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Appalti pubblici: aggiornamenti sull’imposta di bollo sui contratti

Il nuovo Codice degli appalti pubblici (Dlgs. 31 marzo 2023 n. 36) contiene, all’art. 18 comma 10 e nella tabella allegata, alcune disposizioni in materia di assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti di appalto che rappresentano rilevanti novità.

Con la circolare n. 22, pubblicata il 28 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove disposizioni, con particolare riferimento a modalità di calcolo e versamento, nonché sulla decorrenza. 

Il contesto è quello degli appalti pubblici, ovvero, secondo la definizione normativa, “i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi”.

Come anticipato, l’art. 18 comma 10 del Dlgs. 36/2023 ha disposto che l’imposta di bollo, su tali contratti, sia assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”.

In base alla Tabella A, contenuta nell’Allegato I.4 al Codice degli appalti, l’imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto va parametrata all’“importo massimo previsto” dal contratto (ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti). Tale importo – spiega l’Agenzia – va considerato al netto dell’IVA.

La tabella in calce all’articolo individua la misura dell’imposta di bollo dovuta.

Inoltre, a norma dell’art. 2 comma 1 dell’allegato I.4, il pagamento dell’imposta di bollo “ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili” di cui all’art. 13 punto 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/72.

Ciò significa – spiega l’Agenzia – che le fatture e gli altri documenti di cui al citato art. 13 continuano a essere ordinariamente assoggettate a imposta di bollo.

Inoltre, l’effetto sostitutivo non opera per gli altri atti e documenti, diversi da quelli appena citati, che precedono la stipula del contratto e ciò con riferimento a tutti gli operatori economici coinvolti nella procedura di selezione, salvo quanto previsto per l’aggiudicatario.

Infatti, in base alle nuove norme del Codice dei contratti pubblici, l’imposta di bollo assolta dall’aggiudicatario alla stipula del contratto sostituisce l’imposta di bollo dovuta in base al Dpr 642/72 sugli atti riguardanti l’intera procedura (dalla selezione dell’operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto).

Quindi, l’aggiudicatario:

  • al momento della stipula del contratto, paga l’imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sull’importo massimo previsto nel contratto, in base agli scaglioni riportati nella tabella in calce all’articolo, “considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto” in base alla disciplina dettata dal DPR 642/72 “fino a concorrenza dell’importo già dovuto”;
  • nella fase successiva alla stipula del contratto non è tenuto a effettuare ulteriori versamenti.
Con riferimento ai soggetti obbligati, la circolare chiarisce che, sebbene il Codice ponga l’onere esclusivamente a carico dell’aggiudicatario, resta operante il principio di solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle sanzioni previsto dall’art. 22 del DPR 642/72. In ogni caso, ove stazioni appaltanti siano Amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

Per quanto concerne le modalità di versamento, come già illustrato, il provv. n. 240013/2023 e la ris. n. 37/2023 hanno rispettivamente:

  • disposto il versamento con modalità telematiche dell’imposta di bollo di cui all’art. 18 comma 10 del DL 36/2023 con modello F24 ELIDE;
  • istituito i relativi codici tributo per il versamento.
Successivi provvedimenti potranno prevedere l’utilizzo della piattaforma Pago PA.

Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma notarile, il pagamento avviene con le modalità telematiche adottate per gli atti pubblici o autenticati (art. 3-bis del DLgs. 463/97), mentre non è possibile l’assolvimento in modo virtuale. 

La nuova disciplina riguarda i procedimenti avviati dal 1° luglio

Infine, la circolare evidenzia che le nuove norme in materia di imposta di bollo sui contratti di appalto hanno acquistato efficacia dal 1° luglio 2023, mentre la disciplina previgente continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso.

Ne deriva che le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici, di cui all’art. 18 comma 10 del DLgs. 36/2023 e all’allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023.

 

Imposta di bollo Importo massimo previsto per il contratto
Esente Inferiore a 40.000 euro
40 euro maggiore o uguale a 40.000 euro inferiore a 150.000 euro
120 euro maggiore o uguale a 150.000 euro inferiore a 1.000.000 euro
250 euro maggiore o uguale a 1.000.000 di euro inferiore a 5.000.000 di euro
500 euro maggiore o uguale a 5.000.000 di euro inferiore a 25.000.000 di euro
1.000 euro maggiore o uguale a 25.000.000 di euro
 

(MF/ms)




Split payment: misura prorogata fino al 30.06.2026

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 luglio (L 188), la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del Dpr 633/72) sino al 30 giugno 2026.

La decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2023, dunque, è stata garantita la continuità giuridica della misura.

Si è finalmente concluso l’iter per la proroga dell’autorizzazione concessa all’Italia con la decisione Ue n. 784/2017, il cui termine finale di applicazione era ormai scaduto il 30 giugno scorso.

Con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 75, pubblicato il 9 maggio 2023, era stato reso noto che la procedura Ue per il rinnovo dell’autorizzazione si stava concludendo.

Come esposto nel “Considerando” n. 6 della decisione, l’Italia ha chiesto la proroga della misura, in quanto sostiene che, in assenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

In altri termini, lo split payment rappresenta una misura preventiva complementare rispetto alla fatturazione elettronica che costituisce una misura ex post.

Si ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Sulla base della decisione ora approvata, l’Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2024, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

Come riportato sempre nei “Considerando” della decisione, si è ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione con effetto dal 1° luglio 2023, in modo da assicurare l’applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta.

La salvaguardia della continuità giuridica della misura era stata da noi auspicata, in modo da evitare ai soggetti passivi che applicano la scissione dei pagamenti di dover cambiare i loro sistemi di fatturazione ripetutamente e per un breve intervallo temporale.

L’applicazione retroattiva di una misura di deroga è considerata ammissibile dalla Corte di Giustizia dell’Ue (causa C-434/17), quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione.

Società quotate escluse dal 1° luglio 2025

Sulla base della decisione, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase.

Dunque, la scissione dei pagamenti continua a riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti previsti (amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri, ecc.), per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del Dpr 633/72). Questa modifica risponde all’impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente la misura speciale in esame.

Da questa data, pertanto, i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti delle predette società incasseranno dalle stesse l’imposta in via di rivalsa, salvo nei casi in cui si applica il meccanismo del reverse charge.
 

(MF/ms)




Black list persone fisiche: eliminata dalla lista la Confederazione elvetica

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023, il decreto 20 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle finanze che elimina la Confederazione Elvetica dalla black list delle persone fisiche di cui al Dm 4 maggio 1999.

La base giuridica di tale intervento è l’art. 12 comma 3 della L. 83/2023, il quale ha demandato a un apposito decreto, da emanare entro il 31 luglio 2023, l’eliminazione della Svizzera dall’elenco.

Ciò trova fondamento nel rafforzamento dei rapporti tra i due Stati, tradottosi nella ratifica dell’Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020, avvenuta con la stessa L. 83/2023, oltre che nelle nuove disposizioni in tema di scambio di informazioni sui redditi di lavoro dipendente prodotti da tali soggetti previste dell’art. 7 dello stesso Accordo.

Si tratta di un ulteriore step del processo di “normalizzazione” dei rapporti tra i due Stati, iniziato con la firma, avvenuta il 23 febbraio 2015, del documento Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland, e che si avvia verso una conclusione definitiva.

Un primo effetto dell’eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche riguarda la residenza fiscale.

A norma dell’art. 2 comma 2-bis del Tuir si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori appartenenti alla lista del DM 4 maggio 1999.

La rimozione della Svizzera dalla lista comporta l’eliminazione di questa presunzione posta a favore del Fisco, per cui per i cittadini italiani emigrati in Svizzera la prova della eventuale residenza italiana dovrà essere fornita dall’Amministrazione finanziaria.

Per espressa previsione normativa, l’efficacia della modifica decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in G.U. del suddetto decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

L’efficacia dell’eliminazione della Svizzera dai Paesi listati è, quindi, differita al 2024.

Tuttavia, restano ferme, ai sensi dell’art. 12 della citata L. 83/2023, tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo di imposta di pubblicazione del decreto (il 2023), nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni.

In altre parole, con riferimento al 2023 continua a gravare sul contribuente l’onere della prova circa la residenza in caso di trasferimento in Svizzera.

Anche a fronte dell’efficacia delle nuove regole continueranno, in ogni caso, a trovare applicazione, in caso di conflitto di residenza, le c.d. tie-breaker rules previste dall’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera, che individuano, quali criteri per la valutazione della residenza, l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, ecc.

Altri effetti riguardano il monitoraggio fiscale, posto che le sanzioni ex art. 5 del Dl 167/90 per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW saranno quelle ordinarie, senza che sia più applicabile il loro raddoppio.

L’eliminazione della Svizzera dalla black list italiana avrà, infatti, effetto sulle seguenti normative:
– presunzione per cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12 comma 2 primo periodo del DL 78/2009);
– raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni di cui al punto precedente e, più in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 commi 2-bis e 2-ter del DL 78/2009);
– raddoppio delle sanzioni da quadro RW (che possono, quindi, arrivare sino a un massimo del 30%) per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999.

Tali disposizioni non troveranno, quindi, più applicazione per gli investimenti e le attività finanziarie localizzate nella Confederazione Elvetica.

La Svizzera rimarrebbe inclusa nella lista recata dal DM 21 novembre 2001, che in passato riguardava l’imputazione per trasparenza del reddito delle CFC ex art. 167 del TUIR.

In realtà, dopo una serie di interventi non sempre coordinati (l’ultimo di essi è costituito dall’art. 1 comma 143 della L. 208/2015, così come modificato dall’art. 5 comma 5 del DLgs. 142/2018), in pura teoria, ai fini della sussistenza delle suddette penalizzazioni in tema di monitoraggio fiscale, si dovrebbe fare anche riferimento al livello effettivo di tassazione svizzero calcolato secondo i criteri dell’art. 47-bis comma 1 del TUIR (il quale sostituisce il parametro, ancora formalmente presente nei testi di legge, della presenza dello Stato estero nella black list del DM 21 novembre 2001).

Per quello che vale, le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle Entrate precisano che il raddoppio delle sanzioni da quadro RW opera solo se lo Stato in cui si trovano i beni è menzionato nella black list di cui al DM 4 maggio 1999, senza ulteriori specificazioni, e ciò dovrebbe essere sufficiente a sgombrare i dubbi.
 

(MF/ms)




Registratori telematici: modalità operative in caso di inutilizzo

Nessun obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i periodi di chiusura o interruzione del registratore telematico.
Trattasi di un adempimento superfluo e in contrasto con il processo di semplificazione, con la conseguenza che la gestione dei detti periodi dovrà essere gestita autonomamente e senza ulteriori aggravi burocratici per gli esercenti.

Così i contenuti del punto posto all’ordine del giorno del Governo, approvato alla Camera nel corso della discussione sulla legge di conversione del dl 75/2023 (PA2), su specifica richiesta dei deputati Gusmeroli – Bagnai – Cavandoli e Centemero (Lega), sul tema dell’obbligo introdotto, a partire dallo scorso 1° luglio e con le specifiche tecniche allegate al provvedimento direttoriale (n. 15943/2023 ) dell’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto l’adeguamento dei registratori di cassa telematici per la gestione della “Lotteria istantanea”, della comunicazione per l’inattività del registratore telematico (Rt).

Il tema è ancora oggi oggetto di discussioni social da parte dei professionisti.

Con il citato provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione (release 11) delle specifiche tecniche dei registratori telematici e, come indicato in apposito paragrafo (§ 2.7), è stata inserita una nuova funzionalità di evento (“fuori servizio” – codice 608) nel caso di interruzione superiore a dodici giorni.

Infatti, nel caso in cui l’interruzione dell’attività risulti superiore a dodici giorni (per esempio, per ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo o quant’altro) o se l’esercente non è in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla, il registratore telematico “deve” prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento del tipo “fuori servizio”, al fine di comunicare l’inizio del periodo di inattività con un ritorno “in servizio” alla successiva accensione.

Il provvedimento conferma (§ 1.2) che le dette specifiche devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di registratore telematico e di server RT che hanno presentato istanza di approvazione dopo il 30 giugno scorso, mentre per i modelli già approvati e/o in commercio o in uso (§ 1.2 del provvedimento) è stato stabilito che le dette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variazione successiva al 30/06/2023.

Resta comunque obbligatorio, per entrambe le versioni (vecchie e nuove) e a prescindere dall’aggiornamento o meno del software, l’obbligo di comunicare il periodo di inattività anche accedendo al cassetto fiscale, tramite SPID, o tramite installatore abilitato o, in ultima istanza, a mezzo intermediario abilitato, pena l’invio di una comunicazione (pec) da parte dell’Agenzia delle entrare per la richiesta dei relativi chiarimenti.

Si ricorda che l’adempimento appare senza alcun dubbio obbligatorio, che non sono previste sanzioni specifiche anche se i dodici giorni fanno pensare immediatamente al termine di emissione delle fatture elettroniche ma che, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o per mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi o quando gli stessi vengono trasmessi con dati non veritieri o incompleti, si rende applicabile la disciplina sanzionatoria, di cui ai commi 2-bis e 3 dell’art. 6, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis dell’art. 11 e comma 2 dell’art. 12 del dlgs 471/1997.

Sul punto, quindi, a sostegno del dibattimento posto all’ordine del giorno, è stato evidenziato che la comunicazione è da ritenersi un adempimento superfluo e in totale contrasto con il processo di semplificazione in atto, con la conseguenza che si rende necessario valutare l’opportunità di consentire agli utenti di gestire autonomamente e senza ulteriori aggravi e adempimenti burocratici e/o amministrativi la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura o di interruzione, con il conseguente esonero dall’invio della comunicazione indicata all’Agenzia delle entrate.
 

(MF/ms)




Lipe II trimestre: scadenza 2 ottobre 2023

Con l’art. 3 del Decreto “Semplificazioni”, Dl. n. 73/2022, titolato “Modifiche al calendario fiscale”, il legislatore è intervenuto in modifica all’art. 21-bis, comma 1, del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

A seguito della modifica introdotta, il termine di trasmissione telematica della LIPE relativa al II trimestre dell’anno (mesi di aprile, maggio e giugno) slitta dal 16 settembre al 30 settembre che quest’anno cade di sabato, con conseguente ulteriore differimento 2 ottobre 2023.

Si ricorda che la citata modifica riguarda solo ed esclusivamente la scadenza prevista per la Lipe del II trimestre, mentre non è stato interessato da cambiamenti il termine di presentazione originariamente previsto per gli altri trimestri, ovvero l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Si riepilogano quindi di seguito i termini di presentazione, tenendo conto della proroga di quelli in scadenza di sabato o in giorno festivo.

Periodo di riferimento – liquidazioni IVA mensili Periodo di riferimento – Liquidazioni IVA trimestrali Termine trasmissione LIPE
Gennaio 2023 I trimestre 2023 31.5.2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023 II trimestre 2023 2.10.2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023 III trimestre 2023 30.11.2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023 IV trimestre 2023 28.2.2024
Novembre 2023
Dicembre 2023
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo (quadro VP) del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”. Ne deriva che:
  • i contribuenti mensili presentano tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre di riferimento);
  • i contribuenti trimestrali presentano un unico modulo, relativo al trimestre di riferimento.
I contribuenti trimestrali per opzione (art. 7 Dpr n. 542/1999) sono tenuti a presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento viene effettuato in coincidenza con il saldo IVA (16 marzo).
 

(MF/ms)




Entro il 31 luglio l’invio del modello TR x il rimborso iva del II trimestre

Entro il prossimo 31 luglio deve essere presentato il modello TR relativo al II trimestre 2023.

Dal 1° aprile si ricorda che è necessario utilizzare il “nuovo” modello TR aggiornato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 14 marzo.

Il modello deve essere presentato dai contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza, ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso:

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 88-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della Legge comunitaria n. 217/2011).
Ai sensi dell’art. 8 del Dpr n. 542/1999, il modello è presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Se i termini cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h del Dl. n. 70/2011).
 
 

Periodo di riferimento 2023 Termine di presentazione
I trimestre 2 maggio (il 30 aprile cadeva di domenica)
II trimestre 31 luglio
III trimestre 31 ottobre

Il credito relativo al quarto trimestre può essere chiesto a rimborso o in compensazione esclusivamente nell’ambito della dichiarazione annuale.

(MF/ms)
 




Istat giugno 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 6,0% (variazione annuale) e a + 14,3% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,5% e + 10,725%.
 
(MP/ms)
 



Cambiavalute giugno 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di giugno 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2023)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di giugno 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 147,2792
Peso Argentino 268,9326
Dollaro Australiano 1,6157
Real Brasiliano 5,2695
Dollaro Canadese 1,4414
Corona Ceca 23,6951
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7653
Corona Danese 7,4492
Yen Giapponese 153,1486
Rupia Indiana 89,1134
Corona Norvegese 11,7164
Dollaro Neozelandese 1,7686
Zloty Polacco 4,4608
Sterlina Gran Bretagna 0,85861
Nuovo Leu Rumeno 4,96
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,084
Rand (Sud Africa) 20,3033
Corona Svedese 11,6766
Franco Svizzero 0,9764
Dinaro Tunisino 3,3552
Hryvnia Ucraina 39,6337
Forint Ungherese 370,6023
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)




Definita la proroga al 20 luglio per i versamenti dei contribuenti Isa e forfetari

Il DL 51/2023 convertito nella L. n. 87/2023, pubblicata sulla G.U. del 5 luglio 2023 n. 155, contiene la norma, annunciata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2023 n. 98, che prevede la proroga al 20 luglio 2023 dei termini, scaduti lo scorso 30 giugno 2023, per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.

In particolare, come previsto dai commi 3-sexies e 3-septies dell’art. 4 del DL 51/2023, introdotti in sede di conversione, i suddetti versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Come espressamente previsto dalla norma, la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Si sottolinea che, a differenza delle proroghe intervenute negli scorsi anni, non è stata disposta alcuna proroga in relazione al termine del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), previsto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, per il versamento delle somme dovute con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3-sexies del DL 51/2023, tale maggiorazione deve però essere riproporzionata in relazione al giorno, successivo al 20 luglio, in cui vengono effettuati i suddetti versamenti (cfr. FAQ Agenzia Entrate 6 luglio 2023).

A titolo esemplificativo, se i versamenti sono effettuati il 22 luglio 2023, quindi due giorni dopo la scadenza del termine del 20 luglio, il versamento deve essere maggiorato dello 0,0727%, corrispondente al risultato della seguente operazione: 0,4 diviso 11 (numero di giorni che intercorrono dal 21 al 31 luglio 2023), moltiplicato per 2.

Dal punto di vista oggettivo, la proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che sarebbero scaduti lo scorso 30 giugno 2023, compresi i contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, i quali devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.

Oltre ai versamenti del saldo 2022 e dell’eventuale primo acconto 2023 delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, si ritiene che rientrino nella proroga anche le imposte sostitutive introdotte dalla L. 197/2022 e da versare entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, quindi, per i soggetti “solari”, in generale, entro il 30 giugno 2023.

Si ritengono pertanto prorogati al 20 luglio 2023, nel rispetto delle suddette condizioni, i versamenti:

  • dell’imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1 commi 87-95 della L. 197/2022 e DM 26 giugno 2023);
  • dell’imposta sostitutiva, per i contribuenti senza stabile rapporto con intermediari finanziari, per esercitare l’opzione per considerare realizzati i redditi di capitale, e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso, di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 1 commi 112-113 della L. 197/2022 e circ. Agenzia delle Entrate 16/
  • 2023).
Con riferimento al saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA 2023, il 30 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento degli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023.

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA relativo al 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, può essere effettuato, da parte dei contribuenti che possono beneficiare della proroga, entro il prossimo 20 luglio, con l’applicazione della maggiorazione dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno).

Nel caso in cui il versamento del saldo IVA venga ulteriormente differito al 31 luglio 2023, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (parametrata in base al giorno di versamento successivo al 20 luglio) si applica sull’importo dovuto, già maggiorato dell’1,6%.
 
(MF/ms)




Ravvedimento ritenute acconto: nuovo codice tributo dal 3 luglio 2023

Sui compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere deve essere operata all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
 
Le ritenute d’acconto operate devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso (articolo 18, D.Lgs. 241/1997).
 
Sul mancato o ritardato versamento delle ritenute si applicano le sanzioni ordinarie di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 nella misura del 30 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.
 
Salva l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,  la  sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 
Con il ricorso al ravvedimento operoso, le sanzioni sono ridotte:
 
  1. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della
 
 
dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
 
  1. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
 
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
 
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
 
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 L. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate nell’articolo 6, comma 2-bis (limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri) e comma 3, D.Lgs. 471/1997 oppure nell’articolo 11, comma 5, sempre del D.Lgs. 471/1997.
 
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 
Con decreto del 13 dicembre 2022 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 cod. civ. è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
 
Esemplificando, il mancato versamento di una ritenuta d’acconto di 400 euro operata su compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di maggio (codice tributo 1040, in scadenza il 16 giugno 2023) comporta l’applicazione di una sanzione in misura ordinaria pari a 120 euro (ossia il 30 per cento della ritenuta).
 
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare l’operazione versando entro 30 giorni, ad esempio in data 14 luglio 2023, una sanzione ridotta di 6 euro (pari all’1,5% di 400 euro) e gli interessi pari a 1,53 euro, ossia il 5% annuo calcolato su 28 giorni di ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di versamento compreso.


 
Occorre tener conto che dal 3 luglio 2023 non è più utilizzabile il codice tributo 8906 per il pagamento della sanzione.
 
Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione 18/E/2023, è l’8948 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
 
In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.
 
Di seguito l’F24 per il ravvedimento operoso della ritenuta d’acconto versata in ritardo il 14 luglio 2023.
 
 


(MF/ms)