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Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di gennaio 2024

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di gennaio 2024 indice pari a 119,3.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 gennaio 2024 al 14 febbraio 2024, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,377313%.

(fv/fv)




Inps: esonero lavoratrici madri

L’istituto definisce nella circolare 27/2024  le condizioni che consentono alle lavoratrici madri di usufruire dell’esonero contributivo a proprio carico stabilito dalla legge di Bilancio 2024.
 
In particolare la norma prevede che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Tale esonero prevede un limite massimo annuo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile.
 
L’esonero è esteso in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
 
Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico: nel caso in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato a tempo indeterminato, l’esonero piò essere applicato a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
 
Misura dell’esonero
L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
 
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile, anche in caso di part-time, è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia mensile va riproporzionata nel valore di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo: tali soglie massime sono valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.
 
Le due misure di esonero cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma, ovvero in caso di:
-3 o più figli- nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
-2 figli- nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
 
La riduzione contributiva viene applicata anche in favore delle lavoratrici che abbiano bambini in adozione o in affidamento all’interno del proprio nucleo familiare.
 
Il diritto alla fruizione dell’esonero non comporta benefici in capo al datore di lavoro, poiché la misura è in favore della sola lavoratrice.
 
Istruzioni operative
Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo nota la loro condizione e i dati relativi ai figli  figli e i codici fiscali di due o tre figli attraverso il facsimile predisposto in allegato.
 
In alternativa, nel caso in cui la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto tali informazioni, sarà previsto il rilascio di apposito applicativo on-line le cui istruzioni verranno comunicate con apposito messaggio.
 
I datori di lavoro, una volta autorizzati dalla lavoratrice richiedente, potranno esporre a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024 i dati dell’esonero in oggetto secondo i codici identificativi contenuti nella circolare 27/2024.
 
Eventuali esoneri delle mensilità arretrate di gennaio 2024 e febbraio 2024 possono essere inseriti nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare Inps, ovvero in marzo, aprile, maggio 2024.
 
In allegato il modello fac-simile della dichiarazione.
 
(FP/am)



Inps: ticket licenziamento Naspi 2024

Per effetto della rivalutazione del massimale Naspi (circ. Inps n. 25/2024) il calcolo del contributo, definito come “ticket Naspi”, dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato, è pari a € 635,67 (€ 1.550,42 X 41%) per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni.

Per i lavoratori che vantano 36 mesi (o più) di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2024 è pari a € 1.907,01 (€ 635,67 X 3 anni), mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato svolto con una durata ricompresa nei 36 mesi, il contributo deve essere definito in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Esempi di contribuzione

Tipologia Massimale Naspi 2024 % Ammontare annuo Ammontare mensile Mesi anzianità Importo da versare
Lavoratore con 10 mesi di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 10 € 529,70
Lavoratore con 17 mesi di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 17 € 900,49
Lavoratore con oltre 10 anni di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 36 € 1.907,01
 

 
(FP/am)
 




Ccnl Aniem: materiali da costruzione

Si informano le aziende che è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo economico per il rinnovo del Contratto Nazionale Confapi Aniem materiali da costruzione scaduto il 30 giugno 2022.

In allegato il testo dell’accordo e la circolare esplicativa.

(FV/fv)




Autoliquidazione Inail 2023-2024: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2023-2024.
Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:
  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è venerdì 16 febbraio 2024;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2023+anticipo rata 2024) deve riportare il numero di riferimento 902024 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2023 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro giovedì 29 febbraio 2024
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2024 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro venerdì 16 febbraio 2024;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it , consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all’autoliquidazione 2023/2024.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 3,76% valido per l’anno 2023.
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2023/2024, sono riportati nella seguente tabella:
 
Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2023/2024
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Venerdì 16 febbraio 2024 Venerdì 16 febbraio 2024 0
II rata Giovedì 16 maggio 2024 Giovedì 16 maggio 2024 0,00927123
III rata Venerdì 16 agosto 2024 Martedì 20 agosto 2024 0,01874849
IV rata Sabato 16 novembre 2024 Lunedì 18 novembre 2024 0,02822575

 

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Prospetto informativo disabili: trasmissione entro il 31 gennaio 2024

Nelle scadenze di inizio anno trova conferma l’abituale trasmissione telematica del prospetto informativo disabili attraverso il portale ministeriale cliclavoro.gov.it entro il 31 gennaio 2024 e il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2023.
La modalità di compilazione del prospetto informativo non ha subito alcuna modifica rispetto agli anni precedenti: si ricorda che l’accesso al portale ministeriale dovrà essere necessariamente effettuato con le credenziali Spid del datore di lavoro o di un intermediario autorizzato.
L’omessa o tardiva trasmissione del modello comporta una sanzione amministrativa di 702,43 euro e maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
L’obbligo interessa i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, con la sola eccezione di quelli la cui situazione occupazionale è rimasta invariata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2022, e che pertanto possono omettere di inviare la nuova dichiarazione.
 
(FP/am)



Somministrazione lavoro: obbligo comunicazione periodica contratti

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2024.
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2023, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
 
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:
 
Oggetto:    Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
 
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:
  1. nel periodo temporale 01/01/2023 – 31/12/2023; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
  2. per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • motivo ………….…..
  • durata ………….…..
  • n…. lavoratori interessati
  • qualifica dei lavoratori interessati ………………..
 
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle RSU aziendali oppure RSA o, dove assenti, alle OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.
In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.
 
N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.
 
(FP/am)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2023 con indice pari a 118,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,944162%.
 
(FV/fv)



Ccnl Unionmeccanica: erogazione welfare 2024

Si informano le Aziende Associate del comparto metalmeccanico che l’accordo di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi, sottoscritto in data 26 maggio 2021, prevede che entro la fine del mese di febbraio le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori un’offerta di beni e servizi welfare del valore di € 200,00 (euro duecento/00).

Si ricorda che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato al superamento di 3 mesi di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare.
A tal proposito ricordiamo che Confapi Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.

(FV/fv)




Ccnl Unionchimica Confapi: ipotesi di rinnovo 5 dicembre 2023

Si informano le aziende dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro che è stata sottoscritta in data 5 dicembre 2023 tra UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi.
Di seguito si evidenziano le principali novità.

Parte Normativa
1) Decorrenza e durata
Il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.1.2023 e scadenza al 31.12.2025.
 
2) Relazioni Industriali
Nell’ambito delle materie di competenza dell’Osservatorio Nazionale Plurisettoriale, è stata introdotta la previsione di verificare l’opportunità dell’armonizzazione di alcuni istituti contrattuali tra i vari comparti a cui si applica il presente CCNL e di valutare l’esistenza di eventuali distretti produttivi.
 
3) Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo.
In aggiunta a quanto già disciplinato dal CCNL in materia è stato definito che nel contratto di appalto la società appaltante richiederà alla società appaltatrice l’applicazione del contratto collettivo, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, del settore al quale la società appaltatrice appartiene. 
 
4)  Misure per le donne vittime di violenza di genere (nuovo articolo)
Nel richiamare le intese esistenti in materia e gli accordi Interconfederali sottoscritti tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil, è stata introdotta a favore delle donne vittime di violenza di genere, ed al verificarsi delle condizioni disciplinate dall’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, la possibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito di massimo 5 mesi, fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del citato articolo e dagli interventi di sostegno previsti da ENFEA.
Ai sensi del comma 5 del D. Lgs. n. 80/2015, il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni, nel rispetto di un congruo preavviso.
È stato altresì previsto che le lavoratrici, qualora vi siano più sedi lavorative e compatibilmente con le possibilità organizzative, hanno il diritto di richiedere il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative.
Alle lavoratrici di cui al presente articolo, rientrate in servizio dopo il periodo di congedo continuativo è riconosciuto il diritto in materia di formazione continua nei termini ivi previsti.
Altresì alle lavoratrici di cui al presente articolo è riconosciuto un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi e un’agevolazione nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa, nonché si potrà applicare la disciplina in materia di ferie e par solidali.
 
5) Rappresentanza (nuovo articolo)
In riferimento all’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 come modificato dall’accordo integrativo del 19 settembre 2019, sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil  che definisce le regole per la misurazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, UNIONCHIMICA CONFAPI e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, in base alle vigenti disposizioni amministrative sulla materia,  hanno  richiamato le regole previste dagli accordi per la certificazione degli iscritti tramite compilazione completa e puntale dell’UNIEMENS da parte delle aziende.
6) Informazione e formazione bilateralità (nuovo articolo)
Al fine di promuovere la conoscenza tra i lavoratori degli strumenti della bilateralità previsti dalla contrattazione collettiva, viene riconosciuta, in caso di esaurimento delle ore di assemblea di cui all’art 67 un’ora aggiuntiva di assemblea il cui o.d.g. dovrà specificare “informazione e formazione relativa al sistema della Bilateralità contrattuale”.  
 
7) Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori).
Sono state ridefinite le percentuali per il riconoscimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle misure del 4% fino a 50 dipendenti, 5 % da 51 a 100 dipendenti e 6% oltre 100 dipendenti. La percentuale viene calcolata in riferimento ai lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
Nulla è stato innovato in materia e quindi rimane confermato che nell’ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
 
8) Lavoro Agile – Smart Working (normativa comune a tutti i settori)
Alla normativa già esistente nel CCNL è stata aggiunto il rinvio al protocollo nazionale su lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 dicembre 2021 dalle parti sociali, laddove sia necessario integrare l’attuale disciplina contrattuale.
 
9) Classificazione del personale
L’accordo di rinnovo ha previsto l’avvio dei lavori della Commissione per la revisione dell’inquadramento a partire dal mese di aprile 2024 con termine lavori entro il mese di aprile 2025.
Le parti hanno definito che l’introduzione di un nuovo sistema di inquadramento avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente CCNL.
 
10) Settore PLASTICA E GOMMA –  I AREA – II Livello
 Nella relativa Declaratoria è stata apportata la seguente nota a verbale di chiarimento: “Nota seconda alinea: sostituire “dopo 18 mesi di inquadramento nel II livello” con “dopo 18 mesi di inquadramento nel I livello”.
 
11) Banca ore solidali (normativa comune a tutti i settori)
Al fine di valorizzare e promuovere l’istituto della Banca ore solidali prevista dall’articolo 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.151, UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL hanno definito le Linee guida quale strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere stipulate e/o adottate in sede aziendale.
12) Malattia e infortunio non sul lavoro
Sono state introdotte due importarti novità disciplinate nelle due note a verbale inserite in calce all’art. 46, comune a tutti i settori.
In particolare con la prima Nota a Verbale è stato definito che su espressa richiesta scritta del lavoratore interessato, per un massimo di due richieste all’anno, il datore di lavoro fornirà la situazione relativa al periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio non sul lavoro, mentre con la seconda Nota a Verbale viene stabilito che la malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie ne interrompe il decorso se la patologia contratta non permette il recupero psicofisico del lavoratore.
 
13) Malattia – Comparto Vetro
Anche per il comparto del Vetro è stata introdotta la possibilità per il lavoratore, superati i limiti di conservazione del posto, di usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 6 mesi, rinnovabile una sola volta e non oltre sei mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto, considerando inoltre tale periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal seguente articolo.
 
14) Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori)
L’attuale normativa contrattuale è stata integrata prevedendo che a far data dal 1° gennaio 2024 per il periodo di congedo parentale di cui all’art. 32 D.lgs. n.151/2001 lett. a) e b), l’indennità prevista nella misura del 30 % della retribuzione è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un’indennità superiore al 30%.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024 il congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n.151/2001, della durata dieci giorni lavorativi, è incrementato di una giornata retribuita a carico azienda.
 
15) Accomodamenti ragionevoli
È stata inserita nel testo contrattuale la previsione sugli “Accomodamenti ragionevoli” di matrice europea (Dir. 2000/78/CE “Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) e sovranazionale (Convenzione ONU 2006 “Sui diritti delle persone
con disabilità
”).
 
16) Rilevazione Quasi infortuni
Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP, e RLS/RLSSA e RSU, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni in azienda al fine di valutare opportune misure gestionali.
Pertanto, sarà possibile istituire una Commissione con la funzione di raccogliere ed elaborare le segnalazioni pervenute dagli RLS/RLSSA, RSU e dai RSPP per individuare le buone prassi in materia di prevenzione e agevolarne massiva diffusione.
 
17) Permessi ed assenze (normativa comune a tutti i settori)
A parziale modifica della lettera D) dell’art. 57 è stato previsto che:

  • Il lavoratore titolare dei permessi mensili previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992 potrà usufruire degli stessi anche in modalità frazionata ad ore (24/mese) a gruppi di 4 ore.;
  • Il lavoratore per i periodi di fruizione darà comunicazione per iscritto nelle modalità previste dalla legge, dando di norma un preavviso di almeno 5 giorni al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell’impresa.
Parte economica
 
1)  Previdenza integrativa – FONDAPI
A far data dall’1/1/2025 la contribuzione a carico dell’azienda è incrementata dello 0,10.
 
2) Trasferta per il settore Coibenti
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 l’importo della diaria di cui alla lettera C) è fissato in           € 46,48 giornaliere per trasferte in Italia ed € 77,47 giornaliere per trasferte all’estero.
 
3) Una tantum
Con la retribuzione afferente al mese di novembre 2023, a tutti i lavoratori e lavoratrici in forza alla data del 1°novembre 2023, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 101,00 euro lordi. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’importo in oggetto è uguale per tutti i livelli di inquadramento e pertanto non verrà effettuato alcun ricalcolo in relazione al livello di appartenenza.
In caso di lavoro svolto nella modalità part-time l’importo una tantum verrà riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato.
 
4) Minimi retributivi 
L’ipotesi di rinnovo ha previsto i seguenti incrementi a regime:
  • Settore plastica gomma, livello V: aumento a regime di € 167,00 €;
  • Settore chimica-concia e settori accorpati, livello D: aumento a regime di € 191,00;
  • Settori Abrasivi, Ceramica e Vetro: aumento a regime di € 161,00.
Gli aumenti sono stati scaglionati in 4 tranches con decorrenza dal 1° novembre 2023, 1° gennaio 2024, 1° aprile 2025, 1° dicembre 2025.
Le tabelle retributive, in vigore dal 1° novembre 2023 e alle scadenze convenute, sono allegate alla presente circolare.
 
In relazione a quanto previsto in materia di adeguamento dei minimi retributivi dal 1° novembre e della corresponsione dell’una tantum nello stesso novembre, si evidenzia che l’accordo di rinnovo ha previsto quanto segue:
  • Per quanto riguarda la parte economica relativa all’anno 2023 la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. firmatarie prevista entro il mese di gennaio 2024.
  • Nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo fossero già stati adempiuti gli obblighi retributivi del mese di novembre 2023, il riconoscimento dell’importo una tantum e degli aumenti contrattuali decorrenti dal 1° novembre 2023 potranno essere corrisposti con la retribuzione del mese di dicembre 2023.
 
Si allegano tabelle retributive, in vigore dal 1° novembre 2023.
 
(FV/fv)