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Webinar fiscale giovedì 4 maggio ore 14.30

Informiamo che il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas giovedì 4 maggio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • pubblicità aiuti e sovvenzioni 2022
  • adempimenti e iter approvazione bilanci 2022

Per partecipare compilare il form cliccando qui

(MF/am)

 




Diritto camerale 2023

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy i decreti che approvano le maggiorazioni pari al 20% e al 50% del diritto camerale annuale.

Gli importi del tributo dovuti per il 2023 sono stati riepilogati con la nota n. 339674/2022 e non subiscono variazioni rispetto all’anno precedente.

In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, le Camere di Commercio possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.

L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 23 febbraio 2023, pubblicato sul sito ministeriale.

Per tutte le Camere di Commercio è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%, fatta eccezione per le Camere di Commercio della Regione Sicilia individuate nel Dm 28 febbraio 2023.

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dal 1° gennaio 2023 possono effettuare il versamento del conguaglio rispetto all’importo pagato, entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. b) del Dpr n. 435/2001 previsto per la seconda rata degli acconti IRPEF/IRES, ossia entro il 30 novembre, ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

In base all’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

  • alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
  • all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
  • all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma.
In attuazione della disposizione, il Dm 28 febbraio 2023 ha approvato l’incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

Il versamento dell’importo derivante dall’applicazione del decreto è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023 entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. a) del Dpr n. 435/2001, previsto per la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi.

Il medesimo termine è richiamato dal decreto per il versamento dell’incremento relativo all’anno 2024, corrisposto unitamente al diritto annuale relativo a quell’anno.

Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 17 aprile 2023 sul sito ministeriale), hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. a) del Dpr n. 435/2001 previsto per la prima rata degli acconti e del saldo delle imposte sui redditi.

Rispetto a entrambe le maggiorazioni, le singole Camere di Commercio sono tenute a rendicontare l’utilizzo delle somme, da un lato, per verificare i risultati conseguiti rispetto ai singoli progetti e, dall’altro, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento.
 

(MF/ms)




Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulle “persone di fiducia” e accesso ai servizi on line per terzi

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 130859 pubblicato il 17 aprile, è stata semplificata la procedura di abilitazione delle persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, nell’interesse di altre persone fisiche.

Il provvedimento in esame ha modificato il precedente provv. n. 173217 del 19 maggio 2022, relativo all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate da parte non solo delle persone di fiducia, ma anche dei rappresentanti legali.

Le modifiche sono state introdotte al fine di agevolare ulteriormente l’accesso e la fruizione dei servizi dell’Agenzia da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei servizi telematici, particolarmente utile ad esempio per accedere alla propria dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

Si sottolinea che con il termine “persone di fiducia” si intendono le persone fisiche abilitate, su istanza di altre persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, a utilizzare i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, agendo al di fuori dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Rispetto allo scorso anno non è quindi più richiesto il conferimento di una procura ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/73.

Per abilitare o disabilitare le suddette persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, i soggetti interessati, a partire da quest’anno, possono presentare l’istanza anche mediante:

  • una specifica funzionalità web che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 aprile 2023, che sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio “Consegna documenti e istanze”, previsto dal provv. n. 173217/2022;
  • il servizio di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia, secondo le modalità ivi indicate. In questo caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato.
A conclusione dell’appuntamento in videochiamata, l’interessato invia il modulo all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate contattato:
  • sottoscritto con firma digitale in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria;
  • o, in alternativa, la sua copia per immagine, corredata della copia del proprio documento di identità.
Restano ferme le disposizioni previste dal provv. n. 173217/2022, ai sensi del quale l’istanza può essere presentata a una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate via PEC, o direttamente presso un ufficio territoriale dell’Amministrazione finanziaria presentando il modello in originale, unitamente a copia del documento di identità dell’interessato.

Nel caso in cui il soggetto interessato ad abilitare una persona di fiducia sia impossibilitato a presentarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, è presentato dalla persona di fiducia:

  • esclusivamente presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia;
  • corredato dalla copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia dell’interessato o un suo sostituto).
    Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria o residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura in cui si trova.
Si ricorda che ogni persona può designare una sola persona di fiducia, la quale può essere designata quale persona di fiducia al massimo da tre persone.

L’abilitazione della persona di fiducia scade il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza, che non può superare il secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.

Il termine rimane al 31 dicembre dell’anno in cui è attivata l’abilitazione, come previsto per le abilitazioni attivate l’anno scorso, solo nel caso in cui nell’istanza non sia indicato alcun termine.

Posto che la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, viene specificato che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo al soggetto abilitante.

Servizi on line disponibili nell’area riservata

Una volta accolta l’istanza di abilitazione, la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali e utilizza i servizi on line seguendo le indicazioni riportate nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

(MF/ms)




Rottamazione dei ruoli al rush finale

Il prossimo 30 aprile scade il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli, disciplinata dall’art. 1 commi 231 ss. della L. 197/2022.

Tale termine, infatti, non è stato prorogato dal Dl 34/2023, che ha invece posticipato al 30 settembre i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale e per la definizione delle liti pendenti.

La rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 è più favorevole delle precedenti: infatti, oltre alle sanzioni e agli interessi di mora, sono abbattuti tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.

Sono quindi stralciati di diritto gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi per l’intero, a differenza delle versioni precedenti, in cui erano abbattuti i soli interessi di mora e gli aggi corrispondenti alle somme abbattute.

La rottamazione riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito INPS.

Per quanto riguarda le Casse di previdenza private, vi rientrano solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso, come ad esempio la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri (la Cassa dei dottori commercialisti, invece, non si è avvalsa di questa facoltà, quindi i relativi ruoli non sono rottamabili).

Tra le esclusioni degne di nota figurano i carichi riguardanti i dazi doganali e l’IVA all’importazione, mentre dovrebbero rientrare quelli sulle accise (la L. 197/2022 non ha riproposto una rottamazione specifica per questi carichi, come invece fatto dall’art. 5 del Dl 119/2018).

Anche i ruoli inerenti a sanzioni non tributarie/contributive beneficiano della rottamazione, ad esempio quelle irrogate per violazioni del Codice della strada, ma in tal caso il beneficio consiste nello stralcio degli interessi, delle maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L. 689/81 e degli aggi di riscossione.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzionalità che consente di inoltrare richiesta per conoscere quali carichi sono rottamabili e il costo della rottamazione, in via anticipata.

La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale).

Non è possibile presentare domanda via PEC, salvo lo specifico caso dei debitori sottoposti a procedura di sovraindebitamento.

Devono presentare domanda anche coloro i quali hanno optato per una precedente rottamazione e sono decaduti, non essendoci una riliquidazione d’ufficio delle rate.

La domanda va presentata altresì quando la rottamazione non ha costi, il che si verifica per i carichi relativi a sole sanzioni o a soli interessi.

Nella domanda, come di consueto, bisogna impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti e si manifesta la volontà di pagare ratealmente, in massimo 18 rate.

Le somme verranno liquidate d’ufficio entro il 30 giugno 2023.

Fermo il termine del 30 aprile 2023 è possibile presentare distinte domande di rottamazione dei ruoli.

Ogni domanda, è bene precisarlo, dà luogo a un distinto piano di rateazione quindi se si decade da un piano la rottamazione viene meno solo per esso e non anche per gli altri, relativamente ai quali si stanno pagando le rate per intero e nei termini.

La scelta di dividere i piani di dilazione può servire, ad esempio, per “blindare” il DURC.

Se ci sono carichi INPS, il debitore può presentare domanda e pagarli tutti subito, scongiurando così l’evenienza che questo venga meno per effetto di successivi inadempimenti nei pagamenti.

È possibile, sempre entro il 30 aprile, integrare una domanda già presentata cambiando la modalità di pagamento (da in unica soluzione a rateale o viceversa).

La rottamazione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate, sicché l’inadempimento, anche esiguo, in relazione al pagamento di una sola rata causa la decadenza e la riemersione del debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi.

È tuttavia possibile fruire ancora della dilazione delle somme ai sensi dell’art. 19 del Dpr 602/73.

Possibile sapere in anticipo il costo e diversificare le domande

Rammentiamo che la rottamazione riguarda i soli carichi affidati all’Agente della riscossione “nazionale”, non quindi gli accertamenti esecutivi e le ingiunzioni fiscali degli enti che riscuotono in proprio o mediante concessionario locale.

Trattasi di una evidente e ingiustificata disparità di trattamento, che, anni fa, era stata ritenuta costituzionalmente legittima in ragione dell’esigenza di sopprimere la vecchia Equitalia S.p.a. in vista del subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Corte Cost. 14 febbraio 2018 n. 29), esigenza che oggi non esiste più.

Il Dl 193/2016 aveva previsto la possibilità, per gli enti territoriali, di deliberare una loro rottamazione, possibilità che non è stata riproposta né dal Dl 119/2018 né dalla L. 197/2022.

(MF/ms) 




Opzione telematica per ripartire i crediti da superbonus in dieci anni

L’Agenzia delle Entrate ha adottato un provvedimento che, in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (DL Cessione Crediti n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.

Di seguito un recap di quanto disposto dall’Autorità:

  • Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni – La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno. Il provvedimento AdE specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

  • Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga – Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Riportiamo il provvedimento in toto al seguente link: Provvedimento

(MF/ms)




Valute estere marzo 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2023)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 145,7261
Peso Argentino 217,0482
Dollaro Australiano 1,6034
Real Brasiliano 5,5784
Dollaro Canadese 1,4649
Corona Ceca 23,6831
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,3807
Corona Danese 7,4456
Yen Giapponese 143,01
Rupia Indiana 88,1159
Corona Norvegese 11,2858
Dollaro Neozelandese 1,7242
Zloty Polacco 4,6893
Sterlina Gran Bretagna 0,88192
Nuovo Leu Rumeno 4,9263
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0706
Rand (Sud Africa) 19,5602
Corona Svedese 11,2276
Franco Svizzero 0,9908
Dinaro Tunisino 3,3273
Hryvnia Ucraina 39,1468
Forint Ungherese 385,013
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat marzo 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 7,4% (variazione annuale) e a + 14,2% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,55% e + 10,65%.
 
(MP/ms)
 



Bilancio 2022: rilevazione dei crediti imposta energia

Nel corso del 2022 sono stati introdotti diversi crediti d’imposta, commisurati ad una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, come di seguito riepilogati:
  • per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è previsto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, spetta un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).
Sotto il profilo fiscale, i crediti richiamati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap, inoltre, gli stessi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Dal punto di vista contabile tali aiuti, diretti ad attenuare i rincari dei costi energetici delle imprese, vanno rilevati tra gli “Altri ricavi e proventi”, come contributi in conto esercizio.

Secondo i principi contabili nazionali (OIC12 – Composizione e schemi di bilancio) i contributi in conto esercizio sono dovuti in base alla legge (oppure in base a disposizioni contrattuali), vanno rilevati per competenza ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5.

Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.

I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti; devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Ai fini contabili, pertanto, occorre rilevare le seguenti scritture in Partita Doppia:

Crediti vs Erario              a             Contributo in conto esercizio (non imponibile fiscalmente)

Il conseguente componente positivo del conto economico, da classificarsi fra i contributi in conto esercizio alla relativa voce A5, sarà oggetto di variazione in diminuzione nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel quadro RF).

Si ricorda che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: così, ad esempio, i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento, mentre i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati (risoluzione 2/E/2010).

In analogia con quanto previsto per i contributi/crediti d’imposta previsti per contrastare il Covid-19, gli “aiuti” in argomento hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici.

Con riferimento all’utilizzo, infine, i crediti d’imposta energetici (energia elettrica e gas naturale) possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24: non trovano applicazione i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale di 2 milioni di euro).

È consentito l’eventuale utilizzo in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenutesecondo i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
 

(MF/ms)




Convegno: “Prevenire la crisi d’impresa. Novità e strumenti per l’azienda”

Mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 16, presso la sede di Api Lecco Sondrio, si terrà il convegno: “Prevenire la crisi d’impresa. Novità e strumenti per l’azienda“.

Verranno trattati i seguenti argomenti dai dottori commercialisti Tobia Chiesurin e Denis Bozzetto:

  • Evoluzione normativa sulla crisi d’impresa
  • Le novità del Codice della crisi
  • Settore bancario: funzione degli adeguati assetti
  • Casi pratici
L’evento è riservato alle aziende associate ad Api Lecco Sondrio.
 
Per partecipare è necessaria la prenotazione CLICCANDO QUI

(MP/am)




Entro il 18 dicembre la comunicazione di cessione dei “Tax Credit Energia” I trimestre 2023

La comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023 può essere presentata dal 5 aprile, e fino al 18 dicembre 2023. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 116285 del 3 aprile, approvando altresì, in sostituzione dei precedenti, le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche.

 

Con il provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti 6 ottobre 2022 n. 376961, del 6 dicembre 2022 n. 450517 e del 26 gennaio 2023 n. 24252, le citate disposizioni attuative sono state estese ai successivi crediti d’imposta.
Con il nuovo provvedimento sono state estese le disposizioni del citato provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 ai crediti d’imposta energia, gas e carburante introdotti per il primo trimestre 2023 dall’art. 1 commi 2-5 e 45-46 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Si tratta in particolare delle seguenti agevolazioni relative al primo trimestre 2023:

  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
Riepilogando quindi i termini relativi ai crediti energia e gas, la cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate:
  • entro il 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
  • entro il 18 dicembre 2023, per quelli del primo trimestre 2023.
Termine del 21 giugno per il credito carburante III trimestre
Si rileva che il provvedimento recepisce anche la nuova scadenza al 30 giugno 2023 prevista dall’art. 15 comma 1-quinquies lettera a) del DL n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”), per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’art. 7 del DL n. 115/2022.
Per tale credito, come disposto dal provvedimento, la cessione va comunicata entro il 21 giugno 2023.

 

(MS/ms)