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Bandi O.P.N.M.: erogazione contributi per i break formativi e per i corsi di formazione sulla sostenibilità

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico che l’O.P.N.M., Organismo Paritetico Nazionale del settore Metalmeccanico, ha indetto due bandi: uno per l’erogazione di contributi per l’organizzazione di Break formativi del valore complessivo di € 500.000 e uno per l’erogazione di contributi per la realizzazione di Corsi di Formazione sulla sostenibilità del valore complessivo di € 300.000.

L’obiettivo nel primo caso è rafforzare la cultura della prevenzione e favorire la massima diffusione dei Break Formativi, senza valenza di aggiornamento ex D.Lgs 81/2008, e, nel secondo caso rendere più fluida la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere e incentivare le aziende che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.

Le Aziende che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., possono presentare domanda tramite l’Area Riservata E.B.M., accedendo alla sezione Bandi > Bandi O.P.N.M. > Presenta Nuova Domanda e, selezionando la tipologia di Bando al primo step della compilazione.

Il testo completo dei due bandi con tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti, la documentazione necessaria è disponibile nella pagina dedicata ad O.P.N.M. e di seguito i link diretti ai documenti:

BANDO BREAK FORMATIVI
BANDO SOSTENIBILITÀ

Le domande potranno essere presentata a partire da oggi 25/10/2023 e fino al termine ultimo del 31/07/2024.

(FV/fv)




“Decreto Lavoro”: chiarimenti ministeriali sui contratti a termine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 (circolare n. 9 del 9 ottobre 2023) con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 85/2023 di conversione del decreto-legge n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro).

In particolare, la circolare evidenzia che:

  • resta fissato in 24 mesi il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, salvo diversa previsione dei contratti collettivi e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
     
  • il contratto a termine può essere stipulato liberamente, cioè senza alcuna causale, fino a 12 mesi di durata;
     
  • non ha subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite – sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi;
     
  • è rimasto invariato il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).
Quanto alle causali da apporre necessariamente in caso di contratto a termine superiore ai 12 mesi, il Decreto-Lavoro è intervenuto in modo significativo, modificando integralmente l’articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2015 e riscrivendo le nuove condizioni legittimanti, valorizzando peraltro il ruolo della contrattazione collettiva.

La novità più importante è stata, tuttavia, introdotta in sede di conversione del Decreto-Lavoro circa la possibilità per i datori di lavoro di stipulare liberamente contratti di lavoro a termine acausali, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesiindipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 (l’espressione “contratti stipulati” è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere). A tal proposito il Ministero del Lavoro, fornisce alcuni esempi all’interno della circolare.

La circolare del Ministero ribadisce, infine, l’esclusione dei lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato dal limite del 20%, così come l’esclusione dai limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori (c.d. lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati).

Si allega Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 9 ottobre 2023

(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di settembre 2023

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di settembre 2023 indice pari a 119,3.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 settembre 2023 al 14 ottobre 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,822970%.
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di agosto 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di agosto 2023 indice pari a 119,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 agosto 2023 al 14 settembre 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,571066%.
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di luglio 2023 indice pari a 118,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2023 al 14 agosto 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,192259%.
 
(FV/fv)



Fringe benefit 2023: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Si informano le aziende associate l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 23/E riportante alcuni significativi chiarimenti in merito al regime agevolato dei fringe benefit previsto dal decreto legge n. 48/2023.

In particolare, la Circolare chiarisce che:
·         Il carico fiscale non impatta sulla determinazione dell’agevolazione, pertanto la soglia agevolata dei fringe benefit a 3.000 € è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, a prescindere dalla percentuale di carico fiscale;
·         La condizione di figlio fiscalmente a carico, in quanto rientrante nei limiti di reddito previsti dall’art. 12 Tuir, deve perdurare per l’intero periodo d’imposta 2023;

Ricapitolando, in deroga a quanto stabilito all’art. 51, comma 3, Tuir, l’art. 40 del decreto legge n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”), convertito in legge con legge n. 153 del 3 luglio 2023, prevede che:

·         le aziende possano attribuire fringe benefit entro la soglia maggiorata di 3.000 €, anche sotto forma di somme da erogare o rimborsare per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
·         l’erogazione di fringe benefit alle condizioni sopraindicate può riguardare esclusivamente i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 Tuir. Sul punto, ricordiamo che, per essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve possedere un reddito complessivo – al lordo degli oneri deducibili – non superiore a 2.840,51 €; soglia che viene elevata a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni;
·         la soglia agevolata a 3.000 € può essere riconosciuta in misura intera ai dipendenti, non rilevando la percentuale di carico fiscale;
·         l’erogazione potrà essere effettuata anche ad personam¸ senza necessità di estendere il beneficio a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi;
·         le aziende dovranno dare preventiva informativa alle RSU (se presenti) e farsi comunicare dai lavoratori il codice fiscale di almeno un figlio a carico.

Si ricorda che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023 pertanto, qualora sopravvenissero modificazioni nello status del figlio suggeriamo ai dipendenti di comunicare prontamente tali variazioni al fine di permettere al datore di lavoro di effettuare eventuali conguagli fiscali.

(FV/fv)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di giugno 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di giugno 2023 indice pari a 118,6.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 giugno 2023 al 14 luglio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,003807 %.
 
(FV/fv)



“Decreto lavoro”: proroga dei termini in materia di lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che la legge n. 85 del 3 luglio 2023, nel convertire con modificazioni il Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Inoltre, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una
A tal fine si informa che le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati (disponibili qui) seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro Agile”.

(FV/fv)




Inps: sgravio assunzioni under 36 e donne svantaggiate

Una volta rilasciata l’autorizzazione da parte della Commissione europea nella riunione dello scorso 19 giugno 2023, sono diventati operativi gli esoneri previsti per le assunzioni under 36 a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, e per l’assunzione di lavoratrici donne c.d. svantaggiate i cui rapporti di lavoro sono e saranno attivati nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
 
L’Inps con la recente circolare 57/2023 diffonde le istruzioni utili all’applicazione dell’esonero “under 36” che consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100% per un periodo di trentasei mesi e nei seguenti limiti massimi:
 
  • 6.000 euro annui, ovvero 500 euro mensili, in caso di assunzione effettuata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 (il precedente semestre del 2022 e l’intero anno 2021 erano già stati oggetto di simile provvedimento autorizzativo);
  • 8.000 euro, ovvero 666,66 euro mensili, in caso di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazioni da tempo determinato) effettuata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
 
La circolare dell”istituto qui allegata illustra le condizioni di accesso alla misura che può essere attivata dal prossimo flusso Uniemens di competenza luglio 2023, mentre per applicare il recupero delle quote arretrate da luglio 2022 a dicembre 2022 è possibile intervenire esclusivamente, in alternativa, con i flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 attraverso le modalità già diffuse nel messaggio n. 3389/2021.
 
L’agevolazione si applica a tutti i datori lavoro privati (tranne le imprese del settore finanziario) e con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l’assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
 
Questi ultimi incentivi relativi alle lavoratrici donne sono illustrati in materia dalla circolare Inps 58/2023.
 
I nostri uffici sono a disposizione delle aziende associate per approfondire le fattispecie in oggetto.
 

(FP/am)
 




“Decreto Lavoro” in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 ( cd. DL Lavoro ) recante “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Nel corso dell’iter parlamentare sono state apportate diverse modifiche al testo del Decreto riguardanti, in modo particolare, i contratti a termine, la somministrazione di lavoro, lo smart working, i fringe benefit, nonché una semplificazioni al decreto “Trasparenza”.
In attesa delle circolari specifiche da parte degli enti competenti, si elencano le principali novità:

Contratti a termine e somministrazione
L’art. 24 ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato, riscrivendo il sistema delle causali.
Ferma restando la acausalità del contratto di durata inferiore all’anno, per i contratti di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, l’apposizione del termine è giustificata: 

  • da esigenze previste dai contratti collettivi ;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ;
  • in sostituzione di altri lavoratori. 

Inoltre, le modifiche apportate in sede di conversione hanno escluso l’applicazione delle causali ai rinnovi contrattuali,come già previsto per le proroghe,qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi.
A tal fine la nuova norma specifica che nel computo dei dodici mesi non vanno considerati i periodi riferiti a contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. 
La legge di conversione interviene anche sulla norma che prevede limiti numerici all’impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato, nella misura del 20 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo stesso utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. Il comma 1-qater esclude dal computo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato; soggetti in mobilità; disoccupati o cassa integrati da almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Reg. (UE ) n. 651/2014. 

Lavoro agile
Durante l’iter di conversione sono stati inseriti l’art. 28-bis e l’art. 42, comma 3-bis recanti proroghe in materia di lavoro agile. 
Per i dipendenti, sia pubblici che privati in condizione di fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022, l’art. 28-bis proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il diritto al ricorso al lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, e senza alcuna decurtazione della retribuzione. 
Dall’art. 42, comma 3-bis vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le disposizioni che subordinano il riconoscimento del diritto allo smart working in modalità semplificata, alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione, per : 

  • lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni , a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego ;
  • lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni opportunatamente certificate dal medico competente ove presente. 

La proroga concerne anche la possibilità che il dipendente svolga le proprie mansioni mediante utilizzo di strumenti informatici nella sua disponibilità. 

Contratto di espansione
Il comma 1-bis dell’art. 25 incrementa nella misura di 20 milioni di euro, le risorse per il finanziamento dei prepensionamenti dei dipendenti che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata , a fronte della possibile rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste nell’ambito di un contratto di espansione. Accordi integrativi volti alla rimodulazione delle cessazioni possono essere stipulati in sede ministeriale entro il 31 dicembre 2023 da aziende o gruppi di imprese con organici superiori alle 1.000 unità, a condizione che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al 31 dicembre 2023. 

Semplificazioni degli obblighi informativi
L’ art. 26 ha introdotto semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e pubblicazione sul rapporto di lavoro posti a carico del datore di lavoro dal Decreto Trasparenza.
Attraverso modifiche al D.Lgs. n. 152/1997 è stato previsto che l’onere informativo relativo alla comunicazione di determinate informazioni può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva che disciplina tali materie.
In sede di conversione è stato posto rimedio all’ incongruenza che vedeva l’obbligo di informazione riguardante “ modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato “ rinviabile alle disposizioni di legge o contratto collettivo, in palese contrasto con l’elenco delle informazioni previsto all’art. 4, comma 3 della Direttiva UE 2019/1152. Tale onere continua, dunque, ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. 

Incentivo all’occupazione giovanile
L’ art. 27 del decreto prevede, per i datori di lavoro che ne facciano domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET), a condizione che siano iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale previsto dalla Legge di bilancio 2023 per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni di età  e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità 
Con lo scopo di valorizzare ed incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai 35 anni , è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un apposito fondo, finalizzato al riconoscimento di un contributo per le nuove assunzioni realizzate tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, ai sensi della L. 68/99. Il contributo è riconosciuto in favore di Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato promozione sociale e utilità sociale senza scopo di lucro, a condizione che l’assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi allo statuto (art. 28) .

CIGS in deroga per crisi e riorganizzazione aziendale
A favore delle aziende che hanno dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi e riorganizzazione aziendale e che, per cause non imputabili al datore di lavoro, non sono riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, è stato previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possa autorizzare, in deroga ai limiti di durata ordinari, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2023. Per tale periodo di cassa, in continuità con le tutele già autorizzate, non trovano applicazione gli oneri di consultazione sindacale e di presentazione della domanda di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015 ( art. 30 ). 

Riduzione del cuneo fiscale
Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, è stato incrementato di quattro punti percentuali l’esonero sulla quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, già riconosciuto nella misura di due punti percentuali dalla Legge di bilancio 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima. Per effetto dell’incremento, dal mese di luglio e sino a dicembre, l’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a 1.923 euro e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro. ( art. 39 )

Fringe benefit 2023 – Come misura di sostengo alle famiglie è prevista una nuova misura di detassazione dei fringe benefit per i soli dipendenti con figli a carico. Limitatamente al periodo di imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000 euro. Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 € o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 ( art.40 ).

L’area Relazioni Industriali si riserva di tornare sugli argomenti con successivi approfondimenti e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)