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Approvato il decreto sanzioni tributarie

Approvato dal Governo, in via definitiva, nel corso del Consiglio dei Ministri n. 82 del 24 maggio 2024 , il Decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (A.G. n. 144), emanato in attuazione dei princìpi di cui all’art. 20 della Legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).

Lo schema in esame è composto di 7 articoli:

  • l’art. 1 concerne le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali,
  • l’art. 2 apporta modifiche al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, avente ad oggetto la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
  • l’art. 3 reca modifiche al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, mentre
  • l’art. 4 novella diverse disposizioni normative, aventi ad oggetto la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti,
  • l’art. 5 indica la decorrenza dell’efficacia di alcune disposizioni,
  • l’art. 6, contiene le disposizioni finanziarie,
  • l’art. 7 disciplina l’entrata in vigore

In allegato le novità in sintesi.

(MF/ms)




Istat aprile 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di aprile 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 8,8 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 6,6 %.

(MP/ms)




Cambiavalute aprile 2024

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2024 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,3179
Peso Argentino 930,5175
Dollaro Australiano 1,6469
Real Brasiliano 5,4975
Dollaro Canadese 1,4661
Corona Ceca 25,278
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7658
Corona Danese 7,4596
Yen Giapponese 165,0295
Rupia Indiana 89,4676
Corona Norvegese 11,6828
Dollaro Neozelandese 1,7992
Zloty Polacco 4,3026
Sterlina Gran Bretagna 0,85658
Nuovo Leu Rumeno 4,973
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0728
Rand (Sud Africa) 20,2378
Corona Svedese 11,591
Franco Svizzero 0,9761
Dinaro Tunisino 3,3663
Hryvnia Ucraina 42,2601
Forint Ungherese 392,4114
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Proroga “Sugar tax” e “Plastic tax”

Il Ddl di conversione in legge del D.L.n. 39/2024 ha nuovamente differito l’efficacia dell’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”), nonché l’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) che prenderanno il via, rispettivamente, dal 1° luglio 2025 e dal 1° luglio 2026.

Si analizzano di seguito i punti salienti delle due discipline istituite al fine di promuovere, attraverso lo strumento dell’imposizione fiscale, un disincentivo nell’utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico e di favorire, al tempo stesso, la progressiva riduzione della produzione, e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso, nonché un disincentivo al consumo delle poco salutari bevande zuccherate.

Sugar tax

L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) è stata istituita dall’art. 1, commi 661-676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 1086 , della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate), condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano:

  • ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti, ossia qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande;
  • aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
Sono esenti dall’imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti è inferiore o uguale, rispettivamente (art. 1 , comma 666, della Legge n. 160/2019):
  • 25 grammi per litro, nel caso di prodotti finiti;
  • 125 grammi per chilogrammo, nel caso di prodotti da diluire.
Plastic tax

Sempre la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), con l’art. 1 , commi 634-658 ha istituito l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

I MACSI che possono essere anche in forma di fogli, pellicole o strisce ed hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
  • non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Come anticipato in premessa, dopo le modifiche approvate in Commissione Finanze, l’efficacia delle misure in argomento sarà demandata:
  • al 1° luglio 2025, per la “sugar tax”;
  • al 1° luglio 2026, per la “plastic tax”.
Venendo in contro alle richieste degli operatori che denunciavano le difficoltà di implementazione del tributo e il rischio di ricadute occupazionali per i settori interessati.

(MF/ms)




Registro dei titolari effettivi: operatività sospesa fino al 19 settembre

Con le ordinanze pubblicate il 17 maggio (nn. 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853), il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l’esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del 19 settembre 2024.

Come si ricorderà, una prima sospensione del Registro era avvenuta a pochi giorni dalla scadenza originaria fissata all’11 dicembre 2023, a causa dell’ordinanza n. 8083/2023, emessa il 7 dicembre dalla sezione quarta del TAR del Lazio, che aveva accolto l’istanza cautelare di sospensione presentata da diverse associazioni fiduciarie nei confronti del MIMIT, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle finanze, nonché dell’Unione italiana delle Camere di commercio.

Il Tribunale amministrativo aveva successivamente dichiarato infondati tali ricorsi con le sentenze pubblicate il 9 aprile 2024.

Sulla questione Assofiduciaria era intervenuta con un comunicato diffuso il 24 aprile, dove rendeva noto di aver ricevuto la notizia che diverse Camere di Commercio, “in modo disorganico tra di loro”, dopo aver ricevuto la pratica telematica della titolarità effettiva in relazione a mandati fiduciari “standard” nella sezione speciale del Registro dei trust e degli istituti giuridici affini, avevano risposto comunicando il preavviso di rifiuto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, ovvero invitando a regolarizzare la comunicazione.

Nelle ordinanze pubblicate si sottolinea come le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità ed esigano “l’approfondimento proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale”.

Inoltre, si legge nei documenti, in difetto di misura cautelare, i soggetti appellanti sarebbero onerati “del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione e della rilevazione dei dati, attività che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte”.

Le ordinanze del Consiglio di Stato in esame hanno importanti ricadute sotto il profilo strettamente operativo.

In primo luogo, è noto a tutti che in costanza della precedente sospensiva disposta dal TAR molte Camere di commercio territoriali hanno continuato ad accettare sia le pratiche di comunicazione che quelle di variazione della titolarità effettiva, consentendo in tal modo l’ulteriore popolamento del Registro.

È altrettanto noto che, a seguito della sentenza di rigetto emessa dal TAR lo scorso 9 aprile, il MIMIT ha fissato all’11 aprile 2024 la scadenza del termine per la trasmissione delle pratiche del titolare effettivo, di fatto creando i presupposti per l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta per coloro i quali avessero effettuato la comunicazione nei 30 giorni successivi alla predetta scadenza.

La nuova sospensiva disposta dal Consiglio di Stato interviene dunque a termini scaduti.

È lecito chiedersi, di conseguenza, se le Camere di commercio siano legittimate ad accettare comunicazioni in pendenza del termine previsto per la decisione nel merito da parte del Consiglio di Stato oppure, come già avrebbero dovuto fare nelle more della precedente sospensiva, sospendere qualsivoglia operatività relativa al Registro.

Non va dimenticato, infatti, che la decisione pendente ha ad oggetto l’operatività stessa del Registro che, nel frattempo, continua però a popolarsi.

Quanto appena detto introduce un ulteriore tema di discussione in merito all’accreditamento per la consultazione, già attivo anche per alcune categorie professionali come, ad esempio, quella dei commercialisti: sotto questo aspetto ci si interroga sulla valenza assunta, pendente iudicio, dalle risultanze di un Registro a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, è verosimile attendersi nell’immediato un’interruzione degli accessi al Registro.

Da ultimo, non sarà sfuggito ad aziende e commercialisti impegnati nelle attività di deposito dei bilanci che la possibilità di confermare i dati del titolare effettivo in tale occasione non è ancora operativa, in quanto non risulta disponibile il tasto “conferma” nell’applicativo DIRE. A parere di Infocamere ciò è coerente con la circostanza che la conferma contestuale al deposito del bilancio, che è una possibilità e non un obbligo, deve in ogni caso rispettare il termine dei 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o conferma.

Ne discende che laddove tale termine non sia rispettato le Camere di commercio potranno applicare la sanzione per deposito tardivo. In assenza del tasto “conferma”, il relativo adempimento può essere assolto facoltativamente con apposita pratica in DIRE, ovviamente previo pagamento dei diritti di segreteria.
 

(MF/ms)




Crediti imposta investimenti 4.0: nuove modalità per chiedere la compensazione

Ai fini dell’agevolazione, la data da prendere in considerazione è quella del primo impegno vincolante a effettuare l’ordine.

Lo ha chiarito il Gestore dei servizi energetici con alcune FAQ pubblicate sul proprio sito web.

Con avviso del 16 maggio 2024 il GSE rende noto, inoltre, il cambio delle modalità per l’invio dei moduli per la compensazione dei crediti d’imposta: dalla mezzanotte di venerdì 17 maggio 2024 è stata infatti disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC ed è possibile presentare la richiesta di compensazione unicamente attraverso il portale Area Clienti, attivo dalle ore 10:00 del 18 maggio.

Inizio dell’investimento e anno di completamento

Con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti” il GSE chiarisce che:

  • la data iniziale: deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli),
  • la data finale: deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Sciolto, quindi, il nodo legato all’imputazione temporale dell’investimento.

Non sarà più applicabile la modalità consolidatasi nel recente passato per cui l’investimento si riteneva effettuato nell’anno in cui veniva effettuato l’ordine e pagato il 20% di acconto, anche ultimato in seguito entro le date previste per il c.d. “termine lungo” fissato dalle normative che si sono succedute nel tempo.

Modalità per richiedere la compensazione dei crediti d’imposta

Il GSE chiarisce che dalle ore 10.00 del 18 maggio 2024 sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permetterà l’invio dei moduli tramite portale.

Attraverso la registrazione all’Area Clienti, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.

All’interno del portale sarà disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

Le tipologie di investimento sono:

  • investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Ricordiamo che sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID (https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Il sistema per la compilazione dei moduli (SIAD) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l’apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori. Se richiesto, sarà necessario autorizzare l’esecuzione di Javascript.

La richiesta di compensazione va inviata:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.
Come anticipato, mentre fino alla mezzanotte di venerdì 17 maggio 2024 l’invio dei moduli poteva avvenire anche tramite PEC all’indirizzo transizione4@pec.gse.it, oggi è possibile presentare la richiesta di compensazione unicamente attraverso il portale Area Clienti, attivo dalle ore 10.00 del 18 maggio 2024.

(MF/ms)
 




“Aiuti di stato 2020” non registrati in RNA: come regolarizzarli

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’8 maggio il provvedimento n. 221010, datato 7 maggio, relativo alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2020 dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e dell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, l’Agenzia delle Entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” provvedendo alla loro iscrizione nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate mette quindi a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione dei suddetti nei registri per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d’imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

L’Amministrazione finanziaria rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.

Nello specifico, nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2020;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
L’Agenzia delle Entrate trasmette quindi, mediante PEC, una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili, inoltre, dall’interessato all’interno del “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

Per quanto riguarda le modalità con cui il contribuente può sanare le irregolarità, l’Amministrazione finanziaria distingue due ipotesi.

Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora invece la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile agli errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” summenzionati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambi i casi sono comunque dovute le sanzioni. Il contribuente, però, può beneficiare della riduzione di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997, in funzione della tempestività degli adempimenti.
 

(MF/ms)




Cessioni IntraUe: valida la dichiarazione postuma del cessionario

Nelle cessioni intracomunitarie la prova della fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale può essere fornita dal cedente anche con dichiarazione postuma del cessionario della ricezione della merce, atteso che l’isteresi temporale non è pregiudizievole all’applicazione del beneficio dell’esenzione ai fini IVA prevista dall’art. 41 del DL 331/93 e dalla normativa Ue in materia.

È questo il recente chiarimento fornito dalla C.G.T. II del Lazio con la sentenza n. 2338 del 2024.

In termini generali, ai sensi delle disposizioni richiamate, sono non imponibili ai fini IVA le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta.

In sostanza, affinché un’operazione possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria devono sussistere congiuntamente alcuni elementi quali, l’onerosità dell’operazione, l’acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni, lo status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario Ue e l’effettiva movimentazione del bene dall’Italia a un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Ed è proprio sulla prova di quest’ultimo requisito che si sono concentrate le contestazioni dell’Agenzia delle Dogane nel caso in esame.

In particolare, a seguito di una verifica sull’applicazione dell’IVA alle cessioni intracomunitarie operate da una srl, l’Agenzia ha ritenuto carente la documentazione fornita a supporto per dimostrare l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale.

La srl aveva presentato quindi ricorso sostenendo che, con riferimento alle operazioni della società in ambito Ue, nel caso di specie ricorressero tutti gli elementi costitutivi per qualificare le operazioni cessioni intracomunitarie.

L’Agenzia, per altro verso, sosteneva che la documentazione fornita dalla srl non fosse sufficientemente probante e idonea a dimostrare la fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato e il trasferimento degli stessi al cessionario con sede in altro Stato membro, in quanto per una parte delle fatture di vendita la società non aveva esibito la lettera di vettura attestante la spedizione al di fuori dello Stato.

La C.G.T. II del Lazio riconosce le ragioni della srl. Difatti, la dichiarazione del cessionario di ricezione della merce, sebbene postuma, non incide sul beneficio del regime di non imponibilità IVA atteso che l’art. 41 del DL 331/93, così come la normativa Ue in materia, prevedono che anche le dichiarazioni rese successivamente all’operazione, come nel caso di specie, possono certificare la realità dell’operazione di trasferimento di merci da uno Stato membro Ue all’altro.

Si ricorda che in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 del 2020, anche a seguito nell’introduzione in ambito unionale delle disposizioni dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, efficaci dal 1° gennaio 2020 e delle successive disposizioni di chiarimento con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, che hanno uniformato le regole in materia di prova dell’avvenuto trasporto in relazione alle cessioni intra-Ue.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate il soggetto passivo ha facoltà di dimostrare l’arrivo a destino della merce seguendo le indicazioni della prassi nazionale, in quanto il menzionato Regolamento non preclude l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori rispetto a quelle unionali ed eventualmente più flessibili.

L’Amministrazione finanziaria a tale riguardo con precedente prassi aveva già riconosciuto la validità, ai fini della prova dell’avvenuta ricezione della merce in altro Paese Ue nelle cessioni intracomunitarie, della dichiarazione del cliente di ricezione della merce che contenga, oltre agli estremi delle fatture di vendita, l’anno di ricezione (si vedano la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 100/2019 e le ris. nn. 19/2013 e 477/2008).

Tali precisazioni risultano di fondamentale importanza soprattutto per le vendite caratterizzate dal trasporto a carico del cliente estero, e in particolare nelle cessioni con clausola Incoterms “franco-fabbrica” (EXW), per le quali può risultare di fatto difficile recuperare una CMR o lettera di vettura firmata dal trasportatore, oltreché ulteriori documenti e ove la prova dell’arrivo della merce in altro Paese Ue può essere più facilmente fornita dalla dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente.

Alla luce della recente pronuncia, la dichiarazione di ricezione della merce attestante l’effettiva spedizione delle merci nazionali dall’Italia a un cliente con sede in un altro Paese dell’Ue, quindi intracomunitario, benché postuma, è soddisfacente e adeguata per poter dar prova della cessione intracomunitaria e beneficiare del regime di non imponibilità.

(MF/ms)




La tassazione degli immobili: scadenze

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.
 
Applicazione dell’imposta

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

ATTENZIONE: Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
 
 
Il legislatore ha fornito la definizione degli immobili, ai fini dell’applicazione dell’imposta:
  • per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (come chiarito dal MEF con la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, la nuova disposizione normativa comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 ss. c.c., nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si ricorda che il possesso dell’abitazione principale (o assimilata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso);
  • per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
 
Sono inoltre considerate abitazioni principali, e quindi non soggette all’IMU:
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.
 
Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (c.d. Piano casa), ha inoltre previsto, con effetto dal 2015:
  • la soppressione della facoltà per i Comuni di qualificare come abitazione principale l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • l’assimilazione ex lege ad abitazione principale, a decorrere dal 2015, di un’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
 
Base imponibile

La base imponibile dell’imposta, a cui poi applicare le aliquote stabilite dai comuni, è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La prima rata va pagata applicando le aliquote e le detrazioni previste dai singoli comuni l’anno precedente.

Se già approvate è possibile far riferimento alle aliquote 2024 (è una facoltà, non un obbligo). I singoli comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione.

Inoltre, con decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto.

I Comuni dovranno inviare le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale”, entro il 14 ottobre, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre.
 
Gli immobili concessi in comodato a un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio) godono di una riduzione della base imponibile del 50% a condizione che:

  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  • l’immobile non appartenga a una delle categorie catastali cd. di lusso (A/1, A/8, A/9);
  • il contratto di comodato risulti regolarmente registrato.
Inoltre, il comodante:
  • deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso, sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  • deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
  • deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.
 
Dal 2016 sono esenti da IMU i terreni agricoli:
  • ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993;
  • posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
  • immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ubicati nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Suscitane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d’Iseo).
 
La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre:
  • compreso nel novero degli immobili esenti da IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • previsto la riduzione al 75% dell’IMU dovuta in base all’aliquota comunale per gli immobili locati a canone concordato;
  • escluso i macchinari “imbullonati” dal calcolo della rendita e quindi dalla base imponibile IMU. Al fine di godere del beneficio, i contribuenti devono richiedere le rendite catastali rideterminate che avranno gli effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.
 
Il reddito delle abitazioni non locate che scontano l’IMU, ubicate nello stesso comune in cui si trova l’abitazione principale, è assoggettato a Irpef nella misura del 50%.
 
I Comuni possono disporre casi di esclusione come, ad esempio, per i proprietari o gli usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, per i cittadini italiani non residenti. Sono sempre esenti gli alloggi sociali, la casa assegnata al coniuge separato, l’unico immobile posseduto dal personale delle forze armate o delle forze di polizia, i fabbricati rurali a uso strumentale.
 
Sono inoltre esenti dall’IMU:
  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • gli immobili localizzati all’interno delle Zone Franche Urbane posseduti dalle piccole e micro imprese;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
    • assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    • dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), legge n. 222/1985.
Per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che per quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”.
 
La legge di Bilancio 2019, prima, e successivamente il cosiddetto “Decreto crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), hanno rimodulato la deducibilità dell’imposta relativa agli immobili strumentali. Da ultimo è intervenuta anche la legge di Bilancio 2020 che ne ha così disposto la deducibilità:
  • al 50% già per il periodo d’imposta 2019;
  • al 60% per il 2020 e 2021;
  • a regime, dal 2022, la percentuale è del 100%.
 
Le novità e le esenzioni 2024
 
Riduzione IMU per i pensionati esteri: l’IMU è stabilita al 50% se vi è una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
 
Esenzione IMU per i beni merce: dal 1° gennaio 2020 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice sono esenti dall’IMU fino a che permane tale destinazione.

Esenzione abitazione principale: era previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicavano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta doveva essere comunicata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU al comune in cui era ubicato l’immobile da considerare come abitazione principale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione IMU per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Esenzione IMU: per gli immobili colpiti dal sisma del 2012 nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.

 
Termini e modalità di pagamento

La scadenza per il pagamento della prima rata IMU 2024 è fissata al 17 giugno 2024 (il 16 cade di domenica).

(MF/ms)

La seconda rata scadrà il 16 dicembre 2024.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
 
TARI
La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti (ha sostituito la Tarsu/Tares) e non ha subito modifiche.

È dovuto da chi, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc.) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio).

Specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie possono essere adottate dai Comuni (ad esempio, abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, fabbricati rurali a uso abitativo).

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o nel caso in cui lo stesso sia gravemente carente, mentre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta in misura non superiore al 40%. Infine, dovranno essere previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Ciascun Comune regolamenta le modalità di applicazione della TARI sulla base della tariffa giornaliera per quei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Si considera temporanea una occupazione che si protrae per un periodo non superiore a 183 giorni nel medesimo anno solare.

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, nonché le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili (se asservite al ciclo produttivo) sono intassabili ai fini della TARI in quanto produttivi di rifiuti speciali, indipendentemente da quanto dispone il Comune che in questi casi “non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione”.
 
Termini e modalità di pagamento

Il calcolo della TARI è di competenza del Comune (o del gestore del servizio in concessione); il contribuente riceverà quindi al proprio domicilio gli appositi moduli già predisposti per il pagamento, con l’indicazione dell’importo da versare e delle scadenze deliberate da ciascun Comune.
 

IVIE
L’IVIE (Imposta Immobili all’estero) è una imposta patrimoniale a carico delle persone fisiche residenti nel territorio italiano (anche se senza cittadinanza italiana).

L’imposta è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
 
Termini e modalità di pagamento

Per il versamento dell’IVIE si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo. Quindi, nel 2024 andrà pagata l’IVIE riferita al periodo d’imposta 2023 e gli acconti per il 2024.

(MF/ms)




Determinazione del reddito ai fini del concordato preventivo biennale

Si avvicina la scadenza del termine del 15 giugno 2024, data entro cui l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione il software che permetterà di calcolare e accettare le proposte di reddito concordato per il biennio 2024-2025.

Con un comunicato stampa del 7 maggio, Assosoftware, l’associazione a cui aderisce la maggior parte delle aziende IT che realizzano software gestionali tributari e fiscali, propone alcune soluzioni, condivise con l’Amministrazione finanziaria, per individuare gli importi ai fini del calcolo del reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale.

Per espressa disposizione normativa, infatti, tale reddito (così come il valore della produzione ai fini IRAP) deve essere individuato a cura dei singoli contribuenti e, per quanto riguarda i soggetti ISA, indicato all’interno del nuovo quadro P, collocato all’interno del modello ISA.

Il reddito che dovrà essere indicato nella sezione “Dati contabili” del quadro P, composta dai righi P04 e P05 deve essere infatti depurato da alcuni componenti, sia positivi che negativi (in linea generale, si tratta di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e redditi da partecipazione).

Considerata la non immediata individuazione del reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale, Assosoftware suggerisce di attingere i dati dai modelli REDDITI/IRAP 2024 (sia per quanto riguarda i redditi di partenza, sia per quanto riguarda le poste rettificative), ove possibile, e dalla contabilità per le poste rimanenti.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, il valore di partenza è quello indicato nei seguenti righi:

  • RF57, per quanto riguarda i redditi d’impresa in contabilità ordinaria;
  • RG25, per quanto riguarda i redditi d’impresa in contabilità semplificata;
  • RE21 colonna 5, per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo.
Una volta individuato tale valore, sarà necessario operare le rettifiche richieste, che variano a seconda della natura del reddito; tale operazione può essere svolta utilizzando dati analiticamente presenti in dichiarazione, o combinando tali dati con gli ulteriori dati presenti nelle scritture contabili, oppure utilizzando esclusivamente i dati contabili.

In particolare:

  • per i soggetti in contabilità ordinaria, le rettifiche all’importo indicato al rigo RF57 dovranno essere individuate sulla base della contabilità (in quanto tali dati non sono desumibili nei righi del quadro RF);
  • per i soggetti in contabilità semplificata, l’importo indicato a rigo RG25 dovrà essere rettificato sottraendo gli importi esposti al rigo RG6 col. 2 (plusvalenze patrimoniali) e al rigo RG7 (sopravvenienze attive); le altre componenti dovranno essere individuate in contabilità;
  • per gli esercenti arti e professioni, l’importo indicato al rigo RE21 col. 5 dovrà essere rettificato sommando l’importo di cui al rigo RE18 (minusvalenze patrimoniali) e sottraendo gli importi di cui ai righi RE4 (plusvalenze patrimoniali) e RE21 col. 4 (redditi di lavoro sportivo agevolati); in questo caso, non è necessario ricorrere all’analisi delle scritture contabili.
Non è inoltre necessario operare rettifiche relativamente a eventuali redditi di partecipazione, tenuto conto del fatto che tali componenti non sono indicate nei citati righi di riferimento.

Valore IRAP influenzato dai dati contabili

Per quanto riguarda il valore della produzione netta ai fini IRAP, Assosoftware consiglia di rettificarlo con le plusvalenze o le minusvalenze rilevate in contabilità; i righi del modello IRAP in cui viene indicato il valore di partenza variano a seconda della tipologia di contribuente (ad esempio, per le società di persone va fatto riferimento al rigo IP74 del modello IRAP).

Le descritte modalità di individuazione del reddito su cui si baserà la proposta di concordato preventivo biennale hanno il pregio di rendere “il meccanismo più semplice per gli operatori, più controllabile per l’Amministrazione finanziaria e con distorsioni (..) accettabili”.

Non si può tuttavia fare a meno di notare che il calcolo del reddito di impresa e del valore della produzione netta dovrà essere effettuato con cura, per minimizzare l’emersione di eventuali errori, che potrebbero portare all’indicazione nel quadro P di redditi di riferimento non conformi.
 
(MF/ms)