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Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione on-line entro il 17 aprile 2023

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2022 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, devono predisporre entro il 31 marzo 2023 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale cliclavoro
 
Modalità di comunicazione
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l’accesso all’ applicazione “usuranti” è possibile solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all’indirizzo oltre alle risposte a quesiti FAQ
da consultare prima della compilazione.

 
(FP/fp)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di febbraio 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di febbraio 2023 indice pari a 118,5.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 febbraio 2023 al 14 marzo 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,440355%.
 
(FV/fv)



Voucher aziendali per la certificazione della parità di genere

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia, con D.d.u.o. n. 654 del 23 gennaio 2023, ha approvato l’avviso pubblico “Verso la certificazione della parità di genere” a valere su risorse PR FSE+2021-2027 nell’ambi­to dell’Obiettivo specifico ESO 43, Azione c1. La Certificazione della parità di genere ha l’obiettivo di accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente “critiche” (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità).

Regione Lombardia, con tale Avviso, intende sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso orientato al conseguimento della certificazione della parità di genere con due linee di finanziamento:

  • Linea A, con uno stanziamento di 4 milioni di €, prevede il co-finanziamento per l’acquisto di servizi di consulenza a supporto delle imprese che intendono avviare le attività propedeutiche al conseguimento della certificazione;
  • Linea B, con uno stanziamento di 6 milioni di €, prevede il co-finanziamento delle spese sostenute dalle imprese per ottenere la certificazione.
Per ricevere il contributo relativo alla Linea di finanziamento A, è necessario richiedere anche il contributo relativo alla Linea di finanziamento B. È possibile, invece, richiedere esclusivamente il contributo sulla Linea di finanziamento B.

Soggetti beneficiari
Possono partecipare al bando i soggetti che esercitano attività economica con i seguenti requisiti:

  • essere Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) con una sede operativa attiva in Lombardia, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio;
  • essere titolari di partita IVA aventi domicilio fiscale in Lombardia;
  • avere almeno un dipendente in pianta organica.
Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo è concesso a fondo perduto, sotto forma di voucher aziendale.
Il valore dei voucher varia in relazione al numero dei dipendenti delle sedi operative/unità produttive localizzate sul territorio lombardo, ed è fruibile all’interno dei seguenti massimali:
 
Numero di dipendenti Valore massimo del voucher
per servizi consulenziali

(Linea A)
Valore massimo del voucher
per servizio di certificazione

(Linea B)
da 1 a 9 dipendenti 2000 2000
da 10 a 49 dipendenti 4000 4000
da 50 a 125 dipendenti 5000 7000
da 126 a 249 dipendenti 7000 9000
 
Per entrambe le linee il contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili. I contributi saranno riconosciuti e liquidati esclusivamente ai beneficiari che avranno ottenuto la certificazione della parità di genere.

Presentazione delle domande
La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del 1° febbraio 2023 fino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 17.00 del 13 dicembre 2024.
Il finanziamento verrà assegnato con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda, previa istruttoria formale in relazione ai requisiti di accesso previsti.
 
Per maggiori informazioni e per visionare il bando completo si rimanda al sito di Regione Lombardia

(TM/tm)




Voucher sociale per l’accesso ai servizi di conciliazione

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di Ente Capofila dell’Alleanza Locale di Conciliazione Vita-Lavoro del Distretto di Lecco, ha pubblicato il bando per la concessione di voucher sociali per l’acquisto, fino ad esaurimento fondi, di servizi aggiuntivi territoriali pubblici o privati rivolti alla cura di minori (0/6 anni). Il voucher sociale è uno strumento economico utilizzabile per l’acquisto di servizi e/o di prestazioni erogate da “caregiver professionali”.

Il valore economico del voucher sociale viene definito in base alla spesa complessiva sostenuta dal richiedente, pari al 50% della spesa effettuata e certificata, fino ad un massimo complessivo di € 150,00 euro a domanda.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: serviziallapersona@valsassina.it. Le domande verranno accolte dalle ore 9.00 del 27 Febbraio 2023 alle ore 12.00 del 17 Marzo 2023. La domanda di accesso al voucher sociale deve essere presentata utilizzando esclusivamente i moduli predisposti in formato PDF allegati al bando
 
Tutte le informazioni e i documenti sono reperibili cliccando qui 

In allegato è disponibile il bando.

(TM/tm)




Gestione Separata Inps: aliquote contributive reddito 2023

L’istituto, con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, determina le aliquote contributive di reddito valevoli per l’anno 2023 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2022 aveva stabilito l’incremento dell’aliquota contributiva sino all’1,31% a sostegno del fondo per l’indennità di disoccupazione (Dis-Coll).
 
Nei contenuti della circolare Inps sono presenti le tabelle riepilogative con le quali è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.
Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva è pari al 35,03%; per le categorie ove il contributo Dis-Coll è assente il valore è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’aliquota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è pari al 26,23%.
Consolidata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito per l’anno 2023 è pari a € 17.504,00, mentre il massimale è pari a € 113.520,00.
 
Per ottenere l’accredito contributivo di un’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi:
  • iscritti con aliquota al 24%: € 4.200,96;
  • professionisti con aliquota del 26,23%: € 4.591,30;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 5.902,35;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 6.131,65.
 
(FP/am)



Inps: valori per il calcolo delle contribuzioni all’1 gennaio 2023

Con la circolare n. 11 del 1° febbraio2023, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2023.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2023.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per l’anno 2022, è risultata pari all’ 8,1%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 567,94, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 53,95.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2023:
 
  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 149,23 € 53,95 € 53,95
Artigianato ——- € 53,95 € 53,95
Commercio € 149,23 € 53,95 € 53,95
 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 53,95 x 6gg / 40h = € 8,09
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 53,95.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2023 a € 113.520,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2023, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.349,00 (pari a € 52.190,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2023 è pari a € 2.360,66.
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2023, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 53.687,00.
 
Regolarizzazione relative al mese di gennaio 2023
Le aziende potranno regolarizzare le eventuali differenze relative al mese di gennaio 2023 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 maggio 2023): la regolazizzazione non comporta oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello UniEmens le aziende utilizzeranno la sezione PosContributiva dello stesso flusso con le seguenti modalità:
  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.
 
(FP/am)



Inps: trattamenti di integrazione salariale

L’Inps, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2023, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.
Con la riforma degli ammortizzatori sociali attivata lo scorso anno, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat annuo, anziché il precedente meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore,
Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2023.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2023
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.321,53 € 1.244,36
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.585,84 € 1.493,23
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2023 € 1.352,19
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2023 € 1.470,99
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2023 € 1.352,19
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2023 € 1.470,99
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2023 € 656,44
(no riduzione 5,84%)

 
(FP/am)
 




Autoliquidazione Inail 2022-2023

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2022-2023.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è giovedì 16 febbraio 2023;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2022+anticipo rata 2023) deve riportare il numero di riferimento 902023 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2022 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro martedì 28 febbraio 2023
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro giovedì 16 febbraio 2023;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle appositamente abilitate. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it , consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all’autoliquidazione 2022/2023.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 1,71% valido per l’anno 2022.
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2022/2023, sono riportati nella seguente tabella:
 
Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2022/2023
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Giovedì 16 febbraio 2023 Giovedì 16 febbraio 2023 0
II rata Martedì 16 maggio 2023 Martedì 16 maggio 2023 0,00416959
III rata Mercoledì 16 agosto 2023 Lunedì 21 agosto 2023 0,00847973
IV rata Giovedì 16 novembre 2023 Giovedì 16 novembre 2023 0,01278986
 
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Obbligo comunicazione periodica contratti di somministrazione entro il 31 gennaio 2023

Le aziende che hanno utilizzato lavoratori in somministrazione durante l’anno 2022, devono effettuare entro il prossimo 31 gennaio 2023 l’inoltro della consueta comunicazione riepilogativa annuale.
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare le informazioni essenziali riguardanti il numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2022, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
 
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:

 
Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
 
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:

  1. Nel periodo temporale 01/01/2022 – 31/12/2022; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • motivo ………….…..
  • durata ………….…..
  • n…. lavoratori interessati
  • qualifica dei lavoratori interessati ………………..
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle Rsu aziendali oppure Rsa o, dove assenti, alle OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2022con indice pari a 118,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 9,974576%.
 
(FV/fv)