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Esportazioni indirette: i termini per la consegna dei beni

Le cessioni all’esportazione (c.d. “indirette”) di beni consegnati in Italia al cessionario non residente sono non imponibili Iva, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72, qualora il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio dell’Ue sia effettuato, entro il termine di 90 giorni dalla consegna, direttamente dal cessionario ovvero da un “terzo” per suo conto (es. il vettore o lo spedizioniere).

Nella pratica commerciale, è frequente che tali operazioni siano realizzate attraverso l’uso della clausola EXW (“Ex Works”), che consente al fornitore di mettere a disposizione i beni ceduti all’interno dei propri locali (es. stabilimento, deposito, ecc.), mentre spettano al cessionario il caricamento dei beni sul mezzo di trasporto e lo sdoganamento per l’esportazione.

Per la non imponibilità Iva devono, in ogni caso, ricorrere le condizioni previste dal citato art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72.

Con riferimento specifico al termine (pari a 90 giorni) entro cui il cessionario non residente è tenuto a trasferire i beni fuori dal territorio dell’Ue, si rileva come, a livello unionale, l’art. 146 par. 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce si limiti a stabilire che gli Stati membri “esentano” dall’Iva le “cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità”, senza subordinare la detassazione a ulteriori condizioni.

In merito all’interpretazione della citata norma, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che gli Stati membri possono legittimamente stabilire un termine ragionevole per le esportazioni, onde accertare se un bene sia “fisicamente” uscito dal territorio dell’Ue; peraltro, il mero superamento di detto termine non può “privare definitivamente il soggetto passivo della esenzione” ove dimostri “che la condizione di uscita è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine” (causa C-563/12).

Coerentemente, in ambito nazionale, la ris. Agenzia delle Entrate n. 98/2014 ha affermato che il trattamento di non imponibilità Iva, proprio delle esportazioni, si applica anche “quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni” di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72, sempreché “sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione”.

Per quanto concerne la decorrenza dei 90 giorni, in base al tenore letterale della disposizione, si ritiene rilevante il momento della “consegna” dei beni. A tal fine, occorre avere riguardo alla data risultante dal documento di consegna o di trasporto, che può essere il documento di trasporto (Ddt) previsto dal Dpr 472/96 o la lettera di vettura internazionale (Cmr). Se, però, la data di consegna non risultasse da un apposito documento, il termine decorrerebbe dalla data della fattura (C.M. n. 26/79).

Dunque, in presenza del documento idoneo a comprovare la consegna, la data di emissione della fattura rimane irrilevante “anche nell’ipotesi in cui sia anteriore rispetto a quella della consegna, per esempio perché è stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo o perché è stata anticipata la fattura per esigenze contabili”.

La sanzione scatta decorsi 90 giorni

L’esportazione dei beni effettuata oltre il termine summenzionato comporta, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Dlgs. 471/97, l’irrogazione al cedente della sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell’imposta, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (Cm. n. 23/99). Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi al decorso dei 90 giorni, tale soggetto passivo provvede al versamento dell’imposta, previa regolarizzazione della fattura.

Qualora sia acquisita la prova dell’esportazione, l’operazione resta non imponibile e, per recuperare l’imposta versata in sede di regolarizzazione, il cedente può emettere una nota di variazione ex art. 26 comma 2 del Dpr 633/72 oppure azionare la richiesta di rimborso ex art. 21 del Dlgs. 546/92 (si veda ora l’art. 30-ter comma 1 del Dpr 633/72) entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso (ris. Agenzia delle Entrate n. 98/2014).

(MF/ms)
 




Nuovo esterometro: sintesi della nuova comunicazione XML

A decorrere dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni con controparti non stabilite in Italia devono essere trasmessi in formato XML, mediante il Sistema di Interscambio, come previsto per le fatture elettroniche.

È, infatti, mutata la disciplina del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

La precedente comunicazione, effettuata su base trimestrale (e ancora dovuta per le operazioni del secondo trimestre 2022), si è tramutata in un invio “puntuale” dei dati, in relazione a ciascun acquisto e a ogni singola cessione o prestazione.

La nuova modalità di trasmissione interessa le operazioni attive e passive, riguardando sia operatori stabiliti nell’Unione europea che in Paesi terzi. Non rileva, ai fini della comunicazione, lo status del cliente, che può, quindi, essere un soggetto passivo o un “privato consumatore”.

Il maggiore impatto, per gli operatori, è dato dalle nuove modalità di trasmissione, dai nuovi termini entro cui effettuare la comunicazione e dal contenuto.

Termini e modalità di comunicazione

Sul fronte “attivo”, cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia possono essere agevolmente gestite inviando i dati al SdI nei termini già previsti per l’emissione delle fatture (vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione).

Meno immediata è l’individuazione del termine di invio dei dati per le operazioni passive.

Secondo la versione vigente dell’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, la trasmissione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per gli acquisti (di beni o di servizi) da fornitori stabiliti in altri Stati Ue, l’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72 rinvia agli artt. 46 e 47 del Dl 331/93 quanto agli obblighi di fatturazione e registrazione.

In particolare, secondo il citato art. 47, il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.

Ciò è coerente con il termine ultimo per l’invio dei dati, previsto dal nuovo “esterometro”.

Si evidenzia che il file XML, per gli acquisti intracomunitari di beni (e per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti Ue), dovrà essere compilato anche con l’indicazione dell’Iva dovuta, qualora si tratti di un’operazione imponibile – così come previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 nella versione 1.7 – oltre alla necessità di riportare l’imposta nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.

Per i servizi generici, ricevuti da soggetti passivi extra Ue, l’autofattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il termine, dunque, coincide con quello richiesto per l’invio dei dati nell’ambito dell’esterometro.

Più delicata è la gestione degli acquisti di beni presenti in Italia da soggetti passivi extra Ue o delle prestazioni di servizi diversi da quelli generici, rese da questi ultimi a operatori economici stabiliti in Italia (questione analoga è stata sottolineata di recente da ANC e Confimi, nella Nota congiunta del 1° luglio 2022).

L’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72 richiede che gli obblighi conseguenti a tali operazioni debbano essere assolti dal cessionario o committente. Ne consegue che questi sia tenuto all’emissione di un’autofattura (in formato analogico o elettronico) entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.

È necessario, pertanto, avere contezza del momento di effettuazione dell’operazione, posto che generalmente l’autofattura deve essere emessa entro i successivi dodici giorni, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72. A differenza di quanto previsto per la procedura di integrazione e registrazione della fattura ricevuta da un fornitore Ue, per documentare con autofattura i predetti acquisti da fornitori extra Ue non assume rilevanza il momento di ricezione del documento.

Ai fini dell’esterometro i tempi sono maggiormente dilatati. Come detto, il file elettronico deve essere infatti trasmesso “entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.

Si comprende come, nel caso in cui si desiderasse optare per l’invio elettronico dell’autofattura (codice “TD17” per l’acquisto di servizi o “TD19” per l’acquisto di beni), utilizzando il medesimo documento anche per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la trasmissione dovrebbe essere necessariamente anticipata.

Qualora, invece, si decidesse di attendere il maggior termine previsto per l’esterometro, sarebbe indispensabile emettere anticipatamente il documento cartaceo, per non incorrere nella sanzione per omesso reverse charge (art. 6 comma 9-bis del Dlgs. 471/97).
 

Operazione Momento di effettuazione Termine di emissione dell’autofattura Termine di annotazione nel registro delle vendite Termine di invio dei dati al SdI ai fini dell’esterometro
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue Consegna o spedizione del bene Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue Stipula dell’atto Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione
Prestazione di servizi “generica” ricevuta da soggetto extra Ue Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi) Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Prestazione di servizi non “generica”, rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue Pagamento del corrispettivo Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione
 
Contenuto dei dati di trasmissione

In precedenza, per le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia (sia attive sia passive) era richiesto il solo invio di specifiche informazioni, individuate dal punto 9.1 del provvedimento n. 89757/2018, vale a dire: i dati identificativi del cedente o prestatore; i dati identificativi del cessionario o committente; la data del documento comprovante l’operazione; la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti); il numero del documento; la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta (oppure, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione).

L’attuale versione del provv. n. 89757/2018, riferita alle operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, invece, si limita ad affermare che l’invio dei dati al SdI avviene “secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.

La versione 1.7 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, attualmente in vigore a seguito del provv. n. 374343/2021, quanto al contenuto del file XML, prevede diverse linee di dettaglio (campi della sezione 2.2.1).

Analizzandole, emerge la presenza di alcune informazioni che prima non erano contemplate nell’ambito dell’esterometro, tra cui la c.d. “descrizione” ossia: la “natura e qualità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione”.

È un’implementazione che va nella direzione di arricchire la comunicazione con controparti non stabilite di tutte le indicazioni obbligatorie della fattura, come individuate dall’art. 21 comma 2 del Dpr 633/72.

Si evidenzia come, sino al 1° luglio, le informazioni “qualitative” legate alla descrizione del bene o servizio non dovevano essere rilevate (né nell’esterometro né nel documento cartaceo) per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue, non essendo tali dati richiesti per l’integrazione delle fatture ex art. 46 del Dl 331/93.

(MF/ms)




Proroga per la Lipe del secondo trimestre

La comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva, che non è venuta meno con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha cadenza trimestrale, deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza è fissata al 16 settembre 2022.

Tale tempistica opera a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, sia essa mensile o trimestrale, in quest’ultimo caso per natura o per opzione.

Proroga per la Lipe del secondo trimestre

A seguito della novità introdotta dal decreto Semplificazioni (Dl n. 73/2022), il termine del 16 settembre è sostituito con quello del 30 settembre, consentendo in tal modo ai contribuenti di beneficiare di un maggior termine per comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre dell’anno.

Per effetto dell’art. 12-quater, comma 1, Dl. n. 34/2019 (decreto Crescita), inserito in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

La modifica intende semplificare l’obbligo comunicativo in esame, prevedendo la facoltà, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio, di comunicare i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre all’interno della dichiarazione, evitando un duplice adempimento dichiarativo e comunicativo, senza incidere sui termini di liquidazione e versamento dell’imposta.

Va da sé che i soggetti che decidono di non avvalersi della semplificazione devono trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre entro il mese febbraio dell’anno successivo a quello del periodo di riferimento, nonché presentare la dichiarazione IVA annuale secondo i termini ordinari, vale a dire entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, ex art. 8, comma 1, Dpr n. 322/1998.

Al fine di consentire ai contribuenti interessati di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, nel modello di dichiarazione IVA è stato istituito il quadro VP, la cui composizione riproduce l’analogo ed unico quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Comunicazione dell’avvenuta presentazione telematica

Le istruzioni relative al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della comunicazione è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

In relazione alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, le istruzioni chiariscono, richiamando le indicazioni della C.M. n. 195/E/1999, che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. In tal caso, come specificato dalla risoluzione n. 5/E/2003 (§ 2.6), l’invio si considera comunque tempestivo, non comportando pertanto l’applicazione di sanzioni, se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

La stessa possibilità di re-invio era stata riconosciuta dall’Agenzia per la comunicazione dei dati delle fatture (risposta alle FAQ del 6 aprile 2018), anche in questo caso, però, senza specificare se i cinque giorni successivi da prendere in considerazione siano quelli “lavorativi”.

Seppure in altre occasioni – come, per esempio, a proposito della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017) – sia stato espressamente indicato che la trasmissione del file corretto deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto, si ritiene che, anche per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, sia possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni, facendo riferimento ai cinque giorni lavorativi che seguono lo scarto.

Se, quindi, il file sarà inviato e scartato il 30 settembre 2022, sarà possibile ritrasmettere la comunicazione entro il 7 ottobre 2022, avendo cura di conservare – al fine di evitare eventuali contestazioni – non solo la comunicazione originaria di scarto, ma anche la successiva ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati.

Rettifica della comunicazione già trasmessa

Le istruzioni relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’Agenzia delle Entrate, in merito al comportamento da tenere nel caso si intenda rettificare una comunicazione già trasmessa e per la quale sia scaduto il termine di presentazione, ha chiarito che il sistema telematico accoglie eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario, ribadendo che, ovviamente, la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse (risposta alle FAQ del 26 maggio 2017).

La comunicazione non deve essere inviata in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP, come nel caso dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.

L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel Quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.

Correzione di eventuali errori od omissioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, Dlgs. n. 471/1997).

Sul punto, le istruzioni ribadiscono quando già specificato dalla risoluzione n. 104/E/2017, ossia che per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione, compilando il quadro VH; sicché, se quest’ultima è stata presentata senza provvedere alla relativa regolarizzazione occorrerà sanare le irregolarità od omissioni presentando una dichiarazione integrativa.

(MF/ms)
 




La nuova certificazione degli investimenti in R&S & I&D

In uno scenario caratterizzato da sempre più frequenti contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sull’inquadramento delle attività svolte nei periodi 2015-2019 nell’ambito della ricerca e sviluppo ammissibile al credito d’imposta ex articolo 3 Dl 145/2013 e dalla possibilità, da attivare entro il 30.09.2022, di sanare le indebite compensazioni effettuate entro il 22.10.2021 con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall’articolo 5, commi 7-12, Dl 146/2021, era improrogabile un intervento decisivo atto a consentire alle imprese l’applicazione della nuova disciplina del credito d’imposta R&S&I&D “in condizioni di certezza operativa”.

Un primo tentativo in tale direzione, seppur parzialmente infruttuoso, è ravvisabile nelle modifiche apportate dalla lettera g) del comma 1064, articolo 1, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) all’onere di relazione tecnica del comma 206 dell’articolo 1, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), che ha imposto l’obbligo di asseverazione del documento col fine di “assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute”.

La mancanza di ulteriori chiarimenti sulla modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha indotto le imprese ad adottare soluzioni difformi, che spaziano dall’asseverazione ad opera del medesimo legale rappresentante e/o del responsabile delle attività, fino al rilascio di una perizia tecnica asseverata da parte di un soggetto terzo.

L’articolo 23, commi 2-8, Dl. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) è intervenuto sul tema delineando un vero e proprio sistema di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica incardinati nella disciplina dell’articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019.

La certificazione degli investimenti rappresenta uno strumento liberamente azionabile dal contribuente a propria tutela, in virtù del suo effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In attesa della pubblicazione del DPCM su proposta del Mise e di concerto con il Mef, previsto entro il 22.07.2022, che dovrà definire i requisiti dei certificatori, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni di richiesta della certificazione, gli oneri a carico dei richiedenti parametrati ai costi della procedura, analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo sistema di certificazione.

L’ambito applicativo della certificazione comprende tutte le attività ammissibili al nuovo credito d’imposta R&S&I&D (in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2020 per la generalità delle imprese), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, già effettuate o da effettuarsi, purché non siano già state contestate violazioni relative all’utilizzo del credito o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento in relazione alle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il contenuto della certificazione attiene alla qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al credito d’imposta.

L’aspetto di maggiore appeal del sistema risiede nell’effetto vincolante della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, che comporta la nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni.

Unica deroga a questo effetto vincolante è rappresentata dal caso in cui la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Legittimati al rilascio della certificazione saranno i soggetti abilitati secondo i requisiti da definirsi dall’apposito DPCM.

Sulla natura e le caratteristiche dei soggetti il testo del comma 3 dell’articolo 23, Dl 73/2022 resta generico, precisando soltanto che si tratterà di:

  • soggetti pubblici o privati;
  • in possesso di requisiti, idonei anche a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità;
  • iscritti all’apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mise.
Ulteriore aspetto che dovrebbe garantire l’efficacia del sistema di certificazione è l’ingerenza del Mise sui procedimenti valutativi adottati dai certificatori: i soggetti abilitati dovranno infatti attenersi, nell’espletamento dell’incarico, a quanto previsto da apposite linee guida del Mise, periodicamente elaborate ed aggiornate e saranno soggetti ad attività di vigilanza.

Il sistema di certificazione così delineato prevede dunque un ruolo pervasivo del Mise, che potrà contare su una spesa autorizzata al comma 8 di euro 307.000 per il 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dal 2023 per costituire una task force dedicata mediante ampliamento del proprio organico con le seguenti figure:

  • un dirigente di livello non generale;
  • dieci unità di personale non dirigenziale.
(MF/ms)



Prolungati di dieci giorni i termini per registrare gli atti

Con l’entrata in vigore, il 22 giugno 2022, del Dl 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”), sono divenute efficaci alcune novità in relazione all’imposta di registro, la prima delle quali riguarda il prolungamento a 30 giorni (prima erano 20) del termine per la registrazione in termine fisso degli atti.

Infatti, modificando gli artt. 13 e 19 del Dpr 131/86, l’art. 14 del Dl 73/2022 ha portato a 30 giorni il termine ordinario per:

  • la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
  • la denuncia di eventi successivi alla registrazione.
Si ricorda che l’imposta di registro si applica al momento della registrazione degli atti e la registrazione è obbligatoria “in termine fisso” per gli atti individuati dalla Tariffa Parte I allegata al Dpr 131/86.

Il “termine fisso” di registrazione è stabilito dall’art. 13 del Dpr 131/86 che, fino al 21 giugno 2022, lo fissava in 20 giorni dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per gli atti di locazione immobiliare e per gli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per i quali già valeva il termine di 30 giorni.

Dal 22 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni fiscali” porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del Dpr 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine (residuale) di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).

Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili nulla muta, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate diverse dalle locazioni (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare), dal 22 giugno 2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.

Inoltre, è stato modificato anche l’art. 19 del Dpr 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione, che deve essere presentata, ad esempio, in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto, ovvero di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del Dpr 131/86).

La novità dovrebbe riguardare non solo gli atti stipulati dal 22 giugno 2022 ma, in virtù della natura procedimentale della disposizione, anche gli atti il cui termine fosse pendente al 22 giugno 2022.

L’altra modifica apportata al Dpr 131/86 riguarda, invece, i soli pubblici ufficiali: l’art. 1 del Dl 73/2022, modificando l’art. 68 del Dpr 131/86, sopprime l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, a carico dei pubblici ufficiali.

L’art. 67 del Dpr 131/86 dispone, infatti, l’obbligo di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti “del loro ufficio” soggetti a registrazione in termine fisso, in capo a:

  • notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
  • cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
  • capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti.
L’art. 68 del Dpr 131/86, come vigente fino al 21 giugno 2022, prevedeva l’obbligo, con cadenza quadrimestrale, in capo a tali soggetti, di presentare i suddetti repertori all’Agenzia delle Entrate per le verifiche.

Il Dl 73/2022 sopprime l’obbligo di presentazione quadrimestrale dei repertori, sostituendolo con una verifica “a richiesta” degli Uffici.

Il nuovo art. 68 del Dpr 131/86, come riscritto dall’art. 1 del Dl 73/2022 con decorrenza dal 22 giugno 2022, demanda, infatti, il controllo sui repertori all’iniziativa degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, specificando che i soggetti obbligati alla tenuta dei repertori trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta da parte degli Uffici.

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate effettuano verifiche “anche presso gli uffici dei soggetti roganti”.

Mentre la norma previgente prevedeva l’apposizione di un visto sul repertorio, il novellato art. 68 del Dpr 131/86 precisa che, a seguito del controllo, l’Ufficio competente “dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali”.

Anche l’applicazione delle sanzioni viene adattata alle nuove modalità di controllo dei repertori: viene infatti, previsto (modificando l’art. 73 del Dpr 131/86) che la sanzione amministrativa “da euro 1.032,91 a euro 5.164,57” (che resta immutata) si applica ai pubblici ufficiali che omettano la “presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 68”.

La sanzione, quindi, scatta se il pubblico ufficiale non presenta il repertorio entro 30 giorni dalla richiesta.

(MF/ms)
 




Nel vecchio esterometro le operazioni effettuate fino al 30 giugno

Gli acconti corrisposti per acquisti intracomunitari entro il 30 giugno scorso, e riferiti a beni la cui consegna o spedizione è avvenuta dal 1° luglio 2022, dovranno essere comunicati entro il 15 agosto 2022 utilizzando il Sistema di Interscambio se la fattura è ricevuta nel corso del corrente mese di luglio.

È questo uno degli aspetti che gli operatori economici dovranno tener conto per il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” esterometro, tenendo conto che le nuove modalità di comunicazione riguardano le operazioni (attive e passive) effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Nella normativa Iva nazionale, il momento di effettuazione è disciplinato nell’articolo 6 Dpr 633/72, al cui interno si distinguono le seguenti regole generali:

  • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione, mentre quelle relative a beni immobili alla data del rogito notarile. In ogni caso, se antecedentemente a tali momenti è incassato il corrispettivo o è emessa fattura, il momento di effettuazione è anticipato in corrispondenza dell’incasso o dell’emissione della fattura,
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo, fatta salva l’anticipata fatturazione, nel qual caso il momento di effettuazione coincide con la data di emissione della fattura antecedente al pagamento.
Per la nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere le questioni più delicate riguardano gli acquisti di prestazioni di servizi generiche di cui all’articolo 7-ter e gli acquisti intracomunitari di beni.

Per la prima delle due categorie di operazioni, l’articolo 6, comma 6, Dpr 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato si considerano effettuate alla data di ultimazione delle prestazioni stesse, fermo restando che in caso di pagamento anticipato il momento di effettuazione coincide con il pagamento stesso.

Ad esempio, l’incarico di consulenza legale sottoscritto da una società italiana nel mese di giugno con un avvocato tedesco per il recupero di crediti vantati verso debitori stabiliti in Germania, la cui esecuzione termina nel corso del mese di agosto, con emissione di fattura nel corso dello stesso mese, deve essere comunicato allo Sdi entro il 15 del mese di settembre (ferma restando la necessità della ricezione della fattura entro la fine del mese di agosto) inviando il TD17.

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, si deve tener conto che l’articolo 39 Dl 331/1993 considera rilevante, quale momento di effettuazione, l’inizio del trasporto con partenza dal Paese membro di provenienza.

Laddove prima di tale momento vi sia il pagamento, totale o parziale, non assume alcun rilievo ai fini della verifica del momento di effettuazione (salva la facoltà del fornitore di emettere fattura a fronte dell’acconto ricevuto).

Ad esempio, se una società italiana ha ordinato dei beni da un fornitore francese per euro 10.000, partiti da Parigi il giorno 4 luglio, corrispondendo un acconto in data 29 giugno 2022, l’operazione si considera effettuata nel mese di luglio per l’intero importo, con conseguente obbligo di inviare, ad opera del cessionario italiano, il TD18 a mezzo Sdi entro il 15 agosto 2022 (ferma restando la ricezione del documento da parte del fornitore francese nel corso del mese di luglio).

È appena il caso di precisare che per le prestazioni di servizi, di cui gli articoli 7-quater e 7-quinquies Dpr 633/72, anche se scambiate con soggetti passivi stabiliti in altri Stati, il momento di effettuazione resta ancorato al pagamento del corrispettivo, con la conseguenza che per tutti i pagamenti avvenuti a partire dal 1° luglio 2022 gli acquisti di tali servizi dovranno essere comunicati con le nuove modalità, inviando tramite Sdi il documento TD17 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura del prestatore comunitario o di effettuazione dell’operazione da parte del prestatore extraUe.

(MF/ms)




Esterometro: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In un webinar  il dott. Piancaldini e la dott.ssa Lami dell’Agenzia dell’Entrate, preannunciando che a breve la stessa Agenzia pubblicherà dei documenti ufficiali con dei chiarimenti in merito all’esterometro, hanno anticipato alcuni importanti concetti.

Circa le operazioni soggette all’obbligo di comunicazione, i relatori ricordano che non devono essere comunicate le operazioni documentate da bolla doganale.

In particolare, per quanto riguarda le importazioni, viene ricordato che se le operazioni dovessero comunque essere comunicate, nessuna sanzione potrebbe essere irrogata al contribuente; tuttavia, le bozze dei registri, delle Li.Pe. e della dichiarazione Iva predisposte dall’Agenzia, riporteranno delle duplicazioni, con possibili perdite di tempo per il contribuente e l’Amministrazione.

Altro caso in cui non si deve effettuare la comunicazione è quello di ricezione di fatture elettroniche via SDI; si ricevono fatture elettroniche via SDI da San Marino, posto che le autorità fiscali della Repubblica del Titano hanno emanato norme di obbligo quasi generalizzato di emissione di fatture elettroniche via SDI per i loro contribuenti.

Viene inoltre ricordato che gli acquisti di beni e di servizi non territoriali, di importo unitario fino ad euro 5.000, non devono essere oggetto di comunicazione. Si tratta in genere di operazioni assoggettate ad Iva estera, ed una diapositiva precisa che tale importo va assunto al lordo dell’imposta.

Circa le decorrenze del nuovo obbligo, i relatori sono tornati due volte sull’argomento, concludendo che deve essere fatto riferimento – per le operazioni passive – alla data di ricezione della fattura e non a quella di effettuazione dell’operazione.

Sull’argomento, è opportuno che si attendano dei chiarimenti scritti, posto che in funzione delle diverse operazioni che si pongono in essere il documento ricevuto dal fornitore può rilevare o meno per l’individuazione del mese in cui l’operazione deve essere registrata.

Per le operazioni attive, è lasciato intendere che il file XML inviato a SDI è “un rigo di esterometro”, posto che la fattura sarà il file PDF inviato via mail al cliente (o quello cartaceo inviato per posta). La cosa è rassicurante dal punto di vista sanzionatorio, visto che le violazioni sul “rigo di esterometro” sono punite con euro 2 per operazione, mentre l’omissione della fattura è più pesantemente sanzionata.

Solo nel caso in cui il soggetto estero (verosimilmente identificato in Italia) autorizzi il cedente/prestatore italiano ad inviare la fattura elettronica in formato XML via SDI, e fornisca quindi un codice destinatario o venga utilizzato il codice 0000000, allora il file viene considerata la vera “fattura”, e quindi diverse sono le sanzioni in caso di violazione.

Una slides evidenzia che i files delle fatture attive devono essere con tipo documento da TD01 a TD06.

In un successivo quesito viene precisato che anche il codice TD24 è ammesso.

Anche in tale caso è opportuno che venga chiarito se anche il codice TD26, ad esempio, è utilizzabile, nel caso in cui al soggetto estero si ceda un bene ammortizzabile.

Viene rimarcato che anche le operazioni verso privati devono essere comunicate, purché siano documentate con emissione di fattura o di certificazione fiscale (scontrino, ricevuta, o documento commerciale). Ricordiamo che non sono oggetto di obbligo di fatturazione e di certificazione, tra le altre, le operazioni di commercio elettronico diretto ed indiretto.

Un altro interessante chiarimento riguardante le operazioni attive è che in caso di emissione di fatture anticipate rispetto al termine ultimo di emissione normativamente previsto, l’invio del file dell’esterometro scadrà nel momento ultimo di emissione previsto dalla norma.

Per le operazioni passive, come noto, è necessario inviare dei files, con “tipo documento” valorizzati con TD17, TD18 e TD19, utilizzando il tracciato della fattura elettronica. Anche in tale caso, questi files sono “righi di esterometro”.

Un po’ di confusione ha generato una slides nella quale – dopo aver rimarcato che l’obbligo di invio dell’esterometro non modifica le norme sul reverse charge, ed aver precisato che la tardiva od omessa trasmissione del file XML è una violazione autonoma rispetto a quelle sul reverse charge – viene riportata una frase secondo la quale “se la trasmissione dei dati avviene utilizzando tipologie di documenti che assolvono anche agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri Iva esplica i suoi effetti sulla detrazione dell’imposta, impedendola sino al corretto adempimento”.

In sostanza, sembra che la posizione dell’Agenzia sia quella per cui l’invio di un file TD17/TD18/TD19 a SDI, potrebbe sostituire l’obbligo di emissione dell’autofattura ma, in tale caso, un eventuale ritardo dell’invio del file a SDI comporterà l’irrogazione di sanzioni sull’esterometro (2 euro) e sul reverse charge (500 euro). Il contribuente, tuttavia è libero di emettere comunque autofatture cartacee e conservarle analogicamente, oltre ad inviare il file dell’esterometro. È logico ritenere che nel caso di registrazione dell’autofattura nei termini corretti, il ritardo dell’invio del file dell’esterometro  produrrà solo l’irrogazione della sanzione di due euro, salvo che l’Agenzia non sia in grado di dimostrare che anche l’autofattura cartacea, a suo tempo, è stata emessa in ritardo.

L’Agenzia si è soffermata più volte sull’importanza della data di ricezione della fattura per determinare le tempistiche di invio del file dell’esterometro, ripetendo che nel caso di mancata ricezione di fattura deve essere fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione.

Sicuramente si è in presenza di mancata ricezione di “fattura” da fornitori extracomunitari, posto che i documenti da loro emessi non possono definirsi come “fatture” e le tempistiche di emissione dell’autofattura fanno (quasi) sempre riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. Destano perplessità gli esempi di acquisto comunitario con mancato ricevimento di fattura o di ricezione della fattura in un mese antecedente rispetto alla merce, o ancora, di pagamento anticipato.

Anche in tale caso si auspica che successivi chiarimenti confermino che l’esterometro va inviato entro il 15 del mese successivo rispetto al mese in cui l’operazione è soggetta a registrazione ai fini Iva.

Cosa lasciata per ultima, ma non certo per la sua importanza, riguarda i dati di dettaglio per la compilazione del file dell’esterometro delle operazioni passive, per i quali è stato precisato che, rispetto agli elementi che devono comparire nel registro delle fatture ricevute, devono essere aggiunti “solo” quelli relativi alla descrizione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni acquistati o dei servizi ricevuti), peraltro con delle “semplificazioni”.

Viene riportato l’esempio di chi acquista scooter o biciclette, che può aggregare i beni della stessa natura con diversi colori, rimarcando che l’obbligo di compilare i campi relativi alla natura dell’operazione non può essere genericamente assolto con una descrizione del tipo “acquisti comunitari”.

In sostanza, parrebbe che un supermercato che riceve da fornitore estero 200 tipi di beni (zucchine, carne bovina, yogurt, …), debba compilare 200 righi, nel file di esterometro, in quanto esisterebbe un obbligo di descrizione delle operazioni; in un certo momento è stato proposto pure di allegare una copia della fattura estera, riportante il dettaglio dei beni e servizi acquistati.

Ora, l’unico obbligo cogente di descrivere le operazioni, previsto da una norma, esiste solo per le operazioni attive e non per le operazioni passive.

Un eventuale obbligo di descrizione così dettagliato, oltre a non avere supporto normativo (il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non ha tale forza), porterebbe chiaramente molti contribuenti a considerare che la sanzione per l’omesso invio del file dell’esterometro costi meno rispetto al costo della persona che deve ricopiare il dettaglio dei beni e dei servizi acquistati.

In questo senso si auspica che i chiarimenti ufficiali precisino che la descrizione dell’operazione di acquisto di beni e servizi possa essere assolutamente generica, essendo necessario scomporre gli acquisti su più righi solo nel caso in cui vi siano, all’interno della stessa fattura estera, operazioni con regimi Iva differenti (ad esempio beni assoggettati a diverse aliquote Iva, o servizi in parte soggetti ad Iva ed in parte non imponibili). Una diversa interpretazione, peraltro, visto il dispendio economico che genererebbe ai soggetti acquirenti merci da fornitori comunitari, potrebbe addirittura porsi in contrasto coi principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione delle merci.

(MF/ms)
 
 




Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

L’art. 9 del Dl 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, conferma l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del Dl 138/2011 convertito.

Lo stesso art. 9 dispone, al comma 1, che l’abrogazione opera “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”; il comma 3 valuta gli effetti dell’abrogazione della disciplina in termini di gettito prendendo in considerazione gli anni 2023 e seguenti.

L’impostazione adottata ai fini dell’individuazione della decorrenza dell’abrogazione ricalca quella già impiegata, in sede di introduzione della disciplina, dall’art. 2 comma 36-duodecies del Dl 138/2011, il quale disponeva che le norme relative alle società in perdita sistematica dovessero trovare applicazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo” a quello in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011.

A commento, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 35/2012, § 1.3, aveva precisato che “per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, le disposizioni in materia di società in perdita sistematica trovano applicazione a decorrere dal 2012”; di conseguenza, il periodo di osservazione rilevante (all’epoca, pari a tre anni) era il triennio 2009-2010-2011.

In altre parole, il periodo di entrata in vigore della modifica rappresentava il periodo in cui verificare lo status di comodo, mediante osservazione del triennio precedente, computato a ritroso.

In linea con quanto previsto in sede di introduzione, il Dl “Semplificazioni fiscali” individua quale periodo di abrogazione della disciplina il periodo di imposta 2022 per i soggetti “solari”, rendendo quindi irrilevanti i risultati fiscali realizzati nel quinquennio precedente.

Tale lettura è confermata dalla circostanza per cui l’art. 9 del Dl 73/2022, nello stimare la mancanza di gettito derivante dall’abrogazione, prende in considerazione, quale prima annualità interessata, il 2023, ovvero l’anno in cui saranno versate le (minori) imposte relative al periodo di imposta 2022.

Per effetto delle modifiche le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno, quindi, applicazione per il periodo di imposta 2022 “solare” laddove:

  • i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
  • ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Resta, invece, ferma l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo di imposta 2021 “solare” (modelli REDDITI 2022); non viene inoltre modificata la disciplina delle società non operative per insufficienza di ricavi di cui all’art. 724/94 che quindi troverà applicazione anche per i periodi di imposta 2022 e successivi.

Va altresì evidenziato che la struttura della disciplina delle società in perdita sistematica presuppone la presenza di uno storico di annualità da monitorare, rappresentato dal quinquennio oggetto di osservazione, oltre al periodo di imposta in cui la disciplina trova applicazione.

Ne deriva che, come in precedenza chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 25/2012, § 6.2, nei confronti di quelle società che non hanno un periodo minimo di anzianità, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione. 

A riguardo, la successiva circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2015, § 14.1, ha puntualizzato che per i soggetti costituiti da meno di sei anni, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione per mancanza del relativo presupposto. Nel documento, la stessa Agenzia precisa che il primo periodo d’imposta astrattamente utile di applicazione della disciplina in esame è il settimo anno dalla costituzione.

Tale assunto sembra poggiare sul meccanismo di funzionamento delle cause di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica e, ai fini che qui interessano, della causa relativa alle società che si trovano nel primo periodo di imposta (art. 1 lett. m) del provv. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012).

Nel contesto della disciplina in esame, infatti, tali cause “interrompono” il quinquennio di osservazione, con la conseguenza che il riscontro di una di esse azzera il conteggio (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2012, § 1.2.1). In altre parole, per una società costituita nel 2016 il primo periodo astrattamente interessato sarebbe il 2022 (il quinquennio è, infatti, conteggiato a partire dal 2017). Tuttavia, in considerazione dell’abrogazione della disciplina, la stessa società non subirebbe penalizzazioni.

Ne deriva che, in virtù del particolare meccanismo illustrato, le società costituite dal 2016 in avanti, fino al 2021 prive dei presupposti di applicazione della disciplina, sono automaticamente “salve”.

(MF/ms)
 




Isa: nel cassetto fiscale le comunicazioni per le anomalie rilevate negli anni 2018-2019-2020

Con il provvedimento n. 237932, pubblicato il 24 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono rese disponibili:
  • le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili;
  • le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni, utilizzando lo specifico software.
Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:
  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell’indicatore durata delle scorte);
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2021 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2018-2019-2020 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
  • imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2020, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA BG68U) con incongruenze, per il 2020, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA BG91U) che presentano, per il 2020, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che hanno presentato l’ISA BG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2020 incongruenze tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati;
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti dal relativo Albo per il 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2020, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica 2021;
  • professionisti che, per il periodo 2020, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2021;
  • professionisti che, per il 2020, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2021;
  • imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2020, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2020.
Sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie nell’utilizzo delle cause di esclusione relative all’inizio e alla cessazione dell’attività e all’emergenza COVID (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l’esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli ISA a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice ATECO dichiarato).

Se sono rilevate più anomalie, le comunicazioni segnalano le tre più gravi.

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia e potranno essere regolarizzati errori od omissioni effettivamente riscontrati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.

(MF/ms)
 




Al via il nuovo esterometro: come utilizzare i documenti TD17-TD18-TD19

Si avvicina il 1° luglio, data a decorrere dalla quale, come ormai noto, troveranno applicazione le nuove modalità di trasmissione dell’esterometro, esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica.

Con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, si ricorda che la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, utilizzando i seguenti tipi di documento:

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/72.

Di seguito si riportano, in una tabella di sintesi, le modalità di compilazione dei tre tipi di documenti.

 

  Documento Xml TD17 Documento Xml TD18 Documento Xml TD19
Quando va emesso Quando il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ha emesso una fattura non elettronica per prestazioni di servizi: l’Iva non è indicata in fattura, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il committente emette quindi il documento TD17 ad integrazione della fattura ricevuta. Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini Iva in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.
Il cedente residente in altro paese Ue emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il cessionario deve predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue.
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva.
Il cedente non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale. L’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario, il quale deve predisporre un documento TD19.
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva utilizzando la natura N3.6..
Come compilare il campo <CedentePrestatore> Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD17 riportando l’identificativo estero del prestatore.
Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
 
Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD19 riportando l’identificativo estero del prestatore.
Come compilare il campo
<CessionarioCommittente>
Dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.
Come compilare il campo
<CodiceDestinatario>
Si ricorda che questi documenti sono recapitati esclusivamente all’emittente, per cui l’emittente dovrà indicare il proprio codice destinatario oppure il codice “0000000”.
Il codice “XXXXXXX” può essere invece utilizzato solo nelle fatture attive emesso verso soggetti non stabiliti.
Come compilare il campo
<Data> della sezione “Dati Generali”
• Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-Ue
 Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-Ue o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero). ·                 Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di beni intra-Ue
· Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni extra-Ue.
Come compilare la sezione
<DettaglioLinee>     
Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l’imponibile e l’Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia).
Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l’imponibile e l’Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, per gli acquisti non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
Devono essere compilati i consueti campi, indicando imponibile e Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere indicata la Natura (ad esempio, per i non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all’interno di un deposito Iva occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia occorre indicare la Natura N2.2).
Come compilare il campo
<DatiFattureCollegate>
Estremi della fattura di riferimento.
Come compilare il campo
<Numero>
Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc

 

Si ricorda, da ultimo, che, ai sensi dell’art. 12 Dl 73/2022 sono stati esclusi dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro anche gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies Dpr 633/72 (si pensi alle prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, ai noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, ai trasporti di persone all’estero, agli acquisti di carburante all’estero, ecc.) purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

(MF/ms)