La territorialità Iva delle operazioni complesse
I criteri di collegamento tra operazione e territorio variano in ragione della tipologia di operazione; infatti, in relazione alle cessioni di beni, è sicuramente più agevole, considerata la materialità dei beni, stabilire un nesso tra operazione e territorio al fine di ricondurre la capacità contributiva espressa dal contribuente nell’ambito dei confini dello stato italiano.
Sotto questo profilo, l’articolo 7-bis Dpr 633/72 prevede la tassazione in Italia delle operazioni di cessioni di beni quando:
- il bene immobile compravenduto è situato in Italia;
- il bene mobile oggetto di cessione è esistente in Italia;
- il bene mobile viene spedito da altro stato membro e installato, montato o assiemato in Italia dal fornitore o da terzi per suo conto.
In questo caso si assume che l’operazione sia territorialmente rilevante, a prescindere da dove esattamente avviene la cessione, se, congiuntamente, il trasporto:
- si svolge nell’ambito del territorio comunitario (la nozione di territorio comunitario è contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 633/72
- inizia in Italia.
Più complessa e articolata, invece, è la situazione per quanto riguarda le prestazioni di servizi. Infatti, l’immaterialità dell’operazione sommata alla vasta gamma di servizi erogabili ha imposto al legislatore comunitario (e di conseguenza a quello domestico) di individuare dei criteri forfettari al fine di localizzare il luogo di esecuzione della prestazione.
L’articolo 7-ter, comma 1, Dpr633/72, pertanto, prevede che:
- le prestazioni di servizi B2B si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il committente (lettera a));
- le prestazioni di servizi B2C si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il prestatore (lettera b)).
- 7-quater e 7-quinquies Dpr 633/72 (sia per operazioni B2B sia B2C);
- 7-sexies, 7-speties e 7-octies Dpr 633/72 (solo per operazioni B2C).
Secondo i giudici eurounionali:
- in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti;
- un’operazione deve essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale;
- al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi.
Una volta stabilita la natura della prestazione complessa, il trattamento Iva rappresenta una mera conseguenza, infatti se la prestazione complessa:
- ricade nelle fattispecie derogatorie, si applica la relativa disciplina speciale;
- diversamente, verrà trattata come una prestazione generica ex articolo 7-ter Dpr 633/72 tassata, a seconda dei casi, nello stato del domicilio del committente (B2B) o del prestatore B2C).