1

Memorizzazione fatture elettroniche e adesione al servizio di consultazione : ufficiale la proroga al 30.09.21

È stato emanato in data 30 giugno il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2021, n. 17289 , con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto:
  1. la proroga dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 del periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche;
  2. la possibilità, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, di aderire – entro il 30 settembre – al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
  • con il Provvedimento 21 dicembre 2018, n. 524526, sono state modificate le modalità – previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757- con le quali l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva o ai loro intermediari, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. Si tratta in particolare del servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
  • l’art. 14 del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, modificando l’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)



Versamento imposte: proroga dimezzata per i contribuenti Isa e forfetari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno scorso, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

È quindi confermata la scadenza del 20 luglio 2021 per effettuare, senza la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2021.

A differenza dello scorso anno (cfr. Dpcm 27 giugno 2020), il Dpcm 28 giugno 2021 non prevede però la facoltà di effettuare i suddetti versamenti dal 21 luglio al 20 agosto 2021, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Rispetto alla proroga disposta per il 2020 e ad analoghe proroghe intervenute in anni precedenti, il Dpcm 28 giugno 2021, a fronte della “classica” proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021 dei versamenti senza la maggiorazione dello 0,4%, non ha provveduto a “rimodulare” anche il termine previsto per il versamento con lo 0,4%, consentendolo nel periodo dal 21 luglio al 20 agosto 2021.

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 133 del 28 giugno 2021 non conteneva indicazioni al riguardo, ma la possibilità di beneficiare del termine “lungo” del 20 agosto per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% appariva del tutto probabile.

Anche lo scorso anno, infatti, il comunicato del Mef n. 147 del 22 giugno 2020, nell’annunciare la proroga, non faceva riferimento alla possibilità di versare entro il 20 agosto con lo 0,4%, facoltà invece poi “puntualmente” prevista dal Dpcm 27 giugno 2020, come avvenuto per analoghe proroghe in anni precedenti.

La diversa formulazione del Dpcm 28 giugno 2021 costituisce quindi una sostanziale novità, la quale comporta che il termine per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo rimanga fermo al 30 luglio 2021 per tutti i contribuenti che avevano come scadenza ordinaria il 30 giugno 2021.

In sostanza, per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del Dpcm 28 giugno 2021, la proroga da esso prevista è limitata a escludere la maggiorazione dello 0,4% per i primi 20 giorni, quindi fino al 20 luglio 2021; dopo tale data si ritorna al regime ordinario, con applicazione dello 0,4% dal 21 luglio e termine di versamento al 30 luglio 2021.

Il Dpcm 28 giugno 2021 conferma invece l’ambito soggettivo della proroga e le tipologie di versamenti interessati.

Come lo scorso anno, la proroga riguarda i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del Dl 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da Covid-19.
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del Tuir (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).

Confermato inoltre che la proroga si estende ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.
Con riferimento alle tipologie di versamenti interessati, il Dpcm 28 giugno 2021 conferma che la proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva. La proroga si estende quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi Inps artigiani, commercianti e professionisti, Iva per adeguamento agli Isa, diritto camerale).

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2021 per effetto della data di:

  • approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021).
(MF/ms)



Proroga pagamento imposte al 20 luglio 2021

A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il Dpcm che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione.
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano:
  • il regime forfetario
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Anche se non precisato dal comunicato stampa, il Dpcm dovrebbe prevedere l’estensione della proroga anche ai soggetti che:
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Lo slittamento riguarda il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi. Oltre all’Irpef e all’Ires la proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quali le addizionali, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa), l’Ivie e l’Ivafe, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.
I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2020, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato.

Anche se non citate dal comunicato stampa, analogamente allo scorso anno, il Dpcm dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:

  • del saldo 2020 e dell’eventuale primo acconto 2021 dell’Irap;
  • dell’ Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli Isa.

Alle previste condizioni, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei contributi Inps dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni. Per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021, si ricorda che il termine è stato rinviato dall’Inps, a data da destinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, in attesa della conclusione dell’iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo.

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

(MF/am)




Novità Iva nel commercio elettronico dall’1 luglio 2021

1. Premessa
A partire dall’1.7.2021 diventano efficaci le nuove disposizioni del c.d. “pacchetto Iva sul commercio elettronico” (“VAT e-commerce package”).
Tali novità sono state introdotte, principalmente, dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE e sono state recepite in ambito nazionale dal DLgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.6.2021 n. 141.
Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, sono state approvate le re­la­tive disposizioni attuative riguardanti, fra l’altro, le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.
 
Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle misure contenute nel “VAT e-commerce package”.

2 Finalità della riforma
Le misure previste dal “pacchetto IVA sul commercio elettronico” sono finalizzate a:

  • semplificare gli adempimenti IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni tran­sfron­ta­liere (principalmente mediante mezzi elettronici) nei confronti di privati consumatori nell’UE, con particolare attenzione ai soggetti di minori dimensioni;
  • contrastare le frodi e assicurare che l’IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui le operazioni si considerano effettuate;
  • eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e quelli extra-UE.
3 Sintesi delle novità
Le novità più rilevanti della riforma in argomento riguardano:
  • la modifica delle regole di territorialità IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, con l’abolizione delle attuali soglie di riferimento, riferite ai singoli Stati membri, e l’intro­du­zio­ne di una soglia unica a livello unionale pari a 10.000,00 euro, oltre la quale le vendite sono ri­le­vanti nello Stato di destinazione dei beni;
  • il coinvolgimento dei marketplace nella riscossione dell’IVA su talune vendite a distanza di be­ni nella UE;
  • l’estensione dell’ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS), che quindi viene tra­sfor­mato in One Stop Shop (OSS), in modo che l’IVA possa essere assolta secondo il mec­ca­nismo dello sportello unico non solo per le prestazioni di servizi TTE verso privati (teleco­mu­nicazione, teleradiodiffusione, elettroniche), ma anche per le altre prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri, nonché per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per talune ces­sioni facilitate dai marketplace;
  • l’abolizione dell’esenzione IVA per i beni di valore modesto importati nell’UE e l’introduzione di un nuovo regime speciale di importazione denominato Import One Stop Shop (IOSS) che sem­plifica l’assolvimento dell’imposta per le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro importati da territori terzi o Paesi terzi.
4 Vendite a distanza intra-Ue
4.1 Definizione di “vendite a distanza intracomunitarie”
In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, si considerano “vendite a distanza intraco­mu­nitarie” le cessioni di beni effettuate mediante sistemi “a distanza” (es. via Internet), di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro ed effettuate nei con­fronti di privati consumatori o di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intra­comunitari (art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93).
 
Il DLgs. 83/2021, recependo le novità della direttiva 2017/2455/UE, ha aggiornato la definizione di tali operazioni (art. 38-bis del DL 331/93). A partire dall’1.7.2021, si considerano “vendite a di­stan­za intracomunitarie di beni” le cessioni di beni:
  • spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indi­ret­ta­mente nel trasporto o nella spedizione dei beni,
  • a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto,
  • a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta, o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72 del DPR 633/72 (quali le sedi e le rappresentanze diplomatiche e consolari) ovvero, salvo che per i beni soggetti ad accisa, a de­­stinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad ap­pli­care l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (es. produttori agricoli in regime speciale, enti non soggetti passivi).
 
Ai fini di tale definizione, continua a non essere rilevante il mezzo mediante il quale le cessioni si realizzano. Rileva, invece, la circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal venditore, anche quando questi interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione.
Operazioni escluse
Analogamente a quanto previsto dalla normativa precedente, sono escluse dalla disciplina delle vendite a distanza:
  • le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto;
  • le cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato assoggettati al regime del margine.
 
I beni soggetti ad accisa, invece, possono essere assoggettati alla disciplina delle vendite a distanza, ma solo se ceduti nei confronti di determinati soggetti (persone fisiche non soggetti d’imposta e organismi internazionali o consolari ex art. 72 del DPR 633/72 o individuati dagli altri Stati membri ai sensi dell’art. 151 della direttiva IVA).

4.2 Disciplina applicabile fino al 30.6.2021
In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, le vendite a distanza effettuate nella UE si con­siderano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni anziché nello Stato di par­tenza, in deroga alla regola generale di territorialità IVA prevista per le cessioni di beni (artt. 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE; art. 7-bis del DPR 633/72 e artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93). Tale regola di territorialità ha lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall’ap­plicazione del principio di origine in un contesto in cui gli Stati membri applicano aliquote IVA differenti.
La citata deroga non si applica, però, se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal ce­den­te nell’altro Stato membro non supera nell’anno solare precedente e in quello in corso la soglia di protezione stabilita dallo Stato di destinazione (compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro). In tal caso, perciò, l’operazione è rilevante nello Stato membro di partenza dei beni.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato di de­sti­nazione.

4.3 Abolizione delle soglie di protezione nazionali
A partire dall’1.7.2021 vengono abolite le soglie nazionali di protezione e viene fissata un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro complessivi, che tiene conto anche delle pre­sta­zio­ni TTE effettuate verso privati in altri Stati membri.
In caso di superamento della soglia, le vendite si considerano rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. Al di sotto della soglia, invece, si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di par­tenza, con la conseguenza che esse sono soggette al medesimo trattamento IVA delle ope­ra­zioni nazionali. Resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato di desti­na­zione.
Per effetto dell’introduzione della nuova soglia unica, da un lato sarà più agevole, per gli operatori, monitorarne l’eventuale superamento, dall’altro saranno più frequenti le ipotesi di superamento del­la soglia stessa, essendo riferita alle operazioni effettuate in tutti gli Stati membri.

4.4 soglia unica
La soglia di 10.000,00 euro deve essere calcolata sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle seguenti operazioni effettuate nell’anno civile precedente e in quello in corso:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche) effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.
Superamento in corso d’anno
Se la soglia viene superata in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore a detto evento si intendono effettuate nello Stato di “origine”, e l’imposta verrà applicata secondo il prin­ci­pio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento.
Ipotesi di non applicazione della soglia
La soglia non trova applicazione se il cedente o prestatore è stabilito in più di uno Stato membro.
 
Soglia fornitori stabiliti in un solo stato membro fornitori stabiliti in più di uno stato membro
≤ 10.000,00 euro
Luogo di effettuazione e IVA dovuta:
  • nello Stato membro del prestatore (servizi TTE B2C);
  • nello Stato membro di spedizione o trasporto (vendite a distanza intra-UE).
Possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato dell’acquirente (servizi TTE B2C) o di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE).
Soglia non applicabile
> 10.000,00 euro
Luogo di effettuazione e IVA dovuta:
  • nello Stato membro dell’acquirente (servizi TTE B2C);
  • nello Stato membro di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE).
 
Esempio
L’impresa Alfa è stabilita soltanto in Italia ed effettua vendite a distanza dall’Italia ad acquirenti in Germania per 5.000,00 euro e in Francia per 8.000,00 euro. Poiché il valore totale delle sue ven­dite transfrontaliere a tali acquirenti supera i 10.000,00 euro (pur non superando l’importo nel sin­golo Stato membro), tutte le vendite si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di de­sti­nazione dei beni.

5 Vendite tramite marketplace
Poiché gran parte delle vendite a distanza di beni transfrontaliere è facilitata tramite l’uso di un’in­ter­faccia elettronica (marketplace, piattaforme, portali o mezzi analoghi), il legislatore unionale ha previsto il coinvolgimento di tali soggetti nella riscossione dell’imposta dovuta su talune di queste operazioni, così da assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell’IVA e ridurre gli oneri ammi­nistrativi a carico dei fornitori, delle Amministrazioni fiscali e dei consumatori.

5.1 “fornitore presunto”
In base al nuovo art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE (recepito all’art. 2-bis del DPR 633/72) se un soggetto passivo facilita talune vendite a distanza di beni tramite l’uso di un’interfaccia elet­tro­nica, si considera che abbia ricevuto e ceduto detti beni e assume il ruolo di “fornitore presunto”. Ciò significa che assumerà i diritti e gli obblighi in materia di IVA del ““fornitore indiretto” per la ces­sione effettuata e sarà responsabile del pagamento dell’IVA dovuta su tale cessione.

5.2 definizione di “facilita”
Il termine “facilita” designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l’interfaccia di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia (art. 5-ter del Reg. UE 282/2011).
Ad esempio, si considera che un soggetto facilita le cessioni di beni se effettua anche soltanto una di tali attività:

  • stabilisce, direttamente o indirettamente, i termini e le condizioni in base ai quali è effettuata la cessione di beni;
  • partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
  • partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna di beni.
5.3 Effetto della finzione giuridica
Quando opera la finzione giuridica di cui all’art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE, si determina, ai fini IVA, uno “sdoppiamento” dell’operazione. Si presume, infatti, che le vendite a distanza faci­li­tate diano luogo a due operazioni distinte:
  • una cessione B2B dal fornitore alla piattaforma;
  • una cessione B2C dalla piattaforma al cliente.
 
La cessione B2B presunta, se territorialmente rilevante all’interno dell’UE, è esente da IVA, fermo re­stando il diritto del “fornitore indiretto” a detrarre l’imposta assolta “a monte” (artt. 10 co. 3 e 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72).

5.4 Operazioni interessate

Sotto il profilo oggettivo, la finzione giuridica si applica in relazione alle seguenti operazioni facili­ta­te dalle piattaforme:

·     vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore in­trin­seco non superiore a 150,00 euro (indipendentemente dal fatto che il “fornitore indiretto” sia stabilito nell’UE o al di fuori dell’UE);

·     vendite di beni all’interno dell’UE (indipendentemente dal loro valore) da parte di un soggetto
pas­sivo non stabilito nell’UE a un “non soggetto passivo” (sono comprese, dunque, sia le ven­dite a distanza intracomunitarie di beni, sia le cessioni domestiche nelle quali i beni partono da magazzini presenti nel territorio di uno Stato membro e arrivano a un consumatore nello stesso Stato).

Vendite a distanza di beni importati

Si considerano “vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi” (art. 38-bis co. 2 del DL 331/93, introdotto dal DLgs. 83/2021) le cessioni di beni:

·     spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indiret­tamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,

·     da un territorio terzo o Paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea,

·     a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Operazioni escluse

La piattaforma facilitatrice non è considerata fornitore presunto per le seguenti tipologie di beni:

·     merci importate nell’UE da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco superiore a 150,00 euro, indipendentemente dal fornitore sottostante;

·     merci già immesse in libera pratica nell’UE fornite nell’Unione da un fornitore stabilito nell’UE.

5.5 Territorialità IVA

Ai fini della territorialità IVA:

·     la cessione B2B presunta si considera una cessione senza trasporto, rilevante nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione;

·     la cessione B2C presunta si considera una cessione con trasporto, rilevante nel luogo in cui il trasporto finisce (art. 38-bis co. 4 del DL 331/93).

5.6 Momento di effettuazione

Sia la cessione B2B presunta, sia la cessione B2C presunta si considerano effettuate ai fini IVA nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Nello stesso momento la relativa im­po­sta diventa esigibile (artt. 66-bis della direttiva 2006/112/CE e 6 co. 7 del DPR 633/72).

5.7 Obblighi di conservazione per i marketplace

I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso acquirenti non soggetti passivi d’imposta tramite un’interfaccia elettronica o mezzi analoghi sono tenuti a conser­vare la documentazione relativa a tali operazioni per un periodo di 10 anni (artt. 242-bis della di­ret­tiva 2006/112/CE e 39 co. 4 del DPR 633/72).

L’obbligo si applica anche quando la piattaforma non è considerata “rivenditore”.

6 ONe Stop Shop (oss)

A partire dall’1.7.2021, per effetto dell’art. 2 della direttiva 2017/2455/UE, il meccanismo dello spor­tello unico, finora applicabile soltanto per l’assolvimento dell’IVA sulle prestazioni di servizi TTE ver­so privati di altri Stati membri, viene esteso:

·     a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, servizi di ristorazione e catering, ecc.);

·     alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;



6.1 Caratteristiche del regime
Il regime OSS, di natura opzionale, consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra elencate di adempiere i relativi obblighi IVA identificandosi in un solo Stato membro (Stato di identificazione).
Di conseguenza, essi non sono più tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro di “consumo” per assolvere i relativi obblighi ai fini dell’imposta.
Nell’ambito del regime speciale, il soggetto passivo dichiara e versa l’imposta relativa alle sud­dette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di “con­sumo”, per il tramite dello Stato membro di identificazione. Sarà infatti quest’ultimo a river­sarla agli altri Stati membri.
L’applicazione dell’OSS non muta il luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ma offre soltanto una procedura semplificata per dichiarare e versare l’IVA do­vuta in altri Stati UE.
Adempimenti
In linea generale, chi aderisce all’OSS è esonerato dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione, dichiarazione annuale) per le operazioni rientranti nel regime speciale, ma è te­nuto a:

  • presentare trimestralmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al trimestre so­­lare di riferimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel re­gime;
  • versare l’imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri di “con­sumo”;
  • conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del re­gime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di “con­su­mo”.
 
È precluso l’inserimento nella “dichiarazione OSS” dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati (nel­lo Stato membro di identificazione o in uno degli altri Stati membri) ai fini delle operazioni rien­tranti nel regime speciale.
6.2 Distinzione tra OSS “Non-Ue” e oSS “Ue”
Il regime speciale OSS si declina in due schemi distinti:
  • OSS “Non-UE” (art. 74-quinquies del DPR 633/72);
  • OSS “UE” (art. 74-sexies del DPR 633/72).
Soggetti che possono registrarsi all’OSS “Non-UE”
Possono registrarsi all’OSS “Non-UE” i soggetti non stabiliti nell’Unione (ossia i soggetti che non hanno fissato la sede della propria attività nell’UE e non possiedono una stabile organizzazione nell’UE). Non rileva la circostanza che tali soggetti siano identificati ai fini IVA in uno Stato membro.
Il regime “Non-UE” si applica alle prestazioni di servizi rese a persone non soggetti passivi nell’UE.
Soggetti che possono registrarsi all’OSS “UE”
Possono aderire al regime OSS “UE”:
  • i soggetti stabiliti nell’UE per:
  • le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d’imposta in Paesi diversi da quello di stabilimento;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti non stabiliti nell’UE per le sole vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti che gestiscono interfacce elettroniche e che sono considerati “fornitori presunti” per:
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le cessioni domestiche (ossia quelle in cui lo Stato membro di partenza e quello di arrivo dei beni coincidono).
 
tipologia di soggetto OSS “NOn-UE” OSS “Ue”
Soggetto passivo stabilito nell’UE Non può ricorrere al regime OSS “Non-UE”
Può applicare l’OSS “UE” per:
  • prestazioni di servizi B2C nell’UE;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • cessioni nazionali di beni B2C (solo se effet­tua­te da fornitori presunti).
Soggetto passivo non stabilito nell’UE Può ricorrere all’OSS “Non-UE” per le prestazioni di servizi B2C nell’UE
Può applicare l’OSS “UE” per:
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • cessioni nazionali di beni B2C (solo se effet­tuate da fornitori presunti).
 
Carattere onnicomprensivo del regime
L’opzione per il regime OSS implica che per tutte le forniture cui lo stesso si applica l’imposta deve essere dichiarata e versata mediante il meccanismo dello sportello unico.
7 import one stop shop (IOSS)
Le disposizioni applicabili fino al 30.6.2021 prevedono l’esenzione IVA per le importazioni di beni di valore fino a 22,00 euro.
A partire dall’1.7.2021 tale esenzione viene abolita (art. 3 della direttiva 2017/2455/UE), per cui tut­te le merci importate nell’UE, comprese quelle di scarso valore, sono soggette ad IVA.
In tale nuovo contesto, per semplificare la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni di va­­lore modesto importati da territori terzi e Paesi terzi, anche ove facilitate da interfacce elettro­ni­che, viene introdotto un nuovo regime speciale denominato Import One Stop Shop (IOSS), disci­pli­nato dagli articoli da 369-terdecies a 369-quinvicies della direttiva 2006/112/CE e, in ambito na­zio­nale, dall’art. 74-sexies.1 del DPR 633/72.
Si segnala, a margine, che è stato introdotto anche un regime speciale per la dichiarazione e il pa­ga­­mento dell’IVA all’importazione per le importazioni di beni di valore modesto, rivolto sostan­zial­mente a operatori postali e corrieri quale semplificazione facoltativa nel caso in cui l’IOSS non sia stato applicato (artt. 369-sexvicies – 369-septivicies della direttiva 2006/112/CE; art. 70.1 del DPR 633/72).
7.1 Caratteristiche delL’IOSS
Il nuovo regime IOSS, di natura opzionale, consente ai fornitori che effettuano vendite a distanza di beni di valore modesto spediti o trasportati da un Pese terzo o da un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di dichiarare e versare l’imposta dovuta su tali operazioni nello Stato membro di identi­fi­cazione.
Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto nell’UE è esente da IVA, in quanto il fornitore addebita l’IVA nel momento in cui vende i beni ad acquirenti nell’UE secondo l’aliquota valida nello Stato della cessione, riscuotendola come parte del prezzo di acquisto, ed effettua la dichiarazione e il versamento dell’imposta nel solo Stato membro di identificazione.
Adempimenti
I soggetti che si avvalgono del regime IOSS sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione e dichiarazione IVA annuale), ma sono tenuti a:
  • presentare mensilmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al mese di rife­rimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime;
  • versare l’imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione;
  • conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del re­gime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di “con­sumo”.
 
In analogia con quanto previsto per l’OSS, il soggetto passivo che si avvale dell’IOSS non può detrarre dall’imposta dovuta nell’ambito del regime speciale quella relativa agli acquisti e alle im­por­tazioni di beni.
7.2 Ambito applicativo
Possono avvalersi dell’IOSS i soggetti passivi stabiliti nell’UE e i soggetti non stabiliti nell’UE, com­prese le interfacce elettroniche che operano come fornitori presunti, per le vendite di beni che ri­spettano tutte le seguenti condizioni:
  • i beni si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore verso un consumatore in uno Stato membro (vendite a distanza di beni importati);
  • sono spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • non sono soggetti ad accise.
Nomina di un intermediario
I soggetti non stabiliti nell’UE che intendono avvalersi dell’IOSS devono nominare un intermediario (soggetto passivo stabilito nell’UE), salvo che siano stabiliti in un Paese terzo con il quale l’UE ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA ed effettuino vendite a distanza di beni a partire da quello stesso Paese.

8 modalità di Registrazione ai regimi speciali
La registrazione ai regimi OSS e IOSS in Italia è possibile dall’1.4.2021 (cfr. comunicato Ministero Economia e delle Finanze del 29.3.2021). L’Agenzia delle Entrate ha infatti predisposto le neces­sarie fun­zionalità telematiche già a partire da tale data.
Le modalità di registrazione sono ora definite dal provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, il quale ha altresì stabilito che l’ufficio competente per le attività di lavorazione delle ri­chieste di registrazione è il Centro operativo di Pescara.
In dettaglio:

  • la registrazione al regime OSS “UE” è effettuata on line, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite;
  • la registrazione al regime OSS “Non-UE” è effettuata compilando un modulo disponibile in ita­liano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate; il Centro operativo di Pescara, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via e-mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi tele­ma­tici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, uni­tamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il pro­cesso di registrazione;
  • la registrazione al regime IOSS è effettuata, direttamente o tramite l’intermediario IOSS, com­pilando un modulo disponibile on line nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Opzione per più regimi
Il medesimo soggetto passivo può registrarsi a più regimi. Ad esempio, un soggetto passivo sta­bilito nell’UE può avvalersi del regime UE e del regime IOSS.

9 Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 25.6.2021 n. 42, gli operatori potranno inviare all’Amministrazione finanziaria contributi e quesiti riguardanti la nuo­va di­sciplina IVA sul commercio elettronico entro il 12.7.2021, alla casella di posta elettronica dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it.

I contributi pervenuti saranno discussi nell’ambito di un webinar che si terrà indicativamente gio­vedì 22.7.2021.
Resta ferma la possibilità di inviare quesiti alla casella e-mail ossitaly@agenziaentrate.it, che so­sti­tuisce, a partire dall’1.7.2021, la casella mossitaly@agenziaentrate.it.

Per tale ragione, l’attuale regime speciale Mini One Stop Shop (MOSS) si trasforma in One Stop Shop (OSS).

(MF/am)



 




Imu: le esenzioni dal pagamento per Covid-19 vanno dichiarate entro il 30 giugno 21

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 contiene le disposizioni riguardanti la dichiarazione dell’Imu così come ridisciplinata a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Al riguardo si evidenzia che la dichiarazione:

  • deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione;
  • ha effetto anche per gli anni successivi (purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta; cfr. ris. Min. Economia e finanze 6 novembre 2020 n. 7/DF).
  • Così se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020 la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 (circ. Mef 18 marzo 2020 n. 1/DF).
Un apposito Dm individuerà i casi in cui la dichiarazione sarà obbligatoria, ma fintanto che il nuovo modello non viene approvato, può essere utilizzato quello previsto dal Dm 30 ottobre 2012.

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal Dm 30 ottobre 2012 stabiliscono che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei seguenti casi:

  •  quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
  • nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
Oltre ai casi espressamente indicati dal citato comma 769 per beneficiare delle esenzioni Imu (es. per gli immobili “merce” dal 2022 e per gli immobili assimilati all’abitazione principale destinati ad alloggi sociali o delle Forze armate), nella risposta Min. Economia e finanze 8 giugno 2021, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione dal versamento della prima e/o seconda rata Imu 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2021 per comunicare il diritto al beneficio fiscale.

Secondo le Finanze, infatti, queste informazioni non sarebbero a conoscenza dei Comuni e nel modello dichiarativo i soggetti passivi dovranno barrare la casella “esenzione”.

L’esenzione dal versamento della prima e/o della seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 è stabilita:

  •  dall’art. 177 del Dl 34/2020 secondo cui non è dovuta la prima rata Imu 2020 relativa a determinati immobili (stabilimenti balneari e termali, immobili in D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni);
     
  • dall’art. 78 del Dl 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) secondo cui non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria D/2 si applica anche relativamente alla prima rata 2020), gli immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, gli immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
     
  • dagli artt. 9, 9-bis e 9-ter del Dl 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) che hanno stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze nei quali si esercitato le attività riferite ai codici Ateco specificatamente individuati (allegato 1), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per gli immobili dove si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività e che gli immobili siano siano ubicati nel territorio di una “zona rossa.
(MF/ms)
 



Super Ace 2021 anche come credito d’imposta

La maggiore appetibilità della Super Ace 2021, rispetto all’Ace “ordinaria”, discende non soltanto dal ben più elevato coefficiente di remunerazione della variazione in aumento del capitale proprio (15% contro 1,3%), ma anche dalla possibilità di fruire dell’agevolazione, in alternativa alle modalità “ordinarie”, nella forma di un credito di imposta che può essere (art. 19 comma 6 del Dl. 73/2019):
  • utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97;
  • chiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (in questo caso, sia il primo che i successivi cessionari fruiscono del credito di imposta con le stesse modalità previste per l’originario beneficiario).
L’opzione per la fruizione della Super Ace 2021 nella forma di credito di imposta compensabile senza limiti, rimborsabile o cedibile, deve essere esercitata mediante presentazione all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione (nonché le modalità attuative per la cessione del credito) saranno approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl. 73/2021.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta è utilizzabile già a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, fermo restando che deve venire previamente presentata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, ferma restando la previa presentazione della predetta comunicazione, il credito di imposta è utilizzabile a partire dal giorno successivo:

  • del versamento del conferimento in denaro;
  • della definitiva rinuncia da parte del socio al credito vantato verso la società (o del suo utilizzo in compensazione con il debito da sottoscrizione delle azioni o quote);
  • della delibera assembleare che destina a riserva, in tutto o in parte, l’utile dell’esercizio.
Se, a causa di eventi rilevanti successivi, la variazione in aumento del capitale proprio diviene inferiore di quella riconducibile agli incrementi rilevanti sui quali è stato calcolato e fruito il credito di imposta, il credito di imposta deve essere restituito in proporzione a tale minore importo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta spettante a titolo di super Ace 2021 si determina applicando sugli incrementi rilevanti, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% e le aliquote di imposta previste dagli artt. 11 (aliquote Irpef progressive per scaglioni) e 77 (aliquota Ires proporzionale del 24%) del Tuir.

Quanto precede implica che, nel caso di incrementi rilevanti per 1.000.000 di euro (cfr. circ. n. 21/2015, § 2.2):

  • se il beneficiario è un soggetto Ires, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 36.000 euro (= 1.000.000 x 15% x 24%);
  • se il beneficiario è un soggetto Irpef, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 63.475,50 euro [= 15% x (15.000 x 23% + 13.000 x 27% + 27.000 x 38% + 20.000 x 41% + 925.000 x 43%)].
Oltre che utilizzabile in compensazione ex art. 17 del D.lgs 241/97 senza limiti, richiedibile a rimborso e cedibile a terzi con facoltà di ulteriori cessioni, il credito di imposta super Ace 2021 (comma 6 dell’art. 19 del Dl. 73/2021):
  • non è produttivo di interessi;
  • non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109 comma 5 del Tuir.
È inoltre previsto che “il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi”.

Ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, i soggetti che acquistano il credito di imposta dall’originario beneficiario della Super Ace 2021 (o che lo acquistano da altri che sono stati a loro volta cessionari del medesimo e non originari beneficiari dell’agevolazione) “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore al credito ricevuto”.

Il principio è lo stesso che vale, nell’ambito dell’art. 121 del Dl. 34/2020, per le cessioni dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni “edilizie”.

(MF/ms)




Aiuti Covid: modalità di pubblicazione entro l’1 gennaio 2022

Tra le pieghe del cd. “Decreto Riaperture”, DL. 22 aprile 2021, n. 52, nel corso del percorso di conversione del decreto in legge, ha trovato spazio anche una misura che con le riaperture non ha assolutamente nulla a che fare, ma che era più che auspicata per quanto, a parere di chi scrive, utile solo a rinviare un problema, invece che a risolverlo.

Ci riferiamo all’obbligo di indicazione in nota integrativa, o di pubblicazione su proprio sito internet, oppure – se sprovvisti – sui portali delle associazioni di categoria, delle informazioni relative ai contributi o sussidi statali ricevuti nell’anno precedente.

Tale obbligo, previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, come modificato dall’articolo 35 del decreto “Crescita”, decreto-legge 34/2019, prevede che:

  • le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. (sono quindi esclusi i liberi professionisti), nonché le Onlus, le fondazioni e talune cooperative sociali;
  • sono tenute ordinariamente entro il termine del 30 giugno;
  • all’indicazione in nota integrativa (bilancio ordinario) oppure alla pubblicazione sul proprio sito internet ed in mancanza sul sito delle associazioni di categoria;
  • delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati alle imprese stesse dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, se di importo superiore a 10mila euro nel periodo interessato.
In caso di mancato adempimento, ai sensi dell’articolo 1 comma 125-ter della L. 124/2017 sono previste sanzioni pesanti, per non dire esorbitanti, soprattutto se si pensa all’applicazione di questa disposizione (nata per garantire “trasparenza” in ordine alle imprese che si giovano di aiuti statali), alla particolare natura dei numerosi aiuti Covid-19 riconosciuti, che francamente non si vede come possano creare squilibri di mercato che non siano quello di tentare di tenere in vita le imprese stesse.

Tali sanzioni sono così definite:

  • sanzione peri all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
  • decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
A questo punto è doveroso dare evidenza la novità introdotta con il Dl. 52/2021: l’articolo 11-sexiesdecies dispone una proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero interviene sull’aspetto sanzionatorio, prevedendo che per l’anno 2021 il termine ultimo di pubblicazione è prorogato al 1° gennaio 2022.

Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative ai contributi,sovvenzioni, aiuti ricevuti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 potrà essere adempiuto entro il 1° gennaio 2022, invece che entro il 30 giugno 2021.

Si tratta senza dubbio di una (piccola) buona notizia, mentre resta lo stupore nel constatare che nonostante si sia attraversata – o meglio, si stia ancora attraversando – una pandemia di proporzioni epiche, il delirio burocratico non accenna a fare il benché minimo passo indietro: anche gli aiuti Covid, quindi, dopo essere stati evidenziati in Redditi, eventualmente essere ripresi in RU se trattasi di crediti di imposta, ulteriormente riportati nel quadro RS ai fini della pubblicazione nel registro degli Aiuti di Stato, continueranno a perseguitarci anche per l’obbligo di pubblicazione sul sito internet del contribuente o dell’associazione di categoria.

Peraltro, come specificato dal comma 125-quinquies della L. 124/2017, anche laddove ci si trovi dinnanzi a aiuti di stato e aiuti de minimis contenuti nel RNA, pubblicati nella sezione trasparenza a cura dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti, non ci si potrà esimere dalla pubblicazione; infatti, si dovrà comunque dichiarare l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sfugge la logica di tutto questo, e ancor più pare essere sfuggito al legislatore che non tutti i contribuenti dispongono di un sito internet, e nemmeno sono iscritti ad una qualsivoglia associazione di categoria, e grida veramente vendetta il fatto che possano essere costretti ad iscriversi solo per adempiere all’ennesima (del tutto inutile) comunicazione.

Peraltro, anche l’indicazione dei contributi in nota integrativa vale a titolo di “pubblicità” solo in casi limitati.

Infatti, l’indicazione in nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato o in calce allo stato patrimoniale, nel caso delle microimprese, parrebbe non essere sufficiente, posto che l’articolo 1 comma 125-bis della L. 124/2017 testualmente recita “I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.” A tal proposito, vedasi anche Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04: istruzioni operative per il suo utilizzo in conseguenza delle variazioni normative XBRL. Si arriva così alla conclusione paradossale che proprio i soggetti più piccoli, seppure costituiti sotto forma di società di capitale, non possano eludere il problema del sito o dell’associazione di categoria, nemmeno dando le dovute notizie in sede di deposito di bilancio.

In ogni caso, se ne riparla per la scadenza del 1° gennaio 2022, sperando che nel frattempo si abbia il buon cuore di eliminare questo ennesimo appesantimento, quanto meno con riferimento a tutti gli aiuti che sono stati concessi in ragione dell’emergenza epidemiologica.

(MF/ms)




Istat: dati maggio 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 1.3% (variazione annuale) e a + 0,9% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975% e + 0,675%.

(MP/bd)




Valute estere: medie dei cambi maggio 2021

 

Art. I

 

 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161.9903
Peso Argentino 114,2081
Dollaro Australiano 1,5653
Real Brasiliano 6,4462
Dollaro Canadese 1,4732
Corona Ceca 25.5584
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8109
Corona Danese 7,4362
Yen Giapponese 132,569
Rupia Indiana 88,9171
Corona Norvegese 10,0931
Dollaro Neozelandese 1,6817
Zloty Polacco 4,5281
Lira Sterlina 0,86258
Leu Rumeno 4,925
Rublo Russo 89,8737
Dollaro USA 1,2146
Rand Sud Africa 17,0766
Corona Svedese 10,1471
Franco Svizzero 1,0968
Dinaro Tunisino 3,3211
Hryvnia Ucraina 33,5164
Forint Ungherese 353,6471
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Contributo automatico Decreto Sostegni-bis, al via gli accrediti

Dovrebbe partire dal 16 giugno 2021, l’erogazione dei contributi a fondo perduto “automatici” previsti dall’art. 1 commi 1-4 del Dl 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).
 
Stando a quanto annunciato durante un’audizione informale del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco – ma non confermato, al momento, da alcun comunicato ufficiale – l’Agenzia delle Entrate dovrebbe iniziare dal 16 giugno a corrispondere i contributi a fondo perduto, con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
 
Il contributo è riconosciuto in misura pari a quello del Dl “Sostegni”.

Secondo il Ministro, “il 16 giugno l’Agenzia delle Entrate effettuerà un pagamento a tutti coloro che hanno beneficiato del primo intervento, dello stesso importo”.
 
Il numero delle domande relative all’agevolazione del decreto Sostegni è stato leggermente inferiore al previsto: le risorse non utilizzate sia nel Dl 41/2021, sia nell’intervento che ripete il Dl 41/2021 saranno poi utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto.
 
Nella medesima audizione il Ministero ha affermato che, accanto all’intervento che ripete quello del Dl 41/2021, si prevedono due misure integrative.
 
Una prima misura riguarda le partite Iva che possono chiedere un’integrazione basata sul calo medio mensile di fatturato 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
 
Secondo le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, riportate dal Ministro, circa 280.000 partite Iva dovrebbero ricevere un contributo maggiore con l’integrazione, mentre circa 360.000 partite Iva potrebbero ottenere un contributo per la prima volta (spostando il periodo di riferimento di tre mesi).

Per questi soggetti i coefficienti di calcolo previsti dal Dl Sostegni-bis sono più elevati rispetto a quelli del decreto precedente, secondo il Ministro, per compensarli del fatto che ricevono il contributo ora, una sola volta.
 
Stando a quanto affermato dal Ministro, il contributo integrativo potrà essere richiesto a partire dal 23 giugno e all’inizio di luglio verranno avviati i pagamenti.
 
La stima è che tali interventi valgano circa 3,4 miliardi.
 
La terza componente del fondo perduto si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.
 
Si prevede che i contribuenti (con fatturato inferiore a 10 milioni nel 2019) che hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio possano chiedere un contributo.

Questo intervento verrà attuato tenendo conto per ciascun contribuente dei ristori già percepiti nel 2020 e nella prima parte del 2021; si cercherà quindi di perequare, come affermato dal Ministro, “guardando chi ha avuto di più e chi ha avuto meno”.
 
Tali contributi saranno distribuiti al termine dell’estate prossima, sulla base dei risultati di esercizio.
 
Sul tema, si segnala che il CNDCEC il 15 giugno, ha presentato una lettera al Ministro dell’Economia Daniele Franco per denunciare l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “perequativo”.
 
Da qui la necessità, secondo il Consiglio nazionale, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.

La difficoltà era già stata segnalata durante l’audizione sul decreto “Sostegni-bis” dalla Commissione Bilancio della Camera del 3 giugno. 
 
(MF/ms)