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Valute estere giugno 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di giugno 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 11 luglio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di giugno 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 150,403
Peso Argentino 1358,6379
Dollaro Australiano 1,7723
Real Brasiliano 6,3913
Dollaro Canadese 1,5754
Corona Ceca 24,8043
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,27
Corona Danese 7,4597
Yen Giapponese 166,5233
Rupia Indiana 98,9782
Corona Norvegese 11,5841
Dollaro Neozelandese 1,9114
Zloty Polacco 4,2658
Sterlina Gran Bretagna 0,84981
Nuovo Leu Rumeno 5,0454
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1516
Rand (Sud Africa) 20,5631
Corona Svedese 11,0094
Franco Svizzero 0,938
Dinaro Tunisino 3,3737
Hryvnia Ucraina 47,9139
Forint Ungherese 402,0781
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)

 




Fringe benefit auto dipendenti: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 10 del 3 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti alla luce della nuova disciplina, con un’interpretazione in linea di massima favorevole al contribuente.

L’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

L’Agenzia chiarisce che la nuova disciplina è quindi applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Numerose indicazioni vengono inoltre fornite con riguardo alla disciplina transitoria prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, introdotta dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Secondo l’Agenzia, tenuto conto che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, ai fini in esame, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.

Considerato, altresì, che il medesimo comma 48-bis prevede che “resta ferma” la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai “veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024”, sia a quelli “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”, il comma 48-bis va applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall’art. 51, comma 4 lettera a) del TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024.

In altri termini, ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica – fino alla naturale scadenza dei predetti contratti – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.

La citata disposizione consente inoltre di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro (rilevando la data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo) entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

L’Agenzia rileva che, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024.

Il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.

Laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate per effetto delle nuove disposizioni, l’Agenzia ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dal comma 48, considerando che i requisiti previsti per la nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

Viene inoltre rilevato che il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale (cfr. ris. n. 46/2020), trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

In merito all’ipotesi di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
 

(MF/ms)




Precisazioni sull’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve

Con la pubblicazione del DM 27 giugno 2025 risulta sufficientemente chiaro il quadro normativo relativo all’affrancamento delle riserve disciplinato dall’art. 14 del DLgs. 192/2024.

È quindi possibile procedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 10% per le società che hanno in questi mesi operato le relative valutazioni in merito.

Il versamento, a norma dello stesso art. 14, è effettuato obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, la prima delle quali in scadenza con il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per i periodi d’imposta successivi. Tale indicazione è ripresa dall’art. 4 comma 2 del DM 27 giugno 2025, il quale stabilisce espressamente che sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi.

La formulazione letterale delle norme in questione esclude il versamento in un’unica soluzione (ipotesi caldeggiata da più imprese per ragioni di semplicità amministrativa), così come un piano di rateazione diverso da quello a 4 scadenze annuali.

In passato, a fronte della formulazione dell’art. 1 comma 472 della L. 266/2005 per cui “l’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali (…)”, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2006 (§ 3.3) aveva chiarito quanto segue: “si ritiene possibile effettuare il versamento
dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo di rivalutazione anche anticipatamente in unica soluzione. Con il termine obbligatoriamente si è voluto precisare che ordinariamente non è possibile effettuare il versamento in date successive a quelle previste”.

Tecnicamente, la soluzione era tutt’altro che impeccabile (l’avverbio “obbligatoriamente” era posto prima delle parole “in tre rate annuali”, con il che la previsione era sufficientemente chiara), ma risultava in ogni caso sufficiente a garantire la possibilità di versare anticipatamente l’intero importo.

Mutuando tali indicazioni nell’attuale contesto, si potrebbe quindi sostenere la possibilità di provvedere a un versamento unico, ma la Relazione illustrativa al DM attuativo non si è pronunciata sulla questione.

Una ulteriore limitazione deriva dalle specifiche tecniche al quadro RQ dei modelli REDDITI 2025 SP e REDDITI 2025 SC, le quali evidenziano un errore bloccante nel momento in cui non sia indicato nel rigo RQ29, colonna 3, l’importo della prima rata pari a 1/4 del totale. Nel quadro RX, tuttavia, l’importo a debito è assunto nel 100% dell’imposta dovuta.

Il punto rimane quindi incerto, stante l’assenza di indicazioni di fonte ufficiale volte a gestire o a bypassare questo limite tecnico.

Il versamento dell’imposta del 10% è effettuato utilizzando il codice tributo “1867”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/2025.

La Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025, sulla scorta della previsione dell’art. 7 del DM medesimo secondo cui per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, chiarisce che è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, i crediti vantati dal contribuente.

La Relazione stessa chiarisce, altresì, che è possibile versare le somme con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, ovvero, ove il pagamento sia effettuato oltre le scadenze di legge, avvalendosi del ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97; la possibilità di ravvedere eventuali omessi o ritardati versamenti è legata alla circostanza per cui il versamento dell’imposta non è condizione di efficacia dell’affrancamento, il quale si consolida invece con la presentazione del modello REDDITI 2025 completo del prospetto del quadro RQ dedicato all’agevolazione.

L’imposta rientra nella proroga al 21 luglio 2025

In merito alle singole scadenze, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che non rientrano nella proroga accordata dall’art. 13 del DL 84/2025 e che erano tenute al versamento dell’IRES entro il 30 giugno 2025, il versamento può quindi essere effettuato entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,4%; dopo questa data, il versamento diviene tardivo e va ravveduto.

Al contrario, per le società che rientrano nella proroga il versamento è ancora tempestivo senza maggiorazione se effettuato entro il 21 luglio 2025, o con la maggiorazione dello 0,4% se effettuato entro il 20 agosto 2025.
 

(MF/ms)




CCIAA Lecco: indicazioni in merito alla comunicazione della pec degli amministratori

La Camera di Commercio di Como-Lecco si attiene alle disposizioni fornite dal MIMIT con note prot. n. 43836 in data 12 marzo e n. 27654 in data 25 giugno.

Nello specifico si evidenzia che:

  • anche gli amministratori delle imprese costituite prima dell’entrata in vigore dell’obbligo (01/01/2025) sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC.
           Il termine per effettuare l’adempimento, inizialmente individuato dal Ministero alla data del 30 giugno 2025, è stato dallo stesso posticipato al 31 dicembre 2025;  
  • l’indirizzo PEC degli amministratori deve essere personale, e dunque diverso da quello comunicato dalla società.

(MS/ms)




Le nuove soglie di reddito concordato per le proposte di CPB per il biennio 2025-2026

Le nuove soglie per le proposte di concordato preventivo biennale (CPB) rivolte a contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale sono state introdotte dall’art. 14 del Decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025), che modifica l’art. 9 del Decreto CPB.

Queste soglie definiscono limiti massimi di incremento del reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del Decreto CPB.

Queste modifiche, operative per i concordati sottoscritti a partire dal biennio 2025/2026, mirano a bilanciare gli incentivi per i contribuenti più affidabili con una maggiore prevedibilità del carico fiscale.

Soglie applicabili in base all’affidabilità fiscale – I limiti variano in funzione del punteggio ISA (Indice di Affidabilità Fiscale) conseguito dal contribuente nel periodo precedente:

  • 10% per un livello di affidabilità pari a 10;
  • 15% per un livello pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% per un livello pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Eccezioni alle soglie – Le soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato, calcolata secondo la metodologia standard del CPB, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto CPB. In tali casi, prevale il risultato della metodologia ordinaria.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole sono estese al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, come stabilito dal comma 3-quater dell’art. 9. Ciò garantisce coerenza tra la disciplina del reddito e quella del valore produttivo soggetto a tassazione regionale.

Esempio concreto
Situazione di partenza:

  • Contribuente: Impresa individuale con attività di commercio al dettaglio di abbigliamento.
  • Reddito dichiarato nel 2024: € 100.000 (periodo d’imposta antecedente al biennio 2025/2026).
  • Livello di affidabilità fiscale (ISA): 9,5 (quindi superiore a 9 ma inferiore a 10).
  • Rettifiche ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto CPB: Nessuna rettifica applicabile.
Calcolo della proposta di reddito concordato

Soglia applicabile: Poiché il livello di affidabilità è 9,5, la soglia massima di incremento rispetto al reddito dichiarato rettificato è del 15%.

Calcolo della soglia massima: Soglia massima Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Soglia massima = Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Proposta di reddito concordatola proposta di reddito concordato per il biennio 2025/2026 non può superare € 115.000.

Eccezione: proposta inferiore ai valori di riferimento settoriali – Se, applicando la metodologia standard prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto CPB, il valore di riferimento settoriale per la stessa attività fosse, ad esempio, € 120.000, la soglia del 15% non si applicherebbe. In questo caso, la proposta di reddito concordato dovrebbe essere almeno pari al valore di riferimento settoriale, quindi € 120.000.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole si applicano al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Quindi, se il valore della produzione netta dichiarato nel 2023 fosse, ad esempio, € 200.000, la proposta concordata per il biennio 2025/2026 non potrebbe superare € 230.000 (€ 200.000 × 1,15), salvo il caso in cui la metodologia ordinaria richieda un valore superiore.
 

Elemento Valore base (2023) Soglia massima (15%) Valore di riferimento settoriale (esempio)
Reddito concordato € 100.000 € 115.000 € 120.000
Valore produzione netta (IRAP) € 200.000 € 230.000
 
Se il valore di riferimento settoriale è superiore alla soglia percentuale, prevale il valore settoriale.
 

(MF/ms)




Affrancamento delle riserve: chiarimenti

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto del Vice Ministro del 27 giugno 2025, il quale reca le disposizioni attuative della disciplina dell’affrancamento delle riserve contenuta nell’art. 14 del DLgs. 192/2024.

Il DM conferma, in primo luogo, all’art. 2 comma 3 che l’affrancamento può avere ad oggetto una o più delle riserve in sospensione esistenti nel passivo, ovvero un importo parziale di una o più di esse.

Si conferma, altresì, all’art. 3 comma 1 che le riserve in sospensione devono sussistere sia nel bilancio 2023, sia nel bilancio 2024.

La Relazione illustrativa evidenzia che, se alcune delle riserve in sospensione sono state utilizzate per la copertura delle perdite (e sono, quindi, potenzialmente oggetto di ricostituzione), le stesse non possono essere affrancate in quanto non esistenti in bilancio (la Relazione, nel momento in cui evidenzia che è oggetto di affrancamento il minore tra gli importi evidenziati nei due bilanci, pare riferirsi alle operazioni di ricostituzione avvenute nel 2024).

L’affrancamento presuppone, in ogni caso, che non sia stata adottata una delibera di distribuzione ai soci con data anteriore al 1° gennaio 2025 (si fa riferimento, in questa sede, ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

La Relazione illustrativa al DM chiarisce che possono invece essere affrancate le riserve distribuite ai soci tra il 1° gennaio 2025 e la presentazione della dichiarazione, sempre alla condizione che la delibera di attribuzione ai soci non abbia data anteriore al 1° gennaio.

Quanto agli effetti fiscali, l’art. 3 comma 3 prevede che, in caso di affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, non spetta il credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva a suo tempo versata; la questione, va da sé, deve essere attentamente valutata, posto che nei bilanci esistono riserve in sospensione a fronte delle quali l’onere fiscale a suo tempo assolto è stato basso – in certi casi nullo, come per la rivalutazione nei settori alberghiero e termale del 2020 – così come riserve in sospensione che hanno scontato alla loro costituzione un’imposizione significativa.

L’art. 4 del DM codifica in legge il principio, anticipato dalla Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024, per cui l’affrancamento si perfeziona con l’indicazione delle riserve e dell’imposta sostitutiva nella dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (si tratta delle dichiarazioni REDDITI 2025, nel cui quadro RQ è presente un prospetto a ciò dedicato), non rilevando al contrario il versamento dell’imposta.

Quest’ultima – confermano le norme attuative – è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, delle quali la prima entro il termine di scadenza delle imposte dovute a saldo per il 2024.

L’art. 5 del DM attuativo riguarda i soggetti IRPEF, per i quali i vantaggi risultano particolarmente consistenti.

Si conferma, infatti, il principio contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2005 (§ 3) per cui, per le società di persone, l’onere per l’imposta sostitutiva è posto a carico della società, ma l’importo oggetto di affrancamento si considera imputato per trasparenza in capo ai soci (con conseguente incremento del costo della partecipazione).

L’effetto concreto è quello per cui, all’atto della distribuzione della riserva (evento decrementativo dello stesso costo), i soci non scontano più alcuna tassazione: di fatto, l’imposta del 10% assorbe anche la tassazione dei soci, a differenza di quanto avviene per i soci delle società di capitali, per i quali la distribuzione rappresenta un evento imponibile.

L’art. 5 comma 3 precisa che i medesimi principi previsti per i soci delle società di persone valgono anche per i soci delle società di capitali che hanno esercitato le opzioni per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 o 116 del TUIR.

Opzione possibile al cambio di regime contabile

Una norma di garanzia è poi contenuta nell’art. 5 comma 2, ed è volta a consentire l’affrancamento ai soggetti IRPEF in contabilità ordinaria che, però, transitano alla contabilità semplificata nel 2025: in assenza di tale previsione, infatti, le riserve in sospensione sconterebbero l’imposizione ordinaria in quanto non ricostituite in bilancio, quanto invece l’affrancamento “postumo” può chiudere i giochi con il 10%.

L’art. 6 del DM attuativo, da ultimo, detta regole specifiche per le società che si trasformano.

Si precisa, in sostanza, che le società di capitali che si sono trasformate in società di persone possono affrancare le riserve in sospensione d’imposta “ereditate” in regime IRPEF, con la conclusione (esplicitata nella Relazione illustrativa al DM) per cui la successiva distribuzione non genera oneri in capo ai soci.

Regole speculari operano per il caso inverso delle società di persone trasformate in società di capitali, per le quali l’affrancamento si considera operato in regime IRES e la successiva distribuzione è soggetta a imposizione in capo ai soci.
 

(MF/ms)




Valute estere maggio 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2025 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 149,6196
Peso Argentino 1295,3771
Dollaro Australiano 1,7521
Real Brasiliano 6,3953
Dollaro Canadese 1,5646
Corona Ceca 24,9229
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,1348
Corona Danese 7,46
Yen Giapponese 163,1443
Rupia Indiana 96,1427
Corona Norvegese 11,5968
Dollaro Neozelandese 1,8998
Zloty Polacco 4,2538
Sterlina Gran Bretagna 0,8435
Nuovo Leu Rumeno 5,0714
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1278
Rand (Sud Africa) 20,4124
Corona Svedese 10,8812
Franco Svizzero 0,9356
Dinaro Tunisino 3,38
Hryvnia Ucraina 46,8453
Forint Ungherese 403,9386
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
(MF/ms)




Auto in uso promiscuo ai dipendenti: chiarimenti sul fringe benefit dal 30 giugno 2025

Il 30 giugno è il termine rilevante per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, senza che siano stati rilasciati chiarimenti ufficiali sulle nuove disposizioni, che presentano tuttavia alcuni profili critici.

L’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

La clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, introdotta dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 convertito (c.d. DL “Bollette”), dispone tuttavia che “Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a)” del TUIR, “nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.

Viene quindi concessa l’applicazione della previgente modalità di determinazione del fringe benefit, in base all’emissione di anidride carbonica, oltre che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, anche per quella ordinate nel 2024 e concesse in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Qualora le auto ordinate nel 2024 siano invece concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverebbe applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo.

In assenza di indicazioni, si rileva che la citata disposizione di salvaguardia fa riferimento ai veicoli “concessi in uso promiscuo” entro il 30 giugno 2025.

Facendo riferimento ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020, relativa alla previgente disciplina, potrebbe assumere rilevanza il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del lavoratore per l’assegnazione del benefit.

E’ stato osservato che il riferimento alla sola concessione in uso promiscuo (senza riferimento né alla “data di stipula del contratto” con il dipendente, né alla “data di immatricolazione” del veicolo) potrebbe essere riferito al momento in cui l’impresa abbia concesso il veicolo in uso ai dipendenti, senza necessità di “collegare” il veicolo stesso ad un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente. In quest’ottica, la clausola di salvaguardia dovrebbe garantire l’applicazione del vecchio regime in tutti i casi in cui, in relazione a veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia stato destinato dall’azienda all’uso promiscuo da parte dei propri dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Ciò dovrebbe comportare la continuità di applicazione del vecchio regime, per tutti i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi dall’azienda all’uso promiscuo da parte dei propri dipendenti nei primi sei mesi del 2025 e ciò sino a quando il veicolo rimanga (senza soluzione di continuità) destinato a tale funzione. In questa ottica, anche per i mesi successivi a giugno 2025, il vecchio regime continuerebbe a trovare applicazione:

– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025;
– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di proroga (es. alla prima scadenza del contratto di leasing/noleggio), anche se tale proroga sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025;
– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di riassegnazione ad altro dipendente, anche se tale riassegnazione sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025.

Resta comunque ferma l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Altra fattispecie che meriterebbe un chiarimento è quella delle auto immatricolate nel 2024 e concesse nel 2025.

Mutuando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020 in relazione alla vecchia disciplina, potrebbe infatti trovare applicazione il criterio del valore normale ex art. 9 del TUIR, al netto dell’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

In tal caso dovrebbe trovare applicazione il regime previgente.
 

(MF/ms)




Unioncamere: niente obbligo di invio della pec degli amministratori entro il 30 giugno

A pochi giorni dalla scadenza per la comunicazione delle PEC di tutti gli amministratori delle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 – fissata dal MIMIT per il 30 giugno – arriva la notizia, mai diffusa ufficialmente, di un contrordine da parte di Unioncamere.

Tutto, si ricorda, parte dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi e di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Rispetto a tale disposizione, il MIMIT, con la nota 12 marzo 2025 n. 43836, ha stabilito, tra l’altro, che:

  • la PEC deve essere esclusiva di ciascun amministratore (a prescindere dalla carica ricoperta);
  • per le società già costituite al 1° gennaio 2025, gli amministratori devono procedere alla comunicazione della propria PEC entro il prossimo 30 giugno, pena la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.
Ora, invece, dai siti internet di alcune Camere di Commercio (si vedano, tra le altre, quelle dell’Umbria, di Milano, di Bolzano, di Ferrara/Ravenna e di Asti/Alessandria) si rende noto che, in base ad una Nota Unioncamere del 2 aprile scorso – non resa pubblica e di cui non si ha disponibilità – l’obbligo in questione è da intendersi rispettato anche comunicando la PEC della società, e non una PEC esclusiva del singolo amministratore.

Gli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025, inoltre, non devono affatto procedere alla comunicazione nel termine indicato, ma solo in occasione di nuove nomine o conferme.

Non sono, in ogni caso, applicabili le sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c. paventate dal MIMIT, potendo procedersi solo alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendo di regolarizzare la pratica.

In particolare, dalla lettura delle dettagliate indicazioni presenti sul sito della Camera di Commercio dell’Umbria emerge come la nota Unioncamere evidenzierebbe, innanzitutto, che la nuova disciplina si applica sia agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 che agli amministratori delle società già iscritte al 1° gennaio 2025, ma, per questi, solo in caso di nuova nomina o conferma. Non è, quindi, richiesto l’adempimento ove non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme).

In ogni caso, non si applica la sanzione amministrativa con riferimento al termine del 30 giugno 2025 sulla base dell’orientamento espresso nella citata circolare MIMIT.

Si precisa, peraltro, che si accetta la comunicazione (volontaria) della PEC degli amministratori delle società che risultino già iscritte al 1° gennaio 2025, su istanza degli stessi, potendosi comunque comunicare il medesimo indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro delle imprese.

Non è, cioè, necessario che l’amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità o presso il quale elegge domicilio (così come avviene per il domicilio nel mondo “fisico”).

Ad ogni modo, si ribadisce come, non essendo previsto un termine per la comunicazione della PEC dell’amministratore, neppure è possibile applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.

Necessario un intervento chiarificatore

Al di là della condivisibilità o meno di tali conclusioni, la sensazione è che sul tema continui a regnare una gran confusione.

Prova ne sia non tanto il fatto che talune Camere di Commercio accennano ad una interlocuzione in corso tra Unioncamere e MIMIT ma lasciano in visione le indicazioni del Ministero (cfr. la Camera di Commercio delle Marche), quanto il fatto che altre Camere di Commercio sembrerebbero del tutto all’oscuro di questi chiarimenti.

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ad esempio ancora recava esclusivo riferimento alla nota MIMIT, evidenziando, tra l’altro, che per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del 30 giugno 2025 per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori con il rischio della sanzione di cui all’art. 2630 c.c., e che la PEC da comunicare deve essere nella titolarità esclusiva dell’amministratore, non essendo possibile indicare l’indirizzo di PEC della società (entro fine mese, quindi, dovrebbero anche essere regolarizzati gli indirizzi PEC già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società).

Resta, in conclusione, la necessità di un nuovo intervento del MIMIT, in esito alla interlocuzione in corso con Unioncamere, o, quanto meno, della diffusione generalizzata dei chiarimenti di Unioncamere. Sempreché non si decida di optare per un più opportuno intervento normativo.

E’ attesa altresì una circolare che ,oltre a fare chiarezza sui soggetti destinatari della prescrizione normativa di cui al comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), dovrebbe spostare  al 31 dicembre la scadenza dell’adempimento.

(MF/ms)




Spese di rappresentanza: chiarimenti sulla loro deducibilità

In aggiunta ai limiti già esistenti, con la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di rappresentanza e per omaggi è stata subordinata all’ulteriore condizione di eseguire il relativo pagamento con strumenti tracciabili.

È stato, infatti, previsto che tali oneri sono deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (quali, ad esempio, bancomat, carte di credito, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN).

Ai sensi dell’art. 1 comma 83 della L. 207/2024, la novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”).

Considerata la decorrenza, quindi, l’obbligo di eseguire il pagamento con i citati mezzi tracciabili non interessa ancora il periodo d’imposta “solare” 2024, riguardo al quale le spese di rappresentanza e per omaggi rimangono deducibili anche se sostenute con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante e/o i circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi).

In pratica, nella campagna dichiarativa in corso, è ancora applicabile la “vecchia” disciplina, fatta eccezione per i soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2025 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2025 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2025 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione stessa).

Pertanto, le spese di rappresentanza sostenute nel 2024 (esercizi “solari”) sono deducibili se rispondenti ai requisiti di congruità e inerenza definiti dall’art. 108 comma 2 del TUIR e dal DM 19 novembre 2008, a prescindere dalle modalità in cui è avvenuto il pagamento (strumento tracciabile o meno).

In proposito, si ricorda che tali costi sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa (risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento) fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
L’art. 1 comma 1 del DM 19 novembre 2008, poi, definisce spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:
  • a titolo gratuito;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Restano comunque deducibili per il loro intero ammontare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (c.d. omaggi) di valore unitario non superiore a 50 euro.

Infine, le spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.2):

  • in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75% (art. 109 comma 5 del TUIR);
  • in secondo luogo, sommate alle altre spese di rappresentanza;
  • infine, sottoposte ai limiti di deducibilità di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR.
Ciò premesso, ipotizzando che, nel 2024, i ricavi e gli altri proventi conseguiti da Alfa srl siano pari a 1 milione di euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 17.000 euro (delle quali 5.000 relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), si deve operare come segue:
  • il limite del 75% viene applicato alle spese di vitto e alloggio (5.000 × 75% = 3.750);
  • l’ammontare così ottenuto (3.750 euro) si somma all’importo delle altre spese di rappresentanza (12.000 euro), per un totale di 15.750 euro;
  • si applica il limite dell’1,5% sui ricavi e altri proventi della gestione caratteristica (1.000.000 × 1,5% = 15.000).
L’importo deducibile è pertanto pari a 15.000 euro. L’importo di 2.000 euro è quindi definitivamente indeducibile.

Il modello REDDITI SC 2025 è compilato indicando:

  • all’interno del rigo RF23, nella colonna 1, l’importo delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (5.000 euro) e, nella colonna 2, le altre spese di rappresentanza (12.000 euro); il totale è poi esposto nella colonna 3 (17.000 euro);
  • all’interno del rigo RF43, nella colonna 1, il 75% delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (3.750 euro) e, nella colonna 2, l’ammontare deducibile delle spese di rappresentanza (15.000 euro), comprensivo dell’importo riportato nella colonna 1; tale ultimo importo è poi indicato nella colonna 3.
(MF/ms)