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Bonus investimenti 4.0: la perizia deve essere “asseverata”

Per il credito d’imposta investimenti in beni materiali e immateriali “4.0” di cui alla L. 178/2020, è richiesta, oltre all’indicazione della specifica norma agevolativa in fattura, una perizia “asseverata” e non più “semplice” com’era previsto ai fini del precedente credito d’imposta ex L. 160/2019.

A norma dell’art. 1 comma 195 della L. 160/2019, in relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (beni “Industria 4.0”), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il suddetto onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del Dpr. 445/2000.

Tale disposizione è stata in sostanza riproposta nell’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, prevedendo tuttavia la redazione di una perizia “asseverata” e non più “semplice”.

Ai sensi del comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020, i soggetti beneficiari sono infatti tenuti a produrre, per i beni di costo superiore a 300.000 euro, una “perizia asseverata” o un attestato di conformità da cui risulti che:

  • i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
In linea generale, la perizia semplice è una relazione tecnica con la quale il professionista attesta una situazione di fatto.

La perizia asseverata deve invece contenere un’assunzione di responsabilità da parte del professionista in ordine alla certezza e veridicità dei suoi contenuti (si veda anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 9 ottobre 2020 n. 461 e il documento del Consiglio nazionale dei periti industriali “Linee guida Transizione 4.0” di maggio 2021).

Possono effettuare la perizia anche agli agronomi

Si rileva che l’art. 56-ter del DL 77/2021, inserito in sede di conversione in legge, ha integrato l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 (non anche l’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020), prevedendo che, relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da “un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario”.
Come rilevato dal Conaf in un comunicato del 20 luglio, “l’estensione del credito di imposta al settore primario è stata un’ottima intuizione del Governo, poiché consente alle imprese agricole di sfruttare importanti agevolazioni utili a stimolare gli investimenti e favorire la transizione digitale. Per portare a compimento l’obiettivo del legislatore, però, occorreva consentire l’intervento di specialisti con una profonda conoscenza di un settore peculiare com’è quello agricolo.”
Nel dossier relativo al Dl. 77/2021 si legge che “i beni strumentali in questione sono quelli cha dànno diritto alla fruizione dello specifico credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019)”.
La suddetta previsione dovrebbe tuttavia essere applicabile anche in relazione alla perizia asseverata richiesta ai fini del credito ex L. 178/2020, anch’esso fruibile dalle imprese agricole. Sul punto sarebbe tuttavia auspicabile una conferma ufficiale.

(MF/ms)




Servizi Inps online: accesso con Pin prorogato fino al 30 settembre 2021

L’accesso ai servizi on line dell’Inps attraverso il Pin, con profili differenti da quello di cittadino, è consentito fino al 30 settembre 2021, in luogo del 31 agosto 2021.

Lo ha reso noto lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 2926.

Si ricorda che con la circ. n. 95 dello scorso 2 luglio 2021, l’Inps ha stabilito che i Pin già rilasciati alla data del 1° ottobre 2020 – e rimasti in vigore nel periodo transitorio – saranno dismessi entro il 30 settembre 2021.

La stessa circolare aveva previsto che l’accesso mediante Pin, da parte di soggetti con profili diversi da quello di cittadino, sarebbe stato inibito dalla data del 1 ° settembre 2021.

Ciò per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 24 comma 4 del Dl 76/2020 convertito (Dl “Semplificazioni”).

Ciò avrebbe comportato che profili come quello da intermediario (ad esempio, il commercialista o il consulente del lavoro), per accedere al portale Inps ed effettuare gli adempimenti in favore dei propri delegati, avrebbero dovuto dotarsi necessariamente dello Spid, ovvero della Cie o Cns, entro il 31 agosto 2021.

Tra questi adempimenti, spicca sicuramente la presentazione della domanda per l’esonero contributivo introdotto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Tuttavia, a seguito delle diverse richieste pervenute da parte degli interessati, l’Inps ha ritenuto opportuno spostare il termine indicato con la citata circolare e permettere, anche dopo il 1° settembre 2021, di poter accedere mediante Pin anche ai profili diversi da quello di cittadino, quali: intermediario, azienda, associazione di categoria, Pubblica Amministrazione, professionista esercente l’attività di medico o di avvocato.

L’argomento attinente alla dismissione del PIN Inps e dell’utilizzo di strumenti alternativi (Spid, Cie e CNS) ha suscitato particolare interesse anche sotto un altro profilo, quello relativo alle deleghe delle identità digitali.

È di pochi giorni fa, infatti, la dibattuta circolare n. 127, attraverso cui l’Istituto previdenziale ha illustrato la procedura per il conferimento e la gestione delle deleghe per consentire, a decorrere dal 16 agosto 2021, al cittadino impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi on line, di delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.

Problematico il profilo relativo alle deleghe delle identità digitali

L’aspetto maggiormente criticato riguarda la modalità attraverso cui il delegante deve richiedere la delega, ovverosia recandosi di persona presso una qualsiasi struttura territoriale dell’Inps ed esibendo la documentazione richiesta (modulo AA08, richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale, e la copia del documento di riconoscimento del delegante).

La richiesta della registrazione della delega può essere effettuata da una persona diversa dal delegante esclusivamente in specifici casi (ad esempio per persone allettate di lungo periodo), ma anche in questo caso rimane obbligatorio recarsi presso la struttura Inps.

Considerato anche il periodo di emergenza sanitaria, sembra inadeguata la scelta dell’Inps di obbligare il delegante (o altra persona, in determinati casi) a recarsi presso una propria struttura territoriale per richiedere la delega all’identità digitale e non abbia, invece, attuato un meccanismo differente o alternativo, che avrebbe permesso di richiedere la delega anche telematicamente.

(MF/ms)
 




“Recapture”: rideterminazione bonus investimenti in caso di cessione dei beni

L’art. 1 comma 1060 della L. n. 178/2020 prevede un meccanismo di rideterminazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, sia “ordinari” che “4.0” (c.d. “recapture”).

Tale disposizione mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa (così circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, § 7.1).

In particolare, viene previsto che se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o per i beni “4.0” di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Ad esempio, in caso di investimenti in beni materiali “ordinari” effettuati nel 2021, i beni agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all’estero fino al 31 dicembre 2023.

Se un bene “4.0” da Allegato A acquistato nel 2021 entra in funzione nel 2021 e poi viene interconnesso nel 2022, il “periodo di osservazione” non è il biennio 2022-2023, ma quello 2023-2024 (così risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 con riferimento al precedente credito d’imposta).

Nella circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, emanata a commento del meccanismo di recapture nell’ambito della disciplina dell’iper-ammortamento di cui all’art. 7 comma 2 del Dl 87/2018 (che si attiva nelle ipotesi assimilabili a quelle del presente credito d’imposta) è stato affermato che: “la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa). In quest’ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda, diversamente dall’ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative (…)”. Come affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021 (§ 5.6.1), tali chiarimenti si applicano anche al credito d’imposta in esame.

L’Agenzia ha inoltre precisato che la disposizione antielusiva, prevista al fine di garantire – quantomeno nel medio periodo – la stabilità e la durata degli investimenti oggetto dell’agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d’impresa o dall’esercizio dell’arte e professione.

La norma intende, in altri termini, escludere dall’agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d’imposta.

Pertanto, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta l’applicazione della disposizione citata e, quindi, la rideterminazione dell’agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, § 7.2).

Inoltre, l’Agenzia, nella medesima circolare n. 9/2021, ha affermato che la ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero dell’agevolazione nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.

In tal senso, ancorché con riferimento all’analoga disposizione del precedente credito d’imposta, si è espressa anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 259/2021, affermando poi che l’utilizzo temporaneo di beni agevolabili per lo svolgimento di attività di manutenzione su impianti (pipeline) al di fuori del territorio dello Stato non configura un’ipotesi di delocalizzazione, a condizione che i beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di leasing, nella circolare n. 9/2021 (§ 7.1) è stato chiarito che costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo il mancato esercizio del diritto di riscatto e la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza”; in tal caso il credito va rideterminato escludendo dall’originaria base di calcolo il costo sostenuto dal locatore.

Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back.

Resta ferma l’applicazione dell’art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017, che esclude la rideterminazione in caso di investimenti sostitutivi per i beni materiali di cui all’Allegato A.

(MF/ms)




Bonus investimenti cumulabile nel limite del costo sostenuto

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, a norma dell’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap del credito stesso, non porti al superamento del costo sostenuto.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/2021 (§ 6), ha affermato che, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta, rileva l’Agenzia, possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Tanto premesso, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare, l’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 9/2021, ha chiarito che:

  • in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati (cioè per il loro intero ammontare), anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore;
  • occorre quindi calcolare il credito di imposta teoricamente spettante e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito.
Nella sommatoria si deve anche tenere conto, come evidenziato dall’Agenzia, del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dell’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020.

Pertanto:

  • se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo;
  • qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito d’imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti.
In merito alla verifica del limite con riferimento al cumulo con i c.d. “contratti di sviluppo”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la risposta a interpello n. 508/2021.

Cumulabilità con il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno
L’Agenzia delle Entrate, in alcune risposte a interpello, ha affermato la cumulabilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e con il credito di imposta sisma centro Italia ex art. 18-quater del DL 8/2017.
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali, essendo una misura di carattere generale, è infatti cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con le suddette agevolazioni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
La disciplina del credito di imposta Mezzogiorno (e di quello per il sisma centro Italia) esclude la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche de minimis, non escludendo tuttavia espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale (cfr. risposte interpello nn. 360/2020 e 157/2021.

(MF/ms)




Valute estere: accertamenti luglio 2021

 Provv. Agenzia delle Entrate del 06 agosto 2021.

Art. I

 

 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di luglio 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 159.2001
Peso Argentino 113,6863
Dollaro Australiano 1,5926
Real Brasiliano 6,093
Dollaro Canadese 1,4806
Corona Ceca 25.6362
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,6536
Corona Danese 7,4373
Yen Giapponese 130,3491
Rupia Indiana 88,1134
Corona Norvegese 10,3767
Dollaro Neozelandese 1,6933
Zloty Polacco 4,5616
Lira Sterlina 0,85613
Leu Rumeno 4,9255
Rublo Russo 87,397
Dollaro USA 1,1822
Rand Sud Africa 17,1648
Corona Svedese 10,1979
Franco Svizzero 1,0856
Dinaro Tunisino 3,2989
Hryvnia Ucraina 32,1487
Forint Ungherese 357,2568
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 
 




Istat: indici luglio 2021

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,425% e + 1,125%.

(MP/bd)




Esterometro: presentazione secondo trimestre entro il 20 agosto 2021

La presentazione del c.d. “esterometro” per il secondo trimestre 2021 è ammessa sino al 20 agosto 2021.

Il differimento del termine ordinario (previsto per il 31 luglio) è conseguenza del combinato disposto dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 (il quale differisce al primo giorno feriale successivo i termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo) e dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 (il quale, a sua volta, differisce gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno).

Si rammenta che non devono essere incluse nella comunicazione le operazioni documentate con una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, tanto con riferimento alle fatture emesse quanto alle fatture ricevute.

Inoltre, sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 130/2019).

In ragione di quanto appena esposto, anche l’emissione di una fattura elettronica via SdI su base facoltativa può consentire di non inviare i dati dell’operazione mediante il c.d. “esterometro”.

Si pensi al caso di una cessione intracomunitaria a una controparte francese o al caso di una prestazione di servizi resa a un soggetto stabilito in Germania, le quali non rientrerebbero negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, poiché effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Alle medesime conclusioni è possibile pervenire per i documenti di acquisto da soggetti non stabiliti in Italia.

Per gli acquisti da soggetti extra Ue, è stato espressamente confermato che l’emissione del documento (c.d. autofattura) in formato elettronico via SdI tiene luogo della comunicazione in esame (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019).

Successivamente, è stata implementata la procedura che consente di integrare la fattura ricevuta, per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue.

Anche l’integrazione elettronica della fattura da soggetti Ue genera un documento trasmesso al SdI e, pertanto, esclude la presentazione del c.d. “esterometro” (lo ha confermato la Guida alla fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate).

Nello specifico, il documento elettronico mediante il quale effettuare l’integrazione della fattura ricevuta da un soggetto non residente è contraddistinto da una delle seguenti codifiche “TipoDocumento”:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Sia nel caso delle fatture emesse elettronicamente su base volontaria, sia nel caso dell’integrazione elettronica del documento ricevuto, ai fini di poter escludere la comunicazione di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, resta necessario il rispetto dei termini di emissione fissati dall’art. 21 del DPR 633/72 o dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93.

Nell’ipotesi di fattura immediata, ad esempio, l’emissione (vale a dire la trasmissione al SdI) deve avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (entro lo stesso termine previsto se si scegliesse l’emissione in formato analogico).

Per l’acquisto di beni/servizi da soggetto non residente, infine, occorre operare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell’Unione europea o in un Paese extra Ue. Nel primo caso, infatti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, l’annotazione del documento integrato deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione.

Qualora, invece, il cedente/prestatore sia soggetto passivo in uno Stato extra Ue, in base all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’autofattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (dovendo il committente nazionale sostituirsi al fornitore estero nell’adempimento degli obblighi IVA).

Sanzioni ridotte nei 15 giorni successivi alla scadenza

Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa applicabile, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, è pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

Se entro 15 giorni dalla scadenza, è effettuata la comunicazione in precedenza omessa (o sono trasmessi i dati corretti), la sanzione è ridotta a un euro per ciascuna fattura omessa o errata, con il limite massimo di 500 euro.

(MF/ms)

 
 




Convocazione assemblee a distanza: proroga fino alla fine dell’anno

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 dicembre 2021.

È questo l’effetto della proroga contenuta nelle pieghe del Dl 105/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore dal 23 luglio scorso, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ex art. 14 del Dl medesimo).

Ai sensi dell’art. 6 del Dl 105/2021, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 (e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente).

Al n. 7 dell’allegato A è preso in considerazione l’art. 106 comma 7 del Dl 18/2020 convertito che, nel contesto delle norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, applicava le relative disposizioni alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Ora, quindi, tali disposizioni potranno applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
In forza del comma 8-bis del medesimo articolo, inoltre, tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA, comitati esecutivi e Collegi sindacali. Riguardo a questi ultimi, in particolare, dal momento che l’art. 2404 c.c. non prevede la necessità di indicare il luogo in cui fisicamente il collegio si riunisce, potrebbe essere sufficiente indicare nel verbale che la riunione si è integralmente svolta fra i componenti del collegio in audio-video conferenza, evidenziando che ai vari membri del collegio è stata consentita una completa e contestuale informativa e la possibilità di uno scambio documentale (così i criteri applicativi della Norma di comportamento CNDCEC n. 2.1).

Come precisato dalla prima Q&A dettata da Assonime in materia di convocazione dell’assemblea nella fase dell’emergenza Covid 19, inoltre, spetta al CdA indicare – nei limiti della disciplina eccezionale e nel rispetto delle sue finalità – le modalità di partecipazione all’assemblea e di espressione del diritto di voto più idonee.

Nell’esercitare tale scelta, il CdA dovrà tenere in considerazione non solo il quadro normativo di riferimento, ma anche la concreta situazione della società.

Sarà, quindi, possibile prevedere, con l’avviso di convocazione, più di una modalità di partecipazione a distanza all’assemblea, anche cumulando tutti gli strumenti consentiti (voto per corrispondenza, partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione e delega al rappresentante designato).

Le società possono anche prevedere in via esclusiva la partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione (e il ricorso al rappresentante designato).

Si ritiene, peraltro, che laddove la convocazione preveda l’uso di una modalità in via esclusiva, ciò sia da riferire solo ai soci; ferma restando la possibilità di cumulo delle modalità e, comunque, di prevedere che gli altri legittimati ad intervenire all’assemblea (come ad esempio i consiglieri di amministrazione e i membri del Collegio sindacale) partecipino con mezzi di telecomunicazione.

A ogni modo, ancora attualmente appare valido il suggerimento in base al quale, a fronte di questa flessibilità e alla luce del quadro normativo di riferimento, appaia raccomandabile la scelta, anche in via esclusiva, di quelle modalità di partecipazione e voto che assicurino lo svolgimento dell’assemblea in assenza di partecipazione fisica dei soci.

Con particolare riguardo, infine, agli strumenti idonei allo svolgimento delle assemblee “a distanza”, sempre Assonime, nella prima Q&A sulle partecipazioni in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sottolinea come tra i vari strumenti ritenuti idonei, la videoconferenza appaia sicuramente quello più accessibile e che facilita la comunicazione e la interazione tra più persone dislocate in luoghi differenti.

Esso permette lo scambio di immagini, di dati, di documenti e/o dialoghi e consente l’interazione e la comunicazione a persone dislocate in diversi luoghi come se le stesse si trovassero in uno stesso luogo.

(MF/ms)




Locazioni commerciali: possibilità di ricontrattare le condizioni economiche

Con la legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”, è stata prevista la possibilità di ricontrattare le condizioni economiche dei contratti di locazione commerciale, con riferimento a un massimo di 5 mesi nel 2021, in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, è stato introdotto l’art. 4-bis, che modifica l’art. 6-novies del Dl 41/2021 convertito, aggiungendo due commi all’articolo originario, che già prevede un percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

La nuova formulazione specifica l’oggetto della contrattazione, che deve riguardare il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

In particolare, il locatario e il locatore “sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per la rideterminazione del canone”, nel caso in cui il conduttore:

  • non abbia avuto diritto di accedere a partire dall’8 marzo 2020 ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.
Per effetto della riformulazione normativa, tali disposizioni si applicano esclusivamente:
  • ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020;
  • e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020.
La scheda di lettura del provvedimento, predisposta dal Servizio Studi del Senato, in proposito rileva che, in generale, nell’ambito dell’autonomia negoziale, locatore e conduttore sono sempre legittimati a rinegoziare il contratto che li vincola e a determinare liberamente la durata delle nuove condizioni contrattuali (fermo il limite trentennale per i contratti di locazione ex art. 1573 c.c.).

Rinegoziazione secondo un principio di buona fede

In tale contesto, allora, il fatto che il legislatore preveda un “richiamo” alla rinegoziazione secondo un principio di buona fede, stabilendo i casi in cui tale richiamo opera, “sembra una norma destinata a spiegare effetti sia tra le parti che con riferimento ai giudici in caso di contenzioso, fornendo dei parametri legislativamente fissati per poter stabilire se la riduzione del canone fosse in qualche misura dovuta e se il nuovo canone sia ragionevole”.

Inoltre, la durata di operatività del canone ridotto è fissata in cinque mesi nel 2021.

Si ricorda, infine, che un meccanismo simile era stato adottato con riferimento agli impianti sportivi dall’art. 216 del Dl 34/2020, che aveva disposto che la sospensione delle attività sportive fosse sempre valutata, ai sensi degli artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

In ragione di tale squilibrio, il conduttore ha avuto diritto limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020 a una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

(MF/ms)

 
 




Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con una corposa circolare (23 luglio 2021 n. 9) l’Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposta a quesiti, indicazioni relative alla modalità di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L. 178/2020.

In linea generale, l’Agenzia precisa che, considerate le numerose analogie tra la disciplina del super e dell’iper-ammortamento e quella del credito d’imposta, è possibile fare riferimento a quanto illustrato nella circolare n. 4/2017 dell’Agenzia delle Entrate e del Mise i cui chiarimenti, per quanto compatibili con l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi ancora validi.

Un primo aspetto che merita di essere segnalato è la conferma – tutto sommato scontata – del fatto che l’agevolazione si applica anche agli investimenti realizzati mediante contratto di leasing.

Il mancato riferimento a tali contratti nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1 della L. 178/2020 è da imputare ad un mero difetto di coordinamento formale e non dipende dalla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti alla sola acquisizione dei beni in proprietà.

Peraltro, secondo un consolidato orientamento dell’amministrazione finanziaria, l’acquisto e l’utilizzo del bene tramite contratto di leasing sono sostanzialmente equivalenti (ris. n. 4 del 7 gennaio 2009).

Nel caso di leasing l’Agenzia ribadisce che il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal costo per l’acquisto del bene sostenuto dal locatore, mentre non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato all’atto dell’esercizio della relativa opzione.

In analogia a quanto precisato per altre disposizioni agevolative, la circolare conferma che i beni materiali strumentali di costo non superiore a 516,46 euro possono fruire del credito d’imposta e che quindi concorrono alla sua determinazione indipendentemente dalla deduzione integrale del costo o dal relativo ammortamento.

La circolare n. 9/2021 si sofferma anche sui profili temporali della disposizione, dal momento che il legislatore ha fissato la decorrenza del nuovo credito d’imposta, retroattivamente, al 16 novembre 2020, generando al riguardo alcuni dubbi applicativi.

Tale soluzione normativa – spiega l’Agenzia delle Entrate – è stata determinata dalla necessità di evitare che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021 avvenuta il 16 novembre 2020, si verificasse un rallentamento degli investimenti nuovi in attesa del 1° gennaio 2021, data dalla quale si sarebbe potuto beneficiare del nuovo regime, in linea generale, più vantaggioso.

Chiariti in questi termini i motivi della scelta legislativa, in assenza di una specifica norma transitoria, l’Agenzia ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative debba avvenire considerando la data del 16 novembre 2020 quale “spartiacque” tra il credito d’imposta di cui alla L. 160/2019 e il nuovo credito d’imposta introdotto dalla L. 178/2020.

Ne consegue che, nel caso di investimenti per i quali alla data del 15 novembre si sia proceduto all’ordine vincolante e si sia versato l’acconto del 20%, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, si applica la disciplina di cui alla L. 160/2019.

Nel caso in cui l’investimento sia stato prenotato a partire dal 16 novembre opera invece la nuova disciplina.

La circolare conferma poi che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) del credito d’imposta non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzato già dall’anno successivo.

Con specifico riferimento agli obblighi dichiarativi, viene confermato che il credito deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma il suo utilizzo in compensazione non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, come già chiarito dalla stessa Agenzia, è da riferirsi esclusivamente ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap di importo superiore a 5.000 euro all’anno.

Trattandosi di credito d’imposta di natura agevolativa, inoltre, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione nel quale viene indicato.

In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dal trasferimento dell’azienda o di un ramo di azienda nell’ambito del quale è contenuto il bene agevolato, l’avente causa può fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa secondo le regole originariamente determinate in capo quest’ultimo, indipendentemente dal cambio di proprietà del complesso aziendale.

In linea generale, resta fermo che il credito d’imposta in esame non può essere trasferito a soggetti terzi.

(MF/ms)