Intrastat 2022: nuove regole e adempimenti
Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
In particolare,
- Acquisti di beni e prestazioni di servizi:
- I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22.02.2010 devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.
- gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere presentati, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
Sia per i Modelli Intra 2bis che per i Modelli Intra 2quater non è più prevista la presentazione del Modello con cadenza trimestrale.
Inoltre, per il Modello Intra 2, la compilazione di alcuni campi diventa facoltativa:
- per i beni (Intra 2bis), sono facoltative le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta.
- per i servizi (Intra 2quater) sono facoltative le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento
- Cessioni di beni
- periodicità mensile, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a Euro 50.000,00;
- periodicità trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a Euro 50.000,00.
Come novità, per le cessioni Intracomunitarie di beni, è previsto il nuovo obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’Origine dei beni spediti in un altro Stato membro.
Il dato sull’origine segue le regole doganali:
per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata.
Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.
- Natura della Transazione
Sia per le cessioni di beni (Intra 1bis) che per gli acquisti (Intra 2bis), il campo “Natura della transazione” viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B, in allegato nelle nuove istruzioni (Allegato XI)
Nello specifico:
negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “Natura della transazione›” di cui all’Allegato XI:
- I soggetti che nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, devono indicare i dati relativi alla Natura della Transazione a 2 cifre contenuti nelle colonne A e B;
Esempio:In caso di invio in lavorazione di beni conto terzi senza passaggio di proprietà in altro Stato membro con rientro delle merci nello stesso Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 4 e in colonna B il codice 1.
- tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla Natura della Transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, vale a dire esponendo solo i dati indicati nella colonna A (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), esponendo i dati indicati nelle due colonne
- Spedizioni inferiori a 1.000 euro
In pratica non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice 99500000.
La semplificazione si applicherà sia ai modelli INTRA 1-bis, relativi alle cessioni, che ai modelli INTRA 2-bis, relativi agli acquisti intracomunitari.
- Nuova Sezione 5 (Intra 1 sexies) – Call off – stock
Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.
Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.
N.B. Con il nuovo regime del Call off – stock gli operatori possono contare in una disciplina uniforme, a livello europeo, che consente di trasferire beni presso un destinatario e/o cessionario di altro Stato membro con efficacia traslativa sospesa da perfezionare, al massimo, entro 12 mesi secondo le condizioni indicate nella norma ( art.41 bis e 38 ter del Dl.331/93, introdotti dal dlgs.192/2021).
Secondo la nuova disciplina, la segnalazione di queste operazioni negli elenchi Intra diventa ordinariamente doppia (Intra 1 sexies e Intra 1 bis) come si evince dalle nuove istruzioni.
Una prima segnalazione, da imputare al periodo di spedizione, coinvolge la nuova Sezione 5 (Intra 1 sexies). Una seconda segnalazione riguarda, invece, il successivo trasferimento della proprietà e la conseguente fatturazione ai sensi dell’art.41 da gestire, anche ai fini statistici, con la Sezione Intra 1bis.
(AD/ms)