Webinar fiscale “Legge di Bilancio 2026 e altre novità”
Il seminario sarà tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.
Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI
(MS/am)
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Il seminario sarà tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.
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(MS/am)
Nessuna modifica è invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro, confermando la disposizione prevista nella prima versione del Ddl.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilati le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Pertanto:
Le precedenti soglie di esenzione giornaliera resterebbero, quindi, in vigore fino al 31 dicembre 2025.
Pertanto, fermo restando che sul punto si auspicano indicazioni ufficiali, al fine dell’individuazione del limite di esenzione applicabile (“vecchio” o “nuovo”) dovrebbe rilevare la data di assegnazione del buono, sulla base del principio per cui “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” (C.M. 23 dicembre 1997 n. 326/E, § 2.1).
Resterebbe tuttavia fermo il principio di cassa allargato previsto dall’art. 51 comma 1 del TUIR, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Tale disposizione sancisce un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati a inizio anno.
Pertanto, nel caso in cui il dipendente riceva i buoni pasto maturati nel 2025 entro il 12 gennaio 2026, questi si considerano percepiti nel 2025, dovendo fare riferimento quindi al “vecchio” limite di esenzione per i buoni pasto elettronici, pari a 8 euro.
Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, i suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall’allora art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017, ora art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.
Eccedenza rispetto ai limiti tassata
Resta fermo che l’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).
Ne consegue che i buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione dei fringe benefit “ordinaria”, elevata anche per il 2026 a 1.000/2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.
L’art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025, ha infatti previsto l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 16 maggio 2025 n. 4, § 2.7).
(MF/ms)
Con particolare riferimento alla disciplina delle trasferte di cui all’art. 51 comma 5 del TUIR, l’Agenzia ha precisato che per trasferte (o missioni, per i dipendenti del settore pubblico) si intende lo spostamento solo temporaneo del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, in quanto un trasferimento permanente comporterebbe la dislocazione definitiva del lavoratore presso un’altra sede operativa.
Nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta in trasferta all’interno del Comune in cui si trova la sede di lavoro, la disciplina è recata nello specifico dall’art. 51 comma 5 quarto periodo del TUIR, in base al quale, a seguito della modifica apportata dall’art. 3 del DLgs. 192/2024 di riforma IRPEF e IRES, le “indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito”.
Prima delle modifiche, le indennità e i rimborsi di spese percepiti dal dipendente per le trasferte nel comune in cui si trova la sede di lavoro concorrevano integralmente a formare il reddito del dipendente stesso, a esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da “documenti provenienti dal vettore”.
Ciò implicava che, in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, gli eventuali rimborsi per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al lavoratore.
La modifica apportata, dunque, eliminando il vecchio riferimento ai “documenti provenienti dal vettore”, comporta che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte all’interno del territorio comunale “comprovate e documentate” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Ne consegue che, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.
Sul punto, l’Agenzia richiama quanto precisato con la risoluzione n. 92/2015, secondo cui i rimborsi chilometrici (in quel caso erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro) sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Tali elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.
Viene inoltre precisato che con riferimento al car sharing restano ferme le indicazioni rese con la risoluzione n. 83/2016.
La circolare n. 15 evidenzia inoltre che non concorrono a formare il reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all’interno sia al di fuori del territorio comunale.
Analogamente, non concorrono alla determinazione del reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta. Vengono quindi espressamente considerati superati i chiarimenti resi sul punto con i precedenti documenti di prassi.
Quanto alla decorrenza, secondo l’Agenzia la nuova disposizione si applica a tutti i rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025. Fermo restando il rispetto del principio di cassa allargato, la nuova disciplina si applica, quindi, anche ai rimborsi relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente per trasferte effettuate all’interno del territorio comunale. Tali rimborsi, pertanto, non concorrono al reddito di lavoro dipendente laddove le spese siano comprovate e documentate.
L’Agenzia precisa inoltre che la condizione di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante taxi e NCC, richiesta ai fini della non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi erogati al dipendente, deve sussistere anche con riferimento alle trasferte nel Comune.
Fermo restando che le indennità o i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente concorrono a formare il reddito, escluse quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate, per quanto concerne le sole spese di viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito, le stesse devono essere anche sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
(MF/ms)
Questa è la portata dei rinvii dell’obbligo di cui all’art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), risultante dal testo del DL 31 dicembre 2025 n. 200 (c.d. “Milleproroghe”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre.
Alla luce delle novità, il quadro è il seguente.
Per le piccole e micro imprese non appartenenti ai settori suddetti, il termine per dotarsi delle assicurazioni a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è rimasto quello del 31 dicembre 2025.
Sono interessate, in particolare le imprese:
Le micro e piccole imprese della ristorazione e del turismo hanno tempo, invece, fino al 31 marzo 2026.
Sono coinvolti dal rinvio, pertanto, ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, ma anche sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, se vi avviene la somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 comma 1 lett. c) L. 287/91).
Quanto alle imprese turistico ricettive, queste comprendono alberghi, ostelli, bed and breakfast organizzati in forma d’impresa, affittacamere, case vacanze.
Sempre entro il 31 marzo 2026, dovranno adeguarsi le imprese della pesca e dell’acquacoltura. In questo caso, il rinvio riguarda le imprese di qualsiasi dimensione che esercitino tali attività.
I termini per grandi e medie imprese, invece, sono già scaduti: per le prime, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31 marzo 2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025). Il termine per le medie imprese, invece, era il 1° ottobre 2025.
A giustificare le proroghe, probabilmente, i numerosi punti non ancora del tutto definiti: la disciplina delle sanzioni ha trovato compimento solo di recente con il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), in vigore dal 1° gennaio 2026, mentre non è ancora disponibile la piattaforma informatica gestita dall’IVASS per il confronto delle offerte, prevista al comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023, che dovrebbe consentire di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi.
(MF/ms)
L’Agenzia delle entrate ha reso noto, con apposito comunicato stampa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 297 del 23 dicembre 2025, l’adozione delle tabelle ACI valide per l’anno 2026.
Le tabelle:
Si parla di uso promiscuo quanto l’auto, oltre ad essere utilizzata per esigenze aziendali, è impiegata anche per esigenze personali o familiari.
L’utilizzo promiscuo si considera ai fini fiscali quale fringe benefit da tassare in busta paga sulle base delle regole ex art. 51, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986. Il fringe benefit concorre anche all’imponibile previdenziale.
Le tabelle ACI 2026 si riferiscono alle seguenti categorie di autoveicoli e motocicli:
Le nuove tabelle sono utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto del datore di lavoro/committente.
Per l’individuazione del fringe benefit da tassare si assume una percentuale forfettaria dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali.
La percentuale varia in base alla tipologia di veicolo assegnato.
| Determinazione fringe benefit auto-contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 | |
| Benzina, Diesel, GPL, metano |
50% |
| Veicoli ibridi plug-in |
20% |
| Veicoli a batteria (a trazione esclusivamente elettrica) | 10% |
A ogni modo nelle tabelle sono riportati gli importi da assumere ai fini della tassazione anche per i contratti stipulati negli anni precedenti per i quali è prevista una percentuale di tassazione differente.
Per ciascun mezzo di trasporto, è possibile rintracciare nelle ultime colonne delle tabelle, il valore dei fringe benefit annuali.
In caso di riaddebito in capo al dipendente, l’impresa emetterà regolare fattura con addebito dell’IVA.
Il fringe benefit tassabile si assumerà al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo.
Ribadiamo che il fringe benefit va comunque ragguagliato al periodo di assegnazione del bene indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Nella determinazione del fringe benefit si dovrà anche tenere conto delle indicazioni di cui alla risposta n. 233/2025, documento di prassi con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile in busta ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986.
Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle ACI, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene a suo carico.
(MF/ms)
Tuttavia, sebbene l’obbligo sia in vigore dal 1° gennaio, per la relativa attuazione è prevista una fase transitoria, non essendo ancora disponibile il servizio web che consente il collegamento tra gli strumenti.
Si ricorda che l’obbligo in parola è disposto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, il quale stabilisce “che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici”.
Con riguardo all’ambito applicativo, è stato chiarito che restano escluse dall’obbligo di collegamento attività come quelle di cui alla Tabella C, allegata al DPR 633/72, che sono esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (cfr. risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025).
Nel caso specifico, l’obbligo è stato escluso per un’associazione che organizzava fiere ed esposizioni e i cui corrispettivi erano documentabili mediante titoli di accesso o in alternativa mediante scontrini manuali.
Per quanto riguarda le modalità di attuazione, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 ha stabilito che il collegamento tra gli strumenti di pagamento e quelli di certificazione non è di natura fisica, ma consiste nell’associare, tramite apposite funzionalità web, i dati identificativi dei dispositivi utilizzati.
Tuttavia, il servizio web che consentirà tale abbinamento sarà reso disponibile soltanto in un momento successivo, indicativamente all’inizio del mese di marzo 2026 (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025).
Sono quindi previsti termini differenziati per l’adempimento nella fase iniziale:
È stato evidenziato come, nel nuovo contesto, la non corretta indicazione del mezzo di pagamento (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS), anche se dovuto ad errore incolpevole dell’esercente o a una diversa volontà del cliente, configuri una violazione sanzionabile (cfr. interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). L’Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che in tali ipotesi, ove l’errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste.
(MF/ms)
È stata prevista l’istituzione di un contributo per le spedizioni di beni provenienti da Paesi extra Ue di valore dichiarato non superiore a 150 euro, destinato alla “copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi”.
Tale prelievo dovrebbe avere natura analoga al dazio doganale definito a livello politico dal Consiglio Ue nella riunione Ecofin del 12 dicembre scorso, la cui applicazione è prevista dal 1° luglio 2026.
Nella circolare del 30 dicembre l’Agenzia delle Dogane definisce in primo luogo l’ambito applicativo: il contributo è dovuto per le dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dal 1° gennaio 2026, è esigibile all’atto dell’importazione definitiva ed è riscosso dagli Uffici delle dogane.
Viene inoltre chiarito che, ai fini dell’applicazione del contributo, non rileva la tipologia di transazione commerciale (che può essere eseguita in ambito B2C, B2B o C2C ed essere riferita ad acquisti effettuati su piattaforme di e-commerce o direttamente presso i fornitori esteri).
Il prelievo, peraltro, si applica all’atto dello sdoganamento, sia che venga utilizzata la dichiarazione ordinaria (H1), sia che si faccia ricorso alla dichiarazione semplificata (H7), seppure da ciò derivino alcune differenze in termini di liquidazione e contabilizzazione del contributo stesso.
Posto quanto sopra, risulta centrale comprendere la portata del termine “spedizione” impiegato dal legislatore. In assenza di indicazioni nel Codice doganale dell’Unione, è possibile fare utile riferimento alle Note esplicative in tema di IVA nel commercio elettronico (pubblicate nel settembre 2020), secondo cui per “spedizione” devono intendersi le “merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto” (si veda anche il documento TAXUD “Customs Guidance doc on LVC” del 16 settembre 2022).
Sulla base di tale definizione sembrerebbe, quindi, che debbano considerarsi:
Nel caso in cui si presenti il modello H1, è possibile liquidare in dichiarazione i tributi inerenti alle merci da importare (compreso il contributo in esame, con codice “159”) e per valutare il superamento della soglia di 150 euro si fa riferimento al valore in dogana imponibile ai fini del dazio, come determinato ai sensi degli artt. 69-76 del CDU.
Nel caso in cui si presenti il modello H7, invece, non essendo possibile liquidare contributi o tributi (salvo che per l’IVA), di fatto non sarà possibile contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione doganale. In tale ipotesi, l’importo da prendere in considerazione per verificare il rispetto della soglia è il valore intrinseco definito, anche in questo caso, dalle Note esplicative sull’IVA nel commercio elettronico.
Nelle more dell’adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell’Agenzia, in caso di dichiarazioni con tracciato H7, il contributo andrà contabilizzato e pagato periodicamente, ai sensi dell’art. 105 par. 1 secondo capoverso del CDU, su base quindicinale.
In fase di prima applicazione, la contabilizzazione e il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del debitore, avvalendosi del modello allegato alla circolare in commento, e seguendo le ulteriori indicazioni di dettaglio fornite in tale sede interpretativa.
Inoltre, è precisato che, ai fini della contabilizzazione periodica, entro il mese di febbraio 2026, “i dichiaranti che utilizzano la dichiarazione semplificata (H7) dovranno adeguare le garanzie sui propri conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7) presentate nel 2025”.
(MF/ms)
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’iper-ammortamento è comunque subordinata a:
Quanto agli investimenti, sono agevolabili i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Si tratta, in sostanza, di nuovi elenchi che contengono i beni materiali e immateriali 4.0, che erano inclusi nei “vecchi” Allegati A e B alla L. 232/2016, ma aggiornati.
Sono altresì oggetto dell’agevolazione i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, la norma agevolativa stabilisce che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL n. 181/2023, vale a dire:
La norma agevolativa stabilisce che, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, i suddetti investimenti devono essere:
In assenza di modifiche, il decreto attuativo dovrà fornire ulteriori elementi per consentire di rispettare tale vincolo territoriale produttivo, individuando specifici criteri che riguardino sia i beni materiali sia quelli immateriali.
Con riferimento al requisito della destinazione dei beni a strutture situate nel territorio dello Stato, mutuando i chiarimenti forniti nell’ambito della circ. n. 90/2001 (§ 3.7) ancorché relativamente alla Tremonti-bis, in cui era presente il medesimo requisito, per i soggetti residenti, i beni oggetto dell’investimento devono quindi appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.
Inoltre, l’effettiva destinazione del bene, secondo l’Agenzia, deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.
Quanto al costo agevolato, considerando quanto previsto in relazione alle precedenti agevolazioni, in linea di massima il costo dei beni agevolabili dovrebbe essere determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR.
(MF/ms)
Il nuovo iper-ammortamento, disciplinato dall’art. 1 commi 427-436 della legge di bilancio 2026, la cui versione originaria era stata modificata dal Senato sarà applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.
Ai fini della piena operatività occorre tuttavia l’emanazione del decreto recante le disposizioni attuative, che dovrebbe essere emanato entro il 31 gennaio, nell’ambito delle quali dovrà essere definita la procedura di accesso al beneficio tramite comunicazioni.
Alcune indicazioni sarebbero necessarie anche ai fini del coordinamento con il precedente credito d’imposta 4.0.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 431 della legge di bilancio 2026, il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.
Si tratta, in sostanza, degli investimenti in beni materiali 4.0 che beneficiano del credito d’imposta previsto per investimenti effettuati nel 2025 o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro il 31 dicembre 2025.
Fermo restando che la disposizione sull’iper-ammortamento fa riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, a tal fine dovrebbero trovare applicazione le regole della competenza fiscale ex art. 109 del TUIR. Per i beni mobili rileva quindi, in linea di massima, la data della consegna o della spedizione, o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà; in caso di leasing, rileva la data di consegna al locatario.
Stando ai chiarimenti forniti in passato secondo cui la prenotazione “incardina” gli investimenti nell’agevolazione precedente, gli investimenti con ordine e versamento dell’acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2025 non potrebbero accedere agli iper-ammortamenti ove beneficino del precedente credito d’imposta 4.0.
Il tenore letterale della norma sulla cumulabilità della nuova misura prevede infatti l’impossibilità di fruire degli iper-ammortamenti in riferimento “agli investimenti che beneficiano” delle disposizioni sul credito d’imposta 4.0.
In altri termini, a differenza delle precedenti agevolazioni, ai fini in esame non sarebbe sufficiente la semplice prenotazione, ma sarebbe necessaria l’effettiva possibilità di beneficiare dell’incentivo precedente.
Non assumerebbe quindi rilevanza l’ordine effettuato prima del 2026, se non per i beni che hanno effettivamente beneficiato del credito 4.0.
Pertanto, in caso di assenza della prenotazione entro il 31 dicembre 2025 gli investimenti effettuati nel 2026 potranno indubbiamente accedere ai nuovi iper-ammortamenti.
Qualora invece la prenotazione avvenuta nel 2025, con presentazione di relativa comunicazione e conferma dell’agevolazione (visto l’esaurimento delle risorse disponibili), abbia incardinato l’investimento nella precedente disciplina, i beni che beneficiano del credito d’imposta 4.0 non potrebbero beneficiare anche degli iper-ammortamenti.
Parrebbe quindi che anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0 ma di annullamento della stessa per esaurimento delle risorse i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.
In tale contesto, occorre inoltre considerare che l’art. 1 comma 770 della legge di bilancio 2026 ha previsto la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), pari a 1.300 milioni di euro, finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta per gli investimenti 4.0, che erano esaurite.
Nello specifico, come rilevato nel dossier del Servizio studi del Senato e della Camera 24 dicembre 2025 n. 580/3 Volume III, è stato istituito, per l’anno 2026, un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.
Il rifinanziamento dovrebbe quindi riguardare i soli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e non anche quelli per i quali è stata effettuata soltanto la prenotazione nel 2025.
Si attendono quindi le opportune indicazioni in merito alla procedura relativa a tale rifinanziamento.
(MF/ms)
Lo ha previsto il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre.
Quello delle sanzioni per le imprese inadempienti è un tema che, fin dall’entrata in vigore della normativa, ha presentato diverse incertezze.
L’art. 1 comma 102 L. 213/2023 stabilisce che dell’inadempimento all’obbligo di polizza catastrofale “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Un primo punto oscuro della disposizione riguarda il fatto che questa non chiarisce se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle misure o la loro fruizione in misura limitata.
Inoltre, non sono individuate puntualmente le agevolazioni interessate e neppure la tipologia.
Il MIMIT ha, poi, precisato che la disciplina delle sanzioni non è “autoapplicativa”, ma sono le singole Amministrazioni titolari di misure di sostegno a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intendono tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure.
Lo stesso Ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato il 25 luglio 2025 sul proprio sito istituzionale il DM 18 giugno 2025, che ha individuato le agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT per l’accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale. Non sono, però, intervenuti successivi provvedimenti delle altre amministrazioni coinvolte.
Con la norma del Codice degli incentivi, viene ulteriormente delimitato il perimetro degli incentivi il cui accesso è precluso alle imprese inadempienti.
Il DLgs. 184/2025, che è finalizzato ad armonizzare la disciplina in materia di agevolazioni alle imprese, specifica che, tra le cause che precludono sempre l’accesso alle agevolazioni, vi è l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ex art. 1 comma 101 L. 213/2023.
L’esclusione, tuttavia, non opera “nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi” (così l’art. 9 comma 1 lett. f)).
Il menzionato art. 1 comma 2 stabilisce che il decreto non si applica “agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative” (definiti “incentivi a erogazione automatica”), ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.
Se ne ricava che, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una causa di esclusione; per gli incentivi contributivi e per quelli fiscali erogati senza istruttoria, invece, la stipula di una polizza catastrofale non costituisce requisito per l’accesso.
A contrario se ne deduce che, per gli incentivi fiscali che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni in oggetto è necessaria.
La disposizione, che assume valenza di regola generale, deve essere coordinata con le citate disposizioni ministeriali in tema di agevolazioni precluse; la sua applicazione presuppone, inoltre, la corretta identificazione degli incentivi a erogazione automatica.
Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026, data in cui anche la disciplina in tema di polizze raggiungerà la sua completa attuazione, con l’estensione dell’obbligo alle micro e alle piccole imprese.
(MF/ms)