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Start-up innovative: definizione e chiarimenti dal Mimit

Con la circolare del 29 luglio 2025, pubblicata il 31 luglio sul proprio sito, il MIMIT ha fornito indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento dalla L. 193/2024.

In relazione ai “nuovi” requisiti richiesti per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, il Ministero ha innanzitutto fornito chiarimenti in merito a quello previsto dall’art. 25 comma 2 lett. a-bis) del DL 179/2012, introdotto dall’art. 28 della L. 193/2024, in base al quale la start up innovativa deve rientrare nella definizione di PMI, secondo la nozione data dalla raccomandazione (Ce) 6 maggio 2003 n. 361.

Il MIMIT ha infatti rilevato che desta alcune incertezze l’applicazione di tale requisito e di quello previsto dall’art. 25 comma 2 lett. d) del DL 179/2012, secondo il quale, a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro.

Sul punto, il Ministero ha chiarito che detti requisiti non sono in contraddizione, ma vanno verificati congiuntamente.

Il Ministero è poi intervenuto sul requisito ex art. 25 comma 2 lett. f) del DL 179/2012, nella parte in cui stabilisce che la start up innovativa “non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza”, anch’essa introdotta dall’art. 28 della L. 193/2024.

Il MIMIT ha precisato che per “consulenza” si intende una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia il proprio cliente nello svolgimento di atti e fornisce informazioni e pareri. Vanno quindi escluse, ad esempio, le imprese con codice ATECO prevalente 70.2 (Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale) oppure 74.99 (Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.). Per “agenzia”, invece, si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere come, ad esempio, un’impresa che esercita l’attività di agente o rappresentante di commercio ex L. 204/85.

Ulteriori precisazioni sono state fornite con riferimento al comma 2-bis dell’art. 25 del DL 179/2012, introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno fino a un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. a);
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A. (lett. b);
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno (lett. c);
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, mediante il conseguimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che conduca a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. d);
  • ottenimento di almeno un brevetto (lett. e).
In relazione a quest’ultimo requisito, il Ministero ha chiarito che l’impresa deve essere titolare del brevetto, mentre risulta insufficiente il semplice contratto di licenza (adeguato, invece, nei casi di prima iscrizione e per la permanenza nella sezione speciale fino al terzo anno). Inoltre, sono esclusi dai brevetti rilevanti quelli per “modello di utilità”, così come non rileva la titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale.

Ulteriori precisazioni sono state fornite in relazione all’applicazione dell’art. 25 comma 2-ter del DL 179/2012, anch’esso introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente di estendere la permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il termine di cinque anni, per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale up”.

Il MIMIT, infine, ha precisato che la proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per 12 mesi, che aveva consentito, nel periodo della pandemia da COVID-19, la permanenza oltre i 60 mesi dalla costituzione della società e fino a un totale di 72 mesi, è scaduta (art. 38 comma 5 del DL 34/2020). Pertanto, tutte le start up che alla data del 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione (584 imprese, secondo i dati del Registro Imprese) devono essere cancellate d’ufficio per decorso del termine, previo invito al passaggio nella sezione speciale PMI innovative.
 

(MF/ms)




Valute estere luglio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Luglio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 agosto 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 151,4673
Peso Argentino 1473,0565
Dollaro Australiano 1,7862
Real Brasiliano 6,4611
Dollaro Canadese 1,5982
Corona Ceca 24,6246
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,3754
Corona Danese 7,4625
Yen Giapponese 171,5313
Rupia Indiana 100,6043
Corona Norvegese 11,8537
Dollaro Neozelandese 1,9471
Zloty Polacco 4,2541
Sterlina Gran Bretagna 0,86469
Nuovo Leu Rumeno 5,0716
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1677
Rand (Sud Africa) 20,7477
Corona Svedese 11,1985
Franco Svizzero 0,9325
Dinaro Tunisino 3,3695
Hryvnia Ucraina 48,8001
Forint Ungherese 399,1922
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
(MS/ms)




Istat: indice luglio 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di Luglio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,6 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,950 %.

(MS/ms)




Credito d’imposta beni strumentali: ancora disponibili delle risorse

Con un avviso pubblicato sul proprio portale, il Ministero delle imprese e del made in Italy, Mimit, ha dato informazioni sulla disponibilità di risorse residue da destinare al credito d’imposta 4.0, ex lege 178/2020 e ss.mm.ii., per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.

Nello stesso avviso viene ribadito che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

Il comunicato relativo all’utilizzo di nuove risorse ossia di risorse rimesse a disposizioni in esito delle verifiche sulle domande presentate entro il 17 luglio, è stretta conseguenza della procedura operativa prevista per richiedere l’agevolazione in parola.

In particolare, per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il vecchio modello di comunicazione previsto dal Decreto 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il D.Dirett. 15 maggio e ss.mm.ii, prevede un percorso specifico:

  • mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 (data individuata dal D.Dirett. 16 giugno 2025 ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Dirett. 15 maggio 2025) le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione degli investimenti in via preventiva;
  • comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti;
  • conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal D.Dirett. 24 aprile 2024.
Dunque, per le imprese che hanno presentato oltre al precedente modello, anche il nuovo modello di comunicazione degli investimenti entro il 17 luglio viene confermata la “prenotazione” delle risorse. Eventuali inadempimenti invece rimettono a disposizioni parte delle risorse destinate all’agevolazione e le imprese che hanno inviato solo il vecchio modello perdono la priorità nell’assegnazione delle risorse.

Da qui dunque la pubblicazione dell’avviso Mimit che mette a disposizione nuovi fondi destinati alla misura.

Il GSE ne dà comunicazione all’impresa inizialmente escluse per mancanza di risorse, secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni.
 

(MF/ms)




Agenzia delle Entrate: operatività nel mese di agosto

Le deduzioni allo schema di atto rientrano nella sospensione, ma non la domanda di adesione ante accertamento.

Il sistema tributario non prevede una sospensione feriale per le attività di verifica fiscale, ma esistono norme specifiche che sospendono l’utilizzo di alcuni poteri degli uffici.

Si allude all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, secondo cui “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Tra i termini soggetti alla sospensione rientrano, di conseguenza, quelli relativi ai questionari, agli inviti a comparire (strumentali, per definizione, alla richiesta di informazioni) e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73 che caratterizzano le c.d. “indagini a tavolino”.

Ove gli stessi poteri (ad esempio una richiesta di esibizione di un documento) vengano esercitati in occasione di un accesso, non si verifica invece alcuna sospensione.

Laddove, ad esempio, nel mese di agosto venisse chiesto un documento a seguito di indagine a tavolino, la sua mancata esibizione non potrebbe legittimare l’irrogazione della sanzione ex art. 11 del DLgs. 471/97, né si potrebbe verificare la c.d. preclusione probatoria dell’art. 32 del DPR 600/73.

Al di fuori di queste casistiche, non ci sono sospensioni dei termini. Così, la giurisprudenza ha diverse volte sancito che non soggiace ad alcuna sospensione il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale di constatazione ed emissione dell’accertamento ex art. 12 comma 7 della L. 212/2000 (Cass. 28 marzo 2019 n. 8643 e 9 febbraio 2023 n. 3903), termine dilatorio strumentale alla presentazione delle memorie difensive (rammentiamo che l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 è stato abrogato dal DLgs. 219/2023, con effetto dal 18 gennaio 2024).

Niente sospensione per le richieste durante gli accessi

Va però detto che, forse con una certa forzatura, la prassi ha specificato che soggiace alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 il termine di 60 giorni entro cui a seguito di schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, si possono presentare deduzioni difensive (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5 febbraio 2025). Si tratta pur sempre, per la prassi, di “termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate”.

Ricevuto lo schema di atto, il contribuente, in luogo delle deduzioni difensive, può formulare nei trenta giorni successivi domanda di accertamento con adesione. Sebbene di ciò la prassi non abbia parlato, il menzionato termine di trenta giorni non soggiace a nessuna sospensione feriale, quindi se lo schema di atto è notificato a luglio la domanda va presentata non solo ad agosto, ma anche entro i trenta giorni.

Il termine dei trenta giorni sembra avere natura ordinatoria, con la conseguenza che se la domanda venisse presentata dopo (magari a causa dell’errato conteggio della sospensione feriale) comunque la procedura di adesione dovrebbe instaurarsi.

Gli uffici, tuttavia, potrebbero essere di diverso avviso e l’eventuale rifiuto a dar corso alla procedura di adesione sarebbe insindacabile
 
(MF/ms)




Dal Mimit l’elenco degli incentivi preclusi alle imprese senza polizza catastrofale

La mancata stipula delle polizze catastrofali entro i termini di legge comporterà l’impossibilità, per le imprese inadempienti, di accedere, tra gli altri, ai finanziamenti “Smart&Start” per le start up innovative (DM 24 settembre 2014 Ministero dello Sviluppo economico), al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (DM 29 ottobre 2020), alle agevolazioni destinate a imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative ONLUS (DM 3 luglio 2015), ai mini contratti di sviluppo per le imprese del Sud Italia (DM 12 agosto 2024).

Queste sono alcune delle misure, individuate da un decreto del MIMIT pubblicato il 25 luglio, alle quali è impedito l’accesso da parte delle imprese tenute all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge.

L’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi viene quindi inserito tra i requisiti da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni e dell’erogazione delle medesime.

Si tratta, peraltro, dei soli incentivi di competenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy; per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso si dovranno attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.

È utile ricordare, brevemente, lo stato dei fatti circa le sanzioni alle imprese che non hanno stipulato le polizze in oggetto.

L’obbligo (introdotto dall’art. 1 comma 101 ss. della L. 213/2023, legge di bilancio 2024) riguarda le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, che disciplina le conseguenze del mancato adeguamento, stabilisce che dell’inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Anche considerato che la formulazione non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate, il MIMIT, in una FAQ del 14 aprile, aveva chiarito che la norma non ha carattere autoapplicativo.

Pertanto, è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure “coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva anticipato l’intenzione di precludere l’accesso agli incentivi, rinviando a un decreto l’individuazione delle misure.

Il DM pubblicato, oltre a individuare le agevolazioni precluse, precisa che le disposizioni in esso contenute si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno, come prorogati dal DL 28 marzo 2025 n. 39 convertito) e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto.

Sanzioni operative per le domande successive alla pubblicazione del DM

Il decreto specifica anche che l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

Infine, per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche vanno effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

(MF/ms)




ISA 2025: le principali novità dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la annuale circolare ha chiarito alcuni aspetti applicativi degli ISA 2025, relativi al periodo d’imposta 2024. 

Una parte rilevante della circolare è stata dedicata alla nuova classificazione ATECO 2025 e riflessi sulla modulistica degli ISA, nonché al rapporto fra CPB e variabili precalcolate ISA.

  • Classificazione ATECO 2025
  • Revisione straordinaria degli ISA
  • Regime premiale 2024
  • Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H
  • Quadro F – Dati contabili impresa
  • Società tra professionisti
  • Semplificazione ed anno inizio attività
  • Ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e riflessi sul CPB

In allegato ogni punto in dettaglio.

(MF/ms)




ISA 2023: in arrivo le lettere di compliance

Con il provvedimento prot. n. 305720/2025 del 24 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le disposizioni operative ai fini del c.d. adempimento spontaneo, con chance di ravvedimento operoso, da parte di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nei dati ISA comunicati con le dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2023.

In particolare, le anomalie individuate nel modello ISA sono individuate anche attraverso il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta:

  • certificazione Unica,
  • modelli per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili,
  • modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti.
Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale” (Cassetto fiscale, alla Sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia”) accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

Gli intermediari potranno accedere alle informazioni sulle anomalie segnalate consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate di ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet istituzionale.

(MF/ms)




Istat indice giugno 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,725 %.

(MP/ms)




Dichiarazione dei redditi: verifica delle spese sanitarie

Con la FAQ pubblicata il 17 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello REDDITI PF. 

L’emanazione della FAQ “esplicativa” era stata annunciata nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio scorso.

La questione trae origine dalle modifiche all’art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2014 apportate dall’art. 6 del DL 73/2022 e applicabili dalle dichiarazioni presentate dal 2023, secondo cui qualora la dichiarazione precompilata venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

Il CAF o professionista deve però verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Commentando tale novità normativa, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della relativa documentazione.

Tali chiarimenti della circ. n. 14/2023 sono però contenuti in un paragrafo intitolato “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti”, lasciando quindi intendere che potessero essere applicati solo in relazione ai modelli 730, anche se un generale rinvio alla circolare in esame, per ulteriori approfondimenti sulla documentazione da conservare in relazione alle spese sanitarie, è rinvenibile sia nel modello 730 (in Appendice), che nel modello REDDITI PF (in Appendice al Fascicolo 1).

Dubbio che è stato quindi superato con la FAQ pubblicata, la quale ammette un utilizzo generalizzato del prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF).

Resta fermo, come già indicato nella circ. n. 14/2023, che il prospetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, deve ritenersi che l’utilizzo del prospetto in esame possa avvenire indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) venga presentata utilizzando la dichiarazione precompilata, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo contenute nella FAQ pubblicata dall’Agenzia.

Tale conclusione è stata infatti esplicitata nella precedente risposta a interrogazione parlamentare, dove si afferma che il citato prospetto “può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del «servizio» web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma”.

Al riguardo, la risposta opportunamente precisa che in quest’ultimo caso non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato art. 5 del DLgs. 175/2014, limiti che sono specifici della dichiarazione precompilata, in quanto si basano sui dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.
Tali limitazioni sono però applicabili non solo ai modelli 730 precompilati, ma anche ai modelli REDDITI PF precompilati, compresi quelli che riguardano contribuenti titolari di partita IVA (cfr. art. 1 comma 1-bis del DLgs. 175/2014).

Nella FAQ l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie “spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”.
 

(MF/ms)