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Lavori usuranti e lavoro notturno: invio comunicazione on-line entro il 31 marzo 2025

È prossima la scadenza di un importante adempimento annuale, ovvero la comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti e notturni.

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2024 dipendenti in lavorazioni c.d. usuranti o in lavoro notturno, devono predisporre e inviare entro il 31 marzo 2025 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale cliclavoro

Modalità di comunicazione
Le disposizioni ministeriali prevedono orami da tempo l’accesso all’applicazione “usuranti” solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
 

  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare cliccando qui  oltre alle risposte a quesiti FAQ cliccando qui  da consultare prima della compilazione.

(FP/am)




Rinnovo CCNL Confapi e Federmanager per Dirigenti e Quadri Superiori 2025

Con il verbale del 25 Marzo 2025, Confapi e Federmanager hanno sottoscritto ‘accordo per il rinnovo del CCNL dei Dirigenti e i Quadri Superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi.

Forniamo, in allegato, la circolare esplicativa sul rinnovo del CCNL Confapi e Federmanager per i Dirigenti e i Quadri Superiori, unitamente al testo del verbale di accordo.
 
L’area Relazioni Industriali resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

(FV/fv)




Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi: nota del Presidente Luigi Sabadini

Trasmettiamo nota del Presidente di Unionmeccanica nazionale Luigi Sabadini in riferimento alla trattativa per il rinnovo del C.C.N.L. metalmeccanico Confapi.

Dopo la presentazione della Piattaforma sindacale del 16 dicembre scorso, si è svolto lunedì scorso il terzo incontro, in sessione plenaria, per le trattative di rinnovo del C.C.N.L. metalmeccanico Confapi, scaduto il 31 dicembre 2024.
Durante la sessione, la delegazione di Unionmeccanica ha esposto le proprie considerazioni anche sulla parte economica, garantendo la sostanziale continuità dell’assetto contrattuale esistente, pur volendo coltivare, nella dinamica complessiva e generale dei costi contrattuali, una prospettiva di maggior certezza per le aziende del settore.
Altrettante aperture sono state espresse in materia di rafforzamento della bilateralità, flexible benefit ed elemento perequativo.
Sul piano normativo, aree di intervento e di possibili convergenze sono state individuate in tema di commissione per l’inquadramento professionale, attività formativa, sicurezza e mercato del lavoro, bilancio di sostenibilità e appalti.
Marcate distanze sono emerse rispetto ai nuovi modelli di orario di lavoro prospettati in piattaforma, che potrebbero comportare costi aggiuntivi fino al 12,5%.
È stata altresì manifestata la volontà da parte di Unionmeccanica di proseguire nella trattativa, approfondendo le specifiche questioni dal punto di vista tecnico, così da poter giungere, in tempi ragionevoli, al rinnovo del C.C.N.L. che coinvolge oltre 40.000 aziende, per più di 400.000 addetti.
La necessità è ancora più evidente considerata la volontà imprenditoriale di entrare nel vivo dei temi trattati, a poco più di due mesi oltre scadenza del contratto.
Le OO.SS., nonostante le esplicite aperture e disponibilità della delegazione imprenditoriale, hanno espresso insoddisfazione rispetto alle posizioni espresse, annunciando l’apertura di una fase conflittuale che, di fatto, determina una rottura unilaterale del tavolo negoziale.
Tale decisione, considerata l’irritualità di modalità e tempistica con cui è stata comunicata, si pone in netta discontinuità rispetto al consolidato sistema di buone relazioni sindacali che ha sempre contraddistinto il rapporto fra le parti, comportando, inevitabilmente, una precisa assunzione di responsabilità delle OO.SS. rispetto a una positiva ripresa della trattativa di rinnovo del C.C.N.L.
Allo stesso modo e a dispetto delle intenzioni dalle medesime rappresentate ad avvio del negoziato di far emergere, con l’attuale rinnovo, specificità e “autonomia” del settore rappresentato da Unionmeccanica, la scrivente non può che prendere atto della sostanziale volontà delle Federazioni sindacali di “accomunare”, con l’anzidetta determinazione, trattative in tutto e per tutto (tempi, metodo e contenuti) differenti
“.
 
(MG/am)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di febbraio 2025

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di febbraio 2025 indice pari a 121,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,811564.%.
 
(FV/fv)



Ccnl Uniontessile Confapi: rinnovo 2025

CCNL UNIONTESSILE – CONFAPI
Accordo di rinnovo del 24 gennaio 2020
In data 18 febbraio 2025 è stata sottoscritta tra UNIONTESSILE Confapi e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL tessile-abbigliamento-moda, tessili vari e del cappello, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli scaduto lo scorso 31 marzo 2024.
Il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.04.2024 e scadenza al 31.03.2027.
normativo che economico.
 
Relazioni industriali
Viene istituito un Osservatorio Nazionale Plurisettoriale con il compito di monitorare malattie professionali, infortuni e stress da lavoro correlato, con il supporto dell’Ente Bilaterale OPNC. L’operatività dell’Osservatorio dovrà essere attivata entro tre mesi dalla firma dell’accordo, con la definizione del regolamento attuativo.
 
Formazione
Entro 90 giorni dalla firma del CCNL, verrà attivato un Gruppo di lavoro per sviluppare e monitorare la formazione dei lavoratori.
 
Informazione e formazione sulla bilateralità
Per favorire la conoscenza degli strumenti della bilateralità contrattuale, viene concessa un’ora aggiuntiva di assemblea rispetto alle ore già previste, con un ordine del giorno specifico su questo tema.
 
Affissioni sindacali
Le aziende e le Rappresentanze Sindacali Unitarie potranno utilizzare bacheche elettroniche o altri sistemi informatici per le comunicazioni sindacali. Inoltre, le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie potranno affiggere comunicazioni negli albi aziendali, previa comunicazione alla direzione aziendale.
 
Versamento dei contributi sindacali
Vengono definite regole unificate per il versamento dei contributi sindacali trattenuti in busta paga, garantendo maggiore chiarezza e uniformità nella gestione.
 
Contratti a termine
Viene introdotta la possibilità di estendere la durata dei contratti a termine oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi, per specifiche esigenze aziendali come progetti straordinari, digitalizzazione, modernizzazione degli impianti produttivi e lancio di nuove attività o prodotti.
 
Durata del periodo di prova
A partire dal 1° marzo 2025, la durata del periodo di prova viene estesa fino a 6 mesi per i livelli più alti, con variazioni proporzionali per gli altri livelli contrattuali.
 
Gestione delle ex festività e riduzioni di orario
Viene introdotta la possibilità di definire accordi aziendali per l’utilizzo delle ex festività non godute e delle riduzioni di orario, anche per limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali.
 
Misure per le donne vittime di violenza di genere
Alle lavoratrici vittime di violenza viene riconosciuto il diritto a un congedo retribuito fino a 5 mesi, con possibilità di richiedere un trasferimento su richiesta, accedere a forme di flessibilità oraria e smart working, e beneficiare di ferie solidali.
 
Lavoro agile – Smart Working
Viene introdotta una regolamentazione specifica del lavoro agile, in linea con il Protocollo nazionale del 2021, disciplinando la modalità di alternanza tra lavoro in presenza e da remoto, il diritto alla disconnessione e le condizioni di accesso.
 
Banca ore solidali
Si definiscono linee guida per la gestione aziendale delle ore solidali tra i lavoratori, favorendo la solidarietà interna.
 
Malattia e infortunio non sul lavoro
Il datore di lavoro dovrà fornire su richiesta un riepilogo del periodo di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio. Viene inoltre esteso il comporto prolungato fino a 15 mesi per i lavoratori affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Superato il comporto, sarà possibile accedere a un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi.
 
Congedo di paternità e congedo parentale
Dal 1° marzo 2025, il congedo di paternità obbligatorio viene aumentato di un giorno retribuito oltre i 10 previsti dalla legge. Inoltre, il congedo parentale sarà integrato fino al 60% della retribuzione per un massimo di tre mesi.
 
Ferie e CIG
Dal 1° marzo 2025, i lavoratori in Cassa Integrazione matureranno comunque il rateo ferie per periodi di sospensione fino a due settimane al mese.
 
Ambiente di lavoro
Viene introdotta la possibilità di segnalare i quasi infortuni, con l’istituzione di una commissione che analizzi i dati raccolti per migliorare la sicurezza. Viene inoltre prevista la gestione del microclima nei luoghi di lavoro, con incontri tra azienda e rappresentanti della sicurezza per valutare misure di miglioramento.
 
Parte Economica
Aumenti retributivi
Gli incrementi salariali saranno distribuiti in tre tranche, con aumenti previsti a partire dal 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° dicembre 2027. Le nuove tabelle retributive aggiornate sono allegate alla presente circolare.
 
Una tantum
A tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025 sarà riconosciuta una una tantum di 100 euro lordi, che verrà corrisposta con la retribuzione di febbraio 2025.
 
Maggiorazione straordinari
Nei settori Occhiali e Giocattoli, le maggiorazioni per straordinari diurni aumentano dal 25% al 27% a partire dal 1° marzo 2025.
 
Previdenza integrativa
Dal 1° gennaio 2026, il contributo a carico dell’azienda per la previdenza complementare FONDAPI sarà aumentato dello 0,10%.
 
In allegato forniamo il testo dell’accordo di rinnovo e la relativa nota di approfondimento predisposta da Uniontessile, comprensiva delle nuove tabelle retributive.

(FV/fv)




Inps calcolo delle contribuzioni: i valori dall’1 gennaio 2025

Con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2025.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2025.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per l’anno 2024, è risultata pari al + 0,8%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 603,40, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 57,32.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2025:
 
  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 158,55 € 57,32 € 57,32
Artigianato ——- € 57,32 € 57,32
Commercio € 158,55 € 57,32 € 57,32
 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 57,32 x 6gg / 40h = € 8,60
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 57,32.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2025 a € 120.607,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2025, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.621,00 (pari a € 55.448,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2025 è pari a € 2.508.04
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2025, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 57.038,00.
 
Regolarizzazione relative al mese di gennaio 2025
Le aziende potranno regolarizzare le eventuali differenze relative al mese di gennaio 2025 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 aprile 2024): la regolazizzazione non comporta oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello UniEmens le aziende utilizzeranno la sezione PosContributiva dello stesso flusso con le seguenti modalità:
  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.
 
(FP/am)

 




Inps: trattamenti di integrazione salariale variazioni dal 1° gennaio 2025

L’Inps, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2025, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.
Con la riforma degli ammortizzatori sociali ormai consolidata dall’anno 2022, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat annuo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2024
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.404,03 € 1.322,05
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.684,85 € 1.586,45
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2025 € 1.436,61
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2025 € 1.562,82
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2025 € 1.436,61
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2025 € 1.562,82
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2025 € 697,43
(no riduzione 5,84%)

 
(FP/am)
 




EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici): nuovo regolamento 2025

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico, che l’assemblea di E.B.M., ha deliberato l’approvazione del nuovo Regolamento E.B.M. che entra in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025.
Tra le variazioni più rilevanti, a favore di Lavoratrici, Lavoratori e Aziende, si segnala l’incremento del 50% dei rimborsi per le prestazioni di seguito riportate:
  • Carenza di Malattia > da € 105 a € 160
    (per carenze avvenute a partire dal 1° gennaio 2025)
  • Nascita o Adozione > da € 200 a € 300
    (per nascite o adozioni a partire dal 1° gennaio 2025)
  • Iscrizione Asilo Nido > da € 200 a € 300
    (per le iscrizioni a partire dall’anno scolastico 2025/2026)
  • Iscrizione Scuole Medie Superiori > da € 120 a € 180
    (per le iscrizioni a partire dall’anno scolastico 2025/2026)
  • Iscrizione Università > da € 200 a € 300
    (per le iscrizioni a partire dall’anno accademico 2025/2026)
Inoltre è stata estesa la possibilità, per le Lavoratrici e per i Lavoratori, di richiedere il rimborso una tantum per la Fruizione dei Permessi Ex L.104/92 anche per assistenza a coniuge o convivente di fatto, come descritto in dettaglio al seguente link.
Infine, a beneficio dei familiari, in caso di prematura scomparsa della Lavoratrice o del Lavoratore, è stata introdotta una nuova prestazione del valore di € 1.000. Per verificare se sussistano le condizioni per la presentazione della domanda, consultare Premorienza nella sezione Prestazioni del sito.
Nello Schema Prestazioni E.B.M. trovate evidenziate tutte le variazioni sopra descritte.

E’ inoltre consultabile online e scaricabile anche la Guida alle Prestazioni E.B.M. aggiornata.
 
(FV/fv)




CCNL Unigec Unimatica: erogazione welfare 2025

Informiamo le aziende dei comparti grafico-editoriale, cartario-cartotecnico e del settore informatico-servizi innovativi che Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil hanno sottoscritto in data 22 gennaio 2025 l’accordo allegato in merito all’erogazione del flex benefits, limitatamente all’anno 2025, di cui all’art. 12 del Ccnl, stante la trattativa per il rinnovo dello stesso, scaduto in data 31.12.2023, ancora in corso.

L’importo dovrà quindi essere messo a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio 2025 con utilizzo entro il 31 dicembre dell’anno stesso.

(FV/fv)




Prospetto informativo disabili trasmissione entro il 31 gennaio 2025

Nelle scadenze di inizio anno trova conferma l’abituale trasmissione telematica del prospetto informativo disabili attraverso il portale ministeriale cliclavoro.gov.it entro il 31 gennaio 2025 e il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2024.

La modalità di compilazione del prospetto informativo non ha subito alcuna modifica rispetto agli anni precedenti: si ricorda che l’accesso al portale ministeriale dovrà essere necessariamente effettuato con le credenziali Spid del datore di lavoro o di un intermediario autorizzato.

L’omessa o tardiva trasmissione del modello comporta una sanzione amministrativa di 702,43 euro e maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L’obbligo interessa i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, con la sola eccezione di quelli la cui situazione occupazionale è rimasta invariata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2023, e che pertanto possono omettere di inviare la nuova dichiarazione.
 
(FP/am)