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Legge di Bilancio 2024: le misure per lavoratori e imprese

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese:

Conferma del taglio del cuneo fiscale. Confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.

Detassazione dei Fringe Benefits. Anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dagli euro 258 previsti dalla normativa fiscale “ordinaria” per i dipendenti senza figli).

Tassazione agevolata dei premi di risultato. Confermata anche per il 2024 l’imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:
– 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
– 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio;
– 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli.
Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare – in tutto o in parte – periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L’onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L’onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d’ufficio con conseguente restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.

Modifiche all’APE Sociale. Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.

Nuove condizioni per “Opzione Donna”. Per il 2024,è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Quota 103. Confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024:
– calcolo interamente contributivo dell’assegno;
– importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
– finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;
– termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Cosiddetto “Bonus Maroni.” Anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell’anno 2024, sarà possibile richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga (c.d. Bonus Maroni).

Sostegni ai lavoratori dei settori “deboli”. Per il 2024, sono previste, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, la proroga ed il finanziamento di:
– misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center;
– misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca);
– trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
– trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti (sospesi o con orario ridotto) di aziende sequestrate e confiscate;
– interventi a sostegno del reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali, dopo la crisi economica derivante da pandemia e crisi energetica;
– interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA.

Rifinanziamento della CIGS. Per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, è previsto l’incremento di 50 milioni di euro (con un incremento da 50 a 100 milioni) dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale. Per le imprese con almeno 1000 lavoratori dipendenti afferenti a questa categoria è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. È stabilito che i trattamenti di cui sopra siano riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024 e che l’INPS provveda al monitoraggio del limite stesso (non considerando ulteriori domande), qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.

Maggiori tutele per maternità e paternità. Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

Decontribuzioni per lavoratrici con figli. Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.
Esclusione dei titoli di stato dal computo dell’ISEE. Esclusi i titoli di stato dal computo del valore ISEE, fino all’importo di euro 50.000.

Fondi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza contro le donne. Incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 6 milioni a decorrere dal 2027, il Fondo per le Politiche relative ai diritti alle pari opportunità, al fine di accrescere la misura del reddito di libertà per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. È stabilito che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti adottati anche di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Aumentato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di dare concreta realizzazione ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza. Al fine di assicurare un’adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con destinazione delle predette risorse alla realizzazione di centri antiviolenza. Aumentato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l’acquisto e la realizzazione di case rifugio.

Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza. Stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023). È previsto il riconoscimento dell’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.

Percorsi formativi. Incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore) e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.

Politiche a favore della disabilità. Istituito il Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative in materia di:
– potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
– promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l’inclusione delle persone con disabilità; – inclusione lavorativa e sportiva;
– turismo accessibile;
– iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
– interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
– promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia;
– promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo Settore con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Incrementato di 85 milioni, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Lavoratori precoci. È statuito che l’indicizzazione all’aspettativa di vita dei requisiti di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione anticipata, bloccata dal primo gennaio 2019, riprenda a decorrere dal primo gennaio 2025 (attualmente è sospesa sino al primo gennaio 2027). Ridotta, inoltre, di 10 milioni, la dotazione del fondo destinato a coprire la spesa previdenziale per le pensioni dei lavoratori precoci.

Riassegnazione delle risorse economiche dell’ANPAL al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A seguito della soppressione della Agenzia, è prevista la riassegnazione delle risorse finanziarie dell’ANPAL ai pertinenti capitoli dello Stato di Previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si allega la legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L’area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull’argomento con successivi approfondimenti.

(FV/fv)




Convegno: “Modelli innovativi per il sostegno delle pmi e del commercio locale”

Segnaliamo alle Aziende Associate il convegno promosso dal partner TreCuori Spa Società Benefit che si terrà il 20 novembre 2023 presso la Camera di Commercio di Verona a partire dalle ore 10:00.
Questo evento è organizzato da CRIET, il Centro di Ricerca Interuniversitario dell’Economia del Territorio, che è composto da nove università italiane e guidato dall’Università Bicocca di Milano.

Durante il convegno, dal titolo “Modelli innovativi per il sostegno delle pmi e del commercio locale”, esponenti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale approfondiranno i temi legati alla competitività delle pmi e al sostegno dei loro territori, temi di particolare interesse per voi e per i vostri contatti nel vostro territorio quali clienti, istituzioni e amministratori pubblici (es. sindaci, assessori, ecc.).

Si esamineranno infatti i casi reali di MarketPass – la piattaforma digitale riservata alle pmi per riportare gli scambi nel territorio e trattenerli in esso – e del welfare indiretto – strumento di coinvolgimento dei cittadini per la creazione della domanda verso le PMI.

La partecipazione al convegno è gratuita.

Clicca su REGISTRATI per confermare la presenza.

(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di gennaio 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di gennaio 2023 indice pari a 118,3.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,188452%.
 
(fv/fv)



Ccnl Unionmeccanica: erogazione welfare 2023

Si informano le aziende associate del comparto metalmeccanico che il recente accordo di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi, sottoscritto in data 26 maggio 2021, prevede che entro la fine del mese di febbraio le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori un’offerta di beni e servizi welfare del valore di € 200,00 (euro duecento/00).

Si ricorda che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato al superamento di 3 mesi di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare.
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.

(FV/fv)

 
 




Legge di bilancio 2023: le novità in materia di lavoro e previdenza

In data 29 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 – Supplemento Ordinario n. 43 la Legge 29 dicembre 2022 n 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 “.  
La manovra, approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in anticipo rispetto alle previsioni, mette in campo 35 miliardi di euro suddivisi nei 21 articoli e 1.017 commi, di cui 903 concentrati nel articolo 1. 

Per quanto concerne la materia di lavoro e previdenza sono da segnalare i seguenti provvedimenti: 

Detassazione premi produttività – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 63): 
La disposizione stabilisce la riduzione al 5 per cento, in luogo del vigente 10 per cento, dell’aliquota sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 182 della L. n. 208 del 2015 ( Legge di stabilità 2016 ), i premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’ IRPEF pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro). Tali disposizioni trovano applicazione nel settore privato ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 €.  
Considerato il mancato gettito fiscale, il costo totale dell’ulteriore detassazione è stimato in 222,3 milioni di euro nel 2023 e 6,9 milioni nel 2024.

Taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 281): 
La norma, modificata nel corso della discussione alla Camera, conferma per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022. 
Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro ( RAL 35.000 € ) e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( RAL 25.000 €, in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti prima della discussione alla Camera. 
In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre. Gli oneri di finanza pubblica sono stimati in 3.899 milioni di euro per il 2023 e in 869 milioni di euro per il 2024. 

Quota 103 – Disposizioni in materia di pensione anticipata (art. 1 commi 283 – 285): 
In via sperimentale per il 2023 la Legge di Bilancio introduce un’ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni di età e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni ( cd. quota 103 ). 
Possono accedervi i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e i lavoratori autonomi e parasubordinati se iscritti alle gestioni previdenziali INPS. E’ escluso dal canale di accesso anticipato il personale militare, quello delle forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (2818,7 €). Il massimale così definito trova applicazione sino al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. 
Raggiunti i requisiti per il pensionamento anticipato con quota 103, il trattamento decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Per i dipendenti pubblici la richiesta di collocamento a riposo deve giungere con un preavviso minimo di 6 mesi. Regole specifiche sono previste per i lavoratori del comparto scuola che dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio per ricevere il primo accredito dall’inizio del nuovo anno scolastico/accademico. 
Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili gratuitamente ( cfr INPS circ. n. 11 del 29.01.2019 ), a condizione che i periodi non siano tra loro coincidenti o che il soggetto non sia già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.
Per quanto concerne il cumulo con redditi di lavoro dipendente, il trattamento liquidato con quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde alla soglia di esclusione dalla contribuzione pensionistica.

Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa (art. 1, commi 286 – 287): 
Per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 è riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva. 
Entro trenta giorni dall’approvazione della Legge di bilancio è prevista l’adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un decreto per la definizione delle modalità attuative della norma.
Proroga APE Sociale (art. 1, commi 288 – 291): 
La Legge di bilancio proroga l’applicazione sperimentale dell’ istituto a tutto il 2023. Possono accedere all’ APE Sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta. 
L’indennità di Ape Sociale è concessa fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74 per cento, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e caregivers. 
Opzione donna (art. 1, commi 292): 
La norma estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni ( ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni ) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti : 

  • assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave39, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ( Caregiver familiari );
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29640. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. 
Quanto al regime delle decorrenze, viene confermato quanto previsto nella previgente normativa con il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti. Regole specifiche sono invece previste per le lavoratrici del comparto scuola che, in una fase di prima applicazione, dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2023, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico. 
Esoneri contributivi per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza ( art. 1 comma 294 ) : 
Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato. 
L’ incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (importo così modificato dalla Camera, in luogo dei 6.000 euro originariamente previsti dal ddl di legge in esame), riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero in commento si pone in alternativa all’ulteriore esonero dal versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019, nel limite dell’ importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili. 

Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (art. 1, commi 297): 
La norma estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l’esonero contributivo totale già previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020.

  • nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua ;
  • per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica: ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100 per cento . 

Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (art. 1 comma 289):  
La Legge di bilancio estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021- 2022 dall’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.
Subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. L’assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.  
Smart working proroga lavoratori fragili (art. 1, commi 306):  
Per il primo trimestre del 2023 è prorogato per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. 
I datori di lavoro saranno pertanto tenuti nell’arco dei primi tre mesi del 2023 ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.  

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, commi 342 – 354):  
Le modifiche apportate alla disciplina delle prestazioni occasionali sono volte a consentire un più ampio ricorso all’istituto. Viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore. 
La platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come previsto dalla disciplina previgente ) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. 
Per il settore agricolo è prevista l’introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori ( pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni … ) che, ad eccezione dei pensionati non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti. Prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni.
Prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione ed è poi obbligato a darne comunicazione al competente Centro per l’impiego. 
Le violazioni degli obblighi di comunicazione, o l’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. 
L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato resta preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, tenuto conto della scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. In ogni caso il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Assegno unico universale per i figli a carico (art. 1 commi 357 e 358): 
Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la Legge di bilancio revisiona i criteri di calcolo degli importi dell’assegno unico universale per supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli disabili. Nello specifico : 
Viene introdotto un incremento della misura dell’assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli. 
La maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali 100 euro a 150 euro mensili. Inoltre le maggiorazioni per persone con disabilità, previste dal DL semplificazioni per il solo 2022, vengono rese permanenti. 
E’ confermato infine l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare ( ANF ) in presenza di figli minori e il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.

Congedo parentale (art. 1, comma 359): 
Il comma 359 apporta modifiche alle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per quanto concerne il congedo parentale. Con la novella viene riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30 all’80% l’indennità corrisposta durante l’astensione. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. 

Risorse finanziarie per trattamenti di integrazione salariale (art. 1, comma da 325 a 329): 
Sono inoltre stanziati 70 milioni di euro a favore dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale ( comma 325 ). Per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa vengono destinati 10 milioni (comma 327). Spettano invece 19 milioni di euro all’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 328 ) e 50 milioni di euro per il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale delle imprese che cessano l’attività produttiva (comma 329). 

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198

(FV/fv)




Decreto Aiuti quater: estensione quota Fringe Benefit 2022

Si informano le Aziende Associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 176/2022 (cd. “Decreto Aiuti Quater”), che eleva a 3.000 € il tetto dei fringe benefit per l’anno fiscale 2022.
Tale soglia – ordinariamente fissata a 258,23 € dall’art. 51, comma 3 Tuir – era già stata aumentata a 600 € dall’art. 12 del decreto legge n. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti Bis).

Ora, con l’art. 3, comma 10, lett. a) del Decreto Aiuti Quater, il Governo ha voluto aumentarla ulteriormente, portandola da 600 a 3.000 €, con un’apposita modifica al testo dell’art. 12 del Decreto Aiuti Bis.
L’estensione a 3.000 € della soglia fiscalmente agevolata è l’unica (rilevante) modifica operata alla disciplina precedente che per il resto rimane invariata. In particolare, resta confermata la possibilità di richiedere fino al 31/12/2022 il rimborso delle utenze di luce, acqua e gas intestate al lavoratore o ad un suo familiare ex art. 12 Tuir.

Le imprese potranno, dunque, disporre anche quest’anno di uno strumento utile per supportare i propri dipendenti con un contributo – riconosciuto eventualmente anche ad personam e sotto forma di beni e/o servizi – più conveniente, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, considerando la
non imponibilità fiscale e contributiva, rispetto ad un’erogazione in denaro.

Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare.

L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)

 




Agenzia delle Entrate: chiarimenti su misure fiscali welfare aziendale

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare recante chiarimenti sulle misure fiscali di welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL Aiuti-bis.
Ricordiamo che il provvedimento in questione aveva previsto un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente.
In particolare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti punti:
  • Utenze domestiche e documentazione – Viene definito il perimetro applicativo della norma per quanto attiene alle utenze domestiche che devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi è inoltre la necessità da parte del datore di lavoro di acquisire la documentazione necessaria per giustificare la somma spesa nel caso di pagamento di utenze domestiche dei dipendenti.
  • Tassazione – La norma derogatoria per l’anno 2022 introdotta dal DL Aiuti-bis riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma. Pertanto, nel caso in cui il valore dei beni e servizi prestati superi il limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.
  • Bonus carburante – La norma rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Ne consegue che al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
 
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.

Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.
 

(FV/fv)
 
 




“Welfare aziendale leva strategica per attrarre e trattenere talenti”: slide

Trasmettiamo alle Aziende Associate le slide utilizzate dal relatore Giovanni Lucchetta, amministratore unico di TreCuori società benefit, durante il convegno di settimana scorsa dal titolo “Il welfare aziendale: leva strategica per attrarre e trattenere talenti“.

 

Ricordiamo che per avere maggiori informazioni su questo servizio si può scrivere a welfare@api.lecco.it oppure si può chiamare l’associazione allo 0341.282822.

(FV/am)




Decreto Aiuti Bis: aumento quota Fringe Benefit 2022

Si informano le aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 115/2022 (cd. “Decreto Aiuti Bis”) che ha introdotto due interessanti novità in tema di fringe benefit per l’anno 2022, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi. 

In particolare, l’art. 12 del Decreto:

•             ha esteso anche per l’anno fiscale in corso la temporanea deroga al generale limite annuo dei fringe benefits di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR (già riconosciuta, seppur per il solo 2020, dall’art. 112, comma 1 del D.L. 104/2020 e successivamente prorogata, limitatamente all’anno 2021, dall’articolo 6- quinquies del D.L. 41/2021, non raddoppiandolo da 258,23 € a 516,46 € come avvenuto per i due precedenti periodi d’imposta) ma fissandolo a 600,00 €;
•             ha esteso la non imponibilità anche alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dai dipendenti, introducendo, per la prima volta, la possibilità di procedere con la modalità del rimborso nell’ambito dei fringe benefit.

Le imprese potranno, dunque, disporre anche quest’anno di uno strumento utile per supportare i propri dipendenti con un contributo – riconosciuto eventualmente anche ad personam e sotto forma di beni e/o servizi – più conveniente, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, considerando la non imponibilità fiscale e contributiva, rispetto ad un’erogazione in denaro. In merito all’erogazione e al rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, si presume che, al fine della non imponibilità, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti l’utilizzo delle somme erogate o rimborsate per lo scopo prefissato. 

Grazie alla novità normativa in questione, i datori di lavoro potranno offrire, a tutti o anche solo ad alcuni dei propri dipendenti, beni o servizi come, ad esempio, buoni spesa, buoni carburante e, per la prima volta, l’erogazione o il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, ottimizzando l’impatto fiscale e contributivo del budget aziendale a disposizione.
A tal fine, è comunque sempre utile, per le imprese, effettuare preventivamente una mappatura dei beni e dei servizi già formalmente riconosciuti ai dipendenti (e, soprattutto, di quelli di cui gli stessi potrebbero beneficiare inconsapevolmente ma che, nonostante ciò, potrebbero comunque avere rilevanza fiscale): ciò, al fine di evitare di incorrere involontariamente in un superamento del limite annuo di 600,00 € e di dover, conseguentemente, rendere imponibile ex post l’intero valore dei beni e servizi riconosciuti nell’anno.
Tale misura risulta particolarmente gradita da aziende e lavoratori, in quanto i buoni spesa sono considerati la modalità di fruizione più agevole del welfare aziendale.

Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare.

L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)
 




Decreto Energia: “Bonus carburante”, nuova opportunità per le imprese

Si informano le aziende associate che con l’emanazione del decreto legge n. 21/2022 (cd. “Decreto Energia”), è stato introdotto il cd. “Bonus Benzina” che consente alle aziende private di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni carburante totalmente defiscalizzati per un valore massimo di 200 Euro nel corso del 2022.
Tali bonus vanno ricondotti nell’ambito dei fringe benefits, ovvero di quei beni e servizi che le aziende possono cedere o erogare ai propri dipendenti in completa esenzione da tasse e contributi entro il limite di 258,23 Euro per anno fiscale, ai sensi dell’art. 51, comma 3 Tuir.
Essendo assimilabili a fringe benefits, tali valori:
  1. non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono quindi esenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo;
  2. sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;
  3. devono essere nominativi e possono essere riconosciuti dall’azienda anche ad personam, senza dover essere per forza attribuiti a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi e senza dover prima redigere particolari atti (es. regolamenti);
  4. verranno riportati nel cedolino paga e nel LUL.
Alla luce di quanto sopra, nel corso del 2022 le aziende potranno erogare ai propri dipendenti dei crediti welfare sotto forma di buoni spesa per un ammontare complessivo di 458,23 Euro, di cui 200 Euro dovranno però essere tassativamente destinati all’acquisto di buoni carburante.
 
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.
Vale infine la pena di evidenziare che in caso di mancata conversione in legge (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione – 21/03/2022), il Decreto perderà efficacia fin dall’inizio; in questa ipotesi, la quota massima di fringe benefits attribuibile tornerebbe quella standard di 258,23 Euro e, di conseguenza, eventuali buoni carburante erogati in aggiunta a tale predetta soglia determinerebbero lo sforamento della stessa con conseguente esposizione a tassazione di tutti i buoni spesa erogati nel 2022;

L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)