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Decreto Pnrr: le ultime novità in materia fiscale

Il 21 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legge contenente ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le principali novità contenute nella bozza del provvedimento, si segnalano:

  1. la fissazione al 30 giugno 2022 – anziché al 1° gennaio 2023 – della data a partire dalla quale scatteranno le sanzioni nei confronti di chi rifiuta il pagamento effettuato con POS. La norma, in particolare, interviene sul testo dell’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 20212, n. 221;
     
  2. l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
    • i soggetti rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    • le associazioni sportive dilettantistiche di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
L’obbligo, peraltro, si applica:
  • a partire dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti;
  1. la previsione secondo cui per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
     
  2. lo slittamento dal 16 maggio al 15 luglio 2022 della data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. In tal senso viene modificato l’art. 389, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con abrogazione anche del comma 1-bis che ha posticipato le procedure di allerta e di composizione assistita al 31 dicembre 2023;
     
  3. l’introduzione di novità anche in materia di Superbonus e Ecobonus: dovranno infatti essere trasmessi all’Enea i dati relativi agli interventi che usufruiscono delle agevolazioni.

(MF/ms)
 
 




Istat marzo 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 6.4% (variazione annuale) e a + 7,1% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,8% e + 5,325%.

(MP/bd)




Agenzia Entrate, rinnovo ambiente sicurezza Entratel

Con un avviso pubblicato il 21 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha reso noto di avere apportato modifiche di carattere tecnico alla struttura dei certificati digitali che vengono utilizzati per la firma e cifratura dei documenti informatici trasmessi tramite Entratel.

Ciò comporta la necessità di verificare il proprio ambiente di sicurezza e – se non recente e, quindi, non ancora aggiornato alle nuove specifiche – procedere a revoca dello stesso, per poi generarne uno nuovo, adeguato ai nuovi standard.

Quanto sopra indipendentemente dalla durata residua dei certificati, ovvero anche se il triennio di validità non è ancora scaduto. Nel seguito verranno analizzati tutti i passaggi da eseguire, ai fini sia della verifica, sia della revoca e del rinnovo dei certificati di sicurezza.

Il tutto dovrà essere eseguito, tassativamente, entro il 30 aprile 2022, data a partire dalla quale – in assenza di certificati aggiornati – non sarà più possibile effettuare alcuna trasmissione telematica (allegato).

(MF/ms)




I forfettari entrano nel mondo della fatturazione elettronica dall’1 luglio 2022

Sembra essere ormai definitivamente sciolto il dubbio relativo alla data d’ingresso degli operatori economici di minime dimensioni nel mondo della fatturazione elettronica. In base a quanto può evincersi dalla bozza del decreto legge contenente ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91) saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Resterebbero ancora esclusi fino al 2024, secondo quanto si è appreso da fonti di Governo, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97.

Tale norma, lo ricordiamo, prevede che la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con “sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati”, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito.

La scelta del Governo consegue alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce), non aveva previsto l’esclusione dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

Si riduce ulteriormente, quindi, il novero dei soggetti non tenuti all’emissione della e-fattura via SdI.

La citata decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l’utilizzo e l’accettazione del documento elettronico riguardi i “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”.

L’adempimento continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante.

Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, occorre precisare che, sempre dal 1° luglio 2022, saranno tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i soggetti passivi “residenti” e “stabiliti”, sia coloro che si sono semplicemente “identificati” in Italia (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

– per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del Dl 119/2018), e
– per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del Dl 135/2018).

Aumentano i dati a disposizione dell’Agenzia

L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare “la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”, e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, “dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”.

Le misure che presumibilmente verranno adottate si innestano in un piano di “telematizzazione” del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all’evasione.

In questo senso, sempre stando alla bozza di decreto circolata, occorre segnalare la possibile anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 comma 4-bis del Dl 179/2012).

(MF/ms)
 




La territorialità Iva delle operazioni complesse

La territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, poste in essere dai soggetti passivi Iva, è individuata sulla base degli articoli 7 e seguenti del Dpr  633/1972, i quali prevedono una serie di criteri al fine di poter ricondurre l’operazione effettuata al territorio italiano.

I criteri di collegamento tra operazione e territorio variano in ragione della tipologia di operazione; infatti, in relazione alle cessioni di beni, è sicuramente più agevole, considerata la materialità dei beni, stabilire un nesso tra operazione e territorio al fine di ricondurre la capacità contributiva espressa dal contribuente nell’ambito dei confini dello stato italiano.

Sotto questo profilo, l’articolo 7-bis Dpr 633/72 prevede la tassazione in Italia delle operazioni di cessioni di beni quando:

  • il bene immobile compravenduto è situato in Italia;
  • il bene mobile oggetto di cessione è esistente in Italia;
  • il bene mobile viene spedito da altro stato membro e installato, montato o assiemato in Italia dal fornitore o da terzi per suo conto.
A fronte di questi collegamenti territoriali che potremmo definire “analitici”, ve n’è uno che, considerata l’oggettiva impossibilità di localizzazione dell’operazione, potremmo definire “forfettario”: si tratta delle cessioni di beni a bordo di navi, aerei e treni.

In questo caso si assume che l’operazione sia territorialmente rilevante, a prescindere da dove esattamente avviene la cessione, se, congiuntamente, il trasporto:

  • si svolge nell’ambito del territorio comunitario (la nozione di territorio comunitario è contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 633/72
  • inizia in Italia.
Inoltre, l’articolo 7-bis, comma 3, Dpr 633/72 prevede regole di territorialità particolari per quanto riguarda le cessioni di gas, energia elettrica, di calore o di freddo che ai fini Iva vengono considerati beni.

Più complessa e articolata, invece, è la situazione per quanto riguarda le prestazioni di servizi. Infatti, l’immaterialità dell’operazione sommata alla vasta gamma di servizi erogabili ha imposto al legislatore comunitario (e di conseguenza a quello domestico) di individuare dei criteri forfettari al fine di localizzare il luogo di esecuzione della prestazione.

L’articolo 7-ter, comma 1, Dpr633/72, pertanto, prevede che:

  • le prestazioni di servizi B2B si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il committente (lettera a));
  • le prestazioni di servizi B2C si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il prestatore (lettera b)).
Il legislatore ha poi previsto una serie di regole ad hoc, che derogano le disposizioni generali previste dall’articolo 7-ter Dpr 633/72, per talune prestazioni di servizi per cui è più semplice riscontrare un nesso territoriale. Si tratta delle prestazioni elencate nei seguenti articoli:
L’applicazione pratica delle regole sopra viste si complica assai quando la prestazione di servizi è complessa, ovvero quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, in tal caso secondo i giudici della Corte di Giustizia UE si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini Iva, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione (vedasi Corte di Giustizia UE, Causa C-71/18; Corte di Giustizia UE, Causa C-801/19).

Secondo i giudici eurounionali:

  • in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti;
  • un’operazione deve essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale;
  • al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi.
Non esistendo una norma che permetta di qualificare oggettivamente una prestazione come complessa, occorre applicare i principi generali enunciati dai giudici della Corte di Giustizia UE conducendo una valutazione caso per caso, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione oggetto di analisi.

Una volta stabilita la natura della prestazione complessa, il trattamento Iva rappresenta una mera conseguenza, infatti se la prestazione complessa:

  • ricade nelle fattispecie derogatorie, si applica la relativa disciplina speciale;
  • diversamente, verrà trattata come una prestazione generica ex articolo 7-ter Dpr 633/72 tassata, a seconda dei casi, nello stato del domicilio del committente (B2B) o del prestatore B2C).
(MF/ms)
 



Termini per emissione note variazione riferite al 2021

Entro il 2 maggio 2022 dovrà essere presentata la dichiarazione Iva relativa al 2021.

Il termine del 30 aprile, ordinariamente previsto dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98, è infatti differito al primo giorno feriale successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011.

Detto termine rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta nell’anno, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta;
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente.
Ne discende che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2021 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2021, cioè entro il 2 maggio 2022.

Chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, potrà recuperare l’imposta presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2027.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2022, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2021; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva relativa al 2022 (anno di ricezione del documento di acquisto), il cui termine di presentazione è il 2 maggio 2023.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Le più recenti circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e n. 5/2022 hanno precisato che, emessa tempestivamente la predetta nota (entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per la nota stessa), “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento”.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021 e la nota di credito sia emessa nel periodo dal 1° gennaio e il 2 maggio 2022, la data per l’esercizio del diritto alla detrazione, secondo l’Agenzia, deve essere individuata:

  • nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa;
  • oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota, vale a dire la dichiarazione riferita al 2022, da presentare entro il 2 maggio 2023.
I termini così descritti valgono, tra l’altro, anche in relazione alla mutata disciplina per l’emissione delle note di credito nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente assoggettato a una procedura concorsuale. Si pensi a una sentenza dichiarativa di fallimento del debitore emessa il 15 luglio 2021: in tale data, stando al nuovo art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, sorge il diritto all’emissione della nota di variazione per il cedente o prestatore e decorre il termine dal quale poter emettere la nota.

Se il creditore ha emesso la nota di variazione nel corso del 2021, il diritto a detrazione può essere esercitato al più tardi entro il 2 maggio 2022 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021).

Se il medesimo creditore avesse, invece, deciso di emettere la nota di variazione nei primi quattro mesi del 2022 (entro il 2 maggio 2022), il diritto a detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione periodica del mese di emissione o, al più tardi, in sede di dichiarazione Ia relativa al 2022 (2 maggio 2023).

Occorre tuttavia sottolineare che, qualora il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, potrebbe non essere possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per il recupero dell’imposta, a meno che non vi sia la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021). Anche il ricorso all’istituto della restituzione dell’Iva assolta, ai sensi dell’art. 30-ter del Dpr 633/72, è stato limitato dall’Agenzia a casi residuali ed eccezionali (circ. n. 20/2021 e risposte a interpello n. 592/2020 e n. 762/2021), al ricorrere dell’impossibilità ad emettere la nota, non imputabile alla “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Tale impostazione non, però, è ritenuta condivisibile da Assonime (circolare n. 10/2021), che si è espressa in favore di un ampio ricorso all’istituto di cui all’art. 30-ter.

(MF/ms)
 




Comunicazione opzioni per interventi edilizi

Nella seduta del 12 aprile 2022, la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione del Ddl. di conversione del Dl 17/2022, nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Nel testo figura una disposizione ai sensi della quale “i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere” le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 anche successivamente al 29 aprile 2022, “ma comunque entro il 15 ottobre 2022”.

Il termine del 29 aprile 2022 riguarda la presentazione delle predette comunicazioni di opzione aventi per oggetto le spese agevolate sostenute nel 2021, oppure quelle aventi per oggetto le spese agevolate sostenute nel 2020 relativamente alle quali viene esercitata l’opzione di c.d. “cessione differita delle rate residue”, dopo che la prima rata è stata utilizzata nella sua forma “naturale” di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2021.

La proroga del termine non riguarda dunque le comunicazioni di opzione, per spese 2021 e differite per spese 2020, presentate da condomìni, da società semplici, da persone fisiche prive di partita Iva e da persone fisiche dotate di partita Iva che presentano però la comunicazione in relazione a immobili che non costituiscono beni relativi all’impresa o strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione.

Rientrano invece nella proroga le comunicazioni di opzione, per spese 2021 e differite per spese 2020, presentate da società commerciali di persone e di capitali, nonché da enti non commerciali (i quali, anche laddove sprovvisti di partita Iva, rientrano comunque nel perimetro in quanto soggetti Ires).

La circostanza che la norma faccia riferimento ai soggetti “che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022” esclude a priori tutti i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, ma ciò appare coerente al fatto che tali soggetti, relativamente alle spese sostenute nel periodo di imposta a cavallo degli anni solari 2021/2022, dovrebbero avere tempo per presentare le relative comunicazioni di opzione sino al 16 marzo 2023 (indicando il 2022, ossia l’anno in cui termina il loro periodo di imposta “non solare”, nell’apposito campo “Periodo di sostenimento della spesa” del Quadro A del modello di Comunicazione delle opzioni).

Giova sottolineare che la proroga non riguarda le imprese fornitrici che hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura, se non indirettamente, nel senso che:

  • ove il committente cui hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura sia un condominio, una società semplice oppure una persona fisica priva di partita Iva, quest’ultimo dovrà comunque inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo, relativa alle spese sostenute nel 2021, entro e non oltre il 29 aprile 2022;
  • ove il committente cui hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura sia un soggetto passivo Ires oppure un soggetto non Ires con partita Iva, quest’ultimo potrà invece inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo, relativa alle spese sostenute nel 2021, sino al 15 ottobre 2022.
In entrambi i casi, per l’impresa che ha applicato lo sconto sul corrispettivo, resterà possibile procedere all’eventuale cessione a terzi del credito di imposta, che matura a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura al committente, a partire dal momento in cui accetta il credito di imposta che le viene iscritto dall’Agenzia delle Entrate nel proprio cassetto fiscale, a fronte della comunicazione di opzione presentata dal committente (tale iscrizione avviene di regola entro il giorno 10 del mese successivo a quello di avvenuta presentazione della comunicazione di opzione da parte del committente, salvo “ritardi” dovuti all’esercizio da parte dell’Agenzia delle Entrate del potere/dovere di sospensione preventiva, sino a 30 giorni, degli effetti delle comunicazioni presentate).

Per queste cessioni post opzione non esiste un termine finale di legge, ma è chiaro che esistono dei termini fisiologici di opportunità, nel senso che, laddove una comunicazione di opzione venga presentata il 15 ottobre 2022 e il relativo credito di imposta venga iscritto nel cassetto fiscale dell’impresa fornitrice il 10 novembre 2022, è alquanto probabile che sarà più facile trovare acquirenti per tutte le rate utilizzabili dall’acquirente in compensazione dal 2023 in avanti, piuttosto che anche per la rata utilizzabile sul 2022 medesimo.

(MF/ms)
 




Valute estere marzo 2022

 

Art. I

 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di marzo 2022 come segue:
  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 157,0174
Peso Argentino 120,4052
Dollaro Australiano 1,4946
Real Brasiliano 5,4884
Dollaro Canadese 1,395
Corona Ceca 25,0065
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,9916
Corona Danese 7,4404
Yen Giapponese 130,7109
Rupia Indiana 83,9933
Corona Norvegese 9,7367
Dollaro Neozelandese 1,6949
Zloty Polacco 4,7522
Lira Sterlina 0,83638
Leu Rumeno 4,9482
Rublo Russo 117,201
Dollaro USA 1,1019
Rand Sud Africa 16,5138
Corona Svedese 10,5463
Franco Svizzero 1,0245
Dinaro Tunisino 3,249
Hryvnia Ucraina 32,6279
Forint Ungherese 376,64
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)




Modello IVA TR: aggiornamento

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’aggiornamento del modello IVA TR e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di recepire il nuovo limite massimo per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.

Ai sensi dell’art. 1 comma 72 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), è stato incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo cumulativo di crediti compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata”.

Con tale intervento normativo, è stato messo a regime il limite che era già stato previsto, in via temporanea, per il solo anno 2021 (art. 22 del Dl 73/2021). Per l’anno 2020, invece, il previgente limite di 700.000 euro era già stato innalzato a un milione di euro (art. 147 del Dl 34/2020).

Il nuovo ammontare di 2 milioni di euro vale sia per la compensazione del credito IVA annuale relativo al 2021, sia per i crediti IVA trimestrali maturati nel corso del 2022.

Per questa ragione è stato, dunque, necessario aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello TR (approvato, da ultimo, con provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020), il quale resta immutato nella sua struttura.

Il termine per la presentazione del modello per l’utilizzo dell’eccedenza detraibile relativa al primo trimestre 2022 è il 2 maggio 2022, vale a dire il primo giorno feriale successivo alla scadenza ordinaria (che sarebbe il 30 aprile), a norma dell’art. 8 del Dpr 542/99 e dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011. Il modello può essere presentato a partire dal 1° aprile 2022.

In relazione al secondo trimestre 2022, il modello IVA TR potrà essere presentato al più tardi entro il 22 agosto 2022: il termine ordinario sarebbe rinviato al 1° agosto, in quanto il 31 luglio è domenica, ma si potrebbe beneficiare dell’ulteriore rinvio dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del Dl 223/2006.

In precedenza, proprio per tenere conto del più elevato limite di compensazione dei crediti IVA, anche il modello di dichiarazione IVA era stato aggiornato, in via analoga. In particolare, era stato eliminato il campo 6 del rigo VX4, che doveva essere barrato dai subappaltatori edili per attestare il possesso dei requisiti che consentivano di beneficiare del maggior ammontare (è stato assorbito, infatti, il limite derogatorio di un milione di euro previsto per gli anzidetti subappaltatori).

Con l’occasione del recente aggiornamento del modello TR, si segnalano le precedenti modifiche che sono state apportate nel corso del 2021, per tenere conto delle novità normative riferite alle percentuali di compensazione di taluni prodotti agricoli.

Il primo aggiornamento era stato effettuato per considerare le nuove percentuali di compensazione, per il legno e la legna da ardere, innalzate dal 6% al 6,4%, secondo quanto previsto dal Dm 5 febbraio 2021.

Il Dm 19 dicembre 2021 ha esteso retroattivamente l’applicazione alle cessioni dell’anno 2021. Per il 2022, tuttavia, l’aliquota del 6,4% non risulta ufficialmente essere stata prorogata.

Il secondo aggiornamento al modello, avvenuto nel corso del 2021, era dovuto all’introduzione della nuova percentuale, pari al 9,5%, per le cessioni di animali della specie bovina e suina, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del Dl 73/2021 (negli anni precedenti, la percentuale era fissata, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%).

A tal fine, sono stati inseriti i nuovi righi “TA11A” (riservato alle operazioni attive) e “TB11A” (dedicato alle operazioni passive).

La percentuale del 9,5% è stata, quindi, prorogata anche per il 2022 a norma dell’art. 1 comma 527 della L. 234/2021.

Visto di conformità escluso sotto i 30.000 euro

In merito alle condizioni per la certificazione del credito maturato, non sono richieste formalità ulteriori rispetto alla presentazione del modello, qualora il predetto credito IVA sia di importo inferiore a 30.000 euro.

Per le eccedenze di IVA detraibile di ammontare superiore a 30.000 euro è, invece, richiesta l’apposizione sul modello del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali.

Negli specifici casi disciplinati dall’art. 38-bis comma 4 del Dpr 633/72 è necessaria la prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per il modello TR riferito al primo trimestre 2022, spetta inoltre per i crediti IVA non superiori a 5.000 euro, in favore dei soggetti passivi il cui livello di affidabilità ISA è:

  • almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020;
  • oppure, almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
L’anzidetta soglia di 50.000 euro è cumulativa per il credito IVA annuale e per i crediti trimestrali, essendo riferita, in via generale, alle richieste di rimborso effettuate nel 2022 (provv. n. 103206/2021).

(MF/ms)




Nuova piattaforma per visure catastali: pubblicata guida all’utilizzo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che illustra in dettaglio le novità riguardanti la visura catastale derivanti dall’attivazione, a decorrere dal 1° febbraio 2021, della nuova piattaforma “SIT” (Sistema Integrato del Territorio), a disposizione:
  1. dei cittadini, per la visura attuale;
  2. dei professionisti, per la visura storica, ai sensi del Provvedimento direttoriale 26 gennaio 2021 n. 24383/021.
Al riguardo si precisa quanto segue:
  1. la consultazione dei dati catastali archiviati nella banca dati informatica, relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere chiesta presso:
    • qualsiasi Ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate (escluse le sedi di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle Province autonome);
    • lo sportello catastale decentrato presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane, delle Unioni dei Comuni e delle Associazioni di Comuni;
  2. se chiesta agli sportelli, la visura è rilasciata in formato cartaceo;
  3. per consultare i dati disponibili solo su supporto cartaceo, è necessario recarsi presso l’Ufficio provinciale-Territorio competente;
  4. è inoltre possibile effettuare la consultazione degli atti storici del catasto (come i registri di partita, le mappe nonché i tipi frazionamento);
  5. i modelli di visura attuale si differenziano:
    • per soggetto: situazione catastale relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale relativa a un immobile urbano;
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale (terreno o fabbricato);
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale presente in catasto con più qualità colturali insistenti sulla stessa particella (dichiarato come immobile porzionato);
  6. la visura storica, invece, si differenzia per l’esposizione delle informazioni censuarie per periodi temporali e in base all’ordine cronologico con cui sono entrate nella banca dati. I modelli di visura storica si differenziano, in particolare:
    • per soggetto: situazione catastale storica relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale storica relativa a un immobile urbano.
La visura storica, sia per soggetto che per immobile, può essere chiesta in due formati differenti: analitico e sintetico.

(MF/ms)