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Autoliquidazione Inail 2021-2022: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2021-2022. Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:
  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è mercoledì 16 febbraio 2022;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2021+anticipo rata 2022) deve riportare il numero di riferimento 902022 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2021 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro lunedì 28 febbraio 2022
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro mercoledì 16 febbraio 2022;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle appositamente abilitate. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it , consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all’autoliquidazione 2021/2022.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,10% valido per l’anno 2021.
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2021/2022, sono riportati nella seguente tabella:
 
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Mercoledì 16 febbraio 2022 Mercoledì 16 febbraio 2022  
II rata Lunedì 16 maggio 2022 Lunedì 16 maggio 2022 0,00024384
III rata Martedì 16 agosto 2022 Lunedì 22 agosto 2022 0,00049589
IV rata Mercoledì 16 novembre 2022 Mercoledì 16 novembre 2022 0,00074795
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fp)




Ccnl Unionmeccanica: nuove quote contribuzione per EBM Salute dal 2022

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico che nell’accordo sul rinnovo del CCNL Metalmeccanici PMI del 26 maggio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota del contributo mensile prevista per i lavoratori per EBM Salute è stata incrementata da 5 euro mensili a 8 euro mensili.
Dalla competenza di gennaio 2022 la contribuzione annua risulterà pertanto pari a 96 euro annui per ogni lavoratore (suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico dell’azienda.

Si ricorda che il versamento è previsto per le lavoratrici ed i lavoratori di tutte le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici PMI e che non abbiano attivato una polizza sanitaria integrativa dello stesso importo complessivo di 96 euro annui, come previsto all’Art.51.
Sono pertanto dovuti i contributi mensili per le lavoratrici ed i lavoratori, a decorrere dalla data di assunzione e quindi al termine del periodo di prova, con assunzione:

  • a tempo indeterminato full time o part time;
  • con contratto di apprendistato;
  • con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi;
  • in aspettativa per malattia;
  • sospesi interessati dall’istituto della Cig in tutte le sue tipologie;
  • cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo (di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604) che beneficiano della Naspi per un periodo massimo di 12 mesi.
Dalla prossima scadenza del 16 febbraio 2022 sarà quindi di cruciale importanza provvedere alla corretta contribuzione di 8 euro ad EBM Salute, sia con Versamento F24 con codice EBMC sia con Flusso Uniemens codice EBMQ.

L’errata indicazione del precedente importo di 5 euro comporterà la mancata copertura della Polizza Sanitaria dei Lavoratori a partire dal mese di maggio 2022.

(FV/fv)




Prospetto informativo disabili: modifica sanzioni per mancata trasmissione entro il 31 gennaio 2022

clicca qui) entro il 31 gennaio 2022: il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2021.

La novità riguarda la modifica delle sanzioni con decorrenza 1° gennaio 2022, ovvero il decreto ministeriale 194/2021 punisce l’omessa o tardiva trasmissione con una sanzione amministrativa subisce un incremento: dai precedenti 635,11 si passa a 702,43 euro e la maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo passa da 30,76 a 34,02 euro.

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2021 con indice pari a 106,2.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 4,359238%.

 
(FV/fv)
 




Obbligo comunicazione periodica contratti di lavoro entro il 31 gennaio 2022

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2022.
 
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2021, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
 
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:
 
 
Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
 
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:
  1. Nel periodo temporale 01/01/2021 – 31/12/2021; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • motivo ………….…..
  • durata ………….…..
  • n…. lavoratori interessati
  • qualifica dei lavoratori interessati ………………..
 
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle Rsu aziendali oppure Rsa o, dove assenti, alle OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.
 
N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.
 
(FP/am)




Legge di Bilancio 2022: novità in materia lavoro e previdenza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la Legge 30 dicembre 2021 n 234 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” .
In materia di lavoro e previdenza le principali novità riguardano: 

Congedo paternità – La Legge di bilancio 2022 rende strutturale l’astensione obbligatoria di dieci giorni da usufruire nei primi 5 mesi di vita del bambino o dalla sua adozione. Per il 2022 viene previsto, in aggiunta, un ulteriore giorno di astensione facoltativa in accordo e sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima ( art. 1 comma 134 ). 

Sostegno alla maternità – Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata prive di altre forme previdenza obbligatoria ; per le lavoratrici autonome ; le imprenditrici agricole, nonché le libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, la legge di bilancio 2022 riconosce ulteriori tre mesi di indennità di maternità, purchè nell’anno precedente all’evento sia stato dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro ( art. 1 comma 239 ). 

Ammortizzatori sociali
La legge di bilancio riordina il sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di uniformare e allargarne il campo di applicazione in senso universalistico. Allo stato, il campo di applicazione delle integrazioni salariali è definito attraverso la combinazione dei requisiti riguardanti il lavoratore con l’appartenenza settoriale e la dimensione delle impresa da cui il lavoratore dipende. Pertanto:
• Dal 1° gennaio 2022 viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima richiesta per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti (art. 1, comma 191);
• Dalla medesima data i trattamenti di integrazione salariale vengono estesi ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti (art. 1 commi 191 e 192 );
• Ai fini della determinazione delle soglie dimensionali, per il riconoscimento dei diversi trattamenti di integrazione salariale, vengono inclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio che svolgono la prestazione lavorativa sia all’interno sia all’esterno dell’azienda (art. 1 comma 193) ;
• A partire dal 1° gennaio viene riconosciuto un unico massimale per le integrazioni salariali pari a 1.199,72 euro (art. 1, comma 194 ) ; 
• Viene modificata la disciplina del contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari. In particolare è prevista una riduzione per le aziende che non abbiano fatto ricorso alla cassa per almeno da due anni a partire dal 2025. Dal 1° gennaio le aziende che fabbricano elettrodomestici con oltre 4.000 dipendenti, che abbiano stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con una riduzione concordata dell’orario di lavoro non superiore ai 15 mesi, verranno esonerate dal versamento del contributo ( art. 1 comma 195 ) ;
• Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro, richiedente il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, di trasmettere i dati necessari alla liquidazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ovvero, se precedente, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione (art. 1 commi 196 ) ;
• Viene eliminato il divieto assoluto di attività lavorativa durante la percezione di integrazioni salariali. A fronte di ciò viene prevista l’interruzione dell’erogazione in caso di contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi, o la sospensione se il contratto è di durata inferiore (art. 1, commi 197 ) ;
• Dal 1° gennaio 2022 per tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà, indipendentemente dal settore di appartenenza, viene estesa la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie e i relativi obblighi contributivi (art.1 comma 198 );
• Vengono riordinate le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo l’estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati di concerto con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per garantire il recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze ( art. 1 comma 199 ); 
• Viene previsto un ulteriore periodo di CIGS, pari a un massimo di 12 mesi non prorogabili, per sostenere transizioni occupazionali nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti con le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale ( art. 1 comma 200 ) ;
• Viene previsto l’obbligo di partecipazione a iniziative formative o di riqualificazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali. A tal fine, mediante accordo sindacale, sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori. I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori ( GOL ). La mancata partecipazione comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale ( art. 1 comma 202);
• Per i contratti di solidarietà vengono ampliati i limiti di utilizzo. La riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell’arco di durata del contratto ( art. 1 comma 199 );
• Viene ridefinito l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e le prestazioni erogate. Tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, che occupano almeno un dipendente, dovranno versare al relativo fondo. Tutti i fondi dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale ( FIS ) dell’ INPS ( art. 1 commi da 204 a 206 e da 208 a 213 )
• Per quanto riguarda il rilascio del DURC, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verrà considerata anche la regolarità dei versamenti contributivi ai fondi di solidarietà (art. 1 comma 214 );
• Per gli anni 2022 – 2023 viene prorogato il contratto di espansione. Con la proroga viene abbassata anche la soglia dimensionale di accesso da 100 dipendenti a 50, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese aventi un’unica finalità produttiva o di servizi. ( art.1 comma 215 ) ;
• Per fronteggiare processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro rientranti nell’elenco ex art. 20 del d.lgs. 148/2015, che hanno esaurito i trattamenti straordinari di integrazione salariale, viene previsto un trattamento straordinario per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2023 ( art. 1 comma 216 );
• Viene allargata la platea dei potenziali beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI. A partire dal 1° gennaio 2022 l’indennità viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato. Viene eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi necessario per il riconoscimento della prestazione, oltre ad essere posticipato dal terzo al sesto mese il décalage mensile della prestazione. Per gli over 50 la decurtazione mensile della prestazione scatta dall’ ottavo mese ( art. 1 comma 221 );
• Anche per la DIS-COLL viene posticipata dal quarto al sesto mese la decurtazione mensile dell’indennità. Viene aumentato l’importo e la durata a fronte di un innalzamento dell’aliquota contributiva per collaboratori, assegnisti, dottorandi con borsa di studio, nonché amministratori e sindaci ( art.1 comma 222 );

Incentivi all’assunzione
La Legge di bilancio prevede importanti novità anche per  gli incentivi all’assunzione :
• Assunzione di lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale – La Legge di bilancio riconosce a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS aderente all’accordo di transizione occupazionale, un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo è riconosciuto a condizione che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non ci siano stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. ( Art. 1 commi da 243 a 247 );
• Assunzione di lavoratori in CIGS con contratto di apprendistato – Viene estesa dal 1° gennaio 2022, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e senza limiti di età, lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria aderenti ad un accordo di transizione occupazionale ex art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015 ( art. 1 comma 248 );
• Sgravio contributivo totale per apprendisti –Confermato anche per il 2022 lo sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25, a favore delle micro imprese che occupano sino a 9 dipendenti. L’esenzione è prevista per i primi tre anni di contratto ( art. 1 commi 645).
• Riduzione dei contributi per lavoratori dipendenti – In via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la Legge di Bilancio 2022 prevede un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima ( art. 1 comma 121 ) ;
• Esonero TFR – Viene confermato anche per il 2022 e il 2023, lo sgravio contributivo in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che esonera dal versamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS delle quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro. L’esonero esclude anche il versamento del ticket di licenziamento (art. 1, comma 126) ;
• Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri – In via sperimentale per l’anno 2022 la Legge di bilancio riduce del 50 % i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri. La riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. La norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ( art. 1, comma 137 ) ;
• Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori – Alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua ( art. 1 commi 253 – 254 ) ;

Cessazione dell’attività e licenziamenti
La Legge di bilancio 2022 prevede nuovi e stringenti obblighi per le aziende con più di 250 dipendenti ( nella media dell’anno precedente inclusi apprendisti e dirigenti ), che intendano procedere con la chiusura di reparti autonomi e con il licenziamento di almeno 50 dipendenti. I nuovi obblighi prevedono :

  • Almeno 90 giorni prima il datore di lavoro deve comunicare per iscritto l’avvio della procedura a sindacati ; Regioni interessate ; Ministero del Lavoro ; Ministero dello Sviluppo Economico e ANPAL ;
  • Nei 60 giorni successivi alla comunicazione ai soggetti menzionati deve essere inviato un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche con durata non superiore ai 12 mesi ;
Per chi rileva l’azienda, la Legge di bilancio 2022 prevede alcune agevolazioni di natura fiscale : 
  • Nel caso in cui venga assicurata la continuazione dell’attività e il mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna ;
  • In caso di cessazione dell’attività, o di trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici suddetti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria.
Pesanti sono le sanzioni in caso di mancato rispetto della procedura. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi previsti, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento ( cd. Ticket licenziamento ) in misura pari al doppio (con disapplicazione dell’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2021 anche se si tratta di licenziamenti collettivi). Il raddoppio delle sanzioni scatterà anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. 
In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento di cui all’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 aumentato del 50%. Se c’è accordo sindacale e si procede alla sottoscrizione del piano, per i licenziamenti collettivi avviati al termine del piano il datore di lavoro verserà il ticket licenziamento ordinario, cioè non triplicato (non si applica, l’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2021 il quale stabilisce che la misura del ticket per i licenziamenti collettivi va triplicata ) ( art. 1, commi da 224 a 238).

Politiche attive
Politiche attive per i lavoratori autonomi – In linea con la valorizzazione proposta dal PNRR, la Legge di Bilancio 2022 estende le politiche attive in favore dei lavoratori autonomi. A tal fine viene consentito l’accesso al programma “ Garanzia di occupabilità dei lavoratori “ ( GOL ) a tutti coloro che cessano in vi definitiva la propria attività professionale con la chiusura della partita IVA ( art. 1, commi da 720 a 726 ). 
Tirocini curriculari e extra-curriculari – Per contrastare gli abusi nell’utilizzo di tirocini extracurriculari, la Legge di bilancio 2022 prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore , Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti degli attuali. Per l’attivazione del tirocinio verrà richiesto un bilancio delle competenze, mentre al termine andrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite. Al fine di prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto dovrà essere individuata in maniera puntuale le modalità con cui il tirocinante presta la propria attività remunerata con una congrua indennità. Sul piano sanzionatorio, per disincentivare l’utilizzo improprio dei tirocini extracurriculari, viene previsto che il soggetto ospitante possa essere punito, in caso di utilizzo fraudolento, con la pena di una ammenda per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale ( art. 1 commi da 720 a 726 ). 
Part-time ciclico verticale – Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto part time ciclico verticale. La fattispecie è caratterizzata da una prestazione lavorativa articolata solo su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno. La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 350), recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. La Legge di bilancio 2022 stanzia 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a sostegno dei lavoratori part time. 

Previdenza
Pensioni – Gli interventi sono finalizzati a ottenere maggiore flessibilità per l’uscita dal lavoro e una maggiore gradualità in vista di una riforma complessiva del sistema previdenziale. Si segnala :
• Quota 102 – Per il solo 2022 viene prevista la possibilità di pensionamento anticipato per i soggetti che maturano in corso d’anno i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 38 anni. La disposizione integra la disciplina del trattamento anticipato previsto all’art. 14 del DL 4/2019 ( cd. quota 100 ), che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 62 anni di età e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni ( art. 1 commi 87 e 88 );
• Ape Sociale – Viene disposta la proroga al 2022 dell’Ape sociale, ampliando la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della Naspi. Si prevede, ai fini dell’accesso all’Ape sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta ( art. 1 commi 91 e 93 ) ;
• Opzione donna – Viene prorogata per l’anno 2022, la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome ( art. 1 comma 94 )

Si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nella presente circolare con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv)




Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito indicazioni utili al corretto adempimento del nuovo obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).
Nello specifico, la comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

 

La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza).
La finalità addotta dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Si allega la nota.

(FV/fv)




Legge di Bilancio 2022: riordino degli ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/2022, ha fornito le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a seguito del riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali operata con la Legge di Bilancio per il 2022.
Nella circolare vengono illustrati e chiariti i seguenti aspetti:

  • Decorrenza delle nuove disposizioni: le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022,  si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022.
  • Lavoratori beneficiari: possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di primo e terzo tipo.
  • Requisito di anzianità di effettivo lavoro: passa dai precedenti 90 giorni a 30 giorni. Il requisito di anzianità del lavoratore -che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto- si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata.
  • Computo dei lavoratori dipendenti:  sono da includersi nel calcolo dell’organico lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
  • Importi del trattamento di integrazione salariale: si ha l’eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione di un unico tetto della prestazione pari a quello alto (per l’anno 2021, è stato quantificato in € 1.199,72). Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto un calcolo della contribuzione addizionale ridotta a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote (al 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile; al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile).
  • Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni: nelle ipotesi di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza dell’autorizzazione, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
  • Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa: il lavoratore beneficiario di integrazione salariale che svolga -nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro- attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
  • Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria (CIGO): il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche, né sul fronte normativo né su quello regolamentare.
  • Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS): le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente art. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015). In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo. Si estende, pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese ai datori di lavoro che sono iscritti ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 148/2015 al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti, per le causali di intervento declinate all’articolo 21, comma 1 (crisi aziendale, riorganizzazione e solidarietà). La causale di riorganizzazione, così come individuata all’articolo 21 comma 1 lett. a), è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”. I contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
  • Accordo di transizione occupazionale: è prevista l’ipotesi di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali. In sede di consultazione sindacale l’impresa deve addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo finalizzato al recupero occupazionale nel quale può essere previsto l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali. Viene riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta dal lavoratore all’impresa che lo assume. Tale intervento, per l’anno 2022 potrà essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale del contratto di solidarietà.
  • Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie: Il contributo ordinario CIGS è fissato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore. Detto contributo ordinario è posto a carico di tutti i datori di lavoro, prescindendo dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
  • Condizionalità e riqualificazione professionale: il Legislatore introducendo la necessità della partecipazione a processi di aggiornamento e riqualificazione a carattere formativo ha precisato, tra le condizioni per beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria, la partecipazione a percorsi formativi.
  • Contratto di espansione: il requisito del limite minimo di dipendenti in organico per l’accesso allo strumento può essere assolto anche con un organico di cinquanta unità, da calcolarsi in modo complessivo nelle ipotesi di aggregazione stabile di impresa con unica finalità produttiva o di servizi.
  • Disposizioni transitorie: nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di una impresa che non possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS è prevista la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario massimo di 52 settimane fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023.
  • Fondo di integrazione salariale (FIS): a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs. 148/15 (Cassa integrazione ordinaria) e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Si allega la circolare ministeriale.
 

(FV/fv)
 




Ccnl Unionmeccanica: erogazione welfare 2022

Si informano le aziende associate del comparto metalmeccanico che il recente accordo di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi, sottoscritto in data 26 maggio 2021, prevede che entro la fine del mese di febbraio le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori un’offerta di beni e servizi welfare del valore di € 200,00 (euro duecento/00).

Si ricorda che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato al superamento di 3 mesi di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare.
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.

Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.

(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di novembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di novembre 2021 con indice pari a 105,7.

 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 novembre 2021 al 14 dicembre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 3,867669%.
 

(FV/fv)