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Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di ottobre 2023 indice pari a 119,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 ottobre 2023 al 14 febbraio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,884518%.
 
(FV/fv)



Bandi O.P.N.M.: erogazione contributi per i break formativi e per i corsi di formazione sulla sostenibilità

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico che l’O.P.N.M., Organismo Paritetico Nazionale del settore Metalmeccanico, ha indetto due bandi: uno per l’erogazione di contributi per l’organizzazione di Break formativi del valore complessivo di € 500.000 e uno per l’erogazione di contributi per la realizzazione di Corsi di Formazione sulla sostenibilità del valore complessivo di € 300.000.

L’obiettivo nel primo caso è rafforzare la cultura della prevenzione e favorire la massima diffusione dei Break Formativi, senza valenza di aggiornamento ex D.Lgs 81/2008, e, nel secondo caso rendere più fluida la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere e incentivare le aziende che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.

Le Aziende che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., possono presentare domanda tramite l’Area Riservata E.B.M., accedendo alla sezione Bandi > Bandi O.P.N.M. > Presenta Nuova Domanda e, selezionando la tipologia di Bando al primo step della compilazione.

Il testo completo dei due bandi con tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti, la documentazione necessaria è disponibile nella pagina dedicata ad O.P.N.M. e di seguito i link diretti ai documenti:

BANDO BREAK FORMATIVI
BANDO SOSTENIBILITÀ

Le domande potranno essere presentata a partire da oggi 25/10/2023 e fino al termine ultimo del 31/07/2024.

(FV/fv)




“Decreto Lavoro”: chiarimenti ministeriali sui contratti a termine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 (circolare n. 9 del 9 ottobre 2023) con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 85/2023 di conversione del decreto-legge n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro).

In particolare, la circolare evidenzia che:

  • resta fissato in 24 mesi il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, salvo diversa previsione dei contratti collettivi e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
     
  • il contratto a termine può essere stipulato liberamente, cioè senza alcuna causale, fino a 12 mesi di durata;
     
  • non ha subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite – sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi;
     
  • è rimasto invariato il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).
Quanto alle causali da apporre necessariamente in caso di contratto a termine superiore ai 12 mesi, il Decreto-Lavoro è intervenuto in modo significativo, modificando integralmente l’articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2015 e riscrivendo le nuove condizioni legittimanti, valorizzando peraltro il ruolo della contrattazione collettiva.

La novità più importante è stata, tuttavia, introdotta in sede di conversione del Decreto-Lavoro circa la possibilità per i datori di lavoro di stipulare liberamente contratti di lavoro a termine acausali, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesiindipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 (l’espressione “contratti stipulati” è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere). A tal proposito il Ministero del Lavoro, fornisce alcuni esempi all’interno della circolare.

La circolare del Ministero ribadisce, infine, l’esclusione dei lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato dal limite del 20%, così come l’esclusione dai limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori (c.d. lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati).

Si allega Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 9 ottobre 2023

(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di settembre 2023

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di settembre 2023 indice pari a 119,3.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 settembre 2023 al 14 ottobre 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,822970%.
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di agosto 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di agosto 2023 indice pari a 119,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 agosto 2023 al 14 settembre 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,571066%.
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di luglio 2023 indice pari a 118,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2023 al 14 agosto 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,192259%.
 
(FV/fv)



Fringe benefit 2023: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Si informano le aziende associate l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 23/E riportante alcuni significativi chiarimenti in merito al regime agevolato dei fringe benefit previsto dal decreto legge n. 48/2023.

In particolare, la Circolare chiarisce che:
·         Il carico fiscale non impatta sulla determinazione dell’agevolazione, pertanto la soglia agevolata dei fringe benefit a 3.000 € è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, a prescindere dalla percentuale di carico fiscale;
·         La condizione di figlio fiscalmente a carico, in quanto rientrante nei limiti di reddito previsti dall’art. 12 Tuir, deve perdurare per l’intero periodo d’imposta 2023;

Ricapitolando, in deroga a quanto stabilito all’art. 51, comma 3, Tuir, l’art. 40 del decreto legge n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”), convertito in legge con legge n. 153 del 3 luglio 2023, prevede che:

·         le aziende possano attribuire fringe benefit entro la soglia maggiorata di 3.000 €, anche sotto forma di somme da erogare o rimborsare per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
·         l’erogazione di fringe benefit alle condizioni sopraindicate può riguardare esclusivamente i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 Tuir. Sul punto, ricordiamo che, per essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve possedere un reddito complessivo – al lordo degli oneri deducibili – non superiore a 2.840,51 €; soglia che viene elevata a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni;
·         la soglia agevolata a 3.000 € può essere riconosciuta in misura intera ai dipendenti, non rilevando la percentuale di carico fiscale;
·         l’erogazione potrà essere effettuata anche ad personam¸ senza necessità di estendere il beneficio a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi;
·         le aziende dovranno dare preventiva informativa alle RSU (se presenti) e farsi comunicare dai lavoratori il codice fiscale di almeno un figlio a carico.

Si ricorda che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023 pertanto, qualora sopravvenissero modificazioni nello status del figlio suggeriamo ai dipendenti di comunicare prontamente tali variazioni al fine di permettere al datore di lavoro di effettuare eventuali conguagli fiscali.

(FV/fv)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di giugno 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di giugno 2023 indice pari a 118,6.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 giugno 2023 al 14 luglio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,003807 %.
 
(FV/fv)



“Decreto lavoro”: proroga dei termini in materia di lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che la legge n. 85 del 3 luglio 2023, nel convertire con modificazioni il Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Inoltre, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una
A tal fine si informa che le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati (disponibili qui) seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro Agile”.

(FV/fv)




Inps: sgravio assunzioni under 36 e donne svantaggiate

Una volta rilasciata l’autorizzazione da parte della Commissione europea nella riunione dello scorso 19 giugno 2023, sono diventati operativi gli esoneri previsti per le assunzioni under 36 a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, e per l’assunzione di lavoratrici donne c.d. svantaggiate i cui rapporti di lavoro sono e saranno attivati nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
 
L’Inps con la recente circolare 57/2023 diffonde le istruzioni utili all’applicazione dell’esonero “under 36” che consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100% per un periodo di trentasei mesi e nei seguenti limiti massimi:
 
  • 6.000 euro annui, ovvero 500 euro mensili, in caso di assunzione effettuata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 (il precedente semestre del 2022 e l’intero anno 2021 erano già stati oggetto di simile provvedimento autorizzativo);
  • 8.000 euro, ovvero 666,66 euro mensili, in caso di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazioni da tempo determinato) effettuata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
 
La circolare dell”istituto qui allegata illustra le condizioni di accesso alla misura che può essere attivata dal prossimo flusso Uniemens di competenza luglio 2023, mentre per applicare il recupero delle quote arretrate da luglio 2022 a dicembre 2022 è possibile intervenire esclusivamente, in alternativa, con i flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 attraverso le modalità già diffuse nel messaggio n. 3389/2021.
 
L’agevolazione si applica a tutti i datori lavoro privati (tranne le imprese del settore finanziario) e con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l’assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
 
Questi ultimi incentivi relativi alle lavoratrici donne sono illustrati in materia dalla circolare Inps 58/2023.
 
I nostri uffici sono a disposizione delle aziende associate per approfondire le fattispecie in oggetto.
 

(FP/am)