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Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione on-line entro il 31 marzo 2021

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2020 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, vedono avvicinarsi la data del 31 marzo 2021 quale termine entro cui dovranno inviare online, attraverso la nuova applicazione "usuranti" (cliccare qui)
del portale "Click Lavoro" (cliccare qui), la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
 
Modalità di comunicazione
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l'accesso all' applicazione "usuranti" è possibile solo con credenziali Spid o Cie e per le modalità di compilazione guidata rimandiamo alla nuova guida resa disponibile a questo link.

Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
 

  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999
  2. Il lavoro usurante notturno
  3. Il lavoro usurante a catena
  4. Il lavoro usurante autisti
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività.
Il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • Datore di lavoro, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • Dati Inps, con l'indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • Dati Inail, con l'indicazione del codice cliente Inail;
  • Altro Ente, in cui va indicato l'eventuale altro ente a cui l'azienda risulta iscritta;
  • Elenco delle unità produttive, in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • Dati di invio
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare cliccando qui.

Cliccando qui, invece, si possono consultare le FAQ, che consigliamo di leggere prima della compilazione del format.

 

(FP/fv)
 




Ccnl Unigec Unimatica: ipotesi di accordo rinnovato

E’ stato sottoscritto, in data 9 marzo 2021, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl UNIGEC/Confapi – UNIMATICA/Confapi e Fistel/Cisl-Slc/Cgil-Uilcom/Uil scaduto il 31 dicembre 2019.

Per la parte economica si evidenzia l’aumento delle maggiorazioni a partire dal 1° gennaio 2022 per il lavoro straordinario, notturno e festivo e l’incremento dei minimi salariali a partire dal 1° giugno 2021.

Si allegano l’ipotesi di accordo di rinnovo e la relaitiva circolare esplicativa.

(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di febbraio 2021

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di febbraio 2021 con indice pari a 103,0.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 febbraio 2021 al 14 marzo 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,763196%.
 
(FV/fv)




Ccnl Unigec Unimatica: ipotesi di accordo rinnovato

E’ stato sottoscritto, in data 9 marzo 2021, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl UNIGEC/Confapi – UNIMATICA/Confapi e Fistel/Cisl-Slc/Cgil-Uilcom/Uil scaduto il 31 dicembre 2019.

Per la parte economica si evidenzia l’aumento delle maggiorazioni a partire dal 1° gennaio 2022 per il lavoro straordinario, notturno e festivo e l’incremento dei minimi salariali a partire dal 1° giugno 2021.

Si allegano l’ipotesi di accordo di rinnovo e la relaitiva circolare esplicativa.

(FV/fv)




Istruzioni Inps per il congedo obbligatorio per il padre

Il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2021 anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2021 ed è stato aumentato, per l’anno solare 2021, da 7 a 10 giorni.

Ai padri lavoratori dipendenti spettano pertanto 10 giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso l’obbligo del padre di astenersi dal lavoro anche in caso di morte perinatale.

L’Inps con circolare n.42 dell’11 Marzo 2021, alla luce di tale modifica, ha chiarito che il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

1) figlio nato morto dal primo giorno della 28º settimana di gestazione; il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla data di decesso;
2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita); il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso;

Il congedo non spetta invece ai padri i cui figli siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni già fornite dall’Istituto.

La legge di bilancio per il 2021 ha anche prorogato per l’anno 2021 il congedo facoltativo, nella misura di un giorno per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il congedo facoltativo è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo di maternità. Il giorno fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa ad un giorno.
Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

(FV/fv)




Covid-19: congedo per i genitori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

Con il Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021 sono state introdotte ulteriori misure urgenti di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
In particolare il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
  • della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
  • dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per i periodi sopra indicati con diritto, in luogo della retribuzione ad un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" (di cui al T.U. sulla maternità), fruiti dai genitori a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui trattasi e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, per le medesime ipotesi, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti.
Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall'Inps.

Le misure sopra illustrate si applicano fino al 30 giugno 2021, nei limiti di spesa previsti dal Decreto.
 
(FV/fv)




Legge di Bilancio 2021: esonero contributivo per aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione Covid-19

L’Inps con circolare 30 del 19 Febbraio 2021  fornisce le prime indicazioni in merito allo sgravio contributivo alternativo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19.
Ai datori di lavoro privati che non richiedono le 12 settimane di integrazione salariale per Covid-19 fruibili dal 1 gennaio 2021 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (già concesso dal Decreto Legge “Agosto”), per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale per Covid-19 già utilizzate nel mese di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. E’ quanto è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma commi da 306 a 308).

L’Istituto, nel fornire le prime indicazioni sulla predetta misura di esonero contributivo, ricorda innanzitutto che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, all’esito della quale verranno emanate le istruzioni per la fruizione dello sgravio, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano fruito, anche solo parzialmente, nel mese di maggio e/o giugno 2020, della cassa integrazione salariale, degli assegni ordinari e della cig in deroga, con causale Covid-19 (di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni).
Più in particolare, l’esonero può essere fruito, per le medesime posizioni aziendali (matricole Inps) per le quali, nelle anzidette mensilità, siano stati fruiti i suddetti ammortizzatori sociali.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero è altresì previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario disciplinati dalla legge di Bilancio 2021 che hanno durata massima di 12 settimane fruibili nei periodi dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per la cassa integrazione ordinaria e dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per assegno ordinario e cig in deroga.
Viene inoltre confermato che, laddove la previsione normativa chieda al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e gli strumenti di integrazione salariale, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Ciò comporta che, presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi.
L’Inps segnala infine la possibilità, per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Decreto Ristori di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di Bilancio.

Misura dell’esonero
L’esonero è calcolato per matricola aziendale e corrisponde alla contribuzione datoriale piena (astrattamente dovuta) non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (calcolato sulla retribuzione persa, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive).
L’importo così calcolato può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
L’indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori alle citate otto settimane.
Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, l’Istituto precisa che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione datoriale non versata nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020 costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
Inoltre, si fa presente che la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. Pertanto, laddove la fruizione dell’esonero avvenga in due mensilità, gli importi mensili non necessariamente dovranno essere di pari ammontare, poiché ciò dipende dalla contribuzione dovuta. Più specificamente, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
Ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei predetti mesi di maggio e/o giugno 2020, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità. Ad esempio, per gli apprendisti si farà riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.
L’Istituto ricorda che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’Inail;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato
Trattandosi di una misura selettiva, in quanto riguarda solo i datori di lavoro che abbiano fruito di interventi di integrazione salariale per Covid-19, il beneficio in oggetto necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea la quale deve considerare aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.
L’esonero in argomento, trattandosi di un beneficio contributivo, è altresì subordinato alle seguenti condizioni:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021.

Coordinamento con altre misure
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio:

  • l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205). Pertanto, il datore di lavoro interessato, non potrà avvalersi, per il medesimo lavoratore, di entrambe le misure;
  • l’esonero non è cumulabile con il l c.d. incentivo “Iolavoro”.
Nelle diverse ipotesi di cumulabilità dell’agevolazione, ad esempio con altri incentivi occupazionali, essa può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente dovuta.
Ad esempio:
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi;
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di disabili;
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
  • l’esonero è cumulabile con l’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti.
Nel caso di cumulo della misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo, ovvero sulla contribuzione risultante a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù degli altri regimi agevolati.
Laddove, invece, le altre previsioni normative prevedano un abbattimento totale della contribuzione datoriale (come nel caso dell’esonero per l’assunzione di donne previsto dallaLegge n. 178/2020) l’esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all’assunzione, può trovare applicazione solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile (l’Inps ricorda, al riguardo, che l’agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100% dei contributi datoriali ma nel limite di 6.000 euro annui).

Saranno emanate ulteriori istruzioni per la fruizione dello sgravio a seguito dell’Autorizzazione della Commissione Europea.

(FV/fv)
 




Legge di Bilancio 2021: sgravi per assunzioni di donne svantaggiate

L’Inps con la circolare 32 del 22.02.2021 ha fornito le prime indicazioni sull’esonero contributivo previsto per assunzioni nel biennio 2021-2022.
Il beneficio, previsto via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 16-19) ed ancora in attesa dell’Autorizzazione della Commissione Europea, spetta per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, di donne svantaggiate ovvero:
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea come stabilito nella Carta degli Aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese per il periodo 2014-2020. Non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che svolgano attività o professioni in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere. All’individuazione di tali settori si provvede, ogni anno, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; per il 2021 il Decreto è stato emanato il 16 ottobre 2020;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
  • donne di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi.
L’assunzione può avvenire con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche in somministrazione.

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi/ventiquattro mesi
L’Inps precisa che è considerata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

  • non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
  • né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale (che è pari a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo e 8.145 euro per le collaborazioni).
Il requisito deve sussistere alla data di assunzione (e non a quello di proroga o trasformazione), ma se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Incentivo:
L’incentivo consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo pari a 6.000,00 euro annui e spetta per:
  • 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato; l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, sempre fino al limite complessivo di dodici mesi;
  • 18 mesi complessivi per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time (con massimale proporzionalmente ridotto) e di assunzione a scopo di somministrazione, mentre non spetta, invece, per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, apprendistato, occasionale.

Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’incentivo è subordinato alla regolarità inerente l’adempimento degli obblighi contributivi (DURC), all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre è necessario il rispetto dei principi di carattere generali stabiliti (dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015) per le assunzioni agevolate. In particolare:

  • l’assunzione/proroga/trasformazione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • l’assunzione/proroga/trasformazione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
  • presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
  • gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Le assunzioni devono altresì comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base del criterio convenzionale (U.L.A.) proprio del diritto comunitario.
In particolare l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto effettivo (non stimato) in ognuno dei 12 mesi successivi all’assunzione, del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Nelle diverse ipotesi di cumulabilità dell’agevolazione, ad esempio con altri incentivi occupazionali, l’esonero può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente dovuta. Ad esempio:
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di disabili;
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
  • l’esonero è cumulabile con l’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti.
Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.
Saranno emanate ulteriori istruzioni per la fruizione dello sgravio a seguito dell’Autorizzazione della Commissione Europea.

(FV/fv)




Gestione Separata Inps : aliquote 2021

Riportiamo di seguito le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2021 diffuse dall’Inps nella circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
 
Aliquote contributive dal 1° gennaio 2021
 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 

Liberi Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,98%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 
Il nuovo contributo aggiuntivo per la copertura dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. Iscro), pari allo 0,26%, è stato introdotto dall'art. 1, comma 398 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 I professionisti iscritti alla gestione separata Inps devono versare gli oneri contributivi a loro carico essi stessi tramite modello F24 in corrispondenza delle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
 
Massimale contributivo
La contribuzione alla Gestione separata INPS è dovuta sino al raggiungimento di un massimale, rivalutato annualmente in base all’indice Istat.
Per l’anno 2021 il massimale contributivo annuo è pari a € 103.055,00.
 
Minimale contributivo
Ricordiamo che la Gestione separata Inps non prevede un minimale sul quale è dovuto il versamento dei contributi, bensì stabilisce una quota minima di contribuzione sulla quale può essere accreditato l’intero anno.
L’imponibile di riferimento su cui l’istituto fissa i valori del contributo minimo annuo 2021
 è pari a € 15.953,00 e i conseguenti valori sono riepilogati nella seguente tabella:
 

Reddito minimo annuo Aliquote Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 per i collaboratori e le figure assimilate
(di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 per i collaboratori e le figure assimilate
(di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici)
€ 15.953,00 25,98% € 4.144,59 per i liberi professionisti
(di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici)
€ 15.953,00 24,00% € 3.828,72
 

 
In caso in cui non sarà raggiunta contribuzione minima annua di cui sopra, i mesi verranno accreditati in corrispondenza al contributo versato.

(PF/fp)
 




Inps: valori per il calcolo delle contribuzioni al 1° gennaio 2021

Con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2021.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2021.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT che, per l’anno 2020, è risultata pari al – 0,3%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 515,58, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 48,98.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2021:
 

  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 135,48 € 48,98 € 48,98
Artigianato ——- € 48,98 € 48,98
Commercio € 135,48 € 48,98 € 48,98
 

 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula: (minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente;
€ 48,98 x 6gg / 40h = € 7,35
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 48,98.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2021 a € 103.055,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2021, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 3.948,00 (pari a € 47.379,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2021 è pari a € 2.143,05.
 

anno 2021 Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria € 2.143,05
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2021, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 48.738,00.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.

(FP/fp)