1

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di ottobre 2021 con indice pari a 105,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 ottobre 2021 al 14 novembre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 3,302786%.

 
(FV/fv)
 




Covid-19: nuove misure in materia di quarantena e lavoratori fragili

ll periodo trascorso dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all’art 26 del Decreto Legge n.18/2020 convertito dalla Legge 27/2020), viene equiparato fino al 31 dicembre 2021 a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
L’estensione della tutela a tutto l’anno 2021 e il connesso finanziamento degli oneri a carico dell’Inps sono stati previsti dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 8), con uno stanziamento prioritariamente dedicato agli eventi cronologicamente anteriori.

Con riferimento agli oneri sostenuti dal datore di lavoro, invece, viene introdotto un rimborso forfettario per gli eventi disciplinati dall’ art. 26 del Decreto Legge n.18/2020 per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il rimborso riguarda i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, per i propri dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps.
Per ciascun anno solare 2020 e 2021 il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso è erogato dall’Inps per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui trattasi da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Inps.

(FV/fv)




Fondo “Aiutiamoci nel lavoro”: al via la raccolta nelle aziende

Lo scorso 22 giugno 2021 come associazione abbiamo aderito al “Patto Aiutamoci nel lavoro” promosso dalla Prefettura di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Comuni della Provincia di Lecco.

Il Patto è nato per supportare economicamente i bisogni di prima necessità di lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi che hanno perso o stanno per perdere il lavoro a causa della pandemia. E’ stato così istituito un Fondo con una disponibilità iniziale di 1 milione di euro grazie alle donazioni degli 84 comuni del Lecchese, di Fondazione Cariplo, della Fondazione Peppino Vismara e della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Le aziende che operano nella provincia di Lecco possono promuovere “Aiutiamoci nel lavoro” verso i propri dipendenti, clienti, fornitori e partner.

L’azienda può aderire e sostenere l’iniziativa in due modi:

  1. Favorendo la donazione libera dei dipendenti
     
  2. Con una donazione liberale a favore del Fondo Aiutiamoci nel lavoro.
 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa cliccare qui o contattare il numero 348.80.81.169.
 
Si ricorda che le donazioni effettuate a mezzo di strumenti di pagamento “tracciati” (es. bonifico, assegno, carta di credito…) per le persone giuridiche sono deducibili dal reddito d’impresa e per le persone fisiche sono deducibili dal reddito o danno luogo a detrazioni d’imposta ai sensi di legge.

Alleghiamo:

  • Brochure presentazione progetto “Aiutiamoci”
  • Modulo di adesione per l’azienda
  • Modulo di adesione per il lavoratore
 
(FV/am)



Covid-19: congedo per i genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena

E’ stato reintrodotto dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 9) il congedo, fruibile in modalità giornaliera ed oraria, per i dipendenti genitori di figlio convivente minore di anni 14, per periodi corrispondenti in tutto o in parte alla durata:
  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tale congedo avrà decorrenza dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso di figlio con disabilità grave (accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) il beneficio è concesso senza vincolo di età.

Durante la fruizione del congedo è erogata, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa (calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del T.U. sulla maternità), ed è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino alla data del 22 ottobre 2022 per gli eventi sopra specificati, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, per le medesime causali di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna
delle stesse misure.
Le modalità operative per accedere al congedo devono essere stabilite dall’Inps.
 

(FV/fv)




Ccnl Unionmeccanica Confapi: nuova disciplina del 1° livello professionale

Il recente rinnovo contrattuale del 26/05/2021 introduce una nuova disciplina relativa ai lavoratori che possono essere inquadrati nel 1° livello professionale.
  •  I lavoratori che svolgono attività produttive semplici, per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, dovranno essere direttamente inquadrati nel 2° livello a partire dal 1° ottobre 2021.
    Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° giugno 2021.
    Ad esempio, un lavoratore assunto il 1° agosto 2021 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire dal 1° ottobre 2021.
     
  •  I lavoratori che svolgono attività manuali semplici, non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono  conoscenze  professionali, dovranno essere inquadrati direttamente nel 2° livello a partire dal 1° gennaio 2023.
    Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° giugno 2021.
    Ad esempio, un lavoratore assunto il 1° marzo 2022 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire dal 1° gennaio 2023.
 
  • I lavoratori assunti per svolgere mansioni di inservienti e simili continueranno ad essere inquadrati nel 1° livello.
 
La modifica della classificazione dei lavoratori nel 1° livello professionale sopra indicata, non ha effetti sull’attuale disciplina dell’apprendistato ed in particolare sulla possibilità di inquadrare al 1° livello iniziale gli apprendisti che termineranno il percorso formativo con inquadramento al 3° livello.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di settembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di settembre 2021 con indice pari a 104,5.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 settembre 2021 al 14 ottobre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,737903%.

 
(FV/fv)
 




Sgravio assunzioni under 36: modalità operative per applicazione e recupero

A seguito della recente autorizzazione concessa dalla Commissione europea, diventa operativo l’esonero previsto per le assunzioni “under 36” a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, di rapporti di lavoro attivati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, mentre per la medesima misura, prevista anche per l’anno 2022, sarà necessario attendere un nuovo pronunciamento da parte della Commissione europea.

L’esonero in questione è stato inserito nella legge di Bilancio n. 178/2020, art. 1, commi da 10 a 15, e consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, con il vincolo del limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’istituto con la circolare n. 56/2021 ha illustrato le condizioni di accesso alla misura: le stesse diventano operative con le modalità di applicazione del beneficio e il recupero delle quote arretrate contenute nel recente messaggio n. 3389/2021.

L’agevolazione si applica a tutti i datori lavoro privati (tranne le imprese del settore finanziario), con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali: l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l’assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

A partire dai flussi Uniemens del mese di settembre e successivamente in quelli di ottobre e novembre 2021, i datori di lavoro potranno comunicare all’istituto le informazioni e i dati in capo al lavoratore agevolato attraverso la compilazione di uno (sgravio corrente) o più righi (sgravio arretrati) contenenti il relativo codice di esonero “GI36”, la data di assunzione /trasformazione nel formato AAAAMMGG, l’anno e il mese di riferimento del conguaglio e l’importo conguagliato.

L’istituto, una volta acquisite le informazioni, assegnerà il codice “L544” agli importi di esonero corrente e il codice “L545” agli importi di esonero arretrati (n.b. l’inserimento di questi ultimi può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di settembre, ottobre e novembre 2021).

Segnaliamo un’annotazione importante per quanto concerne l’incentivo “GECO” (agevolazione del 50% sulla contribuzione aziendale prevista dalla legge di Bilancio 2018): nel merito, l’istituto ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di sostituire l’agevolazione in atto con quella più favorevole al 100%, solo se in presenza di specifici presupposti legittimanti.
In tal senso, il datore di lavoro dovrà applicare il nuovo esonero corrente nelle modalità sopra indicate e procedere con la restituzione dell’intera agevolazione sino ad ora usufruita, valorizzando il codice “M472” nella causale a debito della denuncia individuale e inserire l’ammontare dell’importo da restituire nell’elemento “importo a debito”.

(FP/fp)




Webinar lunedì 11 ottobre, ore 11: “Green Pass nei luoghi di lavoro”

Informiamo le aziende associate che lunedì prossimo, 11 ottobre 2021, alle ore 11 organizziamo il webinar “Green Pass nei luoghi di lavoro”.

 

Durante il seminario online affronteremo gli aspetti organizzativi in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo da venerdì 15 ottobre 2021.

Questi gli argomenti e i relatori:

  • “Green pass e gestione del rapporto di lavoro”
    Mario Gagliardi, responsabile Area Relazioni Industriali e Sindacali Api Lecco Sondrio
     
  • “Organizzazione dei controlli e altri aspetti gestionali” 
    Silvia Negri, responsabile Area Ambiente e Sicurezza Api Lecco Sondrio
Per iscrivervi e partecipare al webinar dovete CLICCARE QUI.

 

Lunedì mattina, poi, vi invieremo via mail il link per partecipare al webinar.

(MG/am)




Inps: ticket licenziamento Naspi

L’istituto ha pubblicato la recente circolare n. 137 del 17/09/2021 nella quale riprende il tema del corretto calcolo per la determinazione della quota relativa al ticket licenziamento Naspi.
A partire dall’introduzione del contributo con la legge 92/2012, le comunicazioni circolari dell’istituto illustravano che la base imponibile di riferimento da considerare per il calcolo del ticket licenziamento Naspi era quella minimale mensile, mentre solo ora chiarisce che deve essere calcolato quella massimale mensile.

Di seguito proponiamo un esempio di calcolo sui valori dell’anno 2021:

 

Imponibile mensile NASpI Aliquota Ammontare annuo Ammontare mensile Ammontare 36 mesi (max)
minimale 2021 € 1.227,55 41% € 503,30 € 41,9413 € 1.509,89
massimale 2021 € 1.335,40 41% € 547,51 € 45,6262 € 1.642,54
    differenze €   44,22 €   3,6832 €    132,66

Le differenze si sostanziano quindi in un maggior onere per le aziende coinvolte. L’istituto si riserva di dettagliare e comunicare con successivo messaggio le modalità operative con le quali si potrà procedere alla regolarizzazione.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di agosto 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di agosto 2021 con indice pari a 104,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 agosto 2021 al 14 settembre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,759531%.
 

(FV/fv)