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Valute estere ottobre 2021

Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 159,1055
Peso Argentino 115,0269
Dollaro Australiano 1,5669
Real Brasiliano 6,4204
Dollaro Canadese 1,4436
Corona Ceca 25,4955
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,45
Corona Danese 7,4398
Yen Giapponese 131,2124
Rupia Indiana 86,9571
Corona Norvegese 9,8143
Dollaro Neozelandese 1,6452
Zloty Polacco 4,5909
Lira Sterlina 0,84694
Leu Rumeno 4,948
Rublo Russo 82,7727
Dollaro USA 1,1601
Rand Sud Africa 17,23
Corona Svedese 10,0557
Franco Svizzero 1,0708
Dinaro Tunisino 3,2751
Hryvnia Ucraina 30,5906
Forint Ungherese 360,8219
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Istat ottobre 2021

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,25% e + 1,95%.

(MP/bd)




Cessioni intracomunitarie di beni: requisiti necessari

Con quasi due anni di ritardo si è concluso l’iter normativo che porta al recepimento nell’ordinamento interno dei cosiddetti “2020 quick fixes”.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre il D.Lgs. 5 novembre 2021 n. 192, che entra in vigore il 1° dicembre 2021.

Il decreto integra e modifica alcune disposizioni del Dl 331/93 inerenti le cessioni e gli acquisti intra-Ue di beni.

Di primaria rilevanza è l’introduzione (art. 41 comma 2-ter) di due ferme condizioni affinché a una cessione di beni si possa riconoscere l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini Iva, ossia che:

  • il cessionario comunitario abbia comunicato al cedente nazionale il numero identificativo Iva attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia;
  • il cedente nazionale abbia compilato l’elenco riepilogativo INTRASTAT (art. 50, comma 6) o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.
A seguito dell’emanazione del decreto, inoltre, la disciplina armonizzata per le operazioni in regime di “call-off stock” (art. 17-bis della direttiva 2006/112/Ce) trova collocazione rispettivamente nel nuovo art. 38-ter del Dl 331/93 per gli acquisti intra-Ue e nel neo introdotto art. 41-bis del Dl 331/93 per le cessioni all’interno dell’Unione.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva già da tempo riconosciuto l’applicazione del regime semplificativo in parola, seppure denominandolo “consignment stock” (R.M. nn. 235/96 e 44/2000).

Le disposizioni attribuiscono effetti sospensivi al trasferimento in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, fino a che il destinatario presso il quale detto stock è posto, prelevando le merci, non ne divenga proprietario.

Ne consegue che, al verificarsi di determinati presupposti, colui il quale trasferisce la giacenza non è tenuto a identificarsi ai fini Iva nello Stato di destinazione delle merci (come prescritto in via ordinaria dall’art. 41, comma 2, lett. c) del Dl 331/93).

Pertanto, ad esempio, con riferimento al citato art. 41-bis, il soggetto passivo Iva italiano pone in essere una cessione intra-Ue di beni se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • i beni sono spediti o trasportati dal soggetto passivo nazionale (o da un terzo per suo conto) dall’Italia a destinazione di un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti a un altro soggetto passivo che ha diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra le spesse parti;
  • il soggetto passivo nazionale non ha la sede della propria attività o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono spediti;
  • il soggetto comunitario destinatario è identificato ai fini Iva nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione sono noti al soggetto passivo italiano nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il soggetto nazionale che spedisce o trasporta i beni annota detto trasferimento nel registro di cui all’art. 50, comma 5-bis del Dl 331/93 e inserisce l’identità e il numero identificativo Iva del soggetto destinatario negli elenchi INTRASTAT delle cessioni intra-Ue.
La cessione, tuttavia, ha luogo se e quando la proprietà delle merci è trasferita all’acquirente Ue, ovvero allo scadere del termine massimo di 12 mesi dall’arrivo nell’altro Stato membro. Viceversa, non ha luogo alcuna cessione qualora, entro il predetto termine, i beni sono rispediti in Italia e il soggetto nazionale ne annota il ritorno nel registro di cui all’art. 50, comma 5-bis del Dl 331/93.

In ultimo, il nuovo art. 41-ter regola le cessioni a catena, ossia quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato membro a un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente.

Per quelle cessioni successive il cui trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile è quella effettuata nei confronti di detto operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita Iva italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra-Ue non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Si ricorda che sono già efficaci, dal 1° gennaio 2020, le regole armonizzate in tema di prova del trasporto o della spedizione dei beni nelle cessioni intra-Ue, di cui all’art. 45-bis del regolamento 282/2011, istitutive di una presunzione relativa, essendo direttamente applicabili nell’ordinamento interno.

In chiusura, una notazione di natura terminologica sembra opportuna: il legislatore nazionale, probabilmente per ragioni sistematiche, continua a definire le operazioni “intracomunitarie” e non “intraunionali”, secondo la dizione adottata nelle direttive Ue da cui le norme promanano.

(MF/ms)
 




Costituzione di Srl e Srls: ora si può fare con il notaio in videoconferenza

Si avvia verso la piena operatività la possibilità di procedere alla costituzione on line di srl e di srls. Il D.lgs. 183/2021 – che recepisce la direttiva 2019/1151/Ue, recante modifiche alla direttiva 2017/1132/Ue sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – è stato infatti pubblicato sulla G.U. del 29 novembre scorso.

In particolare, dal prossimo 14 dicembre 2021, l’atto costitutivo di tali società, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, potrà essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.

Tali atti sono ricevuti mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica che è predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato.

Non ha trovato, quindi, riscontro la “condizione” posta nel parere delle Commissioni politiche dell’Unione europea della Camera e del Senato (e supportata da talune associazioni di categoria) di affiancare a tale procedura una soluzione – comunque fondata su una piattaforma telematica e connotata dall’utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Mise e dal Ministero della Giustizia – non riservata al mondo notarile (si era paventato, infatti, il rischio di un monopolio legale di fatto, con possibili effetti negativi su altri soggetti specializzati e sugli utenti finali, nonché di un possibile contrasto con i principi europei di tutela della concorrenza sanciti dall’art. 3 del Trattato sull’Ue).

La piattaforma telematica da utilizzare per la costituzione on line di srl o srls deve consentire: l’accertamento dell’identità; la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne sia titolare, della firma digitale prevista dal D.lgs. 82/2005, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento 910/2014/Ue; la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

A tal fine, la piattaforma usa mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia “significativo” o “elevato” e assicura: il collegamento continuo con le parti in videoconferenza; la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere; l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari; la conservazione dell’atto tramite collegamento con la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato ex art. 62-bis della L. 89/1913; il tracciamento di ogni attività.

Gli atti costitutivi delle srl e delle srls possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi adottati con decreto del Mise (entro il 12 febbraio prossimo, sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 183/2021); in tal caso, il compenso notarile sarà ridotto alla metà.

Con le stesse modalità, inoltre, diviene possibile depositare, ai fini della loro iscrizione nel Registro delle imprese, l’atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro della Ue e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l’indicazione dei relativi poteri.

Il D.lgs. 183/2021 inserisce importanti novità anche in materia di cause di ineleggibilità degli amministratori.

In particolare, è estesa la previsione di cui all’art. 2382 c.c. anche alle srl ed è richiesta una preventiva dichiarazione circa l’inesistenza di cause di ineleggibilità.

Si ricorda che, in base all’art. 2382 c.c., dettato in tema di spa, “non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

La Cassazione (cfr. Cass. n. 25050/2021 e Cass. n. 18904/2013) ha ritenuto tale ultima previsione non applicabile analogicamente alle srl. L’art. 6 comma 1 lett. a) del D.lgs. 183/2021, ora, aggiungendo alla fine del primo comma dell’art. 2475 c.c., l’inciso “si applica l’art. 2382”, sancisce espressamente l’applicabilità di tale disciplina anche nell’ambito delle srl.

Ai sensi dell’art. 2383 comma 1 c.c., inoltre, anch’esso dettato in tema di spa, “la nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450”. 

La previsione normativa è stata completata dall’art. 6 comma 2 del D.lgs. 183/2021 nel seguente modo: “La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea”.

Anche tale previsione trova applicazione nelle srl. L’art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. 183/2021, infatti, interviene sul secondo comma dell’art. 2475 c.c., precisando che all’atto di nomina degli amministratori di srl si applicano non solo il quarto e quinto comma dell’art. 2383 c.c., ma anche il primo comma del medesimo articolo nella sua nuova versione.

(MF/ms)

 
 




Credito imposta sanificazione 2021: termini per la compensazione

Il credito d’imposta riconosciuto sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e di acquisto Dpicomprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai sensi dell’articolo 32, comma 3, Dl. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) è fruibile mediante le seguenti modalità:
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
  • in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.
Col provvedimento Prot. n. 309145/2021 del 10.11.2021 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto in misura pari al 100% la percentuale di fruizione del credito sanificazione, con la conseguenza, per i soggetti che hanno inviato valida comunicazione all’AdE entro il 04.11.2021, di poter beneficiare dell’agevolazione in misura piena, pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 entro il limite di credito di euro 60.000.

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate nei termini, in assenza di rinuncia, è risultato infatti pari a 83.076.075 euro, importo ben inferiore al limite di spesa previsto dalla norma istituiva in 200 milioni di euro.

Ciascun beneficiario può dunque verificare l’importo del credito sanificazione 2021 a lui spettante consultando il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In base alle regole di fruizione dettate dal provvedimento del Direttore dell’AdE n. 191910/2021 del 15.07.2021 il credito d’imposta può dunque essere utilizzato in compensazione, anche in unica soluzione, a partire dall’11.11.2021, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 10.11.2021 con cui è stata disposta la misura percentuale di fruizione.

All’uopo, con la risoluzione AdE 64/E/2021, è stato istituito l’apposito codice tributo “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Il documento di prassi detta le regole di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • il codice tributo “6951” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo “anno di riferimento” del modello F24 deve sempre essere compilato col valore “2021”, anno di sostenimento delle spese ammissibili.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può ovviamente eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello.

Per espressa previsione normativa la compensazione del credito d’imposta sanificazione 2021 non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.

Il contributo in conto esercizio è inoltre fiscalmente irrilevante, non concorrendo né alla formazione del reddito ai fini Ires o Irpef né al valore della produzione ai fini Irap e non rilevando ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo61 Tuir e delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

(MF/ms)
 




Contributo a fondo perduto perequativo: invio istanze entro il 28 dicembre 2021

È stato finalmente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

La domanda potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (29 novembre) e fino al 28 dicembre 2021.

 

Le condizioni Il richiedente deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Per poter beneficiare del contributo devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti:
1) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.09.2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
Come previsto dal decreto attuativo, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021
2) l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Soggetti esclusi Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
– soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito;
– soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021;
– enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir;
– intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis Tuir.
La determinazione del contributo Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue:
1. deve essere calcolata, innanzitutto, la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;
2. bisogna sottrarre a quest’importo le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall’Agenzia delle entrate;
3. all’importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali previste.
Di seguito si richiamano le percentuali riconosciute:
– 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro,
– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro,
– 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro,
– 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro,
– 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.
Il beneficio Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l’accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta.
L’istanza L’istanza presenta, tra l’altro, uno specifico quadro (quadro A), nel quale deve essere riportato l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.
Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all’Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.
Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

(MF/ms)
 




Super Ace: al via le comunicazioni

E’ partita il 20 novembre 2021 la richiesta del credito d’imposta da Super Ace spettante alle imprese che hanno effettuato incrementi di patrimonio netto nel 2021.

L’Agenzia delle Entrate dà, in genere, conferma dell’apertura del canale telematico con apposita comunicazione sul proprio sito internet, ma l’adempimento può essere gestito con una certa “serenità”, posto che non è in alcun modo previsto che l’attribuzione del credito segua una priorità legata all’ordine di presentazione.

La comunicazione è presentata esclusivamente in via telematica, in proprio o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software (che a tutt’oggi, tuttavia, non risulta disponibile).

Il modello è semplice, presentando pochi dati sintetici, tra i quali i principali riguardano la tipologia di soggetto richiedente, la variazione in aumento del capitale proprio, il rendimento nozionale computato con il coefficiente agevolato del 15% e il credito d’imposta conseguente.

Occorre inoltre compilare il quadro A, riferito alle attestazioni antimafia, se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro (per le società di capitali, ciò corrisponde a incrementi netti superiori a circa 4,2 milioni di euro); le specifiche tecniche al provvedimento di attuazione della disciplina recano l’importante annotazione per cui, se lo stesso beneficiario presenta anche in tempi successivi più comunicazioni che, nel loro complesso, portano a superare la soglia di 150.000 euro, la compilazione del quadro A è obbligatoria per la prima comunicazione che comporta lo “sforamento”.

Le stesse specifiche tecniche confermano, poi, che il credito d’imposta è determinato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef non solo se il beneficiario è una persona fisica (impresa individuale), ma anche se esso è una società di persone.

La compilazione del modello da parte delle imprese che possono contare su un unico movimento (si tratta, tipicamente, dell’utile del 2020 accantonato a riserva, o di un versamento da parte dei soci) è semplice, dovendosi indicare il mero importo numerico di tale aumento del patrimonio netto (per i versamenti, ciò è di molto semplificato in virtù della previsione espressa dell’art. 19 del Dl 73/2021 per cui, per il solo 2021, essi rilevano sempre per l’intero ammontare, senza necessità di effettuare ragguagli pro rata temporis).

Qualche dubbio in più riguarda le situazioni in cui, a fronte di uno o più movimenti positivi, ve ne siano alcuni di segno negativo (distribuzioni di riserve ai soci, acquisto di azioni proprie, ecc.); in assenza di indicazioni da parte della norma di riferimento, la comunicazione presentata dovrebbe fotografare la situazione al momento di presentazione, pur se i movimenti negativi sono compensati da successivi incrementi.

Quindi, per la società che abbia accantonato l’utile del 2020 per 900.000 euro, distribuito a settembre del 2021 una riserva per 350.000 euro e sia in procinto di effettuare un aumento di capitale (con versamento integrale) di 400.000 euro nel dicembre del 2021, la strada più corretta dovrebbe essere quella di effettuare:

  • una prima comunicazione, in cui si dichiara la variazione netta di 550.000 euro;
  • una seconda comunicazione, in cui si dichiara l’aumento di capitale di 400.000 euro.
La possibilità di presentare più comunicazioni successive (come nel semplice esempio di cui sopra) è espressamente ammessa dall’art. 3.3 del provv. Agenzia delle Entrate n. 238235/2021.

La norma non prende invece in considerazione la possibilità di sfruttare la super Ace in parte quale credito d’imposta e in parte in sede di dichiarazione annuale (come potrebbe essere, nel caso di cui sopra, per l’incremento dovuto all’aumento di capitale), pur se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente ammesso, e da gestire con appositi campi di raccordo nella dichiarazione Redditi 2022.

Per le imprese che presentano l’istanza, l’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Cagliari) si riserva un tempo sino a 30 giorni per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito: realisticamente, l’orizzonte temporale per effettuare la compensazione è quello dei versamenti del 16 dicembre 2021, o dell’acconto Iva, salvo risposte celeri che possano arrivare in tempo per il secondo acconto Irpef/Ires/Irap del 30 novembre 2021.

Possibili sia la rinuncia integrale che la rettifica

Come espressamente previsto dalle disposizioni attuative, inoltre, una volta inoltrata l’istanza i richiedenti possono rinunciare integralmente al credito richiesto, ovvero rettificare i dati in precedenza comunicati (in questo caso, restano validi gli utilizzi del credito d’imposta sino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla comunicazione originaria e quello risultante dalla comunicazione rettificativa).

La comunicazione della rinuncia o della rettifica avviene dietro presentazione del modello, nel quale si indica il protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione originaria.

(MF/ms)




Esterometro 2022: le operazioni passive extracomunitarie

La logica dell’esterometro segue quella di effettuazione del reverse charge, nel senso che quest’ultimo è effettuato integrando la fattura del fornitore ed inserendo l’operazione nei registri con riferimento alla liquidazione del mese di ricezione della fattura del fornitore.

A tale fine, quindi, nell’esterometro, per ogni operazione, andranno di fatto indicati i dati che confluiscono nei registri (identificativo del fornitore, base imponibile in euro, imposta o motivo di non assolvimento dell’imposta, numero di registrazione), ed andrà indicato nel documento una data che ricade nel mese di ricezione della fattura.

Considerato che nello stesso mese viene anche registrata l’operazione, potrà essere inserita quella di registrazione della fattura, o convenzionalmente quella di fine mese.

Il file così creato, andrà inviato a SDI entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione è registrata, e quindi a quello di ricezione della fattura.

Se per quanto riguarda quindi gli acquisti comunitari e quelli di beni e servizi da fornitori comunitari le cose sembrano abbastanza semplici, altrettanto non si può dire per le operazioni che vendono coinvolti gli extracomunitari.

Per gli acquisti da tali soggetti, infatti, per assolvere l’Iva italiana con reverse charge non si può attendere l’arrivo della fattura del fornitore (il quale potrebbe mai mandarla in quanto non obbligato dalla normativa del suo Stato, il quale magari non ha nemmeno imposte simili alla nostra Iva), e quindi è necessario emettere una autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.

Per quanto riguarda gli acquisti di servizi generici (cioè quelli diversi da quelli di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies), l’autofattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma deve confluire nel mese di effettuazione dell’operazione stessa.

Come individuare tale momento?

Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici è quello del pagamento, o se antecedente, quello di maturazione dei corrispettivi (per le prestazioni di carattere periodico o continuativo quali potrebbero essere ad esempio degli abbonamenti per l’utilizzo di determinati software) o quello di ultimazione.

L’individuazione del momento di ultimazione ha da sempre creato grossi problemi, e spesso nelle aziende si è adottata la procedura di considerare la data dell’ultimazione coincidente con quella di emissione della fattura del fornitore.
In sostanza, per una impresa serba che effettua un trasporto il 15 gennaio, che emette fattura datata 31 gennaio, si emette autofattura datata 31 gennaio, e si registra l’operazione della liquidazione del mese di gennaio.

L’esterometro andrà compilato creando un file la cui data sarà quella di ultimazione dell’operazione, ed andrà inviato entro il 15 del mese successivo.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, chiaramente non ci si riferisce ai casi in cui l’extracomunitario cede della merce che parte da un luogo posto al di fuori della UE, perché in tale caso si è in presenza di una importazione che non va dichiarata in esterometro.

Analogamente, il caso non è quello in cui l’extracomunitario invia la merce da altro Paese UE, utilizzando un numero di partita Iva dello Stato di partenza, posto che tale operazione va qualificata come acquisto comunitario.

Ci si riferisce quindi ai casi in cui l’extracomunitario cede della merce che già si trova in Italia, utilizzando (impropriamente per l’Agenzia delle Entrate) un numero di partita Iva italiana.

Tale operazione, per la sfortuna di soggetti addetti alla contabilità e loro consulenti, è diventata terribilmente frequente, a causa degli acquisti effettuati su internet, spesso su piattaforme che agiscono come “marketplacer” e che quindi mettono semplicemente in contatto con il vero venditore, il quale, per poter adempiere agli obblighi di consegna in tempi rapidi della merce, possiede la merce presso un deposito situato in Italia.

Anche per tali operazioni l’autofattura va emessa con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, e cioè il momento di consegna o spedizione, o se antecedente (sempre negli acquisti online) quello in cui è pagato il corrispettivo.

In sostanza, già oggi sarebbe necessario emettere l’autofattura nel giorno in cui è stata utilizzata la carta di credito. Chi già opera in tale modo, non dovrebbe avere grossi problemi di compilazione del file xml da inviare a SdI, posto che come data del documento va indicata proprio quella di effettuazione dell’operazione ed il file può essere trasmesso entro il 15 del mese successivo.

Per chi invece non emette le autofatture contestualmente all’effettuazione dell’operazione, l’esterometro rischia di scoperchiare un problema da sempre gestito “sottotraccia”. 

Il termine è mutuato da un comunicato congiunto di Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria, con il quale viene evidenziato che il mancato invio a SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione del file sull’esterometro, non preoccupa tanto per la sanzione relativa all’esterometro (2 euro), quanto per il fatto che evidenzierebbe che anche l’autofattura è stata emessa in ritardo, dando luogo all’irrogazione di una sanzione di 500 euro. “Un vero incubo”, per chi, per intercettare gli acquisti effettuati online, attende l’estratto conto con i movimenti delle carte di credito.

(MF/ms)
 




Bonus sanificazione: il credito richiesto è usufruibile interamente

Il credito d’imposta per la sanificazione di cui all’art. 32 del Dl 73/2021 può essere fruito in misura integrale rispetto a quanto richiesto nell’istanza.

Con il provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha infatti determinato al 100% la percentuale effettiva di fruizione dell’agevolazione, considerando che l’ammontare complessivo degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate.

L’art. 32 del Dl 73/2021 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. 

Con la circolare n. 13/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi a tale agevolazione

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 luglio 2021 n. 191910 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro.

In particolare, tale provvedimento ha, tra l’altro, previsto quanto di seguito:

  • i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili entro il 4 novembre 2021;
  • per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Il provvedimento fissa quindi al 100% la suddetta percentuale, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito d’imposta, il provvedimento afferma che si applicano le disposizioni di cui al punto 5 del citato provvedimento del 15 luglio 2021.

Utilizzo in dichiarazione o in F24

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile, esclusivamente tramite i servizi della stessa Agenzia.

Il credito d’imposta teoricamente potrebbe essere quindi utilizzato già da oggi.

Con la Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951” per l’utilizzo in compensazione.
Non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007.

Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, quindi nel modello Redditi 2022.

Si ricorda che il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

(MF/ms)




Studi di settore e Isa triennio 2016-2018: in arrivo le comunicazioni di anomalie

Il 15 novembre 2021 è stato infatti pubblicato il Provvedimento direttoriale n. 314145/2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di messa a disposizione dei contribuenti soggetti agli Isa (nonchè dei loro intermediari) di elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e il fisco, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Viene così attuato l’art.1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Si tratta in particolare delle seguenti informazioni, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio cassetto fiscale:

  1. comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli Isa, rilevate dall’Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
  2. risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al punto precedente utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Ricevute tali comunicazioni, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni ricorrendo al ravvedimento operoso, e quindi beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Sono 14 le tipologie di anomalie potenzialmente rilevabili dall’Agenzia. 

(MF/ms)