1

Regime forfettario: effetti fiscali del superamento della soglia di 100 mila euro

Il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel regime forfetario determina effetti particolarmente rilevanti, ben più incisivi rispetto allo sforamento del limite di 85.000 euro.

In questo caso, infatti, la fuoriuscita dal regime agevolato è immediata e richiedere l’opportuna gestione degli effetti previsti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

In linea generale, rispetto alle soglie previste nel regime, possono verificarsi due ipotesi “critiche”:

  • se compensi/ricavi restano tra 85.001 e 100.000 euro, il forfetario continua fino a fine anno e si esce dall’anno successivo.
  • se invece i compensi/ricavi superano 100.000 euro, il regime agevolato cessa nel periodo d’imposta in corso.
Concentrandoci su tale seconda, analizziamo l’impatto ai fini delle imposte dirette da quello ai fini IVA.

Imposte dirette

Ai fini tassazione del reddito appare fondamentale chiarire che lo “splafonamento” dei 100.000 euro non divide a metà il periodo d’imposta. Detto in altri termini, nel periodo d’imposta in cui il contribuente supera la soglia critica di 100.000 euro:

  • non si tassa una parte dell’anno in forfetario (quadro LM) e una parte in ordinario (quadro RE o RF o RG);
  • il reddito dell’intero anno va determinato con le regole “ordinarie”.
Pertanto:
  • non si applica, nemmeno parzialmente, l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% (quadro LM);
  • si applicano IRPEF ordinaria e relative addizionali;
  • il reddito va determinato con i criteri ordinari e riportato nei quadri RE – RF – RG secondo la relativa disciplina di riferimento.
IVA

Diverso è il meccanismo IVA. In tale contesto, infatti, l’uscita non opera retroattivamente su tutte le operazioni dell’anno, ma:

  • l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro;
  • da quel momento scattano i normali adempimenti IVA: fatturazione con imposta, registri, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale IVA, ecc.
Si noti che l’IVA si applica sull’intera fattura che fa superare la soglia, senza dividere l’importo sino a concorrenza dei 100.000 euro previsti.

Esempio: Tizio già incassato 90.000 euro e si trova a dover emettere una fattura di 20.000 euro: l’intero importo (20.000 euro) è soggetto ad IVA.
 

(MF/ms)




Valute estere aprile 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di aprile 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 11 maggio 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 155,0292
Peso Argentino 1616,9408
Dollaro Australiano 1,6489
Real Brasiliano 5,883
Dollaro Canadese 1,6097
Corona Ceca 24,3813
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,0005
Corona Danese 7,4728
Yen Giapponese 186,206
Rupia Indiana 109,4829
Corona Norvegese 11,0332
Dollaro Neozelandese 2
Zloty Polacco 4,2502
Sterlina Gran Bretagna 0,86933
Nuovo Leu Rumeno 5,0991
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1706
Rand (Sud Africa) 19,3554
Corona Svedese 10,8348
Franco Svizzero 0,9213
Dinaro Tunisino 3,3892
Hryvnia Ucraina 51,254
Forint Ungherese 368,9595
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)
 




Perdite su crediti: deducibilità e orientamenti della giurisprudenza

Quando si parla di perdite su crediti ci si riferisce a una situazione che, oltre a impattare sul piano finanziario (e dunque sui flussi di cassa) dell’azienda, ha dei risvolti sul piano contabile.

Partendo da un principio cardine quale quello di cui all’art. 2426, comma 1, punto 8), c.c. per cui i crediti sono iscritti in bilancio secondo “il valore presumibile di realizzo”, laddove il valore di realizzo sia inferiore a quello nominale (vuoi per ragioni di strategy vuoi per il verificarsi di taluni eventi) si generano delle perdite e dunque delle rettifiche di valore che impattano ai fini tributari: in particolar modo, sul piano della deducibilità.

Riepiloghiamo i principi fondamentali nel documento in allegato.

(MF/ms)
 




Iperammortamento: finalmente il decreto attuativo

Un provvedimento molto atteso, arrivato dopo mesi di incertezza.
Il decreto attuativo, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, disciplina l’accesso all’iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La misura rappresenta una novità decisamente rilevante per la programmazione fiscale e industriale delle imprese, perché sostituisce la logica del credito d’imposta con quella della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili.

L’incentivo non si traduce infatti, come sappiamo, in un credito da utilizzare in compensazione, ma in una deduzione rafforzata attraverso il meccanismo dell’iperammortamento.

Il decreto arriva però con un ritardo significativo rispetto alle attese.

La lunga fase di confronto tecnico tra Mimit e Ministero dell’Economia ha contribuito a generare incertezza tra gli operatori, inducendo molte imprese a sospendere o rinviare decisioni di investimento già programmate, e la concertazione tra i due ministeri si è rivelata alla fine più complessa del previsto, anche per le correzioni richieste nelle ultime settimane dal Mef.
In questo quadro, l’accettazione da parte del Mimit delle ultime modifiche, considerate peggiorative dal punto di vista delle imprese, sembra rispondere soprattutto all’esigenza di chiudere l’iter e sbloccare una fase operativa rimasta troppo a lungo sospesa.

Cosa succede ora: i prossimi passaggi

Sgomberiamo subito il campo da un dubbio: la firma del ministro Urso non coincide ancora con l’avvio immediato delle domande.
Il decreto deve completare i passaggi formali previsti e cioè bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, controllo della Corte dei conti e successivo decreto direttoriale per fissare l’apertura dei termini.
Solo dopo questi passaggi sarà possibile procedere con le prenotazioni tramite la piattaforma telematica del GSE, che anche per il nuovo piano assume una funzione centrale nella ricezione e nel monitoraggio delle comunicazioni.
Secondo le previsioni ministeriali, l’intero iter dovrebbe richiedere circa un mese dalla firma del Mimit.
L’apertura operativa delle prenotazioni è quindi attesa entro i primi dieci giorni di giugno.
Per le imprese e per i professionisti che le assistono, questo intervallo è un tempo utile a verificare la natura dei beni, predisporre i contratti, coordinare ordini e acconti, impostare il fascicolo tecnico-contabile e valutare l’effettiva convenienza dell’agevolazione.
 
Software cloud fuori dal perimetro agevolabile

Occhio però alla novità più rilevante del decreto, che riguarda l’esclusione dei software in cloud.
Restano fuori dall’iperammortamento le soluzioni erogate in modalità as-aservice, cioè tramite canoni di abbonamento, accesso remoto o formule SaaS.
Si tratta di un punto particolarmente delicato, perché incide direttamente sulla componente immateriale degli investimenti digitali.
Nelle precedenti bozze era stata valutata un’apertura, infatti il governo aveva sbandierato il beneficio che – aveva annunciato a gran voce – avrebbe potuto essere riconosciuto anche sui costi sostenuti per l’accesso a software cloud, limitatamente alla quota di competenza del singolo periodo d’imposta.
La soluzione avrebbe consentito di adattare l’incentivo alla trasformazione del mercato digitale, ormai sempre più orientato verso modelli di servizio anziché verso l’acquisto di licenze tradizionali. E invece, questa impostazione non è entrata nel testo definitivo.

Il Mef non ha dato il via libera all’interpretazione estensiva che il Mimit avrebbe voluto introdurre, anche sulla scorta di precedenti letture adottate nel vecchio piano agevolativo.
La ragione tecnica è che il canone cloud, in quanto costo di servizio e non bene immateriale soggetto ad ammortamento tradizionale, non si presta agevolmente alla logica dell’iperammortamento.

Quali effetti per imprese digitali e beni immateriali
L’esclusione del cloud rischia di ridurre in modo sensibile l’attrattività della misura per una parte consistente degli investimenti digitali.
Le soluzioni SaaS, i gestionali cloud, le piattaforme ERP, i sistemi di cybersecurity, gli strumenti di analytics, i servizi applicativi e molte tecnologie per la gestione integrata della produzione vengono oggi acquistati dalle imprese prevalentemente tramite abbonamento. Secondo le stime di Anitec-Assinform, i sistemi as-aservice erogati tramite cloud rappresentano ormai una quota molto elevata del mercato, fino a circa l’80%.
Ne deriva che una parte rilevante della spesa aziendale in beni immateriali rischia di restare fuori dal perimetro dell’incentivo.

Commercialisti e consulenti fiscali dovranno a questo punto distinguere caso per caso tra software capitalizzabili, licenze d’uso ammortizzabili, contratti misti e puri servizi cloud, e la qualificazione contabile e contrattuale diventerà decisiva per evitare l’inclusione impropria di costi non agevolabili.

L’effetto complessivo è uno spostamento del piano verso i beni strumentali materiali tradizionali, rispetto ai quali il meccanismo dell’iperammortamento è più lineare.
Questo, chiaramente, va a restringere la portata innovativa della misura, almeno per le imprese che stanno digitalizzando processi e funzioni attraverso piattaforme cloud, tendenza verso la quale erano state spinte.

Le comunicazioni obbligatorie diventano 5

Il secondo elemento di novità riguarda l’introduzione di un ulteriore obbligo comunicativo, che porta a cinque il numero complessivo delle comunicazioni richieste alle imprese.
La finalità è rafforzare il controllo sul flusso di spesa e sulla progressiva maturazione del beneficio, ma l’effetto pratico sarà un notevole appesantimento della procedura, che certamente farà infuriare i più.

Alle tre comunicazioni già note si aggiungono infatti due adempimenti ulteriori. Le imprese dovranno trasmettere:
1. una comunicazione preventiva
2. una comunicazione di conferma dell’acconto, almeno pari al 20%
3. una comunicazione di completamento dell’investimento
4. una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno, con indicazione degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio
5. una comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo, contenente il piano di ammortamento e la ripartizione delle quote di incentivo nei singoli esercizi.

La procedura sarà gestita tramite la piattaforma GSE.
Le informazioni trasmesse dovranno essere coerenti con contabilità, fatture, contratti, pagamenti, stato di avanzamento degli investimenti e piano di ammortamento.

Scaglioni dell’iperammortamento: maggiorazioni differenziate

Per quanto riguarda la struttura dell’iperammortamento, il decreto conferma gli scaglioni annuali.

La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante è pari al:
180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La progressività della misura impone una pianificazione accurata, soprattutto per imprese industriali, gruppi societari e realtà con programmi di investimento pluriennali. Il riferimento agli scaglioni annuali rende infatti rilevante la distribuzione temporale degli acquisti, la data di effettuazione dell’investimento e il coordinamento con consegna, entrata in funzione e interconnessione.

Perizia tecnica e certificazione contabile
In tutto questo, restano centrali gli obblighi documentali.
L’accesso al beneficio richiede la perizia tecnica asseverata per attestare le caratteristiche dei beni e l’interconnessione, oltre alla certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Non a caso la certificazione contabile assume un ruolo particolarmente delicato: non potrà essere considerata un mero documento di chiusura, ma dovrà fondarsi su una ricostruzione ordinata dell’intero investimento, e quindi contemplare in maniera corretta ordine, contratto, fattura, pagamento, imputazione a cespite, eventuale acconto, completamento, interconnessione e piano di ammortamento.

L’esperienza maturata con i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 ci fa dire che molte criticità emergono non tanto dalla natura del bene, quanto da carenze probatorie, disallineamenti temporali o documentazione tecnica incompleta. Quindi massima attenzione alla documentazione.

Niente clausola “made in EU”, eccetto che per il fotovoltaico
Il decreto conferma infine il superamento generalizzato della clausola “made in Europe”, ma con una rilevante eccezione per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia.
In questo ambito, il riferimento a specifiche sezioni del registro Enea finisce per restringere la scelta a prodotti di fascia alta, con possibili riflessi sui costi di investimento e sui tempi di approvvigionamento.
Diventa dunque essenziale, per le imprese interessate a combinare investimenti 5.0 e autoproduzione energetica, la verifica preventiva dei requisiti dei moduli. Il rischio è impostare un piano finanziario sull’incentivo e scoprire solo in fase avanzata che il prodotto selezionato non rientra nel perimetro richiesto.

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale in restyling

Nell’iter di conversione in legge del DL 38/2026 (decreto fiscale), che deve concludersi entro il 26 maggio, è stato presentato un emendamento di maggioranza, a firma degli Onorevoli Orsomarso, Melchiorre, Maffoni, che impatta sulla disciplina del concordato preventivo biennale. Il testo risulta all’esame della Commissione Finanze del Senato.
Il Ddl. di conversione è atteso in Aula martedì 12 maggio e, stando alle dichiarazioni del Vice Ministro Leo, appare plausibile che le modifiche proposte vengano almeno in parte approvate.

Le modifiche al DLgs. 13/2024 sono particolarmente rilevanti, interessando:

  • le cause di esclusione, di cessazione e di decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • i criteri per la stima dei valori proposti, con l’introduzione di nuove limitazioni agli incrementi proposti dal software che interessano anche i soggetti con punteggio ISA inferiore all’8 e quelli che rinnovano il CPB;
  • le modalità di determinazione del reddito d’impresa;
  • il differimento dei termini per il rilascio del software applicativo entro il 15 maggio e per l’adesione al CPB 2026-2027 al 31 ottobre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti non solari.
In relazione ai presupposti per il CPB, si segnala l’intervento sulle cause di esclusione relative all’esercizio individuale e collettivo delle attività professionali (art. 11 comma 1 lett. b-quinquies e b-sexies), che recepisce a livello normativo il chiarimento fornito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2026.

Nella sostanza, il vincolo dell’adesione al CPB per il professionista individuale e l’associazione professionale o la STP o STA partecipata opera esclusivamente in caso di esercizio, da parte dei medesimi soggetti, di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Una modifica di analogo contenuto è proposta rispetto alle corrispondenti cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Sempre relativamente all’art. 11, si propone l’introduzione di una nuova causa di esclusione che opererebbe in caso di rinnovo del CPB e determinerebbe sostanzialmente una deroga alla vigente causa di esclusione prevista dalla lett. b-quater) per il caso di modifiche in aumento della compagine sociale che interessano società di persone e associazioni professionali. Diventerebbe possibile considerare come non preclusive eventuali modifiche della compagine sociale quando l’ingresso riguarda nuovi soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. Una corrispondente integrazione è proposta alle cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Il rinnovo del CPB viene incentivato agendo, altresì, sui meccanismi di calcolo delle proposte del reddito e del valore della produzione con aumenti calmierati, nonché sul riconoscimento di benefici premiali più favorevoli. In caso di rinnovo dell’accordo, infatti, l’emendamento propone l’estensione dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità fino a 100.000 euro per i crediti IVA e fino a 70.000 euro per quelli relativi a imposte dirette e IRAP; inoltre, la riduzione dei termini di accertamento sarebbe di due, anziché di un solo anno.

Sempre in caso di rinnovo del CPB, viene proposto l’esonero dal calcolo e dal versamento della maggiorazione degli acconti.

Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, si propone l’integrazione dell’elencazione riportata all’art. 16 del DLgs. 13/2024, aggiungendo tra i componenti oggetto di rettifica la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui all’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025. In sostanza, la modifica garantisce l’effettiva fruizione della maggior deduzione relativa all’investimento agevolato nei periodi in cui è efficace il CPB.

L’emendamento interviene anche su quelle situazioni in cui l’adesione al CPB si sia poi rivelata sbagliata per una non corretta valutazione dei presupposti applicativi. In questi casi, ossia se non sussistono i requisiti previsti dall’art. 10 commi 1 e 2, oppure se sussiste una delle cause di esclusione dell’art. 11, l’adesione al CPB “è priva di effetti”; attualmente tali fattispecie comportano la decadenza dal CPB, con conseguente obbligo di considerare ai fini del calcolo delle imposte il reddito concordato, se superiore a quello effettivo.

Inoltre, si introdurrebbe un vincolo di ricalcolo dei valori proposti e accettati in conseguenza di dichiarazioni integrative presentate per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati per la definizione della proposta di concordato.

In pratica, a differenza della situazione attuale, la modifica dei dati dichiarati non determinerebbe più la decadenza dal CPB in presenza di scostamenti rilevanti dei valori a suo tempo accettati (30%), ma vincolerebbe il contribuente a rideterminare il reddito e il valore della produzione considerando i dati corretti. In modo simmetrico, si eliminerebbe la previsione della causa di decadenza legata alla presentazione di dichiarazioni integrative.

(MS/ms)
 




La disciplina del collegamento tra POS-RT dopo il 20 aprile 2026

Dopo la scadenza del 20 aprile 2026, relativa al “primo collegamento”, la disciplina riguardante il collegamento POS-RT non si conclude definitivamente, ma entra nella sua fase ordinaria.

Da questo momento, infatti, diventa necessario verificare periodicamente i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Se durante la fase transitoria l’obiettivo era fornire una fotografia della situazione iniziale, ora risulta fondamentale mantenere costantemente aggiornato il sistema digitale ogni volta che un componente hardware, quale il Registratore Telematico (RT) o il terminale di pagamento (POS), viene sostituito o dismesso.

Si precisa che il collegamento tra POS e RT è di natura logica e non comporta connessioni fisiche tramite cavi o modifiche dirette all’hardware.

Tale collegamento si realizza mediante la registrazione sul portale “Fatture e Corrispettivi” e non viene aggiornato automaticamente in caso di variazioni; pertanto, è richiesta un’apposita operazione da parte del soggetto interessato. In sintesi, l’aggiornamento dei collegamenti è necessario nei seguenti casi:

  • collegamento di un POS già in uso a un altro RT, già in uso;
  • attivazione di un nuovo RT, che viene collegato a uno o più POS già in uso;
  • attivazione di un nuovo POS, che viene collegato a uno o più RT già in uso;
  • dismissione di un POS o di un RT.

 
In allegato indicazioni in merito.

(MF/ms)




Iper-ammortamento ancora in stand-by

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto nel sistema degli incentivi fiscali agli investimenti l’iper ammortamento, al fine di sostenere la c.d. doppia transizione delle imprese. Tuttavia, mentre la norma primaria è ormai definita, il quadro operativo resta ancora in stand-by, poiché sono attesi da tempo i relativi provvedimenti attuativi.

Come noto l’art. 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025 ha riproposto il tradizionale schema della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi. L’incentivo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e prevede tre scaglioni di maggiorazione:
 

Soglia investimento Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Tra 2,5 e 10 milioni di euro 100%
Tra 10 e 20 milioni di euro 50%
Oltre 20 milioni di euro 0
 
Il beneficio si traduce in una maggiore deduzione fiscale delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, determinando un recupero più rapido del costo dell’investimento ai fini delle imposte sui redditi.

L’obiettivo della misura è favorire l’adozione di tecnologie riconducibili ai paradigmi Industria 4.0 e 5.0, sostenendo l’ammodernamento dei processi produttivi e la competitività del sistema industriale.

In materia è recentemente intervenuto il c.d. Decreto Fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026 eliminando il requisito di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.

Questa correzione, annunciata dal Viceministro Leo e dal MEF con comunicato del 12 marzo 2026:

  • rende la misura accessibile a investimenti extra-UE, superando criticità su filiere internazionali e beni immateriali (es. programmi o software di difficile “attribuzione territoriale”);
  • avrebbe dovuto accelerare l’attesa pubblicazione del Decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia la cui bozza era circolata nei primi giorni dell’anno e che avrà il compito di definire, tra l’altro, procedura di accesso all’agevolazione (che prevede tre comunicazioni obbligatorie al GSE).
 
(MF/ms)



ISA 2026: definiti i punteggi per il regime premiale

Il provvedimento n. 123160, pubblicato il 22 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d’imposta 2025.

Il provvedimento fa seguito a quello del 13 aprile 2026 n. 115744, con cui sono state indicate le modalità per scaricare gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025 e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale a partire dai periodi d’imposta 2026 e 2027, e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 31 marzo 2026, con cui sono stati approvati gli ISA in revisione per il periodo d’imposta 2025.

Le agevolazioni riconosciute dal regime premiale e i punteggi ISA per beneficiarne sono i medesimi di quelli già stabiliti per il periodo 2024.

A differenza di quanto finora avvenuto, il provvedimento n. 123160/2026 sarà applicabile anche per i periodi successivi al 2025, fino a quando si renderanno necessarie modifiche ai livelli di affidabilità che saranno disposte con un ulteriore provvedimento.

Avendo riguardo all’applicazione degli ISA in relazione al periodo d’imposta oggetto del modello REDDITI 2026, ossia il periodo 2025 per i soggetti solari, ove il punteggio di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il periodo d’imposta 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025), è possibile accedere ai seguenti benefici:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2026, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo 2025;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2026, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Se i punteggi ISA risultano inferiori a 9, ma almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, i medesimi benefici sopra indicati possono essere usufruiti fino all’importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il solo 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Si ricorda che il monitoraggio del punteggio di affidabilità fiscale è superfluo per i soggetti in concordato preventivo biennale, i quali applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA conseguito nel periodo oggetto di concordato.

Nel provvedimento n. 123160/2026 viene confermato anche per il periodo d’imposta 2025 e i successivi che l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale ai sensi dell’art. 9-bis comma 14 del DL 50/2017 (la medesima disposizione era contenuta nel provv. 10 maggio 2019 n. 126200); invece, era stato precisato che l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA, l’attivazione di attività di controllo (circ. Agenzia delle Entrate 9 settembre 2019 n. 20, § 1.1).
 

(MF/ms)




Nota integrativa di bilancio: alcune novità sulle informazioni da evidenziare

La qualità informativa del bilancio si misura, in larga parte, nella Nota integrativa, dove trovano esplicitazione i criteri adottati, le scelte discrezionali e i rischi sottostanti ai valori esposti.

È in questa sede che il bilancio supera la dimensione meramente quantitativa e diventa effettivamente interpretabile, consentendo di valutare la coerenza tra numeri, decisioni gestionali e contesto operativo.

Come ogni anno, anche nel bilancio 2025 emergono alcune novità e aree critiche che meritano di essere analizzate con particolare attenzione, sia sotto il profilo valutativo sia, soprattutto, sotto quello informativo.

Un primo profilo riguarda gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall’OIC nel 2025, applicabili obbligatoriamente a partire dai bilanci 2026, ma adottabili in via anticipata. In caso di opzione per l’applicazione anticipata, la Nota integrativa deve esplicitare la scelta effettuata, indicando se la prima applicazione sia avvenuta secondo il criterio retrospettivo ovvero prospettico, ai sensi dell’OIC 29.

È inoltre necessario descrivere puntualmente le aree interessate dagli emendamenti, che riguardano, in particolare, il trattamento delle operazioni con opzione di riacquisto/rivendita, la classificazione degli effetti economici connessi all’attualizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino, i criteri di ammortamento di specifiche immobilizzazioni immateriali e la rilevazione dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta. L’informativa deve inoltre dare conto degli effetti derivanti dall’adozione, anche solo in termini qualitativi, evitando formulazioni generiche e non verificabili.

Un secondo ambito di particolare attenzione riguarda la gestione delle perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Con riferimento alle perdite “cristallizzate” nel 2020, la sospensione degli obblighi di copertura prevista dalla normativa emergenziale è venuta meno con l’assemblea di approvazione del bilancio 2025. Ne consegue che la Nota integrativa deve dare evidenza delle determinazioni assunte in ordine alla loro copertura, qualora nel quinquennio gli utili conseguiti non siano stati sufficienti a ridurre la perdita al di sotto del terzo del capitale sociale. Dovranno inoltre essere illustrati gli effetti sul patrimonio netto e sulla struttura del capitale, anche in termini di equilibrio finanziario prospettico. In presenza di perdite riferibili agli esercizi 2021 e/o 2022, per le quali la sospensione opera ancora nei limiti temporali previsti, è opportuno fornire un’informativa chiara sulla loro natura, sull’orizzonte di copertura e sulle eventuali implicazioni in termini di continuità aziendale.

Sempre in ottica di trasparenza informativa, merita attenzione la deroga prevista per i titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente, al ricorrere di specifiche condizioni, di non iscrivere i titoli al minor valore di mercato. L’utilizzo della deroga richiede un’informativa puntuale, con indicazione dei criteri adottati, delle motivazioni sottostanti, degli importi interessati e degli effetti potenziali sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, anche in termini di rischi latenti.

Infine, nel bilancio 2025 assume particolare rilevanza l’informativa sui fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, soprattutto con riferimento ai rischi connessi al contesto geopolitico. In presenza di eventi rilevanti intervenuti dopo la data di bilancio, è necessario distinguere tra fatti che incidono sui valori di bilancio e fatti che richiedono esclusivamente informativa, fornendo in quest’ultimo caso una descrizione chiara della natura degli eventi e delle possibili conseguenze sulla gestione futura. In tale ambito, un’attenzione specifica deve essere posta ai rischi legati a tensioni internazionali, volatilità dei mercati, incremento dei costi e criticità nelle catene di approvvigionamento, con particolare riguardo alla loro possibile incidenza sulla continuità aziendale.

In sintesi, la Nota integrativa del bilancio 2025 deve configurarsi come una rappresentazione sostanziale, capace di rendere intelligibili le scelte effettuate e di evidenziare i principali fattori di rischio e incertezza che caratterizzano il contesto operativo dell’impresa.
 

(MF/ms)




Locazioni brevi: pubblicata la nuova guida ma senza i chiarimenti attesi

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, ad aprile 2026, la Guida sulle locazioni brevi, senza fornire, però, le indicazioni più attese dagli operatori di settore, ovvero quelle relative alla gestione del “passaggio” della locazione breve al regime imprenditoriale, dovuta al superamento della soglia che fa scattare la presunzione di imprenditorialità, dimezzata dall’ultima legge di bilancio.

Va ricordato, infatti, che l’art. 1 comma 17 della L. 199/2025, modificando l’art. 1 comma 595 della L. 178/2020, ha ridotto a due il numero massimo di appartamenti destinati a locazione breve compatibile con l’esercizio dell’attività in forma non imprenditoriale.

In forza della nuova disposizione, in pratica, a partire dal periodo di imposta 2026, la disciplina delle locazioni brevi, di cui all’art. 4 del DL 50/2017, è compatibile con la “destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta”.

La soglia è stata dimezzata rispetto a quella applicabile dal periodo di imposta 2021 al 2025, quando la locazione breve era compatibile con la destinazione a tale attività di 4 appartamenti per periodo di imposta.

La Guida delle Entrate, recentemente aggiornata, prende atto di questa novità, ma non presenta altre indicazioni di rilievo rispetto all’edizione precedente (agosto 2024).
 

(MF/ms)