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I contributi del Decreto Sostegni non sono da iscrivere nel bilancio 2020

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni, anche se richiesto nel 2021, si riferisce all’impatto della pandemia nel 2020 e origina in alcuni il dubbio su quale sia il bilancio in cui iscriverlo.

Dal 30 marzo 2021, si ricorda, le imprese ed i loro professionisti stanno predisponendo le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Dl  41/2021 (c.d. “Sostegni”).

Si tratta di un “ristoro” che si propone di sopperire ai mancati redditi 2020 conseguenti al calo di fatturato. Hanno infatti diritto a tale contributo i soggetti che rispettano due requisiti: ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito quest’ultimo non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019).
È quindi evidente come tale contributo sia riferibile all’andamento della gestione del 2020.

Tale considerazione induce a domandarsi se il contributo sia da iscrivere nel bilancio 2020.

Si tratta di un comportamento non in linea con quanto previsto dai principi contabili nazionali.

Il tema è trattato dal principio contabile nazionale Oic 29, nella parte che disciplina i fatti successivi alla data di riferimento dell’esercizio.
Il principio contabile, ai nostri fini, distingue tra:

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza
     
  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Tali fatti, se rilevanti, sono illustrati nella Nota integrativa
Già della lettura di quanto sopra riportato si evince come il decreto sostegni non origini l’esigenza di apportare “modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio”. Si tratterebbe, piuttosto, di iscrivere una nuova attività.
A questo proposito, l’Oic già in passato fornì un chiarimento sulla corretta interpretazione del concetto di “recepimento in bilancio” dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.

All’Oic fu chiesto se, in presenza di fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, tale recepimento sia limitato alla sola modifica della stima di valori esistenti alla chiusura del bilancio (il “quantum”), oppure se il recepimento possa consistere nel riclassificare le poste di bilancio.
Si trattava dell’ipotesi della definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio. In caso di sconfitta in via definitiva, oltre all’eventuale esigenza di aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri, si deve anche riclassificare tale fondo come debito?
L’Oic chiarì che il principio contabile nazionale Oic 29 indica quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio. Secondo tale principio contabile, un fatto successivo “può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività esistenti alla chiusura dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere a tale data”.

Pertanto, un fatto successivo non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito non esistenti alla data di chiusura del bilancio, in quanto tale credito o tale debito sotto il profilo giuridico sorgono soltanto nell’esercizio successivo.

Riteniamo, quindi, che i contributi a fondo perduto richiesti nel 2021 non si possano iscrivere nel bilancio 2020.

Naturalmente, però, nel caso in cui l’istanza sia stata presentata prima della redazione del progetto di bilancio 2020, si potrà valutare, qualora si ritenga rilevante, di inserire una specifica informativa nella nota integrativa.

(MF/ms)
 




Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto, correzione degli errori nell’istanza

A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 è possibile presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.l. 41/2021.

Si tratta del contributo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del D.l. 41/2021, hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e hanno subito una riduzione di fatturato medio mensile nei due anni precedenti, almeno del 30%.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.

L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica).
Gli altri dati da riportare sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020. Il soggetto richiedente deve infine operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Una volta presentata l’istanza, i dati vengono controllati e l’Agenzia delle entrate trasmette:

  • alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
  • al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli.
In caso di errore nella compilazione, come si può correggere un’istanza già presentata?

Nel periodo indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa
L’ultima istanza trasmessa fino al 28 maggio 2021 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate, per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo, nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Il contribuente può inoltre presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 28 maggio. Anche la rinuncia, come già la presentazione dell’istanza, può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.p.r 322/1998 e successive modificazioni, con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta, ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze.

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25, comma 12, D.L. 34/2020, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 D. lgs. 241/1997, esclusa la compensazione.
Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando:

  • le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, D.lgs. 471/1997 (nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata) e
  • gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 D.p.r. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004.
Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che prevede alternativamente:
  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni,
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter cod. pen. (confisca).

Per evitare l’applicazione delle sanzioni piene il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante ravvedimento operoso con applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 D.lgs. 472/1997.

I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24, con specifici codici tributo e indicazioni fornite con apposita risoluzione.

(MF/ms)




Servizio Caaf 2021: assistenza fiscale ai dipendenti delle associate Api

Anche quest’anno, Api Lecco Sondrio, nel totale rispetto delle direttive volte al contenimento della pandemia da Covid-19, offre alle imprese associate, tramite un centro di assistenza fiscale, la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Vi sottoponiamo la presentazione del servizio di assistenza fiscale.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro Caaf, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
Le imprese possono escludere l’ingresso di Caaf sindacali per l’attività di raccolta della documentazione necessaria alla predisposizione della dichiarazione.

Il nostro Caaf presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dal mese di maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso prelevati dalle dichiarazioni dei redditi presentante nell’ anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2021.
Api Lecco Sondrio inizierà l’elaborazione dal 10 maggio 2021.
 
I Caaf, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2021 consente di:

  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ Irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il Caaf.
 
Il Caaf, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
 
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2021 del servizio svolto dal Caaf sono i seguenti:
 
 
  • per ogni 730 precompilato con delega                                €. 25,00  (20,49 + IVA)
  • per ogni 730 precompilato congiunto con delega               €. 35,00  (28,69 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola semplice                      €. 58,00  (47,54 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola                                     €. 75,00  (61,48 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta semplice                  €. 80,00  (65,57 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta                                 €.105,00 (86,07 + IVA)
 
 
Imu:
 
  • € 15,00 (12,30 + IVA) fino ad un numero di 3 immobili su cui calcolarla;
  • € 30,00 (24,59 + IVA) per un numero superiore a 3 immobili su cui calcolarla.
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.

Per chi fosse interessato a usufrire di questo servizio può scrivere una mail a: 730@api.lecco.it.
 
(MP/ms)




Cartelle scadute a fine 2020 e prorogate: di nuovo decadute

Con l’art. 4 del DL 41/2021 il Governo ha ulteriormente sospeso i pagamenti dovuti all’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo, ossia entro il 31 maggio 2021, ferma restando la possibilità di chiedere all’agente della riscossione la dilazione di pagamento prevista dall’art. 19 del DPR 602/73, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’art. 13-decies del DL 137/2020.

In particolare, in caso di decadenza da precedenti piani di dilazione, il debitore può essere riammesso alla dilazione, senza la necessità di pagare tutte le rate insolute, se presenta domanda entro il 31 dicembre 2021.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, è possibile chiedere la dilazione fino a 100.000 euro (invece che 60.000 euro) senza necessità di dimostrare la propria difficoltà finanziaria.
Infine, per tutte le dilazioni in essere, la decadenza dalla rateazione non si verifica per effetto del mancato pagamento di 5 rate, ma di 10 rate, anche non consecutive.
La sospensione dei pagamenti fino al 30 aprile 2021, per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, ha comportato un’ulteriore proroga dei termini di decadenza e prescrizione riferiti ai versamenti sospesi: l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 è stato infatti completamente riformulato.
Il nuovo art. 68, comma 4-bis prevede che per i carichi affidati all’agente della riscossione tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 operi una proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate di 24 mesi.
A ben vedere, però, la proroga non concerne i termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ma i termini connessi a carichi affidati all’agente di riscossione nel periodo temporale considerato.
Ciò crea non pochi problemi, dal momento che, senza copertura specifica, i termini di riscossione scaduti il 31 dicembre 2020, in assenza di previa iscrizione a ruolo o affidamento in carico, sarebbero definitivamente chiusi.
L’art. 4 del DL 41/2020 interviene inoltre sui termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai casi indicati nell’art. 157, comma 3 del DL 34/2020.
Il riferimento è ai controlli automatizzati per l’anno 2017 e ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017, già prorogati di 14 mesi ai sensi dell’art. 157, comma 3 e ora ulteriormente prorogati fino a un totale 24 mesi.
Dunque, il termine di notifica della cartella di pagamento relativa al controllo automatizzato per il 2017 scade il 31 dicembre 2023, mentre i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017 scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024.
Come anticipato sopra, l’art. 68, comma 4-bis è stato integralmente riformato, con la conseguenza che è venuta meno la proroga espressa di due anni per i termini di decadenza e prescrizione scaduti il 31 dicembre 2020.
Per l’effetto, in base alla nuova formulazione dell’art. 68, comma 4-bis, che si riferisce solo ai carichi affidati tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 e non anche ai termini per la riscossione che scadono nello stesso periodo, i termini scaduti il 31 dicembre 2020 sarebbero definitivamente chiusi, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale.
Si pensi, ad esempio, alle cartelle di pagamento riferite al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative all’anno 2016, che dovevano essere notificate, salvo proroga espressa, entro il 31 dicembre 2020.
Proprio con riferimento ai controlli automatizzati per l’anno 2016 la situazione è paradossale, in quanto, da un lato, gli uffici finanziari non hanno potuto notificare per tutto il 2020 le comunicazioni d’irregolarità conseguenti ai controlli automatizzati, per effetto dell’art. 157, comma 2 del DL 34/2020, dall’altro, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento sarebbero scaduti il 31 dicembre 2020, se non fosse intervenuta l’iscrizione a ruolo entro la predetta data, in osservanza del nuovo art. 68 comma 4-bis.

Proroghe di ardua interpretazione
L’unica soluzione sarebbe allora di ripristinare il riferimento all’art. 12, comma 2 del DLgs. 159/2015, attualmente però espunto dall’art. 68, comma 4-bis. Tale norma stabilisce la proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle attività degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica una sospensione straordinaria dei termini di pagamento.
C’è da dire, però, che proprio l’art. 4, comma 1, lett. d) del DL 41/2021 stabilisce che il nuovo art. 68, comma 4-bis si applica, non solo in deroga all’art. 3 comma 3 dello Statuto, ma anche in deroga “a ogni altra disposizione vigente”, con ciò escludendo alla radice – sembra – la possibilità di applicare l’art. 12, comma 2 del DLgs. 159/2015 ai termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale.

(MF/ms)




Isa: le nuove cause di esclusione legate al Covid

L’articolo 148 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020), rubricato “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)”, ha annunciato un intervento normativo sugli Isa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, prevedendo ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28.01.2021, che ha approvato la modulistica Isa per il periodo d’imposta 2020, ha recepito quanto promesso, prevedendo tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli indici (oltre alle quattordici già esistenti), individuate “in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19” (Decreto Mef 02.02.2021).

In particolare, per il 2020, non applicano gli Isa, anche:

  • i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente. Il criterio segue le medesime logiche di quello previsto per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al D.L. 34/2020, solo che nella suddetta ipotesi di esclusione si fa riferimento, come periodo di osservazione all’intero periodo d’imposta 2020, da confrontare con il 2019, in un’ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti
  • i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente per chi ha iniziato l’attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi; la stessa si pone inoltre in continuità logica con quella ordinariamente prevista dalla lettera a) dell’articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017 (sono esclusi dall’applicazione degli Isa i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta), estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l’attività
     
  • i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici attività (che identificano quelle attività che sono state soggette dopo l’estate, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell’attività rispetto a quelle già subite e definite con i decreti di marzo 2020):
47.19.10 – Grandi magazzini
47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 – Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.20 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 – Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 – Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.82.01 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.02 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura attrezzature per il giardinaggio
47.89.04 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino mobili tappeti e stuoie articoli casalinghi elettrodomestici materiale elettrico
47.89.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano
56.10.11 – Ristorazione con somministrazione
56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 – Ristorazione ambulante
56.21.00 – Catering per eventi, banqueting
56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 – Corsi di danza
90.00.04 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.01 – Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 – Gestione di stadi
93.11.20 – Gestione di piscine
93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 – Attività di club sportivi
93.13.00 – Gestione di palestre
93.19.10 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 – Altre attività sportive nca
93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night club e simili
93.29.30 – Sale giochi e biliardi
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca
96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure
96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 – Stabilimenti termali
96.09.01 – Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca

Va evidenziato che contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra indicate, pur essendo esclusi dall’applicazione degli Isa, sono comunque tenuti alla compilazione ed alla trasmissione del relativo modello, in allegato al modello Redditi 2021.

(MF/ms)
 




Investimenti in beni strumentali: Sabatini e credito di imposta al bivio delle date

Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali possono usufruire nell’anno 2021 di agevolazioni in alcuni casi cumulabili, come ad esempio, il credito di imposta disciplinato dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020 e il contributo beni strumentali (Nuova Sabatini) che fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Le due agevolazioni hanno però regole attuative differenti.

Per quanto riguarda la Nuova Sabatini si evidenzia che l’erogazione del contributo avviene su richiesta in unica soluzione (anziché in 5 anni) a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 95, L. 178/2020) ha infatti previsto che il contributo di cui all’articolo 2 D.L. 69/2013, sia erogato in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l’anno 2021.

Rientrano nella erogazione in unica soluzione anche le domande già presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del Decreto Crescita;
b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 200.000 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni.

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico “Beni strumentali” (Nuova Sabatini) è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).
L’utilizzo della Nuova Sabatini si cumula con il credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali, che, per il 2021, è pari al 50% per importi fino a 2,5 milioni se il bene ha caratteristiche 4.0, mentre è pari al 10%, se mancano tali caratteristiche.

Il credito d’imposta (calcolato al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione) è infatti cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
In questo contesto occorre prestare particolare attenzione alle tempistiche di effettuazione dell’operazione in quanto le due procedure seguono regole differenti.

Il credito di imposta investimenti in beni strumentali non richiede attivazioni preventive mentre, nella compilazione della domanda Sabatini, si fa riferimento ai campi “Data di avvio investimento prevista” e “Data di ultimazione investimento prevista”, come elementi obbligatori ma non vincolanti nei quali si indicano le date presunte di avvio e di ultimazione dell’investimento che, in corso di realizzazione, nei limiti delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, possono subire variazioni.
Rispetto a detti campi è prevista una prima verifica che, attraverso un controllo automatico, non consente di chiudere il modulo qualora la data di avvio sia antecedente alla data riportata in calce allo stesso. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, infatti, la data di avvio dovrà in ogni caso essere successiva alla data di effettiva presentazione della domanda intesa come data di invio della PEC alla banca/intermediario finanziario.
Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Gli investimenti, infine, per il contributo Nuova Sabatini, devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tal fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. La Pmi, ad investimento ultimato, compila, in via esclusivamente telematica apposita dichiarazione.

Pertanto, se la data di stipula del contratto di finanziamento di un bene strumentale 4.0 è, ad esempio, il 31 marzo 2021, gli investimenti devono essere conclusi entro il 31 marzo 2022 mentre ai fini del credito di imposta, la consegna del bene e l’interconnessione potrebbero avvenire entro il 30 giugno 2022 (con ordine accettato e versamento di acconti almeno pari al 20%) entro il 31 dicembre 2021.

Si evidenzia che lo scorso anno in linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.

(MF/ms)
 




Cartelle pagamento: annullati i ruoli dal 2000 al 2010 fino a 5 mila euro

Il Decreto Legge “Sostegni” ha introdotto uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare sino a 5.000 euro, di fatto molto limitato.
Tale annullamento, sotto vari aspetti, ricalca esattamente quanto era stato previsto dall’art. 4 del DL 119/2018, ove il limite era però di 1.000 euro.

Ora, l’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
I carichi sono di diritto annullati ancorché ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.
Deve trattarsi di carichi consegnati agli Agenti della riscossione, pertanto o all’Agente della riscossione nazionale (ora denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione) o a Riscossione Sicilia SPA (non vi rientrano dunque le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale).
È stata tuttavia prevista una forte limitazione: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (non solo persone fisiche ma anche giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Sono esclusi, come per l’art. 4 del DL 119/2018, i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
Ogni altro carico, sia tributario che contributivo che di altra natura, viene stralciato di diritto, sia pure con le limitazioni in precedenza illustrate.
Quando il legislatore fa riferimento al singolo carico di 5.000 euro, sembra si debba avere riguardo alla partita di ruolo (circ. Agenzia Entrate 8 marzo 2017 n. 2, § 2, Cass. 18 giugno 2020 n. 11817), sicché rientrano nell’annullamento anche, per ipotesi, cartelle del valore complessivo di ben oltre la soglia, laddove una cartella abbia portato a riscossione diversi ruoli.
Non mancano, tuttavia, opinioni contrarie (Cass. 27 agosto 2020 n. 17966).
La norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque si comprendono anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro ma poi ridotti sotto soglia (si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli).

Bisogna guardare al singolo ruolo e non alla cartella
Lo stralcio, questa volta, non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il dato normativo, a differenza di quelle che erano state le anticipazioni apparse nelle principali testate giornalistiche, non fa alcun riferimento ai ruoli intestati a soggetti deceduti oppure a società estinte. Per questi soggetti, resta da capire come debba essere calcolato il requisito del reddito imponibile 2019.
Questi aspetti potranno essere affrontati nei decreti attuativi e/o in sede giudiziale.
Come spesso accade in tema di condoni/definizioni, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

(MF/ms)
 




Cartelle di pagamento: proroga al 31 maggio 2021

Il Decreto Legge “Sostegni” prevede alcune novità in tema di pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, nonché una (a dire il vero molto stringata) definizione degli avvisi bonari.

In primo luogo, viene, ancora una volta, prorogato il termine di pagamento per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps.

Ad oggi, i pagamenti dei menzionati atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 vanno eseguiti entro il 31 marzo 2021.

Con il DL Sostegni tutto viene posticipato di due mesi, quindi per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.
Entro questa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Lo stesso dicasi per le rate da dilazione dei ruoli: sono state sospese quelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, e il pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro fine maggio 2021.
Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

Relativamente alla rottamazione dei ruoli, l’art. 68 comma 3 del DL 18/2020 stabilisce (nella versione ante DL Sostegni) che, per ogni rottamazione (inclusa quella relativa a dazi e IVA all’importazione, quindi ai sensi degli artt. 3 e 5 del DL 119/2018), le rate scadute nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere pagate, tassativamente, entro il 1° marzo 2021 senza alcuna tolleranza.

Lo stesso per le rate scadute nel 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti (art. 1 commi 190 e 193 della L. 145/2018).
Il DL “Sostegni” stabilisce di contro che:

  • in relazione alle rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
  • in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Nessuna proroga, di conseguenza, sembra esserci per la rata di novembre 2021.
Alla scadenza rinviata si applica la tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.

Nessuna proroga per le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rimane la proroga che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.

C’è anche una poco appetibile definizione degli avvisi bonari, inerente alle somme dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione per i periodi di imposta 2017 e 2018. Tale facoltà è circoscritta a favore di soggetti:

  • titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
  • che abbiano subito una riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019.
Definizione dei bonari poco appetibile
Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, quindi, eccezion fatta per i contributi previdenziali che necessitano di maggiori ponderazioni (normalmente per l’INPS sono riscossi solo con avviso di addebito), oltre ad essere molto circoscritta sul versante soggettivo, non ha gran convenienza. Infatti, la normale definizione degli avvisi bonari (art. 2 del DLgs. 462/97) consente di definire le sanzioni del 30% al terzo che diventano così del 10%.

(MF/ms)




Proroghe per la conservazione delle fatture e dichiarazione Iva precompilata

Non si registrano sorprese rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi sulle proroghe contenute nella bozza del DL “Sostegni”, approvata il 19 marzo in Consiglio dei Ministri.

Oltre al differimento al 10 giugno 2021 del termine per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, dovrebbe partire con le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze di dichiarazioni annuali IVA precompilate. Registri IVA e liquidazioni periodiche saranno messe, invece, a disposizione con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Il differimento del termine del processo di conservazione, contenuto nella bozza di decreto, non concerne le sole fatture elettroniche, ma riguarda, più in generale, tutti i documenti informatici di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai fini della loro rilevanza fiscale. In considerazione delle difficoltà degli operatori, dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’adempimento di cui all’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, nei tre mesi successivi al termine di cui all’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94 (cioè entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi).

Per quanto attiene alle e-fatture, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il 6 maggio) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio al 6 maggio 2019).

Come detto, la bozza di DL prevede anche il differimento dell’avvio della predisposizione dei documenti precompilati da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’ennesima modifica all’art. 4 del DLgs. 127/2015 ha ripristinato la separazione della partenza del programma sperimentale di assistenza on line, facendo slittare di sei mesi la compilazione di registri e liquidazioni e di un anno quella del modello IVA, atteso che per la redazione in bozza di quest’ultimo sono comunque necessari i dati di un’intera annualità.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla prima bozza del decreto “Sostegni”, la proroga si è resa necessaria “in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica”.
Tuttavia, i fattori che hanno spinto al differimento potrebbero essere molteplici. Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 4 del DLgs. 127/2015, ai fini della predisposizione dei documenti precompilati, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, quelli dei corrispettivi acquisiti telematicamente, nonché gli “ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria”.

Mentre già a partire dal 1° gennaio 2021 è divenuta obbligatoria l’adozione delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, che consentono una rappresentazione più analitica delle operazioni e, conseguentemente, permettono all’Amministrazione finanziaria, di potersi avvalere di automatismi utili alla redazione di bozze della dichiarazione annuale contraddistinte da un sufficiente grado di precisione, per quanto concerne i corrispettivi, occorre, invece, sottolineare come la data di avvio dell’utilizzo del nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei dati (versione 7.0) sia stata prorogata al 1° aprile 2021 (provvedimento n. 389405/2020).
Ciò comporta il fatto che i soggetti passivi che ancora adottano il precedente tracciato potrebbero comunicare, per il primo trimestre 2021, elementi privi di alcune informazioni rilevanti ai fini della predisposizione delle bozze di documenti precompilati Iva, inerenti, fra l’altro, gli importi non riscossi.
Va, inoltre, sottolineato che i termini previsti nel 2021 per la trasmissione dell’esterometro (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), potrebbero non consentire alle Entrate di disporre tempestivamente di tutti i dati utili alla redazione dei documenti precompilati. Dal 1° gennaio 2022 la problematica dovrebbe sensibilmente ridursi, posto che, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1103 della L. 178/2021), la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata avvalendosi del Sistema di Interscambio, e i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre l’invio di quelli relativi alle operazioni di acquisto dai suddetti soggetti dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

(MF/ms)
 




Contributo a fondo perduto: istanze da inviare dal 30 marzo al 28 maggio 2021

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
Si ricorda che, per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro,
  • e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Dal punto di vista soggettivo, il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

  • dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi dal beneficio in esame:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (03.2021)
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 03.2021). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
  • gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

Di seguito si richiamano, brevemente, le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.
 

Quale percentuale applico per calcolare il contributo a fondo perduto?
La percentuale dipende dall’ammontare dei ricavi, essendo pari alle seguenti misure:
–   60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Come calcolo i ricavi?
Le istruzioni propongono la seguente tabella, indicando il campo della dichiarazione che assume rilievo.

Vedi tabella 1 allegata.

Gli importi non devono essere ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell’attività durante l’esercizio.
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020).

I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020.
 

Come quantifico il contributo?
[(fatturato 2019 : 12) – (fatturato 2020 : 12)] x percentuale commisurata ai ricavi
misura minima (1.000 euro/2.000 euro)
Come calcolo il fatturato?
Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione compresa nell’anno (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili).
Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell’anno.
I commercianti al minuto considerano l’ammontare globale dei corrispettivi dell’anno (al netto dell’Iva).
Se il calcolo al netto dell’Iva può risultare difficoltoso (si pensi al regime del margine o alle operazioni effettuate in ventilazione), l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva.
Gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Nel caso in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2019, l’importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in cui l’attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.
 

Esempio di calcolo
Partita Iva attivata il 05.04.2019
(fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)

Se non risulta possibile calcolare l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019 o dell’anno 2020 (ad esempio, perché la partita Iva è stata attivata dopo il 2019), non va indicato nell’istanza il fatturato medio mensile dell’anno, e lo stesso si intende quindi pari a zero.
Si ricorda che soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018 devono segnalarlo nel modello, barrando la seguente casella.

Vedi esempio allegato 2.

In questo caso, infatti, per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato, ragion per cui:

  • se l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 2019, il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 -2.000 euro, se superiore);
  • se, invece, non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%, il contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 
(MF/ms)