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Al via l’uso del credito “Ricerca, sviluppo e innovazione” con i codici tributo

Con la risoluzione n. 13 del 1° marzo, l’Agenzia delle Entrata ha istituito i codici tributo “6938”, 6939” e “6940” per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla L. 178/2020, nonché di quello specifico maggiorato per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti dal sisma.
L’art. 1, comma 198 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. a) della L. 30 dicembre 2020 n. 178, dispone che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2020-2022 per i soggetti “solari”), per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
Il successivo comma 204 ha disposto che il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Si ricorda che l’utilizzo del credito d’imposta è comunque subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile previsti dall’art. 1 comma 205 della L. 160/2019. In altri termini, l’utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 3.1, ancorché con riferimento al precedente credito ricerca e sviluppo).
Al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.
L’art. 244 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito ha inoltre stabilito che, al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200 della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:
  • al 25% per le grandi imprese;
  • al 35% per le medie imprese;
  • al 45% per le piccole imprese.
La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata inoltre riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 dall’art. 1, comma 185, della L. 178/2020.
Tanto premesso, al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
È stato inoltre istituito il codice tributo “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Codici da utilizzare solo per l’incremento dell’aliquota
La risoluzione precisa che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo (“6938”, “6939”, “6940”) devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”).
Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”. (MF/ms)
 



Fatture elettroniche 2019: ancora pochi giorni per la conservazione

Secondo quanto stabilito dall’art. 39 del DPR 633/72, le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD).
L’adempimento risulta particolarmente rilevante in considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vige l’obbligo pressoché generalizzato di emissione delle e-fatture mediante Sistema di Interscambio con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Considerato che il processo di conservazione dei documenti elettronici deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, le fatture elettroniche emesse e ricevute via SdI nel 2019 dovranno essere portate in conservazione entro il 10 marzo 2021.
La disciplina della conservazione sostitutiva trova sempre applicazione con riferimento alle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e nei confronti di soggetti privati (B2B e B2C). L’obbligo opera tanto per il cedente o prestatore emittente, quanto per il cessionario o committente, soggetto passivo, destinatario della e-fattura. Occorre, tuttavia, rammentare che devono ritenersi comunque esclusi dall’adempimento, relativamente ai documenti elettronici ricevuti, i soggetti aderenti al regime forfetario (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 110).
In virtù di quanto stabilito dall’art. 3 del DM 17 giugno 2014, i documenti informatici devono essere conservati in modo da rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.
Il procedimento deve prevedere l’apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, e, come già ricordato, deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, intendendosi tale, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014).
I soggetti passivi cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute via SdI utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
A tal fine sarà necessario accedere alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e selezionare il link “Fatturazione elettronica e Conservazione”. Scegliendo l’opzione “Accedi alla sezione conservazione”, si aprirà una pagina attraverso la quale sarà possibile attivare il servizio. Dal giorno successivo all’attivazione tutte le fatture elettroniche e le note di variazione emesse e ricevute mediante SdI saranno portate automaticamente in conservazione.
Ne consegue il fatto che il sistema non conserva automaticamente le fatture elettroniche la cui data di emissione è coincidente o antecedente rispetto alla data di adesione al servizio di conservazione. Esse devono quindi essere volontariamente portate in conservazione dall’operatore (cedente/prestatore o cessionario/committente), mediante upload dei singoli file nell’apposita sezione dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Quanto ai profili sanzionatori, è opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 471/97, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni i documenti previsti dalla normativa IVA.

(MF/ms)




Dal 1 marzo comunicazioni per l’accesso al “Bonus pubblicità 2021”

Dal 1 al 31 marzo 2021 occorre presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-tv); ciò si evince anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che sono state aggiornate tenendo conto delle nuove disposizioni.

L’art. 1, comma 608 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (introducendo il nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis del DL 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.
Solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, le istruzioni precisano che si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato art. 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.
Sono quindi previste specifiche istruzioni con riferimento ai dati da indicare in merito al credito 2021 e 2022. In particolare, secondo le istruzioni:

  • in colonna 2 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulla “stampa”;
  • la colonna 3, relativa agli investimenti effettuati nell’anno precedente sulla “stampa”, non va compilata;
  • in colonna 6 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”;
  • in colonna 7 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno precedente sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”.
Le altre colonne sono compilate automaticamente dall’applicazione web.
Viene inoltre precisato che per gli investimenti indicati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, l’applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell’incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell’1%.
Secondo le istruzioni, il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “stampa”, esposto nella colonna 5, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento (2021 o 2022).
Il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “emittenti televisive e radiofoniche locali”, esposto nella colonna 9, è determinato nella misura del 75% dell’ammontare dell’incremento (colonna 8).
Il credito d’imposta complessivo è quindi determinato sommando i due crediti d’imposta calcolati come sopra indicato.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2022
Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti, che dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 per gli investimenti 2021, le istruzioni precisano che tale dichiarazione è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2021

 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall' Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2021 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161,3856
Peso Argentino 104,4801
Dollaro Australiano 1,5764
Real Brasiliano 6,5102
Dollaro Canadese 1,5494
Corona Ceca 26,1407
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,873
Corona Danese 7,4387
Yen Giapponese 126,308
Rupia Indiana 88,9936
Corona Norvegese 10,3661
Dollaro Neozelandese 1,6924
Zloty Polacco 4,5333
Lira Sterlina 0,89267
Leu Rumeno 4,8732
Rublo Russo 90,5697
Dollaro USA 1,2171
Rand Sud Africa 18,4295
Corona Svedese 10,0952
Franco Svizzero 1,0794
Dinaro Tunisino 3,2832
Hryvnia Ucraina 34,319
Forint Ungherese 359,194
 

 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Istat gennaio 2021: canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.2% (variazione annuale) e a + 0,7% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,150% e + 0,525%.

(MP/bd)

 




Giovedì 4 marzo 2021: webinar su “Novità fiscali e adempimenti”

E’ in programma giovedì 4 marzo, alle ore 14.30 la seconda parte dei webinar dedicati alle “Novità fiscali 2021”.
I temi del secondo incontro saranno i seguenti:

  • Proroga dei termini di versamento e altri adempimenti fiscali
  • Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
  • Novità in materia di imposte dirette
  • Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici
  • Dilazione dei ruoli e altre novità in materia di riscossione
  • Assemblee societarie
  • Altre novità fiscali

Relatore del webinar Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link

(SG/sg)




Scambi commerciali con l’Irlanda del Nord da rilevare nei modelli Intra

A partire dal 2021, a seguito della Brexit, le cessioni e gli acquisti di beni con luogo di partenza in Italia e luogo di arrivo nel Regno Unito e viceversa non hanno più natura di operazione intracomunitaria, ma si qualificano come operazioni di importazione o esportazione.
Tuttavia, l’Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all’Irlanda del Nord, in considerazione della quale il predetto territorio resta soggetto alla normativa Ue per le cessioni di beni.
L’Irlanda del Nord è, invece, considerata Paese terzo, ai fini IVA, con riferimento alle prestazioni di servizi.
In applicazione dei principi sopra enunciati, le operazioni aventi a oggetto beni spediti o trasportati:
  • dall’Irlanda del Nord a uno Stato membro della Ue e viceversa hanno natura di operazione intra-Ue;
  • dall’Irlanda del Nord a un Paese terzo e viceversa hanno natura di operazione di esportazione o importazione, come risulta, per maggiore sintesi, anche dalla tabella riportata in calce all’articolo.
A livello operativo sono, dunque, necessarie alcune considerazioni.
In primo luogo, dovrebbe rimanere immutato l’obbligo di verifica, da parte del cedente nazionale, dello status di soggetto passivo Ue del cessionario, controllando la presenza del numero di identificazione IVA nell’archivio VIES di cui all’art. 17, par. 1, lett. a) del Regolamento Ue n. 904/2010.
Inoltre, pur in assenza di conferme ufficiali sul punto, il regime di non imponibilità della cessione intra-Ue dovrebbe essere riconosciuto dietro prova fornita ai sensi dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011 e dei relativi chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2020.
In materia, la direttiva 20 novembre 2020 n. 1756 ha, quindi, stabilito in termini procedurali le modalità di identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord.
Di norma, i prefissi dei numeri di identificazione IVA negli Stati membri sono basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato da cui il predetto numero è attribuito. L’Irlanda del Nord non ha, tuttavia, un codice specifico nell’ambito di detto sistema: in tale evenienza, lo stesso ISO prevede la possibilità di usare codici “X”.
La direttiva n. 1756/2020 ha stabilito che per i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord:
  • oltre al numero di partita IVA eventualmente attribuito dal Regno Unito;
  • sia utilizzato un numero di partita IVA valido ai fini delle transazioni Ue, con prefisso “XI” e codice ISA 3166 – alfa.
Con la determinazione del 15 febbraio 2021 n. 46832, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha provveduto a recepire le novità della direttiva n. 1756/2020, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso “XI”.
Le novità hanno effetto a decorrere dalla presentazione dei modelli INTRASTAT riferiti a periodi successivi al 1° gennaio 2021. Pertanto, i nuovi codici sono operativi a partire dai modelli relativi a gennaio 2021, da presentarsi entro il 25 febbraio 2021.
 
Luogo di partenza Luogo di arrivo Natura dell’operazione
Regno Unito Stato membro Ue Importazione (per lo Stato membro Ue)
Stato membro Ue Regno Unito Esportazione (per lo Stato membro Ue)
Regno Unito Irlanda del Nord Importazione (per l’Irlanda del Nord)
Irlanda del Nord Regno Unito Esportazione (per l’Irlanda del Nord)
Irlanda del Nord Stato membro Ue Operazione intra-Ue
Stato membro Ue Irlanda del Nord Operazione intra-Ue
Paese terzo Irlanda del Nord Importazione (per l’Irlanda del Nord)
Irlanda del Nord Paese terzo Esportazione (per l’Irlanda del Nord)
 

(Mf/ms)




Enti: ora si possono trasmettere i dati per le erogazioni liberali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 3 febbraio scorso con il quale viene disposto l’obbligo, per determinate tipologie di enti, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente.
L’adempimento è legato alla necessità, per l’Agenzia delle Entrate, di predisporre la dichiarazione precompilata e non rappresenta una novità assoluta.
Come si ricorderà, infatti, con il D.M. 30.01.2018 era stato disposto, in via sperimentale, l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente attraverso sistemi di pagamento tracciabili da persone fisiche in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e di ulteriori associazioni al fine di consentire l’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata. Il provvedimento aveva inizialmente fissato al 28 febbraio dell’anno successivo la scadenza per l’invio dei dati.
Per gli anni 2017, 2018 e 2019 l’adempimento è stato previsto in via facoltativa.
Conclusa la prima fase sperimentale, l’ultimo comma dell’articolo 1 D.M. 30.01.2018 rimandava ad un eventuale specifico decreto il compito, una volta verificati i risultati ottenuti, di individuare i termini e le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.
Il decreto qui in commento costituisce quindi la “riedizione” del precedente adempimento, “considerato – come si legge nel provvedimento – che le erogazioni liberali sono tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi”.
Proprio in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha la necessità di ricevere gli elementi per la predisposizione della dichiarazione precompilata è fissata una scadenza per la trasmissione dei dati molto ravvicinata e allineata a quella degli altri invii (come ad esempio, per le Certificazioni Uniche).
L’adempimento va quindi assolto entro il prossimo 16 marzo.
Attenzione, però: come già previsto dal precedente provvedimento, anche in questo caso è disposto che, per i dati relativi al 2020, l’invio è facoltativo.
L’adempimento diventerà obbligatorio solo dal prossimo anno, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021.
Vediamo quindi quali sono i soggetti interessati all’invio dei dati delle erogazioni liberali ricevute.
Si tratta di:
  • Onlus di cui all’articolo 10, commi 18 e 9, D.Lgs. 460/1997 (tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991);
  • associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 7 L. 383/2000;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Il mancato riferimento esplicito alle organizzazioni di volontariato sembra frutto di un semplice refuso perché, in riferimento alle erogazioni liberali, il regime di agevolazione fiscale è analogo a quello degli altri “enti del Terzo Settore”.
A maggior riprova, l’ultima parte del comma 1 dell’articolo 1 del provvedimento ricorda che, ai richiamati soggetti si applicano, in via transitoria e in attesa che pervenga il via libera comunitario alla Riforma, le agevolazioni in termini di erogazioni liberali previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
I dati da comunicare sono quelli relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite dalle persone fisiche nel 2020, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Si deve trattare esclusivamente di erogazioni effettuate con modalità tracciabili, ossia con versamento bancario o postale o sistemi di pagamento analoghi.
A decorrere dal 2020, infatti, la detrazione ai fini Irpef compete solo se il versamento è effettuato con le predette modalità (cfr. da ultimo, provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16.10.2020).
Come anticipato, in futuro l’adempimento diventerà obbligatorio.
Nello specifico, i sopra richiamati soggetti dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e degli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del donante:
  • a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio di esercizio dell’ente, approvato nell’anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro;
  • a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, se dal bilancio di esercizio dell’ente, approvato nell’anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.00,00 euro.
In tutti i casi devono essere comunicati anche le erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Nelle richiamate comunicazioni vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
Si attende ora l’implementazione del software di trasmissione dei dati che verosimilmente verrà impostato sulla falsariga di quanto già predisposto per gli anni precedenti.

(MF/ms)




Da lunedì 1 marzo 2021 non sarà più possibile richiedere le credenziali Fisconline per i privati

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, in applicazione di quanto previsto dal c.d. “Decreto Semplificazioni”, a decorrere dall’1.3.2021 non saranno più rilasciate nuove credenziali Fisconline alle persone fisiche “private” per l’accesso ai servizi online della stessa.
Le possibili modalità di identificazione e autenticazione per l’accesso ai predetti servizi dell’Agenzia risultano pertanto essere, alternativamente, SPID, CIE o CNS.
Le credenziali attualmente in uso potranno essere ancora utilizzate fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30.9.2021.
Nulla cambia per professionisti e imprese che potranno continuare a richiedere il rilascio di credenziali Entratel / Fisconline / Sister anche dopo l’1.3.2021 e fino alla data che sarà stabilita con un apposito Decreto attuativo.
Al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo utilizzo del diritto all’uso delle tecnologie digitali, con l’art. 24, DL n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, è stato modificato il D.Lgs. n. 82/2005, c.d. “Codice dell’amministrazione digitale“, prevedendo:
  • l’utilizzo, a decorrere dal 28.2.2021, delle identità digitali / carta d’identità elettronica da parte delle Pubbliche amministrazioni per l’identificazione dei cittadini per l’accesso ai propri servizi in rete;
  • l’utilizzo dei servizi della Pubblica amministrazione in rete tramite applicazione su dispositivi mobili (applicazione IO);
  • il divieto, a decorrere dalla predetta data, di rilasciare / rinnovare credenziali per l’identificazione / accesso ai servizi in rete diverse da SPID / Carta d’Identità Elettronica / Carta Nazionale dei Servizi.
Ora, in attuazione di tale previsione, con il Comunicato stampa 16.2.2021 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che
A decorrere dall’1.3.2021
non saranno più rilasciate nuove credenziali Fisconline ai cittadini, ossia alle persone fisiche “private”.
Nulla cambia per professionisti e imprese che potranno continuare a richiedere il rilascio di credenziali Entratel / Fisconline / Sister anche dopo l’1.3.2021 e fino alla data che sarà stabilita con un apposito Decreto attuativo.
Conseguentemente, le persone fisiche “private” che non possiedono al 28.2.2021 credenziali attive per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, dovranno dotarsi di uno dei nuovi sistemi di accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione, ossia:
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
I soggetti in possesso di credenziali Fisconline attive potranno continuare ad utilizzarle per accedere
ai servizi dell’Agenzia fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30.9.2021.
In merito si rammenta che, in attuazione della predetta digitalizzazione della Pubblica amministrazione:
  • anche l’INPS, a partire dall’1.10.2020, non rilascia più nuovi PIN INPS come credenziali d’accesso ai propri servizi online, ferma restando la validità dei PIN già in uso fino a data da definirsi. Il rilascio del PIN dispositivo è mantenuto soltanto per gli utenti che non possono accedere alle credenziali SPID (minorenni, soggetti stranieri in possesso di un documento d’identità non riconosciuto dal sistema SPID, persone soggette a tutela / cautela / amministrazione di sostegno) ed unicamente per i servizi a loro dedicati (Informativa SEAC 3.9.2020, n. 246);
  • il 13.1.2021 l’Agenzia delle Entrate ha attivato l’accesso all’area riservata del proprio sito Internet ed ai servizi telematici per gli utenti la cui identità digitale è autenticata tramite la Carta d’Identità Elettronica – CIE (Informativa SEAC 18.1.2021, n. 16);
  • il DPCM 24.10.2014 ha definito le caratteristiche del sistema SPID e i tempi / modalità di adozione dello stesso da parte di Pubbliche amministrazioni e imprese. In particolare, si evidenzia che:
    • l’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) rilasciate all’utente che permettono l’accesso ai servizi online della generalità delle Pubbliche amministrazioni;
    • per ottenere tali credenziali è necessario:
      • disporre di un documento di riconoscimento, della tessera sanitaria con codice fiscale, di un indirizzo e-mail e di un numero telefonico;
      • registrarsi presso uno dei 9 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa, Lepida), con le modalità dagli stessi fissate

        (MF/ms)




Credito imposta sui beni strumentali: risponde l’esperto

Dopo la prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”, tenutosi il 18 febbraio scorso, ci sono arrivate alcune vostre domande di chiarimenti.Il relatore Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Associati di Lecco risponde.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

Tenuto conto che siamo una società che fattura meno di 5.000.000 di euro, vogliamo acquistare un bene strumentale 4.0 del valore di 160.000 euro avvalendoci del leasing (durata 5 anni) si chiede:

  1. La dicitura del riferimento alla legge 178/2020 comma da 1054 a 1058 deve comparire sia sul contratto di locazione che sulle fatture di canone?
  2. Supponendo di firmare il verbale di collaudo a giugno ’21 ed iniziando a pagare il primo canone a luglio, si può già detrarre, dal mese di agosto, il credito di 80.000 euro sull’F24 (anche se il leasing avrà termine nel 2026)?
  3. Il credito di 80.000 euro è utilizzabile entro l’anno successivo (2022)?
Risposta
Per quanto richiesto al punto a) l’art. 1 co. 1062 della L. 30.12.2020 n. 178, stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Si ritiene pertanto che anche nel contratto di locazione finanziaria andrebbero riportati questi riferimenti. Al riguardo si ricorda che con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 438 e 439 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura sprovvista del rifermento normativo non è considerata documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione, nel contempo la stessa Agenzia ha fornito l’indicazione in merito alle modalità di regolarizzazione, in particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta dicitura indelebile, oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
Punto b), dando per avvenuta l’interconnessione del bene in oggetto in sede di collaudo (giugno 2021) e redatta dal legale rappresentante la dichiarazione resa ai sensi del Dpr 28.12.2000 n. 445 (si consiglia comunque la perizia di un tecnico), è possibile portare in compensazione la prima di 3 quote annuali (nell’esempio prospettato 26.666,67 euro) in quanto l’utilizzo dell’agevolazione in un’unica quota è prevista per i beni non 4.0.

Punto c), le ulteriori quote di 26.666,67 si potranno quindi, per quanto già indicato al precedente punto, utilizzare negli esercizi 2022 e 2023.
Per rispondere invece all’eventuale utilizzo parziale del credito d’imposta si ricorda che il meccanismo di fruizione del credito d’imposta in n quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina dell’articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell’anno di competenza era già ampiamente emersa e restava pendente.
Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall’Agenzia delle entrate è il seguente:
Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900
Quote annuali = 300 euro cadauna
Periodo di fruizione = 2021/2023
Quota compensata nel 2021 = 250 euro
Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)
Quota compensabile nel 2023= 300 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sopra descritta, con compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell’anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell’anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.
La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce infatti il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

  1. in caso di acquisto di beni strumentali ordinari con possibilità di richiesta di credito d’imposta per cui è già stata ricevuta la fattura senza dicitura, abbiamo recepito la possibilità di integrazione manuale della dicitura “bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 1054-1058, l. 178/2020” ma non compreso se può essere fatta internamente oppure va timbrata e siglata dal fornitore del bene.
  2. La compensazione del credito in F24 può comprendere tutte la voci erario? Quindi è possibile compensarlo con ad es. con IVA?
Risposta
Punto 1) può essere fatta anche dal ricevente la fattura come indicato nella risposta al punto precedente.
Punto 2) il credito d’imposta è compensabile con quanto a debito in F24, anche con l’IVA come nel quesito posto.(MF/ms)