Il messaggio Inps n. 403/2022 informa che gli esoneri contributivi contenuti nella L. 178/2020 e rivolti alle assunzioni di giovani under 36, occupazione femminile e Decontribuzione Sud, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2022.
In tal senso, i benefici derivanti da tale norma potranno trovare applicazione anche nel semestre compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e sono previsti tetti massimali di erogazione nelle seguenti misure:
- € 2,3 milioni per le imprese operanti in tutti gli altri settori.
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L’Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli
importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.
A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.
Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015 |
| Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022 |
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS) |
Importo lordo |
Importo netto |
| € 1.222,51 |
€ 1.151,12 |
| Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) |
€ 1.467,01 |
€ 1.381,34 |
| INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI |
Importo lordo |
| Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 |
€ 1.250,87
(no riduzione 5,84%) |
| Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 |
€ 1.360,77
(no riduzione 5,84%) |
| INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll |
Importo lordo |
| Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 |
€ 1.250,87
(no riduzione 5,84%) |
| Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 |
€ 1.360,77
(no riduzione 5,84%) |
| INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI |
Importo lordo |
| Importo assegno dal 1° gennaio 2022 |
€ 607,25
(no riduzione 5,84%) |
(FP/fp)
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I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2021-2022. Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:
- la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è mercoledì 16 febbraio 2022;
- il versamento del premio dovuto (saldo rata 2021+anticipo rata 2022) deve riportare il numero di riferimento 902022 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
- l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2021 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro lunedì 28 febbraio 2022
- la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro mercoledì 16 febbraio 2022;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle appositamente abilitate. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù
“autoliquidazione” del portale
www.inail.it , consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all’autoliquidazione 2021/2022.
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini
“over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,10% valido per l’anno 2021.
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2021/2022, sono riportati nella seguente tabella:
| Rate |
Data scadenza |
Data pagamento |
Coefficienti |
| I rata |
Mercoledì 16 febbraio 2022 |
Mercoledì 16 febbraio 2022 |
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| II rata |
Lunedì 16 maggio 2022 |
Lunedì 16 maggio 2022 |
0,00024384 |
| III rata |
Martedì 16 agosto 2022 |
Lunedì 22 agosto 2022 |
0,00049589 |
| IV rata |
Mercoledì 16 novembre 2022 |
Mercoledì 16 novembre 2022 |
0,00074795 |
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Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.
(FP/fp)
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clicca qui) entro il 31 gennaio 2022: il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2021.
La novità riguarda la modifica delle sanzioni con decorrenza 1° gennaio 2022, ovvero il decreto ministeriale 194/2021 punisce l’omessa o tardiva trasmissione con una sanzione amministrativa subisce un incremento: dai precedenti 635,11 si passa a 702,43 euro e la maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo passa da 30,76 a 34,02 euro.
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L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di
dicembre 2021 con indice pari a
106,2.
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 4,359238%.
(FV/fv)
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In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2022.
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2021, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:
Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:
- Nel periodo temporale 01/01/2021 – 31/12/2021; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
- Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
- motivo ………….…..
- durata ………….…..
- n…. lavoratori interessati
- qualifica dei lavoratori interessati ………………..
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle
Rsu aziendali oppure Rsa o, dove assenti, alle
OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.
In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.
N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.
(FP/am)