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Inps: chiarimenti sul rinnovo delle integrazioni salariali introdotte dal Decreto Sostegni

L’Inps con la circolare n. 72/2021 riepiloga gli adempimenti previsti per le integrazioni salariali Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga rinnovati con il Decreto Sostegni e chiarisce i dubbi legati alla “scopertura” delle giornate dal 29 al 31 marzo 2021.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno la possibilità di richiedere fino a un massimo di:
  • 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (artt. 19 e 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (artt. 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale. Le 28 settimane sono aggiuntive alle 12 settimane già previste dalla Legge di Bilancio 2021, quest’ultime vincolate all’utilizzo entro il 30 giugno 2021.
Data la collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, la decorrenza del 1° aprile 2021 non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla Legge n. 178/2020.
L’Inps, sulla base di parere conforme da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle more di conversione in legge del Decreto Sostegni, ha chiarito che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ovvero da lunedì 29 marzo 2021, e i trattamenti integrativi spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Le domande di accesso possono essere presentate all’Inps non oltre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, utilizzando la causale “COVID 19 – DL 41/21”. L’istituto precisa che anche per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese di aprile 2021, comprese quelle iniziate il 29 marzo 2021, il termine di decadenza per l’invio dell’istanza è il 31 maggio 2021.

Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (Cigs) possono ulteriormente sospendere il programma di Cigs ed accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
In questo caso la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”. Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a far tempo dal 29 marzo 2021, anche se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza 1° aprile 2021.

Con riferimento all’assegno ordinario, l’Inps ribadisce la regola secondo la quale l’assegno ordinario per Covid-19 è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno mai richiesto l’accesso all’assegno ordinario per Covid-19 ai sensi delle normative emergenziali precedenti.
Per coloro i quali, invece, hanno già avuto accesso all’assegno ordinario per Covid-19, si tiene conto del requisito dimensionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.
Per le domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, restano esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, resta ferma la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l’Inps ha precisato, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, che in caso di domande di nuovi periodi di Cig deroga – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è ritenuta necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda, ferme restando le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano comunque effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni. L’accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di Cig deroga con causale Covid-19.
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’Inps ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga Inps”, con riferimento alle singole unità produttive.

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
E’ rinnovata sia la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps (compreso l’anticipo del 40%) sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla Cig deroga e per tutti i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021.

Gestione periodo dal 29 al 31 marzo 2021
Data la temporanea assenza di indicazioni prima della pubblicazione della circolare n.72/2021, è’ possibile che alcuni datori di lavoro abbiano già trasmesso la domanda con causale “COVID 19 – DL 41/21” inserendo nella prima settimana di intervento quale “data di effettivo inizio” il 1° aprile 2021.
In questo caso, per poter coprire il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, sarà consentito trasmettere una nuova domanda integrativa con la medesima causale per i trattamenti di Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga: la domanda integrativa dovrà riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria.
Solo per le domande integrative di assegno ordinario, la corretta gestione dell’istanza prevede che nel campo “note” deve essere indicato il numero di protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato sempre al 31 maggio 2021.

Compilazione flusso Uniemens
Ai fini della corretta gestione relativa alle somme dei trattamenti integrativi anticipati dal datore di lavoro, l’istituto ricorda che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Detti codici potranno essere differenziati per effetto della disponibilità economica stanziata ovvero se la prestazione è finanziata dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) oppure dai fondi previsti dalla legislazione emergenziale.
I codici di conguaglio saranno definiti come segue: per la Cig ordinaria L038 oppure L080; per l’Assegno ordinario L001 oppure L007; per le aziende che sospendono la Cigs per ricorrere alla Cig ordinaria L068; per la Cig deroga G812 oppure G811 per le aziende plurilocalizzate.

(FP/fp)




Inps: nuovo flusso Uniemens-Cig per il pagamento diretto ai lavoratori

Al fine di provvedere al pagamento diretto da parte dell’Inps degli interventi di integrazione salariale, sia con causale Covid19 che ordinarie, con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 l’istituto indica le prime istruzioni operative circa l’utilizzo del nuovo flusso UniEmens-Cig che andrà a sostituire il modello SR41 utilizzato sino ad ora.

È previsto, in ogni caso, un periodo transitorio di sei mesi fino al mese di settembre 2021 entro il quale entrambe le modalità potranno coesistere, in modo tale che le aziende e gli intermediari abilitati potranno apprendere la nuova modalità di invio ed adeguare i propri sistemi operativi.

È importante sottolineare che la scelta del nuovo flusso Uniemens-Cig genera un numero ticket definito “tipizzato” che dovrà essere sempre associato nella dichiarazione di tutte le richieste di pagamento successive al primo flusso inviato.

Il rispetto dei tempi di inoltro all’istituto rimangono invariati: le aziende e gli intermediari abilitati devono inviare il flusso di informazioni entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole.

L’istituto sottolinea cha la nuova procedura consentirà tempi più rapidi di analisi e verifica; potrà essere trasmessa senza dover attendere l’autorizzazione, poiché il riconoscimento avverrà attraverso l’associazione al ticket “tipizzato”; il pagamento sarà comunque effettuato solo dopo rilascio dell’autorizzazione da parte della sede competente per territorio.

Per i lavoratori beneficiari sprovvisti di conto corrente, l’istituto suggerisce di evitare la compilazione della casella “Iban” in modo da consentire l’attivazione automatica di un bonifico domiciliato presso Poste Italiane purchè sia di importo inferiore ai mille euro, limite determinato dalle norme antiriciclaggio: l’accorgimento consentirà di evitare blocchi e ritardi nell’accreditamento delle somme ai lavoratori.

Le istruzioni complete utili alla corretta compilazione del flusso UniEmens-Cig sono contenute nei documenti allegati.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di marzo 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di marzo 2021 con indice pari a 103,3.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 marzo 2021 al 14 aprile 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,108138%.

(FV/fv)




Sportelli conciliazione vita-lavoro a Lecco e Monza: nuove aperture

All’interno della Rete Conciliazione Ats della Brianza, sono stati costituiti nuovi “sportelli di conciliazione vita-lavoro” presso le sedi Cgil, Cisl e Uil di Monza e di Lecco.

Questi sportelli offrono informazioni rispetto alle misure di tutela degli equilibri vita-lavoro presenti nei Contratti Collettivi Nazionali e nella legislazione italiana, soprattutto in tema di congedi familiari e forniscono un orientamento verso i servizi di conciliazione presenti sul territorio.

Si propone di dare supporto a tutti i lavoratori e le lavoratrici su vari temi:

  • congedi parentali e di maternità
  • congedi e smartworking covid
  • voucher asili nido e non autosufficienza
  • servizi salvatempo

In allegato i volantini con le informazioni sugli sportelli, distinti per la provincia di Monza e Lecco, con gli orari di apertura.

 

(TM/tm)




Dote impresa: incentivi economici per le assunzioni di lavoratori con disabilità

Si comunica che è stato aperto il Bando Dote Impresa 2021 e che lo stesso resterà attivo sino al 31.12.2021 e comunque fino ad esaurimento delle risorse.

Si tratta di una misura finalizzata all’incremento delle opportunità occupazionali per persone con disabilità. Viene riconosciuto un incentivo una tantum da un minimo di € 2.500,00 a un massimo di € 12.000,00 per assunzioni a tempo determinato/in regime di somministrazione e da un minimo di € 12.000,00 a un massimo di € 16.000,00 per assunzioni a tempo indeterminato/in regime di somministrazione.

Le risorse sono finanziate da Regione Lombardia che intende promuovere l’inserimento e il reinserimento occupazionale delle persone con disabilità allo scopo di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, mediante una specifica misura di aiuto all’occupazione.

Possono accedere agli incentivi economici le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività e le Cooperative Sociali con sede legale e/o operativa in Regione Lombardia che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013.

Si precisa inoltre che la D.G. R n. 2461 del 18/11/2019 di Regione Lombardia ha introdotto la possibilità di riconoscere i costi per le indennità di tirocinio extracurriculari nel caso in cui il soggetto ospitante sia un datore di lavoro ente pubblico economico e non economico.

L’incentivo può essere richiesto per l’assunzione di persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti.

Le domande potranno essere presentate sul portale Sintesi a partire dal 04.04.2021 fino a esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 31.12.2021, fatta salva ogni diversa indicazione regionale.

Si precisa che sono ammessi all’incentivo i rapporti di lavoro/tirocini instaurati a partire dal 01.01.2021 e con contratti ancora vigenti. Le risorse sono a sportello.

Si ricorda inoltre che il Bando Dote Impresa Azioni post – Covid-19 è aperto fino al 30/06/2021 e comunque fino a esaurimento delle risorse, fatta salva ogni diversa indicazione regionale

Per informazioni e modulistica vistare il sito al seguente link o contattare il numero 0341/295.532-533 oppure scrivere a: doteimpresa.cm@provincia.lecco.it

(TM/tm)




Decreto Sostegni: novità in materia lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 marzo 2021 n° 41, in vigore dal 23 marzo 2021, che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19(cosiddetto “Decreto Sostegni”).

​Di seguito le principali novità normative in materia di Lavoro introdotte nel Titolo II del suddetto Decreto Legge:

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8, commi da 1 a 6)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, una domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (Cigo), assegno ordinario (Fis) e cassa integrazione in deroga (Cigd) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27 e successive modificazioni, secondo le modalità e durate qui die seguito schematizzate:

– Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) per 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale (art. 8, comma 1);
– Cigd (Cassa integrazione guadagni in deroga) e Aso (assegno ordinario) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2); 

Per i suddetti ammortizzatori sociali Covid non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al Decreto Legge n° 41/2021 sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, e quindi al 30 aprile 2021.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater del Decreto Legge n° 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopra indicata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 8, commi 9-10-11)
Fino al 30 giugno 2021 restano preclusi per tutti i datori di lavoro:

  • L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n° 223/1991 e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • Indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di procedere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (c.d. Procedura Fornero presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro).
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 le suddette procedure di licenziamento individuale e collettivo saranno ulteriormente bloccate solo per i datori di lavoro che faranno ricorso alle 28 settimane di Assegno ordinario o di Cassa in Deroga.
Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:
  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)
Con l’ennesimo intervento sull’articolo 93 del Decreto Legge n° 34/2020, convertito nella legge n° 77/2020 (Decreto “Rilancio”) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il regime, introdotto dall’art. 8 del Decreto Legge n° 104/2020, convertito nella Legge n° 126/2020 (Decreto “Agosto”), secondo cui, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, in deroga all’articolo 21 del Decreto Legislativo n° 81/2015 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo n° 81/2015.
Tali disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in virtù dei precedenti interventi normativi di analogo tenore.
Il Servizio Sindacale si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli Enti competenti.
 
(FV/fv)



Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione on-line entro il 31 marzo 2021

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2020 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, vedono avvicinarsi la data del 31 marzo 2021 quale termine entro cui dovranno inviare online, attraverso la nuova applicazione "usuranti" (cliccare qui)
del portale "Click Lavoro" (cliccare qui), la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
 
Modalità di comunicazione
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l'accesso all' applicazione "usuranti" è possibile solo con credenziali Spid o Cie e per le modalità di compilazione guidata rimandiamo alla nuova guida resa disponibile a questo link.

Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
 

  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999
  2. Il lavoro usurante notturno
  3. Il lavoro usurante a catena
  4. Il lavoro usurante autisti
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività.
Il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • Datore di lavoro, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • Dati Inps, con l'indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • Dati Inail, con l'indicazione del codice cliente Inail;
  • Altro Ente, in cui va indicato l'eventuale altro ente a cui l'azienda risulta iscritta;
  • Elenco delle unità produttive, in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • Dati di invio
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare cliccando qui.

Cliccando qui, invece, si possono consultare le FAQ, che consigliamo di leggere prima della compilazione del format.

 

(FP/fv)
 




Ccnl Unigec Unimatica: ipotesi di accordo rinnovato

E’ stato sottoscritto, in data 9 marzo 2021, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl UNIGEC/Confapi – UNIMATICA/Confapi e Fistel/Cisl-Slc/Cgil-Uilcom/Uil scaduto il 31 dicembre 2019.

Per la parte economica si evidenzia l’aumento delle maggiorazioni a partire dal 1° gennaio 2022 per il lavoro straordinario, notturno e festivo e l’incremento dei minimi salariali a partire dal 1° giugno 2021.

Si allegano l’ipotesi di accordo di rinnovo e la relaitiva circolare esplicativa.

(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di febbraio 2021

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di febbraio 2021 con indice pari a 103,0.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 febbraio 2021 al 14 marzo 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,763196%.
 
(FV/fv)




Ccnl Unigec Unimatica: ipotesi di accordo rinnovato

E’ stato sottoscritto, in data 9 marzo 2021, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl UNIGEC/Confapi – UNIMATICA/Confapi e Fistel/Cisl-Slc/Cgil-Uilcom/Uil scaduto il 31 dicembre 2019.

Per la parte economica si evidenzia l’aumento delle maggiorazioni a partire dal 1° gennaio 2022 per il lavoro straordinario, notturno e festivo e l’incremento dei minimi salariali a partire dal 1° giugno 2021.

Si allegano l’ipotesi di accordo di rinnovo e la relaitiva circolare esplicativa.

(FV/fv)