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Prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”: slide e video

Si allegano le slide utilizzate da Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco durante il webinar “Agevolazioni fiscali e crediti d’imposta” tenutosi giovedì 18 febbraio 2021.

Cliccando su questo link è, invece,  possibile vedere la registrazione per intero del webinar.

(SG/sg)




Nuovo modulo per comunicare la cessione del credito locazioni

Il modello per la cessione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020 è stato nuovamente aggiornato, per tenere conto dell’estensione del credito, per taluni soggetti, anche ai primi quattro mesi del 2021.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021 n. 43058, infatti, ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione e le relative istruzioni, utilizzabile già dal 15 febbraio 2021.
L’esigenza di adeguare il modello per la cessione dei crediti locazione deriva dalle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021.
Si ricorda, brevemente, che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo è stato introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020 e riguardava, inizialmente, i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per gli stagionali).
Successivamente, il credito è stato esteso anche ai mesi di giugno 2020 e luglio 2020 (per gli stagionali) e, inoltre, è stata riconosciuta la spettanza del credito, per le imprese turistico-ricettive, fino al 30 dicembre 2020.
Quindi, con i decreti “Ristori”, è stato possibile accedere al credito, per taluni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Infine, l’art. 1 comma 602 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Ogni estensione normativa dei mesi di spettanza del credito crea, però, l’esigenza di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, che costituisce una delle modalità di utilizzo del credito medesimo.
Infatti, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) oppure essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Inoltre, a norma dell’art. 122 del DL 34/2020, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso. In quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta (art. 28 comma 5-bis del DL 34/2020 convertito).
Perché la cessione del credito d’imposta sia efficace, è necessario che essa sia comunicata dal cedente all’Agenzia delle Entrate mediante apposito modello: dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell’Agenzia, il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite F24 (codice tributo “6931”).
Il modello per la comunicazione della cessione del credito d’imposta era stato originariamente approvato dal provv. 1° luglio 2020 n. 250739, il quale ha stabilito che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta vada inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a pena d’inammissibilità. Il modello approvato con il provv. n. 250739/2020 prevedeva la possibilità di cedere i crediti fino al mese di giugno 2020.
Il modello viene adeguato alle novità della legge di bilancio 2021
Successivamente, il provv. Agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020 n. 378222 ha aggiornato il modello per la comunicazione, consentendo la cessione anche per i mesi da luglio a dicembre 2020 e prevedendo la possibilità di procedere all’invio anche tramite gli intermediari.
Infine, con il provvedimento approvato il 15 febbraio, diventa possibile cedere i crediti anche per i primi 4 mesi del 2021, come consentito dalla legge di bilancio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Il nuovo modello include, ormai, tutti i 12 mesi del calendario tra quelli “cedibili” e inserisce una casella per l’indicazione dell’anno di riferimento (2020 o 2021).
Il nuovo modello è già utilizzabile dal 15 febbraio 2021, e sostituisce quello approvato con il provv. n. 378222/2020. (MF/ms)
 



Codice fiscale del cliente non richiesto per le fatture elettroniche verso consumatori finali esteri

Nella giornata del 12 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la faq 19 luglio 2019 n. 63, chiarendo che, in caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” può essere lasciato vuoto, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi in cui il documento sia emesso nei confronti di operatori stranieri.
La e-fattura emessa verso soggetti non residenti, privi di identificativo fiscale italiano, dovrà essere compilata:

  • riportando sette “X” (XXXXXXX), nel campo relativo al codice destinatario;
  • inserendo il codice del Paese estero del cessionario o committente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (ovvero indicando, ad esempio “DE”, qualora il cliente fosse tedesco, “FR”, nel caso in cui fosse francese, ecc.);
  • immettendo nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” “un valore alfanumerico identificativo della controparte”, che non potrà eccedere i 28 caratteri e che, comunque, non sarà oggetto di verifiche di validità da parte del Sistema di Interscambio.

L’Agenzia specifica che, anche nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” potrà essere lasciato vuoto.
Viene confermato, infine, che al fine dell’indicazione dell’indirizzo estero del suddetto cliente, occorrerà selezionare la nazione di appartenenza, mentre il campo relativo al CAP andrà compilato con il valore generico “00000”.

(MF/ms)




Mantenimento del diritto al credito d’imposta: adempimenti e obblighi

I contribuenti, imprese o esercenti arti e professioni, che intendono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ai sensi della disciplina previgente ex articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi della nuova disciplina ex articolo1, commi 10511063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), devono adempiere correttamente agli obblighi previsti ex lege per dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
L’articolo 1, comma 1062, L. 178/2020, in totale continuità con la disciplina previgente dell’articolo 1, comma 195, L. 160/2019, prevede infatti una serie di oneri documentali da porre in essere, pena la revoca del beneficio:

  • per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0, materiali e immateriali, conservare le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene, recanti la dicitura di “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020”;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, produrre una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione al momento della verifica da parte del tecnico abilitato;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, aventi costo di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia o all’attestato di conformità, produrre una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del P.R. 445/2000, da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione.

Vi è poi un ulteriore adempimento, la comunicazione al Mise prevista per i soli investimenti in beni 4.0 dal comma 1059 dell’articolo 1 L. 178/2020 e dal comma 191 dell’articolo 1 L. 160/2019, che non incide né sul diritto all’applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa.
La predisposizione e l’invio della comunicazione al Mise sarà possibile a consuntivo con la pubblicazione dell’atteso decreto direttoriale del Mise che ne stabilirà contenuto, modalità e termini di presentazione.
Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione per quanto concerne:

  • l’eventuale cessione a titolo oneroso;
  • l’eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
  • il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.

Qualora un bene strumentale agevolato col credito d’imposta in esame venga distolto dall’originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, scatta infatti il meccanismo di recupero dell’agevolazione poiché risulta vanificata la finalità incentivante della misura.
La nuova disciplina, all’articolo 1, comma 1060, L. 178/2020, ha ereditato infatti il c.d. meccanismo di recapture, secondo modalità analoghe all’articolo 1, comma 193, L. 160/2019, disponendo che al verificarsi, nel periodo di osservazione, della cessione a titolo oneroso o della delocalizzazione all’estero, scatti il recupero dell’intera agevolazione spettante in relazione al bene.  
In caso di recapture il credito d’imposta è infatti corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve astenersi dall’alienazione o delocalizzazione del bene ha una durata circoscritta:

  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;
  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

Ne deriva che in caso di interconnessione a fine 2020 il bene 4.0 non potrà essere distolto dall’originaria funzione fino al 31.12.2022, mentre in caso in caso di interconnessione a inizio 2021 fino al 31.12.2023.
Esistono due casi di deroga alla regola generale di recupero dell’agevolazione:

  • effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d’imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A annesso alla L. 232/2016, previa analoga attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell’interconnessione, ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017;
  • destinazione del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato senza che si possa configurare una delocalizzazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 14 del 24.01.2020).

Non scatta al contrario il recupero dell’agevolazione in caso di affitto d’azienda o ramo d’azienda, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019: l’agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell’azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.
Il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l’impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.
Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella circolare n. 177355 del 23.05.2018, ha precisato che “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
Ne deriva la necessità che l’impresa beneficiaria dell’agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell’agevolazione ovvero:

  • nel quinquennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale, in relazione a investimenti di cui al comma 189 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a investimenti di cui al comma 190 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai commi 10561057 e 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020. (MF/ms)



Valute estere dicembre 2020

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2020 (Provv.Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2021)

 

Art. I
 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2020 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 159,7678
Peso Argentino 100,4126
Dollaro Australiano 1,6166
Real Brasiliano 6,2658
Dollaro Canadese 1,5595
Corona Ceca 26,3114
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,9602
Corona Danese 7,4412
Yen Giapponese 126,2782
Rupia Indiana 89,6081
Corona Norvegese 10,6008
Dollaro Neozelandese 1,7161
Zloty Polacco 4,4786
Lira Sterlina 0,90624
Leu Rumeno 4,8703
Rublo Russo 90,2398
Dollaro USA 1,217
Rand Sud Africa 18,1286
Corona Svedese 10,1736
Franco Svizzero 1,0814
Dinaro Tunisino 3,2872
Hryvnia Ucraina 34,2653
Forint Ungherese 359,0159
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Dichiarazione sostitutiva per il bonus pubblicità 2020

Ai fini del bonus investimenti pubblicitari, entro l’8 febbraio 2021 occorre presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel 2020.

I soggetti che hanno presentato per il 2020 la comunicazione per l’accesso al bonus previsto a norma del comma 1-ter dell’art. 57-bis del DL 50/2017 e che sono presenti nell’elenco pubblicato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, possono presentare la dichiarazione sostitutiva tramite l’apposita procedura web dell’Agenzia delle Entrate, disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi .
Nel citato elenco sono individuati i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2020 e l’importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto.
Come evidenziato nel sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, gli importi indicati nell’elenco sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come tetto di spesa per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Poiché le risorse destinate alla copertura dell’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti, in misura proporzionale agli importi richiesti, con percentuale pari al 14,8% per gli investimenti sulla stampa, pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni e con una percentuale compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.
Come evidenziato nel comunicato del Dipartimento del 23 gennaio 2020, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso”, per confermare la “prenotazione” devono quindi presentare la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti” pubblicitari realizzati nell’anno 2020 dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2021).
Solo in esito alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Compensazione in F24 dal quinto giorno dalla pubblicazione dell’elenco
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

(MF/ms)
 




Fatturazioni tardive allo Sdi: conviene il ravvedimento?

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito un chiarimento che, sebbene sotto certi aspetti possa apparire scontato, è tuttavia della massima importanza.

Sovente, il contribuente, per le più varie ragioni, può commettere errori che si sostanziano nella tardiva emissione di più fatture (dunque nella tardiva trasmissione delle stesse allo SDI), nonostante le medesime siano state tempestivamente registrate e fatte confluire nella competente liquidazione periodica.
In questo caso, se il contribuente intende sanare la violazione, ha davanti a sé due possibilità: o ravvedersi o attendere l’atto di contestazione della sanzione.
Ciò che rende a volte complicata la decisione è la circostanza seguente: se ci si ravvede non è possibile applicare il cumulo giuridico, istituto di prerogativa esclusiva degli uffici, mentre se si attende l’atto di contestazione delle sanzioni il cumulo viene applicato d’ufficio.
Nel caso esposto, la risposta resa a Telefisco è un po’ laconica, in quanto relativamente alla sanzione applicabile si limita a riportare le sanzioni previste dall’art. 6 del DLgs. 471/97:

  • dal 90% al 180% della maggiore imposta con minimo di 500 euro, in breve quando la violazione ha determinato un mancato versamento dell’IVA (si pensi al classico caso in cui si fattura un importo inferiore a quello reale);
  • da 250 euro a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla liquidazione.
Ogni tardiva fatturazione è una violazione a sé stante, a prescindere dal fatto che sia soggetta a sanzione proporzionale (nel qual caso, sempre per ogni violazione, c’è il minimo di 500 euro) oppure fissa.
Quest’ultima sembra la fattispecie che ci occupa, nonostante la risposta non lo confermi espressamente: da un lato, ci sono state molteplici tardive fatturazioni, dall’altro, non c’è stato riflesso sull’imposta, visto che la liquidazione è stata correttamente eseguita e l’IVA versata.
L’art. 12 del DLgs. 472/97, in una fattispecie come quella in esame, prevede la necessità di applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
Sanzione fissa se l’IVA è stata versata
Così, ipotizzando che l’Ufficio applichi la sanzione fissa minima (250 euro) e l’aumento da cumulo giuridico minimo (un quarto), se le violazioni sono tante può essere sicuramente conveniente attendere l’atto di contestazione della sanzione. Atto che, bisogna sempre ricordarlo, può essere definito al terzo ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, sugli importi che risultano dopo l’applicazione del cumulo giuridico (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2015 n. 10, § 6.1).
Invece, se si opta per il ravvedimento, il contribuente non può in autonomia applicare il cumulo giuridico, istituto che, postulando valutazioni discrezionali, è di prerogativa esclusiva degli uffici. Detto diversamente, se si tratta di 1.000 tardive fatturazioni, ci sarà una sanzione di 250 euro per violazione, sia pure ridotta in conseguenza del ravvedimento.

(MF/ms)
 




Tax Credit beni strumentali cumulabile con altre agevolazioni

Il credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali, introdotto dall’art. 1, commi 184-197, della legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è cumulabile con altre agevolazioni, nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente tale possibilità: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 2 febbraio 2021, n. 75.
Già con la Risposta all’istanza di interpello 16 settembre 2020, n. 360, l’Agenzia aveva affermato la cumulabilità del tax credit beni strumentali con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sempre che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. La misura è inoltre cumulabile con il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall’art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).
Si ricorda che sono esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti relativi a:
  1. veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del Tuir;
  2. beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
  3. fabbricati e costruzioni;
  4. beni di cui all’Allegato 3, annesso alla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Si tratta delle condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, delle condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, nonché del materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
  5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti – in concessione e a tariffa – nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

    (MF/ms)




Versamenti da cartelle di pagamento rinviati a fine marzo

Il decreto legge 30 gennaio 2021 n. 7 ha nuovamente apportato modifiche alla legislazione emergenziale che riguardano sia i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento sia i termini, iniziali e finali, di notifica degli atti impositivi.
Viene in primo luogo modificato l’art. 68 del DL 18/2020 posticipando di un ulteriore mese (dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021) la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS.
Ai sensi del menzionato art. 68, “i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, di conseguenza il pagamento slitta al 31 marzo 2021.
Sono da ritenersi sospese altresì le rate da dilazioni dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 che scadono dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021; il pagamento deve quindi avvenire entro il 31 marzo 2021.
La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito INPS, altresì per gli accertamenti esecutivi dei Comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga come sancisce l’art. 68 del DL 18/2020, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.
Secondo il censurabile orientamento da sempre fatto proprio dall’Agenzia delle Entrate, la sospensione non trova applicazione per gli accertamenti esecutivi emessi dalla stessa (per tutte, vedasi la circolare 20 marzo 2020 n. 5).
Poi, si incide sul termine dell’art. 152 del DL 34/2020, sospendendo sino al 28 febbraio 2021 (e non più sino al 31 gennaio 2021) i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Lo stesso dovrebbe potersi dire per le attività cautelari, si pensi al fermo e all’ipoteca esattoriale.
Relativamente ai termini di notifica, non viene intaccato l’art. 68 comma 4-bis lettera b) ultimo periodo del DL 18/2020, secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022. L’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), continua pertanto a scadere, se si tratta di liquidazione automatica, non il 31 dicembre 2020 bensì il 31 dicembre 2022.
Viene però modificato l’art. 157 del DL 34/2020, posticipando l’emissione degli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e controllo formale (nonché di altri atti “minori” come il recupero delle tasse di concessione governativa e delle tasse automobilistiche).
Questi avrebbero dovuto essere emessi tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, ora si posticipa prevedendo che l’emissione avverrà tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Viene di conseguenza introdotta una breve proroga dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento, proroga che non è più di un anno bensì di quattordici mesi. Dunque, per effetto dell’art. 157 comma 3 del DL 34/2020 così come modificato dal DL 7/2021:
  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella da 36-bis scade non il 31 dicembre 2021 ma il 28 febbraio 2023;
  • per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella da 36-ter scade, rispettivamente, il 29 febbraio 2024 (e non il 31 dicembre 2022) e il 28 febbraio 2023 (e non il 31 dicembre 2021).
Sui termini di notifica degli altri atti impositivi, viene modificato l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020. La notifica sarebbe dovuta avvenire, prima del decreto legge 7, dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, ora, può avvenire dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Rimane fermo che l’emissione dell’atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.
Rimane lo slittamento al 2022 dei termini per le cartelle scaduti a fine 2020
Ciò non riguarda solo gli accertamenti esecutivi (relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP) ma ogni atto impositivo (avvisi di recupero dei crediti d’imposta, avvisi di liquidazione …), con l’eccezione della fiscalità locale.
Tenendo conto di quanto esposto, entro il 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2015 modello UNICO 2016 (2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione). La notifica avverrà però dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Va ricordato che, ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015, che opera dalle dichiarazioni presentate nel 2017, relative al 2016), l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
(MF/ms)



Webinar sulle novità fiscali 2021 in due parti

Api Lecco Sondrio, in collaborazione con lo Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco, organizza due seminari, di carattere tecnico, sui principali aspetti legati alla nuova Legge di Bilancio e decreto fiscale.

La prima giornata dal titolo “Agevolazioni fiscali e crediti di imposta” si terrà giovedì 18 febbraio: verranno approfondite le novità fiscali entrate in vigore dal 1° gennaio 2021, verrà fatto un riepilogo dei vari decreti “ristori” e delle indicazioni del decreto “Milleproroghe”.

Nel secondo incontro, in programma per giovedì 4 marzo, si parlerà invece di “Novità fiscali e adempimenti”. Qui sotto gli argomenti nel dettaglio che verranno discussi nei due incontri.

Giovedì 18 febbraio 2021 – Dalle ore 14.30 alle 16
“Agevolazioni fiscali e crediti di imposta”

  • Proroga delle detrazioni per il recupero edilizio e riqualificazione energetica
  • Contributi a fondo perduto
  • Nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
  • Proroga del credito d’imposta per la R&S e l’innovazione
  • Credito d’imposta per canoni di locazione e affitto
  • Agevolazioni per la capitalizzazione delle imprese
  • Altre novità in tema di agevolazioni
Domande e confronto

Per iscriversi cliccare QUI

Giovedì 4 marzo 2021 – Dalle ore 14.30 alle 16
“Novità fiscali e adempimenti”

  • Proroga dei termini di versamento e altri adempimenti fiscali
  • Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
  • Novità in materia di imposte dirette
  • Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici
  • Dilazione dei ruoli e altre novità in materia di riscossione
  • Assemblee societarie
  • Altre novità fiscali
Domande e confronto

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RELATORE
Massimo Fumagalli
Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco
 

A seguito dell’iscrizione, prima dell’evento online, verrà inviato il link per il collegamento