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Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

L’art. 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/72 prevede una tassa di concessione governativa per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

A seguito della L. 383/2001, sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).

Il versamento in scadenza il prossimo 16 marzo interessa le società di capitali per le quali è dovuto un importo forfetario annuale, a prescindere dai libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Oltre a società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, sono obbligati al pagamento:

  • le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3);
  • gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
  • le società consortili (R.M. n. 411461/90).
La tassa annuale è dovuta nella misura di:
  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2023; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.

La predetta scadenza non riguarda, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione ecc., per i quali la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri, è liquidata in base al numero di pagine, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, mediante il modello F24 con codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2023. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

Controllo dell’avvenuto versamento

Se il libro o il registro è presentato per la vidimazione prima dello scadere del termine previsto per il pagamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. Il controllo dell’avvenuto versamento è effettuato in un momento successivo, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti (R.M. n. 170/2000).

L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del Dpr 641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro. Si segnala tuttavia che, secondo un orientamento, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del Dlgs. 471/97.

Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, è necessario versare:

  • il tributo e gli interessi legali maturati, utilizzando il modello F24 sempre con codice tributo “7085”;
  • la sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, utilizzando il modello F23 con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ” e l’anno per cui si sana la violazione.
(MF/ms)



Crisi di impresa: nota di variazione anche per la composizione negoziata

L’art. 38 comma 2 del Dl 13/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, ha esteso la possibilità di emettere le note di variazione Iva dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata della crisi.

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, introdotto dall’art. 18 del Dl 73/2021, per le sole procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso, legittima il cedente o prestatore a effettuare la variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, del cessionario o committente già dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale.

L’ambito di applicazione dell’art. 26 comma 3-bis, anche mediante rinvio al successivo comma 10-bis, include le procedure concorsuali “tradizionali” come il fallimento (sostituito dal termine liquidazione giudiziale ex art. 349 del Dlgs. 14/2019), il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Rd 267/42 (artt. 57, 60 e 61 del Dlgs. 14/2019) o ai piani attestati ex art. 67 comma 3 lett. f) del Rd 267/42 (art. 56 del Dlgs. 14/2019).

Sino all’intervento del Dl 13/2023, dall’ambito di applicazione dell’art. 26 del Dpr 633/72 restava, tuttavia, escluso il nuovo istituto della composizione negoziata, secondo alcuni giustificabile in ragione dell’assenza di natura concorsuale dell’istituto stesso. 

L’art. 38 comma 2 del richiamato decreto riconosce la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione con efficacia dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata nelle ipotesi di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) e comma 2 lett. b) del Dlgs. 14/2019.

Ai sensi dell’art. 23 comma 1 del Dlgs. 14/2019, concluse le trattative e individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” che rende probabile la crisi o l’insolvenza, è possibile concludere, tra l’altro:

– un contratto, con uno o più creditori, che produce come effetto la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari dell’imprenditore, quando lo stesso, secondo la relazione dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (lett. a);
– ovvero un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto – i cui effetti sono l’esenzione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta – ove l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza (lett. c).

Il cedente o prestatore dovrà prestare attenzione ai termini di emissione della nota di variazione, poiché il termine ultimo per emettere il documento è la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione (art. 19 comma 1 e 26 comma 2 del Dpr 633/72).

Ad esempio, se è stipulato a marzo 2023 l’accordo conclusivo della composizione negoziata ed esso è pubblicato nel Registro delle imprese a maggio 2023, la nota di variazione IVA in diminuzione deve essere emessa entro il 30 aprile 2024 (termine per presentare la dichiarazione relativa al 2023).

A norma dell’art. 23 comma 2 del Dlgs. 14/2019, invece, è previsto che se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, in alternativa, l’imprenditore può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del medesimo Dlgs.

Sotto quest’ultimo profilo, la novella del 2023 ha una portata forse minore rispetto alle note di variazione, se si considera che l’omologazione degli accordi già rientrava nella previsione di cui all’art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, con effetto “dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Rd 267/42”.

È possibile, però ritenere che la norma intenda, da un lato, chiarire che il dies a quo per l’emissione della nota di variazione è quello di pubblicazione nel Registro delle imprese e, dall’altro, dissipare i dubbi sulla circostanza che la variazione sia ammessa in tutte le fattispecie degli accordi di ristrutturazione dei debiti: non solo ai sensi dell’art. 57 del Dlgs. 14/2019 (vale a dire l’art. 182-bis del Rd 267/42 espressamente citato dalla normativa IVA), ma anche ai sensi degli artt. 60 e 61 del Dlgs. 14/2019 (quest’ultime, peraltro, già previste agli artt. 182-novies e 182-septies del Rd 267/42).

Pur nel silenzio del legislatore, invece, dovrebbe essere riconosciuta l’applicazione della disciplina delle note di variazione sia nel concordato semplificato sia nel (nuovo) piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (“PRO”) ex art. 64-bis del Dlgs. 14/2019. Nel primo caso il dies a quo potrebbe individuarsi nel decreto ex art. 25-sexies commi 3 e 4 del DLgs. 14/2019 (mancando la fase di ammissione alla procedura); nel secondo, potrebbe ragionevolmente applicarsi il dies a quo dettato per il concordato preventivo ossia la data in cui è pronunciato il decreto di cui al comma 4
dell’art. 64-bis del Dlgs. 14/2019.
 

(MF/ms)




Webinar fiscale martedì 7 marzo 2023, ore 14.30: “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”

Il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas martedì 7 marzo 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • Il 16 marzo scade la comunicazione dei crediti imposta energetici
  • Adempimenti: esempio pratico di compilazione
     
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form cliccando qui. 

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online.   

(MF/am)




Modelli Isa periodo imposta 2022 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Dopo il provvedimento n. 27650 dello scorso 30 gennaio, che ha definito le modalità per l’acquisizione dal Cassetto fiscale degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con il provvedimento n. 52595 di approvazione sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2022.

I modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello REDDITI 2023 e tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.

Per i modelli ISA 2023 viene confermata la consueta struttura generale, in base alla quale sono previste istruzioni di Parte generale e istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo). All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

I modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72.
A differenza dei modelli dello scorso anno non risultano rinnovate le ulteriori cause di esclusione.

Dovrebbero essere approvati interventi di natura straordinaria

Da quanto emerge dal resoconto della riunione della Commissione degli esperti del 15 dicembre 2022, invece, dovrebbero essere approvati interventi di natura straordinaria, operativi con il software applicativo di prossima pubblicazione, per tener conto della crisi economica conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale (COVID-19, aumento del prezzo dell’energia, delle materie prime, ecc.) che ha caratterizzato l’annualità.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: entro il 31 marzo l’invio della comunicazione per l’accesso

Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023.

Lo ha ricordato il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, con una notizia pubblicata sul proprio sito.

In linea generale il bonus pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Dal 2023, tuttavia, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del Dl 17/2022.

Rispetto all’anno 2022, quindi:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Restano comunque fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Sul punto, la notizia ricorda che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del Dm 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che, come rilevato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità).

Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Stando alle istruzioni per la compilazione del modello, salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.
 
(MF/ms) 




Pronti i modelli Redditi, Cnm e Irap 2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 28 febbraio sul proprio sito le versioni definitive dei modelli REDDITI, CNM e IRAP, con le relative istruzioni.

Numerose le novità da segnalare: per quanto riguarda i modelli REDDITI, il quadro RF recepisce, tra le altre, le seguenti modifiche in materia di reddito d’impresa, applicabili dal periodo d’imposta 2022 “solare”:

  • la deducibilità integrale dell’IMU relativa agli immobili strumentali;
  • la deduzione “extra-contabile” delle quote di ammortamento oggetto di sospensione ex art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020;
  • l’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
  • la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale.
Con specifico riferimento all’IMU, sebbene, come accennato, l’imposta sia divenuta integralmente deducibile, le istruzioni continuano a recare l’indicazione dell’IMU sia tra le variazioni in aumento che tra quelle in diminuzione.

In particolare:

  • nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento; nel rigo, proseguono le istruzioni, occorre anche indicare l’intero ammontare dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante dal Conto economico;
  • nel rigo RF55 va indicata, con il codice 38, l’imposta municipale propria, l’IMI e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel 2022.
L’impostazione adottata trova fondamento nel particolare criterio di deducibilità di competenza “corretta” richiesto dall’Amministrazione finanziaria.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014 n. 10 (risposta 8.2), infatti, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.

Proseguendo con le novità, il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell’abrogazione della disciplina delle “società in perdita sistematica”.

In materia di agevolazioni, nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022; tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica.

Sono state inoltre aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti d’imposta formazione 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e agli investimenti in beni strumentali.

Si segnala altresì che nelle istruzioni al quadro RU è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

Il modello relativo alle persone fisiche recepisce la riforma dell’IRPEF con:

  • i nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote;
  • la rimodulazione delle detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le pensioni e altri redditi;
  • le modifiche al “trattamento integrativo alla retribuzione”;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2023, a seguito dell’applicazione dell’assegno unico e universale.
Fa il suo debutto anche il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (introdotto dall’art. 1 comma 42 della L. 234/2021 e da ultimo prorogato dall’art. 1 comma 365 della L. 197/2022). L’agevolazione riguarda gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, compete la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Tra i nuovi crediti d’imposta si segnalano quelli per:

  • le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore;
  • l’attività fisica adattata;
  • l’installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;
  • le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy.
Quanto al modello IRAP, da un lato, è stato eliminato il quadro IQ, come conseguenza dell’esclusione da IRAP, dal 2022, dei professionisti e degli imprenditori individuali e, dall’altro, è stata semplificata la struttura della sezione I del quadro IS, per effetto della “razionalizzazione” delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato.
 

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2023

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,9502
Peso Argentino 195,885
Dollaro Australiano 1,5523
Real Brasiliano 5,6047
Dollaro Canadese 1,4474
Corona Ceca 23,9582
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,3173
Corona Danese 7,4383
Yen Giapponese 140,5441
Rupia Indiana 88,1441
Corona Norvegese 10,7149
Dollaro Neozelandese 1,6851
Zloty Polacco 4,6974
Sterlina Gran Bretagna 0,88212
Nuovo Leu Rumeno 4,9242
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0769
Rand (Sud Africa) 18,432
Corona Svedese 11,2051
Franco Svizzero 0,9961
Dinaro Tunisino 3,3288
Hryvnia Ucraina 39,3884
Forint Ungherese 396,0323
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat gennaio 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 9,8% (variazione annuale) e a + 15% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 7,35% e + 11,25%.
 
(MP/ms)
 



Conservazione dei registri contabili: scadenza imminente

Scade il prossimo 28 febbraio il termine entro cui deve concludersi la procedura di conservazione di registri contabili relativi al 2021.

Secondo la regola generale dell’art. 7 comma 4-ter del Dl 357/94, infatti, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (coincidente con il 30 novembre, per i soggetti solari).

Ove non sia ancora decorso il termine prescritto, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, se risultano aggiornati sul supporto magnetico e stampati contestualmente alla richiesta agli organi di controllo e in loro presenza.

Il medesimo termine (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) è richiamato dall’art. 3 comma 3 del Dm 17 giugno 2014 per la conservazione elettronica dei documenti informatici.

Quanto sopra indicato è derogato dal comma 4-quater del citato art. 7 del Dl 357/94 che, nella versione anteriore al Dl 73/2022 (conv. L. 122/2022), disponeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto fosse, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultavano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Le modifiche apportate dal Dl 73/2022 hanno esteso la disposizione agevolativa anche alla conservazione dei registri.

La norma attualmente in vigore stabilisce infatti che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Prima delle citate modifiche, l’Agenzia delle Entrate aveva espresso un’interpretazione estremamente restrittiva della norma. Con la risposta a interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la ris. 28 marzo 2022 n. 16, era stato chiarito che la stessa non aveva modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restavano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, per i registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non v’era l’obbligo di stampa sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), però, andavano posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intendeva mantenerli in formato elettronico, oppure stamparli su carta, in caso contrario.
Le modifiche apportate dal Dl 73/2022 paiono superare la posizione restrittiva sopra esposta, atteso che – come espressamente indica la norma – la regolarità dei registri contabili elettronici interessa non più solo la tenuta, ma anche la conservazione dei medesimi. 

Come indicato nel comunicato stampa CNDCEC 27 luglio 2022, a seguito dell’intervento, sarebbe “sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo”. Dovrebbe quindi risultare valido il registro contabile tenuto aggiornato in formato pdf e stampato all’occorrenza.

Va peraltro rimarcato che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni ufficiali con riferimento alla nuova formulazione della norma. Un suo intervento sarebbe quanto mai opportuno anche per far definitivamente chiarezza su alcune criticità espresse da una parte della dottrina con riguardo al coordinamento, sotto il profilo della conservazione, della riformulata disposizione con le altre disposizioni tributarie (art. 22 del Dpr 600/73) e la disciplina civilistica (artt. 2200 e 2215-bis c.c.).
 

(MF/ms)




Credito imposta per beni strumentali: ulteriore proroga

Ancora modifiche ai termini previsti per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. Nel testo del Ddl. di conversione del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) già approvato dal Senato, sul quale il Governo dovrebbe porre lunedì la questione di fiducia alla Camera, è stato ulteriormente prorogato, dal 30 settembre al 30 novembre 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, è stata disposta la proroga, sempre al 30 novembre 2023, anche del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” prenotati nel 2022, in precedenza fissato al 30 giugno 2023.

In merito al bonus investimenti “4.0”, con l’art. 1 comma 423 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), intervenendo sull’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” era stato già prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Ora, il nuovo comma 1-ter dell’art. 12 del DL 198/2022 interverrà nuovamente sul citato comma 1057, disponendo che “All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023»”.

Pertanto, ai sensi del nuovo art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi “4.0” (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 settembre 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
In altri termini, per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).

Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020.

Nessun intervento è stato invece previsto con riguardo al credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0, per cui resta fermo al 30 giugno 2023 il termine “lungo” previsto dall’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.

Nella conversione in legge del Milleproroghe è stata inoltre disposta la proroga al 30 novembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, termine che era fissato al 30 giugno 2023 e che non è stato oggetto di alcuna modifica ad opera della legge di bilancio 2023.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 12 del DL 198/2022 prevede infatti che “All’articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 giugno 2023” siano sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023””.

L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo”, che sarebbe ora prorogato al 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 giugno 2023), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

La proroga del termine lungo dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 appare particolarmente significativa per i beni “ordinari”, considerato che per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta.

(MF/ms)