Istat indice marzo 2026
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 2,40 %.
(MS/ms)
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La riforma risponde all’aumento dei volumi commerciali, alla crescita dell’e-commerce e alla necessità di controlli più efficaci su merci non conformi o pericolose, senza gravare su operatori e amministrazioni.
Elemento centrale è il centro doganale digitale dell’UE Unico, un unico HUB attraverso cui importatori ed esportatori trasmetteranno le informazioni doganali una sola volta, superando l’attuale frammentazione che impone interlocuzioni con più autorità nazionali.
Il sistema rafforza integrità dei dati, tracciabilità e capacità di analisi del rischio, offrendo alle dogane una visione unitaria dei flussi e delle catene di approvvigionamento.
Il centro doganale digitale dell’UE:
Per adempiere ai loro obblighi doganali, le imprese che importano nell’UE ed esportano dall’UE dovranno comunicare le informazioni doganali una sola volta su questo portale unico, anziché comunicarle alle singole autorità doganali, vale a dire fino a 27 volte.
Potranno inserire le stesse informazioni riguardo a più spedizioni, con un risparmio di tempo e denaro.
Il centro doganale digitale dell’UE diventerà operativo per le merci oggetto di commercio elettronico dal 1° luglio 2028; con introduzione graduale, includerà tutti i movimenti di merci entro il 1° marzo 2034.
A supporto del nuovo assetto nasce l’Autorità doganale dell’UE, con sede a Lille, incaricata di coordinare la gestione dei rischi, individuare priorità di controllo e sostenere il lavoro delle autorità nazionali mediante l’analisi dei dati contenuti nel centro doganale digitale dell’UE. L’Autorità sarà istituita con l’entrata in vigore del regolamento.
La riforma introduce inoltre la categoria degli operatori Trust and Check: imprese che garantiscono piena trasparenza e conformità beneficeranno di obblighi doganali semplificati e di un’interazione minima con la dogana, affiancandosi alle semplificazioni già previste per gli operatori economici autorizzati.
Particolare attenzione è dedicata ai piccoli pacchi dell’e-commerce.
È prevista una nuova tassa di gestione che gli Stati membri applicheranno entro il 1º novembre 2026. Le piattaforme e i venditori a distanza saranno considerati importatori e responsabili delle formalità e dei pagamenti, con sanzioni pecuniarie in caso di violazioni sistematiche.
La nuova normativa entrerà pienamente in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, avviando un modello doganale fondato sui dati, più uniforme ed efficace nella tutela del mercato e dei consumatori.
(MF/ms)
L’art. 7 del c.d. Decreto fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026, modifica la disciplina dell’iper ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, eliminando il requisito di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 e chiarendo la modalità di calcolo del massimale di spesa ammissibile.
Nel dettaglio, la norma modifica l’art. 1, comma 427, della Legge n. 199/2025:
| Soglia annua | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2,5 mln € | 180% |
| 2,5-10 mln € | 100% |
| 10-20 mln € | 50% |
Da notare che la norma non modifica il comma 429 della medesima Legge di Bilancio 2026, lasciando così immutati i vincoli territoriali previsti per gli impianti fotovoltaici.
Per il fotovoltaico, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, ossia:
(MF/ms)
La CGT Vicenza si è espressa in tal senso con la sentenza n. 63/1/2026.
Nel caso specifico il caso riguardava aree edificabili con base imponibile (2019-2022) assunta al costo anziché al valore venale.
Rileva che l’errore riguardasse la determinazione del valore, con natura sostanzialmente accertativa.
Il Comune aveva escluso il cumulo, richiamando anche la riforma del D.Lgs. n. 87/2024.
I giudici hanno invece ricondotto la fattispecie alla violazione unitaria reiterata, applicando l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, in linea con la Corte di Cassazione, ordinanza n. 3885/2024.
In materia si richiama altresì la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, n. 420/1/2024, con la quale i giudici hanno stabilito che, in caso di omesso versamento dell’IMU per più anni d’imposta, si applica il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.
Dunque, accogliendo le ragioni del contribuente, i Giudici di merito rilevata la medesima violazione reiterata per più annualità, hanno ribadito l’applicazione dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti.
Dunque la formulazione vigente ante D.Lgs. n. 87/2024.
Tale conferma vale sicuramente per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. Anche se accertate in data successiva.
A tal proposito, si ricorda che per effetto dell’intervento sull’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per espressa previsione del D.Lgs. n. 87/2024 il cumulo giuridico non si applica più agli omessi versamenti.
Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 specifica che le novità della riforma, comprese quelle sul cumulo giuridico, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre.
Nel documento di approfondimento sulle novità del Decreto di riforma fiscale, l’IFEL ha sostenuto che l’art. 12, prima della riformulazione operata dal D.Lgs. n. 87/2024, così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità, prevedeva quattro autonome fattispecie: ·
Tuttavia, con la riforma, venendo meno l’autonomia applicativa del comma 5 dell’art. 12, ora espressamente considerato come aggravante delle violazioni contemplate nei primi due commi, il cumulo giuridico non dovrebbe applicarsi ai tributi locali per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 in avanti.
(MF/ms)
Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2026)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2026 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 152,4828 |
| Peso Argentino | 1613,9662 |
| Dollaro Australiano | 1,647 |
| Real Brasiliano | 6,0498 |
| Dollaro Canadese | 1,5848 |
| Corona Ceca | 24,4377 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,9703 |
| Corona Danese | 7,4717 |
| Yen Giapponese | 183,3991 |
| Rupia Indiana | 107,3446 |
| Corona Norvegese | 11,1658 |
| Dollaro Neozelandese | 1,9762 |
| Zloty Polacco | 4,2715 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,86631 |
| Nuovo Leu Rumeno | 5,0954 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,1558 |
| Rand (Sud Africa) | 19,3533 |
| Corona Svedese | 10,7614 |
| Franco Svizzero | 0,9094 |
| Dinaro Tunisino | 3,3789 |
| Hryvnia Ucraina | 50,6848 |
| Forint Ungherese | 389,1864 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MS/ms)
In particolare il Decreto-Legge n. 42 del 2026 prevede:
In allegato trovate il testo completo del decreto.
(MS/ms)
Entro il 30 aprile 2026 deve essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2025.
Il termine della dichiarazione annuale rappresenta anche il riferimento per l’emissione delle note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.
La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quanto concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”.
Il comma 1 dell’art. 19 stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.
Alla luce del quadro normativo vigente, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. La circ. n. 20/2021 ha ulteriormente indicato che, emessa tempestivamente la nota di variazione, l’imposta detratta “confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.
Dunque, a titolo di esempio, se il presupposto per operare la variazione si è verificato nel 2025 e la nota di credito viene emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, il diritto alla detrazione si esercita:
– nella liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota è stata emessa;
– oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione relativa all’anno di emissione della nota (ossia la dichiarazione IVA riferita al 2026, entro il 30 aprile 2027).
Il momento in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo) varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ex art. 26 del DPR 633/72.
Nel caso delle procedure concorsuali, deve distinguersi tra quelle avviate prima o dopo il 26 maggio 2021, poiché la disciplina è stata modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito.
Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).
L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale o dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.
Altre circostanze nelle quali è opportuno determinare il momento in cui si verifica il presupposto per l’emissione della nota, al fine del calcolo del termine ultimo, corrispondono ai casi in cui l’operazione viene meno (o si riduce l’imponibile), in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili. Si fa riferimento alla data della sentenza con la quale è stato, ad esempio, dichiarato nullo il contratto in sede giudiziale (Cass. n. 2787/2026).
Il termine di presentazione della dichiarazione per il 2025 non riguarda, invece, le fattispecie per la quale la variazione è effettuata ai sensi del comma 3 dell’art. 26 in parola. Se la variazione in diminuzione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti o da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, difatti, la nota non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
In alternativa, possibile la domanda di rimborso
Qualora non sia stato possibile emettere nei termini la nota di variazione, al fine del recupero dell’imposta assolta, è possibile ricorrere – a determinate condizioni – a due ulteriori istituti alternativi.
Se è spirato il termine per l’emissione della nota di credito, la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98, presuppone la “presenza di errori od omissioni” cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).
La domanda di restituzione dell’imposta all’Erario (art. 30-ter del DPR 633/72) è, invece, ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo” (circ. n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).
Con riguardo a quest’ultimo istituto, è interessante ricordare che, di recente, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso, quando il soggetto passivo ha versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore che è sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale (Cass. n. 4900/2026).
(MF/ms)
Il Consiglio dei Ministri n. 166, riunitosi a Palazzo Chigi il 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Il provvedimento, pubblicato in GU n. 72 del 27 marzo 2026 (D.L. 27 marzo 2026, n. 38), introduce una serie di misure di interesse strategico per imprese, professionisti e intermediari fiscali.
1. Credito d’imposta per le imprese – È prevista una nuova misura di sostegno pari al 35% dell’investimento agevolato, destinata alle imprese che hanno presentato comunicazioni per investimenti produttivi. Il Governo avvierà a breve un tavolo di confronto con le categorie per definire eventuali risorse aggiuntive e priorità di intervento in sede di conversione.
2. Operazioni permutative e decorrenza IVA – Il nuovo regime IVA per le permute avrà effetto solo per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. È esplicitamente sancito che non saranno effettuati rimborsi d’imposta per operazioni antecedenti.
3. Regime dei lavoratori impatriati – Aggiornati i riferimenti normativi per il regime agevolativo, con entrata in vigore dal periodo d’imposta 2027. Il provvedimento mira a coordinare la disciplina con le recenti modifiche del TUIR e ad assicurare una maggiore chiarezza applicativa.
4. Trattamento dell’avviamento negativo – Per le società IAS adopter, la differenza negativa tra prezzo di cessione e valore dei beni (avviamento negativo) concorrerà al reddito in cinque quote costanti dall’esercizio di realizzo (2024). Si tratta di un allineamento tra disciplina civilistica e fiscale.
5. Sistemi di garanzia dei depositanti – Fino al 31 dicembre 2028, gli interessi su obbligazioni percepiti dai sistemi di garanzia restano esenti dall’imposta sostitutiva, rafforzando la stabilità del comparto bancario.
6. Differimenti e rinvii tecnici
7. Agevolazioni e altri interventi
8. Misure di carattere istituzionale e sociale
| DL fiscale (27.03.2026) – Sintesi delle misure fiscali ed economiche principali | |||
|---|---|---|---|
| Ambito | Misura | Decorrenza / Termine | Note operative |
| Credito d’imposta imprese | Contributo del 35% sugli investimenti | 2026 | Possibile revisione in sede di conversione |
| Operazioni permutative | Nuovo regime IVA | 1° gennaio 2026 | Nessun rimborso d’imposta pregresso |
| Lavoratori impatriati | Aggiornamento normativa | Periodo d’imposta 2027 | Coordinamento con TUIR |
| Avviamento negativo | Tassazione differita in 5 anni | Dal 2024 | Rileva per soggetti IAS adopter |
| Sistemi di garanzia depositanti | Esenzione interessi obbligazionari | Fino al 31 dicembre 2028 | Misura di stabilizzazione |
| Contributo spedizioni extra-UE | Rinvio tecnico | 1° luglio 2026 | Adeguamento sistemi ADM |
| Ritenuta provvigioni | Differimento | 1° maggio 2026 | Slittamento di due mesi |
| Beni strumentali | Eliminazione vincolo UE/SEE | Immediata | Maggiore neutralità geografica |
| Dividendi e PEX | Ripristino esclusione 95% | 1° gennaio 2026 | Riapplicazione regime pregresso |
| Imposta di bollo | Aumento da 100 a 118 euro | Dal 2026 | Per soggetti diversi da persone fisiche |
| Atleti dilettanti | Esenzione ritenuta fino a 300 € | Fino al 31 dicembre 2026 | Agevolazione rimodulata |
| Educazione finanziaria | Nuova composizione del Comitato | Dal 2026 | Ingresso Guardia di Finanza |
| Carta europea disabilità | Stanziamento 1,6 milioni € | 2026 | Continuità operativa |
| Avvocatura dello Stato | Spesa annuale 500.000 € | Dal 2026 | Copertura spese processuali |
(MF/ms)
Per effetto del decreto fiscale, approvato il 27 marzo dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 27 marzo 2026 n. 38, in vigore dal 28 marzo), gli iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 sono riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, essendo stato eliminato, con decorrenza retroattiva per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, il requisito della produzione in Ue o See.
Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:
L’art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabiliva che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dovevano essere “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.
Il luogo di produzione del bene, secondo la disposizione normativa iniziale, era quindi un requisito fondamentale per l’accesso all’agevolazione.
Viste le numerose problematiche emerse in relazione a tale requisito, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva annunciato, in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio, che tale vincolo sarebbe stato eliminato, come confermato poi ufficialmente con il comunicato del MEF del 12 marzo 2026, che ha preannunciato modifiche alla L. 199/2025 in un provvedimento di prossima emanazione.
Il decreto fiscale, all’art. 7, prevede ora espressamente la soppressione, all’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, delle parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.
Viene quindi in sostanza disposta la soppressione della disposizione che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Per espressa previsione, la disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
La modifica prevista alla L. 199/2025 dovrebbe finalmente sbloccare l’emanazione del decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia.
La bozza del DM che era circolata a gennaio (prima quindi dell’ipotesi di eliminazione del vincolo territoriale per la produzione di beni dalla norma agevolativa primaria), prevedeva, tra l’altro, la definizione della procedura di accesso, con la presentazione di tre comunicazioni al GSE (preventiva, di conferma con acconto, di completamento), e degli altri adempimenti documentali.
Dovrebbe sbloccarsi l’emanazione del DM attuativo
In tale DM sarebbe auspicabile venissero affrontate anche le questioni in sospeso legate alla disciplina degli iper-ammortamenti, tra cui, ad esempio, l’applicazione degli scaglioni di investimento per il calcolo dell’agevolazione (pari al: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro). In particolare, dovrebbe essere chiarito se, come in passato, il limite massimo debba essere riferito alla singola annualità (quindi per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028) e non all’intero triennio.
Un altro aspetto da chiarire riguarda la disposizione secondo cui l’iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024. In particolare, per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel primo semestre del 2026, dovrebbe essere precisato in quali condizioni (ad esempio, anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0) i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.
Indicazioni più precise sarebbero necessarie anche con riguardo ai beni immateriali 4.0.
(MF/ms)
L’abrogazione decorre in modo retroattivo dal 1° gennaio 2026, rendendo sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
Le norme ora abrogate dal decreto fiscale stabilivano, come si ricorderà, che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell’esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la partecipazione nell’emittente:
Analogo discorso vale per le disposizioni sui dividendi introdotte dalla L. 199/2025, le quali si dovevano applicare alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, in quanto i dividendi percepiti nel 2026 saranno rendicontati nel modello REDDITI 2027.
Più nell’immediato, vengono meno anche gli obblighi di ricalcolo dell’acconto 2026 di cui all’art. 1 comma 54 della L. 199/2025, i quali prevedevano in sostanza la rideterminazione dell’imposta storica del 2025 ipotizzando, solo a questi specifici fini, che le disposizioni allora introdotte in tema di dividendi e plusvalenze fossero già in vigore: sotto questo profilo, quindi, la determinazione degli acconti con il metodo storico seguirà le ordinarie regole.
In realtà, se a un primo esame l’intervento del DL 38/2026 ha fatto sì che le disposizioni in materia della L. 199/2025 siano tamquam non essent, vi potrebbero essere specifici casi in cui esse hanno già esplicato i propri effetti: si tratta delle situazioni, disciplinate dall’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73, in cui è previsto il prelievo della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in relazione ai quali era stata prevista la verifica del requisito partecipativo del 5% (o del valore fiscale di 500.000 euro della partecipazione) in capo alla società italiana che opera in qualità di sostituto d’imposta.
Fermo restando che doveva trattarsi di distribuzioni di utili o riserve deliberate dal 1° gennaio 2026, è possibile che, in difetto del requisito partecipativo, una società residente abbia erogato alla propria socia Ue con partecipazioni “sotto soglia” un dividendo operando la ritenuta convenzionale (di regola il 15%) anziché quella dell’1,20%.
Posto che il DL 38/2026 non regola tali situazioni, una soluzione può essere trovata ricordando che le ritenute sui dividendi erogati dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 devono essere versate entro il 16 aprile 2026 (artt. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97). Si potrebbe, conseguentemente, restituire al socio la differenza tra la ritenuta convenzionale operata e quella ridotta dell’1,20% prevista per le società Ue/See, e procedere al versamento della ritenuta dell’1,20% entro il prossimo 16 aprile.
Ad esempio, per un dividendo di 100.000 euro corrisposto alla partecipante che detiene una quota del 4%, l’importo netto pagato è pari a 85.000 euro, ipotizzando l’aliquota del 15%; la società italiana potrebbe quindi restituire alla partecipante 13.800 euro, pari alla differenza tra la ritenuta convenzionale applicata e la ritenuta di 1.200 euro prevista dal comma 3-ter dell’art. 27 del DPR 600/73, procedendo poi al versamento di quest’ultima.
Quanto alla documentazione, le condizioni sostanziali di legge (tipicamente, l’assoggettamento all’imposta sulle società del percipiente nel proprio Stato di residenza) risultano già dalla modulistica presentata alla società italiana ai fini del prelievo ridotto su base convenzionale (modello A), e la residenza del percipiente medesimo in uno Stato Ue/See idem.
Al fine di evitare qualsiasi tipo di contestazione (frequente in tali contesti) e di garantire la posizione della società italiana potrebbe, però, essere opportuna una integrazione di tale documentazione, al fine di formalizzare che, a seguito della sopravvenuta modifica normativa, il prelievo richiesto è quello di cui dall’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73 e che sussistono allo scopo i requisiti previsti dalla norma stessa.
(MF/ms)