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Unital Confapi: circolare su detassazione degli aumenti contrattuali

In relazione agli accordi Unital Confapi del 9 aprile 2024 e del 14 aprile 2025, e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, si rende disponibile la circolare informativa relativa alla detassazione degli aumenti contrattuali.

Il documento fornisce indicazioni operative sulle nuove misure fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, finalizzate a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori, con particolare riferimento:

  • all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali;
  • al regime agevolato previsto per specifiche indennità legate all’organizzazione del lavoro.
Si invitano le aziende e gli operatori interessati a prendere visione del documento allegato per un approfondimento delle condizioni di accesso e delle modalità applicative.

(FV/fv)




Unionchimica Confapi: circolare su detassazione degli aumenti contrattuali

In relazione all’accordo Unionchimica Confapi del 23 febbraio 2026, e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, si rende disponibile la circolare informativa relativa alla detassazione degli aumenti contrattuali.

Il documento fornisce indicazioni operative sulle nuove misure fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, finalizzate a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori, con particolare riferimento:

  • all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali;
  • al regime agevolato previsto per specifiche indennità legate all’organizzazione del lavoro.
Si invitano le aziende e gli operatori interessati a prendere visione del documento allegato per un approfondimento delle condizioni di accesso e delle modalità applicative.

(FV/fv)




Unigec-Unimatica: circolare su detassazione degli aumenti contrattuali

In relazione all’accordo Unigec-Unimatica Confapi dell’8 aprile 2025 e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, si rende disponibile la circolare informativa relativa alla detassazione degli aumenti contrattuali.

Il documento fornisce indicazioni operative sulle nuove misure fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, finalizzate a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori, con particolare riferimento:

  • all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali;
  • al regime agevolato previsto per specifiche indennità legate all’organizzazione del lavoro.
Si invitano le aziende e gli operatori interessati a prendere visione del documento allegato per un approfondimento delle condizioni di accesso e delle modalità applicative.

(FV/fv)




Uniontessile Confapi: circolare su detassazione degli aumenti contrattuali

In relazione all’accordo Uniontessile Confapi del 18 febbraio 2025 e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, si rende disponibile la circolare informativa relativa alla detassazione degli aumenti contrattuali.
Il documento fornisce indicazioni operative sulle nuove misure fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, finalizzate a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori, con particolare riferimento:
  • all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali;
  • al regime agevolato previsto per specifiche indennità legate all’organizzazione del lavoro.
Si invitano le aziende e gli operatori interessati a prendere visione del documento allegato per un approfondimento delle condizioni di accesso e delle modalità applicative.

(FV/fv)




Lavori usuranti e lavoro notturno: invio comunicazione on-line entro il 31 marzo 2026

È prossima la scadenza di un importante adempimento annuale, ovvero la comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti e notturni.
I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2025 dipendenti in lavorazioni usuranti o in lavoro notturno, devono predisporre e inviare entro il 31 marzo 2026 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale “Servizi Lavoro
 
Modalità di comunicazione
Le disposizioni ministeriali prevedono orami da tempo l’accesso all’applicazione “usuranti” solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 per le fattispecie che seguono.
 
  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999:
ovvero, lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
 
  1. Il lavoro usurante notturno, per le categorie di lavoratori:
– a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; di conseguenza è periodo notturno quello tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5), per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore 64 giorni, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
– diversi da quelli di cui al punto precedente, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
 
  1. Il lavoro usurante a catena (indicate nell’allegato 1 dello stesso decreto):
ovvero, prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; altri strumenti e apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
 
  1. Il lavoro usurante autisti:
ovvero, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all’indirizzo oltre alle risposte a quesiti FAQ da consultare prima della compilazione.
 
(FP/am)



Rapporto statistico parità di genere: comunicazione del biennio 2024-2025 entro il 30 aprile 2026

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute alla redazione periodica del rapporto biennale statistico sulla situazione del personale maschile e femminile.
 
A partire dal 1° marzo 2026 sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile il modello telematico per la compilazione e trasmissione del “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile” relativo al biennio 2024-2025 e previsto dal Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024: la compilazione è obbligatoria per le imprese con più di 50 dipendenti, mentre è consigliata per le imprese con un numero inferiore di dipendenti, poiché utile in caso di partecipazione a bandi di gara.
 
I dati contenuti dal rapporto, una volta trasmessi, consentono di effettuare da parte dello Stato azioni di controllo e monitoraggio costante sull’attività lavorativa dei due sessi nei vari settori economici.
La valutazione rivolge l’attenzione su temi quali assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli d’inquadramento, passaggi di categoria/qualifica, altri fenomeni di mobilità, intervento di Cig, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, retribuzioni effettivamente corrisposte.
 
La compilazione, esclusivamente on-line, del rapporto biennale riferito al periodo 2024-2025 è possibile previo accesso con le credenziali SPID o CiE.
 
I dati potranno poi essere consultati da ogni Consigliera di Parità Regionale al fine di poter modulare interventi e politiche attive inerenti le pari opportunità.
 
In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini prescritti, la Direzione interregionale del Lavoro inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni; una volta trascorso il termine e persistendo l’assenza della comunicazione, potranno essere applicate sanzioni amministrative e nei casi gravi potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
 
(FP/am)



Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026: permessi elettorali ai dipendenti

Domenica 22 marzo 2026 dalle 7.00 alle 23.00 e Lunedì 23 marzo 2026, si svolgeranno le operazioni di votazione per il Referendum costituzionale
 
Evidenziamo che anche in questa occasione i lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali (presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista), hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di seggio.
 
Per quanto riguarda il trattamento economico previsto per i suddetti lavoratori, i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
 
Quanto sopra significa che:
  • Per le giornate lavorative (di norma il lunedì), il lavoratore ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di prestazione lavorativa effettiva;
  • Per le giornate festive e non lavorative (di norma il sabato e la domenica), il lavoratore ha diritto ad altrettante quote della retribuzione normale in aggiunta allo stipendio ordinario (1/26, o il diverso divisore previsto dal Ccnl, per i dipendenti retribuiti in misura fissa; 6 ore e 40 minuti nell’ipotesi di distribuzione dell’orario su 6 giorni, 8 ore nell’ipotesi di “settimana corta”, per i dipendenti retribuiti in relazione all’effettiva prestazione lavorativa). E’ facoltà dell’azienda concedere al lavoratore la possibilità di usufruire, per ogni giornata festiva o non lavorativa, riposi compensativi anziché il suddetto trattamento economico.
 
In merito alla documentazione necessaria per poter fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di durata delle operazioni elettorali, i lavoratori devono presentare al datore di lavoro:
  • Preventivamente, i documenti di nomina o di incarico;
  • Successivamente, un attestato firmato dal Presidente del seggio con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura delle operazioni di scrutinio (per i lavoratori che assolvono l’incarico di Presidente, la certificazione viene vistata dal Vice-Presidente).
 
Al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ai propri dipendenti, se richiesto, un permesso (non retribuito o da imputare in conto ferie o permessi annui retribuiti) per raggiungere il Comune di residenza.
 
Per quanto concerne il trattamento contributivo e fiscale, ricordiamo che:
  • la retribuzione corrisposta dai datori di lavoro ai lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali è soggetta a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali ed all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
  • le somme erogate dalle aziende a tale titolo sono ulteriormente deducibili dal reddito di impresa
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di febbraio 2026

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di febbraio 2026 indice pari a 100,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 febbraio 2026 al 14 marzo 2026, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,862716%.
 
(FV/fv)



Ccnl Unionchimica Confapi: webinar presentazione rinnovo 2026

Informiamo le aziende del comparto Unionchimica – Confapi  (settori chimica, concia e settori accorpati plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro) che lunedì 16 marzo alle ore 12:00 si terrà un webinar di presentazione del nuovo CCNL Unionchimica Confapi, sottoscritto lo scorso 23 febbraio.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento sulle principali novità introdotte dall’ultimo rinnovo contrattuale e sarà rivolto alle aziende associate interessate. Durante il webinar verranno illustrate le disposizioni più rilevanti del nuovo contratto e sarà inoltre possibile porre quesiti e richieste di chiarimento in merito agli aspetti applicativi.

Dettagli di collegamento al webinar:

Piattaforma: Zoom
Link di accesso:
https://us02web.zoom.us/j/82558266506?pwd=S1wEjodNKJVQlalK4SA3OCVVAPE6XQ.1

ID riunione: 825 5826 6506
Codice d’accesso: 102830

Considerata la rilevanza dei contenuti trattati, invitiamo le aziende associate interessate a partecipare.

(FV/fv)




Ccnl Unionchimica Confapi: ipotesi di rinnovo 23 febbraio 2026

Si informano le aziende dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro che è stata sottoscritta in data 23 Febbraio 2026, tra UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi.
Di seguito si evidenziano le principali novità.

L’intesa prevede un incremento economico medio a regime, così ripartito nei vari settori:

  • 208 euro per Plastica e Gomma,
  • 237 euro per Chimico e Concia,
  • 201 euro per Ceramica, Vetro e Abrasivi.
Identiche, per tutti i settori, saranno le tempistiche in cui verranno erogate le cinque tranche di aumento salariale:
  • 1 gennaio 2026,
  • 1 aprile 2027,
  • 1 dicembre 2027,
  • 1 giugno 2028,
  • 1 dicembre 2028.
La prima tranche, di 61 euro, sarà uguale per tutti i comparti.
 
Per quanto riguarda il welfare contrattuale, è stato definito l’aumento dello 0,10% a carico delle imprese sulla quota di Fondapi, il fondo di previdenza integrativa complementare di settore, a partire dal 1° gennaio 2026.
 
La parte normativa introduce numerose novità in materia di:
  • Relazioni industriali, con rafforzamento del ruolo dell’Osservatorio Nazionale e definizione di linee guida per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali;
  • Organizzazione del lavoro, con disciplina di polivalenza e polifunzionalità e aggiornamenti in materia di classificazione del personale;
  • Periodo di prova, con ridefinizione delle durate nei diversi settori;
  • Malattia e aspettativa, con unificazione dell’aspettativa non retribuita post comporto (10 mesi) e prolungamento del comporto per lavoratori con disabilità certificata;
  • Congedi e tutele per gravi patologie, in recepimento della Legge n. 106/2025;
  • Salute e sicurezza, con previsione di polizza per il preposto, disciplina degli accomodamenti ragionevoli e gestione del microclima;
  • Tempo di vestizione, con definizione contrattuale del relativo trattamento;
  • TFR, con unificazione della disciplina sull’anticipazione;
  • Istituti sindacali, con aggiornamenti su assemblee e strumenti digitali.
Per un esame completo delle nuove disposizioni contrattuali si rinvia alla circolare tecnica allegata.
 
(FV/fv)