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Cartelle pagamento: annullati i ruoli dal 2000 al 2010 fino a 5 mila euro

Il Decreto Legge “Sostegni” ha introdotto uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare sino a 5.000 euro, di fatto molto limitato.
Tale annullamento, sotto vari aspetti, ricalca esattamente quanto era stato previsto dall’art. 4 del DL 119/2018, ove il limite era però di 1.000 euro.

Ora, l’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
I carichi sono di diritto annullati ancorché ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.
Deve trattarsi di carichi consegnati agli Agenti della riscossione, pertanto o all’Agente della riscossione nazionale (ora denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione) o a Riscossione Sicilia SPA (non vi rientrano dunque le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale).
È stata tuttavia prevista una forte limitazione: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (non solo persone fisiche ma anche giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Sono esclusi, come per l’art. 4 del DL 119/2018, i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
Ogni altro carico, sia tributario che contributivo che di altra natura, viene stralciato di diritto, sia pure con le limitazioni in precedenza illustrate.
Quando il legislatore fa riferimento al singolo carico di 5.000 euro, sembra si debba avere riguardo alla partita di ruolo (circ. Agenzia Entrate 8 marzo 2017 n. 2, § 2, Cass. 18 giugno 2020 n. 11817), sicché rientrano nell’annullamento anche, per ipotesi, cartelle del valore complessivo di ben oltre la soglia, laddove una cartella abbia portato a riscossione diversi ruoli.
Non mancano, tuttavia, opinioni contrarie (Cass. 27 agosto 2020 n. 17966).
La norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque si comprendono anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro ma poi ridotti sotto soglia (si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli).

Bisogna guardare al singolo ruolo e non alla cartella
Lo stralcio, questa volta, non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il dato normativo, a differenza di quelle che erano state le anticipazioni apparse nelle principali testate giornalistiche, non fa alcun riferimento ai ruoli intestati a soggetti deceduti oppure a società estinte. Per questi soggetti, resta da capire come debba essere calcolato il requisito del reddito imponibile 2019.
Questi aspetti potranno essere affrontati nei decreti attuativi e/o in sede giudiziale.
Come spesso accade in tema di condoni/definizioni, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

(MF/ms)
 




Cartelle di pagamento: proroga al 31 maggio 2021

Il Decreto Legge “Sostegni” prevede alcune novità in tema di pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, nonché una (a dire il vero molto stringata) definizione degli avvisi bonari.

In primo luogo, viene, ancora una volta, prorogato il termine di pagamento per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps.

Ad oggi, i pagamenti dei menzionati atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 vanno eseguiti entro il 31 marzo 2021.

Con il DL Sostegni tutto viene posticipato di due mesi, quindi per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.
Entro questa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Lo stesso dicasi per le rate da dilazione dei ruoli: sono state sospese quelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, e il pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro fine maggio 2021.
Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

Relativamente alla rottamazione dei ruoli, l’art. 68 comma 3 del DL 18/2020 stabilisce (nella versione ante DL Sostegni) che, per ogni rottamazione (inclusa quella relativa a dazi e IVA all’importazione, quindi ai sensi degli artt. 3 e 5 del DL 119/2018), le rate scadute nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere pagate, tassativamente, entro il 1° marzo 2021 senza alcuna tolleranza.

Lo stesso per le rate scadute nel 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti (art. 1 commi 190 e 193 della L. 145/2018).
Il DL “Sostegni” stabilisce di contro che:

  • in relazione alle rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
  • in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Nessuna proroga, di conseguenza, sembra esserci per la rata di novembre 2021.
Alla scadenza rinviata si applica la tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.

Nessuna proroga per le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rimane la proroga che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.

C’è anche una poco appetibile definizione degli avvisi bonari, inerente alle somme dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione per i periodi di imposta 2017 e 2018. Tale facoltà è circoscritta a favore di soggetti:

  • titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
  • che abbiano subito una riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019.
Definizione dei bonari poco appetibile
Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, quindi, eccezion fatta per i contributi previdenziali che necessitano di maggiori ponderazioni (normalmente per l’INPS sono riscossi solo con avviso di addebito), oltre ad essere molto circoscritta sul versante soggettivo, non ha gran convenienza. Infatti, la normale definizione degli avvisi bonari (art. 2 del DLgs. 462/97) consente di definire le sanzioni del 30% al terzo che diventano così del 10%.

(MF/ms)




Proroghe per la conservazione delle fatture e dichiarazione Iva precompilata

Non si registrano sorprese rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi sulle proroghe contenute nella bozza del DL “Sostegni”, approvata il 19 marzo in Consiglio dei Ministri.

Oltre al differimento al 10 giugno 2021 del termine per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, dovrebbe partire con le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze di dichiarazioni annuali IVA precompilate. Registri IVA e liquidazioni periodiche saranno messe, invece, a disposizione con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Il differimento del termine del processo di conservazione, contenuto nella bozza di decreto, non concerne le sole fatture elettroniche, ma riguarda, più in generale, tutti i documenti informatici di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai fini della loro rilevanza fiscale. In considerazione delle difficoltà degli operatori, dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’adempimento di cui all’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, nei tre mesi successivi al termine di cui all’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94 (cioè entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi).

Per quanto attiene alle e-fatture, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il 6 maggio) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio al 6 maggio 2019).

Come detto, la bozza di DL prevede anche il differimento dell’avvio della predisposizione dei documenti precompilati da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’ennesima modifica all’art. 4 del DLgs. 127/2015 ha ripristinato la separazione della partenza del programma sperimentale di assistenza on line, facendo slittare di sei mesi la compilazione di registri e liquidazioni e di un anno quella del modello IVA, atteso che per la redazione in bozza di quest’ultimo sono comunque necessari i dati di un’intera annualità.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla prima bozza del decreto “Sostegni”, la proroga si è resa necessaria “in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica”.
Tuttavia, i fattori che hanno spinto al differimento potrebbero essere molteplici. Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 4 del DLgs. 127/2015, ai fini della predisposizione dei documenti precompilati, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, quelli dei corrispettivi acquisiti telematicamente, nonché gli “ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria”.

Mentre già a partire dal 1° gennaio 2021 è divenuta obbligatoria l’adozione delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, che consentono una rappresentazione più analitica delle operazioni e, conseguentemente, permettono all’Amministrazione finanziaria, di potersi avvalere di automatismi utili alla redazione di bozze della dichiarazione annuale contraddistinte da un sufficiente grado di precisione, per quanto concerne i corrispettivi, occorre, invece, sottolineare come la data di avvio dell’utilizzo del nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei dati (versione 7.0) sia stata prorogata al 1° aprile 2021 (provvedimento n. 389405/2020).
Ciò comporta il fatto che i soggetti passivi che ancora adottano il precedente tracciato potrebbero comunicare, per il primo trimestre 2021, elementi privi di alcune informazioni rilevanti ai fini della predisposizione delle bozze di documenti precompilati Iva, inerenti, fra l’altro, gli importi non riscossi.
Va, inoltre, sottolineato che i termini previsti nel 2021 per la trasmissione dell’esterometro (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), potrebbero non consentire alle Entrate di disporre tempestivamente di tutti i dati utili alla redazione dei documenti precompilati. Dal 1° gennaio 2022 la problematica dovrebbe sensibilmente ridursi, posto che, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1103 della L. 178/2021), la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata avvalendosi del Sistema di Interscambio, e i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre l’invio di quelli relativi alle operazioni di acquisto dai suddetti soggetti dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

(MF/ms)
 




Contributo a fondo perduto: istanze da inviare dal 30 marzo al 28 maggio 2021

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
Si ricorda che, per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro,
  • e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Dal punto di vista soggettivo, il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

  • dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi dal beneficio in esame:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (03.2021)
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 03.2021). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
  • gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

Di seguito si richiamano, brevemente, le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.
 

Quale percentuale applico per calcolare il contributo a fondo perduto?
La percentuale dipende dall’ammontare dei ricavi, essendo pari alle seguenti misure:
–   60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Come calcolo i ricavi?
Le istruzioni propongono la seguente tabella, indicando il campo della dichiarazione che assume rilievo.

Vedi tabella 1 allegata.

Gli importi non devono essere ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell’attività durante l’esercizio.
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020).

I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020.
 

Come quantifico il contributo?
[(fatturato 2019 : 12) – (fatturato 2020 : 12)] x percentuale commisurata ai ricavi
misura minima (1.000 euro/2.000 euro)
Come calcolo il fatturato?
Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione compresa nell’anno (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili).
Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell’anno.
I commercianti al minuto considerano l’ammontare globale dei corrispettivi dell’anno (al netto dell’Iva).
Se il calcolo al netto dell’Iva può risultare difficoltoso (si pensi al regime del margine o alle operazioni effettuate in ventilazione), l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva.
Gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Nel caso in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2019, l’importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in cui l’attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.
 

Esempio di calcolo
Partita Iva attivata il 05.04.2019
(fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)

Se non risulta possibile calcolare l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019 o dell’anno 2020 (ad esempio, perché la partita Iva è stata attivata dopo il 2019), non va indicato nell’istanza il fatturato medio mensile dell’anno, e lo stesso si intende quindi pari a zero.
Si ricorda che soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018 devono segnalarlo nel modello, barrando la seguente casella.

Vedi esempio allegato 2.

In questo caso, infatti, per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato, ragion per cui:

  • se l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 2019, il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 -2.000 euro, se superiore);
  • se, invece, non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%, il contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 
(MF/ms)

 




Istat febbraio 2021: variazioni indici

Comunichiamo che l’indice Istat di febbraio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.5% (variazione annuale) e a + 0,7% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,3750% e + 0,525%.
 
(MP/bd)
 




Valute estere febbraio 2021

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2021 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 160,832
Peso Argentino 107,1102
Dollaro Australiano 1,5605
Real Brasiliano 6,5434
Dollaro Canadese 1,5354
Corona Ceca 25,8756
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8136
Corona Danese 7,4367
Yen Giapponese 127,4925
Rupia Indiana 88,0756
Corona Norvegese 10,2791
Dollaro Neozelandese 1,6702
Zloty Polacco 4,4968
Lira Sterlina 0,87268
Leu Rumeno 4,875
Rublo Russo 89,9554
Dollaro USA 1,2098
Rand Sud Africa 17,8629
Corona Svedese 10,0887
Franco Svizzero 1,0858
Dinaro Tunisino 3,2787
Hryvnia Ucraina 33,7201
Forint Ungherese 358,151
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




CU 2021 e dati per la precompilata: invio telematico entro il 31 marzo

Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021, per la consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021 e per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni dei dati degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni; conseguentemente, viene differito al 10 maggio 2021 il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate.

Sono queste le ulteriori novità contenute nel comunicato stampa n. 49 del 13 marzo scorso, con il quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha preannunciato la proroga di alcune scadenze fiscali, che saranno “formalizzate” nel DL “Sostegni” di prossima emanazione, accogliendo le richieste degli operatori impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia da COVID-19.

Le proroghe in esame si aggiungono quindi all’annunciata proroga di tre mesi del termine per la conclusione della procedura di conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019.

Le Certificazioni Uniche 2021, relative al 2020, dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il termine:

  • del 31 marzo 2021, rispetto alla precedente scadenza del 16 marzo;
  • oppure del 2 novembre 2021 (termine di presentazione del modello 770/2021, considerando che il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d’impresa o esenti).
Anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2021, relative al 2020, slitta dal 16 al 31 marzo 2021.
La nuova scadenza di fine marzo deve ritenersi applicabile anche qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al contribuente la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2020 mediante la Certificazione Unica 2020, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno. In tal caso, infatti, il sostituto d’imposta deve rilasciare la Certificazione Unica 2021, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata.
Resta invece confermata la scadenza del 16 marzo 2021 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2020, ad esempio:
  • i modelli CUPE (dividendi);
  • le certificazioni in forma libera di altri redditi che non rientrano nella Certificazione Unica (es. interessi e capital gain).
Viene prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021 e Redditi pf 2021).
Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2020 riguardanti, ad esempio:
  • gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
  • i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e i contributi di previdenza complementare;
  • i contributi sanitari versati senza il tramite del sostituto d’imposta e le spese sanitarie rimborsate da Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e da Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
  • le spese per gli asili nido, le spese universitarie e le spese funebri;
  • le spese per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici (recupero edilizio, riqualificazione energetica, antisismici, sistemazione a verde, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ecc.).
Come evidenziato dal comunicato stampa, la proroga al 31 marzo si applica anche alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2020.
Sono invece escluse dalla proroga al 31 marzo le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria riguardanti le spese sanitarie sostenute nel 2020 e i rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, il cui termine è scaduto lo scorso 8 febbraio (a seguito della proroga disposta con il DM 29 gennaio 2021 rispetto alla scadenza del 31 gennaio 2021).
 
Dichiarazioni precompilate disponibili dal 10 maggio
Per effetto delle suddette proroghe, il termine per la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021) viene conseguentemente differito dal 30 aprile al 10 maggio 2021.

(MF/ms)




Spid per cittadini, professionisti e imprese: approfondimenti

In relazione all’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° marzo 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (articolo 24 D.L. 76/2020), non sono rilasciate nuove credenziali Fisconline ai cittadini.

Restano valide, comunque, le credenziali Fisconline già in possesso degli utenti e in uso, ma verranno dismesse il 30 settembre 2021.

Dal 1° marzo 2021 chi non possiede le credenziali Fisconline potrà accedere all’area riservata dei servizi online dell’Agenzia utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, Spid, Cie o Cns, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni.
Le Identità SPID erogate alla data del 23 febbraio 2021 sono 17.563.162 secondo il monitoraggio dei progetti di trasformazione digitale dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale – Spid i cittadini possono accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Spid si può usare da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone ed è possibile attivarlo, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID è gratuito per il cittadino.

Diversamente dai cittadini, i professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, possono continuare a utilizzarle anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Le persone fisiche, prima di poter operare per le società e/o per gli enti per i quali siano stati autorizzati, devono identificarsi. Dal 1° ottobre 2021 potranno farlo esclusivamente con Spid, Cie o Cns, a meno che siano titolari di partita Iva.

L’identità digitale ad uso professionale veicola, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati della persona giuridica (ad esempio la partita iva, la tipologia societaria, etc.) e può essere richiesta per accedere a servizi dedicati a scopi professionali:

  • ad uso professionale della persona fisica, che veicola solo i dati della persona fisica;
  • ad uso professionale della persona giuridica, che fornisce i dati della persona fisica e dell’organizzazione di appartenenza.
Il responsabile legale di un’organizzazione (società, ente, impresa, ecc.) può richiedere e utilizzare la propria identità digitale per accedere ai servizi online.
A tale scopo è anche possibile dotare i propri dipendenti di identità digitali per uso professionale della persona giuridica. Sono valide ancora le linee guida predisposte da Agid.

Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale della persona fisica, il gestore dell’identità deve verificare l’identità personale della persona fisica richiedente. La verifica dell’identità è assolvibile anche attraverso un servizio in rete accessibile con l’uso di identità digitale SPID della medesima persona fisica, a condizione che le credenziali utilizzate per l’autenticazione siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le credenziali per uso professionale e siano di livello pari o superiore a quelle richieste. Tale limitazione non si applica nel caso in cui siano intervenuti specifici accordi di natura privata fra gli IdP. Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica il gestore dell’identità deve:

a) verificare l’identità personale della persona fisica richiedente;
b) verificare che il richiedente abbia titolo per richiedere l’identità digitale per la persona giuridica.

La verifica per l’uso personale della persona fisica e quella di cui alla lettera a) è effettuata con le modalità e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio dell’identità digitale della persona fisica; mentre per la lettera b) è effettuata con modalità preventivamente sottoposte dal gestore dell’identità ad AgID per l’approvazione.

Le condizioni per la fornitura dell’identità digitale uso professionale sono oggetto di contrattazione fra le parti. L’identità digitale uso professionale contiene l’attributo‐estensione Purpose valorizzato con codice P.
Prima di sottoscrivere l’atto che regola il rapporto fra le parti, l’IdP (gestore dell’identità digitale SPID) deve verificare la reale esistenza del soggetto giuridico che costituisce parte del rapporto. L’atto giuridico che instaura il rapporto fra le parti deve contenere:

a) i nominativi dei soggetti dell’organizzazione che hanno il potere di autorizzare il rilascio e la revoca delle credenziali dei gestori e le modalità con cui tali richieste devono pervenire all’IdP. Tali modalità, devono assicurare l’integrità, l’autenticità, il non ripudio, la tracciabilità e la conservazione delle richieste per il periodo di cui all’articolo 7, comma 8, D.P.C.M. 24.10.2014 (venti anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell’identità digitale);
b) un indirizzo di posta elettronica certificata dell’organizzazione;
c) il nominativo e i recapiti dei rispettivi responsabili del rapporto.

(MF/ms)




Tassa annuale sui libri sociali anno 2021

Entro il 16 marzo 2021 i contribuenti devono far fronte anche al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2021.
Soggetti tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad esclusione di:
  • società cooperative;
  • società di mutua assicurazione;
le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di 67 euro per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine;
  • società di capitali fallite in quanto i libri ed i registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
  • i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili (risoluzione 411461/1990);
  • gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato (oltre che le imprese individuali e le società di persone).
Per quanto riguarda invece le società in liquidazione e le società sottoposte a procedure concorsuali la circolare 108/E/1996 ha precisato che tali soggetti sono comunque tenuti al versamento, sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile.
In caso di trasferimento della sede sociale e variazione della competenza di Uffici dell’Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.
L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:
  • 309,87 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.
Per la determinazione dell’importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante al 1° gennaio dell’anno; pertanto non assumono rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1° gennaio 2021, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2022.
Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato per il primo anno di attività o per gli anni successivi:
  • il versamento per l’anno di inizio attività deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura Numerazioni Libri Sociali”, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito.
L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires ed Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

Come precisato poi nella risoluzione 170/E/2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell’avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall’Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Nel caso di omesso versamento, come si evince dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro, come previsto dall’articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972.
È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento.

Per il versamento dell’imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo “7085”), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo “678T”, il codice ufficio “RCC” e la causale di versamento “SZ”.
Infine si segnala che secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997, pari quindi al 30% dell’importo dovuto.
Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.

(MF/ms)




Bonus investimenti: la data del 16 novembre 2020 è uno spartiacque

La data del 16 novembre 2020 separa vecchia e nuova disciplina del bonus investimenti.

Nel corso di un convegno organizzato da Federmacchine e Anima, Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo economico, ha risposto ad alcuni quesiti in merito ai crediti Transizione 4.0.
Tali chiarimenti, da quanto affermato, dovrebbero confluire in un documento di prossima pubblicazione.

Con particolare riferimento al nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla L. 178/2020, viene analizzata la questione del coordinamento con la precedente agevolazione di cui alla L. 160/2019.
Si ricorda che la decorrenza delle nuove misure del credito d’imposta ex L. 178/2020 è fissata retroattivamente al 16 novembre 2020, per cui per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e la nuova agevolazione introdotta dalla L. 178/2020.

Calabrò afferma che la norma approvata è priva di disposizione di coordinamento temporale tra le due discipline (quella 2020 e quella appena introdotta) e questo genera incertezza nelle imprese.

Nel prossimo decreto, forse già nel c.d. “Ristori 5”, dovrebbe esserci un intervento che risponde a questi dubbi.

Tanto premesso, secondo l’interpretazione fornita dal dirigente, per gli investimenti “programmati” entro il 15 novembre 2020 (intendendo per “programmati” quelli con ordine accettato dal venditore e con avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20%), resta ferma la disciplina del credito d’imposta 2020 (quindi, per i beni 4.0, aliquota 40% fino a 2,5 milioni), se completati entro il 30 giugno 2021.
In linea più generale, il 15 novembre 2020 termina l’agevolazione precedente, mentre la finestra 2021, in sostanza, parte dal 16 novembre 2020 (quindi è come se fosse un periodo agevolato di 13 mesi e mezzo e non più annuale come in passato).
Con riferimento all’utilizzo dell’agevolazione, viene affermato che il periodo di compensazione di 3 anni (o un anno a determinate condizioni) va considerato come periodo minimo di compensazione. Non ci sono limiti a riportare a nuovo le eccedenze.
Tale chiarimento si aggiunge a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2021, in cui è stato precisato che, in caso di mancato utilizzo per incapienza di parte della quota di 1/3 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020, l’eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo sommandosi alla quota. Viene inoltre sottolineato che al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta.

Altra questione riguarda poi la comunicazione da presentare al Ministero dello Sviluppo economico. Viene ribadito che tale comunicazione è solo a fini di monitoraggio e quindi non vincola l’accesso all’agevolazione.
Il decreto relativo al modello di comunicazione, che terrà conto dei codici tributo del credito sia 2020 che 2021, dovrebbe essere pubblicato nel primo semestre dell’anno.

Quanto ai beni immateriali 4.0, l’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 prevede un massimale di costi ammissibili pari a un milione di euro, applicabile, in assenza di precisazioni, a tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022).
Al riguardo, è stato affermato che si tratta di un errore tecnico della norma e sarà precisato che il limite di un milione sarà applicabile per ciascun periodo agevolato (e non come limite complessivo).
In merito al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, è stato affermato che, in linea generale, le disposizioni interpretative operano già dalla precedente disciplina, mentre le nuove aliquote e i nuovi massimali operano dal 2021.
La necessità di relazione tecnica asseverata riguarda già il 2020.
 

(MF/ms)