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Istat: dati maggio 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 1.3% (variazione annuale) e a + 0,9% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975% e + 0,675%.

(MP/bd)




Valute estere: medie dei cambi maggio 2021

 

Art. I

 

 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161.9903
Peso Argentino 114,2081
Dollaro Australiano 1,5653
Real Brasiliano 6,4462
Dollaro Canadese 1,4732
Corona Ceca 25.5584
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8109
Corona Danese 7,4362
Yen Giapponese 132,569
Rupia Indiana 88,9171
Corona Norvegese 10,0931
Dollaro Neozelandese 1,6817
Zloty Polacco 4,5281
Lira Sterlina 0,86258
Leu Rumeno 4,925
Rublo Russo 89,8737
Dollaro USA 1,2146
Rand Sud Africa 17,0766
Corona Svedese 10,1471
Franco Svizzero 1,0968
Dinaro Tunisino 3,3211
Hryvnia Ucraina 33,5164
Forint Ungherese 353,6471
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Contributo automatico Decreto Sostegni-bis, al via gli accrediti

Dovrebbe partire dal 16 giugno 2021, l’erogazione dei contributi a fondo perduto “automatici” previsti dall’art. 1 commi 1-4 del Dl 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).
 
Stando a quanto annunciato durante un’audizione informale del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco – ma non confermato, al momento, da alcun comunicato ufficiale – l’Agenzia delle Entrate dovrebbe iniziare dal 16 giugno a corrispondere i contributi a fondo perduto, con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
 
Il contributo è riconosciuto in misura pari a quello del Dl “Sostegni”.

Secondo il Ministro, “il 16 giugno l’Agenzia delle Entrate effettuerà un pagamento a tutti coloro che hanno beneficiato del primo intervento, dello stesso importo”.
 
Il numero delle domande relative all’agevolazione del decreto Sostegni è stato leggermente inferiore al previsto: le risorse non utilizzate sia nel Dl 41/2021, sia nell’intervento che ripete il Dl 41/2021 saranno poi utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto.
 
Nella medesima audizione il Ministero ha affermato che, accanto all’intervento che ripete quello del Dl 41/2021, si prevedono due misure integrative.
 
Una prima misura riguarda le partite Iva che possono chiedere un’integrazione basata sul calo medio mensile di fatturato 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
 
Secondo le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, riportate dal Ministro, circa 280.000 partite Iva dovrebbero ricevere un contributo maggiore con l’integrazione, mentre circa 360.000 partite Iva potrebbero ottenere un contributo per la prima volta (spostando il periodo di riferimento di tre mesi).

Per questi soggetti i coefficienti di calcolo previsti dal Dl Sostegni-bis sono più elevati rispetto a quelli del decreto precedente, secondo il Ministro, per compensarli del fatto che ricevono il contributo ora, una sola volta.
 
Stando a quanto affermato dal Ministro, il contributo integrativo potrà essere richiesto a partire dal 23 giugno e all’inizio di luglio verranno avviati i pagamenti.
 
La stima è che tali interventi valgano circa 3,4 miliardi.
 
La terza componente del fondo perduto si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.
 
Si prevede che i contribuenti (con fatturato inferiore a 10 milioni nel 2019) che hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio possano chiedere un contributo.

Questo intervento verrà attuato tenendo conto per ciascun contribuente dei ristori già percepiti nel 2020 e nella prima parte del 2021; si cercherà quindi di perequare, come affermato dal Ministro, “guardando chi ha avuto di più e chi ha avuto meno”.
 
Tali contributi saranno distribuiti al termine dell’estate prossima, sulla base dei risultati di esercizio.
 
Sul tema, si segnala che il CNDCEC il 15 giugno, ha presentato una lettera al Ministro dell’Economia Daniele Franco per denunciare l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “perequativo”.
 
Da qui la necessità, secondo il Consiglio nazionale, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.

La difficoltà era già stata segnalata durante l’audizione sul decreto “Sostegni-bis” dalla Commissione Bilancio della Camera del 3 giugno. 
 
(MF/ms)
 




Riforma Iva su e-commerce, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno è stato pubblicato il D.lgs. n. 83/2021, che recepisce nel nostro ordinamento gli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/Ue, nonché la direttiva 2019/1995/Ue.

Tali disposizioni fanno parte del pacchetto di misure volte a riformare l’applicazione dell’Iva sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di paesi terzi.

Il decreto, molto atteso dagli operatori del settore, modifica in particolare il Dpr 633/72 e il Dl 331/93, riformando la disciplina delle vendite a distanza, introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella Ue ed estendendo l’ambito applicativo del regime dello sportello unico, che da Mini One Stop Shop (MOSS) diventa OSS (One Stop Shop).

Infatti, una delle principali novità della riforma concerne la possibilità di avvalersi del regime speciale (versione Ue e non Ue) non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma per una più vasta gamma di operazioni (la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella Ue, le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ecc.).

Anche per tali operazioni, perciò, sarà possibile dichiarare e versare l’Iva dovuta in altri Stati Ue nel solo stato di identificazione, mediante portale web, senza che il soggetto passivo sia tenuto a identificarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Inoltre, posto che dal 1° luglio viene abolita l’esenzione Iva per le merci di valore trascurabile importate nella Ue, viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import One Stop Shop). Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro, è esente da Iva.

L’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 del Dpr 633/72).

Lo sportello unico “esteso”, dunque, contempla tre regimi speciali: OSS regime Ue, OSS regime non Ue e IOSS.

Possono registrarsi al regime Ue:

  • i soggetti passivi stabiliti nell’Unione che prestano servizi a privati in uno stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis del Dpr 633/72).
Il regime non Ue, invece, è rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che prestano servizi B2C nella Ue.

Infine, possono registrarsi all’IOSS tutti i soggetti passivi (stabiliti o meno nell’Unione, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro.

Tuttavia, i soggetti che non dispongono di una sede nell’Ue sono tenuti a nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l’Ue ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di Iva).

Alla luce di quanto descritto, dunque, un soggetto passivo con sede nell’Ue può avvalersi:

  • dell’OSS Ue per “centralizzare” l’assolvimento dell’Iva in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
  • dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.
Invece, un soggetto passivo non stabilito nell’Ue può avvalersi:
  • dell’OSS Ue per le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • dell’OSS non Ue per i servizi B2C resi nella Ue;
  • dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.
Si ricorda che l’adesione ai diversi regimi è già possibile dal 1° aprile scorso.

In concreto, un soggetto registrato in Italia all’OSS e/o all’IOSS trasmetterà in via elettronica le dichiarazioni indicanti le prestazioni/cessioni cui si applica il regime speciale e verserà in Italia l’Iva dovuta negli altri Stati membri.

La dichiarazione è presentata con cadenza trimestrale per l’OSS e con cadenza mensile per l’IOSS.

Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo.

Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.

La definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi speciali è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane e monopoli.

In ultimo, si precisa che il D.lgs. 83/2021 entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma che le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021. 

(MF/ms)
 




Credito imposta locazioni: l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’utilizzo in F24

Con una Faq pubblicata l’11 giugno sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, come di recente esteso dall’art. 4 del Dl 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), può essere compensato, in F24, con il medesimo codice tributo (6920) utilizzato per il tax credit di cui all’art. 28 del Dl 34/2020.

Il credito d’imposta locazioni è stato istituito dall’art. 28 del Dl 34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica.

In particolare, il credito in oggetto riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d’azienda).

Per accedere al credito, i conduttori (salve limitate eccezioni) devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il credito spetta anche agli enti non commerciali, per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):

  •  per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1 al Dl 137/2020 “Ristori”;
  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 2 al Dl 137/2020 convertito, aventi sede operativa in “zone rosse”.
Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 602 della L. 178/2020) aveva esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che ne godevano, quindi, da marzo 2020 (o aprile se stagionali).

Su questo assetto è intervenuto il decreto Sostegni-bis (art. 4 del Dl 73/2021), che ha agito su due fronti.

Da un lato, ha prorogato il credito d’imposta, per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti.

Dall’altro, il decreto “Sostegni-bis” ha ulteriormente esteso il credito d’imposta locazioni, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti.

Viene, infatti, prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d’imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d’azienda), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • prevedendo un limite di ricavi di 15 milioni di euro nel “secondo periodo d’imposta antecedente” a quello attuale;
  • e richiedendo che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019).
L’art. 4 del Dl 73/2021 fissa, quindi, condizioni di accesso al credito diverse da quelle originariamente previste dall’art. 28 del Dl 34/2020, ma richiama espressamente i commi 1, 2 e 4 di tale norma, di fatto, “estendendo”, a nuove condizioni, il “vecchio” tax credit del Dl Rilancio (Dl 34/2020), ai primi mesi 5 mesi del 2021.

In coerenza con tale approccio ispirato alla “continuità” tra i i due provvedimenti, la Faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate afferma che, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta locazioni, come esteso ai mesi del 2021 dal decreto “Sostegni-bis”, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32 del 6 giugno 2020. Inoltre – si rammenta – il credito si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del “Quadro temporaneo” per gli aiuto di Stato.

(MF/ms)




Il Tax Credit locazioni dopo il decreto Sostegni-bis: approfondimento

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto “Sostegni-bis”, ha apportato ulteriori modifiche al tax credit locazioni, disciplinato dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, estendendo il bonus fiscale per parte dell’anno 2021. Per beneficiare del credito d’imposta nel 2021, sono richieste alcune condizioni che sono in parte diverse rispetto a quanto si applicava fino al 2020. I nuovi criteri di applicazione sono indubbiamente più complessi rispetto al passato. 
Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno fruire del credito d’imposta fino al 31 luglio 2021; al contrario, per gli altri soggetti, l’estensione temporale comprende i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Premessa
La disciplina del tax credit locazioni dopo l’approvazione del decreto “Sostegni-bis”, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, è diventata più complicata e necessiterebbe di una circolare interpretativa, volta dirimere i principali dubbi interpretativi, causati dalla sovrapposizione di norme nel tempo. La finalità della norma è quella di estendere il beneficio ad alcuni mesi del 2021. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno fruire del credito d’imposta fino al 31 luglio 2021; al contrario, per gli altri soggetti, l’estensione temporale comprende i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
 

Aspetto soggettivo
Tutto ciò premesso, si ricorda che, ai sensi dell’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il credito d’imposta spetta ad imprese e professionisti sull’ammontare dei canoni di:

  • locazione
  • leasing operativo
  • concessione

degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale dell’attività di lavoro autonomo, a prescindere dalla categoria catastale. Possono beneficiare del credito d’imposta, ad esempio, le seguenti tipologie di immobili:

  • C/3: “Laboratori per arti e mestieri” (ad esempio, per artigiani e forni/panifici)
  • C/2: “magazzini”
  • C/1: “negozi e botteghe”
  • A/10: “uffici”
  • immobili di categoria catastale “D”: palestre (D/6), cinema e teatri (D/3), o negozi dei centri commerciali (se classificati D/8), alberghi (D2)

Il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni:

  1. di locazione, leasing, concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, ha precisato che i canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli artt. 1571 ss. c.c., la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione;
  2. dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Contratti di leasing
L’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 14/E del 2020, ha precisato che possono beneficiare del credito d’imposta i contratti di leasing operativo (o di godimento) e non anche i canoni relativi a contratti di leasing finanziario, in quanto assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.
 

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator
L’art. 4, comma 1, del decreto “Sostegni-bis”, ha modificato l’art. 28, comma 5, ultimo periodo del D.L. n. 34/2020, stabilendo che alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator il credito d’imposta è stato esteso dal 30 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021. Per tali soggetti, rimangono immutate le condizioni per beneficiare del tax credit e, quindi:

  • spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti;
  • deve sussistere la riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50 per cento. La verifica deve essere fatta mese per mese e il confronto è da effettuarsi con i corrispondenti mesi relativi all’anno 2019;
  • per effetto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2021, nel caso di imprese multiattività, l’estensione al 31 luglio 2021 del credito d’imposta spetta a condizione che l’attività turistico-ricettiva rappresenti l’attività prevalente in termini di ricavi, rispetto al complesso delle altre attività esercitate dall’impresa;
Qualora un’impresa eserciti l’attività sia di albergo, che di ristorante, i ricavi derivanti dall’attività alberghiera devono essere maggiori rispetto a quelli dell’attività di ristorante.
  • la misura del credito d’imposta è pari al 60 per cento nel caso di contratti locazione (la misura è ridotta al 30 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e innalzata al 50 per cento nel caso affitto d’azienda per sole attività turistico-ricettive).
Una s.r.l. avente per oggetto la gestione di due alberghi nel 2020 ha conseguito ricavi per 8.100.000 euro. In presenza di tutti i requisiti, la società può beneficiare del bonus locazioni per i mesi agevolati.

Con particolare riguardo alle attività alberghiere, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2020 rinvia alla sezione 55 della Tabella Ateco 2007; ne sono interessati:

 

Codice attività Descrizione
55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, 
apart-hotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze
(inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti
 e bevande)
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e
somministrazione di pasti e bevande
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, bed & breakfast
residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, bed & breakfast
residence che offrono il servizio di fornitura di alloggio di breve durata presso 
chalet, villette, appartamenti o bungalow per vacanze, ovvero cottage senza servizi
di pulizia
55.20.52 Attività di alloggio connesso alle aziende agricole

Affitto di azienda per imprese turistico-ricettive
Il bonus fiscale spetta nel caso di contratti di affitto d’azienda, purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Per le strutture turistico-ricettive, nel caso di affitto d’azienda, il tax credit spetta nella misura del 50 per cento.

Nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per beneficiare dell’innalzamento al 50 per cento della misura del credito d’imposta, l’attività turistico-ricettiva deve rappresentare l’attività prevalente in termini di ricavi, rispetto al complesso delle altre attività esercitate dall’impresa.

In alcuni articoli della stampa specializzata (vedi Italia Oggi del 13 maggio 2021), è stata proposta un’interpretazione, per effetto della quale le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator hanno due strade per beneficiare del credito d’imposta: quella evidenziata nel presente paragrafo ovvero quella del paragrafo successivo (se più vantaggiosa).
Estensione da gennaio a maggio 2021 per altri soggetti

Il decreto “Sostegni-bis” ha esteso l’ambito temporale del credito d’imposta locazioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021, ma la spettanza del beneficio è subordinata alla riduzione del fatturato, non più del 50 per cento, bensì nella misura del 30 per cento.

Si evidenzia che, per il 2021, sono irrilevanti i codici ATECO.

Possono beneficiare del tax credit locazioni anche:

  • professionisti 
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Se costoro esercitano solo l’attività istituzionale, non deve essere osservata la condizione relativa alla riduzione del fatturato; al contrario, qualora venga esercitata, anche marginalmente, un’attività commerciale, deve sussistere la condizione della riduzione del fatturato.

Riduzione del fatturato
La condizione della riduzione del fatturato, nel 2021, non deve essere verificata con riferimento al singolo mese, ma considerando il periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, che deve essere posto a confronto con il corrispondente periodo dell’anno precedente, quindi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Inoltre, il conteggio deve essere effettuato con riferimento alla media mensile del fatturato e deve sussistere la contrazione di almeno il 30 per cento, che consentirà di beneficiare del credito d’imposta per tutti i mesi del 2021.

Il conteggio citato deve essere effettuato una sola volta, considerando il lasso temporale citato e non più mese per mese. Al verificarsi delle condizioni normative, il credito d’imposta potrà essere fatto valere con riferimento a tutti i cinque mesi dell’anno 2021.
 

Limite di ricavi
Il decreto “Sostegni-bis” ha incrementato, per tali soggetti, il limite di ricavi o compensi da 10 a 15 milioni di euro, da verificarsi nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi, il 2019).

Inizio attività 2019
Il credito d’imposta spetta anche in assenza del requisito relativo alla riduzione del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Pagamento del canone

Anche per il 2021, si applica il principio di cassa.

Quindi, per beneficare del tax credit locazioni, è necessario che i canoni di locazione siano stati pagati.

L’Agenzia delle entrate, nella risposta a istanza di interpello 12 agosto 2020, n. 263, ha riconosciuto che genera tax credit locazioni anche il pagamento operato nel 2021 dei canoni relativi al 2020.

A maggior ragione, tale principio si applica ai canoni di locazione relativi al 2021.

Utilizzazione del credito
Il credito d’imposta in esame può essere:

  • utilizzato in compensazione nel modello F24;
  • scomputato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
  • ceduto parzialmente/totalmente a terzi. Al riguardo si evidenzia la particolarità che l’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” non effettua un rinvio all’art. 122 del D.L. n. 34/2020, che consente la cessione del credito. E’, però, da ritenere che la cessione sia comunque possibile, considerando le finalità dell’istituto. Sul tema si dovrà, quindi, attendere il provvedimento attuativo che approva la modulistica, per valutare la decisione adottata dall’Agenzia delle entrate.
Fino a quel momento, il credito d’imposta non è cedibile a terzi.
 

Limiti comunitari
Per espressa previsione normativa di cui all’art. 4, comma 3, l’estensione del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finaL “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” e successive modifiche.

Per effetto di tale norma, trattandosi di un aiuto di Stato, l’importo dovrà essere inserito nel quadro RS del modello redditi del prossimo anno, contraddistinguendolo con l’indicazione di un apposito codice. 
Comuni “calamitati”: si applica anche al “Sostegni-bis”

Un dubbio interpretativo più volte evidenziato dalla stampa specializzata è quello di determinare se anche alla proroga contenuta nel decreto “Sostegni-bis” si applica la regola di cui all’art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020, ai sensi del quale il requisito del calo del fatturato non deve essere verificato per coloro che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020). Il dubbio interpretativo consiste nel fatto che l’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” effettua un richiamo ai soli commi 1, 2 e 4 dell’art 28 del D.L. n. 34/2020 e non anche al comma 5 del citato articolo, che si occupa dei Comuni cd. calamitati.

Su tale tema assai delicato è necessario attendere un cambiamento della norma in sede di conversione ovvero un intervento ufficiale dell’Agenzia.

 
 
Prospetto riassuntivo

 

Soggetti Periodo interessato Riduzione del calo del fatturato(*) Limite di ricavi Percentuale del credito d’imposta
Imprese turistico-ricettive Fino al 31 luglio 2021 Verificato il mese del 2021 a confronto con il corrispondente mese del 2019. La riduzione deve essere almeno del 50 per cento Non presente 60 per cento contratti di locazione
30 per cento contratti di servizi a prestazioni complesse
50 per cento affitto d’azienda
Agenzie di viaggio, tour operator Fino al 31 luglio 2021 Verificato il mese del 2021 a confronto con il corrispondente mese del 2019. La riduzione deve essere almeno del 50 per cento Non presente 60 per cento contratti di locazione
30 per cento contratti di servizi a prestazioni complesse
30 per cento affitto d’azienda
Altri soggetti(**) Da gennaio 2021 a maggio 2021 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 a confronto con 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, nella misura del 30 per cento 15 milioni di euro nel 2019 30 per cento
 

 (*) La condizione del calo del fatturato non deve essere verificata per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
 (**) Fatta salva la diversa interpretazione proposta da Italia Oggi del 13 maggio 2021.

(MF/ms)
 
 
 




Imprese: accantonamento di utile a riserva con sconto Super Ace

Per le società che hanno scelto di avvalersi della proroga dei termini di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 106 del DL 18/2020 nel mese di giugno si terranno le assemblee a tal fine convocate.

In detta occasione è necessario valutare con attenzione l’opzione introdotta dall’art. 19 del DL 73/2021 con riguardo alla c.d. super Ace, o Ace innovativa, diretta a stimolare la capitalizzazione delle imprese nel 2021 con un incentivo fiscale che, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, appare di indubbio interesse.

Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 19, infatti, dal giorno successivo a quello della delibera dell’assemblea di destinazione dell’utile d’esercizio a riserva è possibile beneficiare di un credito d’imposta calcolato applicando al rendimento nozionale l’aliquota IRES. In pratica, per ogni 10.000 euro di utile accantonato è possibile fruire di un credito d’imposta di 360 euro (10.000 x 15% x 24%) da utilizzare in compensazione ovvero cedibile a terzi.

In alternativa, resta ferma la possibilità di beneficiare dell’agevolazione sotto forma di deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale della variazione del capitale proprio nel 2021.

Secondo l’impostazione tradizionale, derivata dalla relazione al primo decreto attuativo dell’agevolazione Ace, la formulazione normativa deve intendersi riferita a tutti gli utili di esercizio che risultano mantenuti nell’economia dell’impresa, a prescindere dall’accantonamento a riserva, rilevando, ad esempio, anche gli utili portati a nuovo e quelli destinati direttamente a copertura di perdite.

Nell’ipotesi in cui il progetto di bilancio sia già stato approvato dal consiglio di amministrazione, ma non dall’assemblea, potrebbe essere opportuno che, con nuova delibera, l’organo amministrativo modifichi, nel progetto di bilancio, la proposta di destinazione dell’utile.

In ogni caso, c’è da considerare che spetta all’assemblea decidere in ordine alla destinazione dell’utile, eventualmente, optando anche per l’accantonamento o per il reimpiego nell’interesse della società (Cass. n. 4522/2016). Per la massima cautela procedurale, si potrebbe verbalizzare che il consiglio di amministrazione esprime il proprio consenso alla delibera assembleare che decide di mantenere gli utili nell’economia dell’impresa.

Ove, invece, il bilancio fosse già stato approvato dall’assemblea, e fosse stata deliberata la distribuzione dei dividendi, il passaggio di tali somme dal patrimonio netto ai debiti rende più complicato sostenere che la mancata distribuzione dei dividendi, da sola, sia sufficiente a integrare il presupposto dell’agevolazione.

A tal riguardo, si potrebbe valutare una nuova assemblea che, revocando la precedente, modifichi la destinazione dell’utile.

Si tratta di un percorso non immediato in quanto richiederebbe il consenso di tutti i soci e comporterebbe complicazioni di natura gestionale e fiscale nell’ipotesi in cui i dividendi siano già stati materialmente pagati ai soci.

In particolare, quanto al consenso, occorre evidenziare che la delibera di revoca incide sui diritti acquisiti di tutti i soci, per cui non pare possibile assumerla a sola maggioranza (cfr. Trib. Monza 15 gennaio 2004 e Cass. n. 2335/1994).

Al netto di tali problematiche, non sembra però che un’eventuale revoca della delibera assembleare e la successiva decisione di accantonare gli utili a riserva possa essere censurata dal punto di vista dell’abuso del diritto, dal momento che, in ragione della modifica normativa intervenuta a valere sul periodo d’imposta in corso, il contribuente si limita a porre in essere quegli adempimenti necessari per accedere al beneficio disposto dal legislatore.

(MF/ms)
 




Plastic Tax: ancora un rinvio. Sugar Tax: modalità di attuazione

L’imposta sui manufatti con singolo impiego (c.d. “Plastic Tax”) viene nuovamente rinviata, questa volta al 1° gennaio 2022. Lo stabilisce l’art. 9 comma 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).

Si tratta della terza proroga del tributo, istituito dall’art. 1 comma 634 ss. della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), avente ad oggetto i manufatti con singolo impiego (Macsi) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

La precedente proroga era avvenuta mediante la L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ne aveva previsto l’entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

L’Agenzia delle Dogane, nel mese di febbraio 2021, aveva anticipato alcuni passaggi della determinazione direttoriale che doveva definire alcuni aspetti fondamentali, tra i quali il campo di applicazione dell’imposta, gli adempimenti dei soggetti obbligati, il contenuto della dichiarazione trimestrale, le informazioni aggiuntive da indicare nelle fatture relative agli acquisti e cessioni dei Macsi e le modalità di rimborso (si veda “Pubblicate le bozze del provvedimento attuativo della plastic tax” del 19 febbraio 2021). Anche la pubblicazione della versione ufficiale di tale atto normativo non è, ad oggi, ancora avvenuta.

Sono rimaste, così, aperte molteplici questioni interpretative e applicative, che non consentono agli operatori una completa cognizione di tutte le possibili ricadute del nuovo tributo che, vista la complessità, non saranno solo fiscali. Numerosi sono gli impatti stimati sui sistemi legati alla logistica, alla produzione, alla contabilità e alla reportistica, oltre a quelli sui modelli di business.

È, quindi, ragionevole la scelta legislativa di posticipare ulteriormente l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta, non essendo peraltro da escludere una nuova revisione del tributo (dopo quella avvenuta ad opera della L. 178/2020).

Sul tema è, tra l’altro, da segnalare che il legislatore nazionale, mediante la L. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021, ha enunciato i principi e i criteri che il Governo dovrà seguire per dare attuazione della direttiva 2019/904/Ue, relativi alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. In particolare, andrà prevista una diminuzione duratura del consumo di prodotti monouso quali tazze per bevande (inclusi tappi e coperchi) e contenitori per alimenti (compresi quelli tipo fast-food o per altri pasti pronti per il consumo immediato).

Andrà poi promossa la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, anche mediante il riconoscimento di un credito d’imposta del 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002, da riconoscere alle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di Macsi.

Mentre il percorso relativo alla legislazione (tributaria e non solo) sui manufatti in plastica è in una fase di “stand-by”, alcuni passi avanti sono compiuti per quando concerne l’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”), anch’essa istituita dalla L. 160/2019.

A differenza dell’imposta sui manufatti con singolo impiego, infatti, la c.d. “sugar tax” troverà applicazione già dal 1° luglio 2021 (dopo essere stata, a sua volta, prorogata in due occasioni) e, nella giornata del 27 maggio 2021, ha visto la pubblicazione del proprio provvedimento attuativo (DM 12 maggio 2021).

Definita l’attuazione della Sugar Tax

Con quest’ultimo, si stabiliscono le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 661 ss. della L. 160/2019, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare ai fini dell’accertamento del tributo, alle modalità per il versamento dell’imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati contabili, nonché ai profili relativi all’accertamento e verifica dell’imposta di cui trattasi.

In particolare, per quanto concerne gli obblighi di denuncia dei soggetti che intendono realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, sono stabilite le informazioni minime che dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui:

  • la denominazione dell’impresa, la sede legale, la Partita Iva, le generalità del rappresentante legale, il luogo in cui è ubicato l’impianto di produzione e i depositi in cui intende stoccare le bevande edulcorate prodotte e la propria PEC;
  • le tipologie di bevande edulcorate che intende produrre, con l’indicazione delle relative voci di nomenclatura combinata;
  • la quantità annua stimata di bevande edulcorate che intende produrre e la quantità stimata di edulcoranti necessaria alla produzione.
(MF/ms)
 



Investimenti in beni 4.0: interconnessione tardiva solo se il bene soddisfa da subito i requisiti previsti

L’interconnessione “tardiva” per i beni 4.0 è ammessa solo per i beni già dotati delle 5+2 caratteristiche tecniche al momento del loro primo utilizzo.

Lo ha chiarito con la risposta a interpello n. 394 dell’8 giugno l’Agenzia delle Entrate, riportando il parere del Ministero dello Sviluppo economico.

La fattispecie riguarda una società che acquista e installa, su macchinari già acquistati dal 2017 e concessi in noleggio, un particolare apparecchio dotato di relativo software, per interconnettere i beni (carrelli elevatori) ubicati presso le imprese utilizzatrici con i sistemi gestionali aziendali della società.
Viene chiesto “se è necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto del carrello per avere una delle agevolazioni di industria 4.0” e “se è possibile applicare l’agevolazione (iper-ammortamento o credito di imposta 4.0) oltre che al costo di acquisto del dispositivo e del software che consentono l’interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 in poi”.

In via preliminare, il Mise afferma che il riconoscimento dei benefici previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0” – a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuta la sovvenzione, in base alla disciplina applicabile in funzione del momento di effettuazione – presuppone il soddisfacimento di alcune caratteristiche tecnologiche, in parte “richieste” al bene oggetto d’investimento e in parte “richieste” all’impresa beneficiaria, dipendenti dalla classificazione del bene stesso in una delle voci degli Allegati A e B alla L. 232/2016.

Sul piano generale, le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).

Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, può essere soddisfatta anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.

Al riguardo, nella circolare n. 4/2017 è stato precisato che: “il «ritardo» nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”.

L’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

Tali considerazioni, viene precisato, valgono anche nel caso del noleggio, in cui i requisiti di integrazione e interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa utilizzatrice.

Il Ministero, pertanto, esclude che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0.

Dispositivi autonomamente agevolabili

Per converso, secondo il MISE, l’applicazione dei benefici 4.0 potrebbe autonomamente riguardare i suddetti dispositivi, in quanto (potenzialmente) classificabili nei beni del secondo gruppo dell’Allegato A ovvero in quanto relativi all’intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche.

In merito poi alla componente software, viene precisato che il software di sistema (stand alone), se riconducibile a uno di quelli previsti dall’allegato B (come pare essere il software descritto dalla società, idoneo a consentire l’interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i sistemi gestionali aziendali propri), può godere delle agevolazioni 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione; il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso.

Da ultimo, viene ricordato che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione devono essere mantenute per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0, documentati dall’impresa con un’adeguata e sistematica reportistica.

(MF/ms)




Conservazione fatture elettroniche via Agenzia Entrate, servizio disponibile anche ante-adesione

Nella giornata del 4 giugno l’Agenzia delle Entrate ha comunicato sul proprio sito di aver reso disponibile una nuova funzionalità che consente di portare in conservazione “massivamente” le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio.

Al momento dell’adesione all’accordo di servizio, il soggetto passivo potrà indicare una data a esso antecedente, a partire dalla quale verranno “conservate automaticamente tutte le fatture trasmesse e ricevute dal SdI anche nei periodi in cui il servizio non era attivo”.

Se si sceglie, invece, di non specificare una data di “recupero retroattivo” verranno portate in conservazione esclusivamente le fatture transitate via SdI dal giorno successivo alla data di adesione al servizio.

Un elemento di particolare interesse concerne il fatto che, sulla base di quanto riportato dall’Agenzia nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nel caso in cui si sia già sottoscritto in passato un accordo ancora in essere alla data del 4 giugno 2021 e si intenda sfruttare la nuova possibilità, si potrà revocare il precedente accordo di adesione sottoscrivendone uno nuovo.

A titolo meramente esemplificativo, chi avesse aperto la Partita Iva il 5 gennaio 2021 e decidesse di aderire oggi al servizio, potrebbe quindi richiedere di portare in conservazione le fatture emesse e ricevute dalla data di inizio di attività, senza necessità di procedere al caricamento “manuale” dei documenti transitati dal SdI sino alla data di adesione.

Si tratta di una funzionalità che risponde sostanzialmente alle istanze degli addetti ai lavori che a più riprese avevano auspicato un intervento dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla conservazione “automatica” delle fatture transitate mediante il Sistema di Interscambio.

In particolare, alcuni sindacati di categoria avevano richiesto che la stessa Agenzia si facesse direttamente carico dell’adempimento, a prescindere dal momento in cui il contribuente avesse deciso di aderire al servizio di conservazione gratuito.

La novità viene presentata a pochi giorni dal 10 giugno 2021, scadenza del termine per concludere il processo di conservazione dei documenti informatici relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il DL “Sostegni” (art. 1 comma 10 del DL 22 marzo 2021 n. 41) aveva, infatti, previsto il differimento di tre mesi della scadenza “naturale” prevista dall’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014, motivando tale decisione con le difficoltà degli operatori, dovute all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Considerato che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, in assenza della proroga le fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 avrebbero dovuto essere portate in conservazione entro il 10 marzo 2021.

Il differimento era stato accolto positivamente, in particolare, dai soggetti che avevano aderito al servizio di conservazione messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2019.

Va sottolineato, infatti, come le precedenti funzionalità rendessero necessario portare “manualmente” in conservazione le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio sino alla data di adesione.

Ad esempio, chi avesse deciso di avvalersi del servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 31 ottobre 2019, avrebbe dovuto portare volontariamente in conservazione i documenti transitati dal Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019 sino al giorno in cui era stata manifestata l’adesione.

Ancora possibile la procedura manuale

Benché con le nuove funzionalità il caricamento manuale appaia circoscritto a casi piuttosto limitati, si ricorda che il servizio di conservazione “prevede l’acquisizione di documenti «file fattura» con dimensione massima pari a 5MB”, mediante accesso alla sezione “Nuovo invio in conservazione” dell’area riservata presente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il sistema prevede anche l’acquisizione di cartelle compresse contenenti “non più di 10 file fattura” che vengono “estratti e processati singolarmente” (cfr., in proposito, il “Manuale del servizio di conservazione delle fatture elettroniche”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata al 3 giugno 2021).

(MF/ms)