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Lavoro e disabilità L.68/99: servizio di informazione gratuito per le Aziende Associate

Api Lecco Sondrio ha recentemente definito una nuova collaborazione con il consorzio Consolida e l’agenzia per il Lavoro Mestieri Lombardia con l’obiettivo di offrire alle proprie Aziende Associate un servizio di informazione e orientamento sulla L. 68/99 che definisce le regole in materia di inserimento e integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.
I datori di lavoro che devono ottemperare all’obbligo di assunzione di personale disabile e hanno bisogno di consulenza in merito, avranno a disposizione un professionista che li potrà accompagnare dalla semplice raccolta di informazioni alla costruzione della migliore risposta per l’assolvimento dell’obbligo di legge.

Il servizio a sportello sarà attivo presso la sede Api Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco, ogni mercoledì dalle 9.00 alle 11.00, dal 16 novembre sino a giugno 2023.
E’ consigliata la prenotazione chiamato il numero 389 180 4372.

In caso di esigenze particolari, sarà possibile concordare con l’operatore un incontro presso la sede aziendale.

(FP/fv)
 




Convegno in Api: “Welfare aziendale: leva strategica per attrarre e trattenere i talenti”

Il welfare aziendale è sempre più un elemento centrale nella gestione aziendale, rappresenta uno strumento di miglioramento dell’immagine, del clima aziendale, del senso di appartenenza e del benessere dei lavoratori.

Su questa tematica Api Lecco Sondrio organizza, in collaborazione con TreCuori Spa Società Benefit, il convegno dal titolo: “Welfare aziendale: leva strategica per attrarre e trattenere i talenti
che si terrà giovedì 27 ottobre 2022, dalle ore 15.30 alle 18, presso la nostra sede a Lecco in via Pergola 73. 

Durante l’incontro si parlerà, relativamente a questa tematica, dei bisogni delle imprese e delle soluzioni pratiche per soddisfarli. 

Interverranno:

Mario Gagliardi, responsabile relazioni industriali e welfare di Api Lecco Sondrio

Giovanni Lucchetta, TreCuori SpA società benefit

Per maggiori informazioni scrivere a welfare@api.lecco.it o telefonare allo 0341.282822.

Per partecipare al convegno bisogna iscriversi cliccando qui

In allegato trovate la locandina. 

(FV/am)

 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di settembre 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di settembre 2022 con indice pari a 113,5.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 settembre 2022 al 14 ottobre 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 6,280367%.

(FV/fv)




Elezioni politiche 2022: permessi elettorali ai dipendenti

Domenica 25 settembre 2022 dalle 7.00 alle 23.00 si svolgeranno le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali per le elezioni politiche.
 
Evidenziamo che anche in questa occasione i lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali (presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di candidati), hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di seggio.
 
Per quanto riguarda il trattamento economico previsto per i suddetti lavoratori, i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
 
Quanto sopra significa che:
  • Per le giornate lavorative (di norma il lunedì), il lavoratore ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di prestazione lavorativa effettiva;
  • Per le giornate festive e non lavorative (di norma il sabato e la domenica), il lavoratore ha diritto ad altrettante quote della retribuzione normale in aggiunta allo stipendio ordinario (1/26, o il diverso divisore previsto dal Ccnl, per i dipendenti retribuiti in misura fissa; 6 ore e 40 minuti nell’ipotesi di distribuzione dell’orario su 6 giorni, 8 ore nell’ipotesi di “settimana corta”, per i dipendenti retribuiti in relazione all’effettiva prestazione lavorativa). E’ facoltà dell’azienda concedere al lavoratore la possibilità di usufruire, per ogni giornata festiva o non lavorativa, riposi compensativi anziché il suddetto trattamento economico.
 
In merito alla documentazione necessaria per poter fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di durata delle operazioni elettorali, i lavoratori devono presentare al datore di lavoro:
  • Preventivamente, i documenti di nomina o di incarico;
  • Successivamente, un attestato firmato dal Presidente del seggio con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura delle operazioni di scrutinio (per i lavoratori che assolvono l’incarico di Presidente, la certificazione viene vistata dal Vice-Presidente).
 
Al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ai propri dipendenti, se richiesto, un permesso (non retribuito o da imputare in conto ferie o permessi annui retribuiti) per raggiungere il Comune di residenza.
 
Per quanto concerne il trattamento contributivo e fiscale, ricordiamo che:
  • la retribuzione corrisposta dai datori di lavoro ai lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali è soggetta a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali ed all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
  • le somme erogate dalle aziende a tale titolo sono ulteriormente deducibili dal reddito di impresa.

 
(FV/fv)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di agosto 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di agosto 2022 con indice pari a 112,3.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 agosto 2022 al 14 settembre 22, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 5,943503%.

 
(FV/fv)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di luglio 2022 con indice pari a 112,3.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2022 al 14 agosto 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 5,182910%.

 
(FV/fv)
 




Smart working: nuovo modulo di comunicazione dal 1° novembre 2022

Si informano le aziende associate che dal prossimo mese di settembre finisce il periodo di applicazione transitoria delle regole semplificate per il ricorso al lavoro agile (come, ad esempio, quella che consentiva ai datori di lavoro di disporre l’utilizzo del lavoro agile in via unilaterale senza essere obbligati a stipulare un accordo individuale con il lavoratore oppure quella che consentiva di poter ottemperare alla comunicazione telematica al Ministero trasmettendo un semplice tracciato excel), che erano rimaste valide per tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.
Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2022 le aziende che intendono far ricorso alla modalità di lavoro in smart working dovranno:
  • stipulare un accordo individuale a norma della Legge 81/2017 con il lavoratore;
  • consegnare l’informativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (vedere fac-simile allegato);
  • trasmettere in via telematica un apposito modulo al Ministero del lavoro (senza allegare l’accordo individuale).
 
Il modulo (da trasmettere entro 5 giorni dall’evento) è accessibile mediante SPID e CIE sul sito https://servizi.lavoro.gov.it ed andrà utilizzato a partire dal 01/09/2022 per le seguenti tipologie di comunicazione:
  • Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
  • Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati;
  • Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. La cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile, comunicato con l’ultima comunicazione temporalmente inviata;
  • Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.
 
In alternativa all’invio mediante applicativo web, sarà possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate in modalità massiva: come indicato nelle istruzioni del Ministero del Lavoro contenute nel DM 22 agosto 2022 n. 149, l’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda debba inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicando le informazioni di almeno un referente tecnico al quale rivolgersi per concludere la procedura di abilitazione.
 
Il datore di lavoro è tenuto a conservare l’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore per un periodo di cinque anni.
 
Si precisa che, in considerazione del fatto che la piena operatività della nuova procedura richiede anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro al fine di farli colloquiare con quelli del Ministero, in fase di prima applicazione, i nuovi accordi di lavoro agile o la modifica di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre 2022 potranno essere comunicati entro il 1° novembre 2022.

 
 
(FV/fv)




“Trasparenza lavoro”: nuovi obblighi in materia di informazione ai dipendenti e prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea.
Il decreto in esame, che entra in vigore il 13 agosto 2022, prevede, in estrema sintesi:
  • nuovi oneri informativi nei confronti dei lavoratori subordinati e parasubordinati (capo II
  • prescrizioni minime in relazione alle condizioni di lavoro (capo III
  • una protezione contro i licenziamenti o le conseguenze sfavorevoli connessi all’esercizio dei diritti previsti dal decreto stesso (capo IV).
 
Ambito di applicazione
Il nuovo provvedimento legislativo si applica:
  • ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
  • al contratto di lavoro a scopo di somministrazione;
  • al contratto di lavoro intermittente;
  • ai rapporti di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente, ai quali – ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – si applica la disciplina del lavoro subordinato;
  • ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • al contratto di prestazione occasionale, di cui all’art. 54-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • ai rapporti di lavoro domestico (ad eccezione delle disposizioni relative alla richiesta di transizione a rapporti più stabili e sicuri e alla formazione obbligatoria).
 
Sono invece esclusi dal campo di applicazione del decreto:
  • i rapporti di lavoro autonomo non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. E’ considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono uno stesso gruppo di imprese.
 
Informazioni sul rapporto di lavoro (articoli 4 e 5)
L’art. 4 ha modificato il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152, relativo alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore.
Si premette che, in base a quanto indicato nell’art. 3, le informazioni sono comunicate in formato cartaceo oppure elettronico, sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
 
Finora le informazioni riguardavano:
  • l’identita’ delle parti;
  •  il luogo di lavoro e la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  • la durata del periodo di prova se previsto;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  • l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;
  • la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
  • l’orario di lavoro;
  • i termini del preavviso in caso di recesso.
 
Ora, invece, il Decreto Legislativo n. 152/1997 impone maggiori oneri di informazione.
L’art. 1, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 104/2022, prevede infatti che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:
a) l’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena sia nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi. (Su questo specifico punto si ritiene particolarmente opportuno un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro in ordine alla portata della previsione, stante l’ampio numero di congedi retribuiti attualmente in essere);
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite (v. anche oltre, il paragrafo sulla prevedibilità minima del lavoro);
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
 
Termini di adempimento
Le informazioni eventualmente non contenute nel contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) o nella copia della comunicazione obbligatoria di avvio del rapporto sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa (si ricorda, peraltro, che il patto di prova deve essere sottoscritto dal lavoratore prima dell’inizio della prestazione lavorativa).
Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) sopra riportate possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data del suo inizio, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto. In caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, le informazioni di cui al citato art. 1-bis (v. oltre) devono essere rese prima dell’inizio dell’attività lavorativa o prima dell’utilizzo di tali sistemi.
 
Applicazione ai rapporti di lavoro già in corso
Le disposizioni del decreto in commento valgono anche per i rapporti già in corso. Per quanto riguarda specificamente i nuovi obblighi di informazione, l’art. 16 dispone che il
datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022 (ma il
decreto entra in vigore il 13 agosto 2022), è tenuto a fornire, aggiornare o integrare le informazioni entro 60 giorni.
 
Sanzioni
Il nuovo testo dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 152/1997 e l’art. 5, comma 4, inaspriscono l’apparato sanzionatorio connesso alle violazioni delle disposizioni in materia di informazioni ai lavoratori. La sanzione amministrativa, ora stabilita in una somma tra 250 euro e 1.500 euro per ogni lavoratore interessato, non è più conseguente all’inottemperanza dell’ordine di comunicazione rivolto dall’Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro o committente, ma èapplicata direttamente, dopo i necessari accertamenti, da parte dell’Ispettorato, al quale il lavoratore abbia denunciato il
mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 152/1997.
 
PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO (articoli 7-11)
 
Durata massima del periodo di prova
L’art. 7 prevede che:
  • nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non possa essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi;
  • nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego;
  • nell’ipotesi di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova;
  • la malattia, l’infortunio, il congedo di maternità o paternità obbligatori prolungano il periodo di prova in misura corrispondente alla durata dell’assenza.
 
Cumulo di impieghi
Lart. 8 stabilisce che, fermo restando il divieto per il lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, e di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo pregiudizievole per la stessa (art. 2105 del Codice civile), il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario esterno alla programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.
Il datore di lavoro, peraltro, può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 del Codice civile sopra richiamato.
Queste disposizioni si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinate e continuativa.
 
Formazione obbligatoria durante l’orario di lavoro
Secondo l’art. 11, quando il datore di lavoro è tenuto, in forza di previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, ad erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, deve essere considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso. Tale prescrizione non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quanto attiene all’informazione alla formazione e all’addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Risoluzione delle controversie e protezione dei lavoratori
Gli articoli 12, 13 e 14 stabiliscono:
  • la possibilità di rapida risoluzione delle controversie nascenti dall’applicazione dei diritti stabiliti dal decreto in commento, consentendo, in alternativa al ricorso alle autorità giudiziaria e amministrativa, l’accesso alle ordinarie forme di conciliazione stragiudiziale, quali ad esempio il tentativo di conciliazione avanti alla Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o la conciliazione in sede sindacale, nella quale le parti sono assistite dalle rispettive associazioni di rappresentanza (art. 12
  • la tutela contro comportamenti ritorsivi o che, comunque, abbiano determinato effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti, che abbiano presentato un reclamo al datore di lavoro o che abbiano promosso un procedimento, anche non giudiziario, al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dal decreto in esame.
Ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall’invalidità dell’atto ritorsivo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista l’applicazione, da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, della sanzione amministrativa da 250 euro a 1500 euro;
  • il divieto di licenziamento e di trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dal decreto in commento e in generale dal Decreto Legislativo n. 152/1997. I lavoratori estromessi dal rapporto o comunque destinatari di misure equivalenti al licenziamento adottate nei loro confronti dal datore di lavoro o dal committente possono fare espressa richiesta al medesimo dei motivi delle misure adottate. Il datore di lavoro (o il committente) deve fornire, per iscritto, tali motivi entro 7 giorni dall’istanza. Qualora il lavoratore faccia ricorso all’autorità giudiziaria competente, lamentando la violazione dei predetti divieti, incombe sul datore di lavoro o sul committente l’onere di provare che i motivi addotti a fondamento del licenziamento o degli altri provvedimenti equivalenti adottati a carico del lavoratore non siano riconducibili all’esercizio dei diritti garantiti dal Decreti Legislativi n. 104/2022 o n. 152/1997 come modificato dal primo.
 
Nell’allegarne alla presente nota il testo, si fa riserva di ulteriori approfondimenti, anche ad esito degli auspicati interventi di chiarimento da parte degli Enti competenti.
 
(FV/fv)



Conciliazione vita-lavoro: nuovi congedi

Si informano le aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2022 il Decreto Legislativo di recepimento della direttiva Ue 1158 del 2019 sulla conciliazione vita-lavoro.
Si rafforza anche in Italia, la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers.
L’obiettivo delle nuove norme è quello di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
Le nuove norme entreranno in vigore dal 13 agosto 2022.

Congedo di paternità
Il provvedimento rende strutturale la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
 Per l’esercizio del diritto, il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
 
Congedi parentali
Il provvedimento incrementa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.
I mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, salgono da 6 a 9 in totale, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori.
Il provvedimento prevede che, accanto ai tre mesi, non trasferibili, che spettano a ciascun genitore, si aggiunge, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta, sempre un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione (nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi).
L’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato, sale poi da 6 a 12 anni.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
 
Priorità per il lavoro agile
I datori di lavoro pubblici e privati, che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
 
Legge 104: i tre giorni sono condivisibili
La norma introduce la novità che, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti (tra quelli legittimati a chiedere i permessi), che possono quindi fruirne in via alternativa tra loro.
 
Sanzioni
Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria. L’impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa.
 
Attivazione nuove misure
Il Decreto prevede interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza. L’Inps, nell’ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, attiverà specifici servizi digitali per l’informazione e l’accesso ai congedi e ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.
Si attendono, quindi, le circolari esplicative Inps.

(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di giugno 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di giugno 2022 con indice pari a 111,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 giugno 2022 al 14 luglio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 4,775424%.
 

(FV/fv)