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Inps: trattamenti di integrazione salariale

L’Inps, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2023, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.
Con la riforma degli ammortizzatori sociali attivata lo scorso anno, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat annuo, anziché il precedente meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore,
Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2023.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2023
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.321,53 € 1.244,36
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.585,84 € 1.493,23
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2023 € 1.352,19
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2023 € 1.470,99
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2023 € 1.352,19
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2023 € 1.470,99
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2023 € 656,44
(no riduzione 5,84%)

 
(FP/am)
 




Autoliquidazione Inail 2022-2023

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2022-2023.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è giovedì 16 febbraio 2023;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2022+anticipo rata 2023) deve riportare il numero di riferimento 902023 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2022 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro martedì 28 febbraio 2023
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro giovedì 16 febbraio 2023;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle appositamente abilitate. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it , consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all’autoliquidazione 2022/2023.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 1,71% valido per l’anno 2022.
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2022/2023, sono riportati nella seguente tabella:
 
Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2022/2023
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Giovedì 16 febbraio 2023 Giovedì 16 febbraio 2023 0
II rata Martedì 16 maggio 2023 Martedì 16 maggio 2023 0,00416959
III rata Mercoledì 16 agosto 2023 Lunedì 21 agosto 2023 0,00847973
IV rata Giovedì 16 novembre 2023 Giovedì 16 novembre 2023 0,01278986
 
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Obbligo comunicazione periodica contratti di somministrazione entro il 31 gennaio 2023

Le aziende che hanno utilizzato lavoratori in somministrazione durante l’anno 2022, devono effettuare entro il prossimo 31 gennaio 2023 l’inoltro della consueta comunicazione riepilogativa annuale.
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare le informazioni essenziali riguardanti il numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2022, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
 
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:

 
Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
 
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:

  1. Nel periodo temporale 01/01/2022 – 31/12/2022; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • motivo ………….…..
  • durata ………….…..
  • n…. lavoratori interessati
  • qualifica dei lavoratori interessati ………………..
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle Rsu aziendali oppure Rsa o, dove assenti, alle OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2022con indice pari a 118,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 9,974576%.
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di novembre 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di novembre 2022 con indice pari a 117,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 novembre 2022 al 14 dicembre 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 9,637712%.
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di ottobre 2022 con indice pari a 117,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 ottobre 2022 al 14 novembre 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 9,018362%.
 
(FV/fv)
 




Lavoro e disabilità L.68/99: servizio di informazione gratuito per le Aziende Associate

Api Lecco Sondrio ha recentemente definito una nuova collaborazione con il consorzio Consolida e l’agenzia per il Lavoro Mestieri Lombardia con l’obiettivo di offrire alle proprie Aziende Associate un servizio di informazione e orientamento sulla L. 68/99 che definisce le regole in materia di inserimento e integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.
I datori di lavoro che devono ottemperare all’obbligo di assunzione di personale disabile e hanno bisogno di consulenza in merito, avranno a disposizione un professionista che li potrà accompagnare dalla semplice raccolta di informazioni alla costruzione della migliore risposta per l’assolvimento dell’obbligo di legge.

Il servizio a sportello sarà attivo presso la sede Api Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco, ogni mercoledì dalle 9.00 alle 11.00, dal 16 novembre sino a giugno 2023.
E’ consigliata la prenotazione chiamato il numero 389 180 4372.

In caso di esigenze particolari, sarà possibile concordare con l’operatore un incontro presso la sede aziendale.

(FP/fv)
 




Convegno in Api: “Welfare aziendale: leva strategica per attrarre e trattenere i talenti”

Il welfare aziendale è sempre più un elemento centrale nella gestione aziendale, rappresenta uno strumento di miglioramento dell’immagine, del clima aziendale, del senso di appartenenza e del benessere dei lavoratori.

Su questa tematica Api Lecco Sondrio organizza, in collaborazione con TreCuori Spa Società Benefit, il convegno dal titolo: “Welfare aziendale: leva strategica per attrarre e trattenere i talenti”
che si terrà giovedì 27 ottobre 2022, dalle ore 15.30 alle 18, presso la nostra sede a Lecco in via Pergola 73. 

Durante l’incontro si parlerà, relativamente a questa tematica, dei bisogni delle imprese e delle soluzioni pratiche per soddisfarli. 

Interverranno:

Mario Gagliardi, responsabile relazioni industriali e welfare di Api Lecco Sondrio

Giovanni Lucchetta, TreCuori SpA società benefit

Per maggiori informazioni scrivere a welfare@api.lecco.it o telefonare allo 0341.282822.

Per partecipare al convegno bisogna iscriversi cliccando qui

In allegato trovate la locandina. 

(FV/am)

 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di settembre 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di settembre 2022 con indice pari a 113,5.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 settembre 2022 al 14 ottobre 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 6,280367%.

(FV/fv)




Elezioni politiche 2022: permessi elettorali ai dipendenti

Domenica 25 settembre 2022 dalle 7.00 alle 23.00 si svolgeranno le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali per le elezioni politiche.
 
Evidenziamo che anche in questa occasione i lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali (presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di candidati), hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di seggio.
 
Per quanto riguarda il trattamento economico previsto per i suddetti lavoratori, i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
 
Quanto sopra significa che:
  • Per le giornate lavorative (di norma il lunedì), il lavoratore ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di prestazione lavorativa effettiva;
  • Per le giornate festive e non lavorative (di norma il sabato e la domenica), il lavoratore ha diritto ad altrettante quote della retribuzione normale in aggiunta allo stipendio ordinario (1/26, o il diverso divisore previsto dal Ccnl, per i dipendenti retribuiti in misura fissa; 6 ore e 40 minuti nell’ipotesi di distribuzione dell’orario su 6 giorni, 8 ore nell’ipotesi di “settimana corta”, per i dipendenti retribuiti in relazione all’effettiva prestazione lavorativa). E’ facoltà dell’azienda concedere al lavoratore la possibilità di usufruire, per ogni giornata festiva o non lavorativa, riposi compensativi anziché il suddetto trattamento economico.
 
In merito alla documentazione necessaria per poter fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di durata delle operazioni elettorali, i lavoratori devono presentare al datore di lavoro:
  • Preventivamente, i documenti di nomina o di incarico;
  • Successivamente, un attestato firmato dal Presidente del seggio con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura delle operazioni di scrutinio (per i lavoratori che assolvono l’incarico di Presidente, la certificazione viene vistata dal Vice-Presidente).
 
Al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ai propri dipendenti, se richiesto, un permesso (non retribuito o da imputare in conto ferie o permessi annui retribuiti) per raggiungere il Comune di residenza.
 
Per quanto concerne il trattamento contributivo e fiscale, ricordiamo che:
  • la retribuzione corrisposta dai datori di lavoro ai lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali è soggetta a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali ed all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
  • le somme erogate dalle aziende a tale titolo sono ulteriormente deducibili dal reddito di impresa.

 
(FV/fv)