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Isa: invariati i punteggi per l’accesso ai benefici del regime premiale

Con il provvedimento n. 143350, pubblicato il 27 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i punteggi di affidabilità già previsti l’anno scorso necessari per fruire dei benefici del regime premiale ai fini ISA.

Viene confermato anche il meccanismo in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2021, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2022, a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2021, a 20.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2021;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2022, per crediti d’importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2021, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2021, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2021, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2021, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.

Ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2019, § 4, e n. 16/2020, § 8.1).
Ciò vale – sulla base delle indicazioni della circ. n. 6/2021 – anche in caso di operatività delle cause di esclusione legate all’emergenza COVID che, per il periodo d’imposta 2021, interessano i contribuenti che:
  • hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (codice di esclusione n. 15 nei modelli REDDITI);
  • hanno aperto la partiva IVA a partire dal primo gennaio 2019 (codice di esclusione 16);
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate con i codici attività riportati nella Tabella n. 2 che sarà allegata alle istruzioni di parte generale dei modelli ISA (codice di esclusione 17).
Infine, se sono conseguiti sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:
  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio
(MF/ms)



Entratel: prorogato al 31 dicembre 2022 il rinnovo dei certificati di sicurezza

È stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per il rinnovo dei certificati per l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, con un avviso pubblicato il 29 aprile nell’ambiente Entratel/Fisconline, a ridosso della scadenza originaria prevista per il 30 aprile 2022. 

Si tratta, in particolare, dei certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID.

Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni – ha avvisato l’Agenzia – verranno scartate dal sistema con il seguente messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell’ambiente di sicurezza”.

Nell’Avviso è stato precisato che i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:

  • algoritmo di hash: SHA-256;
  • algoritmo di cifratura: AES-256;
  • lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).
Per il rinnovo dei certificati potranno essere utilizzate le applicazioni “Desktop Telematico – Entratel” oppure “Generazione certificati”, mediante le quali è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.
  • Desktop Telematico: utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menù “Entratel”, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare, e verificare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”; nel caso la dicitura elenchi un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza;
  • Gestione certificati: utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare, e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza.
(MF/ms)
 



Forfetari: obbligo fatturazione elettronica e relativi adempimenti

L’art. 18 del Dl 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, prevede l’introduzione, a decorrere dal 1° luglio 2022, dell’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi del modificato art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015, anche per i soggetti in regime forfetario nonché per i soggetti in regime “di vantaggio” e per le associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro.

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione non riguarda, tuttavia, sino al 31 dicembre 2023, i soggetti passivi Iva che nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno. 

L’estensione ai soggetti “in franchigia” dell’obbligo di emissione della e-fattura comporta un necessario ripensamento delle procedure amministrative sin qui adottate.

A tal fine, oltre a poter fruire dei vari programmi presenti sul mercato, gli operatori di minime dimensioni potrebbero avvalersi dei servizi offerti dall’Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne la procedura di generazione della fattura, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

  • il portale “Fatture e Corrispettivi”, all’interno del quale è presente una specifica sezione (“Fatturazione elettronica e conservazione”), che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
  • la app “FatturAE”, utilizzabile mediante smartphone o tablet (in ambiente Android o iOS), in grado di creare e inviare la e-fattura;
  • un software “stand alone” per pc, che permette la sola generazione del file XML; in tal caso la fattura dovrà essere trasmessa mediante pec, canali “SFTP”, “webservice”, o, ancora, avvalendosi dei servizi dell’Agenzia (effettuando l’upload del file XML sul portale “Fatture e Corrispettivi”).
Va sottolineato che l’emissione di fatture in formato elettronico comporterà, altresì, la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall’art. 39 del Dpr 633/72.

Anche in questo caso, gli operatori chiamati al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Per aderire a tale servizio, è necessario accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”. Il sistema conserva, in via ordinaria, i documenti transitati via SdI (e-fatture emesse, ricevute e note di variazione elettroniche), a partire dal giorno successivo alla data di adesione, fino a quello della revoca.

Nondimeno, è consentito richiedere che vengano portate in conservazione anche le fatture transitate per il SdI in data antecedente a quella di sottoscrizione dell’accordo.

Tale ultima soluzione è consigliabile per i soggetti passivi che, in virtù del nuovo obbligo, effettuassero l’adesione in data successiva al 1° luglio 2022.

Ulteriore funzionalità presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che potrebbe rivelarsi utile anche per i soggetti in regime di vantaggio o forfetario è quella che consente di consultare e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute previa adesione al relativo servizio.

Nei confronti di coloro che non abbiano aderito, l’Amministrazione finanziaria renderà possibile consultare esclusivamente i c.d. “dati fattura” (fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento).

Non sarà possibile, quindi, prendere visione delle informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione.

Possibilità di riduzione dei termini di accertamento

L’obbligo di emissione di e-fatture via SdI, per i soggetti in regime forfetario o di vantaggio, al di sopra della soglia di ricavi o compensi pari a 25.000 euro anni, potrebbe rendere appetibile anche l’agevolazione che consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento (ai fini IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.

La speciale disciplina, prevista dall’art. 3 del Dlgs. 127/2015 è, infatti, destinata esclusivamente ai soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 331/2021), fermi gli ulteriori requisiti disposti dagli artt. 3 e 4 del DM 4 agosto 2016 (tra cui l’obbligo di manifestare l’opzione esercitata nel successivo modello REDDITI).

Resterebbe da definire se l’agevolazione possa applicarsi anche su base semestrale, tenuto conto che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in argomento decorre dal 1° luglio 2022.

Diversamente, la riduzione dei termini di accertamento riguarderebbe solamente coloro che, nel primo semestre dell’anno, già si sono avvalsi della fatturazione elettronica su base facoltativa.
 
(MF/ms)




Decreto Bollette: le principali novità

Nella seduta del 21 aprile 2022, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo approvato nei giorni scorsi dalla Camera, del disegno di legge n. 2588, di conversione, con modifiche del D.L. 1° MARZO 2022 N. 17 (cd. decreto “Bollette”), contenente misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Rafforzamento del bonus sociale e azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022, crediti di imposta a favore delle imprese energivore e gasivore, introduzione della quarta cessione per i bonus edilizi e proroga del termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni sono da annoverare tra le principali novità del provvedimento.
 
Tra le principali novità del provvedimento, a seguito della conversione in legge, si segnalano le seguenti.
 
DECRETO “BOLLETTE” – LE PRICIPALI NOVITÀ
BOLLETTE – AZZERAMENTO ONERI di SISTEMA
Art. 1
Previsto l’azzeramento, anche per il secondo trimestre del 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
GAS METANO – RIDUZIONE IVA
Art. 2
Disposto l’assoggettamento ad Iva al 5 per cento delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le somministrazioni di cui sopra siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l’aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Al fine di contenere per il secondo trimestre del 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, si prevede che ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.
BONUS SOCIALE ELETTRICO e GAS
Art. 3
Previsto il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il secondo trimestre 2022. La misura è riservata ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28 dicembre 2007 (bonus sociale elettrico).
IMPRESE ENERGIVORE – TAX CREDIT
Art. 4
Previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo del 2019. Tale credito d’imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.
Cumulo
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
IMPRESE GASIVORE – TAX CREDIT
Art. 5
Previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ai fini del contributo si intende “impresa a forte consumo di gas naturale” quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Cumulo
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
AUTOTRASPORTO MERCI – TAX CREDIT
Art. 6
Previsto il riconoscimento, per l’anno 2022, di un credito d’imposta del 15 per cento a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, che acquistino il componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
SPORT – INCENTIVI  – SOSPENSIONE VERSAMENTI
Art. 7
Contributi a fondo perduto
Prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine. Modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, saranno stabiliti con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Proroga sospensione versamenti
Prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini di sospensione dei versamenti relativi a imposte e contributi, cui all’art. 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. Oggetto della proroga sono i termini relativi a:

  • ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • IVA;
  • imposte sui redditi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.

SOSTEGNO alla LIQUIDITÀ delle IMPRESE
Art. 8
Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui all’art. 1 e all’art. 1-bis 1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40, sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.
Fino al 30 giugno 2022 la commissione al Fondo centrale di garanzia PMI, di cui all’art. 13, comma 1 , lettera a), del D.L. n. 23/2020, non è dovuta per le garanzie rilasciate su fi­nanziamenti concessi a sostegno di compro­vate esigenze di liquidità delle imprese con­seguenti ai maggiori costi derivanti dagli au­menti dei prezzi dell’energia.
IMPIANTI a FONTI RINNOVABILI
Art. 9
Introdotte una serie di semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
MEZZOGIORNO – CREDITO d’IMPOSTA per l’EFFICIENZA ENERGETICA
Art. 14
Riconosciuto un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti – volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici – nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il contributo è attributo fino al 30 novembre 2023 nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal Regolamento UE 17 giugno 2014n. 651/2014.
Cumulo
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
RIVALUTAZIONE TERRENI e PARTECIPAZIONI
Art. 29
Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, non relativi all’impresa. La perizia dovrà essere redatta ed asseverata da un professionista abilitato entro il 15 novembre 2022 (nel decreto originario il termine previsto era il 15 giugno 2022). Entro la medesima data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva del 14% (aumentata rispetto all’11% precedente) per l’intero ammontare, o limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
CESSIONE CREDITI – BONUS EDILIZI
Art. 29-bis
Alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni del credito (una libera e due vincolate), è consentito effettuare un’ulteriore cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
In tal senso è stato modificato l’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 177).

Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITO e SCONTO in FATTURA – PROROGA
Art. 29-ter
Prorogato dal 29 aprile al 15 ottobre 2022 il termine ultimo per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura (di cui all’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per i soggetti Ires e per i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, con riferimento alle comunicazioni di opzione per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

(MF/ms)
 




Veicoli usati: trattamenti Iva delle relative cessioni

Il trattamento dei veicoli usati presenta problematiche differenti a seconda:
  • della tipologia di veicolo acquistato (strumentale o con limitazioni fiscali) e
  • del soggetto acquirente (impresa, professionista ovvero agente o rappresentante).
La disciplina fiscale applicabile all’acquisto del veicolo usato ha ricadute di rilievo anche per l’eventuale successiva cessione della vettura a un soggetto terzo.

Di conseguenza, nell’analisi del trattamento Iva nella cessione del veicolo occorre distinguere tra:

  • prima cessione, ossia la cessione da parte del soggetto che aveva in precedenza acquistato il veicolo nuovo;
  • seconda cessione dell’autovettura, ossia la cessione da parte di un contribuente che aveva acquistato un veicolo usato.
Nella pratica, i casi più frequenti che si possono presentare sono i seguenti:
  • autovettura acquistata da soggetto privato;
  • autovettura con Iva integralmente detratta all’atto dell’acquisto;
  • autovettura con Iva integralmente non detratta all’atto dell’acquisto;
  • autovettura con Iva parzialmente detratta all’atto dell’acquisto.
In allegato specifica dei vari casi.

(MF/ms)
 




Decreto Pnrr: le ultime novità in materia fiscale

Il 21 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legge contenente ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le principali novità contenute nella bozza del provvedimento, si segnalano:

  1. la fissazione al 30 giugno 2022 – anziché al 1° gennaio 2023 – della data a partire dalla quale scatteranno le sanzioni nei confronti di chi rifiuta il pagamento effettuato con POS. La norma, in particolare, interviene sul testo dell’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 20212, n. 221;
     
  2. l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
    • i soggetti rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    • le associazioni sportive dilettantistiche di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
L’obbligo, peraltro, si applica:
  • a partire dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti;
  1. la previsione secondo cui per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
     
  2. lo slittamento dal 16 maggio al 15 luglio 2022 della data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. In tal senso viene modificato l’art. 389, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con abrogazione anche del comma 1-bis che ha posticipato le procedure di allerta e di composizione assistita al 31 dicembre 2023;
     
  3. l’introduzione di novità anche in materia di Superbonus e Ecobonus: dovranno infatti essere trasmessi all’Enea i dati relativi agli interventi che usufruiscono delle agevolazioni.

(MF/ms)
 
 




Istat marzo 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 6.4% (variazione annuale) e a + 7,1% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,8% e + 5,325%.

(MP/bd)




Agenzia Entrate, rinnovo ambiente sicurezza Entratel

Con un avviso pubblicato il 21 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha reso noto di avere apportato modifiche di carattere tecnico alla struttura dei certificati digitali che vengono utilizzati per la firma e cifratura dei documenti informatici trasmessi tramite Entratel.

Ciò comporta la necessità di verificare il proprio ambiente di sicurezza e – se non recente e, quindi, non ancora aggiornato alle nuove specifiche – procedere a revoca dello stesso, per poi generarne uno nuovo, adeguato ai nuovi standard.

Quanto sopra indipendentemente dalla durata residua dei certificati, ovvero anche se il triennio di validità non è ancora scaduto. Nel seguito verranno analizzati tutti i passaggi da eseguire, ai fini sia della verifica, sia della revoca e del rinnovo dei certificati di sicurezza.

Il tutto dovrà essere eseguito, tassativamente, entro il 30 aprile 2022, data a partire dalla quale – in assenza di certificati aggiornati – non sarà più possibile effettuare alcuna trasmissione telematica (allegato).

(MF/ms)




I forfettari entrano nel mondo della fatturazione elettronica dall’1 luglio 2022

Sembra essere ormai definitivamente sciolto il dubbio relativo alla data d’ingresso degli operatori economici di minime dimensioni nel mondo della fatturazione elettronica. In base a quanto può evincersi dalla bozza del decreto legge contenente ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91) saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Resterebbero ancora esclusi fino al 2024, secondo quanto si è appreso da fonti di Governo, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97.

Tale norma, lo ricordiamo, prevede che la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con “sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati”, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito.

La scelta del Governo consegue alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce), non aveva previsto l’esclusione dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

Si riduce ulteriormente, quindi, il novero dei soggetti non tenuti all’emissione della e-fattura via SdI.

La citata decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l’utilizzo e l’accettazione del documento elettronico riguardi i “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”.

L’adempimento continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante.

Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, occorre precisare che, sempre dal 1° luglio 2022, saranno tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i soggetti passivi “residenti” e “stabiliti”, sia coloro che si sono semplicemente “identificati” in Italia (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

– per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del Dl 119/2018), e
– per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del Dl 135/2018).

Aumentano i dati a disposizione dell’Agenzia

L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare “la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”, e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, “dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”.

Le misure che presumibilmente verranno adottate si innestano in un piano di “telematizzazione” del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all’evasione.

In questo senso, sempre stando alla bozza di decreto circolata, occorre segnalare la possibile anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 comma 4-bis del Dl 179/2012).

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La territorialità Iva delle operazioni complesse

La territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, poste in essere dai soggetti passivi Iva, è individuata sulla base degli articoli 7 e seguenti del Dpr  633/1972, i quali prevedono una serie di criteri al fine di poter ricondurre l’operazione effettuata al territorio italiano.

criteri di collegamento tra operazione e territorio variano in ragione della tipologia di operazione; infatti, in relazione alle cessioni di beni, è sicuramente più agevole, considerata la materialità dei beni, stabilire un nesso tra operazione e territorio al fine di ricondurre la capacità contributiva espressa dal contribuente nell’ambito dei confini dello stato italiano.

Sotto questo profilo, l’articolo 7-bis Dpr 633/72 prevede la tassazione in Italia delle operazioni di cessioni di beni quando:

  • il bene immobile compravenduto è situato in Italia;
  • il bene mobile oggetto di cessione è esistente in Italia;
  • il bene mobile viene spedito da altro stato membro e installato, montato o assiemato in Italia dal fornitore o da terzi per suo conto.
A fronte di questi collegamenti territoriali che potremmo definire “analitici”, ve n’è uno che, considerata l’oggettiva impossibilità di localizzazione dell’operazione, potremmo definire “forfettario”: si tratta delle cessioni di beni a bordo di navi, aerei e treni.

In questo caso si assume che l’operazione sia territorialmente rilevante, a prescindere da dove esattamente avviene la cessione, se, congiuntamente, il trasporto:

  • si svolge nell’ambito del territorio comunitario (la nozione di territorio comunitario è contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 633/72
  • inizia in Italia.
Inoltre, l’articolo 7-bis, comma 3, Dpr 633/72 prevede regole di territorialità particolari per quanto riguarda le cessioni di gasenergia elettricadi calore o di freddo che ai fini Iva vengono considerati beni.

Più complessa e articolata, invece, è la situazione per quanto riguarda le prestazioni di servizi. Infatti, l’immaterialità dell’operazione sommata alla vasta gamma di servizi erogabili ha imposto al legislatore comunitario (e di conseguenza a quello domestico) di individuare dei criteri forfettari al fine di localizzare il luogo di esecuzione della prestazione.

L’articolo 7-ter, comma 1, Dpr633/72, pertanto, prevede che:

  • le prestazioni di servizi B2B si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il committente (lettera a));
  • le prestazioni di servizi B2C si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il prestatore (lettera b)).
Il legislatore ha poi previsto una serie di regole ad hoc, che derogano le disposizioni generali previste dall’articolo 7-ter Dpr 633/72, per talune prestazioni di servizi per cui è più semplice riscontrare un nesso territoriale. Si tratta delle prestazioni elencate nei seguenti articoli:
L’applicazione pratica delle regole sopra viste si complica assai quando la prestazione di servizi è complessa, ovvero quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, in tal caso secondo i giudici della Corte di Giustizia UE si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini Iva, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione (vedasi Corte di Giustizia UE, Causa C-71/18; Corte di Giustizia UE, Causa C-801/19).

Secondo i giudici eurounionali:

  • in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti;
  • un’operazione deve essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale;
  • al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi.
Non esistendo una norma che permetta di qualificare oggettivamente una prestazione come complessa, occorre applicare i principi generali enunciati dai giudici della Corte di Giustizia UE conducendo una valutazione caso per caso, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione oggetto di analisi.

Una volta stabilita la natura della prestazione complessa, il trattamento Iva rappresenta una mera conseguenza, infatti se la prestazione complessa:

  • ricade nelle fattispecie derogatorie, si applica la relativa disciplina speciale;
  • diversamente, verrà trattata come una prestazione generica ex articolo 7-ter Dpr 633/72 tassata, a seconda dei casi, nello stato del domicilio del committente (B2B) o del prestatore B2C).
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