/2026 (c.d. D.Lgs. su tributi locali e federalismo fiscale) reca alcune rilevanti novità in materia di IMU.

Sul versante degli obblighi dichiarativi, l’art. 26 del D.Lgs. ha introdotto il comma 768-bis dell’art. 1 della L. 160/2019, che prevede l’adozione di un nuovo modello dichiarativo “unitario” ai fini IMU, trasmissibile esclusivamente con modalità telematiche e valido per tutti i soggetti passivi (compresi gli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019).

Il nuovo modello dichiarativo IMU, da adottare con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, esclude dunque la possibilità di inviare la dichiarazione in forma cartacea e costituisce l’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo.

Contestualmente all’introduzione del citato comma 768-bis, l’art. 26 del D.Lgs. 147/2026 dispone l’abrogazione dei commi 769 e 770, recanti la previgente disciplina dichiarativa, che distingueva tra dichiarazione IMU “ordinaria” (modello dichiarativo IMU/IMPi) e dichiarazione IMU per gli enti non commerciali di cui al comma 759 lett. g (dichiarazione IMU ENC).

In attesa che il nuovo modello venga adottato con apposito DM, i contribuenti continuano comunque a utilizzare i modelli dichiarativi attualmente in vigore.

Anche il nuovo modello dichiarativo IMU andrà trasmesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per beneficiare dell’esenzione dall’IMU per gli immobili merce (art. 1 comma 751 della L. 160/2019) e per poter applicare l’assimilazione all’abitazione principale per gli alloggi sociali nonché per gli immobili posseduti da appartenenti a forze armate, a forze di polizia, al corpo dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia (art. 1 comma 741 lett. c) nn. 3 e 5) della L. 160/2019), viene confermata la necessità, in ogni caso, di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti prescritti.

Come nella disciplina previgente, per la generalità dei soggetti passivi IMU (esclusi gli enti non commerciali), una volta presentata, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche delle circostanze dichiarate da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Con riguardo invece agli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione IMU di cui al comma 759 lett. g), è ribadito l’obbligo di presentare la dichiarazione per ciascun anno, pure se non sono sopravvenute variazioni.

Le circostanze in cui va presentata la dichiarazione saranno individuate con il DM di adozione del nuovo modello dichiarativo.

Quale ulteriore novità in materia di IMU, va richiamato l’art. 32 del DLgs. 147/2026, che ha ampliato i termini per l’accertamento dell’IMU nel caso in cui la rendita catastale del fabbricato, proposta con atto di aggiornamento catastale mediante DOCFA, venga rettificata dall’Agenzia delle Entrate-Territorio.

In tale circostanza, in deroga ai termini di accertamento ex art. 1 comma 161 della L. 296/2006, viene riconosciuta al Comune la possibilità di accertare la maggiore IMU (determinata in base alla differenza tra la rendita rettificata e quella proposta), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, qualora il giudizio catastale si concluda con l’accoglimento del ricorso, il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore IMU versata (in base alla rendita rettificata, poi annullata) e non dovuta; il Comune effettua il rimborso entro 180 dalla presentazione dell’istanza.

Ridotte le sanzioni dichiarative dell’IMU

Da segnalare, infine, l’art. 12 del D.Lgs. 147/2026, in materia di sanzioni, che oltre a recare novità valide per la generalità dei tributi locali, con specifico riferimento all’IMU ha disposto la riduzione delle sanzioni dichiarative ex art. 1 comma 775 della L. 160/2019.

In particolare, per le violazioni dichiarative commesse a partire dal 1° gennaio 2027, l’art. 12 comma 5 del D.Lgs. 147/2026 stabilisce che:

  • l’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • l’infedele dichiarazione IMU è punita con una sanzione amministrativa pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Per le violazioni dichiarative commesse entro il 31 dicembre 2026 resta fermo, invece, che l’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione IMU si applica una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

(MF/ms)




Obblighi verso lo SDI per le fatture estere sotto la soglia dei 300 euro

Per le fatture estere di importo inferiore a 300 euro resta utilizzabile il documento riepilogativo previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 695/1996. Le fatture di acquisto relative ai beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, se di importo inferiore a 300 euro:
  • possono essere registrate complessivamente,
  • entro i normali termini previsti,
  • mediante un documento riepilogativo che riporta i numeri attribuiti alle singole fatture da parte dell’acquirente, oltre che l’imponibile e l’imposta complessiva, distinti per aliquota.
A norma del successivo n. 6-bis tale semplificazione opera anche con riferimento alle fatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge).
La semplificazione riguarda però solo la registrazione contabile: il contribuente non viene esonerato anche dall’obbligo di trasmettere allo SdI il documento elettronico per le operazioni in reverse charge.
Con riferimento alle operazioni relative ai seguenti tipo documento:
  • TD17 (servizi dall’estero),
  • TD18 (acquisti intracomunitari di beni)
  • TD19 (altri acquisti da soggetti esteri nei casi previsti)
Il contribuente dovrà quini procedere con al trasmissione elettronica tramite SDI, nei tempi previsti, per ogni singola fattura/operazione eseguita.
È dunque possibile evitare la registrazione analitica di ogni singola fattura mediante il documento riepilogativo (TD12), ma non è corretto rinviare tutte le operazioni a un’unica autofattura cumulativa. Il reverse charge deve essere eseguito puntualmente nel corretto periodo di liquidazione e le singole fatture devono rimanere identificabili.
 
(MF/ms)



Istat indice luglio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di luglio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 2,8% (variazione annuale) e a + 4,3% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,100% e + 3,225%.
 
(MS/ms)
 



Valute estere luglio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di luglio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 10 agosto  2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2026 come segue:
 

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,0441
Peso Argentino 1696,9502
Dollaro Australiano 1,6396
Real Brasiliano 5,8449
Dollaro Canadese 1,6119
Corona Ceca 24,2073
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7371
Corona Danese 7,4752
Yen Giapponese 185,5391
Rupia Indiana 109,4158
Corona Norvegese 11,0822
Dollaro Neozelandese 1,9768
Zloty Polacco 4,3179
Sterlina Gran Bretagna 0,85392
Nuovo Leu Rumeno 5,2372
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1417
Rand (Sud Africa) 18,8035
Corona Svedese 11,0458
Franco Svizzero 0,9256
Dinaro Tunisino 3,3693
Hryvnia Ucraina 51,0377
Forint Ungherese 359,4683
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/am)
 




Trattamento IVA nelle triangolazioni “estero su estero” senza transito in Italia

Si consideri un’impresa italiana (IT) che acquista beni da un’impresa di un paese terzo fuori dell’Unione Europea, per esempio la Cina (CN), importa la merce in Italia e poi la rivende con consegna diretta ad un’impresa di un Paese dell’Unione Europea (FR) a cui gli stessi beni vengono ceduti.

Come gestire l’operazione ai fini IVA?

Schema dell’operazione
L’operazione in argomento è articolata come di seguito:

  • CN vende i beni a IT;
  • IT rivende gli stessi beni a FR;
  • i beni vengono spediti direttamente dalla Cina alla Francia;
  • i beni non transitano fisicamente in Italia.
Acquisto dell’impresa italiana da quella cinese
L’acquisto effettuato da IT nei confronti di CN rappresenta, ai fini italiani, un’operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (art. 7-bis D.P.R. n. 633/1972), poiché i beni si trovano in Cina e vengono spediti direttamente in Francia.
Non si tratta, quindi, di un’importazione effettuata in Italia. L’importazione si verifica nello Stato membro in cui i beni vengono introdotti nel territorio doganale dell’Unione e immessi in libera pratica, vale a dire, nel caso prospettato, normalmente in Francia.
La documentazione doganale e l’eventuale IVA all’importazione saranno pertanto collegate all’ingresso dei beni in Francia e non dovranno essere registrate come bolletta doganale italiana.
Il principio generale è che la territorialità delle cessioni di beni mobili è determinata dal luogo in cui i beni si trovano all’inizio del trasporto. Se i beni non si trovano in Italia e non vengono introdotti nel territorio italiano, l’operazione non rileva ai fini dell’IVA italiana.

Rivendita dell’impresa italiana al cliente francese
Anche la cessione effettuata da IT a FR è, in linea generale, non rilevante ai fini IVA ex art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972, perché i beni si trovano in Cina all’inizio del trasporto e sono consegnati direttamente in Francia.
La fattura emessa da IT nei confronti di FR non dovrà quindi recare IVA italiana e non dovrà essere qualificata come:

  • cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  • esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972;
  • triangolazione comunitaria.
IT emette fattura a FR non soggetta IVA ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Tale fattura deve essere assoggettata a imposta di bollo di 2 euro (se l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro).

(MF/ms)
 




Danni ai veicoli aziendali: conseguenze sul piano fiscale e contabile

Il cambiamento climatico determina, con frequenza crescente, eventi atmosferici avversi, capaci di arrecare danni anche ingenti ai beni aziendali.

Il problema più ricorrente è quello della grandine, che spesso danneggia i veicoli aziendali, con conseguenze sul piano contabile e fiscale.

Ove il danneggiamento sia rilevante, rendendo necessaria la sostituzione di parti della carrozzeria, del parabrezza o di altri cristalli, il “deterioramento fisico” subito dal veicolo sembrerebbe costituire un’indicatore di perdita di valore (documento OIC 9, § 17) e il bene dovrebbe conseguentemente essere svalutato in applicazione del documento OIC 9, con imputazione della differenza tra valore recuperabile (ovvero, il maggiore tra il valore d’uso e il fair value) e valore netto contabile a Conto economico nella voce “B.10.c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni” (§ 11).

In tale ipotesi, sembrerebbe corretto capitalizzare le spese di riparazione fino a concorrenza del valore recuperabile, imputando la parte restante al Conto economico.

La capitalizzazione si giustificherebbe (nonostante evidentemente, nella specie, le riparazioni e le sostituzioni non possano produrre un aumento di capacità, produttività o sicurezza del cespite oppure un prolungamento della sua vita utile; documento OIC 16, § 16) in considerazione del ripristino, in conseguenza della riparazione oppure della sostituzione delle parti danneggiate, della funzionalità del veicolo precedente alla svalutazione.

Secondo una diversa soluzione proposta in dottrina, il danneggiamento e la riparazione dovrebbero essere considerati unitamente, con la conseguenza che il bene non dovrebbe essere svalutato e le spese di riparazione dovrebbero essere interamente imputate a Conto economico nell’esercizio di sostenimento.

Tale soluzione, che ha il pregio di una evidente semplificazione, trae fondamento dal documento OIC 16 (§ 51), ove stabilisce che, se la sostituzione riguarda soltanto una parte di un’immobilizzazione materiale e sia finalizzato a “mantenerne l’integrità originaria”, i costi sostenuti a tale scopo rientrano tra i costi di manutenzione ordinaria.

Peraltro, la rilevazione unitaria del danneggiamento e della riparazione non determina criticità ove i due eventi si verifichino nello stesso esercizio, ipotesi plausibile nel caso oggetto di esame, in specie per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Va da sé che le diverse soluzioni prospettate producono differenti effetti fiscali.

La perdita durevole di valore eventualmente rilevata in bilancio, in applicazione del documento OIC 9, a fronte del danneggiamento del bene non è fiscalmente deducibile, in linea con il principio generale in base al quale il TUIR disconosce la rilevanza delle componenti valutative.

Le spese di riparazione che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, cioè non capitalizzate (manutenzione ordinaria), sono deducibili ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR, mentre le spese capitalizzate (manutenzione straordinaria) concorrono a formare il reddito d’impresa come maggior costo dei relativi beni ammortizzabili.

Laddove, poi, sia stata attivata una copertura assicurativa per gli eventi atmosferici, la liquidazione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa determina la rilevazione di una sopravvenienza attiva, da classificare nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” (documento OIC 12, § 56; documento OIC 16, § 85).

Nel caso di specie, tale componente di reddito dovrà essere contabilizzato al netto dell’eventuale franchigia a carico dell’impresa.

Sotto il profilo fiscale, l’ipotesi del danneggiamento rilevante di un bene strumentale a fronte del quale è conseguito un indennizzo nello stesso periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento dannoso è disciplinata (unitamente all’ipotesi della perdita) dagli artt. 86 comma 1 lett. b) e 101 comma 1 del TUIR, ai sensi dei quali il risarcimento, anche in forma assicurativa, costituisce fattispecie idonea a generare plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili.

Sotto il profilo quantitativo, la plusvalenza è costituita, nel caso in esame, dalla differenza fra l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene (art. 86 comma 2 del TUIR).

Secondo la dottrina prevalente (che cita, al riguardo, la riunione degli Ispettori Titolari di Compartimento del 28-29 giugno 1989) e la giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Palermo n. 224/7/05), in presenza di danneggiamento, l’indennizzo non deve essere confrontato con l’intero costo non ammortizzato (come avviene in caso di perdita di beni), ma occorre considerare il costo non ammortizzato per la sola quota proporzionalmente riferibile alla parte del bene danneggiato.

Nel caso di veicoli a deducibilità limitata, occorre, poi, rapportare l’importo così ottenuto all’ammortamento fiscalmente dedotto rispetto a quello complessivamente effettuato (art. 164 comma 2 del TUIR).

La divergenza fra i componenti di reddito rilevati in bilancio e quelli fiscalmente rilevanti (determinati “a valori differenziali”) è riconciliata tramite variazioni in aumento/diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
 

(MF/ms)