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Certificati di sicurezza dei servizi telematici: nuova scadenza

Con l’Informativa n. 90/2022, il CNDCEC ha reso nota la proroga al 31 gennaio 2023 del termine entro il quale gli intermediari Entratel o gli utenti Fisconline che non hanno ancora rinnovato i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID sono tenuti a rinnovare il proprio ambiente di sicurezza.

In caso contrario, successivamente a tale data, non sarà più garantita l’acquisizione delle trasmissioni telematiche effettuate con certificati non adeguati ai nuovi standard di sicurezza.

La scadenza, originariamente fissata al 30 aprile 2022, era già stata rinviata una prima volta al 31 dicembre 2022 dal comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2022.

In particolare, secondo quanto si legge nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate allegata all’Informativa in commento, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:

  • algoritmo di hash: SHA-256;
  • algoritmo di cifratura: AES-256;
  • lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).
Gli utenti interessati sono invitati a rinnovare i propri certificati utilizzando, in alternativa, le applicazioni:
  • “Desktop Telematico – Entratel”;
  •  “Generazione certificati”.
Tramite tali applicazioni, è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.

Innanzitutto, indipendentemente dalla tipologia di applicazione utilizzata, è opportuno inserire preventivamente nel proprio pc la chiavetta USB sulla quale sono memorizzate le credenziali di sicurezza necessarie per controllare se i certificati sono già aggiornati e, in caso contrario, procedere alla relativa rigenerazione.

Poi, nel caso di utilizzo del Desktop Telematico, occorre utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menù “Entratel”, selezionare il bottone “Dettaglio”, dopo aver specificato il certificato da verificare, e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Nel caso in cui la dicitura riporti un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo (per approfondimenti, si rimanda alla Procedura pratica 4 ottobre 2022 n. 57).

Per quanto riguarda, invece, l’applicazione Generazione certificati, bisogna utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo.

Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni saranno scartate dal sistema con il seguente messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell’ambiente di sicurezza”.

Ove necessario, appare consigliabile provvedere per tempo all’eventuale rigenerazione degli ambienti di sicurezza, onde evitare interruzioni della connessione internet durante la procedura di rinnovo, causate da una presumibile “congestione” del traffico dati in prossimità della scadenza.

(MF/ms)




Dall’ 1 ottobre 2022 termini ordinari per l’emissione della e-fattura dei forfetari

Dal 1° ottobre 2022 anche i soggetti in regime di franchigia saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari, decadendo la particolare agevolazione introdotta dall’art. 18 comma 3 del Dl 36/2022, in base alla quale, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si applicano le sanzioni per tardiva fatturazione (art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97), se la e-fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La disciplina ha riguardato gli operatori economici per i quali l’obbligo di emissione di e-fattura mediante Sistema di Interscambio è stato introdotto a decorrere dallo scorso 1° luglio, cioè a dire:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011) e quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.
Con riferimento alle operazioni effettuate sino al 30 settembre 2022, l’emissione delle fatture elettroniche da parte dei soggetti in regime di franchigia beneficerà ancora dei termini “estesi”, potendo essere trasmessa al SdI entro il mese successivo.

Occorrerà, tuttavia, porre particolare attenzione al fatto che dal 1° ottobre 2022 i medesimi soggetti dovranno rispettare i termini previsti dall’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72. 

Ciò sta significare, a mero titolo esemplificativo, che il forfetario che ceda un bene mobile consegnandolo al cessionario il 30 settembre 2022 potrà emettere e-fattura entro il 31 ottobre 2022.

Nondimeno, qualora la consegna (e, quindi, il momento di effettuazione ex art. 6 del Dpr 633/72) avvenisse il giorno successivo, la fattura elettronica immediata dovrebbe essere emessa entro i “canonici” dodici giorni previsti dal citato art. 21 comma 4 primo periodo del Dpr 633/72.

Dal 1° ottobre 2022 entreranno in funzione anche le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica B2B e B2C (versione 1.7.1) nonché per quella B2G (versione 1.3.2).

In entrambe è contenuto il nuovo codice “Tipo Documento” TD28, utilizzabile per comunicare i dati degli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino documentati da fatture cartacee con Iva.

Può essere utile rammentare che dal 1° luglio scorso, è divenuta obbligatoria l’emissione di e-fattura via SdI per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (Dm 21 giugno 2021).

La normativa sammarinese esclude tuttavia dall’obbligo i soggetti passivi “stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00”, consentendo loro il ricorso alla fattura cartacea (art. 18 del decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147).

La ricezione, da parte di un operatore economico nazionale, di un documento analogico con addebito dell’imposta in fattura emesso da un soggetto sammarinese che beneficia del particolare regime agevolativo, comporta l’utilizzo del codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Qualora la controparte stabilita o identificata in San Marino avesse emesso fattura senza addebito d’imposta, il soggetto passivo nazionale dovrebbe, invece, assolvere l’Iva nel territorio dello Stato grazie ai codici TD17 o TD19.

Per quanto concerne le specifiche tecniche relative alle fatture elettroniche B2B e B2C (versione 1.7.1), si segnala che dal 1° ottobre verranno scartati, con codice errore 00471, i file XML in cui, all’interno dei campi relativi al cedente/prestatore (C/P) e al cessionario/committente (C/C), sia indicato il medesimo soggetto, non solo, come accadeva in passato, nel caso in cui siano stati scelti i codici TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20, ma anche qualora sia indicata una delle seguenti tipologie di documento: TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata), TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD28.

I campi C/C e C/P devono invece coincidere sia nella regolarizzazione dello splafonamento (TD21), come già avveniva in precedenza, sia in caso di autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), pena lo scarto da parte del sistema (codice errore 00472).

Si segnala, infine, che, secondo quanto previsto dalla versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, il SdI non accetterà file XML nei quali sia riportato “contemporaneamente nel paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT” (codice errore 00476). Ciò escluderebbe, di fatto, la comunicazione dei dati delle operazioni intercorse fra stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi italiani e controparti non residenti in Italia.

(MF/ms)




“Bonus investimenti in beni ordinari” verso la fine

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” ex L. 178/2020, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di altre disposizioni, è ormai agli sgoccioli, considerando il termine del 31 dicembre 2022.

Tale agevolazione, si ricorda, è l’unica che può essere fruita dagli esercenti arti e professioni, mentre le imprese potranno continuare a beneficiare, in presenza delle specifiche condizioni richieste, del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni “4.0”. L’art. 1 comma 44 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha infatti previsto la proroga dell’agevolazione dal 2023 al 2025 soltanto con riferimento a questi ultimi beni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (vale a dire quelli diversi dai beni materiali e immateriali “4.0”), il credito d’imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1 della L. 178/2020 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022, § 1).

In linea generale, per individuare la disciplina agevolativa applicabile occorre tener conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene (si veda, ex multis, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27 settembre 2022 n. 473).

Qualora sia stata posta in essere la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (termine così prorogato rispetto al precedente 30 giugno 2022 dall’art. 3-quater del Dl 228/2021) è ancora possibile beneficiare del credito d’imposta in misura pari al 10% (15% in relazione al lavoro agile), nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1054).

Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta invece nella misura del 6% del costo, fermo restando i suddetti limiti (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è invece previsto alcun credito d’imposta.

Il 31 dicembre 2022 rileva anche per i beni 4.0

Fermo restando quanto esposto, la data del 31 dicembre 2022 assume una certa rilevanza anche per le agevolazioni riguardanti i beni “4.0”.

Occorre infatti considerare che dal 2023 per i beni materiali “4.0” (beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) la misura del credito d’imposta si riduce.

Se per gli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057), per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis).

La misura del 5% è prevista anche, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 10 del DL 4/2022, per gli “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovranno essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda i beni immateriali “4.0” (beni di cui all’Allegato B alla L. 232/2016), l’art. 21 del Dl 50/2022 ha previsto un’agevolazione “straordinaria” per il 2022, riconoscendo il credito d’imposta in misura pari al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (art. 1 comma 1058).

Anche per tali beni nel 2023 la misura dell’agevolazione però si riduce, essendo riconosciuta in misura pari al 20%.

(MF/ms)
 




Seminario fiscale 4 ottobre 2022: materiale utile

Martedì 4 ottobre scorso si è tenuto il webinar fiscale dal titolo: “Scadenze e opportunità imminenti”, tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

In allegato potete scaricare le slide proiettate durante il corso. 

(MP/am)




Indennità una tantum di 150 euro per i dipendenti con imponibile fino a 1.538 euro

Entra in vigore il 24 settembre il Dl 23 settembre 2022 n. 144 (decreto “Aiuti-ter”), pubblicato il 23 settembre in Gazzetta Ufficiale.
Oltre a misure di carattere fiscale, come la proroga e il rafforzamento per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas, il provvedimento introduce un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022, dopo l’indennità di 200 euro prevista dagli artt. 31, 32 e 33 del Dl 50/2022.
Come per l’una tantum di 200 euro, l’indennità in esame spetta a diverse categorie di lavoratori, nonché pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza.
Nel dettaglio, l’art. 18 riconosce ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) un bonus di 150 euro per il mese di competenza novembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre non ecceda l’importo di 1.538 euro e che gli stessi non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19. A differenza di quanto previsto dall’art. 31 del Dl 50/2022, la norma non subordina l’accesso alla fruizione dell’esonero dello 0,8% della quota Ivs a carico del lavoratore. L’indennità sarà erogata sempre automaticamente dal datore di lavoro, previa specifica dichiarazione del lavoratore, e potrà essere recuperata dall’azienda mediante la denuncia UniEmens, secondo le istruzioni che saranno rese note dall’Istituto di previdenza. L’indennità – specifica la norma – è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.
Il medesimo importo viene poi riconosciuto, per effetto dell’art. 19 del decreto in esame, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Per poter beneficiare dell’indennità, tali soggetti devono essere residenti in Italia e titolari di un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (invece di 35.000, come previsto per l’indennità di luglio). L’indennità verrà erogata d’ufficio dall’Inps (o altro ente previdenziale qualora il trattamento pensionistico non sia gestito dall’Inps) a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto percettore svolga attività lavorativa.

L’indennità di 150 euro sarà erogata nel mese di novembre dall’Inps anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità ex art. 32 comma 8 del Dl 50/2022 che, alla data di entrata in vigore del Dl in esame, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, nonché, ai soggetti che percepiscano le indennità di NASpI, DIS-COLL a novembre 2022 e, nel corso dell’anno 2022, l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Il bonus potrà inoltre essere richiesto dai titolari di rapporti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex 19 comma 1 del Dl 144/2022; il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Il comma 12 prevede l’erogazione dell’una tantum anche ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità Covid-19 ex art. 10 commi da 1 a 9 del Dl 41/2021 e dell’art. 42 del Dl 73/2021, nonché ai collaboratori sportivi di cui all’art. 32 comma 12 secondo periodo del Dl 50/2022, mentre i commi 13 e 14 prevedono l’erogazione, previa presentazione della domanda:

  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve superare i 20.000 euro per l’anno 2021;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità in esame spetta poi anche ai lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva e agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 32 commi 15 e 16 del Dl 50/2022, nonché ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Infine, con riguardo ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps e a casse di previdenza private, si segnala che l’art. 21 del Dl in esame incrementa di 150 euro – con conseguente aumento dei limiti di spesa per il 2022 – l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del Dl 50/2022, a condizione che, nel periodo di imposta 2021, il lavoratore autonomo o professionista abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

(MF/ms)




Bonus edilizi: nuove regole sulla responsabilità solidale dei cessionari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 21 settembre 2022 n. 142, di conversione del Dl 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), diventa legge la modifica del comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020, in materia di responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante.

Sin dalla originaria introduzione dell’art. 121 del Dl 34/2020, il comma 6 stabilisce che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”.

L’art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022, modifica ora il comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020 per specificare che la predetta responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”.

Il secondo periodo del comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022 stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” si applica “esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.

Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, il nuovo comma 1-bis.2 all’art. 14 del Dl 50/2022, contestualmente inserito dall’art. 33-ter del Dl 115/2022, consente (con una formulazione normativa in verità confusa e meritevole di chiarimenti ufficiali) di ottenere la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” acquisendo “ora per allora […] la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

Le modifiche in questione si inseriscono in un contesto in cui è da considerarsi pacifico che il “concorso nella violazione” presuppone, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, quello soggettivo (circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.1.9).

Come già a suo tempo evidenziato su Eutekne.info e più recentemente declinato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 5.3), tale elemento soggettivo consiste nella consapevolezza del fornitore o del cessionario di poter contribuire alla realizzazione della violazione in ragione delle sue condotte commissive, ma anche di quelle omissive, quali, ad esempio, la mancanza di adeguata diligenza nel verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina e, per i soggetti a ciò obbligati, la mancanza di adeguati controlli in funzione antiriciclaggio.

Stando così le cose, ragionevolezza vorrebbe che la modifica normativa andasse interpretata nel senso che il cessionario di un credito di imposta (ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari), al quale non sia imputabile il dolo, possa essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario (e gli eventuali altri cedenti):

  • quando il credito è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, solo nel caso in cui non abbia acquisito la predetta documentazione e i relativi allegati (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio), sincerandosi quindi della sua esistenza formale e del possesso dei necessari requisiti professionali e assicurativi in capo ai vistatori, asseveratori e attestatori;
  • quando il credito non è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, ogni qual volta non abbia messo l’ordinaria diligenza (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio) per verificare in prima persona l’effettività dei lavori, la congruità delle spese e la conformità della documentazione sottostante al credito che acquista
Pare tuttavia che, al momento, questa ragionevolezza sia ben lungi dal prevalere, se è vero che:
  • l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe incline a non rivedere, almeno per ora, nonostante la sopravvenuta novità normativa, le proprie istruzioni operative sulla diligenza richiesta ai cessionari nei controlli da effettuare;
  • talune società di revisione, che fanno da advisor per le banche, stanno addirittura aggiungendo richieste di prove video (precedentemente non richieste) anche per crediti che sono assistiti dai visti, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020.
(MF/ms)



In vigore il “Decreto Aiuti Bis”

Dal 22 settembre è in vigore la L. n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del Dl 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre.

Sono in primo luogo presenti diverse conferme rispetto al testo originario del Dl. Si fa riferimento alla proroga al terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas, all’azzeramento degli oneri generali di sistema per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 e alla riduzione delle accise e dell’Iva sui carburanti e nel settore del gas.

Tra le disposizioni introdotte in sede di conversione, si segnala che, per contrastare gli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica, è stato previsto un fondo da 50 milioni di euro finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi (art. 9-ter del Dl 115/2022).

In materia di definizione delle liti pendenti in Cassazione, si conferma l’eliminazione dai primi due commi dell’art. 5 della L. 130/2022 del riferimento alla pendenza della lite al 15 luglio 2022 (art. 41-bis del Dl 115/2022). È ora chiaro che, ai fini della definizione, rileva solo la data del 16 settembre 2022, di entrata in vigore della L. 130/2022.

Ai sensi dell’art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito viene poi limitata la responsabilità dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del Dl 34/2020, nei soli casi in cui il “concorso alla violazione” sia attuato con “con dolo o colpa grave”. Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene circoscritta ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 comma 1-ter del Dl 34/2020. Per quelli sorti anteriormente, questo confinamento può valere solo se il cedente, ora per allora, accompagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti (in quanto non richiesti) all’epoca.

Installazione di vetrate panoramiche tra gli interventi di edilizia libera

In sede di conversione è stato inoltre introdotto l’art. 33-quater del Dl 115/2022, che dispone, al ricorrere di determinate condizioni, l’inserimento degli interventi di realizzazione e installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA) tra quelli di edilizia libera di cui all’art. 6 del Dpr 380/2001.

Ancora, l’art. 42-quater, introdotto per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia Pmi (la cui operatività è stata potenziata a seguito della pandemia), ha previsto la possibilità per AMCO (Asset Management Company spa) di costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte. La norma, tra l’altro, consente alle banche di concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti.

Infine, gli artt. 23-bis e 25-bis del Dl 115/2022 hanno apportato alcune modifiche alla disciplina dello smart working.

(MF/ms)
 




Webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Martedì 4 ottobre 2022, ore 14.30, si terrà il webinar fiscale “Scadenze e opportunità imminenti” tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

Questi i temi trattati: 

  • riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni
  • il 31.12.2022 termina il regime transitorio di tassazione dei dividendi
  • elenchi Intrastat modifiche e ripristino dei termini di invio dei modelli
  • modalità di tenuta dei registri contabili (formato cartaceo o formato elettronico)
E’ prevista la possibilità di partecipare fisicamente presso la sede di Api Lecco Sondrio oppure online

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(MP/am)




Esterometro: operazioni da dichiarare e da escludere

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, il c.d. “esterometro” si presenta secondo nuove modalità, vale a dire trasmettendo al SdI un file XML contenente i dati delle cessioni e prestazioni che intercorrono con controparti non stabilite in Italia.

Anche per contemperare il fatto che la comunicazione è adesso espletata, in modo “puntuale”, per singola operazione, il legislatore ha previsto l’esclusione per ciascun acquisto di beni e servizi non rilevante territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, che sia di importo non superiore a 5.000 euro.

Lo dispone l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv. L. 122/2022), c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”, in vigore dal 22 giugno 2022.

Nel confermare l’esclusione per i predetti acquisti, laddove l’ammontare non superi 5.000 euro (valore da intendersi comprensivo dell’eventuale imposta), la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 ha ribadito che, a livello più generale, il c.d. “esterometro” monitora qualsiasi operazione in cui una delle parti è “estera” a prescindere dal fatto che essa sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

In sintesi, l’esclusione dall’adempimento, limitata agli acquisti, richiede l’assenza del presupposto territoriale del tributo (art. 7 ss. del Dpr 633/72).

Viceversa, a prescindere dall’importo, è bene rilevare che la comunicazione è dovuta per tutti gli acquisti territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, ancorché esenti o non imponibili.

Un caso piuttosto frequente, a livello aziendale, è rappresentato dalle commissioni addebitate dalle società che offrono servizi digitali di pagamento, spesso non stabilite in Italia (es. Paypal).

Le somme sono generalmente di piccolo importo (non superiore a 5.000 euro). Tuttavia, esse rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, seppure esente in quanto avente natura finanziaria (art. 10 comma 1 n. 1) del Dpr 633/72 e art. 135 par. 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce).

In merito all’acquisto di servizi esenti, ai fini del c.d. “esterometro”, si era espressa la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020, avente a oggetto i servizi di pagamento elettronici forniti da una società del Regno Unito a una società italiana, addebitando a quest’ultima specifiche fee sulle transazioni elettroniche effettuate.

L’acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale richiede, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, l’“integrazione” della fattura ricevuta (nel caso di fornitore Ue) o l’emissione di autofattura (nel caso di fornitore extra Ue), indicando il titolo di esenzione e annotando il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.1).

A livello gestionale, il file xml relativo all’acquisto effettuato, in quanto riferito a un’operazione priva di imposta, dovrà essere compilato con il codice “N4” relativo alle operazioni esenti da IVA (secondo le specifiche tecniche versione 1.7).

In un’ottica di semplificazione, sarebbe auspicabile estendere anche a questa categoria di acquisti l’esclusione della comunicazione al di sotto dell’ammontare di una certa soglia, anche in ossequio al principio di effettività dell’Iva.

Acquisto di biglietti aerei da valutare

Un aspetto non ancora esaminato a livello ufficiale, in seguito all’introduzione della soglia da parte del Dl 73/2022, concerne gli acquisti in parte “fuori campo” e in parte non imponibili ai fini Iva, come nell’ipotesi dei biglietti aerei relativi a tratte internazionali.

Nella misura in cui la registrazione avviene scindendo la quota di corrispettivo fuori campo Iva ex art. 7-quater comma 1 lett. b) del Dpr 633/72 (cioè 62% per la distanza percorsa fuori dal territorio dello Stato) rispetto alla quota non imponibile ex art. 9 comma 1 n. 1 del Dpr  633/72 (cioè 38% per la distanza percorsa nel territorio nazionale), entrambi gli importi dovrebbero essere comunicati nell’ambito del c.d. “esterometro”.

Trattandosi di un’operazione rappresentata con un unico documento, non sembrerebbe possibile beneficiare dell’esclusione per gli acquisti di importo non superiore a 5.000 euro, formalmente riferita ai soli “acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia” e non a quelli che rilevano nel territorio dello Stato seppur in misura parziale (38%).

Si rammenta che, in base a una diversa impostazione, fondata sulla lettura della circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 4.3), non sarebbe dovuta l’emissione dell’autofattura per le prestazioni di trasporto aereo, per effetto dell’esonero dall’obbligo di fatturazione previsto dall’art. 22 comma 1 n. 3) del Dpr 633/72. In assenza della fattura o di altro documento, si potrebbe ritenere che non sussista nemmeno l’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro”, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, adattando i chiarimenti forniti sul punto nella circolare n. 26/2022 in relazione alle operazioni (attive) ex art. 22 nei confronti di “privati consumatori”.

(MF/ms)




Dal 2023 soglia più alta per il differimento del bollo su fattura elettronica

Entro il prossimo 30 settembre dovrà essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare.

La scadenza interessa altresì coloro che nel primo trimestre dovevano complessivamente un’imposta di importo non superiore a 250 euro.

Il versamento può essere, infatti, effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (art. 6 del Dm 17 giugno 2014):

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 settembre 2022), laddove l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 novembre 2022), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.
Questa particolare agevolazione interesserà, dal prossimo anno, una platea di contribuenti molto più ampia, in ragione del sensibile innalzamento della soglia operato dall’art. 3 commi 4 e 5 del Dl 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Per effetto delle disposizioni contenute in tale norma, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 detta soglia passerà, infatti, dagli attuali 250 euro a 5.000 euro.

Si ricorda che, in forza del principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo (art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72), il tributo, pari a 2 euro, risulta dovuto se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, in estrema sintesi:

  • operazioni fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo;
  • operazioni fuori campo IVA per assenza del presupposto territoriale (artt. 7 ss. del Dpr 633/72);
  • operazioni esenti da IVA ex art. 10 del Dpr 633/72;
  • operazioni non imponibili relative a particolari fattispecie (è il caso, ad esempio, delle cessioni ad esportatori abituali);
  • operazioni effettuate da soggetti aderenti ai regimi di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 Dl 98/2011) o forfetario (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014).
Occorre, tuttavia, sottolineare alcune questioni concernenti la recente novità legislativa.

Va, innanzitutto, rilevato che il citato decreto “Semplificazioni fiscali” ha modificato la norma che aveva introdotto l’agevolazione (art. 17 comma 1-bis del Dl 26 ottobre 2019 n. 124), innalzando la soglia per il differimento a 5.000 euro, senza emendare, tuttavia, l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, che disciplina le modalità di versamento del tributo e che resta “ancorato” all’importo di 250 euro.

Tale ultima disposizione prevede, infatti, tuttora, che la soglia che consente il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell’anno sia pari a 250 euro (limite stabilito dall’art. 1 del Dm 4 dicembre 2020).

Pare quindi necessario un intervento legislativo per rendere coerenti le disposizioni e consentire la piena attuazione dell’agevolazione.

Resta poi invariato un ulteriore disallineamento di natura terminologica, che solo apparentemente non ha carattere sostanziale. Come la precedente, anche l’attuale versione dell’art. 17 del Dl 124/2019 consente di prorogare il versamento qualora l’importo dovuto sia “inferiore” alla soglia stabilita.

L’art. 6 del citato Dm 17 giugno 2014 prevede, invece, che il beneficio si possa ottenere qualora il quantum da versare “non superi l’importo” previsto.

Volendo esemplificare e restando alla disciplina attualmente vigente:

  • in base all’interpretazione letterale dell’art. 17 del Dl 124/2019, qualora nel primo trimestre, l’importo dovuto risultasse esattamente pari a 250 euro, non si potrebbe beneficiare del differimento;
  • secondo quanto disposto dall’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 (che disciplina le modalità di versamento), anche tale importo è, invece, compreso nell’agevolazione.
Laddove l’attesa modifica del Dm 17 giugno 2014 si limitasse a sostituire il valore della soglia (da 250 a 5.000 euro) e non modificasse la terminologia, permarrebbe la necessità di un coordinamento.

Va rilevato, infine, come non sia stato operato alcun cambiamento per quanto concerne il periodo di riferimento. L’agevolazione continua, infatti, a riguardare esclusivamente i primi due trimestri solari, per i quali, nella migliore delle ipotesi, si può arrivare a differire il pagamento entro il 30 novembre, mentre non è prevista alcuna semplificazione per gli ultimi sei mesi dell’anno.

(MF/ms)