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Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022

L’Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.222,51 € 1.151,12
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.467,01 € 1.381,34
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2022 € 607,25
(no riduzione 5,84%)

(FP/fp)




Inps: esoneri contributivi per giovani e donne prorogato a giugno 2022

Il messaggio Inps n. 403/2022 informa che gli esoneri contributivi contenuti nella L. 178/2020 e rivolti alle assunzioni di giovani under 36, occupazione femminile e Decontribuzione Sud, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2022.

In tal senso, i benefici derivanti da tale norma potranno trovare applicazione anche nel semestre compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e sono previsti tetti massimali di erogazione nelle seguenti misure:

  • € 2,3 milioni per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022

L’Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.222,51 € 1.151,12
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.467,01 € 1.381,34
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2022 € 607,25
(no riduzione 5,84%)

(FP/fp)




Inps: valori per il calcolo delle contribuzioni al 1° gennaio 2022

Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2022. Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 525,38, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 49,91.
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT che, per l’anno 2021, è risultata pari all’1,9%.

Minimali retribuzione giornaliera
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2022.
 
Con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2022.
 

  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 138,05 € 49,91 € 49,91
Artigianato ——- € 49,91 € 49,91
Commercio € 138,05 € 49,91 € 49,91

 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
 
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 49,91 x 6gg / 40h = € 7,49
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 49,91.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2022 a € 105.014,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2022, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.023,00 (pari a € 48.279,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2022 è pari a € 2.183,77.

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare il comma 5-ter prevede: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”

A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2022, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 49.664,00.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.

 (FP/fp)

 




Gestione Separata Inps aliquote 2022: aumentata la contribuzione Dis-Coll

L’Istituto, con la circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, determina le nuove aliquote contributive valevoli per l’anno 2022 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
La novità principale è data dall’aumento dell’aliquota di finanziamento che alimenta il fondo Dis-Coll utile a sostenere le prestazioni di disoccupazione, e il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa, in favore di alcune categorie iscritte alla Gestione Separata.
 
La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che l’aliquota contributiva dovuta è pari a quella prevista per la Naspi pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2022, il nuovo valore della Dis-Coll passa da 0,51% a 1,31% e riguarda le seguenti categorie:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • dottorandi, assegnisti, titolari di borse di studio;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

 
La conferma della nuova aliquota è giunta a versamenti del mese di gennaio già effettuati: per adempiere alla regolarizzazione degli importi dovuti, l’istituto ha chiarito che i committenti possono provvedere entro tre mesi a partire da febbraio 2022.

Nei contenuti della circolare Inps qui allegata, è presente un’utile tabella riepilogativa (punto 1.3) con la quale è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.

Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva raggiunge il 35,03%; per le categorie ove il contributo Dis-Coll è assente il valore è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’incremento di 0,25% riguarda l’aliquota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) determinando un’aliquota complessiva pari al 26,23%.
 
Rimane invariata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito quest’anno è pari a € 16.243,00, mentre il massimale è pari a € 105.014,00.
Per ottenere l’accredito dell’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi:

  • iscritti con aliquota al 24%: € 3.898,32;
  • professionisti con aliquota del 26,23%: € 4.260,54;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 5.477,14;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 5.689,92.

 
(FP/fp)
 




Autoliquidazione Inail 2021-2022: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2021-2022. Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:
  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è mercoledì 16 febbraio 2022;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2021+anticipo rata 2022) deve riportare il numero di riferimento 902022 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2021 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro lunedì 28 febbraio 2022
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro mercoledì 16 febbraio 2022;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle appositamente abilitate. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it , consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all’autoliquidazione 2021/2022.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,10% valido per l’anno 2021.
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2021/2022, sono riportati nella seguente tabella:
 
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Mercoledì 16 febbraio 2022 Mercoledì 16 febbraio 2022  
II rata Lunedì 16 maggio 2022 Lunedì 16 maggio 2022 0,00024384
III rata Martedì 16 agosto 2022 Lunedì 22 agosto 2022 0,00049589
IV rata Mercoledì 16 novembre 2022 Mercoledì 16 novembre 2022 0,00074795
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fp)




Ccnl Unionmeccanica: nuove quote contribuzione per EBM Salute dal 2022

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico che nell’accordo sul rinnovo del CCNL Metalmeccanici PMI del 26 maggio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota del contributo mensile prevista per i lavoratori per EBM Salute è stata incrementata da 5 euro mensili a 8 euro mensili.
Dalla competenza di gennaio 2022 la contribuzione annua risulterà pertanto pari a 96 euro annui per ogni lavoratore (suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico dell’azienda.

Si ricorda che il versamento è previsto per le lavoratrici ed i lavoratori di tutte le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici PMI e che non abbiano attivato una polizza sanitaria integrativa dello stesso importo complessivo di 96 euro annui, come previsto all’Art.51.
Sono pertanto dovuti i contributi mensili per le lavoratrici ed i lavoratori, a decorrere dalla data di assunzione e quindi al termine del periodo di prova, con assunzione:

  • a tempo indeterminato full time o part time;
  • con contratto di apprendistato;
  • con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi;
  • in aspettativa per malattia;
  • sospesi interessati dall’istituto della Cig in tutte le sue tipologie;
  • cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo (di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604) che beneficiano della Naspi per un periodo massimo di 12 mesi.
Dalla prossima scadenza del 16 febbraio 2022 sarà quindi di cruciale importanza provvedere alla corretta contribuzione di 8 euro ad EBM Salute, sia con Versamento F24 con codice EBMC sia con Flusso Uniemens codice EBMQ.

L’errata indicazione del precedente importo di 5 euro comporterà la mancata copertura della Polizza Sanitaria dei Lavoratori a partire dal mese di maggio 2022.

(FV/fv)




Prospetto informativo disabili: modifica sanzioni per mancata trasmissione entro il 31 gennaio 2022

clicca qui) entro il 31 gennaio 2022: il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2021.

La novità riguarda la modifica delle sanzioni con decorrenza 1° gennaio 2022, ovvero il decreto ministeriale 194/2021 punisce l’omessa o tardiva trasmissione con una sanzione amministrativa subisce un incremento: dai precedenti 635,11 si passa a 702,43 euro e la maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo passa da 30,76 a 34,02 euro.

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2021 con indice pari a 106,2.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 4,359238%.

 
(FV/fv)
 




Obbligo comunicazione periodica contratti di lavoro entro il 31 gennaio 2022

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2022.
 
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2021, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
 
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:
 
 
Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
 
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:
  1. Nel periodo temporale 01/01/2021 – 31/12/2021; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • motivo ………….…..
  • durata ………….…..
  • n…. lavoratori interessati
  • qualifica dei lavoratori interessati ………………..
 
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle Rsu aziendali oppure Rsa o, dove assenti, alle OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.
 
N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.
 
(FP/am)