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Inps: ticket licenziamento Naspi

L’istituto ha pubblicato la recente circolare n. 137 del 17/09/2021 nella quale riprende il tema del corretto calcolo per la determinazione della quota relativa al ticket licenziamento Naspi.
A partire dall’introduzione del contributo con la legge 92/2012, le comunicazioni circolari dell’istituto illustravano che la base imponibile di riferimento da considerare per il calcolo del ticket licenziamento Naspi era quella minimale mensile, mentre solo ora chiarisce che deve essere calcolato quella massimale mensile.

Di seguito proponiamo un esempio di calcolo sui valori dell’anno 2021:

 

Imponibile mensile NASpI Aliquota Ammontare annuo Ammontare mensile Ammontare 36 mesi (max)
minimale 2021 € 1.227,55 41% € 503,30 € 41,9413 € 1.509,89
massimale 2021 € 1.335,40 41% € 547,51 € 45,6262 € 1.642,54
    differenze €   44,22 €   3,6832 €    132,66

Le differenze si sostanziano quindi in un maggior onere per le aziende coinvolte. L’istituto si riserva di dettagliare e comunicare con successivo messaggio le modalità operative con le quali si potrà procedere alla regolarizzazione.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di agosto 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di agosto 2021 con indice pari a 104,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 agosto 2021 al 14 settembre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,759531%.
 

(FV/fv)
 




Ccnl Unionchimica Confapi: aumenti minimi tabellari dall’ 1 settembre 2021

Ricordiamo alle aziende associate del settore che l’accordo di rinnovo del Ccnl Unionchimica–Confapi dell’8 marzo 2019 per i comparti chimica, concia e settori accorpati, plastica-gomma, abrasivi, ceramica e vetro, prevede l’erogazione della terza tranche di aumento contrattuale con decorrenza 1 settembre 2021.

I nuovi valori sono dettagliati nelle tabelle allegate.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2021

 
L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, risultato nel mese di luglio 2021 con indice pari a 104,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2021 al 14 agosto 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,267962 %.
 
(FV/fv)
 




Inail autoliquidazione 2020/2021: pagamento rata premio

Le aziende che hanno scelto di pagare il premio relativo all’autoliquidazione Inail 2020/2021 con la formula della rateazione trimestrale, dovranno applicare alla III rata in scadenza ad agosto 2021, il coefficiente evidenziato in tabella.

 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2020/2021
Rata Data scadenza Data pagamento Coefficiente
III rata Lunedì 16 agosto 2021 Venerdì 20 agosto 2021 0,00292575

 

Evidenziamo che la data di pagamento della III rata di agosto 2021 considera la possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione, oltre che del differimento al primo giorno lavorativo utile se cadente di sabato o domenica o festivo.

(FP/fp)




E.B.M.: bando borse di studio 2020/2021

Si informano le aziende del settore metalmeccanico che E.B.M. ha stanziato un importo pari a 405.000 euro per due diversi Bandi per Diritto allo Studio.
Più precisamente verranno messe a disposizione da E.B.M. 102 Borse da 2.500 euro ciascuna per la frequenza ai Corsi di laurea per l’Anno Accademico 2020/2021 e 500 Borse da 300 euro ciascuna per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2020/2021.

Bando per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’Anno Accademico 2020/2021102 Borse del valore di € 2.500.
I figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il Contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad E.B.M., non ché i lavoratori stessi potranno partecipare alla selezione se verranno soddisfatti tre requisiti base.
Sarà necessario infatti attestare l’iscrizione all’A.A. 2020/2021 dal secondo anno o successivi per laurea triennale e magistrale, dal primo anno della laurea specialistica (solo se consecutivo temporalmente alla relativa Laurea Triennale) e dal secondo anno o successivi per l’iscrizione al Conservatorio (solo se successivo al conseguimento del Diploma della Scuola Secondaria di Secondo Grado).
Inoltre l’Isee Università (ISEEU 2020 o 2021) del nucleo familiare dello studente richiedente dovrà risultate inferiore o uguale a 30.000 euro.
Per concludere sarà richiesto un minimo di CFU (Crediti Formativi Universitari) relativi agli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020: 30 CFU per i lavoratori e le lavoratrici e 42 CFU per i loro figli.
Soddisfatti e verificati questi requisiti base si procederà al riconoscimento di un punteggio sulla base della media aritmetica dei voti riportati negli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020 (espressa in trentesimi).
Ricordiamo che per i lavoratori o i propri figli, assegnatari della Borsa di Studio per Frequenza a Corsi di Laurea, non sarà possibile richiedere il sussidio per l’Iscrizione all’Università all’A.A. per l’anno successivo a quello del presente Bando.

Bando per Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2020/2021500 Borse del valore di € 300.
Potranno partecipare al Bando le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il Contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad E.B.M. i cui figli abbiano conseguito il Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021.
I requisiti necessari per l’accesso alla selezione sarà il conseguimento di un punteggio pari a 9 (nove) o 10 (dieci) al Diploma di Licenza Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021 e che l’ISEE (2020 o 2021) del nucleo familiare del Richiedente risulti inferiore o uguale a 30.000 Euro.
Soddisfatti questi requisiti base la graduatoria sarà determinata dall’ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento della disponibilità delle Borse messe a disposizione.

Per entrambi i bandi le domande potranno essere presentate dal lavoratore accedendo alla propria Area Riservata tramite la Piattaforma E.B.M., o per il lavoratore da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda.
La data di apertura delle candidature verrà comunicata con News e Newsletter a tutti i lavoratori e alle aziende iscritte.

(FV/fv)
 




Sblocco dei licenziamenti: indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con una nota del 16 luglio 2021, fornisce un quadro riepilogativo della disciplina del divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, che si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle norme emanate in relazione all’emergenza Covid 19.

Alla nota è allegata una tabella riassuntiva, che distingue il regime di divieto applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro, delle sue caratteristiche e dell’eventuale utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Per le aziende industriali rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria, per le quali il blocco dei licenziamenti è collegato alla durata dell’integrazione salariale ordinaria o straordinaria richiesta (indipendentemente dall’effettivo utilizzo), l’eventuale richiesta del trattamento di integrazione salariale successivamente alla definizione delle procedure di licenziamento individuale sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

L’Ispettorato ha predisposto un modello specifico da utilizzare per la riattivazione delle procedure previste dall’art. 7 della L. n. 604/1966 da parte delle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento. Si rammenta peraltro che tale procedura è prevista esclusivamente per il personale non soggetto alla disciplina del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (ovvero il provvedimento che disciplina le c.d. “tutele crescenti”).

Per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, l’Ispettorato invita le aziende interessate a reiterare l’istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra.

Con una successiva nota, l’Ispettorato Nazionale ha chiarito che l’eventuale omessa indicazione dell’adesione dell’impresa istante ad un’associazione datoriale non preclude l’attivazione della procedura di conciliazione di cui trattasi.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini di legge e, nelle more della trattazione della procedura conciliativa, verificheranno, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

Il blocco dei licenziamenti resta in ogni caso in vigore fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per Covid-19, per i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’assegno ordinario per Covid-19 o della CIG in deroga per Covid-19 e per le aziende industriali dei settori moda e tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15).

Infine, la nota rammenta che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro e che di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione.

(FV/fv)




Decreto Sostegni bis: ammortizzatori sociali

E’ stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni-bis, che reca misure urgenti per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali all’interno del quale è confluito, attraverso un emendamento governativo, il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che reca misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In sede di conversione le disposizioni in tema di trattamenti di integrazione salariale sono rimaste pressoché invariate.

In particolare, si prevede (art. 40 comma 1) che i datori di lavoro privati destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria che, nel primo semestre del 2021, hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di Cigs in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto in esame e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario dei lavoratori interessati dall’accordo.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa.
I nuovi trattamenti di integrazione salariale sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021 e per gli stessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19 (art. 8, co. 1, DL. 41/2021, in sostanza, industria e edilizia) che, dal 1º luglio, presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dalla legge in caso di utilizzo di Cigo o Cigs (art. 40 comma 3).

Viene altresì prevista (art. 45 comma 1), fino al 31 dicembre 2021 e per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, la possibile proroga di sei mesi della Cigs, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata.

Per quanto riguarda le misure in materia di lavoro previste dal Decreto Legge 99/2021, dal 1º luglio viene prevista la possibilità per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, (classificazione Ateco 2007 – cod. 13, 14, 15) di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 50 bis comma 2).

Inoltre, il provvedimento prevede che, dalla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021, la proroga eccezionale di sei mesi della Cigs per cessazione anche parziale dell’attività, riconosciuta alle imprese in crisi dall’art. 44, comma 1-bis del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, può essere concessa, in via eccezionale, anche alle imprese operanti nel settore aereo, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 50 bis comma 1).

Per gli altri settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1º luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto (art. 40-bis) stabilisce che – anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise – le imprese che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria previsti dal D.lgs. n. 148/2015, possono richiedere 13 settimane di Cigs fruibili fino al 31 dicembre 2021, con conseguente divieto di licenziare, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito. Questi periodi di Cigs sono in deroga a tutti i limiti di durata temporale, sono esenti dal contributo addizionale e sono finanziati da un apposito stanziamento, al superamento del quale l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

Infine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, nonché ai percettori della NASpI (art. 50 bis comma 8).
Rimangono confermate, senza modifiche, anche la disposizione in materia di contratto di espansione (art. 39) e quella che introduce il contratto di rioccupazione (art. 41).

(FV/fv)




Enfea: novità regolamento 2021

Informiamo le imprese che applicano i Ccnl Unigec/Unimatica, Unionchimica, Unital, Confapi Aniem, Uniontessile e Unionalimentari, che è stato modificato il Regolamento delle prestazioni ENFEA, in vigore dal 15 giugno 2021.

Riassumiamo di seguito le principali novità:

 

Lavoratori
Prestazione Misura
1) Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo famigliare, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
 
        € Max 1.000,00 per nucleo
                         famigliare
2) Contributo una tantum in occasione della nascita del figlio/a del/della dipendente.         
                € 2.000,00
3) A titolo sperimentale per una durata non superiore a mesi 24, contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese odontoiatriche destinato ai componenti del nucleo famigliare (coniuge e/o figli/e) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
                
Max € 100 per ogni componente del nucleo familiare.
4) Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare fino alla 3a media per sostegno nella didattica a distanza, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
          
               Max € 300,00
5) Contributo destinato all’assistenza domiciliare, per famigliare convivente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale con regolare rapporto di lavoro non inferiore a 4 ore giornaliere.
 
 
 
               
               € 500,00 annue
Azienda
Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata).  
 
Max € 20 a dipendente per singola inoculazione
 
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1°gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, erogazione di un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
 
 
€ 1.000,00
Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta. –   Aziende fino a 30 dipendenti: euro 700;
 
– Aziende da 31 a 100: dipendenti: euro 900;
 
– Aziende oltre 100: euro 1300

 
 
 

(FV/fv)




Ccnl Unionalimentari Confapi: circolare rinnovo del 12 luglio 2021

 

Facciamo seguito alla nostra nota del 16 Luglio u.s. per fornire in allegato la circolare di commento predisposta da UnionAlimentari Confapi sui contenuti dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare, sottoscritta in data 12 Luglio 2021.

Segnaliamo, inoltre, che UnionAlimentari ha programmato il giorno mercoledì 28 Luglio alle ore 16.30, un webinar gratuito riservato alle aziende associate durante il quale saranno illustrate le novità dell’intesa e i conseguenti adempimenti di natura operativa.

Per partecipare bisogna iscriversi CLICCANDO QUI

(FV/fv)