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Collocamento disabili: dote impresa azioni post Covid 19

Si comunica alle aziende che, con Determina Dirigenziale n. 1144 del 23/12/2020, il "Bando Dote Impresa Azioni post Covid-19 Collocamento Mirato" è stato prorogato al 30/06/2021, come da comunicazione di Regione Lombardia del 14/12/2020 (ns. prot. n. 5497 del 21.12.2020) che recepisce la decisione della Commissione Europea del 10/12/2020 di prorogare, a seguito della crisi economica derivante dal perdurare della pandemia di Covid-19, i Bandi già pubblicati nella fase di ripresa post Covid-19.

Le risorse ancora disponibili sono:

  • Azione 1 "Mantenimento Lavorativo": € 113.931,50;
  • Azione 2 "Smartworking per persone disabili occupate": € 26.000,00;
  • Azione 4 "Contributo per indennità ai tirocinanti": € 10.000,00.

La domanda potrà essere presentata fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 30/06/2021, fatta salva ogni diversa indicazione regionale.

Per maggiori informazioni sul Bando in oggetto rimandiamo alla circolare API N°371 del 7 settembre 2020.

(TM/tm) 




Legge di bilancio 2021: novità in materia lavoro e previdenza

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, che prevede numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese.

Di seguito le principali novità:

 Proroga CIG Covid (comma 300)

Sono state concesse ulteriori 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. 

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Requisito lavoratore: tutti i predetti benefici di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (comma 306)

Ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra indicati, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per:

  • un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021,
  • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (commi 309 e ss.)

Con la proroga degli ammortizzatori sociali è stato conseguentemente esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). 

Vengono prorogate anche le precedenti cause di esclusione (fallimento, cessazione attività, accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro).

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (comma 8)

Viene stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente pari a 600 euro (che porta la detrazione totale annua a 1.200 euro) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36 (comma 10)

Per il biennio 2021 e 2020 viene modificata la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, prevista dalla vecchia legge di Bilancio 2018. In particolare, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo della legge di Bilancio sopra richiamata, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Requisito lavoratore: non aver compiuto alla data di assunzione il trentaseiesimo anno di età.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (comma 16)

Viene esteso lo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 92/2012, alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022; l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Anche in questo caso l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Congedo paternità (comma 25)

Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Inoltre viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.  Allo stesso tempo è stato previsto che il padre possa astenersi per 1 ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Decontribuzione Sud  (comma 161)

Viene previsto per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Lo sgravio è pari: 

  • al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 
  • al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 
  • al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle causali poste dal D.Lgs. n. 81/2015 ovvero senza : 

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; 
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività. 

Lavoratori fragili (comma 481)

Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv) 




Decreto Mille Proroghe: procedura semplificata smartworking

È stato pubblicato il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”).
Il provvedimento proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 al Decreto stesso, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e non oltre il 31 marzo 2021.

In particolare si segnala la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di Smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Pertanto i datori di lavoro privati potranno:

  • continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
  • assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  • ricorrere alla procedura semplificata (art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020), comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile con la documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che il Ministero del lavoro ha reso disponibile un template Excel da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart working.

L’accesso alla piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avviene esclusivamente tramite SPID.

La comunicazione, di regola, va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis DL 510/1996). La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

Resta fermo l’obbligo di rispettare la disciplina dello smart working di cui alla legge 81/2017 con riguardo all’orario di lavoro, all’esercizio del potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc.

(FV/tm)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di novembre 2020

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di Novembre 2020 con indice pari a 102,0.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 Novembre 2020 al 14 Dicembre 2020, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,375000%.

(FV/fv)




Inps: esonero contributivo per nuove assunzioni

La circolare Inps del 24 novembre 2020, n. 133, fornisce le corrette istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si tratta dell’esonero di cui agli artt. 6 e 7 del c.d. decreto Agosto, il cui regime di aiuti di Stato è stato approvato lo scorso 16 novembre 2020.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto Agosto) ha previsto all’articolo 6 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le seguenti fattispecie:

  • assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico- effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
  • trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020.

L’esonero ha una durata massima di 6 mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Rapporti di lavoro incentivati e classificazione dei lavoratori

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di lavoro part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

La misura è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi invece dall’esonero le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (anche se stipulato a tempo indeterminato) e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ovvero:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’istituto chiarisce, inoltre, che nell’attuale situazione occupazionale l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da Covid19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili.

Pertanto, nel caso in cui l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, ove sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Compatibiltà con altri incentivi

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (art. 6, comma 3).

Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Ammissione all’esonero

Per ottenere lo sgravio, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps domanda di ammissione attraverso la nuova funzionalità del modulo "DL104-ES" disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex diresco)", previo accesso con credenziali personali.

Modalità di esposizione dati

Una volta ottenuta autorizzazione, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili Uniemens: per la corretta esposizione di codici, causali e importi (correnti e arretrati) rimandiamo alle descrizioni indicate al punto 9) della circolare Inps n. 133 qui allegata.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).




Inps: esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale causale Covid19

L’art. 3 del Decreto Agosto n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, consente ai datori di lavoro che non richiedono interventi di integrazione salariale per Covid19 (9+9 settimane) di poter usufruire di un nuovo esonero contributivo entro la data del 31/12/2020.
La Commissione Europea in data 10/11/2020 ha dato parere favorevole alla misura, sbloccando così i fondi necessari a sostenere il finanziamento e, con il messaggio n. 4254 del 13/11/2020, l’Inps provvede a definire le modalità applicative dello sgravio.
I datori di lavoro che hanno utilizzato interventi di integrazione salariale per Covid19 (Cigo, Fis e Cassa in deroga) nella prima fase dell’emergenza epidemiologica e che in seguito non hanno avuto necessità di attivare le altre settimane rese disponibili con il decreto agosto (9+9), possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, riparametrato e applicato su base mensile e con fruizione entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei citati mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
L’esonero può essere legittimamente fruito a condizione non vengano richiesti i trattamenti di integrazione salariale per Covid19 previsti dal decreto agosto.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.
Nella domanda dovranno autocertificare:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

Ricordiamo che dalla contribuzione piena a carico del datore di lavoro dovranno essere esclusi, oltre ai premi Inail e perché non oggetto di sgravio, le quote di contributo relative a:

  • fondo di tesoreria;
  • fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015, ove dovuti;
  • finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

Il codice di autorizzazione "2Q" avrà validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si intende utilizzare la misura e per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza contributiva.
Nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti dovranno essere valorizzate negli importi a credito il nuovo codice causale "L903" e il relativo importo.
Nei casi in cui non fosse possibile recuperare l’intero importo con la denuncia corrente del mese capiente, limitatamente allo sgravio spettante per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, si dovrà operare tramite la procedura di regolarizzazione Uniemens/vig.




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2020

Indice di rivalutazione relativo al mese di Ottobre 2020

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di Ottobre 2020 con indice pari a 102,0
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 Ottobre 2020 al 14 Novembre 2020, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,250000%.




Relazioni Sindacali e Industriali

Relazioni Sindacali e Industriali

Il servizio di Confapi Lecco Sondrio relativo alle relazioni sindacali e industriali assiste le PMI nelle problematiche di natura sindacale, previdenziale ed amministrativa che insorgono con dipendenti, organizzazioni sindacali, istituti previdenziali ed assistenziali, enti ed uffici competenti in materia di lavoro.

In particolare, garantisce assistenza e rappresentanza alle imprese nelle vertenze individuali e collettive a livello aziendale e provinciale (contrattazione di secondo livello, ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, mobilità, ecc.), fornisce informazioni in materia di legislazione del lavoro, contrattualistica, giurisprudenza del lavoro, previdenza ed assicurazioni sociali, paghe e documenti di lavoro, agenti e rappresentanti.

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Imprenditori supportati e tutto il loro staff aziendale: l’ufficio del personale per la formazione finanziata ed i rapporti con le scuole. Ma anche responsabili sicurezza, ufficio paghe e welfare. Senza dimenticare le relazioni sindacali e quelle industriali, in filo diretto con gli imprenditori.

Area Servizi – Risorse Umane




API Lecco e Sondrio: 70 anni insieme

Il report dei festeggiamenti di API Lecco e Sondrio

70 anni di API Lecco e Sondrio, 70 anni al fianco delle Pmi. Una storia fatta da centinaia di imprenditori lecchesi e sondriesi, migliaia di lavoratori del territorio che insieme hanno costruito, condotto e beneficiato di questa Associazione. Un traguardo importante per “ripercorrere la strada fatta. Forse non guasterebbe anche recuperare il senso della storia, il senso del lungo percorso che ci ha portato fino a qui. Soprattutto oggigiorno in cui si vive in diretta, nell’istante e si perde così la memoria di ciò che è stato”. Queste le parole del presidente di API Lecco e SondrioLuigi Sabadini, durante la serata tenutasi martedì 12 novembre presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.
Tra gli ospiti Carlo Cottarelli, docente e direttore dell’Osservatorio dei conti pubblici dell’Università Cattolica, e Vera Negri Zamagni, economista e docente di Storia economica all’Università di Bologna.

Il perchè di una storia con API Lecco e Sondrio

“Anziché snocciolare l’intera raccolta dei nostri ricordi e dei traguardi raggiunti, che sarebbero molti, abbiamo voluto trovare il comune denominatore che da decenni ci accompagna. Abbiamo voluto ricercare l’attualità dei valori fondanti, dei motivi per cui vogliamo, come imprenditori, restare insieme. In altre parole, abbiamo indagato il Perché di una storia. Negli anni API di Lecco e Sondrio è evoluta configurandosi come una comunità nella comunità: persone e territorio in un legame indissolubile.

Ciò trasfigura l’associazione territoriale che da questo punto di vista non può essere considerata solo come sistema per la difesa di interessi, sia pur legittimi, delle Pmi associate. Anche se, va detto, ad oggi nessun altro se non l’Api e la Confapi si è messo in campo per difendere le pmi private ed è proprio in questa logia organica fatta di sussidiarietà della rappresentanza che si sviluppa il forte legame di Lecco con la Confapi Nazionale”.

Video intervista ad Alberto Gianola (Trafilerie di Malavedo, azienda fondatrice di API Lecco e Sondrio nel 1949)

Il nostro primo bilancio sociale

In 70 anni di Associazione, quante cose abbiamo fatto?

Siamo riusciti ad affiancare le aziende nel corrispondere al meglio alle loro esigenze?

Quanto abbiamo seminato sul nostro territorio, e quanto siamo riusciti ad essere un virtuoso motore del cambiamento?

Quanto e come abbiamo sostenuto l’economia locale, e con essa le comunità che vi abitano?

Il nostro modo di fare Associazione è sostenibile in futuro?

Mentre Api festeggia i suoi primi 70 anni, infatti, stanno emergendo dinamiche epocali dal punto di vista economico, sociale, ambientale, che andranno a trasformare profondamente l’intero paradigma produttivo e con esso anche il sistema della rappresentanza che lo esprime.

Luigi Sabadini, Presidente di API Lecco e Sondrio

Ecco il video di sintesi, frutto dell’indagine svolta in collaborazione con Sec – Scuola di Economia Civile, una prima mappa orientativa della strada che Api Lecco e Sondrio ha percorso in 70 anni di vita associativa e dei tanti obiettivi a cui ancora sta puntando.

Le foto

Le aziende premiate

Iscritte e fondate da 70 anni

  • TRAFILERIE DI MALAVEDO S.R.L. – Lecco

Iscritte da 60 anni

  • GEROSA G.B. S.R.L. INDUSTRIA MINUTERIA METALLICHE – Lecco

Iscritte da 50 anni

  • FONDERIA MAPELLI S.R.L. – Olginate
  • OFFICINE SANTAFEDE S.R.L. – Cortabbio di Primaluna

Iscritte da 40 anni

  • ALLUM  S.R.L

Iscritte da 30 anni

  • SEATEK S.P.A. – Annone Brianza
  • TRAFILERIA LARIANA DRAWING STEELS S.P.A. – Barzago
  • FASER  S.P.A. – Rogeno
  • C4 SRL – Olginate
  • ELEPRINT  S.R.L. – Lomagna
  • SILTE S.R.L. – Galbiate
  • CORBETTA SALVATORE S.R.L. – Cassago Brianza
  • CABAGAGLIO  S.P.A. – Sirone

La rassegna stampa