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“Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato

Il 7 dicembre 2021, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato raggiunto un accordo con le Parti sociali per il primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato. 
Di seguito, i punti chiave del Protocollo:

Adesione volontaria
L’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Accordo individuale
Si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo:
a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) gli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Disconnessione
L’attività lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
La prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
Il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992); invece, non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Luogo e strumenti di lavoro
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.
Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali
In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili
Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.
Le Parti sociali promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche per favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
Inoltre, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.

Formazione
Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.

Si allega il testo del Protocollo. 

(FV/fv)
 




Campagna di Natale solidale in collaborazione con Valoriamo

Api Lecco Sondrio supporta la campagna “Un Natale da vivere #ComeApi”  per sostenere il Fondo per l’Inclusione Lavorativa nella Provincia di Lecco, nell’ambito del progetto Valoriamo a cui l’Associazione aderisce insieme ad altri trenta soggetti rappresentanti del settore pubblico e privato.

Queste le proposte:

  • fustella contenente 4 pregiate tavolette di cioccolato Icam, gusti assortiti (bianco, al latte, fondente, alle nocciole). La donazione consigliata è di 10,00 €
  • shopper di cotone a filiera sostenibile, stampata con un disegno a colori, realizzato da una giovane artista che ha provato a rappresentare cosa significa per noi oggi il lavoro, soprattutto per le persone più fragili. In regalo con la borsa ci sarà anche un gadget natalizio realizzato dai ragazzi di Artimedia, la Rete dei Servizi per persone adulte con disabilità della cooperativa La Vecchia Quercia. La donazione consigliata è di 15,00 €
  • promo: per chi decide di ordinare entrambi i prodotti è riservato uno sconto sul set e un omaggio speciale (un buono da utilizzare presso la Libreria Mascari5 di Lecco)
Nel volantino in allegato, potete trovare tutte le informazioni sui prodotti e i relativi costi e guardare il video della campagna a questo link

Per le aziende associate sarà possibile ordinare i prodotti tramite Api e ritirarli nella sede di via Pergola oppure, in caso di ordini multipli, con consegna presso le sedi aziendali.

Ricordiamo che il contributo per l’acquisto è una donazione e in quanto tale è detraibile dall’I.R.P.E.F. ai sensi dell’art. 15, lett. i-bis del T.U.I.R. e art. 100 del T.U.I.R. e successive modifiche.  

Per ottenere le agevolazioni fiscali è necessario conservare le ricevute.

(TM/tm)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di ottobre 2021 con indice pari a 105,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 ottobre 2021 al 14 novembre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 3,302786%.

 
(FV/fv)
 




Covid-19: nuove misure in materia di quarantena e lavoratori fragili

ll periodo trascorso dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all’art 26 del Decreto Legge n.18/2020 convertito dalla Legge 27/2020), viene equiparato fino al 31 dicembre 2021 a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
L’estensione della tutela a tutto l’anno 2021 e il connesso finanziamento degli oneri a carico dell’Inps sono stati previsti dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 8), con uno stanziamento prioritariamente dedicato agli eventi cronologicamente anteriori.

Con riferimento agli oneri sostenuti dal datore di lavoro, invece, viene introdotto un rimborso forfettario per gli eventi disciplinati dall’ art. 26 del Decreto Legge n.18/2020 per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il rimborso riguarda i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, per i propri dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps.
Per ciascun anno solare 2020 e 2021 il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso è erogato dall’Inps per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui trattasi da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Inps.

(FV/fv)




Fondo “Aiutiamoci nel lavoro”: al via la raccolta nelle aziende

Lo scorso 22 giugno 2021 come associazione abbiamo aderito al “Patto Aiutamoci nel lavoro” promosso dalla Prefettura di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Comuni della Provincia di Lecco.

Il Patto è nato per supportare economicamente i bisogni di prima necessità di lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi che hanno perso o stanno per perdere il lavoro a causa della pandemia. E’ stato così istituito un Fondo con una disponibilità iniziale di 1 milione di euro grazie alle donazioni degli 84 comuni del Lecchese, di Fondazione Cariplo, della Fondazione Peppino Vismara e della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Le aziende che operano nella provincia di Lecco possono promuovere “Aiutiamoci nel lavoro” verso i propri dipendenti, clienti, fornitori e partner.

L’azienda può aderire e sostenere l’iniziativa in due modi:

  1. Favorendo la donazione libera dei dipendenti
     
  2. Con una donazione liberale a favore del Fondo Aiutiamoci nel lavoro.
 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa cliccare qui o contattare il numero 348.80.81.169.
 
Si ricorda che le donazioni effettuate a mezzo di strumenti di pagamento “tracciati” (es. bonifico, assegno, carta di credito…) per le persone giuridiche sono deducibili dal reddito d’impresa e per le persone fisiche sono deducibili dal reddito o danno luogo a detrazioni d’imposta ai sensi di legge.

Alleghiamo:

  • Brochure presentazione progetto “Aiutiamoci”
  • Modulo di adesione per l’azienda
  • Modulo di adesione per il lavoratore
 
(FV/am)



Covid-19: congedo per i genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena

E’ stato reintrodotto dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 9) il congedo, fruibile in modalità giornaliera ed oraria, per i dipendenti genitori di figlio convivente minore di anni 14, per periodi corrispondenti in tutto o in parte alla durata:
  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tale congedo avrà decorrenza dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso di figlio con disabilità grave (accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) il beneficio è concesso senza vincolo di età.

Durante la fruizione del congedo è erogata, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa (calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del T.U. sulla maternità), ed è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino alla data del 22 ottobre 2022 per gli eventi sopra specificati, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, per le medesime causali di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna
delle stesse misure.
Le modalità operative per accedere al congedo devono essere stabilite dall’Inps.
 

(FV/fv)




Ccnl Unionmeccanica Confapi: nuova disciplina del 1° livello professionale

Il recente rinnovo contrattuale del 26/05/2021 introduce una nuova disciplina relativa ai lavoratori che possono essere inquadrati nel 1° livello professionale.
  •  I lavoratori che svolgono attività produttive semplici, per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, dovranno essere direttamente inquadrati nel 2° livello a partire dal 1° ottobre 2021.
    Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° giugno 2021.
    Ad esempio, un lavoratore assunto il 1° agosto 2021 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire dal 1° ottobre 2021.
     
  •  I lavoratori che svolgono attività manuali semplici, non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono  conoscenze  professionali, dovranno essere inquadrati direttamente nel 2° livello a partire dal 1° gennaio 2023.
    Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° giugno 2021.
    Ad esempio, un lavoratore assunto il 1° marzo 2022 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire dal 1° gennaio 2023.
 
  • I lavoratori assunti per svolgere mansioni di inservienti e simili continueranno ad essere inquadrati nel 1° livello.
 
La modifica della classificazione dei lavoratori nel 1° livello professionale sopra indicata, non ha effetti sull’attuale disciplina dell’apprendistato ed in particolare sulla possibilità di inquadrare al 1° livello iniziale gli apprendisti che termineranno il percorso formativo con inquadramento al 3° livello.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di settembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di settembre 2021 con indice pari a 104,5.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 settembre 2021 al 14 ottobre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,737903%.

 
(FV/fv)
 




Sgravio assunzioni under 36: modalità operative per applicazione e recupero

A seguito della recente autorizzazione concessa dalla Commissione europea, diventa operativo l’esonero previsto per le assunzioni “under 36” a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, di rapporti di lavoro attivati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, mentre per la medesima misura, prevista anche per l’anno 2022, sarà necessario attendere un nuovo pronunciamento da parte della Commissione europea.

L’esonero in questione è stato inserito nella legge di Bilancio n. 178/2020, art. 1, commi da 10 a 15, e consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, con il vincolo del limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’istituto con la circolare n. 56/2021 ha illustrato le condizioni di accesso alla misura: le stesse diventano operative con le modalità di applicazione del beneficio e il recupero delle quote arretrate contenute nel recente messaggio n. 3389/2021.

L’agevolazione si applica a tutti i datori lavoro privati (tranne le imprese del settore finanziario), con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali: l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l’assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

A partire dai flussi Uniemens del mese di settembre e successivamente in quelli di ottobre e novembre 2021, i datori di lavoro potranno comunicare all’istituto le informazioni e i dati in capo al lavoratore agevolato attraverso la compilazione di uno (sgravio corrente) o più righi (sgravio arretrati) contenenti il relativo codice di esonero “GI36”, la data di assunzione /trasformazione nel formato AAAAMMGG, l’anno e il mese di riferimento del conguaglio e l’importo conguagliato.

L’istituto, una volta acquisite le informazioni, assegnerà il codice “L544” agli importi di esonero corrente e il codice “L545” agli importi di esonero arretrati (n.b. l’inserimento di questi ultimi può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di settembre, ottobre e novembre 2021).

Segnaliamo un’annotazione importante per quanto concerne l’incentivo “GECO” (agevolazione del 50% sulla contribuzione aziendale prevista dalla legge di Bilancio 2018): nel merito, l’istituto ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di sostituire l’agevolazione in atto con quella più favorevole al 100%, solo se in presenza di specifici presupposti legittimanti.
In tal senso, il datore di lavoro dovrà applicare il nuovo esonero corrente nelle modalità sopra indicate e procedere con la restituzione dell’intera agevolazione sino ad ora usufruita, valorizzando il codice “M472” nella causale a debito della denuncia individuale e inserire l’ammontare dell’importo da restituire nell’elemento “importo a debito”.

(FP/fp)




Webinar lunedì 11 ottobre, ore 11: “Green Pass nei luoghi di lavoro”

Informiamo le aziende associate che lunedì prossimo, 11 ottobre 2021, alle ore 11 organizziamo il webinar “Green Pass nei luoghi di lavoro”.

 

Durante il seminario online affronteremo gli aspetti organizzativi in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo da venerdì 15 ottobre 2021.

Questi gli argomenti e i relatori:

  • “Green pass e gestione del rapporto di lavoro”
    Mario Gagliardi, responsabile Area Relazioni Industriali e Sindacali Api Lecco Sondrio
     
  • “Organizzazione dei controlli e altri aspetti gestionali” 
    Silvia Negri, responsabile Area Ambiente e Sicurezza Api Lecco Sondrio
Per iscrivervi e partecipare al webinar dovete CLICCARE QUI.

 

Lunedì mattina, poi, vi invieremo via mail il link per partecipare al webinar.

(MG/am)