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Fringe benefit auto aziendali: ulteriore chiarimenti tramite FAQ all’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 192, pubblicata il 22 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi dei criteri di determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce della nuova disciplina, già oggetto di chiarimenti con la recente circ. n. 10/2025.

In particolare, con la risposta in commento, l’Agenzia ha ribadito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

In questo caso, infatti, non può trovare applicazione né la nuova disciplina di cui all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, introdotta dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, né la disciplina transitoria di cui al successivo comma 48-bis, introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Si ricorda che l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla L. 207/2024, stabilisce che, ai fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con la circ. n. 10/2025 (§ 1.1), l’Agenzia ha chiarito che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sono immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La nuova disciplina non è quindi applicabile nel caso rappresentato nell’istanza di interpello, in quanto i requisiti previsti dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR della sottoscrizione del contratto, dell’immatricolazione del veicolo e della consegna al dipendente non si verificano tutti nel 2025.

Quanto alla disciplina transitoria, l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 stabilisce che resta ferma la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che, in base alla “prima parte” del citato comma 48-bis, il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica ai veicoli immatricolati, oggetto di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

La “prima parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 non è quindi applicabile nel caso esaminato nella risposta a interpello in quanto la consegna dei veicoli è prevista non prima del 1° luglio 2025.

La “seconda parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

Nel caso di specie, considerato che i veicoli vengono assegnati ai dipendenti in data successiva al 30 giugno 2025, neppure la “seconda parte” del citato comma 48-bis può trovare applicazione.

Stante l’assenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della nuova disciplina (art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR) e dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina transitoria (art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024), l’Agenzia ha concluso che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro (si veda anche la circ. n. 10/2025, § 1.3).
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2024-2025 e versamento acconto imposte

I contribuenti chiamati alla cassa il 21 luglio o il  20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, per il versamento del saldo 2024 e della prima rata di acconto 2025 di imposte dirette e IRAP, devono tenere conto degli effetti dell’eventuale adesione al concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025, perfezionata con la presentazione del modello REDDITI 2024.

Tali soggetti devono, infatti, calcolare e versare:

  • il saldo 2024 tenendo conto del reddito concordato, come determinato all’interno del quadro CP del modello REDDITI 2025;
  • l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato (opzionale);
  • la prima rata di acconto 2025, se dovuta.
La determinazione dell’importo da versare a titolo di acconto in costanza di CPB risente di quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l’acconto deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L’applicazione concreta di tale criterio, valido per il secondo anno del biennio concordato (in questo caso, il 2025), è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025; in particolare, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, va quindi presa a riferimento l’imposta calcolata sulla base del reddito concordato 2024; in altre parole, in caso di utilizzo del metodo storico, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN (RN34), al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB.

Tale soluzione risulta la più semplice dal punto di vista pratico, considerato che le istruzioni alla compilazione dei modelli REDDITI 2025 non prevedono regole particolari per il calcolo dell’acconto 2025 dedicate ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025.

L’utilizzo del metodo storico con i criteri sopra descritti potrebbe portare, in linea generale, ad un aumento dell’importo che dovrà essere versato nel 2026 a titolo di saldo 2025. Il reddito concordato 2025 è infatti superiore al reddito concordato 2024 per effetto di quanto previsto dal DM 14 giugno 2024, che prevede un adeguamento graduale ai fini del raggiungimento della piena affidabilità fiscale; per il periodo di imposta 2024 il maggior reddito concordato calcolato applicando la relativa metodologia è stato infatti ridotto del 50%, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato DM 14 giugno 2024.

I contribuenti potranno quindi valutare l’utilizzo del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto 2025, in modo da distribuire tale aumento sulle due rate di acconto.

Diversamente, i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026, e di utilizzare il metodo storico per il calcolo dell’acconto 2025, devono seguire le specifiche regole dettate dal comma 2 del citato art. 20 del DLgs. 13/2024.

In tal caso, infatti, l’acconto deve essere calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto, in scadenza il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica).

I criteri per il calcolo dell’acconto con il metodo storico in sede di prima applicazione del CPB non differiscono quindi da quelli validi per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale. I contribuenti interessati dovranno infatti calcolare l’acconto considerando i redditi 2024 e versare l’eventuale prima rata entro il prossimo 21 luglio.

Seconda rata con maggiorazione

Nel caso in cui si perfezionasse l’adesione al CPB 2025-2026 (entro il 30 settembre), il versamento della seconda o unica rata di acconto (entro il 1° dicembre) dovrà essere accompagnato dal versamento della citata maggiorazione.

Diversamente, in caso di utilizzo del metodo previsionale la maggiorazione non si applica, ma la seconda rata di acconto deve essere calcolata sottraendo l’importo versato con la prima rata all’acconto complessivamente dovuto determinato considerando il reddito concordato 2025.
 

(MF/ms)




Definizione avvisi bonari al 4 settembre 2025

L’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha previsto che, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l’invio:
  • degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
  • degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
  • degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
  • delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.
    Per il mese di agosto, di conseguenza, i contribuenti non ricevono le c.d. comunicazioni di irregolarità salvo casi di urgenza.
Fermo restando quanto esposto, in esito alla liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e al controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) delle dichiarazioni, al contribuente viene notificato un “avviso bonario” che può contenere la richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni del 25% (se la violazione è stata commessa sino al 31 agosto 2024, la sanzione è invece del 30%, art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024).

Se ritiene, il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento (cfr. gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).

Gli importi possono essere dilazionati in massimo 20 rate trimestrali secondo i criteri dettati dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Per effetto delle modifiche del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, il termine per definire l’avviso bonario è stato innalzato da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.

Qualora l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l’intermediario ha ricevuto l’invito (artt. 2-bis del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).

Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni (art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97). In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.

Nessuna sospensione per le rate successive alla prima

L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Se l’avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 7 luglio 2025, il pagamento deve avvenire entro il 10 ottobre 2025.

È ammesso il pagamento rateale delle comunicazioni bonarie alle condizioni del successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97 in massimo 20 rate trimestrali.

Bisogna ricordare come nessuna sospensione sia prevista per il pagamento di rate successive alla prima, che andranno pagate alle normali scadenze.
 

(MF/ms)




Entro il 31 luglio l’invio del modello Iva TR per il 2° trimestre 2025

Il termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al secondo trimestre 2025 è fissato a giovedì 31 luglio 2025.

Entro questa data, i contribuenti che hanno maturato un credito IVA infrannuale nel secondo trimestre dell’anno possono presentare istanza per richiederne il rimborso o per utilizzarlo in compensazione.

Chi deve presentare il modello IVA TR – Il modello IVA TR può essere presentato dai soggetti IVA che, nel corso del secondo trimestre 2025, hanno maturato un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e che intendono:

  • chiedere il rimborso del credito,
  • utilizzare il credito in compensazione orizzontale tramite modello F24 per il pagamento di altri tributi, contributi o premi.
Modalità e termini di presentazione
  • Invio telematico: la presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
  • Scadenza: il modello va trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi per il secondo trimestre (aprile-giugno) la scadenza è il 31 luglio 2025.
Utilizzo del credito: regole e limiti
  • Compensazione fino a 5.000 euro: il credito può essere utilizzato subito dopo la presentazione del modello, senza necessità di visto di conformità.
  • Compensazione oltre 5.000 euro: è necessario il visto di conformità e l’utilizzo è consentito solo a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione telematica del modello. Il limite dei 5.000 euro si riferisce alla somma dei crediti trimestrali maturati nell’anno.
Rimborso: per importi superiori a 30.000 euro, il rimborso è subordinato all’apposizione del visto di conformità o, in alcuni casi, alla presentazione di garanzie.

Novità – Dal 21 marzo 2025 è in vigore il nuovo modello IVA TR, aggiornato dall’Agenzia delle Entrate, che introduce alcune semplificazioni soprattutto per le attività agricole.

Requisiti per la richiesta – Oltre al superamento della soglia minima di credito, è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio: prevalenza di operazioni non imponibili, acquisti di beni ammortizzabili, ecc.).

 

Trimestre Periodo di riferimento Scadenza presentazione
1° trimestre Gennaio – Marzo 30 aprile 2025
2° trimestre Aprile – Giugno 31 luglio 2025
3° trimestre Luglio – Settembre 31 ottobre 2025
 
 

(MF/ms)




Valute estere giugno 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di giugno 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 11 luglio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di giugno 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 150,403
Peso Argentino 1358,6379
Dollaro Australiano 1,7723
Real Brasiliano 6,3913
Dollaro Canadese 1,5754
Corona Ceca 24,8043
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,27
Corona Danese 7,4597
Yen Giapponese 166,5233
Rupia Indiana 98,9782
Corona Norvegese 11,5841
Dollaro Neozelandese 1,9114
Zloty Polacco 4,2658
Sterlina Gran Bretagna 0,84981
Nuovo Leu Rumeno 5,0454
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1516
Rand (Sud Africa) 20,5631
Corona Svedese 11,0094
Franco Svizzero 0,938
Dinaro Tunisino 3,3737
Hryvnia Ucraina 47,9139
Forint Ungherese 402,0781
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)

 




Fringe benefit auto dipendenti: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 10 del 3 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti alla luce della nuova disciplina, con un’interpretazione in linea di massima favorevole al contribuente.

L’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

L’Agenzia chiarisce che la nuova disciplina è quindi applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Numerose indicazioni vengono inoltre fornite con riguardo alla disciplina transitoria prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, introdotta dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Secondo l’Agenzia, tenuto conto che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, ai fini in esame, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.

Considerato, altresì, che il medesimo comma 48-bis prevede che “resta ferma” la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai “veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024”, sia a quelli “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”, il comma 48-bis va applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall’art. 51, comma 4 lettera a) del TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024.

In altri termini, ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica – fino alla naturale scadenza dei predetti contratti – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.

La citata disposizione consente inoltre di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro (rilevando la data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo) entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

L’Agenzia rileva che, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024.

Il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.

Laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate per effetto delle nuove disposizioni, l’Agenzia ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dal comma 48, considerando che i requisiti previsti per la nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

Viene inoltre rilevato che il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale (cfr. ris. n. 46/2020), trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

In merito all’ipotesi di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
 

(MF/ms)




Precisazioni sull’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve

Con la pubblicazione del DM 27 giugno 2025 risulta sufficientemente chiaro il quadro normativo relativo all’affrancamento delle riserve disciplinato dall’art. 14 del DLgs. 192/2024.

È quindi possibile procedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 10% per le società che hanno in questi mesi operato le relative valutazioni in merito.

Il versamento, a norma dello stesso art. 14, è effettuato obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, la prima delle quali in scadenza con il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per i periodi d’imposta successivi. Tale indicazione è ripresa dall’art. 4 comma 2 del DM 27 giugno 2025, il quale stabilisce espressamente che sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi.

La formulazione letterale delle norme in questione esclude il versamento in un’unica soluzione (ipotesi caldeggiata da più imprese per ragioni di semplicità amministrativa), così come un piano di rateazione diverso da quello a 4 scadenze annuali.

In passato, a fronte della formulazione dell’art. 1 comma 472 della L. 266/2005 per cui “l’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali (…)”, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2006 (§ 3.3) aveva chiarito quanto segue: “si ritiene possibile effettuare il versamento
dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo di rivalutazione anche anticipatamente in unica soluzione. Con il termine obbligatoriamente si è voluto precisare che ordinariamente non è possibile effettuare il versamento in date successive a quelle previste”.

Tecnicamente, la soluzione era tutt’altro che impeccabile (l’avverbio “obbligatoriamente” era posto prima delle parole “in tre rate annuali”, con il che la previsione era sufficientemente chiara), ma risultava in ogni caso sufficiente a garantire la possibilità di versare anticipatamente l’intero importo.

Mutuando tali indicazioni nell’attuale contesto, si potrebbe quindi sostenere la possibilità di provvedere a un versamento unico, ma la Relazione illustrativa al DM attuativo non si è pronunciata sulla questione.

Una ulteriore limitazione deriva dalle specifiche tecniche al quadro RQ dei modelli REDDITI 2025 SP e REDDITI 2025 SC, le quali evidenziano un errore bloccante nel momento in cui non sia indicato nel rigo RQ29, colonna 3, l’importo della prima rata pari a 1/4 del totale. Nel quadro RX, tuttavia, l’importo a debito è assunto nel 100% dell’imposta dovuta.

Il punto rimane quindi incerto, stante l’assenza di indicazioni di fonte ufficiale volte a gestire o a bypassare questo limite tecnico.

Il versamento dell’imposta del 10% è effettuato utilizzando il codice tributo “1867”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/2025.

La Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025, sulla scorta della previsione dell’art. 7 del DM medesimo secondo cui per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, chiarisce che è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, i crediti vantati dal contribuente.

La Relazione stessa chiarisce, altresì, che è possibile versare le somme con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, ovvero, ove il pagamento sia effettuato oltre le scadenze di legge, avvalendosi del ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97; la possibilità di ravvedere eventuali omessi o ritardati versamenti è legata alla circostanza per cui il versamento dell’imposta non è condizione di efficacia dell’affrancamento, il quale si consolida invece con la presentazione del modello REDDITI 2025 completo del prospetto del quadro RQ dedicato all’agevolazione.

L’imposta rientra nella proroga al 21 luglio 2025

In merito alle singole scadenze, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che non rientrano nella proroga accordata dall’art. 13 del DL 84/2025 e che erano tenute al versamento dell’IRES entro il 30 giugno 2025, il versamento può quindi essere effettuato entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,4%; dopo questa data, il versamento diviene tardivo e va ravveduto.

Al contrario, per le società che rientrano nella proroga il versamento è ancora tempestivo senza maggiorazione se effettuato entro il 21 luglio 2025, o con la maggiorazione dello 0,4% se effettuato entro il 20 agosto 2025.
 

(MF/ms)




CCIAA Lecco: indicazioni in merito alla comunicazione della pec degli amministratori

La Camera di Commercio di Como-Lecco si attiene alle disposizioni fornite dal MIMIT con note prot. n. 43836 in data 12 marzo e n. 27654 in data 25 giugno.

Nello specifico si evidenzia che:

  • anche gli amministratori delle imprese costituite prima dell’entrata in vigore dell’obbligo (01/01/2025) sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC.
           Il termine per effettuare l’adempimento, inizialmente individuato dal Ministero alla data del 30 giugno 2025, è stato dallo stesso posticipato al 31 dicembre 2025;  
  • l’indirizzo PEC degli amministratori deve essere personale, e dunque diverso da quello comunicato dalla società.

(MS/ms)




Le nuove soglie di reddito concordato per le proposte di CPB per il biennio 2025-2026

Le nuove soglie per le proposte di concordato preventivo biennale (CPB) rivolte a contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale sono state introdotte dall’art. 14 del Decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025), che modifica l’art. 9 del Decreto CPB.

Queste soglie definiscono limiti massimi di incremento del reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del Decreto CPB.

Queste modifiche, operative per i concordati sottoscritti a partire dal biennio 2025/2026, mirano a bilanciare gli incentivi per i contribuenti più affidabili con una maggiore prevedibilità del carico fiscale.

Soglie applicabili in base all’affidabilità fiscale – I limiti variano in funzione del punteggio ISA (Indice di Affidabilità Fiscale) conseguito dal contribuente nel periodo precedente:

  • 10% per un livello di affidabilità pari a 10;
  • 15% per un livello pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% per un livello pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Eccezioni alle soglie – Le soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato, calcolata secondo la metodologia standard del CPB, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto CPB. In tali casi, prevale il risultato della metodologia ordinaria.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole sono estese al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, come stabilito dal comma 3-quater dell’art. 9. Ciò garantisce coerenza tra la disciplina del reddito e quella del valore produttivo soggetto a tassazione regionale.

Esempio concreto
Situazione di partenza:

  • Contribuente: Impresa individuale con attività di commercio al dettaglio di abbigliamento.
  • Reddito dichiarato nel 2024: € 100.000 (periodo d’imposta antecedente al biennio 2025/2026).
  • Livello di affidabilità fiscale (ISA): 9,5 (quindi superiore a 9 ma inferiore a 10).
  • Rettifiche ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto CPB: Nessuna rettifica applicabile.
Calcolo della proposta di reddito concordato

Soglia applicabile: Poiché il livello di affidabilità è 9,5, la soglia massima di incremento rispetto al reddito dichiarato rettificato è del 15%.

Calcolo della soglia massima: Soglia massima Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Soglia massima = Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Proposta di reddito concordatola proposta di reddito concordato per il biennio 2025/2026 non può superare € 115.000.

Eccezione: proposta inferiore ai valori di riferimento settoriali – Se, applicando la metodologia standard prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto CPB, il valore di riferimento settoriale per la stessa attività fosse, ad esempio, € 120.000, la soglia del 15% non si applicherebbe. In questo caso, la proposta di reddito concordato dovrebbe essere almeno pari al valore di riferimento settoriale, quindi € 120.000.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole si applicano al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Quindi, se il valore della produzione netta dichiarato nel 2023 fosse, ad esempio, € 200.000, la proposta concordata per il biennio 2025/2026 non potrebbe superare € 230.000 (€ 200.000 × 1,15), salvo il caso in cui la metodologia ordinaria richieda un valore superiore.
 

Elemento Valore base (2023) Soglia massima (15%) Valore di riferimento settoriale (esempio)
Reddito concordato € 100.000 € 115.000 € 120.000
Valore produzione netta (IRAP) € 200.000 € 230.000
 
Se il valore di riferimento settoriale è superiore alla soglia percentuale, prevale il valore settoriale.
 

(MF/ms)




Affrancamento delle riserve: chiarimenti

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto del Vice Ministro del 27 giugno 2025, il quale reca le disposizioni attuative della disciplina dell’affrancamento delle riserve contenuta nell’art. 14 del DLgs. 192/2024.

Il DM conferma, in primo luogo, all’art. 2 comma 3 che l’affrancamento può avere ad oggetto una o più delle riserve in sospensione esistenti nel passivo, ovvero un importo parziale di una o più di esse.

Si conferma, altresì, all’art. 3 comma 1 che le riserve in sospensione devono sussistere sia nel bilancio 2023, sia nel bilancio 2024.

La Relazione illustrativa evidenzia che, se alcune delle riserve in sospensione sono state utilizzate per la copertura delle perdite (e sono, quindi, potenzialmente oggetto di ricostituzione), le stesse non possono essere affrancate in quanto non esistenti in bilancio (la Relazione, nel momento in cui evidenzia che è oggetto di affrancamento il minore tra gli importi evidenziati nei due bilanci, pare riferirsi alle operazioni di ricostituzione avvenute nel 2024).

L’affrancamento presuppone, in ogni caso, che non sia stata adottata una delibera di distribuzione ai soci con data anteriore al 1° gennaio 2025 (si fa riferimento, in questa sede, ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

La Relazione illustrativa al DM chiarisce che possono invece essere affrancate le riserve distribuite ai soci tra il 1° gennaio 2025 e la presentazione della dichiarazione, sempre alla condizione che la delibera di attribuzione ai soci non abbia data anteriore al 1° gennaio.

Quanto agli effetti fiscali, l’art. 3 comma 3 prevede che, in caso di affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, non spetta il credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva a suo tempo versata; la questione, va da sé, deve essere attentamente valutata, posto che nei bilanci esistono riserve in sospensione a fronte delle quali l’onere fiscale a suo tempo assolto è stato basso – in certi casi nullo, come per la rivalutazione nei settori alberghiero e termale del 2020 – così come riserve in sospensione che hanno scontato alla loro costituzione un’imposizione significativa.

L’art. 4 del DM codifica in legge il principio, anticipato dalla Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024, per cui l’affrancamento si perfeziona con l’indicazione delle riserve e dell’imposta sostitutiva nella dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (si tratta delle dichiarazioni REDDITI 2025, nel cui quadro RQ è presente un prospetto a ciò dedicato), non rilevando al contrario il versamento dell’imposta.

Quest’ultima – confermano le norme attuative – è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, delle quali la prima entro il termine di scadenza delle imposte dovute a saldo per il 2024.

L’art. 5 del DM attuativo riguarda i soggetti IRPEF, per i quali i vantaggi risultano particolarmente consistenti.

Si conferma, infatti, il principio contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2005 (§ 3) per cui, per le società di persone, l’onere per l’imposta sostitutiva è posto a carico della società, ma l’importo oggetto di affrancamento si considera imputato per trasparenza in capo ai soci (con conseguente incremento del costo della partecipazione).

L’effetto concreto è quello per cui, all’atto della distribuzione della riserva (evento decrementativo dello stesso costo), i soci non scontano più alcuna tassazione: di fatto, l’imposta del 10% assorbe anche la tassazione dei soci, a differenza di quanto avviene per i soci delle società di capitali, per i quali la distribuzione rappresenta un evento imponibile.

L’art. 5 comma 3 precisa che i medesimi principi previsti per i soci delle società di persone valgono anche per i soci delle società di capitali che hanno esercitato le opzioni per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 o 116 del TUIR.

Opzione possibile al cambio di regime contabile

Una norma di garanzia è poi contenuta nell’art. 5 comma 2, ed è volta a consentire l’affrancamento ai soggetti IRPEF in contabilità ordinaria che, però, transitano alla contabilità semplificata nel 2025: in assenza di tale previsione, infatti, le riserve in sospensione sconterebbero l’imposizione ordinaria in quanto non ricostituite in bilancio, quanto invece l’affrancamento “postumo” può chiudere i giochi con il 10%.

L’art. 6 del DM attuativo, da ultimo, detta regole specifiche per le società che si trasformano.

Si precisa, in sostanza, che le società di capitali che si sono trasformate in società di persone possono affrancare le riserve in sospensione d’imposta “ereditate” in regime IRPEF, con la conclusione (esplicitata nella Relazione illustrativa al DM) per cui la successiva distribuzione non genera oneri in capo ai soci.

Regole speculari operano per il caso inverso delle società di persone trasformate in società di capitali, per le quali l’affrancamento si considera operato in regime IRES e la successiva distribuzione è soggetta a imposizione in capo ai soci.
 

(MF/ms)