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Conciliazione vita-lavoro: nuovi congedi

Si informano le aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2022 il Decreto Legislativo di recepimento della direttiva Ue 1158 del 2019 sulla conciliazione vita-lavoro.
Si rafforza anche in Italia, la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers.
L’obiettivo delle nuove norme è quello di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
Le nuove norme entreranno in vigore dal 13 agosto 2022.

Congedo di paternità
Il provvedimento rende strutturale la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
 Per l’esercizio del diritto, il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
 
Congedi parentali
Il provvedimento incrementa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.
I mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, salgono da 6 a 9 in totale, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori.
Il provvedimento prevede che, accanto ai tre mesi, non trasferibili, che spettano a ciascun genitore, si aggiunge, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta, sempre un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione (nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi).
L’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato, sale poi da 6 a 12 anni.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
 
Priorità per il lavoro agile
I datori di lavoro pubblici e privati, che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
 
Legge 104: i tre giorni sono condivisibili
La norma introduce la novità che, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti (tra quelli legittimati a chiedere i permessi), che possono quindi fruirne in via alternativa tra loro.
 
Sanzioni
Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria. L’impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa.
 
Attivazione nuove misure
Il Decreto prevede interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza. L’Inps, nell’ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, attiverà specifici servizi digitali per l’informazione e l’accesso ai congedi e ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.
Si attendono, quindi, le circolari esplicative Inps.

(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di giugno 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di giugno 2022 con indice pari a 111,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 giugno 2022 al 14 luglio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 4,775424%.
 

(FV/fv)
 




Fondapi: elezioni per il rinnovo dell’assemblea

Si informano le aziende associate che dal 27 giugno al 3 luglio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea di Fondapi, il fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori e alle imprese che prevedono uno dei seguenti contratti collettivi per le piccole e medie imprese.

Ogni azienda aderente a Fondapi alla data del 27 gennaio 2021 e in regola con il versamento dei contributi ha diritto ad esercitare il proprio voto per eleggere i rappresentanti dei datori di lavoro.

Il voto si può esercitare esclusivamente per via telematica accedendo alla piattaforma sull’area riservata e sarà possibile esprimere la propria preferenza a favore di uno solo dei candidati presenti all’interno della lista.

Trovate in allegato l’informativa dettagliata sulla procedura e le modalità di voto.
 

(FV/fv)
 




Unionmeccanica Confapi: dal 1° giugno 2022 i valori di minimi tabellari, reperibilità e trasferta

Lo scorso  9 giugno 2022 Unionmeccanica Confapi e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom Uilm, in attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl 26 maggio 2021, hanno definito i valori dei minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2022 derivante dalla dinamica dell'Ipca e fornito i valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità per i dipendenti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe e alla installazione di impianti.

Minimi tabellari
Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, i minimi da riconoscere dalla stessa decorrenza sono i seguenti:

 

Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2022
 
 
Livello
 
Aumenti dal 1°
giugno 2022
 
Minimi CCNL dal 1° giugno 2022
1 16,79 1.375,00
2 18,55 1.518,55
3 20,58 1.684,87
4 21,47 1.757,91
5 23,00 1.883,07
6 24,66 2.018,99
7 26,46 2.166,05
8 28,77 2.355,54
8Q 28,77 2.355,54
9 32,00 2.619,60
9Q 32,00 2.619,60

 
 
Trasferte e Reperibilità
Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata 2021 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” cosi come fornita dall’ISTAT e pari allo 0,8%, hanno altresì proceduto all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2022.
Pertanto, a far data dal 1° giugno 2022 le suddette indennità risultano le seguenti:
 

Indennità di trasferta dal 1° giugno 2022
Trasferta intera € 44,47
Quota pasto meridiano o serale € 11,97
Quota pernottamento € 20,53

 
 

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022
  16 h (gg lavorato) 24 h (gg libero) 24 h (festive)  
6 gg
6gg con festivo 6 gg con festivo e gg
libero
Superiore al
5° livello
€ 6,84 € 11,24 € 11,83 € 45,42 € 46,02 € 50,42
4° e 5° livello € 5,95 € 9,33 € 10,01 € 39,06 € 39,74 € 43,13
1°, 2°, 3° livello € 4,99 € 7,51 € 8,11 € 32,48 € 33,09 € 35,60

 

Alleghiamo il verbale dell'accordo.

(FV/fv)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di maggio 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di maggio 2022con indice pari a 110,6.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 maggio 2022 al 14 giugno 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 3,732345 %.
 

(FV/fv)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di aprile 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di aprile 2022 con indice pari a 109,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 aprile 2022 al 14 maggio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,971751%.
 
(FV/fv)



Rapporto annuale 2021 del lavoro provincia di Lecco

Giovedì 5 maggio 2022, nella sede della Camera di Commercio di Como-Lecco, si è svolta la presentazione dell’12° Rapporto annuale sul mercato del lavoro lecchese, dal titolo Il mercato del lavoro lecchese alla prova di resilienza con i dati sull’andamento nel 2021.

Il Rapporto è stato realizzato da Provincia di Lecco e Camera di Commercio di Como-Lecco nell’ambito del progetto Polo di eccellenza per la gestione del mercato del lavoro e delle risorse umane in provincia di Lecco, operativo dal 2009.

In allegato la sintesi del report.

(MP/am)




Enfea: nuovo regolamento dall’1 marzo 2022

Informiamo che Enfea ha definito il regolamento 2022 relativo alle prestazioni a favore delle aziende e dei loro dipendenti.

Tali prestazioni, possono essere richieste dalle Aziende che applicano i contratti collettivi di seguito indicati ed in regola con le contribuzioni contrattuali:

  • Unionchimica
  • Uniontessile
  • Unigec
  • Unimatica
  • Unionalimentari
  • Unital
  • Confapi Aniem (comparti non edili)
 
Si allega il testo del nuovo regolamento.

(FV/fv)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di marzo 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di marzo 2022con indice pari a 109,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 marzo 2022 al 14 aprile 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,987994%.
 
(FV/fv)



Redazione rapporto biennale del personale maschile e femminile

Si informano le aziende associate che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia hanno firmato il Decreto interministeriale che definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti, in attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Tali aziende, infatti, in attuazione dell’ articolo 47 del Decreto-legge n. 77/2021 sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.

Le aziende dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).

Al termine della procedura informatica, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istat e Cnel.

Comunicato

(FV/fv)