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Credito “Ricerca e Sviluppo”: sanatoria per l’indebita compensazione

L’art. 5 commi da 7 a 12 del Dl 146/2021 ha introdotto una speciale sanatoria per coloro i quali hanno compensato indebitamente il credito per ricerca e sviluppo.

Al ricorrere dei requisiti indicati dalla norma, se il credito compensato viene riversato il contribuente fruisce dello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi, oltre che della non punibilità penale.

Premesso che l’ambito applicativo della procedura di riversamento non appare ben delineato, in alcune situazioni aderire potrebbe essere conveniente.

Sovente per qualsiasi tipo di indebita compensazione gli uffici tendono ad irrogare la sanzione del comma 5 dell’art. 13 del Dlgs. 471/97 (dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato) e non quella del comma 4 (pari al 30% del credito stesso).

La domanda, che va redatta utilizzato il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno 2022 n. 188987, deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2022.

In base alla bozza del c.d. Dl “Aiuti-ter”, approvato dal Consiglio dei Ministri, questo termine dovrebbe essere posticipato al 31 ottobre 2022.

Rimangono invece fermi i termini per il riversamento del credito. Pertanto, i pagamenti continuano a dover avvenire entro il 16 dicembre 2022 anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

La procedura è riservata ai soggetti ammessi al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del Dl 145/2013 per i crediti maturati a far data dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016.

Deve trattarsi di spese realmente sostenute ma non qualificabili, dal punto di vista tecnico, come ricerca e sviluppo. Rientrano anche gli errori commessi “nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” oppure “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 comma 8 del Dl 146/2021).

Sono in ogni caso escluse le condotte fraudolente, simulate così come le spese prive di documentazione giustificativa.

La sanatoria è preclusa nel caso in cui il credito d’imposta sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22 ottobre 2021 (art. 5 comma 12 del Dl 146/2021).

Applicazione della sanatoria troppo incerta

Come si può intuire, vari sono gli aspetti critici che caratterizzano la procedura di riversamento. Basti pensare al fatto che non è esattamente delineato il concetto di credito di imposta che può rientrare nella sanatoria.

È infatti noto come il confine tra credito inesistente e credito solo non spettante sia spesso labile. Il riversamento riguarda spese sostenute ma non agevolabili, locuzione alquanto vaga.

Sarebbe auspicabile che, in tempi celeri, l’Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare esplicativa.

(MF/ms)




Chiarimenti su tassazione e dividendi

Con la risposta a interpello n. 454, pubblicata il 16 settembre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017.

In particolare, viene ufficializzata l’impostazione già indicata in un interpello della Direzione centrale secondo il quale i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta del 26% ex art. 27 del Dpr 600/73 anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022.

A seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.

La disciplina transitoria della L. 205/2017 conserva però, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022.

In sostanza, quindi, la norma transitoria dispone il mantenimento del previgente regime in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi:

  • che promanano da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • la cui delibera sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022.
Riguardo alle distribuzioni di utili effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, la risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, secondo cui il regime transitorio previsto dall’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi di imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.

Si ritiene, infatti, che l’arco temporale individuato dalla norma transitoria e l’applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Tuttavia, la risposta ad interpello in commento non sembra considerare che ai fini dell’individuazione dell’intervallo temporale relativo alla disciplina transitoria la norma fa riferimento alle distribuzioni “deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” e non al periodo di imposta in cui il socio percepisce il dividendo. In altri termini, la risposta interpello n. 454/2022 non sembra considerare che la norma lega il regime transitorio alla data della delibera e non all’anno di percezione del provento.

A questo si aggiunge anche una considerazione che riguarda il principio di cassa ed il funzionamento delle norme sui dividendi nel nostro sistema.

Infatti, il momento dell’incasso del dividendo rappresenta per il percipiente non imprenditore il presupposto impositivo che individua l’anno di tassazione, mentre il regime impositivo applicabile si collega all’aliquota IRES che è stata liquidata sugli utili realizzati dalla società di capitali che li ha prodotti. Proprio su questo meccanismo si basa la concorrenza parziale al reddito del 40%, del 49,72% e del 58,14% che corrisponde ad utili che hanno scontato l’IRES rispettivamente con aliquota del 33%, del 27,50% e del 24%.

Finora il principio è stato quello di mantenere stabile il prelievo società + socio a prescindere dal momento in cui viene incassato il provento.

Si rischia di penalizzare gli utili più vecchi

Ne consegue che non è coerente con questo sistema legare il criterio di cassa per la tassazione del dividendo con il regime impositivo applicabile al socio.

La stessa ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56 ha affermato che, se l’obiettivo è quello di tutelare gli utili formatisi prima dell’introduzione del nuovo regime fiscale, il regime della concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi su partecipazioni qualificate si applica anche “alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017” nonostante la norma faccia riferimento quelle deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”.

L’impostazione indicata nella risposta n. 454/2022, invece, si pone in senso opposto, mettendo in secondo piano la ratio del regime transitorio della L. 205/2017 che è quella di non penalizzare gli utili prodotti prima del 2017.

(MF/ms)
 




Convocazione organi societari: ritorno alle modalità ordinarie

Il 31 luglio scorso è terminato il periodo di vigenza della previsione normativa che ha consentito di tenere “a distanza” le assemblee di società a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti.

L’art. 106 comma 7 del Dl 18/2020 convertito, infatti, nel contesto delle disposizioni dettate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ha consentito, fino alla suddetta data, le semplificazioni procedurali allo svolgimento delle assemblee contenute nel medesimo articolo. In particolare, è stato possibile:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantissero l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovassero nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo). Questa disposizione è stata da taluni letta come il riconoscimento della possibilità, nella fase emergenziale, di tenere un’assemblea “virtuale”, senza indicazione del luogo fisico di convocazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenisse mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” è stato ritenuto praticabile anche per CdA e Collegi sindacali.

Oggi, quindi, terminata l’operatività della ricordata disciplina, per una qualsiasi riunione di organi societari dovrebbero valere le regole ordinarie.

Occorre, peraltro, evidenziare come il Consiglio notarile di Milano, nella massima n. 200/2021, abbia sottolineato come l’eccezionalità del regime emergenziale riguarderebbe essenzialmente la possibilità di convocare assemblee senza indicare il luogo fisico di convocazione, prevedendo esclusivamente l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, “anche in mancanza di apposita clausola statutaria”.

Sicuramente, infatti, questa facoltà, in assenza di norme eccezionali, non esisterebbe.

Mentre sia la possibilità che il presidente e il segretario o il notaio dell’assemblea si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, sia la possibilità che le assemblee (totalitarie) si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, sono già state ammesse dagli stessi notai milanesi (cfr., in particolare, la massima n. 187/2020 e le relative motivazioni).

Diversa, invece, si presenta la questione attinente alla possibilità che – a prescindere dal regime emergenziale e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria – l’assemblea venga convocata senza l’indicazione di alcun luogo fisico, ma solo mediante mezzi di telecomunicazione.

A tal riguardo, dal punto di vista letterale, le previsioni codicistiche non sono ritenute decisive in senso contrario.

Dal punto di vista sistematico, inoltre, si ritiene, da un lato, che lo svolgimento della riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non costituisca una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, e, dall’altro, che non sia configurabile un diritto “individuale” del socio (insopprimibile a maggioranza) avente ad oggetto la possibilità di recarsi di persona in un luogo fisico per intervenire all’assemblea, senza essere costretto ad utilizzare i mezzi telematici indicati dalla società.

Per cui è ritenuto ragionevole che, in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l’organo amministrativo (o il soggetto che effettua la convocazione) possa indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e precisando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

Di conseguenza, a maggior ragione, la legittimità della convocazione senza indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione, va riconosciuta ove tale facoltà dell’organo amministrativo dovesse essere espressamente prevista dalla clausola statutaria.

Quanto affermato con riguardo alle assemblee – osservano sempre i notai milanesi – deve ritenersi tanto più applicabile alle riunioni del CdA e del Collegio sindacale, seppure in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l’organo collegiale “solo” mediante mezzi di telecomunicazione (purché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi).

(MF/ms)




Credito imposta autotrasportatori: definite le modalità di accesso

L’art. 3 del Dl 50/2022 ha previsto un credito di imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio di attività di trasporto, al netto dell’Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e con il decreto direttoriale del 29 luglio 2022 sono state definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a 496.945.000 euro.

Sono state inoltre rese disponibili sul sito del Ministero alcune faq (suddivise in tre gruppi e datate rispettivamente 5 agosto, 29 agosto e 1° settembre, ma tutte aggiornate al 1° settembre 2022).

Per il riconoscimento del credito d’imposta, i destinatari del beneficio devono presentare l’istanza esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che acquisisce i dati secondo gli specifici modelli messi a disposizione.

La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta avviene, attraverso la suddetta piattaforma, a decorrere dalla data comunicata dalla Direzione generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto sul sito del Ministero. Il portale web sarà fruibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura.

Stando alle indicazioni fornite sul sito dell’Agenzia delle Dogane, aggiornate al 2 settembre, e con comunicato del Ministero del 3 settembre, la piattaforma sarà disponibile dal 12 settembre.

Il credito d’imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del Dlgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 comma 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

Credito utilizzabile decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, trasmette infatti all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir.

Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

(MF/ms)
 




E’ legge il “Decreto Semplificazioni”: ecco le principali novità

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193, la Legge n. 122/2022 di conversione del cosiddetto Decreto” Semplificazioni” (Dl. 21 giugno 2022, n. 73).

Sono entrate così in vigore dal 20 agosto 2022 le nuove disposizioni anche in tema fiscale.
 
Le principali novità riguardano le semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili, l’attenuazione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate e la comunicazione della conclusione delle verifiche fiscali, lo sblocco delle cessioni dei bonus edilizi comunicate prima del 1° maggio 2022, le nuove segnalazioni di allerta per la valutazione della crisi d’impresa e la parziale riformulazione del calendario fiscale.
 
Registri contabili – è stato abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
 
LIPE – è stata spostata dal 16 al 30 settembre la scadenza per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al secondo trimestre dell’anno.
Queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:

  • primo trimestre, 31 maggio
  • secondo trimestre, 30 settembre
  • terzo trimestre, 30 novembre
  • quarto trimestre, 28 febbraio.
 
Invio elenchi Intrastat – è stato confermato il termine del 25 del mese successivo al periodo di riferimento per l’invio degli elenchi al fine di rispettare i regolamenti statistici europei.
 
Imposta di bollo – è stato elevato a 5.000 euro (il limite precedente era 250 euro) la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre).
 
Modello F24 – è stato disposto che il modello F24 diverrà l’unico strumento di versamento da utilizzarsi per qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali.
Le disposizioni relative ai versamenti unitari e alla compensazione sono applicabili anche alle Casse di previdenza professionali, ma solo a seguito di apposita richiesta deliberata dell’ente previdenziale.
 
Dichiarazione precompilata – saranno esclusi dai controlli i dati non modificati, compresi quelli comunicati da terzi, in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non sarà comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risulteranno modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non sarà richiesta la conservazione della documentazione.
Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
 
Società in perdita sistematica – è prevista l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
 
Registrazione atti – passa da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
 
Dichiarazione IMU – è stato differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021, anche per gli enti non commerciali.
 
ISA – i correttivi in materia di ISA, previsti per il 2020 e il 2021 dalla normativa emanata per far fronte all’emergenza Covid, sono stati estesi anche al 2022.
 
Segnalazione allerta crisi d’impresa – viene modificata la disciplina delle segnalazioni di allerta dei creditori pubblici qualificati per la composizione negoziata della crisi. In particolare, per l’Agenzia Entrate assumerà rilievo l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.
In ogni caso la segnalazione verrà inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (e non più 5.000 euro, come previsto nella formulazione originaria della norma).
 
Cessione crediti d’imposta – è stata semplificata la disciplina sulla cessione dei bonus edilizi contenuta nel Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) che ammette la possibilità per le banche di cedere i crediti a favore di imprese o professionisti che intrattengono, con le stesse, rapporti di conto corrente, se diversi dai consumatori e/o utenti, ma soltanto se la cessione o sconto in fattura è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate successivamente alla data del 1° maggio 2022. Vengono quindi riammessi al regime facilitato anche le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia Entrate prima di tale data, che rischiavano di rimanere bloccati.
 
Novità per il Terzo Settore – sono previste diverse novità anche per il Terzo Settore, tra le quali:
  • la sospensione, dal 1° luglio al 15 settembre 2022, del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
  • la proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale Onlus, OdV e Aps possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
(MF/ms)



Esterometro: indicazione della fattura in valuta estera

La comunicazione transfrontaliera (c.d. “esterometro”), per le operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, è effettuata trasmettendo un file XML al Sistema di Interscambio, analogamente a quanto avviene per l’emissione delle fatture elettroniche.

Le operazioni sono così riepilogate in modo “puntuale”, diversamente dal passato.

Le nuove regole hanno, inoltre, comportato un’evoluzione rispetto al contenuto dei dati da inviare.

Come indicato anche nella circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, il file Xml deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica versione 1.7 e, su tale file, il SdI “effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto Iva)“.

Sono, quindi, obbligatori tutti i campi riferiti alle informazioni stabilite dall’art. 21 del Dpr 633/72, motivo per cui occorre “mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file Xml da trasmettere a SdI”.

La sola semplificazione, riconosciuta dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, concerne la “descrizione” dell’operazione, il cui campo del file Xml può essere valorizzato riportando le generiche parole “BENI”, “SERVIZI” oppure “BENI E SERVIZI”, a seconda dell’oggetto della fattura (nella quale, però, la descrizione dovrà essere dettagliata).

Tra i dati obbligatori ex art. 21 comma 2 lett. l) del Dpr 633/72, si annovera anche l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile “con arrotondamento al centesimo di euro”.

In sostanza, la legislazione nazionale richiede l’indicazione in euro sia dell’imponibile che dell’imposta, per quanto l’art. 230 della direttiva 2006/112/Ce sia meno restrittivo, disponendo che “gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l’importo dell’Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione”.

Anche per l’esterometro si ripropone il tema della corretta compilazione del file Xml da parte dei soggetti passivi che, nell’ambito dei rapporti commerciali con Paesi al di fuori dell’area euro, per prassi riportano in fattura i predetti importi in valuta estera.

La circolare n. 26/2022, che ha esaminato diversi aspetti generali e operativi in materia di esterometro, non si è espressa sul punto.

Tale aspetto era, però, stato vagliato nella FAQ n. 64 dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica, pubblicata il 19 luglio 2019, in risposta alla domanda di una società che chiedeva di poter indicare nei campi obbligatori del file Xml i relativi importi espressi in valuta estera, inserendo il corrispondente contro-valore in euro nei campi opzionali.

L’Agenzia aveva precisato che, nel tracciato Xml – nella sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura – deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

Se il documento è emesso da soggetti residenti o stabiliti in Italia (come accade per le operazioni monitorate nell’esterometro, in cui una delle due parti è un soggetto stabilito), il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR” e i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con tale valuta.

Per includere nel file Xml anche la valuta estera, a fini gestionali, sono indicate due soluzioni mediante l’utilizzo del campi opzionali, ossia quello previsto:

  • nel blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa prescelta);
  • nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
È stata, comunque, ammessa la valorizzazione del campo “Divisa” con una valuta diversa dall’euro ma, in tale ipotesi, per rispettare il dettato dell’art. 21 del Dpr 633/72, l’operatore dovrà:
  • specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’Iva delle singole righe e dei dati di riepilogo sono espressi in euro e che solo l’importo totale della fattura (sul quale il SdI non effettua verifiche) si intende in valuta estera;
  • tenere conto che i valori delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> sono assunti in euro da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esclusi gli acquisti fuori campo sino a 5.000 euro

Le considerazioni sin qui esposte dovrebbero valere, tra l’altro, anche per l’emissione di autofatture ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Nella circostanza, va rammentato che l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv L. 122/2022) ha escluso l’obbligo comunicativo nel caso di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro.

(MF/ms)
 




Lipe: secondo trimestre 2022, presentazione al 30 settembre

La comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relativa al secondo trimestre 2022 potrà essere presentata entro il 30 settembre 2022.

L’art. 3 del Dl 73/2022 ha così differito, a regime, il termine di invio dei dati del secondo trimestre di ciascun anno, originariamente fissato per il 16 settembre (art. 21-bis del Dl 78/2010).

La legge di conversione del predetto decreto (L. 122/2022), pubblicata sulla G.U. del 19 agosto 2022, ha confermato tale previsione.

Rimangono, invece, invariati i termini di presentazione delle Lipe riferite al primo e al terzo trimestre, coincidenti con l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 31 ottobre).

Per il quarto trimestre, non è mutata la possibilità di trasmettere i dati, entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, all’interno del modello Iva (compilando il quadro VP), anticipando la presentazione della dichiarazione annuale (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

Il nuovo termine di invio dei dati riferiti al secondo trimestre, garantisce tra l’altro agli operatori un maggior tempo per l’integrazione e/o la validazione delle Lipe precompilate, secondo il programma di assistenza on line di cui all’art. 4 del Dlgs. 127/2015, attualmente previsto per i soli soggetti passivi che effettuano le liquidazioni Iva su base trimestrale per opzione.

La bozza della comunicazione Lipe relativa al secondo trimestre 2022 è, infatti, disponibile dal 6 agosto 2022 (ossia il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), all’interno della sezione “Documenti Iva precompilati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Si ricorda che restano esonerati dalla comunicazione Lipe i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale Iva o non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Ne sono un esempio coloro che registrano esclusivamente operazioni esenti da Iva ex art. 10 del Dpr 633/72, purché nel corso dell’anno non abbiano effettuato ulteriori operazioni che abbiano fatto venire meno le suddette condizioni di esonero, come nel caso di acquisti per i quali si applica il reverse charge.

Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello. Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi con liquidazioni mensili che non hanno effettuato né vendite, né acquisti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, essi non sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento al secondo trimestre (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 26 maggio 2017).

Per quanto concerne eventuali violazioni, si rileva che, con il rinvio della scadenza al 30 settembre, slittano di conseguenza anche i termini per avvalersi della riduzione delle sanzioni con l’istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che, nel caso in cui la comunicazione sia omessa, incompleta o errata, si applica la sanzione di cui all’art. 11 comma 2-ter del Dlgs. 471/97, tra 500 e 2.000 euro. Tale sanzione è però ridotta alla metà qualora la comunicazione sia trasmessa entro i 15 giorni successivi alla scadenza o entro il medesimo termine sia eseguita la trasmissione corretta dei dati.
 
Correzione entro 15 giorni con sanzioni ridotte

La presentazione o la correzione entro i 15 giorni successivi al termine previsto consente, dunque, di applicare il ravvedimento sulla sanzione “base” ridotta (pari a 250 euro).

Ad esempio, in caso di correzione della “LIPE” del secondo trimestre eseguita entro il 15 ottobre, con ravvedimento perfezionato entro il 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 27,78 euro, ossia un nono di 250 euro.

In caso di presentazione o correzione effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza, invece, il ravvedimento si applica sulla sanzione “base” piena di 500 euro.

Ipotizzando, dunque, che la correzione avvenga a partire dal 16 ottobre, se il ravvedimento è perfezionato entro il medesimo termine del 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 55,56 euro, ossia un nono di 500 euro (si veda al riguardo ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

La regolarizzazione può avvenire mediante invio di una comunicazione correttiva ovvero nell’ambito della dichiarazione Iva annuale, indicando i dati delle liquidazioni nel quadro VH del modello. In questa seconda ipotesi, tuttavia, non sarebbe possibile perfezionare il ravvedimento operoso entro il termine di 90 giorni, per le violazioni relative al secondo trimestre dell’anno.

(MF/ms)
 




Valute estere giugno 2022

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di giugno 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 154,1781
Peso Argentino 129,4617
Dollaro Australiano 1,5044
Real Brasiliano 5,3209
Dollaro Canadese 1,3537
Corona Ceca 24,7194
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,0734
Corona Danese 7,4392
Yen Giapponese 141,5686
Rupia Indiana 82,5112
Corona Norvegese 10,2972
Dollaro Neozelandese 1,664
Zloty Polacco 4,6471
Lira Sterlina 0,85759
Leu Rumeno 4,9444
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0566
Rand Sud Africa 16,6961
Corona Svedese 10,6005
Franco Svizzero 1,0245
Dinaro Tunisino 3,2505
Hryvnia Ucraina 30,9057
Forint Ungherese 396,6636
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Valute estere luglio 2022

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di luglio 2022 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 149,0832
Peso Argentino 130,4532
Dollaro Australiano 1,4856
Real Brasiliano 5,4718
Dollaro Canadese 1,318
Corona Ceca 24,5939
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,8538
Corona Danese 7,4426
Yen Giapponese 139,1738
Rupia Indiana 81,0182
Corona Norvegese 10,1823
Dollaro Neozelandese 1,6436
Zloty Polacco 4,7682
Lira Sterlina 0,84955
Leu Rumeno 4,9396
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0179
Rand Sud Africa 17,1606
Corona Svedese 10,5752
Franco Svizzero 1,09876
Dinaro Tunisino 3,2168
Hryvnia Ucraina 32,2591
Forint Ungherese 404,0976
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 
 




Istat giugno 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 7,8% (variazione annuale) e a + 9.3% (variazione biennale).

 

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,85% e + 6,97%.

 

(MP/bd)