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Webinar di presentazione dell’Ipotesi di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi: mercoledì 8 luglio 2026, ore 14.30

Comunichiamo che mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 14.30, si terrà il webinar di presentazione dell’Ipotesi di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi firmata lo scorso 4 giugno 2026. 

L’incontro, rivolto alle aziende associate interessate, sarà un’occasione per illustrare le principali novità introdotte dall’Ipotesi di rinnovo e per rispondere a eventuali quesiti sulle disposizioni contrattuali.
 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

Informiamo, infine, che il link di collegamento sarà inviato agli iscritti la mattina dello stesso 8 luglio.

In allegato la locandina.

(FV/am)




Previdenza complementare FAQ Ministero del lavoro: meccanismo di adesione automatica Legge di Bilancio 2026

Facendo seguito alla nostra circolare del “Legge di Bilancio 2026: novità in materia di lavoro” del 7 Gennaio 2026informiamo le Aziende Associate che, nel Portale dedicato alla Previdenza complementare, sviluppato dal Ministero del lavoro in collaborazione con Mefop (https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq), sono state pubblicate alcune Faq che forniscono prime indicazioni esplicative e operative sull’attuazione del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e la destinazione del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, con decorrenza 1° luglio 2026.

Le Faq, rispondenti alla sollecitazioni in vista dell’imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni dal prossimo 1° luglio, ha espressamente richiesto al Ministero del Lavoro, in attesa dell’emanazione dei testi ufficiali, di dare prime indicazioni sulle questioni più rilevanti delle nuove norme, tra cui l’applicabilità o meno dell’adesione automatica ai nuovi assunti non di prima occupazione.

Si tratta di prime risposte, in vista dell’emanazione delle Istruzioni e Indicazioni Covip e del decreto interministeriale.

Riepiloghiamo di seguito:
1) Viene precisato che il meccanismo di adesione automatica prevede che il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato potrà rinunciare all’adesione automatica al Fondo negoziale di riferimento, scegliendo un qualsiasi fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare.
Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un’adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.
La competenza dei versamenti e la decorrenza dell’adesione scattano automaticamente dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).
 
2) Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l’adesione automatica , salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare. I dettagli saranno precisati dalle Direttive Covip in uscita.
Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un Fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a un conto fondo.

3) Con riguardo agli obblighi di informativa , il Ministero del Lavoro precisa che i Datori di Lavoro devono fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato, il Datore di Lavoro deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. L’informativa è resa all’atto dell’assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni, e il datore conserva traccia della consegna.
Unitamente all’informativa obbligatoria, il DL deve consegnare la modulistica per la destinazione del TFR, della cui fornitura dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti con fondo pensione alimentato in precedenza con TFR totale o parziale.
Quanto all’operatività, viene precisato che, nelle more della disponibilità del nuovo modulo, e in via transitoria, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.

4) Rispetto all’adesione automatica, il Datore di lavoro ne dà alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili ad effettuare una scelta diversa. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data. Il recupero riguarda il TFR ei contributi maturati nel periodo; la valorizzazione delle quote decorre dall’effettivo versamento al fondo.
E’ poi il Fondo a comunicare all’iscritto l’avvenuta destinazione automatica, precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.

5) Nelle situazioni concomitanti con il decorso del periodo di prova , è previsto che l’adesione automatica, in mancanza di scelta esplicita del lavoratore decorsi 60 giorni dall’assunzione, deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l’adesione automatica non si considera perfezionata.
 
6) Con riguardo ai contratti a termine, è previsto infine che l’ adesione automatica possa operare, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l’automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.
 
In allegato un modello di Informativa aziendale e Modulo provvisorio, sviluppato da Mefop nell’ambito della collaborazione con il Ministero del lavoro.

(FV/fv)




Previdenza complementare: direttiva Covip su adesione automatica

Informiamo le Aziende Associate che, con deliberazione del 19 giugno, diffusa il 22 giugno 2026 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Covip ha emanato le “Direttive in materia di adesione automatica, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199“, in merito alle nuove regole per l’adesione automatica alla previdenza complementare da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, di prima occupazione o già occupati, che instaurino un nuovo rapporto di lavoro a decorrere dal 1°luglio 2026.

La deliberazione Covip, assunta “sentito il Ministero del lavoro”, conferma gli aspetti attuativi già veicolati attraverso le Faq pubblicate dallo stesso Dicastero sul Portale della Previdenza Complementare.

Le Istruzioni Covip, che abrogano la Direttiva Covip del 24 aprile 2008, chiariscono il funzionamento del nuovo meccanismo che sostituisce il precedente sistema del silenzio-assenso sul TFR, prevedendo l’automatica iscrizione del lavoratore a una forma pensionistica complementare sin dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni. Particolare attenzione viene dedicata alle diverse opzioni esercitabili dai lavoratori di prima assunzione e da quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, nonché ai nuovi obblighi informativi e documentali posti a carico del datore di lavoro.

Le medesime Istruzioni disciplinano, inoltre, le modalità di individuazione del fondo pensione destinatario dei flussi contributivi e gli effetti dell’adesione automatica sul versamento del TFR e delle contribuzioni contrattuali.

(FV/fv)




Webinar “Decreto Trasparenza salariale”: martedì 30 giugno ore 15

Informiamo le Aziende Associate che martedì 30 giugno 2026, alle ore 15, Confapi organizza il webinar “Trasparenza salariale” sulla nuova direttiva UE che anche l’Italia dovrà applicare.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui 

Il link di collegamento sarà inviato, previa registrazione, la mattina dello stesso 30 giugno.

Alleghiamo locandina.

Cliccando qui è possibile leggere la nostra circolare sul decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

(MP/am)
 




CCNL Unionmeccanica: verbale accordo su minimi, indennità di trasferta e reperibilità

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico che. a seguito della pubblicazione da parte dell’ISTAT del dato IPCA consuntivato 2025, si è proceduto a valutare l’adeguamento dei minimi retributivi, indennità di trasferta e indennità di reperibilità in vigore alla data del 1° giugno 2026.

Essendo il valore dell’IPCA quantificato in 1,9%, i minimi retributivi non subiranno alcun adeguamento rispetto alle previsioni disciplinate nel rinnovo del 24 luglio 2025.

Sono state adeguate le indennità di trasferta e l’indennità di reperibilità.

Si trasmette in allegato alla presente il verbale di accordo siglato da Unionmeccanica Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil in data 17 giugno 2026.

 
(FV/fv)




Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi: circolare esplicativa e testo dell’ipotesi di accordo

Trasmettiamo in allegato la circolare esplicativa relativa all’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e all’installazione di impianti, sottoscritta il 4 giugno 2026 da Unionmeccanica Confapi e dalle Organizzazioni Sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil.

In allegato è disponibile anche il testo integrale dell’Accordo.

L’Area Relazioni Industriali rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

(FV/fv)




Trasparenza salariale: decreto pubblicato in G.U.

Informiamo le aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’allegato Decreto Legislativo n. 96/2026, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2023/970 in materia di trasparenza retributiva e contrasto al gender pay gap (c.d. Decreto Trasparenza Salariale), entrato in vigore il 7 giugno 2026.

La nuova normativa rafforza il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, introducendo specifici obblighi di trasparenza nei processi di selezione, maggiori diritti informativi per i lavoratori e nuovi adempimenti di monitoraggio e rendicontazione a carico delle imprese.

Trasmettiamo altresì la relativa circolare esplicativa predisposta da Confapi.

Con l’occasione segnaliamo che Confapi ha organizzato un primo webinar rivolto alle aziende associate, di cui vi trasmetteremo a breve conferma dell’orario e le indicazioni utili per la registrazione.

(FV/fv)




Unionmeccanica Confapi: sottoscritto con Fim, Fiom, Uilm il rinnovo del CCNL Metalmeccanici

Trasmettiamo in allegato l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e all’installazione di impianti firmato oggi da Unionmeccanica Confapi e da Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil.
 
Seguirà nei prossimi giorni la circolare esplicativa.

(MG/am)




Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) in vigore dall’1 maggio 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 99.2026 del 30 aprile 2026, decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) entrano in vigore dal 1° maggio una serie di novità in materia di incentivi all’occupazione e regolazione dei rapporti di lavoro.
 
Sintesi delle misure principali
  • rafforzamento del principio del “salario giusto” e della dignità del lavoro;
  • incentivi all’occupazione, al fine di promuovere l’occupazione stabile di giovani, donne e Mezzogiorno;
  • contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.
Incentivi alle assunzioni 
Il decreto introduce un nuovo sistema di agevolazioni contributive per le assunzioni e, contestualmente, abroga le proroghe dei bonus previsti dal Decreto Coesione e dalla legge di conversione del Milleproroghe.
Bonus assunzione donne 2026.
Esonero contributivo del 100% fino a 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, in base alla condizione di svantaggio, per le assunzioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate. Il limite del bonus sale a 800 euro nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
La durata del beneficio è pari a 24 mesi ridotti a 12 mesi se la lavoratrice appartiene a una delle seguenti categorie svantaggiate:
  • senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: chi non ha avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno 6 mesi;
  • non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale: (livello ISCED 3) o che ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • oltre 50 anni di età;
  • adulto che vive solo o con una o più persone a carico e che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • appartenenza a una minoranza etnica in uno Stato membro e che ha necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche, professionali o di esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso all’occupazione.
 
Bonus assunzione giovani 2026:
Esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a 500 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, in base alla condizione di svantaggio, per nuove assunzioni di personale non dirigenziale under 35, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, con limite elevato a 650 euro  per aziende con sede in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Il lavoratore deve essere privo di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (o 12 mesi se in categoria svantaggiata) e l’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto e il datore non deve aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti.
 
Incentivo stabilizzazione giovani 2026:
Esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi per stabilizzazioni di contratti a termine (stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, durata massima 12 mesi), effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per under 35 mai occupati stabilmente.
Bonus assunzioni ZES 2026:
Esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili per datori di lavoro fino a 10 dipendenti nella ZES unica del Mezzogiorno, per assunzioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
 
Salario giusto
Garantendo ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.
 
Rinnovi contrattuali,
Qualora il rinnovo del contratto collettivo nazionale non intervenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni dovranno essere adeguate automaticamente in misura pari al 30% della variazione IPCA .La misura mira a salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori nei periodi di mancato rinnovo contrattuale. 
Piattaforme digitali
decreto introduce specifiche misure finalizzate a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell’ambito delle piattaforme digitali.
Le nuove disposizioni rafforzano:
  • gli obblighi di trasparenza;
  • i controlli sui sistemi algoritmici;
  • la tutela dei lavoratori digitali.
 
Conciliazione vita-lavoro: 
Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera.
La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.
 
Fondo di Tesoreria
Per i datori di lavoro che entrano dal 2026 nell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria in conseguenza delle previsioni della legge di bilancio 2026, che per il periodo gennaio-giugno 2026 i versamenti al Fondo di Tesoreria si considerano effettuati tempestivamente entro il 16 luglio 2026, senza applicazione di sanzioni, interessi e somme aggiuntive. A tale riguardo, si rileva che la formulazione del decreto-legge si differenzia rispetto ai contenuti del Comunicato del Consiglio dei Ministri che anticipava la previsione della possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

Si attendono ora i provvedimenti attuativi e le circolari operative di INPS e Ministero del Lavoro per la piena applicazione delle nuove disposizioni.

L’Area Relazioni Industriali tornerà sull’argomento con successivi approfondimenti e aggiornamenti operativi, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi e delle istruzioni applicative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv)




Unionmeccanica– Confapi: verbale di interpretazione relativo all’Ipotesi di Accordo 2025–2026

Trasmettiamo in allegato il verbale di interpretazione relativo all’Ipotesi di Accordo 2025–2026, sottoscritto in data odierna tra Unionmeccanica Confapi e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil.

Si allega, inoltre, la circolare esplicativa che chiarisce l’applicabilità della detassazione sugli incrementi contrattuali, in conformità a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

(FV/fv)