Si approssima la scadenza del termine di approvazione dei bilanci 2023, alla quale sono collegati diversi ulteriori adempimenti, sia prodromici che successivi.
Per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, i bilanci al 31 dicembre 2023 dovranno essere approvati entro il prossimo 29 aprile, salvo che lo statuto consenta il rinvio a 180 giorni, ossia al 28 giugno, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero” lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.
Salvi tali casi, infatti, l’assemblea ordinaria delle spa deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 2364 comma 2 c.c.).
Analogamente, per le srl, il secondo periodo del primo comma dell’art. 2478-bis c.c. stabilisce che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal citato secondo comma dell’art. 2364 c.c.
Per chi dovesse utilizzare appieno il ricordato termine, tra pochi giorni il progetto di bilancio e i relativi allegati – ossia le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presenti), le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate (che, per quelle incluse nel consolidamento, possono essere sostituite da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate – dovranno essere depositati presso la sede delle società, e ivi rimanere a disposizione dei soci fino all’approvazione del bilancio.
Ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c., infatti, tali documenti devono restare depositati in copia nella sede della società “durante i quindici giorni che precedono l’assemblea” e fino all’approvazione, in modo che i soci possano prenderne visione.
In giurisprudenza si è osservato come i giorni che compongono il periodo in considerazione debbano considerarsi “liberi”; in altre parole, in tanto tale termine potrà dirsi rispettato, in quanto il deposito presso la sede sociale avvenga non oltre il sedicesimo giorno antecedente alla data fissata per l’assemblea di approvazione (cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2017); ossia, il prossimo 13 aprile, assumendo, appunto, come data dell’assemblea quella del 29 aprile.
Il corretto calcolo del periodo durante il quale i documenti in questione devono restare a disposizione dei soci è di fondamentale importanza. La violazione di tale termine, infatti, può comportare l’annullabilità – oppure, secondo un’altra ricostruzione, addirittura la nullità – della delibera di approvazione del bilancio.
In presenza di differenti orientamenti, inoltre, è dubbio se i soci debbano essere avvertiti dell’avvenuto deposito della documentazione presso la sede sociale.
La questione è stata posta al vaglio della Cassazione, che non risulta, tuttavia, essersi ancora pronunciata. Ad ogni modo, appare consigliabile dare comunicazione ai soci dell’avvenuto deposito, eventualmente anche anticipando l’avviso di convocazione dell’assemblea che, per le spa, ove lo statuto lo consentisse, dovrebbe essere “ricevuto” entro il prossimo 20 aprile ex art. 2366 comma 3 c.c., mentre per le srl dovrebbe essere “spedito” entro la stessa data ex art. 2479-bis comma 2 c.c.
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, esso, con i relativi allegati, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese. Nello stesso termine si dovrà provvedere alla registrazione del verbale dell’assemblea presso l’Agenzia delle Entrate, ma nel solo caso in cui l’assemblea abbia deliberato anche la distribuzione di utili.
Ancora possibile l’approvazione a distanza
Quanto alle modalità di svolgimento dell’assemblea di approvazione del bilancio, infine, si ricorda che è ancora possibile avvalersi della speciale disciplina dettata, durante il periodo emergenziale, dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito.
L’art. 11 comma 2 della L. 21/2024, infatti, ha differito il termine di applicazione della disciplina in questione al 31 dicembre 2024.
Con riguardo alle assemblee “tenute” fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile: