1

Istat: canoni locazione giugno 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 1.4% (variazione annuale) e a + 1,1% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050% e + 0,825%.

(MP/bd)

 




Versamenti differiti al 15 settembre per i contribuenti isa e forfetari

Dopo una prima proroga al 20 luglio 2021, adottata tramite il Dpcm del 28 giugno scorso, e il balletto di date circolate in questi giorni, sul versamento delle imposte per i soggetti Isa e forfetari sembra si sia finalmente riusciti a trovare una quadra. La riformulazione di un emendamento al Ddl. di conversione, che introduce l’art. 9-bis nel DL 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), presentato dall’onorevole Gusmeroli e approvato in Commissione Bilancio della Camera, fissa al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il pagamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di Irpef, Irap, Ires e imposte sostitutive.

Rispetto al primo provvedimento, che spostava il termine al 20 luglio, quello che dovrebbe finire nel “Sostegni-bis” ha una portata più ampia, poiché comprende tutti i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Possono beneficiarne i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto adottato dal Mef (pari a 5.164.569 euro).
Come chiarisce il comma 2 dell’art. 9-bis riformulato, però, la disposizione è valida anche per: i soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); quelli che rientrano nel regime forfetario (previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014); coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”); i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e che rientrano nell’ambito delle attività a cui si applicano gli Isa.

Stando alla prima formulazione dell’emendamento, la proroga avrebbe dovuto prevedere il 30 settembre come termine ultimo per il versamento delle imposte. Nonostante il sostegno di diversi esponenti politici, però, sul provvedimento è arrivato il parere negativo della Ragioneria, che ha poi portato alla riformulazione e all’individuazione della nuova scadenza al 15 settembre 2021.
 

(MF/am)




Soppressione dell’esterometro dall’ 1 gennaio 2022

La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato xml già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Da quanto sopra discende che, per le operazioni effettuate ovvero ricevute dal 1° gennaio 2022, verrà meno l’esterometro.
 

Le fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti Ue ovvero extra-Ue

 

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022), il cedente/prestatore Iva italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

  • nel campo Codice destinatario, i 7 caratteri “XXXXXXX”;
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
  • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
  • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.

Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

Da quanto sopra si evince che il campo “IdCodice” non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma, sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento a un IdCodice standard, ma a quello identificativo della controparte, fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici.
 
La gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, l’Agenzia delle entrate, con alcuni documenti di prassi (si vedano circolare 30 aprile 2018, n. 8/Ecircolare 2 luglio 2018, n. 13/E, e circolare 17 giugno 2019, n. 14/E), è intervenuta, fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge e dell’autofattura.

Gestione del reverse charge
La circolare n. 14/E del 2019, che ha richiamato la precedente circolare n. 13/E del 2018, ha ribadito che:

Predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione (soggetta a reverse charge), contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della stessa.
  • per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Da ciò discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del reverse charge interno non è applicabile con riferimento ai rapporti con l’estero (ovvero reverse charge esterno). Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiscono nel “nuovo” esterometro; sul punto la circolare n. 14/E del 2019 ha chiarito che “Nei casi di reverse charge esterno … resta comunque fermo l’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127 del 2015 (n.d.A. – esterometro), salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane”.
In tema di gestione del reverse charge interno, si segnala che Assosoftware, con risposta 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle entrate), richiamando la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che “… gli obblighi di legge si intendono adempiuti:
– annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
– integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.

 

L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

– materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
– producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.”
 

Quindi, il contribuente, per effettuare il reverse charge interno, potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica) con l’integrazione nel cartaceo, ferma restando la doppia annotazione nel registro IVA vendite e acquisti.

Gestione delle autofatture
L’Agenzia delle entrate, in una Faq (n. 17 del 27 novembre 2018 – pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle entrate), ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI, così come previsto dal provvedimento direttoriale 30 aprile 2018 con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale ipotesi, la fattura elettronica viene inviata al SdI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore, che come cessionario/committente.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che, oltre all’autofattura per omaggi, vanno inviate al Sistema di Interscambio (cd. SdI) anche le altre fattispecie di autofatture interne (con esclusione di quelle relative a servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ricevuti da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente – art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972; infatti, per tali autofatture vi è l’obbligo di presentazione dell’esterometro fino al 31 dicembre 2021, fermo restando il fatto che tali autofatture potranno comunque essere emesse in formato elettronico, al fine di fare venire meno tale adempimento). Ciò in considerazione del fatto che le autofatture interne sono delle vere e proprie fatture e, quindi, vanno sempre inviate al SdI. Conseguentemente, le autofatture relative – ad esempio le autofatture per acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero – devono essere sempre inviate al SdI, quali fatture elettroniche (per un dettaglio delle diverse casistiche, si veda la Tabella di seguito riportata).

Tabella – Tipologie di autofatture interne da gestire in formato elettronico

Casistica Descrizione Riferimento normativo o di prassi
Autoconsumo esterno L’autoconsumo esterno coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi familiari o, comunque, con la destinazione del bene a finalità estranee all’attività svolta. Esso si configura sia nel caso di esercizio d’impresa, che nel caso di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione, fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione relativa all’acquisto del bene.
In tali ipotesi:

 

  • i beni prelevati per autoconsumo, se sono soggetti a IVA, devono rispettare tutti gli obblighi di autofatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione;
  • per la determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concetto di valore normale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972.
Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972
Cessioni gratuite di beni Per le cessioni gratuite di beni, il cedente (nel caso in cui l’operazione sia rilevante ai fini IVA), anziché emettere secondo le regole generali una fattura, può optare per l’emissione, in unico esemplare, di un’autofattura singola per ogni cessione, o globale per le cessioni effettuate nel mese, da registrare nel registro delle vendite. Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972
Splafonamento Nei casi di splafonamento IVA, per meglio dire quando l’acquisto di beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con l’emissione di autofattura in duplice esemplare.
In tale ipotesi, un esemplare deve essere annotato nel registro degli acquisti e il secondo deve essere presentato al locale Ufficio delle Entrate, con versamento dell’IVA.
Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, e C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E
Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero L’autofattura deve essere emessa in duplice copia, di cui una da inviare il giorno stesso al cedente o prestatore del servizio, con le modalità e nei termini ordinari.
Inoltre, la stessa deve essere numerata e annotata nel registro IVA degli acquisti.
Art. 34 del D.P.R. n. 633/1972
Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE) L’estrazione dei beni non comunitari dai depositi IVA, effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi immessi, è soggetta all’autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario. Art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Autofattura denuncia Per gli acquisti interni, il contribuente deve (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997) procedere:

 

  • all’emissione di autofattura in duplice esemplare, la quale deve essere consegnata al competente Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione o dal compimento di 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza avere ricevuto la relativa fattura;
  • al versamento della relativa imposta;
  • ad annotare il documento sul registro degli acquisti ed effettuare la detrazione dell’IVA.
Art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993

 
L’Agenzia delle entrate, con alcune Faq, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it), in tema di reverse charge e autofattura, ha chiarito che:

  • in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno (di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972), i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito Iva, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”:
In tali casi, la fattura e, quindi, la relativa imposta, va annotata solo nel registro Iva vendite.
  • in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra-UE, ecc.), in luogo dell’esterometro, è possibile emettere un’autofattura elettronica, compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito. Nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).
Tutto ciò premesso, le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° gennaio 2022 (quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica con presentazione, poi, dell’esterometro, che, dal 2022, sarà soppresso). Nulla cambia, invece, nella gestione delle casistiche di reverse charge interno, le quali potranno continuare a essere gestite come già oggi avviene.

 

(MF/am)

 




Vendite intra-Ue con Iva se l’acquirente non è iscritto al Vies

Dall’1 luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole Iva per il commercio elettronico, che riformano in modo significativo la disciplina applicabile alle vendite a distanza intra-Ue di beni.

Tra le novità di maggiore rilievo vi è la previsione, in luogo delle precedenti soglie di riferimento nazionali, di una soglia unica unionale pari a 10.000 euro oltre la quale tali vendite sono considerate rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. La soglia in parola, da verificare su base annuale (nell’anno precedente e in quello in corso), tiene conto di tutte le vendite a distanza intracomunitarie effettuate dal fornitore, oltre che delle prestazioni di servizi Tte rese a privati in altri Stati membri (art. 59-quater della direttiva 2006/112/Ce).
Occorre rilevare che, sebbene le misure descritte riguardino principalmente i soggetti passivi Iva che effettuano vendite intra-Ue B2C, in talune ipotesi potrebbero incidere anche sull’operatività dei soggetti che di regola effettuano vendite intra-Ue B2B.
Si pensi a un’impresa italiana che, normalmente, effettua cessioni intracomunitarie di beni (B2B), curandone il trasporto direttamente o indirettamente, per le quali emette fattura non imponibile ex art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93. L’imposta è applicata nello Stato membro di destinazione dall’acquirente mediante il meccanismo del reverse charge.

La medesima impresa potrebbe ricevere eccezionalmente ordini di acquisto (anche per importi elevati) da parte di soggetti passivi in altri Stati membri che, operando quasi sempre localmente, non hanno provveduto ad iscriversi al Vies. In tal caso, il regime di non imponibilità Iva non può ritenersi applicabile e l’operazione dovrebbe essere riqualificata come vendita a distanza intra-Ue rilevante nello Stato di destinazione dei beni.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, la direttiva 2018/1910/Ue (attualmente in corso di recepimento da parte dell’Italia) individua l’iscrizione al Vies come condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva sugli scambi intracomunitari (art. 138 della direttiva 2006/112/Ce). In assenza di tale requisito, perciò, l’operazione non può qualificarsi come cessione intra-Ue non imponibile.
Quanto all’acquirente, egli, pur essendo in possesso di una partita Iva attiva e pur operando nell’ambito dell’attività economica, dovrebbe essere equiparato, per la stessa operazione, a un “privato consumatore”, con conseguente indetraibilità dell’imposta sull’acquisto. Ai sensi dell’art. 18 del Reg. Ue 282/2011, il fornitore che abbia ricevuto comunicazione del numero di identificazione IVA dal destinatario stabilito nell’Ue può considerare quest’ultimo come soggetto passivo (salvo che disponga di informazioni contrarie), soltanto qualora abbia ottenuto conferma mediante il sistema VIES della validità del numero identificativo.

Tornando al caso in esame, dunque, la cessione dei beni da parte dell’impresa italiana nei confronti del soggetto Ue non iscritto al Vies potrebbe essere ricondotta tra le vendite a distanza intracomunitarie di beni, così come definite dall’art. 14 della direttiva 2006/112/Ce (art. 38-bis del DL 331/93). In particolare, affinché possa configurarsi una vendita a distanza intra-Ue occorre che:

  • i beni siano spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo a privati o soggetti equiparati;
  • il trasporto sia curato dal fornitore (anche indirettamente) o da terzi per suo conto;
  • i beni ceduti siano diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;
Tali operazioni, come accennato, sono soggette ad Iva:
  • nello Stato di partenza dei beni, se il fornitore non ha superato la soglia annua di riferimento;
  • nello Stato di destinazione, se il fornitore ha superato la suddetta soglia.
In base alla disciplina vigente fino al 30 giugno 2021, però, un’impresa che effettuava sporadicamente operazioni B2C nell’Ue difficilmente poteva trovarsi a superare le soglie nazionali fissate dagli altri Stati membri (comprese tra 35.000 e 100.000 euro). Pertanto, pur non potendo qualificare la cessione come intracomunitaria, si trovava ad applicare l’aliquota Iva nazionale, senza necessità di assolvere gli obblighi Iva nello Stato di destinazione dei beni.

La previsione della soglia unica e complessiva di 10.000 euro, invece, rende più frequenti rispetto al passato le ipotesi di tassazione delle vendite “a destino”. L’impresa in argomento, pertanto, potrebbe trovarsi facilmente a superare il nuovo limite, con tutti gli oneri che ne conseguono, ossia l’identificazione nello Stato di destinazione dei beni ovvero l’adesione all’Oss.

È tuttavia probabile che, in un contesto nel quale si generano oneri aggiuntivi per il cedente e costi legati all’indetraibilità dell’imposta per il cessionario, quest’ultimo preferisca registrarsi ai fini del Vies.

(MF/am)




Valute estere giugno 2021

 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di giugno 2021 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161.2053
Peso Argentino 114,6489
Dollaro Australiano 1,5761
Real Brasiliano 6,0693
Dollaro Canadese 1,4713
Corona Ceca 25.4536
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,7391
Corona Danese 7,4364
Yen Giapponese 132,6314
Rupia Indiana 88,6298
Corona Norvegese 10,1444
Dollaro Neozelandese 1,6944
Zloty Polacco 4,5005
Lira Sterlina 0,85872
Leu Rumeno 4,9238
Rublo Russo 87,4561
Dollaro USA 1,2047
Rand Sud Africa 16,754
Corona Svedese 10,1172
Franco Svizzero 1,094
Dinaro Tunisino 3,3221
Hryvnia Ucraina 32,7993
Forint Ungherese 349.9373
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Cartelle di pagamento e dilazione dei ruoli: sospeso il versamento fino al 30.09.21

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 giugno un decreto legge contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In base alla bozza circolata prima della riunione, viene disposta, ancora una volta, la sospensione dei termini di pagamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps.

Non viene, di contro, prorogato il termine per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli, né vengono dettate norme specifiche per la ripresa delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Come anticipato, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sono sospesi, e vanno eseguiti, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, dunque entro il 30 settembre 2021.

In base alla normativa vigente, la sospensione sarebbe terminata a fine giugno e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2021.

Uguale considerazione, per espressa disposizione normativa, vale per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale, in materia doganale e per gli avvisi di addebito emessi dall’Inps.

Non resta che ribadire, ancora una volta, come la proroga debba applicarsi anche agli accertamenti esecutivi ex art. 29 del Dl 78/2010, relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, siccome così prevede la legge.

Non può accettarsi l’opinione dell’Agenzia delle Entrate (per tutte, si veda la circolare n. 5 del 2020), secondo cui la proroga, per gli accertamenti esecutivi, opera solo per la fase successiva all’affidamento del carico, quindi mai in considerazione del fatto che nella menzionata fase nemmeno ci sono termini di versamento propriamente intesi.

Premesso ciò, i pagamenti andranno eseguiti entro fine settembre 2021, ma sarà comunque possibile domandare la dilazione dei ruoli.

Ove la domanda venga presentata entro il 30 settembre 2021, il debitore non potrà considerarsi moroso.

Anche le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del Dpr 602/73, se scadenti nel predetto iato temporale, sono destinate ad essere prorogate.

Emerge in questa ipotesi un problema non da poco.

Ormai dal marzo 2020 le rate sono state oggetto di continue proroghe, quindi, in assenza di un intervento ad hoc del legislatore, i debitori, a settembre 2021, dovranno pagare un considerevole numero di rate.

In considerazione del periodo emergenziale, il Dl 137/2020, per facilitare i debitori, ha solo previsto che la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, e non di cinque.

A questo punto, appare imprescindibile un intervento atto a spalmare il debito da dilazione in un arco temporale maggiore, in considerazione del fatto che molti debitori non hanno i fondi per onorare un carico che viene potenzialmente ad essere pesante.

Sempre per effetto delle disposizioni contenute nella bozza, non saranno adottati pignoramenti né disposte misure cautelari sino al 31 agosto 2021. Del pari, le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni sono sospese sino al 31 agosto 2021.

Urge una norma ad hoc per la ripresa delle dilazioni dei ruoli

In modo analogo, la procedura di compensazione volontaria dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo (art. 28-ter del Dpr 602/73) non opera sino a fine agosto 2021.

Nulla viene detto per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, che continua a dover avvenire:

  • entro il 31 luglio 2021 per le rate scadute nel 2020;
  • entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
(MF/ms)



Memorizzazione fatture elettroniche e adesione al servizio di consultazione : ufficiale la proroga al 30.09.21

È stato emanato in data 30 giugno il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2021, n. 17289 , con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto:
  1. la proroga dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 del periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche;
  2. la possibilità, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, di aderire – entro il 30 settembre – al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
  • con il Provvedimento 21 dicembre 2018, n. 524526, sono state modificate le modalità – previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757- con le quali l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva o ai loro intermediari, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. Si tratta in particolare del servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
  • l’art. 14 del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, modificando l’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)



Versamento imposte: proroga dimezzata per i contribuenti Isa e forfetari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno scorso, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

È quindi confermata la scadenza del 20 luglio 2021 per effettuare, senza la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2021.

A differenza dello scorso anno (cfr. Dpcm 27 giugno 2020), il Dpcm 28 giugno 2021 non prevede però la facoltà di effettuare i suddetti versamenti dal 21 luglio al 20 agosto 2021, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Rispetto alla proroga disposta per il 2020 e ad analoghe proroghe intervenute in anni precedenti, il Dpcm 28 giugno 2021, a fronte della “classica” proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021 dei versamenti senza la maggiorazione dello 0,4%, non ha provveduto a “rimodulare” anche il termine previsto per il versamento con lo 0,4%, consentendolo nel periodo dal 21 luglio al 20 agosto 2021.

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 133 del 28 giugno 2021 non conteneva indicazioni al riguardo, ma la possibilità di beneficiare del termine “lungo” del 20 agosto per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% appariva del tutto probabile.

Anche lo scorso anno, infatti, il comunicato del Mef n. 147 del 22 giugno 2020, nell’annunciare la proroga, non faceva riferimento alla possibilità di versare entro il 20 agosto con lo 0,4%, facoltà invece poi “puntualmente” prevista dal Dpcm 27 giugno 2020, come avvenuto per analoghe proroghe in anni precedenti.

La diversa formulazione del Dpcm 28 giugno 2021 costituisce quindi una sostanziale novità, la quale comporta che il termine per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo rimanga fermo al 30 luglio 2021 per tutti i contribuenti che avevano come scadenza ordinaria il 30 giugno 2021.

In sostanza, per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del Dpcm 28 giugno 2021, la proroga da esso prevista è limitata a escludere la maggiorazione dello 0,4% per i primi 20 giorni, quindi fino al 20 luglio 2021; dopo tale data si ritorna al regime ordinario, con applicazione dello 0,4% dal 21 luglio e termine di versamento al 30 luglio 2021.

Il Dpcm 28 giugno 2021 conferma invece l’ambito soggettivo della proroga e le tipologie di versamenti interessati.

Come lo scorso anno, la proroga riguarda i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del Dl 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da Covid-19.
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del Tuir (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).

Confermato inoltre che la proroga si estende ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.
Con riferimento alle tipologie di versamenti interessati, il Dpcm 28 giugno 2021 conferma che la proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva. La proroga si estende quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi Inps artigiani, commercianti e professionisti, Iva per adeguamento agli Isa, diritto camerale).

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2021 per effetto della data di:

  • approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021).
(MF/ms)



Proroga pagamento imposte al 20 luglio 2021

A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il Dpcm che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione.
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano:
  • il regime forfetario
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Anche se non precisato dal comunicato stampa, il Dpcm dovrebbe prevedere l’estensione della proroga anche ai soggetti che:
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Lo slittamento riguarda il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi. Oltre all’Irpef e all’Ires la proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quali le addizionali, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa), l’Ivie e l’Ivafe, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.
I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2020, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato.

Anche se non citate dal comunicato stampa, analogamente allo scorso anno, il Dpcm dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:

  • del saldo 2020 e dell’eventuale primo acconto 2021 dell’Irap;
  • dell’ Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli Isa.

Alle previste condizioni, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei contributi Inps dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni. Per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021, si ricorda che il termine è stato rinviato dall’Inps, a data da destinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, in attesa della conclusione dell’iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo.

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

(MF/am)




Novità Iva nel commercio elettronico dall’1 luglio 2021

1. Premessa
A partire dall’1.7.2021 diventano efficaci le nuove disposizioni del c.d. “pacchetto Iva sul commercio elettronico” (“VAT e-commerce package”).
Tali novità sono state introdotte, principalmente, dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE e sono state recepite in ambito nazionale dal DLgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.6.2021 n. 141.
Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, sono state approvate le re­la­tive disposizioni attuative riguardanti, fra l’altro, le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.
 
Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle misure contenute nel “VAT e-commerce package”.

2 Finalità della riforma
Le misure previste dal “pacchetto IVA sul commercio elettronico” sono finalizzate a:

  • semplificare gli adempimenti IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni tran­sfron­ta­liere (principalmente mediante mezzi elettronici) nei confronti di privati consumatori nell’UE, con particolare attenzione ai soggetti di minori dimensioni;
  • contrastare le frodi e assicurare che l’IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui le operazioni si considerano effettuate;
  • eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e quelli extra-UE.
3 Sintesi delle novità
Le novità più rilevanti della riforma in argomento riguardano:
  • la modifica delle regole di territorialità IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, con l’abolizione delle attuali soglie di riferimento, riferite ai singoli Stati membri, e l’intro­du­zio­ne di una soglia unica a livello unionale pari a 10.000,00 euro, oltre la quale le vendite sono ri­le­vanti nello Stato di destinazione dei beni;
  • il coinvolgimento dei marketplace nella riscossione dell’IVA su talune vendite a distanza di be­ni nella UE;
  • l’estensione dell’ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS), che quindi viene tra­sfor­mato in One Stop Shop (OSS), in modo che l’IVA possa essere assolta secondo il mec­ca­nismo dello sportello unico non solo per le prestazioni di servizi TTE verso privati (teleco­mu­nicazione, teleradiodiffusione, elettroniche), ma anche per le altre prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri, nonché per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per talune ces­sioni facilitate dai marketplace;
  • l’abolizione dell’esenzione IVA per i beni di valore modesto importati nell’UE e l’introduzione di un nuovo regime speciale di importazione denominato Import One Stop Shop (IOSS) che sem­plifica l’assolvimento dell’imposta per le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro importati da territori terzi o Paesi terzi.
4 Vendite a distanza intra-Ue
4.1 Definizione di “vendite a distanza intracomunitarie”
In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, si considerano “vendite a distanza intraco­mu­nitarie” le cessioni di beni effettuate mediante sistemi “a distanza” (es. via Internet), di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro ed effettuate nei con­fronti di privati consumatori o di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intra­comunitari (art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93).
 
Il DLgs. 83/2021, recependo le novità della direttiva 2017/2455/UE, ha aggiornato la definizione di tali operazioni (art. 38-bis del DL 331/93). A partire dall’1.7.2021, si considerano “vendite a di­stan­za intracomunitarie di beni” le cessioni di beni:
  • spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indi­ret­ta­mente nel trasporto o nella spedizione dei beni,
  • a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto,
  • a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta, o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72 del DPR 633/72 (quali le sedi e le rappresentanze diplomatiche e consolari) ovvero, salvo che per i beni soggetti ad accisa, a de­­stinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad ap­pli­care l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (es. produttori agricoli in regime speciale, enti non soggetti passivi).
 
Ai fini di tale definizione, continua a non essere rilevante il mezzo mediante il quale le cessioni si realizzano. Rileva, invece, la circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal venditore, anche quando questi interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione.
Operazioni escluse
Analogamente a quanto previsto dalla normativa precedente, sono escluse dalla disciplina delle vendite a distanza:
  • le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto;
  • le cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato assoggettati al regime del margine.
 
I beni soggetti ad accisa, invece, possono essere assoggettati alla disciplina delle vendite a distanza, ma solo se ceduti nei confronti di determinati soggetti (persone fisiche non soggetti d’imposta e organismi internazionali o consolari ex art. 72 del DPR 633/72 o individuati dagli altri Stati membri ai sensi dell’art. 151 della direttiva IVA).

4.2 Disciplina applicabile fino al 30.6.2021
In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, le vendite a distanza effettuate nella UE si con­siderano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni anziché nello Stato di par­tenza, in deroga alla regola generale di territorialità IVA prevista per le cessioni di beni (artt. 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE; art. 7-bis del DPR 633/72 e artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93). Tale regola di territorialità ha lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall’ap­plicazione del principio di origine in un contesto in cui gli Stati membri applicano aliquote IVA differenti.
La citata deroga non si applica, però, se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal ce­den­te nell’altro Stato membro non supera nell’anno solare precedente e in quello in corso la soglia di protezione stabilita dallo Stato di destinazione (compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro). In tal caso, perciò, l’operazione è rilevante nello Stato membro di partenza dei beni.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato di de­sti­nazione.

4.3 Abolizione delle soglie di protezione nazionali
A partire dall’1.7.2021 vengono abolite le soglie nazionali di protezione e viene fissata un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro complessivi, che tiene conto anche delle pre­sta­zio­ni TTE effettuate verso privati in altri Stati membri.
In caso di superamento della soglia, le vendite si considerano rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. Al di sotto della soglia, invece, si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di par­tenza, con la conseguenza che esse sono soggette al medesimo trattamento IVA delle ope­ra­zioni nazionali. Resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato di desti­na­zione.
Per effetto dell’introduzione della nuova soglia unica, da un lato sarà più agevole, per gli operatori, monitorarne l’eventuale superamento, dall’altro saranno più frequenti le ipotesi di superamento del­la soglia stessa, essendo riferita alle operazioni effettuate in tutti gli Stati membri.

4.4 soglia unica
La soglia di 10.000,00 euro deve essere calcolata sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle seguenti operazioni effettuate nell’anno civile precedente e in quello in corso:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche) effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.
Superamento in corso d’anno
Se la soglia viene superata in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore a detto evento si intendono effettuate nello Stato di “origine”, e l’imposta verrà applicata secondo il prin­ci­pio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento.
Ipotesi di non applicazione della soglia
La soglia non trova applicazione se il cedente o prestatore è stabilito in più di uno Stato membro.
 
Soglia fornitori stabiliti in un solo stato membro fornitori stabiliti in più di uno stato membro
≤ 10.000,00 euro
Luogo di effettuazione e IVA dovuta:
  • nello Stato membro del prestatore (servizi TTE B2C);
  • nello Stato membro di spedizione o trasporto (vendite a distanza intra-UE).
Possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato dell’acquirente (servizi TTE B2C) o di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE).
Soglia non applicabile
> 10.000,00 euro
Luogo di effettuazione e IVA dovuta:
  • nello Stato membro dell’acquirente (servizi TTE B2C);
  • nello Stato membro di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE).
 
Esempio
L’impresa Alfa è stabilita soltanto in Italia ed effettua vendite a distanza dall’Italia ad acquirenti in Germania per 5.000,00 euro e in Francia per 8.000,00 euro. Poiché il valore totale delle sue ven­dite transfrontaliere a tali acquirenti supera i 10.000,00 euro (pur non superando l’importo nel sin­golo Stato membro), tutte le vendite si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di de­sti­nazione dei beni.

5 Vendite tramite marketplace
Poiché gran parte delle vendite a distanza di beni transfrontaliere è facilitata tramite l’uso di un’in­ter­faccia elettronica (marketplace, piattaforme, portali o mezzi analoghi), il legislatore unionale ha previsto il coinvolgimento di tali soggetti nella riscossione dell’imposta dovuta su talune di queste operazioni, così da assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell’IVA e ridurre gli oneri ammi­nistrativi a carico dei fornitori, delle Amministrazioni fiscali e dei consumatori.

5.1 “fornitore presunto”
In base al nuovo art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE (recepito all’art. 2-bis del DPR 633/72) se un soggetto passivo facilita talune vendite a distanza di beni tramite l’uso di un’interfaccia elet­tro­nica, si considera che abbia ricevuto e ceduto detti beni e assume il ruolo di “fornitore presunto”. Ciò significa che assumerà i diritti e gli obblighi in materia di IVA del ““fornitore indiretto” per la ces­sione effettuata e sarà responsabile del pagamento dell’IVA dovuta su tale cessione.

5.2 definizione di “facilita”
Il termine “facilita” designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l’interfaccia di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia (art. 5-ter del Reg. UE 282/2011).
Ad esempio, si considera che un soggetto facilita le cessioni di beni se effettua anche soltanto una di tali attività:

  • stabilisce, direttamente o indirettamente, i termini e le condizioni in base ai quali è effettuata la cessione di beni;
  • partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
  • partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna di beni.
5.3 Effetto della finzione giuridica
Quando opera la finzione giuridica di cui all’art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE, si determina, ai fini IVA, uno “sdoppiamento” dell’operazione. Si presume, infatti, che le vendite a distanza faci­li­tate diano luogo a due operazioni distinte:
  • una cessione B2B dal fornitore alla piattaforma;
  • una cessione B2C dalla piattaforma al cliente.
 
La cessione B2B presunta, se territorialmente rilevante all’interno dell’UE, è esente da IVA, fermo re­stando il diritto del “fornitore indiretto” a detrarre l’imposta assolta “a monte” (artt. 10 co. 3 e 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72).

5.4 Operazioni interessate

Sotto il profilo oggettivo, la finzione giuridica si applica in relazione alle seguenti operazioni facili­ta­te dalle piattaforme:

·     vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore in­trin­seco non superiore a 150,00 euro (indipendentemente dal fatto che il “fornitore indiretto” sia stabilito nell’UE o al di fuori dell’UE);

·     vendite di beni all’interno dell’UE (indipendentemente dal loro valore) da parte di un soggetto
pas­sivo non stabilito nell’UE a un “non soggetto passivo” (sono comprese, dunque, sia le ven­dite a distanza intracomunitarie di beni, sia le cessioni domestiche nelle quali i beni partono da magazzini presenti nel territorio di uno Stato membro e arrivano a un consumatore nello stesso Stato).

Vendite a distanza di beni importati

Si considerano “vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi” (art. 38-bis co. 2 del DL 331/93, introdotto dal DLgs. 83/2021) le cessioni di beni:

·     spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indiret­tamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,

·     da un territorio terzo o Paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea,

·     a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Operazioni escluse

La piattaforma facilitatrice non è considerata fornitore presunto per le seguenti tipologie di beni:

·     merci importate nell’UE da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco superiore a 150,00 euro, indipendentemente dal fornitore sottostante;

·     merci già immesse in libera pratica nell’UE fornite nell’Unione da un fornitore stabilito nell’UE.

5.5 Territorialità IVA

Ai fini della territorialità IVA:

·     la cessione B2B presunta si considera una cessione senza trasporto, rilevante nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione;

·     la cessione B2C presunta si considera una cessione con trasporto, rilevante nel luogo in cui il trasporto finisce (art. 38-bis co. 4 del DL 331/93).

5.6 Momento di effettuazione

Sia la cessione B2B presunta, sia la cessione B2C presunta si considerano effettuate ai fini IVA nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Nello stesso momento la relativa im­po­sta diventa esigibile (artt. 66-bis della direttiva 2006/112/CE e 6 co. 7 del DPR 633/72).

5.7 Obblighi di conservazione per i marketplace

I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso acquirenti non soggetti passivi d’imposta tramite un’interfaccia elettronica o mezzi analoghi sono tenuti a conser­vare la documentazione relativa a tali operazioni per un periodo di 10 anni (artt. 242-bis della di­ret­tiva 2006/112/CE e 39 co. 4 del DPR 633/72).

L’obbligo si applica anche quando la piattaforma non è considerata “rivenditore”.

6 ONe Stop Shop (oss)

A partire dall’1.7.2021, per effetto dell’art. 2 della direttiva 2017/2455/UE, il meccanismo dello spor­tello unico, finora applicabile soltanto per l’assolvimento dell’IVA sulle prestazioni di servizi TTE ver­so privati di altri Stati membri, viene esteso:

·     a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, servizi di ristorazione e catering, ecc.);

·     alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;



6.1 Caratteristiche del regime
Il regime OSS, di natura opzionale, consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra elencate di adempiere i relativi obblighi IVA identificandosi in un solo Stato membro (Stato di identificazione).
Di conseguenza, essi non sono più tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro di “consumo” per assolvere i relativi obblighi ai fini dell’imposta.
Nell’ambito del regime speciale, il soggetto passivo dichiara e versa l’imposta relativa alle sud­dette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di “con­sumo”, per il tramite dello Stato membro di identificazione. Sarà infatti quest’ultimo a river­sarla agli altri Stati membri.
L’applicazione dell’OSS non muta il luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ma offre soltanto una procedura semplificata per dichiarare e versare l’IVA do­vuta in altri Stati UE.
Adempimenti
In linea generale, chi aderisce all’OSS è esonerato dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione, dichiarazione annuale) per le operazioni rientranti nel regime speciale, ma è te­nuto a:

  • presentare trimestralmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al trimestre so­­lare di riferimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel re­gime;
  • versare l’imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri di “con­sumo”;
  • conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del re­gime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di “con­su­mo”.
 
È precluso l’inserimento nella “dichiarazione OSS” dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati (nel­lo Stato membro di identificazione o in uno degli altri Stati membri) ai fini delle operazioni rien­tranti nel regime speciale.
6.2 Distinzione tra OSS “Non-Ue” e oSS “Ue”
Il regime speciale OSS si declina in due schemi distinti:
  • OSS “Non-UE” (art. 74-quinquies del DPR 633/72);
  • OSS “UE” (art. 74-sexies del DPR 633/72).
Soggetti che possono registrarsi all’OSS “Non-UE”
Possono registrarsi all’OSS “Non-UE” i soggetti non stabiliti nell’Unione (ossia i soggetti che non hanno fissato la sede della propria attività nell’UE e non possiedono una stabile organizzazione nell’UE). Non rileva la circostanza che tali soggetti siano identificati ai fini IVA in uno Stato membro.
Il regime “Non-UE” si applica alle prestazioni di servizi rese a persone non soggetti passivi nell’UE.
Soggetti che possono registrarsi all’OSS “UE”
Possono aderire al regime OSS “UE”:
  • i soggetti stabiliti nell’UE per:
  • le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d’imposta in Paesi diversi da quello di stabilimento;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti non stabiliti nell’UE per le sole vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti che gestiscono interfacce elettroniche e che sono considerati “fornitori presunti” per:
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le cessioni domestiche (ossia quelle in cui lo Stato membro di partenza e quello di arrivo dei beni coincidono).
 
tipologia di soggetto OSS “NOn-UE” OSS “Ue”
Soggetto passivo stabilito nell’UE Non può ricorrere al regime OSS “Non-UE”
Può applicare l’OSS “UE” per:
  • prestazioni di servizi B2C nell’UE;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • cessioni nazionali di beni B2C (solo se effet­tua­te da fornitori presunti).
Soggetto passivo non stabilito nell’UE Può ricorrere all’OSS “Non-UE” per le prestazioni di servizi B2C nell’UE
Può applicare l’OSS “UE” per:
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • cessioni nazionali di beni B2C (solo se effet­tuate da fornitori presunti).
 
Carattere onnicomprensivo del regime
L’opzione per il regime OSS implica che per tutte le forniture cui lo stesso si applica l’imposta deve essere dichiarata e versata mediante il meccanismo dello sportello unico.
7 import one stop shop (IOSS)
Le disposizioni applicabili fino al 30.6.2021 prevedono l’esenzione IVA per le importazioni di beni di valore fino a 22,00 euro.
A partire dall’1.7.2021 tale esenzione viene abolita (art. 3 della direttiva 2017/2455/UE), per cui tut­te le merci importate nell’UE, comprese quelle di scarso valore, sono soggette ad IVA.
In tale nuovo contesto, per semplificare la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni di va­­lore modesto importati da territori terzi e Paesi terzi, anche ove facilitate da interfacce elettro­ni­che, viene introdotto un nuovo regime speciale denominato Import One Stop Shop (IOSS), disci­pli­nato dagli articoli da 369-terdecies a 369-quinvicies della direttiva 2006/112/CE e, in ambito na­zio­nale, dall’art. 74-sexies.1 del DPR 633/72.
Si segnala, a margine, che è stato introdotto anche un regime speciale per la dichiarazione e il pa­ga­­mento dell’IVA all’importazione per le importazioni di beni di valore modesto, rivolto sostan­zial­mente a operatori postali e corrieri quale semplificazione facoltativa nel caso in cui l’IOSS non sia stato applicato (artt. 369-sexvicies – 369-septivicies della direttiva 2006/112/CE; art. 70.1 del DPR 633/72).
7.1 Caratteristiche delL’IOSS
Il nuovo regime IOSS, di natura opzionale, consente ai fornitori che effettuano vendite a distanza di beni di valore modesto spediti o trasportati da un Pese terzo o da un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di dichiarare e versare l’imposta dovuta su tali operazioni nello Stato membro di identi­fi­cazione.
Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto nell’UE è esente da IVA, in quanto il fornitore addebita l’IVA nel momento in cui vende i beni ad acquirenti nell’UE secondo l’aliquota valida nello Stato della cessione, riscuotendola come parte del prezzo di acquisto, ed effettua la dichiarazione e il versamento dell’imposta nel solo Stato membro di identificazione.
Adempimenti
I soggetti che si avvalgono del regime IOSS sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione e dichiarazione IVA annuale), ma sono tenuti a:
  • presentare mensilmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al mese di rife­rimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime;
  • versare l’imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione;
  • conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del re­gime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di “con­sumo”.
 
In analogia con quanto previsto per l’OSS, il soggetto passivo che si avvale dell’IOSS non può detrarre dall’imposta dovuta nell’ambito del regime speciale quella relativa agli acquisti e alle im­por­tazioni di beni.
7.2 Ambito applicativo
Possono avvalersi dell’IOSS i soggetti passivi stabiliti nell’UE e i soggetti non stabiliti nell’UE, com­prese le interfacce elettroniche che operano come fornitori presunti, per le vendite di beni che ri­spettano tutte le seguenti condizioni:
  • i beni si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore verso un consumatore in uno Stato membro (vendite a distanza di beni importati);
  • sono spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • non sono soggetti ad accise.
Nomina di un intermediario
I soggetti non stabiliti nell’UE che intendono avvalersi dell’IOSS devono nominare un intermediario (soggetto passivo stabilito nell’UE), salvo che siano stabiliti in un Paese terzo con il quale l’UE ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA ed effettuino vendite a distanza di beni a partire da quello stesso Paese.

8 modalità di Registrazione ai regimi speciali
La registrazione ai regimi OSS e IOSS in Italia è possibile dall’1.4.2021 (cfr. comunicato Ministero Economia e delle Finanze del 29.3.2021). L’Agenzia delle Entrate ha infatti predisposto le neces­sarie fun­zionalità telematiche già a partire da tale data.
Le modalità di registrazione sono ora definite dal provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, il quale ha altresì stabilito che l’ufficio competente per le attività di lavorazione delle ri­chieste di registrazione è il Centro operativo di Pescara.
In dettaglio:

  • la registrazione al regime OSS “UE” è effettuata on line, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite;
  • la registrazione al regime OSS “Non-UE” è effettuata compilando un modulo disponibile in ita­liano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate; il Centro operativo di Pescara, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via e-mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi tele­ma­tici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, uni­tamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il pro­cesso di registrazione;
  • la registrazione al regime IOSS è effettuata, direttamente o tramite l’intermediario IOSS, com­pilando un modulo disponibile on line nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Opzione per più regimi
Il medesimo soggetto passivo può registrarsi a più regimi. Ad esempio, un soggetto passivo sta­bilito nell’UE può avvalersi del regime UE e del regime IOSS.

9 Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 25.6.2021 n. 42, gli operatori potranno inviare all’Amministrazione finanziaria contributi e quesiti riguardanti la nuo­va di­sciplina IVA sul commercio elettronico entro il 12.7.2021, alla casella di posta elettronica dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it.

I contributi pervenuti saranno discussi nell’ambito di un webinar che si terrà indicativamente gio­vedì 22.7.2021.
Resta ferma la possibilità di inviare quesiti alla casella e-mail ossitaly@agenziaentrate.it, che so­sti­tuisce, a partire dall’1.7.2021, la casella mossitaly@agenziaentrate.it.

Per tale ragione, l’attuale regime speciale Mini One Stop Shop (MOSS) si trasforma in One Stop Shop (OSS).

(MF/am)