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Ccnl Legno Unital Confapi: accordo di rinnovo

Si informa le aziende del comparto del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento nonché le industrie boschive e forestali che il 9 aprile 2024 è stato sottoscritto un accordo di rinnovo del CCNL LEGNO UNITAL CONFAPI tra le OO.SS. e Unital Confapi, stabilendo i minimi tabellari per il 2024.
Secondo l’accordo, è previsto un aumento del 5.9% (basato sui dati Istat – Ipca non depurata dei costi energetici), che si traduce in un aumento aggiuntivo di 136,55 euro per il parametro 140 (as2).
Sommando questo valore ai 133 euro erogati a dicembre 2023, si ottiene un totale di 269,55 euro di aumento nell’arco di un anno di contratto.

Si riporta in allegato l’ipotesi di accordo.

(FV/fv)




Lavori usuranti e lavoro notturno: invio comunicazioni online

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2023 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, devono predisporre la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale Cliclavoro

Normalmente la comunicazione è da predisporre e inviare entro il 31 marzo di ogni anno, ma cadendo quest’anno le festività di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo rispettivamente nei giorni 31 marzo e 1° aprile, il termine per adempiere all’invio è fissato al 2 aprile 2024.
 
Modalità di comunicazione
Le disposizioni ministeriali prevedono orami da tempo l’accesso all’applicazione “usuranti” solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
 

  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare cliccando qui oltre alle risposte a quesiti FAQ da consultare prima della compilazione cliccando qui 

(FP/am)




Convocazione Assemblea Unionmeccanica Lecco

A tutte le Aziende Associate che applicano il Ccnl Unionmeccanica Confapi.

L’Assemblea di Unionmeccanica Lecco procederà al rinnovo delle cariche associative per il triennio 2024-2027 e si riunirà in prima convocazione il giorno 26 marzo 2024 alle ore 06.30 presso la sede di Via Pergola – Lecco, mentre abbiamo modo di ritenere che sarà resa valida la seconda convocazione di:

 

martedì 26 marzo 2024 alle ore 16.00 presso la sede di Confapi Lecco Sondrio Via Pergola 73, 23900 – Lecco

per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno:

1. Rinnovo cariche Unionmeccanica Lecco;
2. Varie ed eventuali.

Chiedo gentilmente di comunicare la Tua presenza alla mail segreteria@confapi.lecco.it entro il 22 marzo 2024.

Si allegano la scheda di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali e la scheda di eventuale delega assembleare.

(MG/sg)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di gennaio 2024

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di gennaio 2024 indice pari a 119,3.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 gennaio 2024 al 14 febbraio 2024, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,377313%.

(fv/fv)




Inps: esonero lavoratrici madri

L’istituto definisce nella circolare 27/2024  le condizioni che consentono alle lavoratrici madri di usufruire dell’esonero contributivo a proprio carico stabilito dalla legge di Bilancio 2024.
 
In particolare la norma prevede che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Tale esonero prevede un limite massimo annuo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile.
 
L’esonero è esteso in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
 
Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico: nel caso in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato a tempo indeterminato, l’esonero piò essere applicato a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
 
Misura dell’esonero
L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
 
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile, anche in caso di part-time, è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia mensile va riproporzionata nel valore di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo: tali soglie massime sono valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.
 
Le due misure di esonero cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma, ovvero in caso di:
-3 o più figli- nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
-2 figli- nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
 
La riduzione contributiva viene applicata anche in favore delle lavoratrici che abbiano bambini in adozione o in affidamento all’interno del proprio nucleo familiare.
 
Il diritto alla fruizione dell’esonero non comporta benefici in capo al datore di lavoro, poiché la misura è in favore della sola lavoratrice.
 
Istruzioni operative
Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo nota la loro condizione e i dati relativi ai figli  figli e i codici fiscali di due o tre figli attraverso il facsimile predisposto in allegato.
 
In alternativa, nel caso in cui la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto tali informazioni, sarà previsto il rilascio di apposito applicativo on-line le cui istruzioni verranno comunicate con apposito messaggio.
 
I datori di lavoro, una volta autorizzati dalla lavoratrice richiedente, potranno esporre a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024 i dati dell’esonero in oggetto secondo i codici identificativi contenuti nella circolare 27/2024.
 
Eventuali esoneri delle mensilità arretrate di gennaio 2024 e febbraio 2024 possono essere inseriti nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare Inps, ovvero in marzo, aprile, maggio 2024.
 
In allegato il modello fac-simile della dichiarazione.
 
(FP/am)



Inps: ticket licenziamento Naspi 2024

Per effetto della rivalutazione del massimale Naspi (circ. Inps n. 25/2024) il calcolo del contributo, definito come “ticket Naspi”, dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato, è pari a € 635,67 (€ 1.550,42 X 41%) per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni.

Per i lavoratori che vantano 36 mesi (o più) di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2024 è pari a € 1.907,01 (€ 635,67 X 3 anni), mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato svolto con una durata ricompresa nei 36 mesi, il contributo deve essere definito in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Esempi di contribuzione

Tipologia Massimale Naspi 2024 % Ammontare annuo Ammontare mensile Mesi anzianità Importo da versare
Lavoratore con 10 mesi di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 10 € 529,70
Lavoratore con 17 mesi di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 17 € 900,49
Lavoratore con oltre 10 anni di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 36 € 1.907,01
 

 
(FP/am)
 




Ccnl Aniem: materiali da costruzione

Si informano le aziende che è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo economico per il rinnovo del Contratto Nazionale Confapi Aniem materiali da costruzione scaduto il 30 giugno 2022.

In allegato il testo dell’accordo e la circolare esplicativa.

(FV/fv)




Autoliquidazione Inail 2023-2024: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2023-2024.
Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:
  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è venerdì 16 febbraio 2024;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2023+anticipo rata 2024) deve riportare il numero di riferimento 902024 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2023 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro giovedì 29 febbraio 2024
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2024 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro venerdì 16 febbraio 2024;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it , consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all’autoliquidazione 2023/2024.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 3,76% valido per l’anno 2023.
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2023/2024, sono riportati nella seguente tabella:
 
Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2023/2024
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Venerdì 16 febbraio 2024 Venerdì 16 febbraio 2024 0
II rata Giovedì 16 maggio 2024 Giovedì 16 maggio 2024 0,00927123
III rata Venerdì 16 agosto 2024 Martedì 20 agosto 2024 0,01874849
IV rata Sabato 16 novembre 2024 Lunedì 18 novembre 2024 0,02822575

 

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Prospetto informativo disabili: trasmissione entro il 31 gennaio 2024

Nelle scadenze di inizio anno trova conferma l’abituale trasmissione telematica del prospetto informativo disabili attraverso il portale ministeriale cliclavoro.gov.it entro il 31 gennaio 2024 e il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2023.
La modalità di compilazione del prospetto informativo non ha subito alcuna modifica rispetto agli anni precedenti: si ricorda che l’accesso al portale ministeriale dovrà essere necessariamente effettuato con le credenziali Spid del datore di lavoro o di un intermediario autorizzato.
L’omessa o tardiva trasmissione del modello comporta una sanzione amministrativa di 702,43 euro e maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
L’obbligo interessa i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, con la sola eccezione di quelli la cui situazione occupazionale è rimasta invariata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2022, e che pertanto possono omettere di inviare la nuova dichiarazione.
 
(FP/am)



Somministrazione lavoro: obbligo comunicazione periodica contratti

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2024.
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2023, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
 
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:
 
Oggetto:    Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
 
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:
  1. nel periodo temporale 01/01/2023 – 31/12/2023; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
  2. per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • motivo ………….…..
  • durata ………….…..
  • n…. lavoratori interessati
  • qualifica dei lavoratori interessati ………………..
 
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle RSU aziendali oppure RSA o, dove assenti, alle OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.
In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.
 
N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.
 
(FP/am)