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Valute estere novembre 2020

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2020 ( Provv. Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2020)

 

 Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2020 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,3336
Peso Argentino 94,4394
Dollaro Australiano 1,6266
Real Brasiliano 6,4324
Dollaro Canadese 1,5472
Corona Ceca 26,4659
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8152
Corona Danese 7,4459
Yen Giapponese 123,6095
Rupia Indiana 87,8553
Corona Norvegese 10,7453
Dollaro Neozelandese 1,7237
Zloty Polacco 4,4949
Lira Sterlina 0,89605
Leu Rumeno 4,8704
Rublo Russo 91,0097
Dollaro USA 1,1838
Rand Sud Africa 18,4019
Corona Svedese 10,2311
Franco Svizzero 1,0785
Dinaro Tunisino 3,2481
Hryvnia Ucraina 33,5106
Forint Ungherese 359,8424

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link,cambi di novembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
 
(MP/bd)




Istat: aggiornamento canoni di locazione novembre 2020

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2020, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a – 0.3% (variazione annuale) e a – 0,2% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente – 0,225% e – 0,150%.

(MP/bd)




Rinnovato accordo con ABI per sospensione rate dei mutui e finanziamenti

Confapi, insieme ad ABI e alle altre associazioni nazionali, ha sottoscritto l’accordo che proroga al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti.
In conformità con le nuove lineeguida EBA, la sospensione del pagamento delle rate non deve superare i nove mesi, comprensivi degli eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

In allegato il testo dell’accordo.

(MP/sg)




Credito d’imposta sanificazione pari al 47,1617%

Con il provv. n. 381183, datato 16 dicembre ma pubblicato il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 47,1617% la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, a fronte dell’aumento di risorse stanziate dall’art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”).

Ricordiamo che il credito d’imposta “teorico” è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro, fermo restando il limite complessivo di risorse stanziate.

Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854.

Per garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, inizialmente pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831 ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Tale percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è risultato pari al 15,6423%.

L’art. 31, comma 4-ter del DL 14 agosto 2020 n. 104, conv. L. 13 ottobre 2020 n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.

Pertanto, si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi), e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.

La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui al § 5.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020, è quindi definita dal provvedimento n. 381183/2020 in misura pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.

Credito d’imposta fruibile nel cassetto fiscale

Il provvedimento n. 381183/2020 precisa inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, come sopra determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A fini esemplificativi, si consideri che nel 2020 un’impresa sostenga spese di sanificazione pari a 50.000 euro e abbia indicato nella comunicazione un credito d’imposta “teorico” pari a 30.000 euro (60% di 50.000). Il credito effettivamente fruibile, a norma del primo provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831, era pari a 4.692,69 euro (30.000 x 15,6423%), mentre per effetto dell’incremento delle risorse il credito d’imposta utilizzabile sarà pari a 14.148,51 euro (30.000 x 47,1617%).

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, restano ferme le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020 n 259854.

(MF/ms)




Imposta di bollo su fatture elettroniche: le sanzioni per l’omesso versamento

Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:

  1. contrassegno, per le sole fatture cartacee;
  2. modalità virtuali di cui all’art. 15 del D.P.R. 642/72, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche;
  3. modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI.

Relativamente alle sanzioni, con la Circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, è stato chiarito quanto segue: 

MODALITÀ di ASSOLVIMENTO dell’IMPOSTA di BOLLO SANZIONE
CONTRASSEGNO

Art. 25, comma 1, D.P.R. 642/72

MODALITÀ VIRTUALI

Art. 13, D.Lgs. 471/1997

Riduzione a un terzo
Tale sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente ne effettui versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari: (1)

  • al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

MODALITÀ ex ART. 6, D.M. 17.6.2014

(1) Art. 12-novies, comma 1, decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

(MF/ms)




Acconto Iva 2020 entro il 28 dicembre

Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento, dell’acconto IVA. Tuttavia, va tenuto presente che il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto “Ristori-quater”, ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 
Sommario

  • SOGGETTI TENUTI ED ESCLUSI DALL’ACCONTO IVA 2020
  • I DIVERSI METODI DI CALCOLO DELL’ACCONTO IVA 2020
  • CASI PARTICOLARI
  • METODO STORICO
  • ESEMPI
  • MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO
  • SANZIONI

 Soggetti tenuti ed esclusi dall’acconto IVA 2020

Sono soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.

Rimangono però esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2020 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:

  • nel caso in cui l’acconto dovuto per l’anno 2020 risulti di importo inferiore ad euro 103,29;
  • qualora la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore ad euro 116,72;
  • se l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2020;
  • se l’attività sia cessata nel corso del 2020:
    • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2020;
    • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2020;
  • contribuenti che nell’anno 2019 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al riguardo, risulta opportuno precisare che l’esonero dal versamento dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;
  • soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
  • produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi, non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;
  • contribuenti che hanno effettuato nel 2020 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA;
  • imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre 2020, se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, ovvero entro il 30 settembre 2020, se trimestrali;
  • applicazione del metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito d’imposta;
  • applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.

Si ricorda che il decreto “Ristori-quater” (art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157) ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. Nel dettaglio, il decreto “Ristori-quater” ha previsto la sospensione dei versamenti (facoltà, non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:
– alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
– all’IVA. Sembra ragionevole ritenere che la sospensione sia applicabile anche con riferimento al versamento dell’acconto IVA 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica);
– ai contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione dei versamenti in esame per il mese di dicembre 2020 è applicabile unicamente:

  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi, nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione vale anche per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149, cd. decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

I citati versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 ovvero
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

I diversi metodi di calcolo dell’acconto IVA 2020

Per il versamento dell’acconto, il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo di acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:

Metodo previsionale

88 per cento del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2020.

Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.

Metodo storico

88 per cento del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2019).

Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti, data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso.

Metodo analitico

100 per cento del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).

Operazioni per la liquidazione IVA al 20 dicembre 2020

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

Operazioni attive Operazioni passive
Liquidazione IVA mensile

Operazioni effettuate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020

Operazioni registrate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020

Liquidazione IVA trimestrale

Operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

Operazioni registrate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

 

Casi particolari

Trasformazione di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.a.p.a. in società semplice

In tale ipotesi, l’acconto IVA 2020 non sarà dovuto, qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.

Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa

In tale ipotesi:

  • qualora vi sia stata l’assegnazione di beni ai soci e scioglimento della società entro il 30 settembre 2020, l’acconto IVA per il 2020 non sarà dovuto, qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2020;
  • invece, nel caso in cui la società che ha effettuato l’assegnazione non sia stata liquidata, andrà versato l’acconto IVA entro il 28 dicembre 2020, scegliendo una delle metodologie di calcolo evidenziate.

Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale

Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2020, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2020.

Invece, se, a seguito dell’estromissione di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l’attività, non sarà dovuto l’acconto, se viene utilizzato il metodo storico.

Metodo storico

Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto IVA 2020 risulta pari all’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno 2020. Ne consegue che:

  • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, al fine di calcolare l’importo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2019, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020;
  • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale:
    • in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019. Al fine del calcolo dell’acconto, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020;
    • per la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotrasportatori, la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dalla somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020.
Metodo storico

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

 Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 2020 con il metodo storico (*)

Liquidazione IVA mensile

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020

Liquidazione IVA trimestrale

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020

 

(*)

 

  • Nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente, l’acconto IVA 2020 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2019;

Esempio

Credito IVA a seguito di maggior versamento dell’acconto

  • così come chiarito dalla risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E, ai fini del calcolo dell’acconto, non va presa in considerazione la maggiorazione dell’1 per cento applicata all’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale.

Esempi

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile

Acconto versato nel 2019 Euro 5.000
Saldo IVA dicembre 2019 Euro 6.000
Totale Euro 11.000
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 9.680 (11.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale

Acconto versato nel 2019 Euro 4.000
Saldo IVA dicembre 2019 Euro 5.050
Di cui interessi 1% Euro 50
Totale Euro 9.000 (4.000 + 5.050 – 50)
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 7.920 (9.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale”

Acconto versato nel 2019 Euro 7.000
Saldo IVA IV trimestre 2019 Euro 9.000
Totale Euro 16.000
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 14.080 (16.000*88%)

Modalità di versamento dell’acconto

L’acconto, se di ammontare uguale o superiore a euro 103,29 deve essere versato in unica soluzione.

Il versamento dell’acconto deve essere fatto in via telematica, utilizzando il modello F24.

Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:

  • “6013”, se trattasi di contribuente mensile;
  • “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Lo scomputo dell’acconto IVA 2020 avviene nel modo seguente:

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

Scomputo dell’acconto IVA da:
 

 

Liquidazione IVA mensile

 

 

Liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020)

 

 

Liquidazione IVA trimestrale

 

 

Dichiarazione annuale IVA per il 2020 (entro il 16 marzo 2020)

 

 

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)

 

 

Liquidazione del IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

 

 

Attività separate in regime misto di liquidazione

 

  • Liquidazione di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020) o
  • liquidazione IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

Sanzioni

Sulle somme non versate o versate in meno è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5 per cento nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3).

Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, in presenza di ravvedimento operoso, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5 per cento dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1 per cento per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento). 

Momento del ravvedimento Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%) Riduzione da ravvedimento Sanzione ridotta da ravvedimento

Entro i primi 14 giorni (cd. ravvedimento sprint)

15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5%
Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%

Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione

30% 1/8 3,75%

Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/7 4,29%

Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/6 5%

 

(MF/ms)




Imu scadenza 16 dicembre 2020: esenzione se stati in zona rossa

Per beneficiare dell’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 è sufficiente che gli immobili siano ubicati nel territorio di una “zona rossa”, indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa. Il chiarimento è stato fornito dal Dipartimento delle Finanze nelle FAQ datate 4 dicembre 2020.

L’esenzione dal versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, è stabilita:

–          dall’art. 78 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”);

–          dall’art. 9 del DL 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”);

–          dall’art. 5 del DL 149/2020 (c.d. decreto “Ristori-bis”).

L’art. 8 del DL 30 novembre 2020 n. 157 (c.d. “Ristori-quater”), inoltre, stabilisce che le esenzioni previste dalle suddette norme si applicano a tutti i soggetti passivi dell’IMU (così come individuati dall’art. 1 comma 743 della L. 160/2019, e non solo ai proprietari), che siano anche gestori delle attività economiche a tal fine individuate.

In particolare, l’art. 5 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”) stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. “zone rosse”, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con apposite ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell’Allegato 2 dello stesso decreto (l’Allegato è stato integrato con l’attività di “47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori”, a opera del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”).

Affinché spetti l’esenzione, i soggetti passivi dell’IMU devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate.

I soggetti passivi dell’IMU devono anche essere gestori delle attività

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze nella FAQ n. 2 del 4 dicembre 2020, per l’esonero dalla seconda rata dell’IMU in scadenza il 16 dicembre 2020 è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del DPCM 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa.

Nella relazione tecnica al DL 149/2020, peraltro, al momento dell’emanazione dello stesso erano stati considerati i territori delle seguenti Regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che facevano parte della fascia rossa.

Successivamente con l’art. 1 del DL 154/2020 (“Ristori-ter”) è stato disposto il rifinanziamento delle misure di sostegno per le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell’IMU per i territori delle ulteriori Regioni che nel frattempo sono diventate zona rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Provincia di Bolzano e Toscana.

Per beneficiare dell’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU 2020, quindi, è sufficiente che gli immobili siano ubicati nei territori delle sopracitate Regioni (oltre che della Provincia Autonoma di Bolzano) che sono state “zone rosse”.

(MF/ms)




Fatturazione elettronica e esterometro: ulteriori precisazioni

Con giovedì 1° ottobre 2020, per l’invio a SDI delle fatture elettroniche e dell’esterometro, sono utilizzabili, in via facoltativa, le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.

La possibilità di utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche potrà creare qualche problema nello scambio di fatture; qualora, infatti, il soggetto emittente inviasse a SDI una fattura secondo le nuove specifiche, ed il ricevente non fosse ancora aggiornato alle stesse, potrebbe crearsi qualche problema pratico, quale ad esempio l’impossibilità di conversione del documento XML in un file leggibile (tipo PDF).

E’ quindi consigliabile che l’aggiornamento dei software contabili avvenga quanto prima, e che le modalità di aggiornamento siano concordate tra software house e utilizzatore del software; infatti, la cosa richiede, contestualmente, competenze informatiche ma anche una conoscenza delle regole Iva e delle modalità di gestione delle operazioni da parte delle aziende.

Attualmente, non esiste nessun chiarimento riguardante le nuove specifiche tecniche, che, lo precisiamo, sono un documento di 244 pagine scritto per informatici.

Le interpretazioni sono basate sulla lettura delle stesse e sulla logica che ritengo abbia portato all’aggiornamento: l’Agenzia delle Entrate, dal 2021, deve proporre al contribuente la bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, e della dichiarazione annuale.

L’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’ultimo Telefisco, ha chiarito che verrà messo a disposizione dei contribuenti un sistema con il quale possono essere accettate le bozze proposte, o modificate “online”.

Premesso che difficilmente le bozze potranno essere esatte (ad esempio l’Agenzia non può sapere quale è la detraibilità Iva dei vari acquisti), e che una eventuale accettazione non ha alcun effetto concreto sul contribuente (differentemente dall’accettazione di un 730 precompilato), la cosa da evitare è quella di commettere degli errori informatici che portino i dati elaborati dall’Agenzia ad essere talmente differenti da quelli comunicati tramite una LiPe, da condurre all’emissione di un “invito alla compliance” per spiegare le differenze, con dispendio di tempo, e spesso di denaro.

Fatta tale premessa, passiamo, ad esempio, a capire perché siano stati introdotti dei nuovi “tipi documento”, accanto a quelli già esistenti che individuano la fattura (TD01), la nota di accredito (TD04), e così via.

Scopriamo, quindi, che abbiamo due nuovi codici per la fattura differitaTD24 per quella emessa comunemente a seguito di cessioni documentate da ddt e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al ddt, e TD25 per la fattura emessa dal promotore di una operazione triangolare.

La necessità di individuare la prima tipologia di fattura differita potrebbe essere dettata dal fatto che, differentemente da una fattura immediata, la stessa potrebbe essere datata in un mese, ma dover confluire nella liquidazione del mese precedente, cioè quello di consegna o spedizione della merce. La seconda tipologia di fattura differita, invece, deve confluire nella liquidazione del mese di emissione, il quale è tuttavia quello successivo a quello di consegna o spedizione.

Un nuovo campo è stato istituito per gestire le autofatture per splafonamento (TD21); attualmente si ritiene che tale operazione vada gestita con il codice TD20, utilizzabile per la “autofattura denuncia”, dove si deve indicare, come “cedente/prestatore”, colui che ha emesso la fattura senza Iva che ha portato allo splafonamento.

In realtà, la procedura fin qui utilizzata non era esente da critiche, posto che tale codice viene letto dall’Agenzia delle Entrate come una “denuncia”, con la quale il cessionario/committente invita l’Agenzia delle Entrate ad andare a controllare un proprio fornitore che non gli ha emesso una fattura, o la ha emessa sbagliata.

Nel caso dello splafonamento, invece, chi ha sbagliato è il cessionario/committente, che ha consegnato una dichiarazione di intento al proprio fornitore, il quale ha legittimamente emesso fattura non imponibile, e non la ha revocata per tempo raggiunto l’ammontare del plafond: la colpa dello splafonamento è unicamente imputabile all’esportatore abituale.

Dalla lettura dei nuovi codici errore presenti nelle specifiche tecniche emerge che nell’autofattura per splafonamento con codice TD21 non devono più essere riportati gli estremi del fornitore, ma sia come “cedente/prestatore”, che come “cessionario/committente” deve essere indicato il soggetto che emette il documento.

Sempre riguardo alla “natura documento”, è stato istituito il codice TD27, per la fattura per cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo.

In questi casi, si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.

Tale codice dovrebbe quindi consentire al sistema dell’Agenzia di inserire tale documento nel quadro VE ma non nel VF.

Inoltre è stato istituito il codice TD26, cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni, che servirà per la compilazione del campo VE40 della dichiarazione Iva.

Questo campo serve per la corretta determinazione del volume d’affari, e, a sua volta, il volume d’affari, serve ad esempio per determinare se ci sono le condizioni per chiedere rimborsi e compensazioni dell’Iva a credito; una non corretta compilazione, anche se probabilmente non dovrebbe essere sanzionabile, potrebbe però rallentare l’erogazione di un rimborso Iva o far nascere un controllo mirato a verificare le condizioni di spettanza: insomma, come minimo una perdita di tempo!

C’è tuttavia da sottolineare che il tempo speso per codificare con il codice TD26 le cessioni di beni ammortizzabili, dovrebbe venire poi risparmiato in sede di redazione della dichiarazione annuale.

Sono state illustrate le nuove causali da dedicare al campo “tipo documento”, ed analizzato quelle relative alle fatture differite (TD24 e TD25), quelle per l’autofattura per splafonamento (TD21), quella per cessione gratuita senza rivalsa e per autoconsumo (TD27) e quella per cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni (TD26).

Queste causali possono consentire all’Agenzia di determinare con maggiore precisione il totale dell’Iva vendite, e compilare in automatico alcuni campi del quadro VE della dichiarazione Iva.

Per poter, però, aumentare la precisione di compilazione, sono stati introdotti dei nuovi codici utilizzabili nel campo relativo alla “natura”, cioè quello che deve essere compilato quando, a fronte di un imponibile positivo, c’è una imposta uguale a zero.

Ad oggi erano presenti i codici da N1 a N7, che codificavano le operazioni escluse, non soggette, non imponibili, esenti, in regime monofase, in reverse charge, con addebito di Iva estera.

Di tali codici, non saranno più utilizzabili i codici N2 (non soggette), N4 (non imponibili) e N6 (operazioni in reverse charge), in quanto sostituiti da una serie di sottocodici con maggiori dettagli.

Partiamo dalle operazioni non soggette ad Iva: sono quelle per le quali manca un requisito (soggettivo, oggettivo o territoriale), e, in quanto “fuori campo Iva”, per le stesse non dovrebbero applicarsi in toto le regole previste da tale imposta, comprese quelle di fatturazione e di indicazione in dichiarazione.

Ciò nonostante, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle Faq sulla fattura elettronica, per le stesse può comunque essere emessa una “fattura”, indicando la causale N2, ma le stesse non andranno indicate nel modello dichiarativo.

Si pensi, ad esempio, alle emissioni di fatture per risarcimenti danni causati dal cedente o prestatore, alle cessioni di buoni multiuso, di terreni agricoli, alle emissioni di note di variazione fuori campo ai sensi dell’articolo 26.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Iva, vi sono delle operazioni fuori campo Iva per le quali vige l’obbligo di fatturazione e di indicazione nel rigo VE34 della dichiarazione: sono alcune operazioni non territoriali, tra cui le più frequenti sono quelle per le quali si emette fattura senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, per aver reso un servizio ad un soggetto passivo stabilito all’estero.

Sulla base di tali premesse, si ritiene che la nuova causale “N2.1 – non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972” sia da utilizzare per tutte le fatture emesse obbligatoriamente per operazioni non territoriali, da indicare nel campo VE34 della dichiarazione, mentre la causale “N2.2 – non soggette – altri casi” sia da utilizzare per le fatture fuori campo emesse facoltativamente e da non indicare in dichiarazione.

L’opinione di chi scrive è che – a questo punto – con il codice N2.1 vadano indicate le fatture emesse senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, sia nei confronti di soggetti comunitari che extracomunitari.

Ciò andrebbe a superare un orientamento manifestato da Assosoftware prima, ed avallato dall’Agenzia delle Entrate, per il quale erano da codificare con il codice N2 solo le fatture in 7-ter verso extracomunitari e con il codice N6 quelle emesse a comunitari.

Tale interpretazione nasceva dal fatto che – come indicato nell’articolo 21 del Decreto Iva – sulle prime deve essere indicata l’annotazione “operazione non soggetta” e sulle seconde quella “inversione contabile”. Tuttavia, indipendentemente dalle annotazioni da riportare, entrambe sono operazioni non soggette, e confluiscono nel medesimo rigo dichiarativo; rigo che è di particolare importanza qualora si chieda il rimborso dell’Iva in quanto le operazioni non territoriali superano il 50% del volume d’affari.

A supporto della tesi per cui tutte le operazioni fatturate con l’articolo 7-ter andranno valorizzate con la causale “N2.1”, depone anche il fatto che nell’esterometro non esisterà più il codice N6. Chi, quindi, comunicherà le fatture in 7-ter verso comunitari con l’esterometro, anziché emettere direttamente la fattura via SDI, anche volendo non potrà utilizzare un codice della famiglia N6.

Dovesse essere confermata l’opinione di chi scrive, è probabile che molti software contabili richiederanno un aggiornamento, e per chi, per evitare l’esterometro, emette le fatture via SDI anche nei confronti di committenti non stabiliti in Italia, andrà previsto che tutte vengano catalogate con lo stesso codice e poi, a seconda del Paese di stabilimento del cliente, si riporti l’indicazione obbligatoria “non soggetta” piuttosto che “inversione contabile”.

Questo cambio di codice per le operazioni in 7-ter verso committenti comunitari, potrebbe far emergere un problema relativamente all’assoggettamento ad imposta di bollo.

Ai sensi del D.L. 34/2019, l’Agenzia dovrebbe integrare con procedure automatizzate le fatture che non riportano l’imposta di bollo ed inviare un invito al pagamento, a cui seguirà nel caso una iscrizione a ruolo.

È infatti comunemente riconosciuto che per i documenti che certificano operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva sia dovuta l’imposta di bollo e questo vale anche per le operazioni non territoriali; tuttavia, a parere di chi scrive, l’assoggettamento ad imposta di bollo delle fatture in 7-ter verso soggetti comunitari sarebbe contraria ai principi di non discriminazione previsti dal Trattato UE, dal momento che la stessa operazione resa verso italiani non è in genere assoggettata ad imposta.

Qualora le procedure automatizzate dell’Agenzia dovessero inviare tali comunicazioni, alle quali seguirà la cartella di pagamento ed il relativo contenzioso, è probabile che in caso di importi rilevanti, dovrà essere coinvolta la Corte di Giustizia UE.

Tornando alla fattura, il codice che certifica le operazioni non imponibili (N3), viene suddiviso nei codici da N3.1 a N3.6 per la corretta compilazione dei vari campi del rigo VE34 (operazioni che formano il plafond), del rigo VE35 (operazioni verso gli esportatori abituali) e VE36 (altre operazioni non imponibili che non formano il plafond).

Anche in questo caso vi sono dei codici per i quali è pacifico che l’imposta di bollo è dovuta (operazioni verso gli esportatori abituali) e che non è dovuta (esportazioni, cessioni comunitarie), mentre per altre operazioni non imponibili l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo è legata ad eventi che non sono codificabili (ad esempio se una operazione internazionale è legata ad una esportazione o meno) e quindi non è chiaro come possa l’Agenzia fare un controllo automatizzato delle fatture.

Ulteriore modifica è la suddivisione del codice “N6-inversione contabile”, nei sottocodici da N6.1 a N6.8, che servono per distinguere le varie casistiche di applicazione del reverse charge, come individuate dal rigo VE35 della dichiarazione; è stato istituito inoltre il codice “N6.9 inversione contabile-altri casi” che attualmente non ha riscontro in nessun rigo dichiarativo.

Sembra che l’Agenzia possa proporre una bozza di quadro VE della dichiarazione Iva che sia molto fedele alla realtà.

La domanda che sorge spontanea è come gestire le note di variazione; se è vero che esistono degli specifici codici da utilizzare come “tipo documento” (TD04 nota di credito), qualora si debba stornare una fattura di cessione di beni ammortizzabili codificata con TD26, affinché il sistema dell’Agenzia provveda alla corretta compilazione del rigo VE40, si dovrà emettere una fattura con segno negativo sempre con codice TD26?

Le modifiche con riferimento alla registrazione delle operazioni passive.

Partiamo in primo luogo dalla determinazione dell’ammontare dell’Iva detraibile: l’Agenzia non può conoscere se una cessione di beni o una prestazione di servizi dà diritto alla detrazione dell’Iva al cessionario o committente, in quanto non è a conoscenza di come viene applicata l’indetraibilità oggettiva, quella mirata, e in alcuni casi nemmeno quella da pro-rata.

Quello che l’Agenzia può sapere, senza essere comunque precisa, è quale sarebbe l’ammontare massimo di Iva detraibile, ipotizzando che non ci siano casi di indetraibilità: tale importo sarebbe dato dall’Iva indicata in tutte le fatture elettroniche ricevute nell’anno (l’Iva relativa può essere infatti detratta solo nell’anno di ricezione della fattura), sommata all’Iva all’importazione (nonostante per l’importatore la bolletta doganale sia un documento cartaceo, i relativi dati dovrebbero essere inseriti a sistema), e sommata all’Iva pagata dallo stesso cessionario o committente al posto del cedente o prestatore, con il meccanismo del reverse charge.

Prima di addentrarci nel discorso relativo al reverse charge, evidenziamo che l’Agenzia non vede in automatico l’Iva che viene addebitata con fattura cartacea da enti non commerciali con attività commerciale inferiore a 65.000 euro, e forse non vede nemmeno quella che potrebbe addebitare un cedente della Repubblica di San Marino.

Ciò premesso, importi rilevanti di imposta possono essere detratti dopo aver effettuato il reverse charge, cioè assolto l’Iva al posto del cedente o prestatore, emettendo una autofattura o integrando la fattura del fornitore. Chiaramente l’imposta assolta deve confluire poi come debito nella liquidazione Iva.

L’Iva che viene assolta con reverse charge confluisce nel quadro VJ della dichiarazione Iva, il quale riporta dei campi per il cosiddetto “reverse charge interno” e per quello “estero”.

Il reverse charge estero si effettua in particolare quando si fanno acquisti comunitari, quando si è committenti di prestazioni di servizi con territorialità italiana, rese da soggetti passivi stabiliti all’estero, e quando si acquistano da soggetti stabiliti all’estero beni che già si trovano in Italia.

In tutti i casi di “reverse charge estero” l’operazione va comunicata con l’esterometro, e, logica vuole che tale comunicazione riporti come imposta o come titolo di non imponibilità quello applicato dal cessionario o committente italiano con reverse charge.

Ad esempio, se un soggetto italiano riceve una fattura da un trasportatore tedesco e la integra con Iva, andrà indicato l’imponibile e la relativa imposta integrata, mentre se dovesse integrarla con l’articolo 9, andrà indicata la causale N3.4.

Ricordiamo che, con le nuove specifiche tecniche, in esterometro è stata eliminata la possibilità di utilizzare la causale “N6”, che le specifiche tecniche 1.5 consideravano applicabile in caso di “inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)”.

Una anomalia presente nelle precedenti specifiche tecniche e non eliminata con la versione 1.6, è che qualora il fornitore indicato nell’esterometro sia di un Paese comunitario, come tipo di documento potrà essere messo solo “TD10 Fattura per acquisto intracomunitario di beni” o “TD11 fattura per acquisto intracomunitario di servizi”.

Purtroppo questa è una semplificazione difforme dalla realtà, posto che molto frequentemente fornitori comunitari cedono merce che è già presente in Italia (si pensi alle cessioni di carburante effettuate dai numerosi venditori su internet con depositi in Italia), e quindi non si è in presenza di una operazione comunitaria.

Inoltre, a tali complessità si aggiungerà la Brexit e le implicazioni connesse agli scambi con il Nord Irlanda. Di ciò, chiaramente, dovranno tenerne conto le software house.

Il reverse charge estero, ad oggi, viene effettuato dalla quasi totalità dei soggetti in forma cartacea: al ricevimento di un documento cartaceo (o in formato elettronico, ma extra SdI, come un Pdf via mail), si procede alla stampa del documento estero, all’emissione della autofattura cartacea o all’integrazione del documento cartaceo, ed alla conservazione analogica di tali documenti.

Vero è che l’Agenzia, già nel passato, aveva precisato che era possibile inviare una specie di “autofattura” a SdI per smaterializzare questa operazione, ma la cosa è stata sconsigliata da tutti, per la confusione informatica che poteva generarsi anche nei controlli dell’Agenzia.

A questo riguardo, la novità delle nuove specifiche che sembra andare incontro a chi intende smaterializzare completamente la fase del reverse charge, è l’istituzione di tre nuovi codici del “tipo documento”, che sono TD17, TD18 e TD19, utilizzabili per il reverse charge da farsi su servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari, e su acquisti di beni da soggetti stranieri.

La logica di tali nuovi codici dovrebbe essere quella di rendere possibile che, già in sede di registrazione del documento estero, il sistema informativo possa creare un file xml da inviare all’Agenzia con i dati del fornitore estero e l’importo dell’Iva da assolvere, che oltre ad eliminare l’incombenza di dover comunicare l’operazione nell’esterometro, eviti proprio la stampa e la conservazione cartacea del documento integrato o dell’autofattura, ed inserisca l’operazione nel corretto rigo del quadro VJ della dichiarazione.

Analoga logica sembra avere il “tipo documento” “TD16 – integrazione reverse charge interno”.

Tale codice consente al cessionario o committente di una operazione in reverse charge interno (acquisto di rottami, di servizi di pulizia, subappalti edili, pallet usati, ecc…), di inviare a SdI un documento che sostituisce l’integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore (elettronica inviata via SdI).

Dalle specifiche tecniche capiamo che se generiamo questo file xml da inviare a SdI, come cedente/prestatore andrà messo colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio (ad esempio l’impresa di pulizia).

A parere di chi scrive, nel documento dovrebbe essere valorizzata l’imposta che si è assolta in reverse charge, anche se tale modus operandi non consente di determinare in che rigo del quadro VJ inserire l’operazione (salvo che l’Agenzia non riesca a incrociare questo documento con il campo “natura” inserito nella fattura emessa dal fornitore). L’alternativa (indicazione di un codice della famiglia N6), permetterebbe di individuare il rigo di competenza, ma non l’imposta assolta in reverse charge (si pensi ad esempio a chi riceve le fatture di subappalto edile, che le integra talvolta al 4% altre volte al 10% ed altre volte ancora al 22%).

In conclusione, le nuove specifiche tecniche, che per molti saranno solo una complicazione, per altri potrebbero essere uno stimolo per una maggiore automatizzazione dei processi amministrativi ed una eliminazione di documenti cartacei.

Tuttavia, molti chiarimenti sono necessari e, considerati i tempi di aggiornamento dei software gestionali utilizzati in particolare nelle grandi aziende, tali chiarimenti sono già in estremo ritardo.

(MF/ms)




Credito d’imposta per registratori telematici: ultimo mese per il bonus

Il credito d’imposta per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi spetta solo per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020

A partire dal 1° gennaio 2021 la generalità dei commercianti al minuto sarà obbligata a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”.

Infatti, il 31 dicembre 2020, termina la c.d. fase transitoria nell’ambito della quale i soggetti di minori dimensioni possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile (art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015 e circ. n. 15/2019).

Tale periodo transitorio, lo si ricorda, sarebbe dovuto terminare il 30 giugno scorso ma è stato prolungato a causa dell’emergenza epidemiologica. Soltanto a partire dal prossimo anno, dunque, verranno meno le semplificazioni previste per gli esercenti minori (con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro).

Resteranno esclusi dagli adempimenti di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 quei soggetti che rientrano negli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019 (come coloro che effettuano vendite per corrispondenza).

Ciò significa che gli esercenti che non rientrano nelle previsioni di esonero devono dotarsi per tempo dei nuovi registratori telematici o provvedere ad adattare i vecchi registratori di cassa, salvo che ritengano di poter utilizzare la procedura web delle Entrate. Inoltre, anche i soggetti che decideranno di effettuare la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi su base volontaria dovranno dotarsi dei nuovi strumenti.

In tale contesto, sembra opportuno ricordare che il credito d’imposta previsto per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi (anche usati) spetta a condizione che la relativa spesa, oltre ad essere documentata mediante fattura e pagata con mezzi tracciabili, sia sostenuta entro il 31 dicembre 2020. Infatti, l’art. 2 comma 6-quinquies del DPR 633/72 prevede l’attribuzione del credito in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2020) e, allo stato attuale, non constano previsioni volte a prorogare l’agevolazione. 

Il credito spetta anche a coloro che, pur avendo sostenuto la spesa nel 2019 o nel 2020, divengono proprietari degli apparecchi soltanto in una fase successiva ed eventuale (è il caso dell’acquisizione in leasing). Non possono beneficiarne, invece, coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto ma per la successiva cessione, a vario titolo (es. i soggetti che cedono gli apparecchi in leasing o i distributori).

Particolare attenzione, poi, dovrà prestarsi nell’ipotesi di pagamenti rateali, poiché la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto (si veda ancora la circ. n. 3/2020).

In merito all’entità del contributo, si ricorda che esso spetta, complessivamente, in misura pari al 50% della spesa, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’importo è calcolato al netto dell’IVA, salvo che l’imposta non possa essere detratta dall’acquirente (ad esempio, gli esercenti in regime forfetario calcoleranno il contributo al lordo dell’IVA). 

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo “6899”), a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo. 

Sulla falsariga dell’esempio riportato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 3/2020, un soggetto “mensile” che registra la fattura d’acquisto a settembre 2020 per 400 euro ed effettua il pagamento in quattro rate mensili da 100 euro a partire dallo stesso mese, nella liquidazione IVA di ottobre 2020 può utilizzare in compensazione un importo pari al 50% della rata mensile (50 euro), e così via per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali.

Necessaria la fattura e il pagamento tracciato

Non sembrano esserci preclusioni circa la fruizione dell’agevolazione da parte dei soggetti che decidono di assolvere gli adempimenti su base volontaria. Pertanto, tali soggetti potrebbero valutare di acquistare i nuovi strumenti nel 2020 per accedere al beneficio.

Si ricorda, in ultimo, che in base a quanto stabilito con provv. Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 il credito d’imposta dovrà essere evidenziato:

–          nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa;

–          nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

(MF/ms) 




Omaggi: autofattura elettronica e nuove specifiche tecniche

Come noto, dal prossimo anno cambia il tracciato della fatturazione elettronica e gli operatori sono chiamati ad adottare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio, in cui è possibile utilizzare indistintamente la versione preesistente (vers. 1.5) o la nuova.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.2), si segnala in questa sede il nuovo codice tipo documento TD27 – autofattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il codice identifica le seguenti ipotesi di cessione a titolo gratuito:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972);
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972);
  • prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne gli adempimenti ai fini Iva da osservare nel caso di cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, la rivalsa Iva non è obbligatoria (articolo 18 D.P.R. 633/1972).

Il contribuente può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388, § VI):

1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;

2) annotazione su un apposito “registro degli omaggi” (articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

In caso di autofattura elettronica occorre esporre nei campi del “cedente/prestatore” e del “cessionario/committente” l’identificativo Iva di colui che emette l’autofattura.

La casistica non va confusa con altre ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, occorre esporre nei dati del “cedente/prestatore” i dati della controparte dell’operazione invece dei propri. Trattasi dei nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 che non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (nuovo codice errore 00471).

Le autofatture costituiscono sempre delle fatture, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell’imposta, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, contenente le regole di fatturazione delle operazioni.

La guida dell’Agenzia delle entrate alle nuove specifiche tecniche, pubblicata il 23 novembre 2020, chiarisce che nel campo 2.1.1.3 – Data del documento della sezione “Dati Generali” del file xml, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. In caso di autofattura riepilogativa, tale data può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese di riferimento.

Riguardo al campo 2.1.1.4 – Numero della fattura occorre inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta emettendo l’autofattura. Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.

Diversamente, nel caso delle cessioni gratuite, se il cedente sceglie di emettere una fattura applicando la rivalsa Iva, si continua ad utilizzare il tipo documento TD01 (Fattura) o il nuovo codice TD24 – Fattura differita, di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972; in quest’ultimo caso viene emesso un documento di trasporto utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione. In ogni caso, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, si ritiene opportuno emettere sempre il documento di trasporto, specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

Segnaliamo infine che fino al 31 dicembre 2020, vigendo il periodo di convivenza tra vecchie e nuove specifiche tecniche, i contribuenti che utilizzano ancora la versione 1.5 delle specifiche tecniche ed intendono emettere un’autofattura elettronica per le ipotesi sopra descritte, dovranno utilizzare il codice Tipo Documento TD01.

(MF/ms)