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Unital – Confapi: siglato l’accordo per il rinnovo del Ccnl legno-arredo

In data 31 Maggio 2021 Unital-Confapi e le organizzazioni sindacali di categoria Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Fenal-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl per i lavoratori addetti alla piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per le industrie boschive e forestali.

Il nuovo ccnl decorre dal 1° gennaio 2021 e avrà validità fino al 28 febbraio 2023, per una durata complessiva di 3 anni.

La parte economica prevede un incremento di 50 euro dal primo gennaio 2021, che a gennaio di ogni singolo anno sarà ridefinito, riconfermando il meccanismo di calcolo basato sull’andamento inflattivo dell’anno precedente.

Il nuovo accordo rivede la struttura contrattuale del lavoro a tempo determinato e del lavoro somministrato, con un sostanziale ampliamento delle attività stagionali, che garantirà alle aziende la flessibilità necessaria per affrontare l’andamento discontinuo del mercato e metterà a disposizione altri utili strumenti per rispondere all’aumento della domanda in vista della ripresa del settore.
L’accordo introduce inoltre la disciplina del telelavoro e del lavoro agile, in modo da dare certezze alle imprese e consentirne un utilizzo più funzionale alle esigenze aziendali.

Per tutti gli approfondimenti degli aspetti economici e normativi dell’ipotesi di accordo di rinnovo, riportata in allegato, si rinvia alla circolare illustrativa predisposta da Unital-Confapi di imminente pubblicazione.

(FV/fV)




Ccnl Unionmeccanica – Confapi: circolare di commento rinnovo del 26 maggio 2021

Facciamo seguito alla nostra nota del 28 Maggio 2021, per fornire in allegato la circolare di commento predisposta da Unionmeccanica – Confapisui contenuti dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti, sottoscritta in data 26 Maggio 2021.

Si anticipa che, per approfondire tutti gli aspetti relativi all’accordo di rinnovo contrattuale, è stato programmato martedì 22 giugno 2021 alle ore 16 un webinar riservato alle aziende associate durante il quale saranno illustrate le novità dell’intesa ed i conseguenti adempimenti di natura operativa.

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui  entro il 18 Giugno 2021.

Successivamente riceverete il link per accedere al webinar.

(Fv/fv) 
 




Decreto Sostegni e Decreto Sostegni bis: nuove misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19

Decreto sostegni
È stata pubblicata, nel Suppl. Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, (c.d. Decreto Sostegni) recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Di seguito le principali novità in materia di lavoro e previdenza:

Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (Art. 6-quinquies)
Esteso al periodo d’imposta 2021 l’efficacia dell’art. 112 del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva previsto per l’anno 2020 l’aumento ad Euro 516,46 della soglia dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi.
 
 Nuovi trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
Le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale prevedono, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di richiedere fino a un massimo di:

  • 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (di cui agli artt. 19 e 20 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1º aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1º aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale.
In sede di conversione è stato specificato che i trattamenti di cui sopra possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid -19 previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (12 settimane previste all’articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178)
I trattamenti spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Le domande di accesso sono presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di conversione è stato previsto che i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.
E’ ammesso sia il pagamento diretto da parte dell’Inps sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla cig in deroga.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps (ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione del 40% del trattamento), la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens – Cig”.

Lavoratori fragili (art.15)
Riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili il Decreto ha ampliato il periodo di tutela che prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), nonchè per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Tale tutela è estesa dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
In sede di conversione è stato specificato che a decorrere dal 17 marzo 2020 i periodi di assenza dal servizio di cui trattasi non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Indennità di disoccupazione – Naspi (art. 16)
Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito (di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) che prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
 
Decreto sostegni bis
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Naspi (art. 38)
Per le prestazioni Naspi in pagamento dal 1º giugno 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’ulteriore applicazione della riduzione del 3% mensile (di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) e le stesse sono confermate nell’importo in essere alla data del 26 maggio 2021.
L’applicazione della predetta riduzione è sospesa fino al 31 dicembre 2021 anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1º giugno 2021 fino al 30 settembre 2021
Dal 1º gennaio 2022 torna a trovare piena applicazione la normale regola della riduzione del trattamento e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1º ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Contratto di espansione (art. 39)
Il contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale (art, 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015) per gli anni 2019-2020, per le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità, che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari.
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione ed ha ridotto, esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico a 500 unità e, limitatamente alla prestazione di esodo pensionistico c.d “indennità mensile”, a 250 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Il Decreto Sostegni bis riduce ora ulteriormente, sempre per il 2021, a 100 dipendenti il minimo di unità lavorative in organico necessario per accedere al contratto di espansione.
Secondo quanto già specificato dall’Inps, fatte salve ulteriori e diverse indicazioni che dovessero pervenire dall’Istituto, le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro finalizzate ad accedere all’accompagnamento alla pensione devono avvenire entro il 30 novembre 2021.

Trattamenti di integrazione salariale (art.40)
I datori di lavoro che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. Tali settimane non si computano ai fini dei limiti di durata degli ammortizzatori (previsti dal D.lgs. 148/2015).
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo. Ai lavoratori interessati è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione del massimale di cassa integrazione e con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021.

Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria D.lgs. 148.2015 – Esonero dal contributo addizionale (art. 40)
I datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1º luglio 2021 presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt.11 e 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Contratto di rioccupazione (art.41)
In via eccezionale, dal 1º luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150).
Per l’assunzione è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150) l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento intimato al lavoratore durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Il beneficio è concesso nel rispetto delle disposizioni del c.d. Temporary Framework e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Proroga CIGS per cessazione (art. 45)
In via eccezionale dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale connessa alla cessazione dell’attività produttiva (di cui all’art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale ma le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

(FV/fv)
 




Ccnl Unionmeccanica – Confapi: ipotesi accordo di rinnovo del 26 maggio 2021

In data 26 maggio 2021 Unionmeccanica – Confapi e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le lavoratici e i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed installazione di impianti.
 
Unionmeccanica Lecco ha avuto un ruolo attivo nella trattativa di rinnovo attraverso la partecipazione del Presidente Piero Dell’Oca, quale componente della Giunta nazionale di Unionmeccanica e del Responsabile Relazioni Sindacali Mario Gagliardi, quale componente della Commissione tecnica sindacale di Unionmeccanica nazionale.
 
Il nuovo contratto, che coinvolge oltre 40.000 imprese e più di 400.000 lavoratori su tutto il territorio italiano, decorre dal 1° giugno 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Le novità
 

  • L’intesa prevede un aumento del minimo tabellare alla 5^ categoria di € 104,00 che verrà distribuito in 4 tranche: € 23,00 a giugno 2021 e a giugno 2022, € 25,00 a giugno 2023 e € 33,00 a giugno 2024.
     
  • Con decorrenza 1° gennaio 2022 la quota di contribuzione datoriale alla sanità integrativa (EBM Salute) sarà pari a € 96,00 annui per ciascun lavoratore (€ 8,00 mensili).
     
  • Con la medesima decorrenza la quota di welfare contrattuale per gli anni 2022, 2023 e 2024 sarà pari a € 200,00 annui.
     
  • Per la parte normativa, oltre alla conferma della disciplina del diritto soggettivo alla formazione continua, si segnalano alcune novità in materia di inquadramento professionale, con la progressiva eliminazione della 1^ categoria, ed in tema di sicurezza sul lavoro con la definizione delle linee guida per l’organizzazione e la gestione dei c.d. “break formativi”.
     
  • Sono stati inoltre condivisi alcuni principi cardine riguardanti l’istituto del lavoro agile e sono state introdotte nuove misure per le donne vittime di violenza di genere.

 
L’ipotesi di accordo diventerà efficace ed esigibile dopo la consultazione certificata favorevole dei lavoratori da realizzarsi attraverso assemblee entro il mese di giugno 2021.
 
Per tutti gli approfondimenti degli aspetti economici e normativi dell’ipotesi di accordo di rinnovo, riportata in allegato, si rinvia alla circolare illustrativa predisposta da Unionmeccanica-Confapi di imminente pubblicazione.

(MG/am)
 
 




Decreto Sostegni bis: nuove disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo

Con l’entrata in vigore del c.d. Decreto Sostegni Bis, è confermata, a decorrere dal 1º luglio 2021, la fine del blocco dei licenziamenti per le imprese industriali.

Per le imprese industriali che, a decorrere dal 1º luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale per le causali di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, resta precluso l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:

1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del c.c.;

2) ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).

3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

(FV/fv)
 




Inps, differimento contributivo per ferie collettive: invio della richiesta online

E’ ormai consolidata la possibilità per le aziende di chiedere all’Inps il differimento del versamento contributivo a causa della chiusura estiva per ferie collettive. La modalità di inoltro della richiesta, come altri servizi diffusi dall’istituto, avviene attraverso l’esclusivo canale telematico.
La compilazione online consente di indirizzare la richiesta al locale Comitato Provinciale Inps di appartenenza e riguarda esclusivamente gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cadono le ferie collettive (o il mese in cui cade la maggior parte di esse in caso di fruizione di ferie collettive a cavaliere di due mesi).
Di seguito illustriamo come procedere nelle operazioni di invio telematico.
 
Domanda
Le aziende interessate devono accedere al sito www.inps.it nella sezione “Servizi Online” con le proprie credenziali Pin e Password; quindi utilizzare, nella sezione “Cassetto Previdenziale”, la scelta “Invio istanze online”.
In seguito selezionare il codice “445” che identifica la “Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”; in questa sezione è possibile procedere con l’inserimento dei dati (si consiglia di stampare o consultare la guida alla compilazione dell’istanza che è contenuta nella sezione “Manuale” dello stesso codice “445”).
Una volta inviata l’istanza con successo, sarà successivamente possibile consultare la sezione “Lista Moduli inviati” e verificarne l’esito (positivo o negativo).
 
Termini
La domanda va inoltrata entro il 31 maggio 2021.
 
Modalità
La concessione del differimento è sempre subordinata alla decisione del locale Comitato Provinciale Inps di appartenenza. In caso di reiezione della domanda di differimento, è possibile presentare istanza di riesame al Consiglio di Amministrazione dell’Inps, per il tramite della sede provinciale.
Il differimento del termine del versamento dei contributi e la quota degli interessi dovuti non può andare oltre il giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento.
Il termini per la trasmissione del flusso Uniemens vengono spostati al mese successivo rispetto alla normale scadenza.
Gli interessi di differimento per i giorni di posticipo sono dovuti in unica soluzione, vanno versati unitamente al saldo contributivo tramite modello F24 e devono essere valorizzati con il codice “D100” in un rigo in bianco del quadro B-C del flusso Uniemens, preceduto dalla dicitura “Interessi” (nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “N. dipendenti”, “N. giornate” e “Retribuzioni”).
 
Esempio
La chiusura per ferie collettive è stabilita dal 2 al 27 agosto 2021.
Il differimento dei contributi relativi al mese di luglio 2021, il cui versamento scade il 20 agosto 2021, viene posticipato in data 16 settembre 2021 e così anche l’importo degli interessi dovuti.
La presentazione del flusso Uniemens, anziché entro il 31 agosto 2021, deve avvenire entro il 30 settembre 2021.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di aprile 2021

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di aprile 2021 con indice pari a 103,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 aprile 2021 al 14 maggio 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,526393 %.
 
(FV/fv)



Inps: congedo Covid-19 2021 per genitori

L’Inps ha fornito alcune precisazioni sulla fruizione del cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da Sars Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 (art. 2) e sulla compatibilità dello stesso congedo con altri titoli di assenza o con determinate condizioni inerenti all’altro genitore.

In base alle disposizioni del Decreto Legge, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore (ovvero non negli stessi giorni), può astenersi dal lavoro con diritto, in luogo della retribuzione, ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e con riconoscimento della contribuzione figurativa, nelle seguenti ipotesi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio, risultante da certificazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per poter fruire del congedo per la cura di figli con disabilità grave non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte con quelli di infezione da Sars Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica. Potranno essere convertiti anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.

In questi casi, i lavoratori dipendenti devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione (artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001), nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto (tramite invio dei flussi di regolarizzazione).

L’Inps precisa le situazioni di incompatibilità con il congedo 2021, che non può essere richiesto quando l’altro genitore convivente:

  • abbia richiesto il congedo 2021 per le stesse giornate
  • stia fruendo del congedo parentale per le stesse giornate e per lo stesso figlio
  • stia fruendo dei riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. “allattamento”), negli stessi giorni e per lo stesso figlio
  • sia in aspettativa non retribuita, sospeso dal lavoro o non svolga alcuna attività lavorativa
  • fruisca di strumenti a sostegno del reddito, quali, per esempio, la cassa integrazione guadagni, anche in deroga, l’assegno ordinario, la NASpI, la DIS-COLL, ad eccezione del caso in cui abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto
  • nelle stesse giornate sia in pausa contrattuale in caso di part time o lavoro intermittente
  • nelle stesse giornate lavori in modalità agile
  • negli stessi giorni fruisca del congedo non retribuito per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni (di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021)
L’Inps inoltre evidenzia le situazioni di compatibilità con il congedo 2021 che può essere richiesto anche quando l’altro genitore convivente:
  • sia in malattia
  • stia godendo del congedo di maternità o paternità per un figlio diverso da quello per cui viene richiesto il congedo 2021
  • stia fruendo delle ferie nelle stesse giornate
  • sia un lavoratore c.d. fragile oppure abbia un’invalidità del 100%, una pensione di inabilità o sia affetto da handicap grave (art 3 comma 3 legge 104/1992)
  • fruisca nelle stesse giornate dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, nonchè del prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario, anche per lo stesso figlio
  • fruisca del congedo straordinario (di cui all’art.22 bis del Decreto Legge 137/2020), tuttora in vigore, previsto per i figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa, per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore)
Quanto all’indennizzo dei giorni di congedo, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.lgs. n. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo).
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
L’indennità è erogata secondo le modalità a conguaglio; a tal fine i datori di lavori privati inseriranno nel flusso Uniemens il codice evento MZ2 ed il codice causale avente valenza contributiva S123, utilizzabile per il conguaglio a decorrere dal periodo di competenza aprile 2021.
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La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS)
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
  • tramite gli Istituti di Patronato
E’ prevista la possibilità di convertire, a domanda, gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 28 aprile 2021.

Per richiedere tale conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.
 
 (FV/fv)
 




Inps: chiarimenti sul rinnovo delle integrazioni salariali introdotte dal Decreto Sostegni

L’Inps con la circolare n. 72/2021 riepiloga gli adempimenti previsti per le integrazioni salariali Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga rinnovati con il Decreto Sostegni e chiarisce i dubbi legati alla “scopertura” delle giornate dal 29 al 31 marzo 2021.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno la possibilità di richiedere fino a un massimo di:
  • 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (artt. 19 e 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (artt. 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale. Le 28 settimane sono aggiuntive alle 12 settimane già previste dalla Legge di Bilancio 2021, quest’ultime vincolate all’utilizzo entro il 30 giugno 2021.
Data la collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, la decorrenza del 1° aprile 2021 non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla Legge n. 178/2020.
L’Inps, sulla base di parere conforme da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle more di conversione in legge del Decreto Sostegni, ha chiarito che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ovvero da lunedì 29 marzo 2021, e i trattamenti integrativi spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Le domande di accesso possono essere presentate all’Inps non oltre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, utilizzando la causale “COVID 19 – DL 41/21”. L’istituto precisa che anche per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese di aprile 2021, comprese quelle iniziate il 29 marzo 2021, il termine di decadenza per l’invio dell’istanza è il 31 maggio 2021.

Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (Cigs) possono ulteriormente sospendere il programma di Cigs ed accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
In questo caso la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”. Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a far tempo dal 29 marzo 2021, anche se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza 1° aprile 2021.

Con riferimento all’assegno ordinario, l’Inps ribadisce la regola secondo la quale l’assegno ordinario per Covid-19 è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno mai richiesto l’accesso all’assegno ordinario per Covid-19 ai sensi delle normative emergenziali precedenti.
Per coloro i quali, invece, hanno già avuto accesso all’assegno ordinario per Covid-19, si tiene conto del requisito dimensionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.
Per le domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, restano esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, resta ferma la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l’Inps ha precisato, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, che in caso di domande di nuovi periodi di Cig deroga – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è ritenuta necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda, ferme restando le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano comunque effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni. L’accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di Cig deroga con causale Covid-19.
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’Inps ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga Inps”, con riferimento alle singole unità produttive.

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
E’ rinnovata sia la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps (compreso l’anticipo del 40%) sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla Cig deroga e per tutti i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021.

Gestione periodo dal 29 al 31 marzo 2021
Data la temporanea assenza di indicazioni prima della pubblicazione della circolare n.72/2021, è’ possibile che alcuni datori di lavoro abbiano già trasmesso la domanda con causale “COVID 19 – DL 41/21” inserendo nella prima settimana di intervento quale “data di effettivo inizio” il 1° aprile 2021.
In questo caso, per poter coprire il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, sarà consentito trasmettere una nuova domanda integrativa con la medesima causale per i trattamenti di Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga: la domanda integrativa dovrà riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria.
Solo per le domande integrative di assegno ordinario, la corretta gestione dell’istanza prevede che nel campo “note” deve essere indicato il numero di protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato sempre al 31 maggio 2021.

Compilazione flusso Uniemens
Ai fini della corretta gestione relativa alle somme dei trattamenti integrativi anticipati dal datore di lavoro, l’istituto ricorda che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Detti codici potranno essere differenziati per effetto della disponibilità economica stanziata ovvero se la prestazione è finanziata dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) oppure dai fondi previsti dalla legislazione emergenziale.
I codici di conguaglio saranno definiti come segue: per la Cig ordinaria L038 oppure L080; per l’Assegno ordinario L001 oppure L007; per le aziende che sospendono la Cigs per ricorrere alla Cig ordinaria L068; per la Cig deroga G812 oppure G811 per le aziende plurilocalizzate.

(FP/fp)




Inps: nuovo flusso Uniemens-Cig per il pagamento diretto ai lavoratori

Al fine di provvedere al pagamento diretto da parte dell’Inps degli interventi di integrazione salariale, sia con causale Covid19 che ordinarie, con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 l’istituto indica le prime istruzioni operative circa l’utilizzo del nuovo flusso UniEmens-Cig che andrà a sostituire il modello SR41 utilizzato sino ad ora.

È previsto, in ogni caso, un periodo transitorio di sei mesi fino al mese di settembre 2021 entro il quale entrambe le modalità potranno coesistere, in modo tale che le aziende e gli intermediari abilitati potranno apprendere la nuova modalità di invio ed adeguare i propri sistemi operativi.

È importante sottolineare che la scelta del nuovo flusso Uniemens-Cig genera un numero ticket definito “tipizzato” che dovrà essere sempre associato nella dichiarazione di tutte le richieste di pagamento successive al primo flusso inviato.

Il rispetto dei tempi di inoltro all’istituto rimangono invariati: le aziende e gli intermediari abilitati devono inviare il flusso di informazioni entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole.

L’istituto sottolinea cha la nuova procedura consentirà tempi più rapidi di analisi e verifica; potrà essere trasmessa senza dover attendere l’autorizzazione, poiché il riconoscimento avverrà attraverso l’associazione al ticket “tipizzato”; il pagamento sarà comunque effettuato solo dopo rilascio dell’autorizzazione da parte della sede competente per territorio.

Per i lavoratori beneficiari sprovvisti di conto corrente, l’istituto suggerisce di evitare la compilazione della casella “Iban” in modo da consentire l’attivazione automatica di un bonifico domiciliato presso Poste Italiane purchè sia di importo inferiore ai mille euro, limite determinato dalle norme antiriciclaggio: l’accorgimento consentirà di evitare blocchi e ritardi nell’accreditamento delle somme ai lavoratori.

Le istruzioni complete utili alla corretta compilazione del flusso UniEmens-Cig sono contenute nei documenti allegati.

(FP/fp)